Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
Ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata (art. 610 cod. pen.) o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393), nel costringere, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale. (Fattispecie in cui gli imputati avevano indotto la vittima a consegnare loro il denaro dovuto ad un terzo, con il quale peraltro erano d'accordo nel senso che il 50% del credito recuperato avrebbe costituito il loro compenso.)
Commentari • 3
- 1. Esercitare arbitrariamente le proprie ragioni non è estorcereAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/1998, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 27.02.98
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " PP CA " N. 418
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " RO ON " N. 18841/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da Proc. Gen. Corte d'appello di Campobasso nonché 1) IN OS n. Isola Capo Rizzuto 19.10.60. 2) PE NO n. Isola Capo Rizzuto 09.04.1949. 3) MA AR n. Montenero di Bisaccia 21.11.1957.
Avverso la sentenza corte d'appello di Campobasso in data 27.02.1997, nei confronti dei sopradetti imputati nonché di OR EN, n. a Montenero di Bisaccia il 2.7.1963.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'accoglimento con rinvio, quanto al ricorso del P.G. Rigetto ricorso imputati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella del GUP tribunale di Lariano, condannava i quattro imputati PE, IN, MA e OR, rispettivamente alle pene di mesi dieci di reclusione ciascuno i primi due, di mesi sei di reclusione il terzo e di mesi cinque giorni dieci di reclusione l'ultimo, per il reato p. e p. dagli artt. 56. 110, 610/2 c.p., cioè qualificata l'originaria imputazione di concorso in tentativo di estorsione aggravata. Il PE assieme a IN e OR, quali esecutori materiali, il MA ed altro, quali concorrenti morali, avevano - con minacce dirette a NE DO ed ai suoi familiari - commesso atti idonei diretti in modo inequivoco a costringere il IO al pagamento di assegni protestati in suo danno, emessi all'ordine di OR EN e AM NA. IN e PE avevano agito al fine di procurarsi l'ingiusto profitto del 50% del credito recuperato e gli altri per conseguire la rimanente parte, con altrui danno. Il primo giudice aveva ritenuto sussistente il tentativo di estorsione aggravata condannando alle pene di legge. Il P.G. ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per erronea applicazione art. 610 c.p. e mancata applicazione art. 629 c.p. in ordine alla derubricazione del titolo di reato.
2) Manifesta illogicità di motivazione in ordine alla stessa qualificazione giuridica del reato.
Gli imputati IN e PE, con distinti ricorsi allegavano i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, dovendo ravvisarsi l'ipotesi criminosa p. e p. dell'art. 393 c.p. e non la violenza privata, esistendo una privata contesa in ordine alla pretesa creditoria che gli agenti credevano di poter legittimamente realizzare con la minaccia.
2) Conseguente improcedibilità per mancanza di querela. Il MA denunziava i seguenti motivi:
1) Inosservanza art. 63 c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 526 c.p.p., quanto alle dichiarazioni di TA AD.
2) Mancanza di motivazione in ordine ad argomentazioni difensive, quali l'estraneità ai fatti.
3) Violazione art. 393 c.p., in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Tutti chiedevano l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La qualificazione giuridica del fatto, oggetto di impugnazione da parte di tutti i ricorrenti, costituisce i punto centrale del giudizio.
La ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, deve rimanere ferma in questa sede di legittimità.
NE DO, per conto della società "Montebello Confezioni di Montenero di Bisaccia srl", aveva dato in pagamento (per lavori svolti) al OR ed alla moglie del coimputato TA - non ricorrente - assegni bancari non risultati privi di provvista. PE e IN, in compagnia dei quali si trovava il OR, avevano fatto al NE - nel cui studio i tre si erano recati - ripetute minacce chiedendogli di tirare fuori i soldi e diffidandolo dal chiamare i carabinieri.
Nell'auto del OR il giorno successivo erano stati trovati i tre titoli di credito.
Si legge nell'impugnata sentenza che il MA aveva messo in contatto il OR con i due "calabresi" (PE e IN), indicandoli come "le persone giuste con cui recarsi dal NE per rivendicare il debito" ed aggiungendo che "la loro sola presenza doveva servire a convincere il NE alla restituzione del danaro".
I due calabresi avrebbero percepito il 50% del credito da recuperare.
La corte di merito, in punto di qualificazione giuridica del fatto, aveva ritenuto che il concorso nella violenza o minaccia di terzi estranei - in relazione al reato p. e p. dell'art. 393 c.p. - doveva essere ritenuto solo quando l'azione fosse stata commessa all'esclusivo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo titolare, in assenza dei un proprio scopo di profitto. Aveva ancora precisato che non era ravvisabile neppure l'estorsione poiché mancava l'elemento qualificante del danno patrimoniale al debitore, poiché non era stata chiesta somma superiore all'effettivo credito, ne' la diminuzione patrimoniale - risentita dal solo concorrente creditore - poteva definirsi "altrui" danno.
Concludeva - pertanto - ipotizzando il reato di violenza privata (sempre sotto forma di tentativo), atteso il suo carattere di sussidiarietà in relazione ad un fatto costituente comunque abusiva e violenta coartazione della volontà.
Ritiene questa corte che la qualificazione come "sussidiaria" della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. debba essere intesa nel senso che, in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplice coartazione - con violenza o minaccia - dell'altrui volontà), vada configurato solo il delitto in questione. Quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio selettivo della specialità nell'ambito del concorso di norme penali. Non è consentita, in conclusione, l'applicazione della norma di carattere per c.d. "generale" in presenza di elementi caratteristici della specializzazione;
in una simile ipotesi il concorso di norme è solo apparente, dato che quella più specifica assorbe in se l'altra. Nel caso in esame l'art. 629 c.p. ingloba completamente la fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. poiché la medesima condotta ("chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa") aggiunge l'evento ulteriore di "procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
In maniera meno esplicita, anche l'ipotesi criminosa ex art. 393 c.p. comprende l'uso di violenza o minaccia volta a coartare l'altrui volontà, sia pure in presenza del fine specifico indicato dalla norma.
Esclusa, dunque, l'ipotesi di violenza privata, si tratta, ora di inquadrare la concreta fattispecie, individuando gli elementi specializzanti.
Ritiene questa corte che correttamente l'impugnata sentenza abbia escluso l'ipotesi del concorso nel reato p. e p. dell'art. 393 reato proprio di chi abbia o pretenda di aver un diritto tutelabile dinanzi al giudice.
La configurazione di tale delitto, proprio dell'imputato OR, avrebbe postulato l'uso mediato di violenza con il ricorso materiale dei terzi (PE e IN) e morale del MA. Una tale costruzione, tuttavia, non coglie per intero l'elemento caratterizzante l'episodio, cioè l'intervento dei due esecutori materiali appositamente cercati e pagati, poiché lascerebbe fuori il punto essenziale dell'ingiusto profitto da quelli ricavato. Allora, per recuperare completamente la fattispecie concreta, deve spostarsi l'asse dell'accusa verso la configurazione di un reato proprio dei due esecutori materiali (PE e IN). In sostanza chi mediante minaccia o violenza costringe la vittima a soddisfare un debito (nei confronti di terzi), dal cui pagamento trae direttamente il personale compenso (certamente ingiusto siccome connesso ad azione intimidatoria), procura anche un danno alla vittima costretta a versare denaro nelle mani di un estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio.
Risulta pertanto perfezionata l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p. Il mandante, titolare del credito, se la persona che abbia contribuito all'incontro con gli estorsori rispondono a titolo di concorso morale.
Ne consegue il rigetto dei ricorsi di IN e PE e del terzo motivo del MA.
Quanto al primo motivo del ricorso MA (in ordine alla violazione dell'art. 63 cpv. c.p.p.), l'accettazione del rito abbreviato esclude la possibilità di eccezioni circa la ritualità degli atti contenuti nel fascicolo, sulla cui base il giudizio speciale è stato richiesto.
Nè la questione di inutilizzabilità può essere sollevata in sede di legittimità, quando ormai i giudici di merito hanno valutati tali atti, per effetto della vantaggiosa scelta del rito operata dall'imputato.
Quanto al secondo motivo del medesimo ricorrente MA, il giudice di merito non è tenuto a dare risposte specifiche ai singoli punti toccati nei motivi d'appello, quando dalla globalità della struttura argomentativa risulta chiaro che l'accoglimento di una tesi comporta necessariamente il rigetto di quella opposta. Nella specie la sentenza impugnata pone in risalto le ragioni per cui il MA non poteva essere considerato estraneo alla condotta criminosa secondo la tesi difensiva.
Il motivo di gravame contiene, per il resto, inammissibili censure su valutazione della prova e ricostruzione fatturale. Il ricorso, pertanto, va globalmente rigettato.
Al rigetto dei ricorsi degli imputati consegua la condanna, in solido, alle spese processuali.
La motivazione in ordine all'esatta qualificazione giuridica, secondo la tesi del ricorrente P.G., implica l'accoglimento del suo ricorso e l'annullamento con rinvio.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente al ricorso del P.G., e rinvia alla corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna, in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1998