Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 11055
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Sentenza 2 marzo 2010

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L'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula l'accertamento in concreto della persistente pericolosità sociale del soggetto anche nei confronti del condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 11055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11055
Data del deposito : 2 marzo 2010

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