Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 3
Nella ipotesi di truffa contrattuale il danno può consistere nell'assunzione di obbligazioni che non avrebbe avuto giustificazione nell'effettiva realtà dei fatti se questa non fosse stata dissimulata dalle false prospettazioni del soggetto agente.
La presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione. (Fattispecie relativa alla presenza nel fascicolo per il dibattimento della documentazione della attività della polizia giudiziaria).
Integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto. (Fattispecie in cui i concorrenti nel reato procedevano alla spartizione delle somme conseguite).
Commentari • 5
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 22003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22003 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
т 22003/13 5. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 730 - Presidente - Sent. n. GENNARO MARASCA UP- 07/03/2013 PAOLO OLDI Consigliere - -- Consigliere rel. R.G.N. 24339/12 CARLO ZAZA ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CC OR, nato a [...] il [...] 2. RG SE, nato a [...] il [...] 3. US ON, nato a [...] il [...] 4. RE TR OD, nato a [...] il [...] 5. UM MA, nato a [...] il [...] 6. NN GI, nato a [...] il [...] 7. ON IL, nato a [...] 1'08/03/1949 8. IL RI, nato a [...] il [...] 9. LL CO, nato a [...] il [...] 10. CU IO, nato a [...] il [...] 11. OR SE, nato a [...] il [...] 12. EO DE, nato a [...] il [...] 13. DI ZZ OL RO, nato a [...] il [...] 14. QU CH, nato a [...] il [...] 15. AZ AL, nato a [...] il 29/05/1956 [...]. LI NC, nato a [...] il [...] 17. OR SE, nato a [...] il [...] 18. LO ZO, nato a [...] il [...] 19. QU AO IT TO, nato a [...] il [...] 20. SE IL, nato a [...] il [...] 21. TO RC, nato a [...] il [...] 22. TR ES SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/12/2011 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti depositati nell'interesse dei ricorrenti UM e TO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Volpe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati UM e QU in ordine al reato di cui al capo 18 e dell'imputato SE in ordine al reato di cui al capo 19 perché il fatto non sussiste, e nei confronti degli imputati US, UM, ON, OR, LO e TR, con rinvio per la rideterminazione della pena, in ordine al reato di cui al capo 17, riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto improcedibile per mancanza di querela, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato OR in ordine ai reati di cui i capi 5 e 31 e nei confronti dell'imputato UM in ordine alla disposizione relativa alla confisca, per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati CC, RG, RE, NN, IL, LL, CU, OR, EO, DI ZZ, AZ e QU e per il rigetto nel resto;
uditi per l'imputato CC l'avv. SE Fiorella, per l'imputato US l'avv. GIna Pingitore, per l'imputato RE l'avv. BE Tucci, per l'imputato UM gli avv.ti Emanuele Cervio e ZO Nico D'Ascola, per l'imputato NN l'avv. Lino Terranova, per gli imputati ON, EO, LO e TR l'avv. Manuela Cacciuttolo, per l'imputato IL l'avv. Enzo Barbetta, per l'imputato LL l'avv. Fabio Schembri, per l'imputato CU l'avv. Saverio Senese, per l'imputato OR l'avv. Massimo Zorzoli Volpi, per l'imputato QU l'avv. TO SE Alfarone, per gli imputati AZ e LO l'avv. Ivano SE Chiesa, per l'imputato LI l'avv. Maurizio De Nardo, per l'imputato OR l'avv. Dario Bolognesi e per l'imputato TO l'avv. Massimo Biffa, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
2 Ө RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 26/11/2010, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di OR CC, SE RG, ON US, TR OD RE, MA UM, GI NN, IL ON, RI IL, CO LL, IO CU, SE OR, DE EO, OL RO DI ZZ, CH QU, AL AZ, NI LI, NC LI, SE OR, ZO LO, AO IT TO QU, IL SE, RC TO ed ES SE TR per le imputazioni contestate a 1. QU, OR, US, ON, LI e NN nel reato continuato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato per il solo OR ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano dai primi due dal dicembre del 2005 al marzo del 2006 costringendo RL ON, con la minaccia di denunciare l'esistenza di un sistema di false fatturazioni gestito dai coimputati TI e D'CA tramite la Metalcavi s.a.s. nell'interesse di un gruppo di imprese facente capo all'ON, a subire la mancata restituzione, come da accordi, di somme pagate per le fatture fittizie per un importo non inferiore ad €. 1.318.000, ed a corrispondere ulteriori pagamenti per fatture analoghe per l'importo complessivo di €. 171.492,50, e da tutti gli imputati tentando dal dicembre del 2006 all'aprile del 2007 di costringere l'ON, con la minaccia di subire «i soliti mali», al pagamento di un'ennesima fattura fittizia dell'importo di €. 370.000 (capo 1);
2. US, ON, OR, LO e TR nel reato continuato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano fino al 21/12/2007 costringendo ON Di CH e CH QU, con percosse, sequestri di persona e pressioni psicologiche effettuate con incontri apparentemente chiarificatori, a consegnare la somma di €. 250.000 a titolo di redistribuzione del profitto del reato di cui al capo precedente (capo 2);
3. US, ON, OR, LO e TR nel reato continuato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano e Reggio Calabria fino al dicembre del 2007 costringendo con atti intimidatori l'imprenditore ET EL a consegnare la somma complessiva di €. 170.000 (capo 3);
4. OR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano e Rodano fino al marzo del 2005 in concorso con i coimputati AL e SI costringendo 3 ег MA UM, con minaccia consistita nel riferimento al vincolo associativo, a consegnare la somma di €. 50.000 dovuta per una precedente attività di recupero di crediti svolta nel suo interesse (capo 5);
5. ON nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., commesso in Milano il 22 ed il 23 dicembre 2006 in concorso con i coimputati AS, OL e MB minacciando il gioielliere GI IK, con ripetuti accessi presso il suo negozio e riferimenti al «passare un buon Natale», per costringerlo a consegnare la somma di €. 20.000 asseritamente dovuta ad El JI MB per l'intermediazione in un acquisto di preziosi in Guinea (capo 7);
6. OR e LL nel reato di cui all'art. 644 cod. pen. commesso in Milano fino al maggio del 2007 in concorso con il deceduto AS RD ottenendo da TE BE una somma di almeno €. 187.000 e l'intestazione al LL di un complesso immobiliare a fronte di un prestito di €. 77.000 (capo 8);
7. CC, DI ZZ e LI nel reato continuato di cui all'art. 648-ter cod. pen., fra l'altro aggravato per i soli DI ZZ e LI ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano ad altre province negli anni 2006 e 2007 in concorso con IO ON ed altri mediante il reimpiego di profitti dei reati commessi dall'OR, organizzato dal ON, nel commercio di opere d'arte e preziosi, nella erogazione di prestiti ad imprenditori lombardi e nell'investimento di almeno €. 150.000 nell'impresa di raccolta e smaltimento di rifiuti gestita dall'CC e per almeno €. 130.000 nella società calcistica Imperia Calcio 1923 s.r.l. amministrata dal LI, investimento quest'ultimo agevolato dal DI ZZ utilizzando rapporti bancari intestati alla GM Ecology s.c.r.l. (capo 9);
8. CU nel reato continuato di cui all'art. 648-ter cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano ed altre province fino all'08/07/2008 impiegando nell'attività organizzata dal ON, di cui al capo precedente, profitti di reati per almeno €. 300.000 (capo 10);
9. TO nel reato continuato di cui all'art. 648-ter cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano ed altre province fino all'08/07/2008 partecipando quale rappresentante legale della casa d'aste San RC s.p.a. all'attività del ON, di cui al capo 9, nell'investimento di almeno €.
1.200.000 provento di reato in dipinti antichi ed oggetti preziosi (capo 11); 10. AZ nel reato continuato di cui all'art. 648-ter cod. pen., commesso in Milano ed altre province fino al dicembre del 2007 partecipando all'attività del 4 Q ON, di cui al capo 9, e segnatamente mettendo a disposizione dello stesso due conti correnti bancari, su cui venivano fatte transitare movimentazioni di denaro preveniente da reato per complessivi €. 240.000, e trasportando a Milano la somma di €. 200.000 affidata al ON dal CU (capo 12); 11. RE e EO nel reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in Milano fino all'08/07/2008 operando quali intermediatori fra i venditori OR e ON e l'acquirente Pio Candeloro nella cessione a quest'ultimo di 33 dei dipinti di cui al capo 11 (capo 13); 12. US, UM ed OR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in La Spezia e Milano fino al luglio del 2003 costringendo LE ME, amministratore della fallita Carteduca s.r.l., con percosse e minacce di morte anche per i familiari, a consegnare cambiali per almeno €. 200.000 e libri del valore commerciale di £.15.000.000.000 in pagamento di un preteso credito non documentato (capo 15); 13. OR nel reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in Milano fino al luglio del 2003 con la vendita dei libri di cui al capo precedente (capo 15); 14. OR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Briosco e nella provincia di Milano fino all'aprile del 2003 in concorso con i coimputati SI e AL costringendo TO NI, titolare di un'agenzia immobiliare, percuotendolo con pugni e con una mazza da baseball e minacciandolo più volte di morte, a restituire indebitamente a IT GU la somma di €. 21.600 consegnata dalla fidanzata del GU per un contratto preliminare relativo all'acquisto di un immobile, non perfezionatosi per inadempimento dell'acquirente (capo 16); 15. UM e QU nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. commesso in Cologno Monzese il 27/12/2004 in danno della Locat s.p.a. ottenendo da quest'ultima un finanziamento di €.
1.020.000 per l'acquisto, da parte della società Laborante Trasporti, gestita dal QU, di un capannone industriale venduto dalla Malù s.a.s., gestita dal UM, omettendo poi il pagamento dei canoni di locazione finanziaria (capo 18); 16. US, UM, ON, OR, LO e TR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano fino all'08/07/200 costringendo il QU, con minaccia derivante dalla forza intimidatoria dell'associazione mafiosa, cambiali ed assegni dell'importo complessivo di almeno €. 160.000 quale spartizione del profitto del reato di cui al capo precedente (capo 17); 17. SE nel reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Milano fino al 25/01/2005 quale gestore di fatto della CRIS.SAM s.r.l. emettendo nei 5 confronti della Malù s.a.s. due fatture fittizie dell'importo complessivo di €. 732.000, ricevendo in pagamento assegni circolari che versava sui conti correnti della società e prelevandone l'importo in contanti, così interrompendo la tracciabilità della circolazione di somme provenienti dal reato di cui al capo 18 (capo 19); 18. UM, ON, LO e TR nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano fino all'08/07/2008 percuotendo UN TT e minacciando AL ON di far saltare lui ed il suo capannone al fine di ottenere condizioni più favorevoli nella trattativa per l'acquisto dal ON di un capannone industriale ed un ufficio in Gorgonzola, un'abitazione in Lizzola ed altra nell'isola d'Elba (capo 20); 19. UM, ON, LO e TR nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano e in Toscana dal maggio del 2008, percuotevano NT NO e lo minacciavano con la pressione del gruppo al fine di costringerlo a consegnare la somma di €. 40.000 in pagamento di un credito usurario del UM (capo 21); 20. US, IL ed OR nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Rodano fino al novembre del 2006 minacciando l'imprenditore LE RE con la pressione intimidatoria del gruppo mafioso per costringerlo a consegnare la somma corrispondente a £.500.000.000 a titolo di restituzione di un finanziamento privo di tutela legale erogato all'inizio degli anni Novanta (capo 22); 21. RG nel reato continuato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Gorgonzola dal 10 al 15 luglio del 2008 in concorso con il coimputato TA minacciando l'imprenditrice IV LL con pressioni intimidatorie al fine di costringerla a consegnare la somma di €.
8.000 destinata «agli amici ed all'avvocato (capo 23); 22. QU ed OR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Casteggio il 14/09/2005 costringendo TO Di RC, con minacce per l'incolumità dei figli, ad acquistare per l'importo di €. 250.000 da RO TI una quota di un immobile in pagamento di un risalente credito del TI in gran parte oggetto di un accordo transattivo (capo 24); 23. QU nel reato continuato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano 6 Ф dall'ottobre del 2004 e nell'anno 2005 in concorso con i coimputati Di CH, ON SC e TE SC costringendo RO TI, con pressioni intimidatorie esercitate dopo l'incendio del suo ristorante, a consegnare le somme di almeno €. 15.000 quale tangente pretesa da un capo mafioso, €. 10.000 per un debito di droga da acquisto di stupefacenti del figlio del TI ed €. 25.000 per il pagamento di esecutori assunti per esercitare violenze nei confronti di TO Di RC in relazione ai fatti di cui al capo precedente (capo 25); 24. QU nel reato continuato di cui all'art. 644 cod. pen., commesso in Milano negli anni 2005 e 2006 facendosi consegnare o promettere dall'imprenditore RI NA per un prestito di €. 70.000 interessi del 10% mensile e per un ulteriore finanziamento di €. 220.000 una restituzione entro i novanta giorni con maggiorazione di €. 70.000, oltre a garanzie costituite dalle procure alla vendita di due immobili del NA e da assegni bancari compilati per le somme pretese (capo 26); 25. QU nel reato continuato di cui agli artt. 640 e 629 cod. pen. commesso in Milano fino all'estate del 2007 facendosi consegnare dai coniugi UC AR e NN VA la somma di €. 200.000 per un incarico di recupero di crediti in realtà non svolto, offrendo una falsa garanzia immobiliare, e quella ulteriore di €. 20.0000 con la minaccia del mancato reintegro di quanto già pagato (capo 28); 26. ON ed OR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano fino al dicembre del 2007 costringendo IO DO, con la minaccia di mettere all'incasso un assegno dallo stesso ceduto ad ON di CH per un debito usurario, a consegnare al somma di almeno €. 4.000 (capo 30) 27. US, ON, OR, LO e TR nel reato di cui all'art. 629 cod. pen., fra l'altro aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 213, commesso in Milano fino al luglio del 2008 costringendo GI RI, con comportamenti aggressivi e minacciosi, ad accettare un piano di rientro con versamenti mensili di €.
3.300 per un debito usurario con IO ON risalente al 2002 dell'importo di €. 102.300, e tentando di intraprendere analoga operazione nei confronti di NI AL (capo 31); 28. US, ON, OR, LO e TR nel reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso dall'OR dirigendo e dagli altri partecipando ad F un'associazione di tipo mafioso radicata nella ndrangheta ed operante da un ventennio a Milano e su tutto il territorio nazionale nella commissione di attività estorsive, usurarie, di recupero di crediti con mezzi violenti e di traffico di stupefacenti, opere d'arte e falsi titoli finanziari (capo 32); 7 29. US e TR nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Trezzano sul Naviglio consegnando a IC RN e EN IU un quantitativo di un chilogrammo di cocaina il 20/09/2007 (capo 34), a ET CU un quantitativo di duecento grammi di cocaina il 03/12/2007 (capo 35) ed al RN un quantitativo di più etti di cocaina il 4 ed il 5 settembre del 2007 (capo 36); 30. TR nel reato continuato di cui all'art. 73 T.U. stup. commesso in Trezzano sul Naviglio consegnando ad AL GI e BE OS quantitativi di cocaina pari ad un chilogrammo il 04/05/2007, a due chilogrammi il 23/05/2007 e ad un chilogrammo il 06/06/2007 (capo 37); Con la sentenza le pene inflitte venivano rideterminate per l'CC in anni quattro di reclusione ed €.
3.000 di multa a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo 9; per l'RG in anni tre di reclusione ed €.500 di multa a seguito del riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 24/07/2008; per l'US in anni ventuno e mesi sei di reclusione ed €.
8.000 di multa a seguito dell'assoluzione dall'imputazione di cui al capo 16; per il UM in anni quattordici e mesi sei di reclusione ed €.
6.700 di multa a seguito della qualificazione come tentato del reato di cui al capo 21; per NN anni cinque e mesi sei di reclusione ed €.
1.300 di multa a seguito dell'assoluzione da altre condotte contestate al capo 1; per ON anni diciassette e mesi cinque di reclusione ed €.
5.350 di multa a seguito della qualificazione come tentato del reato di cui al capo 21 e dell'esclusione di talune aggravanti;
per LO in anni sedici e mesi otto di reclusione ed €.
4.200 di multa a seguito della qualificazione come tentato del reato di cui al capo 21; per TR in anni diciassette e mesi sei di reclusione ed €.
6.850 di multa a seguito della qualificazione come tentato del reato di cui al capo 21 e dell'esclusione di talune aggravanti;
per IL in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed €.
1.000 di multa;
e per AZ in anni due e mesi otto di reclusione ed €. 800 di multa. Venivano viceversa confermate le pene inflitte in primo grado a RE in anni tre di reclusione ed €.
3.000 di multa, a LL in anni uno e mesi otto di reclusione ed €.
5.000 di multa, a CU in anni quattro e mesi due di reclusione ed €.
1.500 di multa, a OR in anni tre di reclusione ed €. 800 di multa, a EO in anni due di reclusione ed €.
2.000 di multa, a DI ZZ in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed €.
4.000 di multa, QU anni nove e mesi otto di reclusione ed €.
5.000 di multa, a LI in anni tre e mesi sei di reclusione ed €. 500 di multa, a LI in anni due e mesi otto di reclusione ed €.
2.000 di multa, ad OR in anni venticinque di reclusione, a QU in anni due e mesi sei di reclusione ed €.
1.200 di multa, a SE in 8 anni due e mesi otto di reclusione ed €.
2.000 di multa ed a TO in anni tre e mesi due di reclusione ed €.
5.000 di multa, nonché la condanna al risarcimento dei danni di LL ed OR in favore della parte civile TE BE, di OR e ON in favore della parte civile IO DO e di QU in favore delle parti civili UC AR e NN VA. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla competenza territoriale, il ricorrente LI deduce violazione di legge nella ritenuta persistenza della cognizione del Tribunale di Milano per la posizione dell'imputato, al quale è contestata una condotta commessa in Imperia, laddove la stessa veniva stralciata all'udienza preliminare con regresso alla fase delle indagini preliminari.
2. Più motivi di ricorso concernono l'inutilizzabilità di atti probatori, in ordine ai quali i ricorrenti US, ON, OR, TR e LO deducono mancanza di motivazione sulle censure sollevate con gli atti di appello avverso le ordinanze ammissive pronunciate nel corso del dibattimento di primo grado. Specifiche doglianze sono dedotte dai predetti ricorrenti in ordine alle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio dal collaboratore FI SE, in quanto fondate su precedenti interrogatori a loro volta inutilizzabili per non essere stati reiterati con gli ammonimenti previsti dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, lamentando altresì l'US e l'OR l'illogicità del giudizio di irrilevanza di tali dichiarazioni rispetto all'avvenuta escussione dibattimentale del collaboratore, e gli altri ricorrenti il mancato deposito di verbali di interrogatorio del collaboratore e di allegati poi utilizzati nell'ambito dell'incidente probatorio;
dai ricorrenti US, ON, TR e LO in ordine a verbali di informazioni testimoniali acquisiti sul presupposto di un'intimidazione dei testimoni, viceversa non sorretta da elementi precisi, ed a memorie del pubblico ministero acquisite con ordinanza del Tribunale di Milano del 19/03/2010, recanti in allegato atti di indagine quali brogliacci di intercettazioni e relazioni di servizio;
dai ricorrenti ON, TR, LO e UM in ordine alle dichiarazioni di cui ai verbali di collaborazione di GI AL in mancanza di un verbale illustrativo che consentisse da valutare l'osservanza del termine di cui all'art. 16- quater legge 15 marzo 1991, n. 82, lamentando altresì il UM la mancanza di riferimenti all'imputato nel verbale del 03/08/2007; dagli stessi ricorrenti in ordine a dichiarazioni dei verbalizzanti sul contenuto di intercettazioni e di informazioni assunte da testimoni ed imputati;
e dal ricorrente ON con riguardo alla mancanza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 17/11/2009, con la quale veniva ammesso l'esame dibattimentale del AL nonostante lo stesso fosse stato già sentito con incidente probatorio.
3. I ricorrenti CC, US, RE, UM, anche con motivi aggiunti, NN, ON, LL, CU, QU, AZ, OR, LO, TR e QU deducono, in generale, mancanza di motivazione nei meri richiami della sentenza impugnata alla decisione di primo grado a fronte di specifiche censure proposte alla stessa con gli atti di appello.
4. Il ricorrente OR deduce, sempre in linea generale, mancanza di motivazione sull'attendibilità dei collaboratori AL, SE e PO JA.
5. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione consumata e tentata in danno di RL ON di cui al capo 1, il ricorrente OR deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali sull'assenza di minacce nei confronti dell'ON ed illogicità della motivazione sulle ritenute minacce indirette e sul concorso dell'imputato. Il ricorrente NN deduce mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni del TI ed illogicità delle ulteriori argomentazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato. Il ricorrente QU deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per la genericità dell'imputazione nella mancata specificazione delle condotte ascritte all'imputato, e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dello stesso. I ricorrenti US, ON e LI deducono mancanza di motivazione in ordine al contributi degli imputati al reato, lamentando altresì il ON contraddittorietà della motivazione con le risultanze processuali sulla mancata conoscenza fra l'imputato e l'ON e mancanza di motivazione sulla consapevolezza dell'imputato in ordine al carattere indebito della pretesa e sulla ravvisabilità della desistenza. L'OR ed il NN deducono ancora illogicità della motivazione in ordine all'aggravante della promozione del concorso ed a quella della riunione dei concorrenti, oggetto quest'ultima di analoga censura anche da parte del ON.
6. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di ON Di CH e CH QU di cui al capo 2, i ricorrenti OR, US, ON, LO e NO deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e contraddittorietà della motivazione a fronte di risultanze probatorie relative all'esistenza di un credito lecito nei confronti di quest'ultimo e sulla mancanza di minacce. Censure di mancanza di motivazione sono altresì presenti nel ricorso dell'OR in ordine alla destinazione allo stesso delle somme pagate dalle persone offese, e nei ricorsi del ON, del LO e del TR in ordine al contributo causale degli imputati ed alla loro consapevolezza dell'illegittimità della pretesa. Il ON deduce infine mancanza di motivazione in ordine all'aggravante della riunione e sull'aggravante teologica riferita al reato di cui al capo 1. 10 7. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di ET EL cui al capo 3, i ricorrenti OR, US, ON, LO e TR deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed illogicità della motivazione nell'esclusione della legittimità del credito del LO nei confronti del EL, e mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del EL e del collaboratore AL, delle quali ultime si evidenzia la carenza di riscontri. In ordine alla condotta minacciosa, censure di contraddittorietà della motivazione sono proposte dall'OR rispetto all'aver la parte offesa attribuito minacce qualificabili come tali al solo EN ER, e dal ON, dal LO e dal TR rispetto ad elementi incompatibili con la coartazione della persona offesa. Ulteriori doglianze di mancanza di motivazione sono proposte dall'US, dal ON, dal LO e dal TR in ordine al contributo causale degli stessi ed alla consapevolezza dell'illiceità del credito. Il ON deduce infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione.
8. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di MA UM cui al capo 5, il ricorrente OR deduce mancanza di motivazione su quanto riferito dal collaboratore AL in contrasto con l'ipotesi del concorso dell'OR, ed illogicità delle ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata.
9. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di GI IK di cui al capo 7, il ricorrente ON deduce violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e mancanza di motivazione sulla illegittimità del credito, ed illogicità della motivazione sulla natura comunque estorsiva della condotta. Il ricorrente lamenta altresì mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 10. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di usura in danno di TE BE di cui al capo 8, il ricorrente LL deduce in primo luogo nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione sulle modalità fattuali e temporali della condotta e sul tasso praticato. I ricorrenti LL ed OR deducono illogicità della motivazione nella ritenuta sussistenza di un prestito usurario nella vicenda ricostruita in base alle stesse dichiarazioni della persona offesa, lamentando altresì il LL violazione di legge nella ritenuta ravvisabilità del reato in mancanza di un accordo iniziale sulla restituzione del prestito con interesse. Entrambi i ricorrenti lamentano altresì contraddittorietà della motivazione sul superamento del tasso consentito. L'OR deduce infine illogicità della motivazione sul concorso dell'imputato. 11 11. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 9, il ricorrente CC deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla tesi difensiva dell'essere stato l'imputato vittima di usura;
contraddittorietà della motivazione rispetto a circostanze indicative della riferibilità della condotta ad un rapporto lecito ed all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; e mancanza di motivazione in ordine all'esclusività del rapporto con il ON ai fini del giudizio sulla consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita delle somme. I ricorrenti DI ZZ e LI deducono mancanza di motivazione in ordine alla provenienza illecita del denaro impiegato dal ON e comunque sulla consapevolezza di tale provenienza in capo agli imputati, censurando altresì il LI la contraddittorietà rispetto a risultanze processuali indicative del provenire le somme da persona diversa dall'OR; e lamentano altresì violazione di legge nella ritenuta sussistenza del reato per il DI ZZ in un'operazione che non integrava un impiego in stabili attività economiche e finanziarie, e per il LI in una condotta inidonea ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro ed al più riconducibile all'ipotesi della ricettazione. Il DI ZZ deduce mancanza di motivazione sul diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648-ter, comma terzo, cod. pen. Il LI lamenta infine l'omessa modifica dell'imputazione nella data di commissione del reato a seguito del riconosciuto esaurirsi della condotta nell'anno 2006. 12. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 10, il ricorrente CU deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi riguardanti la lecita provenienza del denaro e comunque la consapevolezza di ciò in capo all'imputato, illogicità delle argomentazioni spese a sostegno della decisione di condanna e contraddittorietà delle stesse con le risultanze processuali in ordine alle ritenute ammissioni dell'imputato. 13. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 11, il ricorrente TO, anche con motivi aggiunti, deduce violazione della contestazione nella condanna per una condotta svolta autonomamente dall'imputato, rispetto ad un'imputazione formulata nel concorso con il Laudonio nel reperimento di investimenti, Lamenta mancanza di motivazione in ordine all'idoneità della compravendita di quadri, oggetto di operazioni rintracciabili, ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, alla presenza di regolari attività del ON ai fini del giudizio sulla consapevolezza della provenienza illecita dal parte dell'imputato ed al contributo causale di quest'ultimo. Con motivi aggiunti il ricorrente deduce violazione di 12 D legge nella configurazione dell'elemento psicologico del reato in un dolo eventuale incompatibile con la struttura della fattispecie, che richiede un dolo quanto meno diretto. 14. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 12, il ricorrente AZ deduce mancanza di motivazione in ordine alla provenienza illecita del denaro ricevuto dall'imputato e comunque sulla consapevolezza di tale provenienza. 15. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 13, il ricorrente RE deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato nella mera interposizione dell'imputato fra le parti nel momento in cui il fatto tipico era già stato realizzato con il trasferimento dei quadri e vi erano in corso solo discussioni sulle pendenze. Lamenta altresì mancanza di motivazione sull'apporto causale dell'imputato e sulla consapevolezza dello stesso in ordine alla provenienza delittuosa dei dipinti. 16. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di LE ME di cui al capo 15, il ricorrente US deduce violazione di legge, anche rispetto alla configurabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e mancanza di motivazione in ordine alla documentazione offerta dalla difesa con riguardo all'esistenza di un legittimo credito del UM e del SI nei confronti della Carteduca. I ricorrenti OR ed US lamentano illogicità della motivazione nel riferimento rispettivamente alla genericità ed alla inconsistenza dei riscontri delle dichiarazioni del collaboratore AL ed all'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Binda. Gli stessi ricorrenti ed il UM, quest'ultimo anche con motivi aggiunti, deducono infine, quanto al concorso dei singoli imputati, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di rapporti dell'OR con il ME e sul provento conseguito dall'imputato, illogicità nella ritenuta condotta concorsuale dell'US, contraddittorietà della dell'intercettatamotivazione con il contenuto conversazione ambientale del AL in ordine all'incarico dato dal UM per il recupero del credito e mancanza di motivazione sulla consapevolezza del UM in ordine alle condotte intimidatorie. 17. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione dei libri di cui al capo 15, il ricorrente OR deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni del AL in sede di incidente probatorio in quanto rese in assenza del difensore dell'imputato, all'epoca non indagato. Lamenta altresì illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei libri in capo al OR. 18. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 16, il ricorrente OR deduce mancanza di motivazione in ordine alle incongruenze 13 2 delle dichiarazioni del AL e violazione di legge ed illogicità della motivazione in quanto fondata su dette dichiarazioni in carenza di riscontri individualizzanti. 19. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di truffa in danno della Locat di cui al capo 18, il ricorrente QU deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di un effettivo danno per la Locat. I ricorrenti QU e UM, quest'ultimo anche con motivi aggiunti, lamentano altresì contraddittorietà del ritenuto proposito di inadempimento del contratto rispetto ad atti processuali allegati al ricorso del secondo. Il UM deduce infine mancanza di motivazione sulla consapevolezza in capo all'imputato dell'intento del QU di non adempiere al contratto e violazione di legge nella ritenuta sussistenza del danno di rilevante gravità a fronte del rientro della Locat nel possesso del bene, con conseguente improcedibilità del reato per mancanza di querela. 20. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno del QU di cui al capo 17, i ricorrenti US, UM, anche con motivi aggiunti, ON, LO e TR deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e mancanza di motivazione in ordine alla liceità del credito in quanto derivante da un regolare contratto. L'US ed il UM lamentano altresì contraddittorietà della motivazione rispetto ad elementi che escludevano la sussistenza della condotta minacciosa. Il UM, il ON, il LO ed il TR deducono inoltre illogicità della motivazione nella ritenuta natura estorsiva della condotta. Il ON, il LO ed il TR lamentano ancora violazione di legge nell'utilizzazione di dichiarazioni del UM in mancanza di consenso degli imputati e mancanza di motivazione sul contributo causale degli stessi. Il ricorrente OR deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alle dichiarazioni del AL e ad altre risultanze processuali sul concorso dell'imputato, mancanza di motivazione su elementi contrastanti con tale concorso ed illogicità delle ulteriori argomentazioni a sostegno dell'ipotesi d'accusai. Il UM ed il ON deducono infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 21. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 19, il ricorrente SE deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del presupposto reato di truffa. 22. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di UN TT ed AL ON di cui al capo 20, i ricorrenti UM, anche con motivi aggiunti, ON, LO e TR deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed illogicità della motivazione rispetto all'inserimento della 14 e vicenda in una normale trattativa per la compravendita di immobili. Il ON, il LO ed il TR lamentano altresì violazione di legge nell'utilizzazione di interrogatori del UM in mancanza di consenso degli imputati, contraddittorietà della motivazione con circostanze di segno contrario e mancanza di motivazione sul contributo causale degli imputati. Il UM deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sull'estraneità del UM alla trattativa e sulla qualificabilità della condotta dello stesso come mera connivenza. Il ON deduce infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 23. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo 21, il ricorrente UM, anche con motivi aggiunti, deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali della parte offesa NO per essere lo stesso indagato in un procedimento per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.. Il UM e i ricorrenti ON, LO e TR deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e mancanza di motivazione sulla natura illecita del credito vantato dal UM, illogicità della desunzione di tale illiceità dalle modalità della condotta e contraddittorietà della motivazione con atti processuali specificamente richiamati. Il ON, il LO ed il TR lamentano altresì violazione di legge nell'utilizzazione di interrogatori del UM in mancanza di consenso degli imputati e mancanza di motivazione sul contributo causale degli stessi. Il UM deduce ancora contraddittorietà della motivazione con le risultanze processuali contrastanti con il concorso dell'imputato. Il ON deduce infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 24. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di LE RE di cui al capo 22, i ricorrenti OR, US e IL deducono mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore AL, prive di riscontri individualizzanti, ed alla smentita di quelle del RE in base a quanto riferito dai testi PE e NI, ed illogicità della ritenuta illegittimità del credito. Il IL lamenta altresì mancata assunzione della prova decisiva costituita dal confronto fra il RE ed il PE e mancanza di motivazione sulla desistenza dell'imputato. Il IL deduca ancora violazione di legge ed illogicità della motivazione nel diniego della diminuente del rito abbreviato richiesto come condizionato fra l'altro all'escussione dei NI e PE ed illegittimamente negato per la ritenuta irrilevanza ed incompatibilità con il rito di dette prove. 25. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di IV LL di cui al capo 23, il ricorrente RG deduce contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali in ordine al 15 0 riconoscimento dell'imputato, e mancanza di motivazione in ordine alle ulteriori doglianze della difesa. 26. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di TO Di RC di cui al capo 24, i ricorrenti OR e QU deducono mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi ed illogicità delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. 27. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di TO Di RC di cui al capo 25, il ricorrente QU deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi. 28. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di usura in danno di RI NA di cui al capo 26, il ricorrente QU deduce mancanza di motivazione in ordine alla mancata restituzione della somma prestata al NA, all'essere gli immobili gravati da ipoteche ed all'assenza dell'indicazione di comportamenti minacciosi nelle dichiarazioni del NA. Il ricorrente lamenta altresì violazione di legge nella ritenuta esistenza del reato, laddove lo stesso si consuma solo con la dazione effettiva delle somme. 29. Sull'affermazione di responsabilità per il reato continuato di truffa ed estorsione in danno di UC AR e NN VA di cui al capo 28, il ricorrente QU deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi. 30. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di IO DO di cui al capo 30, il ricorrente OR deduce mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente ON deduce violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e contraddittorietà della motivazione rispetto alla mera restituzione, da parte del DO, di quanto ricevuto in prestito. I ricorrenti lamentano altresì per l'OR mancanza di motivazione in ordine all'assenza di azioni intimidatorie poste in essere dal predetto ed alla consapevolezza in capo a quest'ultimo della natura usuraria del credito, e per il ON contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali contrastanti con il concorso dell'imputato. Il ON deduce infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 31. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di GI RI e di tentata estorsione in danno di NI AL di cui al capo 31, il ricorrente OR deduce illogicità della motivazione nel riferimento a dichiarazioni del collaboratore AL di contenuto generico ed a riscontri irrilevanti. I ricorrenti US, ON, LO e TR deducono violazione di legge, anche rispetto alla ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed illogicità della motivazione in ordine all'inesistenza di un 16 credito legittimo, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti processuali specificamente richiamati ed alla mancanza di comportamenti violenti o minacciosi. Tutti i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione sul contributo causale degli imputati, denunciando l'OR contraddittorietà della motivazione rispetto alle contrarie dichiarazioni del ON, del ON e dello stesso AL. Il ON deduce infine mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione. 32. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 32, i ricorrenti ON, LO e TR deducono nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione sui ruoli degli associati e sul luogo ed il tempo di commissione del reato. I predetti ricorrenti e l'OR deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione laddove la stessa invertiva il corretto ordine argomentativo fondando il giudizio in ordine alla sussistenza dell'associazione essenzialmente sui reati specifici, confondendo, come in particolare osservato dall'OR, le caratteristiche intimidatorie connaturate alle condotte estorsive in quanto tali con la distinta forza intimidatrice segnatamente propria del vincolo associativo. Tutti i ricorrenti lamentano poi illogicità nella ritenuta irrilevanza dell'effettivo collegamento dell'associazione in esame con la ndrangheta, e mancanza di motivazione sulla mancata risultanza di un siffatto collegamento. I ricorrenti denunciano altresì contraddittorietà della motivazione rispetto all'assenza di elementi caratteristici del reato ed alla presenza di elementi viceversa allo stesso estranei. Censure di di motivazione sono ancora proposte dall'OR in ordine mancanza all'inattendibilità e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori e dai ricorrenti LO, ON e TR in ordine al contributo causale degli imputati. Tutti i ricorrenti deducono infine violazione di legge ed illogicità della motivazione sull'aggravante del carattere armato dell'associazione in mancanza della riferibilità di armi all'associazione in quanto tale. 33. Sull'affermazione di responsabilità per i reati di cessione di stupefacenti di cui ai capi 34, 35, 36 e 37, i ricorrenti US e TR deducono inutilizzabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate non avendone il perito trascrittore identificato gli interlocutori, ed insufficienti essendo i riconoscimenti vocali effettuati dagli operanti e dallo stesso Tribunale;
proponendo il TR un ulteriore motivo di inutilizzabilità nella provenienza delle intercettazioni da un procedimento per reati non connessi a quelli qui considerati. Il TR deduce altresì inutilizzabilità dei risultati delle analisi effettuate sugli stupefacenti in quanto contenute in verbali espunti dal fascicolo ed illegittimamente reintrodotti attraverso la deposizione del verbalizzante. I ricorrenti lamentano infine illogicità della motivazione negli altri elementi valutati dai giudici di merito. 17 34. Nei ricorsi del LO e dell'OR è dedotta la mancata assunzione di prove decisive, indicate nei confronti del LO con il collaboratore SE e i testi FA, EL, ER, ON e NO, e dell'OR con collaboratori LA e JA. 35. Sull'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, i ricorrenti US, UM, anche con motivi aggiunti, ON, DI ZZ, QU, OR, LO e TR deducono violazione di legge e mancanza di motivazione, in particolare segnalando il QU l'esclusione dell'aggravante nei confronti dell'imputato con la sentenza di primo grado;
il DI ZZ la finalizzazione della condotta allo stesso contestata al solo scopo di aiutare il coimputato LI;
l'OR, il ON, il LO ed il TR l'insufficienza degli elementi valutati nella sentenza impugnata;
ed il ON, il LO ed il TR a riprendere l'inammissibile duplicazione dell'incriminazione derivante dall'applicazione dell'aggravante ai partecipi di un'associazione mafiosa. 36. Sull'aggravante dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., i ricorrenti ON, LO e TR deducono violazione di legge per l'incompatibilità dell'aggravante con quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Il ON deduce altresì contraddittorietà della motivazione quanto alla ricorrenza dell'aggravante per il reato di cui al capo 1, rispetto alla commissione dello stesso in un periodo precedente alla data dell'08/07/2007 dalla quale la sentenza di primo grado aveva fatto decorrere l'appartenenza dell'imputato all'associazione. 37. Sull'aggravante della rilevante entità del danno, i ricorrenti US, ON, OR, LO e TR deducono mancanza di motivazione con riferimento per il ON, il LO ed il TR alle condizioni soggettive delle persone offese, per l'US all'inserimento dei fatti nel contesto di transazioni commerciali per importi rilevanti e per il OR all'obsolescenza dei beni oggetto dell'imputazione contestatagli ed alla consapevolezza del danno in quello che appariva il pagamento di un debito. Ulteriori censure di violazione di legge sono proposte dal ON, dal LO e dal TR con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante anche nelle ipotesi di tentata estorsione. 38. Sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., i ricorrenti ON, LO, TR e DI ZZ deducono mancanza di motivazione, con particolare riguardo per il ON alla mancanza di condotte violente o minacciose e di disponibilità di somme rilevanti, ed al ruolo meramente ausiliario. 39. Sul trattamento sanzionatorio, i ricorrenti CC, RG, US, RE, UM, NN, ON, IL, CU, DI ZZ, OR, 18 0 LO, TR e TO deducono mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e, per l'CC, l'RG, il RE, il UM, il ON, il IL, il CU, il DI ZZ, l'OR, il LO ed il TR anche al diniego delle attenuanti generiche e per il ON ed il LO altresì all'applicazione della recidiva, segnatamente con riguardo per l'CC allo stato di soggezione imposto all'imputato dal ON;
per l'RG alla condotta di vita successiva al reato;
per il UM al comportamento processuale;
per il NN all'estraneità dell'imputato alla prima parte della vicenda originariamente contestatagli ed alla mancanza di appropriazioni di somme;
per il ON all'unicità del precedente penale ed al comportamento processuale;
per il IL all'intervallo temporale fra i precedenti ed il nuovo reato, all'occasionalità del fatto, al comportamento processuale ed alle condizioni di salute dell'imputato; per il CU all'estraneità dell'imputato ad ambienti criminali, al carattere risalente dei precedenti penali ed al limitato coinvolgimento nella vicenda;
per il DI ZZ alla distanza nel tempo dei precedenti penali, al comportamento processuale ed alla coercizione subita dall'OR; per il LO all'assenza di precedenti penali recenti, al comportamento processuale ed all'attività lavorativa dell'imputato; e per il TR all'incensuratezza ed al comportamento processuale. 40. Sul diniego della sospensione condizionale della pena, il ricorrente EO deduce mancanza di motivazione nel riferimento alla mancanza di un motivo di appello sul punto, superata dalla richiesta di concessione del beneficio espressa dal Procuratore generale, e nel generico richiamo al gravitare l'imputato in un ambiente criminale. 41. Sull'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, il ricorrente US deduce violazione di legge in carenza di declaratoria di delinquenza abituale o professionale. I ricorrenti ON, LO e TR deducono mancanza di motivazione sulla persistenza della pericolosità degli imputati a distanza di quattro anni dai fatti. 42. Sull'applicazione della misura della confisca, il ricorrente US deduce mancanza di motivazione in ordine all'illecita origine della somma di €. 26.000 sequestrata, rispetto alla possibile provenienza del denaro dall'attività commerciale svolta dalla moglie e dai figli dell'imputato. Il ricorrente UM deduce mancanza di motivazione sulla data di acquisto degli immobili confiscati ed illogicità della ritenuta sproporzione degli stessi rispetto alle capacità reddituali dell'imputato. Ө 19 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, la posizione del ricorrente LI deve essere stralciata in conseguenza della tardiva notifica allo stesso, difeso d'ufficio, dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza. Tanto premesso, e venendo a discutere dei motivi di proposti dagli altri ricorrenti, ad iniziare da quelli relativi alle questioni processuali, si appalesa in primo luogo infondata la censura dedotta dal ricorrente LI sulla competenza territoriale a conoscere del reato allo stesso contestato, in considerazione dell'essere stata la posizione dell'imputato separata all'udienza preliminare con trasmissione degli atti al pubblico ministero, e solo successivamente riunita, a seguito di nuova richiesta di citazione a giudizio, a quella dei coimputati. Pur risultando chiaramente dall'imputazione contestata che la condotta specificamente attribuita all'imputato, ossia l'investimento di parte dei profitti criminosi dell'OR nella società calcistica Imperia Calcio 1923 amministrata dal LI, veniva realizzata in Imperia, è altrettanto chiaro che detta condotta era configurata quale concorso nel reato di reimpiego dei citati profitti, organizzato da IO ON e realizzato dal LI e, per altra parte dei proventi illeciti, dall'CC, con la collaborazione del DI ZZ nella messa a disposizione di rapporti bancari per l'operazione. E' pertanto evidente, e peraltro neppure posto in dubbio dal ricorrente, il rapporto di connessione della condotta contestata al LI con altri fatti oggetto del presente procedimento e realizzati in territorio milanese. E dunque, al di là delle considerazioni della sentenza impugnata sull'applicabilità al caso in esame del principio perpetuatio jurisdictionis e dei contrari rilievi del ricorrente sull'impossibilità di invocare detto principio in mancanza di un incardinamento della posizione concorsuale dell'imputato in fase di giudizio, è risolutiva la considerazione dei caratteri di autonomia ed originarietà propri del criterio di attribuzione della competenza territoriale dettato dalla connessione;
caratteri già evidenziati più volte dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 19066 del 20/04/2004, Leonardi, Rv. 228654; Sez. 1, n. 25723 del 20/05/2008, Feleppa, Rv. 240462) e recentemente riaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20 del 28/02/2013, Taricco) nell'escludere che l'operatività del criterio di cui sopra sia subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado. Se, in altre parole, indiscutibile ed in concreto indiscussa è la connessione sostanziale del fatto contestato all'imputato ricorrente con quelli per i quali si procede nei confronti degli imputati, ne seguono l'originaria effettività del radicamento del fatto nello stesso ambito territoriale, e l'indifferenza di tale radicamento alle intervenute vicende processuali della posizione del LI;
correttamente veniva 0 Ө 2 20 in conclusione rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, in assenza di alcun pregiudizio per la sottoposizione dell'imputato al giudice naturale precostituito.
2. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, TR, LO e UM sull'inutilizzabilità di determinati atti del procedimento sono infondati. Generiche sono in primo luogo le doglianze riferite alle ordinanze pronunciate in primo grado sulle richieste di ammissione di prove, in quanto formulate nel mero richiamo ai motivi di appello dedotti avverso tali provvedimenti, laddove di detti motivi non viene esposto il relativo contenuto (Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, La Mantia, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Maggiore, Rv. 225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689). Sono altresì generiche le censure proposte in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dal collaboratore SE, rispetto ad una motivazione della sentenza impugnata che per un verso evidenziava come le eccezioni fossero superate dall'assunzione delle dichiarazioni anche nel dibattimento, e per altro chiariva come dette dichiarazioni non fossero comunque in concreto rilevanti e non avessero avuto parte alcuna nel compendio probatorio utilizzato per la decisione, come emergerà dall'esame delle singole imputazioni;
inconferente essendo su questo secondo aspetto il riferimento dei ricorrenti US ed OR al dato meramente processuale dell'avvenuta escussione del collaboratore in sede dibattimentale. Per ciò che riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore AL, è corretta l'affermazione della Corte territoriale per la quale la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 16-quater legge n. 82 del 1991 per le dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni indicato per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione e qui eccepita sotto il profilo della mancanza agli atti di detto verbale, non investe le dichiarazioni rese in contraddittorio nella sede dibattimentale (Sez. 1, n. 35368 del 13/06/2007, D'Arma, Rv. 237616; Sez. 5, n. 46328 del 06/11/2007, Galletta, Rv. 237979; (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011 (07/05/2012), De Filippi, Rv. 252632), ove il AL veniva nel caso di specie sentito. A quest'ultimo proposito, è infondata la censura del ricorrente ON in ordine alla dedotta mancanza di motivazione del provvedimento con il quale il giudice di primo grado disponeva l'esame dibattimentale del AL, pur in presenza della precedente audizione del collaboratore con incidente probatorio. Il richiamo dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 17/11/2009 alle condizioni previste per detto esame dall'art. 190-bis cod. pen. è invero sufficientemente chiaro nel riferimento ai dati oggettivi della 21 gravità e del numero delle imputazioni contestate, del contesto associativo di tipo mafioso delle stesse e della centralità delle dichiarazioni del AL nel materiale probatorio disponibile, quali elementi rappresentativi di esigenze che ai sensi del dettato normativo giustificano la ritenuta necessità di una verifica della prova nel contraddittorio dibattimentale e dinanzi al giudice investito della decisione di merito, nell'apprezzamento discrezionale a questi attribuito dalla norma sul punto (Sez. 2, n. 25423 del 20/04/2007, Gravina, Rv. 237147). Nessuna ragione di inutilizzabilità è dunque ravvisabile nelle dichiarazioni dibattimentali del AL, sulle quali si è fondato il giudizio;
il che supera il rilievo del ricorrente UM sulla mancanza di riferimenti all'imputato in uno dei verbali precedentemente formati sulle dichiarazioni del collaboratore, peraltro comunque estraneo al tema dell'utilizzabilità della prova e semmai attinente a quello della motivazione sulla responsabilità. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla dedotta mancanza di elementi a sostegno dell'acquisizione di verbali di sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.. Va invero rammentato che l'intimidazione del testimone, la quale consente l'acquisizione delle dichiarazioni extradibattimentali dello stesso, può essere desunta da qualsiasi elemento concreto che della stessa sia sintomatico con caratteri di precisione, obiettività e significatività (Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240971; Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848); che fra gli elementi valutabili a questi fini sono senz'altro da includersi le modalità della deposizione dibattimentale ed il contegno tenuto in tale occasione dal testimone (Sez. 3, n. 49579 del 04/11/2009, Preka, Rv. 245864; Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 (11/05/2012, Accetta, Rv. 252530; Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011 (27/04/2012), Piscopo, Rv. 252468); e che i requisiti di significatività degli elementi in esame richiedono un livello superiore a quello del mero sospetto, ma non certo coincidente con quello necessario per una pronuncia di condanna (Sez. 1, n. 29421 del 09/05/2006, Arena, Rv. 235103; Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Alcaro, Rv. 252896). Ciò posto, la sentenza era congruamente motivata secondo questi principi, nel momento in cui i giudici di merito facevano riferimento proprio al comportamento tenuto dai testimoni nel corso del dibattimento, esemplificandolo specificamente nell'essersi il teste ON avvalso numerose volte dell'affermazione di non ricordare i fatti per non confermare quanto precedentemente riferito, tanto da essere ammonito, e nell'aver il teste EL manifestato espressamente la propria condizione di paura e la convinzione di aver sbagliato nell'accettare di testimoniare;
non senza considerare, peraltro, che per la citata posizione del EL veniva evidenziata 22 altresì l'ulteriore circostanza dell'aver lo stesso ricevuto alla conclusione delle indagini preliminari una missiva minatoria accompagnata da un proiettile. Quanto infine alla denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti sul contenuto di intercettazioni ed informazioni assunte da testimoni e indagati e degli atti di indagine allegati alle memorie depositate dal pubblico ministero, è comune a tali censure il riguardare atti in ordine ai quali difetta il presupposto dell'eccezione di inutilizzabilità, ossia l'essere stati gli stessi dichiarati utilizzabili a fini di prova nel processo. Nella sentenza impugnata si poneva invero in evidenza che le domande poste ai verbalizzanti sulle fonti dichiarative e sulle intercettazioni venivano ammesse ai limitati fini della ricostruzione dello svolgimento delle indagini, e che gli allegati alle memorie sarebbero stati utilizzati solo laddove ciò fosse consentito dalla legge processuale;
ed in realtà nessuna effettiva incidenza delle dichiarazioni e degli atti in parola è stata dedotta dai ricorrenti, e neppure la stessa risulta dalla motivazione sulla prova dei singoli reati contestati, fondata, quanto in particolare alle intercettazioni, sui risultati delle trascrizioni peritali. Per il vero, non ci si può esimere in questa sede dal rilevare come una lineare procedura di formazione della prova nel dibattimento, secondo le regole che allo stesso presiedono, implichi che dichiarazioni evidentemente inutilizzabili, quale quelle riguardanti circostanze riferite ai verbalizzanti da testimoni o addirittura da coindagati ovvero conversazioni intercettate per le quali è previsto uno specifico veicolo di acquisizione processuale, non vengano nemmeno verbalizzate;
che atti altrettanto chiaramente inutilizzabili, quali la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria, neppure entrino nel fascicolo dibattimentale al di fuori dei casi in cui ciò è consentito;
e che tali regole non subiscano deroghe per mere esigenze pratiche di comprensione dello sviluppo delle indagini o di inquadramento storico delle vicende oggetto del processo. Rimane il fatto, tuttavia, che la mera presenza fisica di siffatte risultanze agli atti del fascicolo processuale non dà luogo a questioni di nullità o utilizzabilità, le quali si pongono soltanto nel momento in cui il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (Sez. 3, n. 5593 del 11/04/1995, Fucci, Rv. 202880; Sez. 6, n. 212733 del 14/01/1999, Faiani, Rv. 212733; Sez. 2, n. 24288 del 26/02/2003, Di Bella, Rv. 225026); condizioni, per quanto detto, non verificatesi nella situazione in esame, in mancanza di formali dichiarazioni di utilizzabilità e di un'effettiva utilizzazione delle stesse nel percorso decisionale dei giudici di merito, definito unicamente da quanto esplicitato nella motivazione della sentenza. 23 3. I rilievi motivazionali sollevati dai ricorrenti, prima di diffondersi sulle singole imputazioni contestate e sulle posizioni degli imputati rispetto ad esse, formulano talune censure di carattere generale, le prime delle quali costituiscono oggetto dei motivi proposti dai ricorrenti CC, US, RE, UM, NN, ON, LL, CU, QU, AZ, OR, LO, TR e QU in ordine a quelli che sono denunciati come meri richiami della sentenza impugnata alla decisione di primo grado, a fronte di specifiche doglianze degli atti di appello. Tali motivi sono tuttavia infondati. I riferimenti censurati dai ricorrenti sono in effetti premessi, nella sentenza impugnata, all'esame dei singoli capi e punti del provvedimento. Ma tanto non esaurisce l'articolato motivazionale della sentenza. Dovendo discutere, in questo passaggio, motivi di ricorso di carattere generale in termini necessariamente altrettanto generali, e quindi inevitabilmente rinviando per la completa illustrazione delle conclusioni ai punti che seguiranno, occorre osservare che, di seguito alle premesse di cui si è detto, la Corte territoriale affrontava con autonome argomentazioni le questioni poste all'attenzione della stessa. I rimandi preliminari alla decisione di primo grado assumono pertanto in concreto la funzione di mere clausole di stile o di conferme delle ricostruzioni di fatto nelle parti non contestate dagli atti di appello, e non sono espressione di una tecnica redazionale elusiva dei rilievi proposti con questi ultimi;
dovendosi di conseguenza escludere la ravvisabilità di un vizio generale di carenza motivazionale.
4. Infondato è altresì l'ulteriore motivo di carattere generale proposto dal ricorrente OR sull'attendibilità dei collaboratori AL, SE e PO JA. Quanto già detto sull'irrilevanza delle dichiarazioni del SE nelle argomentazioni probatorie dei giudici di merito evidenzia la genericità del motivo, in quanto riferito ad un aspetto superato dal concreto sviluppo motivazionale della sentenza impugnata;
e tanto vale anche per le dichiarazioni dello JA, che si vedrà non essere mai state utilizzate a sostegno delle conclusioni adottate dalla Corte territoriale sugli specifici punti in discussione. Per ciò che riguarda le dichiarazioni del AL, il provvedimento oggetto di gravame, oltre a quanto si osserverà nel seguito a proposito degli elementi di riscontro estrinseco, veniva congruamente motivato in ordine all'attendibilità intrinseca di quanto riferito dal collaboratore, laddove si osservava che lo stesso non risultava animato da ragioni di astio nei confronti dei soggetti accusati e 24 ед rendeva anche dichiarazioni a proprio carico, attribuendosi la commissione di reati di notevole gravità per i quali veniva condannato a pene elevate.
5. Iniziando ora a trattare dei motivi relativi alle singole imputazioni, la predominanza fra questi ultimi di doglianze relativa alla completezza ed alla logicità della motivazione rende opportuno rammentare come, secondo i principi enunciati in materia da questa Corte, la necessità che l'illogicità viziante l'argomentazione della sentenza sia manifesta, secondo l'espressa previsione dell'art. 606, lett. E, cod. proc. pen., abbia fra le sue conseguenze che i giudici di merito assolvono compiutamente l'onere motivazionale attraverso una valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, la quale dimostri che gli elementi decisivi siano stati considerati;
dal che segue altresì come non occorra un esame analitico delle predette deduzioni laddove le stesse presentino incompatibilità logica con la ricostruzione di fatto operata nel provvedimento impugnato, ricostruzione che implica un giustificato rigetto delle deduzioni stesse (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). Attesa poi la rilevanza, nel compendio probatorio sul quale si fonda la motivazione in fatto della sentenza impugnata, delle risultanze di intercettazioni, non è superfluo rammentare come l'interpretazione del contenuto di tali mezzi di prova costituisca oggetto di un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6, n. 17619 dell'08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Tanto premesso, i motivi proposti dai ricorrenti QU, OR, US, ON e NN sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione consumata e tentata in danno di RL ON, di cui al capo 1, sono infondati. Infondata è in primo luogo la censura di nullità del decreto di citazione a giudizio, e conseguentemente delle sentenze di primo e di secondo grado, per genericità dell'imputazione, dedotta dal QU. Come invero correttamente osservato nella sentenza impugnata, le condotte contestate risultano delineate nei loro elementi essenziali in quanto ascritte concorsualmente agli imputati, trattandosi per il resto di valutare nel merito la sussistenza della prova in ordine all'effettività di tali contributi concorsuali. La Corte territoriale motivava altresì adeguatamente la ritenuta esistenza delle condotte minacciose, individuandole senza vizi logici nella prospettata denuncia di un sistema di false fatturazioni, la cui esecuzione si protraeva da 25 cinque anni, che costringeva l'ON a rinunciare alle somme che secondo accordi correlati a detto sistema avrebbe dovuto ricevere in restituzione di quanto immediatamente pagato solo per occultare il carattere fittizio delle fatture e, nonostante tale già cospicua perdita, a versare altre somme in relazione ad ulteriori fatture relative ad operazioni inesistenti, per l'ultima delle quali la condotta rimaneva allo stadio del tentativo;
nonché nel rafforzamento di queste prospettazioni, derivante dalla formazione di falsi documenti, quali un atto concernente un'ispezione della Guardia di Finanza e una dichiarazione accusatoria nei confronti dell'ON, sottoscritta dal coimputato TE SC, e dalle rivelazioni con le quali il coimputato riferiva all'ON di aver subito minacce e l'incendio di un ristorante. Argomentazioni, queste, in ordine alle quali non si ravvisano le contraddizioni denunciate dall'OR rispetto alla manifestata impossibilità per l'ON di agire giudizialmente per il recupero delle somme ed all'inesigibilità del credito connesso alle fatturazioni fittizie, considerato che la coartazione della volontà della parte offesa veniva coerentemente ricostruita nel timore delle conseguenze negative comunque derivanti dall'emersione dell'illecito sistema di fatturazione. Altrettanto esaustiva era la motivazione della sentenza impugnata in ordine agli apporti concorsuali dei singoli imputati, individuati per l'OR nell'aver lo stesso costantemente ricevuto cognizione degli sviluppi della vicenda e presentato il QU al direttore della filiale bancaria presso la quale veniva aperto il conto corrente bancario sulla quale veniva versata la somma non restituita all'ON, nonché nell'ammissione dell'imputato di aver monetizzato due assegni circolari con i quali veniva effettuato uno dei pagamenti contestati;
per il QU nella descritta partecipazione all'operazione bancaria di cui sopra e nell'aver lo stesso riferito al coimputato Di CH le modalità di consegna della somma;
e per l'episodio di tentata estorsione, coinvolgente tutti gli imputati, nei precisi riferimenti alle risultanze delle intercettazioni telefoniche sull'interessamento dei predetti nella vicenda. A fronte di ciò è generica la censura di mancanza di motivazione dedotta dal ricorrente QU;
mentre gli altri ricorsi propongono diverse valutazioni sulla rilevanza dei contenuti delle intercettazioni, per quanto detto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e riferimenti per il NN a ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato TI, non meglio precisate e comunque superate dal rilievo determinante attribuito ai contenuti delle intercettazioni, e per il ON alla mancata conoscenza dell'ON ed all'assenza di motivazione sulla consapevolezza dell'illegittimità della pretesa, logicamente incompatibili, nel senso precisato in premessa, con la ricostruzione dell'intervento dell'imputato nella vicenda. 26 ее La tesi difensiva della desistenza dell'imputato ON, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, veniva adeguatamente discussa dalla Corte territoriale, che la disattendeva coerentemente osservando come la condotta estorsiva fosse stata interrotta unicamente a seguito dell'iniziativa di autodenuncia del coimputato CI. Anche la sussistenza dell'ipotesi aggravata della promozione e direzione del concorso nel reato era oggetto di congrua motivazione nei riferimenti per l'OR a quanto già riportato sull'informazione data allo stesso in relazione a tutti i passaggi della vicenda, e per il NN alle direttive impartite al TI sulla prosecuzione dell'attività estorsiva;
condotta, quest'ultima, sufficiente ad integrare la fattispecie in esame quanto meno sotto il profilo del contributo alla direzione del concorso. Infondata è da ultima la censura proposta dai ricorrenti OR, NN e ON in ordine alla sussistenza dell'aggravante della riunione dei concorrenti. La sentenza impugnata presenta sul punto motivazione adeguata e conforme ai principi di recente enunciati da questa Corte, per i quali la fattispecie circostanziale richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518). Occorre invero tenere conto a questo fine delle particolari connotazione della condotta minacciosa in concreto ritenuta per l'imputazione in esame così come per quelle che saranno successivamente esaminate;
condotta che si articolava in una pluralità di contatti degli imputati con la persona offesa, in ciascuno dei quali la prospettazione minatoria veniva reiterata o comunque richiamata, dando luogo ad una pressione estorsiva caratterizzata da continuità in forme esplicite o implicite. In una situazione siffatta, il riferimento dei giudici di merito al dato costante dell'intervento di più di uno degli imputati nei singoli contatti attraverso i quali si svolgeva la vicenda costituisce pertanto giustificazione corretta della conferma dell'aggravante.
6. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, OR, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di ON Di CH e CH QU di cui al capo 2 sono infondati. La tesi difensiva richiamata da tutti i ricorrenti in ordine alla ravvisabilità ✔ della diversa ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda su un presupposto, ossia quello della riconducibilità delle condotte contestate ad un diverso e legittimo credito dell'OR nei confronti del QU e non a questioni di spartizione degli illeciti proventi del reato di cui al capo 1, la cui sussistenza veniva congruamente valutata ed esclusa dai giudici di merito;
27 ее quali osservavano che le dichiarazioni del QU e del Di UR ricollegavano le condotte violente e minacciose all'affare ON, la cui illiceità penale, adeguatamente motivata per quanto detto al punto precedente, rendeva altrettanto illecita la pretesa oggetto del fatto qui esaminato, e trovavano riscontro nelle conversazioni intercettate, dalle quali risultava la sottoposizione del QU ad una sorte di processo condotto dall'OR in contraddittorio con il TI. Con pari coerenza era ricostruita nella sentenza impugnata l'effettiva esistenza delle minacce contestate, in base a conversazioni specificamente e dettagliatamente riferite, alla registrazione degli incontri fra le persone offese e gli imputati nei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, ed alle parziali ammissioni degli imputati su tali incontri e del LO in particolare sulla ricezione di un pagamento eseguito dal QU. E nessun vizio logico emerge in queste argomentazioni alla luce dei rilievi dei ricorrenti, che si limitano a prospettare una diversa lettura delle dichiarazioni del QU e del Di UR e dei contenuti delle intercettazioni, materia quest'ultima riservata al giudizio di merito come osservato in premessa al punto 5. Oltre a questo, la Corte territoriale richiamava i principi costantemente formulati da questa Corte, per i quali, sotto un primo profilo, l'accidentalità delle modalità violente e minacciose nella struttura del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, all'interno della quale dette modalità assumono valenza esclusivamente strumentale alla realizzazione del preteso diritto, comporta che il fatto esuli dai limiti di tipicità della predetta fattispecie incriminatrice, integrando viceversa quella estorsiva, laddove la condotta si manifesti in forme sproporzionate di violenza ed intimidazione, rivelatrici del reale intento del soggetto agente di conseguire un profitto di per sé ingiusto (Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003 (04/03/2004), Preziosi, Rv. 228156; Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248736), e tali da far assumere peraltro carattere di ingiustizia alla coartazione della volontà della vittima (Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010, Coppola, Rv. 247882); e da altro punto di vista siffatta connotazione di ingiustizia contrassegna comunque l'azione intimidatoria del soggetto che operi per il soddisfacimento del credito di un terzo per un profitto anche proprio, sovrapponendo l'interesse personale a quello del (Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998, Lentini, Rv. 211492; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117). In questa prospettiva, la condotta veniva correttamente inquadrata nell'ipotesi estorsiva sotto entrambi i profili, osservandosi nella sentenza impugnata che la condotta intimidatoria aveva assunto forme sproporzionate all'entità della pretesa e che, altresì, la spartizione fra gli imputati delle somme 28 conseguite, evidenziata dalle conversazioni intercettate. dava luogo ad un profitto proprio dei soggetti materialmente agenti. Infondato e in prodos: rilievo, oggi sollevato dai difensori dei ricorrenti in relazione a questa ed alle ditre imputazioni simiiari, per il quale la motivazione della sentenza impugnata soffrirebbe sul punto di un vizio di logico di circolarità probatoria, dato dal fatto che la sproporzione della condotta intimidatoria sarebbe argomentata in base ai carattere mafioso della complessiva azione degli imputati ove detto carattere sarebbe a sua voita desunto dalle modalità delle operazioni estorsive. In realtà, un'attenta lettura della sentenza rivela che i riferimenti alla riconducibilità delle condotte estorsive all'attività del sodalizio mafioso si aggiungono a già esaustive considerazioni sull'entità intimidatoria dei fatti specificamente esaminati. Le ulteriori censure di carenza motivazionale sulla destinazione all'OR delle somme corrisposte dalle persone offese, sui contributi concorsuali dei singoli imputati e sulla consapevolezza degli stessi in ordine all'illegittimità della pretesa, devono ritenersi superate in quanto riguardanti doglianze logicamente incompatibili, nel senso ed agli effetti precisati in premessa al punto 5, con la complessiva ricostruzione della Corte d'Appello sull'intervento fattivo dell'OR nella vicenda e sull'inserimento dei comportamenti di tutti gli imputati in un'operazione avente ad oggetto un credito derivante dall'estorsione in danno dell'ON, e comunque perseguito con modalità e per finalità illecite. Altrettanto logicamente incompatibile con l'apparato motivazionale della sentenza è il rilievo del ricorrente ON sulla ritenuta aggravante teleologica, rispetto ad un fatto ricostruito quale diretto al conseguimento del profitto del reato di cui al capo 1; mentre per l'ulteriore censura dello stesso ricorrente sull'aggravante della riunione non possono che richiamarsi le argomentazioni di cui al punto 5. 7. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, OR, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di ET EL cui al capo 3 sono infondati. L'ipotesi della qualificabilità del fatto nella diversa ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni veniva esclusa dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non solo per il carattere risalente dell'asserito credito del LO nei confronti del EL, peraltro non illogicamente ritenuto sintomatico di pretestuosità delle pretesa laddove l'insorgenza del credito, come ammesso dallo stesso LO, veniva fatta risalire a ben diciassette anni prima dei fatti contestati;
ma altresì in considerazione della sproporzione, rispetto ad un credito di tale vetustà, di una condotta minacciosa per la realizzazione della quale l'OR ed il LO 29 manifestavano disponibilità all'esecuzione di attentati dinamitardi, sproporzione la cui rilevanza per la ravvisabilità del reato di estorsione è stata evidenziata al punto 6. Sull'esistenza e sull'entità delle minacce, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa era congruamente motivata anche nel riferimento ai contenuti delle intercettazioni, dei quali peraltro si evidenziava l'autonoma significatività probatoria in quanto direttamente rappresentativi della condotta nella registrazione delle riportate conversazioni fra l'OR ed il LO;
mentre il contributo dichiarativo del collaboratore AL, sul quale pure i ricorrenti lamentano la mancanza di un giudizio di attendibilità, assumeva nell'articolato motivazionale un ruolo marginale e meramente aggiuntivo rispetto alle risultanze appena indicate. Le censure relative all'attribuzione delle minacce descritte dal EL al solo coimputato EN ER ed al contributo degli altri imputati nella vicenda sono generiche e fronte di una motivazione che, sulla base degli ulteriori elementi desumibili dalle intercettazioni, da servizi di osservazione e da parziali ammissioni del ON, per un verso indicava il ER come portavoce dei coimputati, e per altro attribuiva a questi ultimi specifiche funzioni nella vicenda, ricostruite per l'OR nella direzione delle operazioni e nella partecipazione alla distribuzione degli utili, per il LO nella conduzione delle trattative e nell'indicazione al ER ed a MA ET SA di quanto doveva essere riferito al EL, e per gli altri nella presenza agli incontri con gli intermediari. Le doglianze dei ricorrenti sulla coscienza degli imputati in ordine all'illiceità del credito sono logicamente incompatibili, nel senso ed agli effetti indicati in premessa al punto 5, con le conclusioni dei giudici di merito sul consapevole intervento degli imputati ad un'azione ricostruita nei descritti termini di complessità organizzativa e di gravità intimidatoria;
così come pure va ritenuto implicitamente disatteso il rilievo del ricorrente LO sullo stato di bisogno manifestato dall'imputato, in quanto elemento non incompatibile con la partecipazione dello stesso alla condotta. Altrettanto implicito è il rigetto del rilievo difensivo sull'aver il EL ottenuto una riduzione della somma originariamente richiestagli, trattandosi di circostanza che non contrasta con l'ipotesi accusatoria, non essendo il reato di estorsione escluso, neppure laddove aggravato dal metodo mafioso, nel caso in cui la vittima riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione dialettica alle ingiuste richieste (Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Izzo, Rv. 243731). È da ultimo infondata, per le ragioni esposte al punto 5, la censura proposta dal ricorrente ON sull'aggravante della riunione dei concorrenti. 30 8. I motivi proposti dal ricorrente OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di MA UM cui al capo 5 sono infondati. La commissione della condotta estorsiva in danno del UM, esplicatasi in minacce e percosse nei confronti dello stesso oltre che nell'incendio di un capannone della vittima e nella prospettazione di ulteriori attentati di questo genere, veniva coerentemente accertata dai giudici di merito in base alle convergenti dichiarazioni del UM e del collaboratore AL ed al riscontro delle stesse nei contenuti di conversazioni intercettate e servizi di osservazione, puntualmente esposti nella sentenza impugnata. I riferimenti del ricorrente all'essere stato l'intervento dell'OR richiesto dallo stesso UM ed alla mancata percezione di somme da parte dell'imputato sono logicamente superati, nella ricostruzione della sentenza, dalla circostanza per la quale alla presenza dell'OR, oltre che del SI, il UM consegnava al AL la somma di €. 45.000. In questa prospettiva, tenuto anche conto dei rapporti fra l'OR, i coimputati e la persona offesa come emergenti dalle vicende oggetto delle altre imputazioni, l'ingerenza dell'imputato nell'episodio assumeva la funzione di un contributo rilevante, nell'ottica del concorso di persone nel reato, al pagamento che costituiva la realizzazione della pretesa estorsiva;
essendo peraltro irrilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità concorsuale, che l'OR abbia o meno ricevuto parte della somma.
9. I motivi proposti dal ricorrente ON sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di GI IK di cui al capo 7 sono infondati. La legittimità del credito in relazione al quale l'imputato, con i concorrenti AS, OL e MB, giustificava la richiesta di pagamento rivolta all'IK, veniva in primo luogo esclusa dalla Corte territoriale per essere detta richiesta fondata su un'illecita operazione di importazione di pietre preziose. L'argomento riproposto dal ricorrente in ordine alla riferibilità del credito ad una mediazione sull'affare, il cui compenso si assume essere comunque dovuto, veniva esaminato dai giudici di merito e ritenuto infondato con riguardo alla genericità ed alla conseguente pretestuosità della pretesa avanzata, e ciò sulla scorta della deposizione del verbalizzante RO in ordine ad una conversazione dallo stesso udita fra l'IK e lo MB, nel corso della quale il secondo si mostrava evasivo sull'individuazione del motivo della richiesta nella mediazione o 照 nell'accompagnamento dell'IK in Africa. Ma, in ogni caso, nella sentenza impugnata l'illiceità della pretesa veniva ritenuta anche, conformemente ai principi indicati al punto 6, per la sproporzione dell'attività intimidatoria, 31 realizzata da più persone, e per le risultanze delle intercettazioni sul compenso che motivava la partecipazione del ON e del OL all'operazione. Anche in questo caso, l'aggravante della riunione dei concorrenti, la cui sussistenza è contestata nel ricorso, veniva ritenuta per ragioni analoghe a quelle esposte al punto 5. 10. I motivi proposti dai ricorrenti OR e LL sull'affermazione di responsabilità per il reato di usura in danno di TE BE di cui al capo 8 sono infondati. È in primo luogo infondata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per genericità dell'imputazione, sollevata dal ricorrente LL. Come già osservato nella sentenza impugnata, le modalità fattuali e temporali della condotta erano sufficientemente determinate nel riferimento alla cessione, da parte della vittima, di una somma di denaro e della proprietà di un complesso immobiliare in un periodo di tempo protrattosi fino al maggio del 2007; ed altrettanto chiara nell'imputazione era l'entità del tasso usurario, desumibile dalla differenza fra i beni consegnati e la somma data in prestito al BE. Nessuna illogicità è poi ravvisabile nella ritenuta ravvisabilità di un prestito usurario nell'operazione con la quale il defunto AS RD finanziava l'acquisto dell'immobile del BE da parte del nipote LL con una somma in realtà destinata ad essere utilizzata per un affare commerciale del BE, con intesa di restituzione del denaro in caso di positiva conclusione di quest'ultimo. I giudici di merito qualificavano infatti coerentemente l'operazione come un sostanziale prestito, nel momento in cui era convenuto che il BE, con la restituzione della somma, riottenesse la proprietà dell'immobile; dove il carattere strumentale della cessione di quest'ultimo rispetto al prestito era evidenziato dall'esservi rimasta ad abitare la madre del BE senza la corresponsione di alcun canone. Quanto al carattere usurario del prestito così ricostruito, il superamento del tasso consentito era adeguatamente motivato dalla Corte territoriale nella proporzione fra la somma prestata, per l'importo di €. 77.000, e quella la cui restituzione era pattuita, emergente dalle conversazioni intercettate in €. 133.000, e comunque rispetto alla somma materialmente versata dal BE nella misura di €. 113.000; ed insussistente è la contraddittorietà denunciata dai ricorrenti fra le predette determinazioni della somma restituita e quella in €. 187.000 che compare nell'imputazione, avendo i giudici di merito in realtà dimensionato il fatto su quanto accertato in base alle risultanze processuali secondo le due diverse e non configgenti prospettive della somma effettivamente 32 8 8 versata e di quella pattuita. Sul punto è poi infondato il rilievo del ricorrente LL in ordine alla mancanza di un accordo iniziale sugli interessi, che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non deve necessariamente essere presente in una fattispecie, quale quella dell'usura, caratterizzata da una condotta a consumazione prolungata, nella quale l'effettiva corresponsione degli interessi, lungi dal costituire in post-factum penalmente irrilevante, inerisce al momento consumativo sostanziale del reato (Sez. 1, n. 11055 del 19/10/199, D'Agata, Rv. 211610; Sez. 2, n. 26553 del 12/06/2007, Garone, Rv. 237169; Sez. 2, n. 34910 del 10/07/2008, De Carolis, Rv. 241818; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132); non senza considerare che nella stessa sentenza si osservava come un accordo sulla misura della somma da restituire, comprendente gli interessi che dovevano essere corrisposti, fosse comunque ravvisabile nel piano di rientro formulato dal LL. Generica è infine la doglianza del ricorrente OR per la quale lo stesso sarebbe coinvolto nella vicenda unicamente quale intermediario nella consegna di un assegno all'RD, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che descriveva un ben più ampio coinvolgimento dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del BE, che indicava l'OR come persona presentatagli dall'RD quale soggetto a cui poteva rivolgersi in caso di difficoltà, e delle conversazioni intercettate, dalle quali risultava che il BE accomunava la posizione dell'OR a quella dell'RD e parlava con entrambi della propria vicenda. 11. I motivi proposti da ricorrenti CC, DI ZZ e LI sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 9 sono infondati. Quanto in primo luogo alla posizione dell'CC, in ordine all'investimento nella propria impresa di una somma di almeno €. 150.000 proveniente dal reimpiego di profitti dei reati dell'OR organizzato dal coimputato ON, la tesi difensiva sulla natura usuraria del finanziamento ricevuto da quest'ultimo veniva adeguatamente esaminata e ritenuta infondata dai giudici di merito in quanto non provata dai conteggi parziali allegati dalla difesa, osservandosi peraltro coerentemente che le mere difficoltà economiche nelle quali si trovava l'imputato non rilevano ai fini della configurabilità del reato e, peraltro, integravano un valido movente giustificativo della decisione di rivolgersi a canali di finanziamento illeciti. Le conclusioni della sentenza impugnata non presentano poi le segnalate contraddizioni rispetto alle successive girate degli assegni ceduti dall'CC al Laudonio, trattandosi di fatti per l'appunto successivi ad una condotta, quella dell'impiego delle somme da parte dell'Accarin già tale da 33 8 integrare di per sé il reato contestato in quanto dissimulatoria ed idonea ad ostacolare l'individuazione dell'origine delittuosa del denaro (Sez. 1, n. 1470 dell'11/12/2007 (11/01/2008), Addante, Rv. 238840; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251194); e neppure rispetto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, fondata su una distinta valutazione negativa in ordine alla prova che l'CC fosse consapevole dell'essere l'OR a capo di una struttura criminale di tipo mafioso. Per ciò che riguarda invece la consapevolezza da parte dell'CC in ordine alla provenienza delle somme, la censura di mancanza di motivazione è infondata a fronte del preciso riferimento della sentenza impugnata all'essere stato l'imputato destinatario di una sentenza di applicazione di pena del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 27/01/2005 per un reato di riciclaggio contestato come commesso in concorso con il ON;
ed il rilievo del ricorrente sull'esclusività del rapporto con il ON è peraltro generico nell'ignorare l'altrettanto preciso richiamo dei giudici di merito a contatti telefonici intercorsi fra l'CC e l'OR. Per ciò che riguarda la condotta di reimpiego della somma di almeno €. 130.000, proveniente dalla descritta attività del ON, nella Imperia Calcio 1923 s.r.l. amministrata dal LI, ascritta a quest'ultimo ed al DI ZZ, i temi della provenienza illecita del denaro e della consapevolezza di detta provenienza in capo agli imputati, oggetto di doglianze di carenza motivazionale dei ricorrenti, venivano congruamente esaminati dalla Corte territoriale, che riteneva senza vizi logici integrata la prova su entrambi gli aspetti in base ad una serie di elementi significativi;
segnatamente, l'esistenza di conversazioni intercettate nelle quali il LI parlava con il ON di denaro non pulito>> e con l'OR, che il LI incontrava anche personalmente, di somme da versare sul conto corrente bancario intestato alla società del DI ZZ, l'ammissione di quest'ultimo di aver ricevuto denaro dall'OR e di aver consegnato al LI assegni provenienti dalla sua impresa, i risultati delle indagini sull'inoperatività della società del DI ZZ ed il contenuto di una conversazione nella quale il DI ZZ diceva al ON che la struttura della società era stata messa a sua disposizione dall'OR. Il ricorso del LI è poi generico nel riferimento a risultanze processuali dalle quali emergerebbe la provenienza del denaro da tale TO MO. Quanto detto pocanzi sulla sufficienza, ai fini dell'integrazione del reato contestato, di una condotta dissimulatoria idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro, supera i dubbi sollevati sulla qualificazione giuridica dei fatti dal LI, il cui impiego del denaro nella propria società veniva correttamente ritenuto adeguato a dissimulare, sotto l'artefatta forma di un finanziamento, l'origine delittuosa 34 Ө delle somme, non essendo necessario l'ulteriore elemento indicato dal ricorrente nella comunione di intenti con il titolare del profitto illecito, nella specie peraltro adombrata dalla Corte territoriale nei contatti telefonici e personali del LI con l'OR. Alla luce di tali considerazioni sono altresì superate le censure proposte nella stessa prospettiva dal DI ZZ, connotazioni altrettanto dissimulatorie non potendo che ritenersi coerentemente individuate già nell'interposizione fra il ON ed il LI mediante il cambio degli assegni emessi dal primo con i titoli effettivamente ricevuti dal secondo, alla quale si aggiungevano peraltro gli ulteriori elementi pure evidenziati dai giudici di merito nella predisposizione di una struttura societaria costituita con il concorso dell'OR e ad altri fini inoperante e nel rilevante numero degli assegni, pari a tredici, fra i quali veniva ripartita la somma complessiva. La censura del DI ZZ sul diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità non risulta proposta con i motivi di appello, e non ne è pertanto consentito l'esame in questa sede. Ed infondata è la doglianza del LI sull'omessa modifica dell'imputazione nella limitazione temporale della condotta all'anno 2006, di fatto considerata nella motivazione della sentenza impugnata. 12. I motivi proposti dal ricorrente CU sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 10 sono infondati. Sulla provenienza illecita del denaro che il CU impiegava nell'attività del ON, e sulla consapevolezza di tale provenienza da parte dell'imputato, la sentenza impugnata motivava congruamente e senza illogicità, laddove faceva riferimento per un verso alle conversazioni intercettate fra il ON ed il LI in merito all'origine illecita dei capitali trattati dal primo, richiamate al punto precedente, e per altro alla mancanza di valide giustificazioni in ordine alle fonti dei proventi forniti dal CU, che quest'ultimo indicava genericamente in eventi lontani nel tempo quali una vincita al gioco e la vendita di un negozio. I rilievi, dei quali il ricorrente lamenta la mancata considerazione, sull'estraneità del CU a contesti criminali, venivano in realtà superati dai giudici di merito nel riferimento agli stretti rapporti del CU non solo con il ON, ma anche con l'OR, desunti dall'aver l'imputato accompagnato il ON ad un incontro con l'OR avente ad oggetto l'investimento di parte del denaro nell'acquisto di quadri;
e l'irrilevanza della dedotta condizione di indigenza dell'imputato rispetto ad una condotta di mero impiego di proventi illeciti giustifica l'implicita reiezione del relativo argomento difensivo. Generica è infine la censura di contraddittorietà della motivazione rispetto alle ammissioni dell'imputato, che nella sentenza impugnata erano peraltro riferite ad un 35 aspetto, ossia quello della conoscenza da parte dell'imputato degli affari del ON, già esaustivamente trattato con le considerazioni che precedono. 13. I motivi proposti dal ricorrente TO sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 11 sono infondati. Non ha fondamento in primo luogo la censura di violazione dei limiti dell'imputazione nella dedotta condanna per un condotta attribuita autonomamente attribuita all'imputato; la sentenza impugnata invero è chiara nell'individuare il fatto incriminato non nella vendita dei quadri effettuata dal TO, ma nel contributo precedentemente offerto, quale rappresentante di una casa d'aste, al reperimento dei dipinti quale oggetto di investimento di parte dei capitali illeciti trattati dal ON e quindi nell'apporto dato a tale operazione, in conformità con l'imputazione concorsuale contestata. La doglianza di carenza motivazionale sulla presenza di attività regolari del ON è generica laddove la sentenza impugnata richiamava anche a questo proposito le conversazioni intercettate fra il ON ed il LI, delle quali si è detto al punto 11, a dimostrazione della provenienza illecita delle somme movimentate dal primo. Ed anche in ordine alla consapevolezza di tale provenienza da parte dell'imputato, i giudici di merito fornivano una congrua motivazione, articolata nel richiamo ad elementi coerentemente ritenuti significativi in tal senso, quali l'occultamento del nominativo del ON negli atti relativi all'acquisto del quadri, l'esecuzione del pagamento in contanti e la trattativa diretta e sempre in contanti del ON per l'acquisto di taluni dei quadri dalla famiglia Torres nel mentre i dipinti erano collocati presso la casa d'aste del TO. Il contributo causale di quest'ultimo anche nell'operazione relativa ai quadri appena indicati era individuato non illogicamente nella descritta disponibilità alla collocazione provvisoria dei dipinti presso un esercizio apparentemente non coinvolto nella trattativa, della quale venivano in tal modo oscurati i reali protagonisti. I rilievi del ricorrente sui requisiti di tracciabilità delle operazioni relative alla compravendita di oggetti artistici venivano debitamente valutati nel rilevare come l'osservanza di detti requisiti costituisse un passaggio inevitabile, che non impediva alle ulteriori modalità esecutive, tendenti ad ostacolare l'identificabilità della provenienza del denaro utilizzato per le predette operazioni, di integrare il reato contestato nelle connotazioni dissimulatorie evidenziate al punto 11. Il diretto coinvolgimento dell'imputato in tali modalità appare ricollegabile, nell'argomentazione della sentenza impugnata, ad un dolo quanto meno diretto, piuttosto che al dolo eventuale del quale il ricorrente, nei motivi aggiunti, denuncia l'effettiva ricorrenza;
e comunque correttamente la 36 Corte territoriale richiamava i principi giurisprudenziali sulla compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 (30/03/2010), Nocera, Rv. 246323), che non vi è ragione di non estendere al reato in esame. 14. Il motivo proposto dal ricorrente AZ sull'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 12 è inammissibile. Il ricorso è invero generico nella denuncia di mancanza di motivazione sulla provenienza illecita del denaro che l'imputato riceveva dal ON e sulla consapevolezza di detta provenienza in capo all'imputato, rispetto agli articolati rilievi della sentenza impugnata in ordine alle già più volte rammentate conversazioni fra il ON ed il LI sull'origine illecita del denaro impiegato dal primo, al transito sui conti correnti del AZ di somme in contanti per complessivi €. 240.000 dal maggio all'ottobre del 2007, alla mancanza di attività lavorativa dell'imputato ed alla piena disponibilità che questi manifestava nei confronti del ON nei contatti telefonici intercettati. RE sull'affermazione di15. I motivi proposti dal ricorrente responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 13 sono infondati. Nella sentenza impugnava si ricostruiva dettagliatamente il ruolo svolto dal RE nella vendita a Pio Candeloro, da parte dell'OR e del ON, di alcuni dei dipinti di cui al capo 11, in particolare nell'essere stato l'imputato incaricato dall'OR di trattare con il Candeloro a seguito di problemi insorti nell'incasso degli assegni dallo stesso emessi in pagamento, e nell'aver tale intervento consentito ai venditori di ottenere il profitto del reato con la sostituzione di parte degli assegni ed il pagamento del residuo del prezzo in contanti. Su questa premessa, i giudici di merito ravvisavano correttamente nella condotta dell'imputato l'ipotesi della ricettazione per intromissione, che si realizza con il compimento di qualsiasi attività diretta al conseguimento dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 19673 del 07/03/2003, Di Blasio, Rv. 224767; Sez. 2, n. 30062 del 16/06/2003, Moffa, Rv. 226569), pur se non strettamente inerente al materiale trasferimento del bene oggetto del reato. Nella riportata descrizione della condotta è implicita l'indicazione del contributo causale dell'imputato alla realizzazione del profitto del reato;
mentre l'esistenza della prova della consapevolezza, in capo al RE, della provenienza illecita dei beni, veniva espressamente individuata dalla Corte territoriale, senza vizi logici, nelle particolari modalità della trattativa e del pagamento del prezzo dell'operazione. 37 16. I motivi proposti dai ricorrenti US, UM ed OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di LE ME di cui al capo 15 sono infondati. La tesi difensiva della legittimità del credito vantato dal UM e dal SI nei confronti della società della persona offesa, riproposta dal ricorrente US nella censura di omessa motivazione sul punto, veniva in realtà valutata nella sentenza impugnata evidenziando l'Insufficienza probatoria della documentazione prodotta in merito dalla difesa;
e in ogni caso rilevando l'impossibilità di ravvisare il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, conformemente ai principi indicati al punto 6, in considerazione della sproporzione del metodo utilizzato per la riscossione del credito, consistente in percosse, in minacce di morte estese anche ai familiari della vittima, nell'esibizione di una pistola da pare dell'US e nel prelevamento di un quantitativo di libri di notevole valore, e dell'interesse proprio degli esecutori del reato, in favore dei quali era pattuito un compenso pari al 30% del credito ed al 4% del valore dei volumi. La prova dei fatti era coerentemente desunta dalle dichiarazioni della parte offesa, la cui attendibilità veniva specificamente valutata anche nella coincidenza con quanto riferito dal teste ND sull'aver visto il ME a terra ed attorniato da più persone, fra le quali l'US ed il AL, e di aver notato nell'occasione una pistola;
da quelle del collaboratore AL e dai riscontri delle stesse in un'intercettazione ambientale nella quale il predetto ed il SI parlavano della vicenda;
e nelle ammissioni del UM sull'intervento del AL e del SI per la riscossione del credito e sulla pretesa del SI che il denaro ricavato fosse consegnato agli esecutori. Nè alcuna illogicità emerge in tale argomentazione alla luce delle doglianze dei ricorrenti OR ed US, tendenti a proporre unicamente una diversa valutazione sull'efficacia di tali elementi probatori. Per ciò che riguarda infine le posizioni dei singoli imputati, le censure del ricorrente UM sono generiche nel denunciare contraddittorietà della motivazione con il contenuto delle intercettazioni ambientali in ordine all'incarico dato dal UM per il recupero del credito, mentre la consapevolezza delle condotte intimidatorie da parte dell'imputato, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, era oggetto di specifica e congrua motivazione nel riferimento all'essere l'imputato a conoscenza dell'esecuzione dell'incarico da parte di un gruppo di persone i cui abituali metodi erano noti al UM. Quanto al concorso dell'OR, la Corte territoriale poneva in evidenza le dichiarazioni del AL su quanto appreso dall'US in merito all'intento di 38 proseguire l'azione estorsiva con il predetto imputato dopo l'arresto dello stesso AL e del SI, l'effettiva presenza dell'OR dopo tale arresto nell'accompagnare l'US per il prelevamento dei libri del ME, l'ammissione dell'imputato di sapere del coinvolgimento del UM e la generale conoscenza della vicenda mostrata dall'OR nelle conversazioni intercettate;
rimanendo irrilevanti e pertanto oggetto di implicita reiezione, rispetto all'apporto concorsuale così delineato, i dedotti profili di assenza di rapporti diretti fra l'OR ed il ME e di un profitto conseguito dall'imputato in ordine ai quali il ricorrente lamenta mancanza di motivazione. Generiche sono infine le censure del ricorrente US sulla dedotta insufficienza del trasporto dei libri prelevati in danno del ME da La Spezia a Milano ad integrare la condotta concorsuale contestata, laddove la stessa era dai giudici di merito ritenuta altresì realizzata dalla materiale partecipazione alle azioni violente, dalla collocazione dei libri e dalla percezione di un compenso. 17. I motivi proposti dal ricorrente OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione dei libri di cui al capo 15 sono infondati. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal AL in sede di incidente probatorio è superata dall'aver la Corte territoriale motivato in base a quanto dichiarato dal collaboratore nella diversa sede dibattimentale;
ed è comunque infondata laddove verte sull'essere state le predette dichiarazioni rese in assenza del difensore dell'imputato, nel momento in cui lo stesso ricorrente ammette che il OR non era all'epoca ancora indagato, circostanza che escludeva il diritto del difensore a partecipare all'atto (Sez. 1, n. 745 dell'08/01/1997, Persico, Rv. 206671; Sez. 6, n. 28845 del 12/04/2002, Daneluzzi, Rv. 222744). Il tema della consapevolezza del OR in ordine alla provenienza delittuosa dei libri era poi oggetto di adeguata motivazione, fondata sulle dichiarazioni del AL, per le quali l'imputato veniva informato dal UM che i volumi provenivano da un recupero forzoso e manifestava indifferenza per la circostanza, e sulla mancanza di alcuna giustificazione documentale dell'operazione; argomentazioni alle quali il ricorrente oppone difformi valutazioni sull'attendibilità delle predette dichiarazioni e sulla significatività probatoria degli ulteriori elementi indicati, che non evidenziano vizi logici rilevanti in questa sede. di18. I motivi proposti dal ricorrente OR sull'affermazione responsabilità per il reato di estorsione in danno di TO NI di cui al capo 16 sono infondati. 39 ее Il ricorso è generico nel lamentare incongruenze nelle dichiarazioni del AL. Infondata è poi la doglianza sulla mancanza di riscontri individualizzanti a dette dichiarazioni;
la sentenza impugnata era infatti adeguatamente motivata nel riferimento a riscontri riguardanti non solo la sussistenza del fatto, quali le dichiarazioni della persona offesa e quelle del SE, ma anche lo specifico collegamento dell'OR con la vicenda, in particolare le intercettazioni telefoniche sull'aver l'imputato sollecitato l'intervento di soggetti di origine calabrese per far ritirare la denuncia ed il rapporto di amicizia fra l'OR e IT GU, persona per la restituzione alla quale di una somma, precedentemente versata alla parte offesa, veniva compiuta l'azione estorsiva. 19. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di truffa in danno della Locat di cui al capo 18, oggetto di ricorsi proposti dagli imputati UM e QU, è fondato, come si vedrà nel seguito, il motivo proposto dal ricorrente UM in ordine alla procedibilità del reato. Quest'ultimo, peraltro estinto per prescrizione maturatasi il 17/12/2012, costituisce tuttavia presupposto di imputazioni oggetto di motivi di ricorso che saranno successivamente discussi, ai cui fini occorre pertanto esaminare le censure relative alla sussistenza del fatto. Rammentato che la fattispecie contestata riguarda il conseguimento di un finanziamento della Locat dell'importo di €.
1.020.000 per l'apparente finalità di acquisto, da parte della società Laborante Trasporti gestita dal QU, di un capannone della società Malù gestita dal UM, laddove la somma veniva poi spartita fra il UM ed il QU ed i canoni dovuti alla Locat venivano pagati solo in parte, sono infondate in primo luogo le censure di contraddittorietà della motivazione, proposte da entrambi i ricorrenti, in ordine all'intento di inadempimento del contratto con la Locat. Gli elementi indicati dai ricorrenti quali contrastanti con tale intento, segnatamente le dichiarazioni del UM, del consulente tecnico della difesa e del teste RI su lavori di ristrutturazione eseguiti nel capannone, erano specificamente valutati dalla Corte territoriale, che ne evidenziava coerentemente l'inattendibilità in base a quanto ammesso dal UM sull'esclusivo scopo dell'operazione nel conseguimento della somma da dividere con il QU;
alla sproporzione del valore dei lavori di ristrutturazione risultante dalle fatture rispetto a quello del capannone;
alle dichiarazioni dei dipendenti della impresa Cris. Sam. sulla mancata esecuzione di detti lavori da parte della stessa;
al non coincidere le date delle fatture con quelle di compimento dei lavori indicate dai testi AL e RI;
alle conclusioni della perizia, eseguita ai fini del contratto di finanziamento, sulla recente costruzione del capannone, che escludeva la necessità di interventi di ristrutturazione;
alla destinazione finale della somma corrisposta dalla Locat, 40 attraverso passaggi per la Maslù e la Cris. Sam., presso conti correnti bancari del QU e, in minor parte, su un conto corrente della ex-moglie del UM;
e, Infine, all'accertata indisponibilità, in capo al QU, di redditi sufficienti per il pagamento dei canoni alla Locat. Le predette considerazioni, nell'evidenziare l'esistenza di un progetto comune al UM ed al QU per l'illecita appropriazione della somma oggetto del finanziamento, rendono logicamente incompatibili con la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale i rilievi del ricorrente UM sulla mancanza di consapevolezza dello stesso in ordine ad un proposito di inadempimento ascrivibile al solo QU, da ritenersi pertanto implicitamente disattesi secondo i principi enunciati in premessa al punto 5; il che esclude il lamentato vizio di mancanza di motivazione sul punto. Infondata è poi la doglianza proposta dal ricorrente QU sulla dedotta insussistenza di un danno per la Locat, nel momento in cui la stessa, dopo aver incassato dalla società del QU rate per un importo pari a due quinti del valore dell'immobile, a seguito dell'inadempimento nel pagamento delle rate residue otteneva la disponibilità dell'immobile. Nell'ipotesi della cosiddetta truffa contrattuale, alla quale deve essere ricondotto il caso in esame, il danno non è costituito necessariamente da una perdita economica per il soggetto passivo, ma può consistere altresì nell'assunzione di obbligazioni che non avrebbe avuto giustificazione nell'effettiva realtà dei fatti, ove la stessa non fosse stata dissimulata dalle false prospettazioni del soggetto agente, e nella perdita dell'utilità economica che la vittima si riprometteva di ottenere in base alla realtà falsamente prospettata (Sez. 2, n. 10698 dell'01/03/1986, Rapisarda, Rv. 173908; Sez. 1, n. 8958 del 04/05/1987, Lombardi, Rv. 176525). La Corte territoriale motivava correttamente in questa prospettiva la ritenuta esistenza di un ingiusto danno per la Locat, osservando che i rappresentanti di quest'ultima non avrebbero stipulato il contratto ove fossero stati a conoscenza dell'intento delle controparti di non pagare interamente le rate, e che nell'attività di una società di locazione finanziaria l'acquisizione del bene al quale afferisce il contratto costituisce un dato patologico. E non si ravvisano in effetti illogicità nella individuazione di un danno laddove una società quale quella vittima del reato in esame debba subire la sostituzione alla percezione dei canoni, che ne attua l'oggetto tipico, dell'acquisizione di un immobile che a tale oggetto è viceversa estranea, e la cui incerta realizzabilità non garantisce un risultato economico corrispondente a quello per il quale il contratto è stato stipulato. Proprio questa definizione del danno cagionato dal reato, accolta nella stessa sentenza impugnata, rende tuttavia fondato il motivo di ricorso proposto dal ricorrente UM in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della 41 rilevante gravità del danno stesso e della procedibilità d'ufficio del reato, per il quale non veniva presentata querela. Se invero il pregiudizio cagionato dal reato è nell'induzione della parte offesa all'assunzione di un'obbligazione contrattuale sulla base di una prospettazione di fatto che la faceva apparire produttiva di vantaggi economici diversi da quelli reali, i quali ultimi, se previsti, avrebbero dissuaso la contraente dall'accedere al rapporto negoziale, ne deriva che tale danno, pur se sicuramente esistente, non è quantificabile in termini che ne consentano l'apprezzamento ai fini di un giudizio di particolare rilevanza. L'aggravante in parola deve pertanto essere esclusa, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del reato per mancanza di querela. 20. I motivi proposti dai ricorrenti US, UM, ON, OR, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno del QU di cui al capo 17 sono infondati. La censura proposta dai ricorrenti LO, TR e ON in ordine alla mancanza del consenso degli imputati all'utilizzazione delle dichiarazioni del UM è generica laddove nella motivazione della sentenza impugnata non si faceva ricorso a fini probatori a dette dichiarazioni, esplicitamente qualificate come non necessarie ai fini della decisione. I rilievi dei ricorrenti sulla legittimità della pretesa dal QU di parte della somma ottenuta con la condotta di cui al capo precedente, per la dedotta inerenza della stessa ad un regolare rapporto di locazione finanziaria, sono superati, come del resto osservato dai giudici di merito, da quella che si è visto al punto precedente essere una motivata qualificazione di illiceità di tale rapporto come illecito. In ogni caso, la ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni veniva esclusa, conformemente ai principi esposti al punto 6, nella sproporzione della modalità di riscossione del credito, data dall'azione intimidatoria di un gruppo di soggetti quale emergente da conversazioni telefoniche dettagliatamente riportate nella sentenza, e dal profitto perseguito dagli esecutori materiali della condotta nella misura del 50% della somme recuperata, emergente dalle intercettazioni, dalle ammissioni del LO e del TR e dal rinvenimento presso le abitazioni di quest'ultimo e del UM di appunti con indicazioni sulla destinazione ai soggetti agenti di somme provenienti dal QU. Le censure dei ricorrenti US e UM in ordine alla prova della condotta minacciosa sono generiche nel richiamo a difformi dichiarazioni del QU, e propongono una diversa valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche la cui interpretazione costituisce giudizio di fatto rimesso, per quanto detto in premessa al punto 5, al giudice di merito. 42 Gli apporti concorsuali dei singoli imputati, contrariamente alle doglianze di carenza motivazionale proposte dai ricorrenti, venivano specificamente e congruamente motivate nella sentenza impugnata con riferimento per il UM all'affidamento dell'incarico di recupero del credito ad un gruppo di soggetti dei quali l'imputato conosceva i metodi intimidatori;
per il TR, il LO e l'US alla partecipazione agli incontri con il QU;
e per il ON alla presenza dell'imputato ai predetti incontri ed all'ammissione dello stesso di aver ritirato cambiali dal QU. Quanto alla posizione dell'OR, i giudici di merito rilevavano coerentemente come le dichiarazioni del collaboratore AL a carico del predetto fossero riscontrate dalla presenza dell'imputato presso il bar Ebony, ove tutti i partecipanti ad un incontro con il QU si riunivano, ed alla risultanza degli appunti sequestrati in ordine alla spartizione del provento dell'estorsione fra sei persone;
ed a ciò il ricorrente oppone difformi valutazioni di merito sulla valenza probatoria di tali elementi, che non fanno emergere vizi di illogicità rilevanti in questa sede, ed un generico richiamo all'essersi l'OR allontanato dai coimputati all'epoca dei fatti, peraltro vertente su circostanze logicamente incompatibili con la ricostruzione della Corte territoriale e da ritenersi pertanto implicitamente disatteso secondo i principi enunciati in premessa al punto 5. Infondata è da ultima la censura di mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della riunione. La stessa è infatti sostanzialmente affermata nei riferimenti della sentenza impugnata all'azione di un gruppo ed alla costante presenza di più soggetti agli incontri con il QU;
ed in tale senso tali argomentazioni sono conformi ai principi sulla ravvisabilità dell'aggravante, di cui si è detto ancora al punto 5. 21. I motivi proposti dal ricorrente SE sull'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 19 sono infondati. Il ricorso verte invero sulla dedotta insussistenza del reato presupposto, costituito dal delitto di truffa di cui al capo 18, rispetto al quale è contestata al SE, quale gestore della Cris. Sam. s.r.l., l'interruzione della tracciabilità del relativo provento mediante l'emissione delle fatture fittizie nei confronti della società del UM, di cui si è detto al punto 19, e il versamento sui conti correnti della Cris. Sam. degli assegni ricevuti in contropartita. Nel momento in cui è stata verificata la motivata affermazione di sussistenza del reato in esame, altrettanto motivata è, per il profilo oggetto del ricorso, la configurabilità del reato contestato al SE;
né rileva in contrario l'improcedibilità del reato di truffa per mancanza di querela, secondo quanto stabilito dall'art. 648, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234653; Sez. 2, 43 ၁ n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248), espressamente richiamato dall'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.. 22. I motivi proposti dai ricorrenti UM, ON, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di UN TT ed AL ON di cui al capo 20 sono infondati. Anche in questo caso, la censura proposta dai ricorrenti LO, TR e ON in ordine alla mancanza del consenso degli imputati all'utilizzazione delle dichiarazioni del UM è generica laddove nella motivazione della sentenza impugnata non si faceva ricorso a fini probatori a dette dichiarazioni, esplicitamente qualificate come non necessarie ai fini della decisione. Il carattere illecito della pretesa per la quale il TT ed il ON venivano rispettivamente percossi e minacciati era oggetto di congrua motivazione nella sentenza impugnata, in cui si osservava che tali mezzi erano adoperati per costringere il ON alla vendita di un immobile sito nell'isola d'Elba, originariamente non ricompreso nel contratto preliminare relativo alla vendita di altri immobili del ON, o in alternativa al pagamento indebito del doppio della caparra per la mancata inclusione nell'affare dell'immobile in questione;
e che la circostanza era provata, oltre che dalle dichiarazioni del ON, dalla documentazione prodotta e dalle ammissioni conclusivamente rese dal teste LL sulla circostanza. Insussistente è il vizio di contraddittorietà della motivazione sul punto rispetto alle dichiarazioni del TT, dedotto dal ricorrente UM, nel momento in cui dette dichiarazioni venivano dai giudici di merito raffrontate e non illogicamente ritenute soccombenti rispetto alle risultanze testimoniali e documentali appena riportate, anche in considerazione della mancanza di spiegazioni del TT su tale contrasto. E per il resto i ricorrenti propongono una diversa lettura dei fatti quali inseriti in una normale trattativa commerciale, che non evidenzia illogicità nell'argomentazione della Corte territoriale, ed un riferimento al permanere di un credito di €. 26.000 del ON, del LO e del TR nei confronti del ON, evidentemente disatteso in quanto irrilevante rispetto ad un addebito di tentata estorsione riguardante la costrizione alla cessione di un immobile. I contributi concorsuali degli imputati, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, erano oggetto di specifica motivazione laddove i giudici di merito rilevavano che il UM, presi i primi contatti con il ON, partecipava agli incontri nel corso dei quali gli altri imputati ponevano in essere gli atti intimidatori;
il che, nel chiaro riferimento all'interesse del UM all'esito della trattativa, integra implicito rigetto della tesi difensiva della mera connivenza 44 dell'imputato, in quanto logicamente incompatibile con la sussistenza di tale interesse secondo i principi motivazionali di cui si è detto in premessa al punto 5. E' poi infondata la censura di mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione, proposta dal ricorrente ON, laddove nella sentenza impugnata si osservava esplicitamente che gli imputati si presentavano sempre congiuntamente agli incontri con il ON, nel corso dei quali venivano esercitate le pressioni estorsive. 23. I motivi proposti dai ricorrenti UM, ON, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di NT NO di cui al capo 21 sono infondati. I ricorrenti LO, TR e ON sollevano anche a questo proposito l'eccezione sulla mancanza del consenso degli imputati all'utilizzazione delle dichiarazioni del UM, per la quale non può che rilevarsi, come per i punti precedenti, la genericità della censura proposta a fronte della motivazione della sentenza impugnata per la quale le predette dichiarazioni non venivano in concreto valutate a fini probatori ed erano anzi esplicitamente qualificate come non necessarie ai fini della decisione. Pure generica è l'ulteriore censura di inutilizzabilità dedotta dal ricorrente UM in ordine alle dichiarazioni dibattimentali della parte offesa NO, per essere lo stesso indagato in un procedimento per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.. La questione viene infatti riproposta in sede di legittimità senza specifici rilievi su quanto argomentato in proposito nella sentenza impugnata, nella quale si escludeva la connessione o il collegamento fra il reato in esame e quello associativo contestato al NO in altro procedimento, relativo alla falsità di documenti utilizzati per la stipula di contratti di leasing. Sul credito vantato dal UM, per la riscossione del quale il NO veniva percosso e minacciato, i giudici di merito richiamavano le dichiarazioni del NO in ordine al carattere usurario della pretesa. Ma, a parte questo, la natura estorsiva della condotta, rispetto all'ipotesi alternativa della qualificabilità della stessa come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, veniva comunque correttamente argomentata, alla luce dei principi enunciati al punto 6, in base alla sproporzione dell'azione intimidatoria, evidenziata dalle pressanti richieste di pagamento risultanti anche dalle intercettazioni, dalle percosse inferte al NO dal LO, dal TR, dal ON e da altri, confermate anche dal teste TT e dalle stesse ammissioni del UM e del TR, e dalle richieste, rivolte al NO dal LO e dal TR, di consegnare una macchina da pasticceria e delle celle frigorifere, confermata dalle intercettazioni e dalle ammissioni del TR. Queste considerazioni superano i rilievi dei ricorrenti 45 Өг sulla mancanza di profitti per soggetti diversi dal creditore UM, laddove la ritenuta sproporzione dei mezzi intimidatori è sufficiente per la configurazione dell'ipotesi estorsiva;
e la dedotta contraddittorietà con atti processuali indicati nel ricorso, oltre a non essere specificamente argomentata nell'indicazione dei profili di contrasto e della loro rilevanza probatoria, si risolve nell'allegazione di elementi logicamente incompatibili con il coerente costrutto motivazionale della sentenza impugnata, in quanto tali implicitamente disattesi secondo i principi esposti in premessa al punto 5. La censura di mancanza di motivazione sul contributo causale degli imputati è infondata rispetto alle già riportate considerazioni della sentenza impugnata sulle percosse inferte dagli imputati ON, LO e TR al NO ed a quelle, ulteriori, sulla partecipazione degli stessi a diversi incontri con il UM ed il NO, sulla presenza del UM a tale aggressione e sul contenuto di una conversazione intercettata nella quale il UM parlava con tale Cavallari di pressioni violente nei confronti del NO per il recupero di un prestito. Generica è infine la denuncia di mancanza di motivazione sull'aggravante della riunione, proposta dal ricorrente ON, rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata sull'aggressione fisica della vittima ad opera di più imputati. 24. I motivi proposti dai ricorrenti US, IL ed OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di LE RE di cui al capo 22 sono infondati. Il tema dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della parte offesa e del collaboratore AL, oggetto delle censure di carenza motivazionale dedotte dai ricorrenti, era affrontato e coerentemente risolto in senso positivo dalla Corte territoriale in base ai riscontri provenienti dalla concordanza delle dichiarazioni sugli elementi essenziali, dal risalire il credito del IL per il quale veniva esercitata l'azione minacciosa, al 1992, il che ne evidenziava la pretestuosità, e dall'identificazione dell'OR e del IL il 04/10/2006 presso il bar Ebony;
nonché all'attribuibilità al decorso del tempo di marginali discrasie nelle citate dichiarazioni, fra le quali quelle indicate dalla difesa in quanto riferito dai testi PE e NI sulla vendita agli stessi di beni con il cui ricavato il RE avrebbe saldato il debito. Peraltro quest'ultimo aspetto, relativo alla sussistenza della ragione di credito, è comunque superato dalle ulteriori considerazioni dei giudici di merito con riguardo all'autonoma ravvisabilità dell'ipotesi estorsiva, secondo i principi enunciati in premessa al punto 5, in considerazione della sproporzione della condotta intimidatoria data dall'insistente richiesta di pagamento del debito da parte dell'US, del AL, del NZ e di altri soggetti, preceduta da un tentativo di incendio 46 I della saracinesca del capannone della persona offesa e seguita dalla collocazione, dinanzi alla porta di tale capannone, della testa mozzata di un animale. Per le stesse ragioni risulta congruamente motivato il giudizio di irrilevanza del confronto fra i testi RE e PE, dei quali il ricorrente IL lamenta la mancata assunzione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente IL, anche il tema della dedotta desistenza dello stesso era oggetto di valutazione nella sentenza impugnata, nella quale si osservava che, dopo la defezione del AL e del NZ, il IL non impediva agli altri soggetti incaricati di proseguire l'azione criminosa, che non si consumava solo per la resistenza della vittima. Quanto infine al diniego della diminuente del rito abbreviato a suo tempo richiesto dal IL come condizionato fra l'altro all'escussione dei testi NI e PE, i giudici di merito richiamavano coerentemente le argomentazioni in precedenza esposte sull'irrilevanza delle prove di cui sopra, che, contrariamente a quanto oggi sostenuto dal difensore, attengono ad una valutazione fondata su elementi già disponibili al momento in cui la richiesta di rito alternativo veniva proposta, riguardando il carattere estorsivo delle modalità della condotta. 25. I motivi proposti dal ricorrente RG sull'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione in danno di IV LL di cui al capo 23 sono inammissibili. Il ricorso è infatti generico nel denunciare contraddittorietà della motivazione rispetto al riconoscimento dell'imputato, precisamente valutato nella sentenza impugnata come eseguito dal dipendente della persona offesa AD UD SA e riferito ai verbalizzanti impegnati in un appostamento presso l'impresa della vittima, ed inserito nelle ulteriori argomentazione dei giudici di merito sulle dichiarazioni del citato dipendente, della LL e dei verbalizzanti sull'essere stato l'imputato visto aggirarsi nella zona dei fatti con il coimputato TA;
ed altrettanto generiche sono le ulteriori censure di mancanza di mancanza di motivazione su doglianze della difesa, delle quali non viene richiamato il contenuto (Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, La Mantia, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Maggiore, Rv. 225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689). 26. I motivi proposti dai ricorrenti QU ed OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di TO Di RC di cui al capo 24 sono inammissibili. I ricorsi sono infatti generici nel denunciare l'illogicità delle argomentazioni della sentenza impugnata e l'omessa valutazione di non meglio precisati rilievi 47 02 difensivi, a fronte di una motivazione coerentemente fondata sulle convergenti dichiarazioni del TI, del Di RC e del Di UR, sul riscontro delle stesse nelle e del intercettazioni ambientali e nelle parziali ammissioni dell'OR QU, sulla sproporzione dell'azione intimidatoria e sull'interesse proprio degli imputati nella spartizione della somma recuperata. 27. Il motivo proposto dal ricorrente QU sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di RO TI di cui al capo 25 è inammissibile. Il ricorso è generico nella censura di mancanza di motivazione su non meglio precisati rilievi difensivi, laddove la sentenza impugnata argomentava congruamente in base alle dichiarazioni del TI, del Di RC e del Di UR ed alle ammissioni del QU sulla conoscenza della vicenda e sulla divisione del ricavato. 28. I motivi proposti dal ricorrente Matropasqua sull'affermazione di responsabilità per il reato di usura in danno di RI NA di cui al capo 26 sono infondati. La Corte territoriale riteneva correttamente la sussistenza del reato a seguito della pattuizione degli interessi usurari, risultante dalle conversazioni telefoniche intercettate nell'accordo per la restituzione, da parte del NA, della somma di €. 300.000 nel termine di novanta giorni dalla concessione di un prestito di €. 70.000. Il reato di usura presenta infatti uno schema duplice, articolato in due fattispecie l'una delle quali caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla mera accettazione del sinallagma usurario, sufficiente pertanto ad integrare il reato (Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003 (11/03/2004), Sideri, Rv. 228381; Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, RE, Rv. 241452). In coerenza con questa impostazione, gli elementi della mancata restituzione della somma prestata al NA, della presenza di ipoteche sugli immobili della persona offesa dei quali si imponeva l'offerta in garanzia e dell'assenza di condotte minacciose, in ordine ai quali il ricorrente deduce mancanza di motivazione, venivano in realtà implicitamente trascurati in quanto irrilevanti rispetto alla consumazione dell'ipotesi criminosa contestata. 29. Il motivo proposto dal ricorrente QU sull'affermazione di responsabilità per il reato continuato di truffa ed estorsione in danno di UC AR e NN VA di cui al capo 28 sono inammissibili. Il ricorso è infatti generico della dedotta carenza motivazionale su non meglio precisati rilievi difensivi, laddove nella sentenza impugnata la vicenda era 48 02 dettagliatamente ricostruita sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, delle intercettazioni telefoniche e di un appunto sequestrato al Di CH dal quale risultava la spartizione fra lo stesso ed il QU della somma ottenuta dalle parti offese per l'incarico di recupero di un credito, e la tesi difensiva della riconducibilità della dazione della somma alla diversa causale di un investimento immobiliare veniva esaminata sia nella sua smentita in base alle risultanze indicate, sia nella sua irrilevanza in quanto comunque rappresentativa di un pagamento per una prestazione poi non eseguita. 30. I motivi proposti dai ricorrenti ON ed OR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di IO DO di cui al capo 30 sono infondati. Il tema dell'attendibilità della persona offesa, oggetto della censura di carenza motivazionale dedotta dal ricorrente OR, veniva valutato nella sentenza impugnata con riferimento alle riscontro di dette dichiarazioni nelle parziali ammissioni degli imputati e nei contenuti delle conversazioni intercettate sull'intervento del ON nella gestione del rapporto fra il DO ed il creditore Di CH. La tesi della ravvisabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, riproposta in questa dal ricorrente ON, era poi correttamente disattesa dai giudici di merito sulla base della natura usuraria del credito vantato dal Di CH nei confronti del DO, in conseguenza della quale la minaccia di porre all'incasso un assegno rilasciato a garanzia dal debitore assume connotazioni estorsive (Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982 (14/06/1983), SE, Rv. 159511), come più in generale è estorsiva la condotta minacciosa diretta ad ottenere il conseguimento del profitto del reato di usura (Sez. 2, n. 1207 del 17/06/1986 (31/01/1987), Sarachella, Rv. 174968; Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995 (10/02/1996), Pulvirenti, Rv. 203736). Ed è coerente con questa prospettiva l'implicito giudizio di irrilevanza di circostanze delle quali i ricorrenti lamentano la mancata valutazione, quali la restituzione da parte del DO di somme non superiori a quelle ricevute in prestito e l'assenza di azioni intimidatorie. Mentre i riferimenti della sentenza impugnata alle risultanze indicate a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa implicano la consapevole partecipazione di entrambi gli imputati al conseguimento del profitto di un rapporto usurario, nonché la ravvisabilità dell'aggravante della riunione in conformità ai criteri indicati al punto 5. 31. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, OR, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di 49 0 GI RI e di tentata estorsione in danno di NI AL di cui al capo 31 sono infondati. La liceità dei crediti di IO ON, per la riscossione dei quali venivano realizzate le condotte contestate, veniva motivatamente esclusa nella sentenza impugnata in base alla natura usuraria dei crediti descritta dalle parti offese e dalla mancanza, a fronte di tali dichiarazioni, di un'adeguata spiegazione dei complessi rapporti con il RI ed il AL da parte del ON. Ma, oltre a questo, la Corte territoriale negava comunque la configurabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni argomentando correttamente, in conformità ai principi enunciati al punto 6, sulla base della sproporzione dell'azione intimidatoria, data dalla pressione minacciosa del gruppo costituito dall'US, dal ON, dal LO e talvolta dal TR, e dall'interesse proprio degli esecutori nella percezione di un compenso pari al 50% della somme recuperata. La censura di contraddittorietà della motivazione con atti processuali è generica, in mancanza della precisa indicazione dei profili di contrasto e della loro rilevanza probatoria, e si risolve comunque nella deduzione di elementi logicamente incompatibili con l'articolato motivazionale della sentenza, in quanto tali implicitamente disattesi secondo quanto esposto in premessa al punto 5; i richiamati riferimenti delle persone offese a pressioni intimidatorie escludono le lamentate contraddittorietà sulla sussistenza di condotte minacciose;
ed il rilievo dei ricorrenti sull'essersi il ON precedentemente rivolto ad un'agenzia di recupero crediti veniva adeguatamente valutato dai giudici di merito, i quali escludevano che la circostanza fosse dimostrativa della legittimità delle pretese vantate. Quanto al concorso dei singoli imputati, la sentenza impugnata era congruamente motivata, con riguardo alla posizione dell'OR, nel riferimento alle dichiarazioni del collaboratore AL, il quale indicava l'imputato come colui che dirigeva le operazioni estorsive, ed ai riscontri offerti alle stesse dalle intercettazioni telefoniche e dalla collocazione di diversi incontri fra gli imputati e le persone offese presso il bar Ebony, locale risultante anche in altre vicende come solitamente utilizzato a tal fine dall'OR e dai soggetti allo stesso collegati. Non sono ravvisabili in tali argomentazioni le illogicità denunciate da ricorrente;
e generico è l'accenno del ricorso alla mancata trascrizione di una delle conversazioni indicate quale riscontro, non essendo indicata la rilevanza di tale conversazione nel complessivo articolato probatorio. Mentre la pluralità di elementi valutati dalla Corte d'Appello consente di ritenere implicitamente disattese, in quanto logicamente incompatibili il risultato probatorio tratto da detti elementi, le deduzioni difensive sulle dichiarazioni negative del ON e del ON in ordine al coinvolgimento dell'imputato. Rimangono infine generiche le 505 0 censure sulla partecipazione degli altri imputati, a fronte delle riportate indicazioni delle persone offese ed al richiamo della sentenza impugnata alle ammissioni del LO sul punto;
e tali risultanze implicano la sussistenza dell'aggravante della riunione, per la quale è di conseguenza insussistente il vizio di carenza motivazionale lamentato dal ricorrente ON. 32. I motivi proposti US, ON, OR, LO e TR sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 32 sono infondati. Infondata è in primo luogo l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per genericità dell'imputazione, proposta dai ricorrenti ON, LO e TR. Come osservato nella sentenza impugnata, l'imputazione era sufficientemente delineata sul piano spaziotemporale nei riferimenti al radicamento nel territorio di Milano ed al ventennio di attività dell'associazione, e sul piano fattuale nell'indicazione delle caratteristiche essenziali della condotta. La connotazione associativa di base dei rapporti fra gli imputati era poi congruamente argomentata nei riferimenti al numero dei reati specifici commessi, alle interrelazioni fra gli stessi, alla loro estensione temporale dal 2002 al 2008, alla disponibilità di una sede operativa come il più volte citato bar Ebony, alla ripartizione fra gli imputati dei proventi di reati ed all'intercambiabilità dei loto ruoli, fatta salva la posizione direttiva dell'OR. Il richiamo questi fini alle risultanze probatorie relative ai singoli episodi fin qui esaminati supera le generiche censure del ricorrente OR in tema di inattendibilità e di carenza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori e dei ricorrenti LO, ON e TR sul contributo causale degli imputati, tema specificamente valutato dai giudici di merito nel determinare al 2007 l'ingresso nell'associazione del ON e del TR e nell'evidenziare i legami risalenti agli anni Novanta per gli altri imputati. Quanto alle caratteristiche mafiose dell'associazione, è insussistente il vizio logico lamentato dai ricorrenti nella desunzione delle stesse dalla mera trasposizione degli effetti intimidatori naturalmente propri delle singole condotte estorsive. Nessuna illogicità è invero ravvisabile nella valutazione di tali effetti nella diversa e più ampia prospettiva dell'intimidazione mafiosa, in correlazione con altri elementi di segno analogo. E nella sentenza impugnata è dato rilevare una siffatta operazione argomentativa, nel momento in cui la Corte territoriale poneva in evidenza, in unione con il riferimento ai reati specifici, la circostanza per la quale le persone offese per la maggior parte non denunciavano spontaneamente i fatti, la reticenza mostrata dai testimoni, gli atteggiamenti 51 ог intimidatori manifestati dagli imputati US e LO anche nel corso del dibattimento e l'essere stata la capacità minatoria del gruppo indirizzata in taluni casi anche nei confronti dei correi;
dato, quest'ultimo, che sfugge alla censura di contraddittorietà con i legami associativi avanzata dal ricorrente OR, in quanto posto a sostegno, con le altre risultanze indicate, dello stato di assoggettamento e di omertà che contraddistingueva l'associazione nei rapporti sia esterni che interni, non escluso, contrariamente a quanto sostenuto ancora nel ricorso dell'OR, dal fatto che alcune denunce siano state presentate. Non ha fondamento in contrario la doglianza di carenza motivazionale in ordine al dato negativo sui collegamenti dell'associazione in esame con la ndrangheta, emergente dagli atti del procedimento denominato «Infinito>> ed avente ad oggetto l'attività della predetta consorteria nel territorio lombardo. Il tema era infatti oggetto di esame nella sentenza impugnata, laddove si osservava per un verso che il mancato accertamento di tale collegamento in una determinata sede processuale non ne escludeva in assoluto l'esistenza, e per altro, comunque, che il rapporto con la ndrangheta non era necessario ai fini della ravvisabilità dell'ipotesi contestata nei confronti dello specifico gruppo operante nelle vicende oggetto del presente procedimento. Argomento, quest'ultimo, che non presenta l'illogicità denunciata dai ricorrenti per il solo fatto che il collegamento con la ndrangheta sia evocato nell'imputazione, essendo ben possibile che un'associazione criminosa acquisisca natura mafiosa pur essendo autonoma rispetto alle maggiori e più note consorterie ed operando in diverse aree geografiche, purché ne sia verificata una propria capacità di intimidazione tale da integrare, nell'ambito territoriale di operatività, le connotazioni tipiche della fattispecie incriminatrice contestata (Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Sez. 1, n. 13635 del 28/03/2012, Versaci, Rv. 252358); verifica, per quanto detto, coerentemente condotta dai giudici di merito nel caso in esame. Le ulteriori censure proposte dai ricorrenti sul punto si risolvono nella mera deduzione di diverse valutazioni sulla significatività di determinati elementi valorizzati dalla Corte d'Appello, quali la sussistenza del regime omertoso o la delimitazione temporale dell'attività dell'associazione, ° sulla rilevanza dell'assenza di altri elementi quali una cassa comune, affiliazioni rituali, riunioni riservate, cariche associative interne o il controllo sull'imprenditoria locale, che non fanno risaltare illogicità rilevabili in questa sede nella ritenuta adeguatezza, ai fini della configurabilità del reato, dei dati accertati come esistenti. Sono da ultimi infondati i motivi di ricorso relativi all'aggravante del carattere armato dell'associazione. È ben vero che la ravvisabilità di detta aggravante richiede l'accertata disponibilità di armi in capo all'associazione in 5 52 2 quanto tale per i fini che la stessa persegue (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli, Rv. 208936; Sez. 6, n. 10800 del 21/09/2000, Gattuso. Rv. 218408). Non vi è tuttavia alcun ostacolo logico al riconoscimento di tale condizione anche nel caso di armi detenute solo da taluni, o anche da uno solo dei partecipi (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999 (08/05/2000), D'Ambrogio, Rv. 216149; Sez. 6, n. 11194 dell'08/03/2012, Lupo, Rv. 252177); e neppure è richiesta l'esatta individuazione delle armi poste a disposizione dell'associazione, essendo sufficiente che la disponibilità di un armamento sia desumibile da elementi quali le intercettazioni (Sez. 5, n. 957 del 06/10/2003 (20/01/2004), Camiti, Rv. 228519). Ebbene, la sentenza impugnata era coerentemente motivata in questa prospettiva nei riferimenti all'uso di una pistola nell'estorsione in danno del ME, condotta attuativa del programma associativo;
alla manifestata intenzione del LO e dell'OR, nel corso di una conversazione ambientale relativa all'estorsione in danno del SE, di far saltare un supermercato della vittima, il che presupponeva la disponibilità di esplosivo anche in questo caso funzionale ad un reato inserito nel progetto criminoso;
ai richiami nella stessa conversazione ad oggetti denominato come «due ferri»; alle dichiarazioni del AL in ordine all'aver custodito l'esplosivo di cui sopra ed all'aver richiesto all'US un silenziatore alla fine del luglio 2007; e ad intercettazioni nelle quali l'US accennava all'essere TR depositario di armi, in un contesto che collocava dunque le stesse, come per i richiami precedenti, nell'ambito dei rapporti fra gli associati. Tale motivazione resiste ampiamente ai rilievi dei ricorrenti, appuntati sull'insufficienza della detenzione dell'arma utilizzata nell'estorsione in danno del ME, che oltretutto non costituiva l'unico elemento in base al quale la sussistenza dell'aggravante veniva affermata, e sulla non appartenenza all'associazione del AL, irrilevante rispetto alla destinazione dell'esplosivo ad un reato attribuibile al sodalizio. 33. I motivi proposti dai ricorrenti US e TR sull'affermazione di responsabilità per i reati di cessione di stupefacenti di cui ai capi 34, 35, 36 e 37 sono infondati. Il motivo proposto dal ricorrente TR in ordine all'inutilizzabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate, per essere state le stesse eseguite nell'ambito di un diverso procedimento relativo a reati non connessi a quelli qui contestati, costituisce la mera riproposizione di un motivo di appello già ritenuto inammissibile con la sentenza impugnata in quanto formulato con rinvio alle eccezioni svolte nelle udienze di primo grado;
ed in tal senso è inammissibile anche in questa sede, risolvendosi nel non consentito richiamo a precedenti eccezioni delle quali non viene compiutamente esposto il contenuto, secondo 53 principi già indicati al punto 2, ed essendo comunque generico nella mancata indicazione dell'oggetto del separato procedimento. Le ulteriori eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, dedotte da entrambi i ricorrenti con riguardo alla mancata identificazione peritale degli interlocutori, attengono in realtà, come già puntualmente rilevato dai giudici di merito, non all'utilizzabilità, ma alla valenza probatoria dei relativi contenuti, potendo tale identificazione essere conseguita anche in base ad elementi (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249730). Sul punto, come in generale sulla prova dei reati contestati, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure di illogicità pure sollevate dai ricorrenti, articolandosi in una dettagliata esposizione delle conversazioni intercettate e degli esiti dei paralleli servizi di osservazione della polizia giudiziaria, da cui risultava che gli acquirenti GI, OS, TU, RN e SO venivano trovati in possesso dei quantitativi di stupefacente successivamente ad incontri con il TR, individuato anche in base a tale elemento, oltre al riconoscimento vocale effettuato dagli operanti e del quale i ricorrenti lamentano l'insufficienza, quale fornitore della droga;
e che in tutti gli episodi il TR aveva contatti con l'US, identificato in base al riferimento del TR ad una persona coinvolta in un incidente motociclistico con lo stesso TR. Generica è infine la censura proposta dal TR in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle analisi sulle sostanze stupefacenti con riferimento all'espunzione dei relativi verbali dal fascicolo processuale, laddove la stessa veniva superata in considerazione dell'aver il verbalizzante riferito al dibattimento sui risultati degli esami, ed il ricorso non specifica la rilevanza della questione a fronte degli elementi in base ai quali la responsabilità degli imputati veniva ritenuta. 34. I motivi proposti dai ricorrenti LO e OR sulla mancata assunzione di prove decisive sono infondati. Le prove in questione sono infatti costituite dall'escussione dei collaboratori SE e JA, delle cui dichiarazioni i giudici di merito rilevavano la superfluità come si è detto a i punti 2 e 4, e dei testi FA, EL, ER, ON e NO, delle cui deposizioni i ricorrenti non specificano la decisività a fronte della congruità della motivazione evidenziata con riferimento alle singole imputazioni esaminate. 35. I motivi proposti dai ricorrenti US, UM, ON, DI ZZ, QU, OR, LO e TR sull'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 sono infondati. 54 Priva di fondamento è la questione dedotta dal ricorrente QU in ordine all'asserita esclusione dell'aggravante nei confronti dell'imputato con la sentenza di primo grado;
dalla lettura di quest'ultima risulta infatti confermata tale esclusione limitatamente al reato di cui 1, per il resto essendo stata l'aggravante valutata a carico del QU nella determinazione della pena- base in relazione al reato di cui al capo 24. Per il DI ZZ, il rilievo difensivo sulla finalizzazione della condotta ascritta all'imputato al solo scopo di aiutare il LI veniva adeguatamente confutato dai giudici di merito, nel rimarcare l'inserimento della condotta stessa nelle finalità dell'associazione criminosa, evidenziate, oltre che dagli elementi valutati in relazione all'affermazione di responsabilità, da conversazioni telefoniche nelle quali il ON comunicava al DI ZZ che si sarebbe fatto mandare dall'OR tre calabresi per riscuotere dal LI un debito di €. 150.000, ed il DI ZZ raccomandava al LI di preoccuparsi per la sua famiglia. Infondati sono altresì i rilievi dei ricorrenti OR, ON, LO e TR per i quali l'aggravante sarebbe stata ritenuta in base unicamente alla sussistenza dell'associazione mafiosa ed alle condotte estorsive, laddove la Corte territoriale evidenziava per i singoli episodi elementi specifici e caratteristici del metodo mafioso, quali l'intimidazione costante e reiterata per il reato di cui al capo 1, l'evocare associazioni criminali di maggior spessore con la fissazione di un incontro con le persone offese a Reggio Calabria per il reato di cui al capo 3, gli atti incendiari per i reati di cui ai capi 5 e 25, per quest'ultimo capo altresì la finta mediazione del QU rispetto a personaggi di spessore della criminalità organizzata, l'uso di una pistola e di una mazza da baseball rispettivamente per i reati di cui ai capi 15 e 16 e la pressione del gruppo organizzato per i reati di cui ai capi 17, 20, 21, 22, 24 e 31. Infine, sull'incompatibilità dell'aggravante con la partecipazione all'associazione mafiosa, dedotta dai ricorrenti ON, LO e TR in quanto sostanziale duplicazione dell'incriminazione, i precedenti giurisprudenziali citati a sostegno nei ricorsi (Sez. 5, n. 8347 del 03/07/1997, Bellanova, Rv. 208603; Sez. 2, n. 4003 del 31/01/2000, Muccari, Rv. 215702) risultano superati dal consolidamento orientamento per il quale l'aggravante può essere ravvisata anche nei reati commessi da chi appartenga all'associazione in oggetto (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378; Sez. 2, n. 20228 del 23/05/2006, Rescigno, Rv. 234651; Sez. 1, n. 43663 del 18/10/2007, Colletti, Rv. 238419; Sez. 6, n. 15483 del 26/02/2009, Marsala, Rv. 243576); e ciò in particolare nel caso in cui la fattispecie circostanziale si manifesti in concreto, come nelle imputazioni qui esaminate, nella forma dell'uso del metodo mafioso, 55 che non necessariamente è presente nei reati specifici commessi dai partecipi dell'associazione, ma laddove viene adoperato conferisce a detti reati connotazioni di particolare offensività che giustificano l'aggravamento della pena, senza dar luogo ad alcuna reiterazione dell'addebito. 36. I motivi proposti dai ricorrenti ON, LO e TR sull'aggravante dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. sono infondati. I principi giurisprudenziali richiamati al punto precedente implicano che le due aggravanti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, possano concorrere, avendo ad oggetto i distinti profili della partecipazione all'associazione in costanza della commissione dei reati specifici e della realizzazione di questi ultimi con metodo mafioso. L'ulteriore censura dedotta dal ricorrente ON in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante anche per il reato di cui al capo 1, in tesi commesso anteriormente all'ingresso dell'imputato nella compagine associativa, è infondata proprio nel presupposto della datazione di tale ingresso. Il ricorrente pone infatti tale datazione all'08/07/2007 con un generico riferimento alla decisione di primo grado, nella motivazione della quale detta indicazione non è rilevabile;
mentre la sentenza impugnata faceva decorrere l'appartenenza dell'imputato all'associazione dall'anno 2007 nella sua interezza, e tanto con un argomentato richiamo ai reati specifici commessi in quell'anno dal ON, coerentemente intesi come manifestazioni dell'adesione al progetto associativo in quanto condotte attuative dello stesso. Anche per il reato di cui al capo 1, realizzato fino all'aprile del 2007, l'aggravante era peraltro configurabile. 37. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, OR, NG e TR sull'aggravante della rilevante entità del danno sono infondati. Le censure dei ricorrenti ON, LO, TR ed US sulla mancanza di motivazione in ordine alle condizioni soggettive delle persone offese, ed alla consistenza delle operazioni commerciali nelle quali i fatti si inserivano, sono in particolare infondati nel momento in cui, come rammentato nella sentenza impugnata, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame l'oggettiva entità del danno assume valenza preminente, mentre gli ulteriori riferimenti citati dai ricorrenti costituiscono dati meramente sussidiari (Sez. 2, n. 10965 del 14/05/1991, Pastrovicchio, Rv. 188490; Sez. 2, n. 42351 del 24/10/2007, Claris, Rv. 238761); essendo pertanto giustificata la mancata valutazione di tali parametri a fronte di danni patrimoniali ritenuti in sé rilevanti. 56 д Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti ON, LO e TR, e come ancora osservato dai giudici di merito, l'aggravante è poi ravvisabile anche nei reati tentati, laddove sia accertato che la consumazione del reato avrebbe cagionato un danno di rilevante entità (Sez. 5, n. 17275 del 26/11/2008 (23/04/2009), Stentardo, Rv. 244632; Sez. F, n. 33408 del 13/08/2009, Hudorovich, Rv. 244353); condizione ricorrente nei casi qui esaminati, in cui le ipotesi estorsive tentate sono riferite a somme o a beni determinati e non illogicamente stimati come di valore oggettivamente rilevante. La sentenza impugnata era infine congruamente motivata in ordine alla sussistenza dell'aggravante per il reato di ricettazione commesso dal OR, in quanto avente ad oggetto un notevole numero di libri di elevato valore;
argomentazione, che nel riferimento a tali dati determinanti, assorbe l'aspetto dell'obsolescenza dei beni, per il quale è dunque escluso il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente. Infondata è poi l'ulteriore censura di carenza motivazionale dedotta dal ricorrente in ordine alla consapevolezza del danno quello che poteva apparire all'imputato come il pagamento di un debito, aspetto anch'esso superato dalle considerazioni dei giudici di merito, già esposte al punto 17, sulla coscienza che il OR aveva della provenienza dei libri da un recupero illecito di quel debito. 38. I motivi proposti dai ricorrenti ON, LO e TR sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il punto era oggetto di specifico esame nella sentenza impugnata, ove veniva evidenziato il carattere non marginale dei ruoli degli imputati;
e le più articolate doglianze esposte dal ricorrente ON, in ordine all'asserita mancanza di condotte violente o minacciose o di disponibilità di somme rilevanti, trovavano adeguata risposta nelle considerazioni dei giudici di merito sull'attiva partecipazione dell'imputato a condotte intimidatorie. Inammissibile è invece il motivo dedotto in tema dal DI ZZ, non risultando lo stesso proposto con l'atto di appello. 39. I motivi proposti dai ricorrenti CC, US, RE, UM, NN, ON, IL, CU, DI ZZ, OR, LO, TR e TO sulla determinazione della pena e, per l'CC, il RE, il UM, il ON, il IL, il CU, il DI ZZ, l'OR, il LO ed il TR anche sul diniego delle attenuanti generiche e per il ON ed il LO altresì sull'applicazione della recidiva, sono infondati. 57 Ф Va in primo luogo rilevata l'infondatezza della censura, dedotta dai ricorrenti OR, ON, LO e TR, sulla carenza motivazionale derivante dal riferimento a quella che viene indicata come una generica attribuzione di caratura criminale agli imputati. Il richiamo, effettivamente presente nella sentenza impugnata a proposito delle posizioni dei nominati ricorrenti, non esaurisce infatti la motivazione sul punto, aggiungendovisi ulteriori indicazioni sul numero e la gravità delle modalità commissive dei reati, oltre che sul ruolo direttivo dell'OR e sui precedenti penali anche specifici del LO, le quali conferiscono contenuto a quella nozione di caratura criminale, e rendono congrua l'argomentazione della Corte territoriale sul punto. Analoga congruenza caratterizza la motivazione per le posizioni degli altri ricorrenti, nei riferimenti in particolare al numero ed alla gravità dei reati per l'US ed il UM, ai precedenti penali per l'CC, l'US, il RE, il UM, il NN ed il IL, alle modalità dei fatti ancora per il NN ed il IL ed inoltre per il RE al significativi contatti con l'OR, alla capacità di muoversi agevolmente nell'ambiente criminale ed al ruolo decisivo svolto nel pagamento dei beni ricettati;
per il CU allo stabile inserimento nell'ambiente illecito ed all'entità delle somme movimentate;
per il DI ZZ alla disponibilità garantita all'OR ed al ruolo determinante assunto nella vicenda;
e per il TO alla complessità dell'operazione criminosa posta in essere. Ed a fronte di ciò le censure proposte dai ricorrenti si risolvono in diverse valutazioni sugli stessi elementi o nel richiamo a dati diversi non illogicamente ritenuti soccombenti rispetto a quelli appena evidenziati. Generico, e pertanto inammissibile, è il ricorso proposto sullo stesso punto dall'RG nella denuncia di mancanza di motivazione sulla condotta di vita tenuta dall'imputato successivamente al reato, laddove la stessa veniva invece esaminata e valutata negativamente dai giudici di merito, unitamente ai precedenti penali, nell'osservare come l'imputato fosse stato tratto in arresto in quanto evaso dall'obbligo di soggiorno in Milano impostogli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 40. Il motivo proposto dal ricorrente EO sul diniego della sospensione condizionale della pena è inammissibile. La censura, come già rilevato nella sentenza impugnata, non veniva dedotta con l'atto di appello;
essendovi pertanto preclusione all'esame della questione in questa sede (Sez. 3, n. 8523 del 15/05/1979, Alfano, Rv. 143146), non superata dal riferimento del ricorrente alla richiesta di concessione del beneficio, all'esito del giudizio di appello, da parte del Procuratore generale. Il motivo è peraltro generico nella mera contestazione della congrua motivazione comunque 58 g argomentata dalla Corte territoriale nel richiamo ai contatti dell'imputato con l'ambiente criminale ed alla conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla commissione di ulteriori reati. 41. I motivi proposti dai ricorrenti US, ON, LO e TR sull'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro sono infondati. Infondata è in primo luogo la censura dedotta dal ricorrente US in ordine all'asserita impossibilità di applicare la misura in mancanza della declaratoria di delinquenza abituale o professionale;
l'art. 417 cod. pen. prevede infatti l'applicazione di una misura di sicurezza in conseguenza della condanna, fra l'altro, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Rispetto al requisito della pericolosità sociale degli imputati, la cui sussistenza è oggetto degli altri ricorsi, la norma non dà luogo naturalmente ad una presunzione assoluta, istituto ormai non più esistente nell'ordinamento, ma ad una presunzione semplice, che può essere superata dall'acquisizione di elementi che escludano in concreto tale pericolosità (Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007 (13/02/2008), Abbate, Rv. 238651; Sez. 1, n. 7196 del 12/01/2011, Inzerillo, Rv. 249224); così come deve essere comunque adeguatamente motivata la decisione di applicare la misura della casa di lavoro in luogo di quella, meno afflittiva, della libertà vigilata (Sez. 2, n. 1289 del 03/10/1984 (08/02/1985), Starace, Rv. 167787). La sentenza impugnata era tuttavia congruamente argomentata per entrambi gli aspetti, laddove il sintetico riferimento ai precedenti penali degli imputati ed alla gravità e pluralità dei fatti va integrato con le richiamate e più estese considerazioni esposte nella sentenza di primo grado con riguardo per l'US alla continuità dell'attività criminosa fino all'arresto eseguito l'08/07/2008 ed agli atteggiamenti provocatori tenuti durante il processo, per il ON alla progressione nella gravità dei precedenti fino all'adesione all'associazione qui contestata, per il LO alla capacità direzionale ed alla coordinazione dell'attività delittuosa in collaborazione con l'OR, e per il TR alla versatilità dimostrata dalla commissione dei reati in materia di stupefacenti. Ed a fronte di questi rilievi risulta implicita la reiezione, in quanto irrilevante, dell'argomento difensivo del tempo trascorso dai fatti. 42. Sono da ultimi infondati i motivi proposti dai ricorrenti US e UM sull'applicazione della misura della confisca. Il rilievo difensivo sulla possibilità di una lecita provenienza della somma di €. 26.000, sequestrata all'US, dall'attività commerciale svolta dalla moglie e dai figli dell'imputato, del quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione, veniva viceversa esaminato dalla Corte territoriale e coerentemente disatteso in 59 quanto oggetto di una mera asserzione difensiva, a fronte del coinvolgimento dell'imputato nel commercio di sostanze stupefacenti e della significativa circostanza della custodia della somma in contanti nell'abitazione dell'US. Per quanto riguarda la confisca nei confronti del UM di diversi immobili siti in Comacchio, Trescore Balneario e Gessate, insussistente è il lamentato vizio di mancanza di motivazione sulla data di acquisto dei beni, correttamente ritenuto dai giudici di merito irrilevante laddove la previsione dell'art. 12-sexies legge 8 giugno 1992, n. 356, prescinde dal nesso pertinenziale dei beni rispetto ai reati contestati, e consente pertanto la confisca di beni acquisiti in epoca sia anteriore che successiva alla commissione dei reati stessi (Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011 (07/06/2012), Notarangelo, Rv. 252849). Generiche sono poi le censure di illogicità del giudizio sulla sproporzione del valore degli immobili rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, coerentemente motivato in base al numero dei beni ed al prolungato inserimento dell'imputato in un contesto delinquenziale, incompatibile con la produzione di redditi leciti. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con esclusione, per il reato di cui al capo 18, dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
7. cod. pen., e conseguente declaratoria di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in accoglimento del ricorso del QU e, limitatamente a detto reato, di quello del UM, eliminandosi per quest'ultimo il relativo aumento di pena di anni uno di reclusione ed €. 500 di multa. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati RG, EO e AZ segue la condanna di ciascuno dei citati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in €.
1.000. Al rigetto degli altri ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dispone lo stralcio della posizione di LI NI per tardiva notifica dell'avviso per l'odierna udienza. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo 18, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela nei confronti del QU e del UM, e relativamente a quest'ultimo elimina il relativo aumento di pena di anni uno di reclusione ed €. 500 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di UM. 60 Dichiara inammissibili i ricorsi di EO, RG e AZ, e condanna ciascuno di loro a pagare le spese processuali e a versare la somma di €. 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 07/03/2013 Il Consigliere estensore Presidente Carlo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carme Lanzuise un 61