Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
L'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula l'accertamento in concreto della persistente pericolosità sociale del soggetto anche nei confronti del condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 664
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 39367/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di UR IN, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 agosto 2009 dal Tribunale di sorveglianza di Catania;
udita la relazione del Consigliere dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., da IN UR contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, ritenuta attuale la pericolosità sociale dell'appellante, aveva applicato, a norma dell'art. 679 c.p.p., la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, disposta dal Tribunale di Catania con la sentenza in data 27 febbraio 1997 di condanna, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il Tribunale osservava in particolare che il reato commesso era di rilevante gravità e che il UR, agente di polizia giudiziaria, non aveva mai maturato "una reale volontà di collaborazione con la giustizia e un processo di revisione critica delle proprie scelte devianti".
La regolare condotta inframuraria non appariva elemento idoneo a comprovare che il condannato, durante la carcerazione, avesse intrapreso un percorso finalizzato all'effettiva dissociazione. Il UR non si era, anzi, mai reso, nel corso della detenzione, meritevole della concessione di misure alternative, così dimostrando di non avere avviato "un cammino di responsabilizzazione e di riesame critico del proprio vissuto deviante".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del UR, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 202 e 203 c.p. "anche in relazione alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-
bis".
Rileva il difensore che il Tribunale di sorveglianza aveva del tutto trascurato di considerare la condotta effettivamente tenuta dal UR nell'ultimo decennio, nel corso del quale era stato destinatario:
- di due encomi da parte dell'organizzazione penitenziaria del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere;
- del conferimento, nel novembre 2001, della Croce d'oro per anzianità di servizio;
- di due note di compiacimento del settembre 2002 della Compagnia Carabinieri di Paola per avere portato a termine, con l'arresto di due pericolosi esponenti della criminalità organizzata locale, una difficile ed impegnativa missione.
Il UR, invero, arrestato nel 1993, dopo essere stato rimesso in libertà, aveva continuato a prestare servizio nell'Arma, distinguendosi per i meriti anzidetti e, in generale, per comportamenti denotanti l'assoluta insussistenza di legami con ambienti criminali. Aveva, inoltre, il Tribunale - prosegue la difesa - omesso di considerare che il titolo di reato per il quale il UR era stato condannato appartiene al novero di quelli ostativi alla concessione delle misure alternative, eccezion fatta per la liberazione anticipata della quale aveva, peraltro, beneficiato per tutti i semestri di detenzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. "in relazione all'art. 3 Cost.". Denuncia in sostanza la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla copiosa documentazione prodotta dalla difesa al fine di dimostrare la trasparenza e rettitudine del UR ed il completo affrancamento del medesimo da qualsivoglia ambiente criminogeno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
È costante la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che, al fine di accertare l'attuale pericolisità sociale di un soggetto, nel momento in cui deve essere applicata fin concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, dal comportamento tenuto durante e dopo l'espiazione della pena (cfr. Cass. 1 30 aprile 2003, Nwarie, RV 224838); la pericolosità deve, in altre parole, essere accertata in concreto sulla base degli elementi indicati nel primo e nell'art. 133 c.p., comma 2 globalmente valutati (v. Cass. 1 15 novembre 1988, Ragusa, RV 180474; Cass. 1 27 maggio 2008,, Nocerino, RV 240808).
E, naturalmente, anche nei confronti di chi sia stato condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula detto concreto accertamento della persistente pericolosità sociale del soggetto (v. Cass. 1 24 marzo 1995, Loiacono, RV 200574). Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a detti principi. La valutazione è, invero, affidata a prospettazioni che, da un lato, non fuoriescono da un sostanziale tautologico rinvio al reato oggetto della condanna, dall'altro, trascurano completamente di esaminare tutta una serie di significative circostanze favorevoli al condannato, puntualmente richiamate dal ricorrente.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010