Articolo 8 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 ottobre 1982
Art. 8.
Dopo l' articolo 513 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. - Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente