Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
L'attenuante speciale prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i reati di produzione e traffico di stupefacenti, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l'oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, per cui il vaglio in senso negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge deve condurre ad escludere l'ipotesi del fatto di lieve entità. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva negato l'applicazione dell'attenuante in presenza di quantitativi di eroina non cospicui, commercializzati in modo frequente e sistematico, ritenendo tale condotta sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20556 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/02/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 327
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 002287/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE AN N. IL 17/10/1980;
avverso SENTENZA del 29/11/2001 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. VIGLIOTTI Duilio, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 27/4/2001 il Tribunale per i Minorenni del Molise in Campobasso ha dichiarato TA AN colpevole del delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e, concessegli le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 10 di reclusione e L. 25.000.000 di multa.
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Campobasso, Sez. per i Minorenni, ha deciso di confermare la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per la ragione che la sentenza impugnata non avrebbe fornito valida risposta alle critiche mosse dalla difesa in tema di responsabilità e di attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato.
Va, innanzitutto, rilevato che le critiche mosse in tema di responsabilità appaiono dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita violazione di legge, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione degli elementi considerati dai giudici di merito ai fini della prova della colpevolezza;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
In riferimento al restante mezzo di annullamento, va considerato che i giudici di merito hanno ritenuto che circostanze e modalità dell'azione assumessero, nel caso concreto, una rilevanza preponderante rispetto agli altri parametri di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990.
Fatta tale premessa, si è in grado di apprezzare come i medesimi giudici si siano correttamente ispirati ai criteri giuridici elaborati dalla ormai prevalente giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'attenuante sopra menzionata, in base alla quale, per potersi riconoscere l'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990, per i reati in materia di stupefacenti, è necessario che la fattispecie reale risulti di offensività trascurabile sia in relazione all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di talché il vaglio in senso negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente l'inconfigurabilità dell'ipotesi attenuata. In particolare, qualora si sia in presenza di quantitativi di volta in volta commercializzati in quantità non cospicua, assumono valenza gli altri parametri legislativi dei mezzi, delle modalità e delle circostantze dell'azione, i quali, ove siano reputati, come nel caso di specie, a cagione della frequenza e sistematicità della vendita, sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio, ciò è sufficiente a negare l'attenuante in parola, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame i parametri normativi della qualità e quantità della droga commercializzata di volta in volta, se non prevalenti rispetto agli altri elementi. Meno che mai il giudice è tenuto, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in parola, a dare rilevanza agli stati emotivi, alle condizioni personali, alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato, trattandosi di attenuante di natura esclusivamente oggettiva. Orbene, poiché la determinazione in concreto della lieve entità del fatto è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa, da vizi logici e giuridici, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre, nemmeno nel merito, della censura mossale infondatamente, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione nel caso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005