Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
Il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 47072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47072 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 13/06/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1921
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 45462/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA GO, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza pronunciata in data 24.6.2013 dalla corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore Generale Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. Cappelletti Gian Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 24.6.2013 la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bassano Del Grappa, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia HA GO per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, (capo a); artt. 110 e 648 c.p. (capo b); artt. 110 e 337 c.p. (capo c); artt. 81 cpv., 110, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, (capo d), assolvendolo dai reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p. (capo e); artt. 56, 110 e 575 c.p., art. 576 c.p., n. 5 bis, (capo f); art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 (capo g), condannava l'imputato anche per questi ultimi tre reati, rideterminando la pena complessiva inflittagli in anni cinque mesi sei di reclusione, revocando le pene accessorie e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, l'HA, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 224 bis e 360 c.p.p., in quanto i risultati dell'indagine tecnica che hanno portato ad identificare nel ricorrente l'autore del furto nell'appartamento del Guzzo di cui al capo a) e della ricettazione dell'autovettura marca "Audi" di cui al capo b), non possono essere utilizzati, mancando l'autorizzazione da parte del pubblico ministero all'espletamento dei relativi accertamenti irripetibili;
inoltre, rileva il ricorrente, andava verificata la provenienza del tampone salivare prelevato all'imputato in altri procedimenti ed evidentemente utilizzato per la comparazione con quelle tracce di saliva presenti sulla torcia, a sua volta rinvenuta nell'autovettura ricettata;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il furto di cui al capo a) non può essere attribuito al ricorrente solo perché su di una torcia di colore nero rivenuta nell'autovettura rubata il giorno prima del furto in appartamento sono stati scoperti profili genetici appartenenti all'HA, non avendo, inoltre, la corte territoriale fornito alcuna risposta al rilievo difensivo sulla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2; 3) identica doglianza con riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, fondata sempre sullo stesso elemento di fatto;
4) violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta condanna per i delitti di cui ai capi c), d), e) e g), in quanto l'accertata presenza delle impronte genetiche dell'HA sulla torcia di colore nero e su quella di colore azzurro, dagli agenti operanti, rappresenta un elemento dal quale si può dedurre solo che le torce in questione sono state maneggiate dall'imputato, non che egli fosse presente all'interno della suddetta autovettura nel momento di consumazione dei reati in questioni ed abbia, quindi, partecipato alla consumazione di essi, per cui, in mancanza di qualsivoglia riconoscimento dell'HA da parte di testimoni o dei carabinieri coinvolti nella vicenda non è possibile affermare la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio;
peraltro, ove anche si volesse ammettere che l'imputato si trovasse nell'autovettura ricettata, difetta la prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, mentre, con riferimento agli altri reati innanzi indicati, l'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei carabinieri, tenuto conto delle particolari condizioni ambientali in cui si sono svolti i fatti (di notte, in strade isolate e secondo fasi estremamente concitate), non possono essere desunti da elementi dotati di incerto valore sintomatico quali la vampata di fumo bianco sprigionatasi all'altezza delle mani dello sconosciuto, distese verso di loro, notata dagli agenti operanti ovvero i tre strisci rinvenuti sull'asfalto, in relazione ai quali non vi è prova che siano stati prodotti da colpi di rimbalzo esplosi da un'arma da fuoco, in quanto proprio dalla vampata di fumo bianco notata dagli agenti operanti, emerge che sarebbe stato sparato un solo colpo;
inoltre, rileva il ricorrente, appare illogica la ricostruzione dei fatti fornita dalla corte territoriale nella parte in cui evidenzia che l'imputato si sarebbe posto di fronte ai militari in posizione di sparo, al fine di agevolare la fuga, senza però sparare;
5) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica nel quinquennio, di cui all'art. 99 c.p., comma 4, di cui non sussistono i presupposti, in quanto, in considerazione della natura facoltativa di tale recidiva, la corte avrebbe dovuto rilevare che l'imputato è gravato da precedenti penali poco significativi, remoti nel tempo e, soprattutto, non è mai stato dichiarato recidivo in precedenza, non potendosi desumere tale condizione semplicemente dal contenuto del certificato del casellario giudiziale;
inoltre non poteva essere ritenuta la recidiva specifica con riferimento ai reati di lesioni personali, detenzione e porto d'armi, dall'imputato mai commessi in precedenza;
6) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena, ritenuta immotivata anche con riferimento agli aumenti operati sulla pena base a titolo di continuazione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, non solo perché il ricorrente non dimostra l'insussistenza dell'autorizzazione innanzi indicata, in relazione alla quale la corte territoriale evidenzia, invece, che il pubblico ministero "aveva autorizzato per iscritto in calce alla richiesta l'inoltro al RIS di Parma dei reperti prelevati suoi luoghi ed oggetti del presente procedimento per lo svolgimento di indagini comparative con i profili genetici già presenti nelle banche dati" (riproponendo, dunque, acriticamente, in questa sede la medesima doglianza prospettata in sede di appello), ma anche perché la scelta del giudizio abbreviato operata dall'imputato in primo grado, comporta la rinuncia ad eccepire le eventuali nullità riguardanti l'effettuazione degli accertamenti tecnici irripetibili (cfr. Cass., sez. 1, 23.4.2013, n. 28459; Cass., sez. 4, 11.11.1994, n. 360, rv. 201551).
4.1. Inammissibili devono, invece, ritenersi i motivi di ricorso sub n. 2); n. 3) e n. 4).
Con essi, infatti, il ricorrente espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Va rammentato, inoltre, che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come quella in esame, indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. 2, 12/02/2009, n. 8619). Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici ha correttamente dedotto, anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p., la diretta partecipazione dell'imputato a tutte le attività criminose specificate nel capo d'imputazione, dall'accertata presenza del ricorrente all'interno dell'autovettura marca "Audi A6", rubata la notte prima della consumazione del furto nell'abitazione del Guzzo, oggetto di ricettazione, dove venne ritrovata parte della refurtiva sottratta presso la menzionata abitazione, presenza a sua volta desunta dalla oggettiva circostanza che i polimorfismi del DNA dell'HA sono stati rinvenuti, da soli, sulla torcia nera ritrovata dalle forze dell'ordine sul tappetino anteriore della suddetta automobile, nonché, insieme con quelli di altro soggetto rimasto ignoto sulla torcia azzurra lasciata sullo scivolo dell'abitazione di via Tommaseo, di Tezze sul Brenta, luogo dal quale i tre occupanti si erano allontanati, abbandonando l'autovettura, dopo avere ingaggiato un conflitto a fuoco con la pattuglia dei Carabinieri lanciatisi al loro inseguimento. Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme ai criteri che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, governano la prova indiziaria.
In tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, infatti, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, come fatto dalla corte di appello di Venezia, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario, secondo un percorso logico argomentativo, dotato, come nel caso in esame, di intrinseca coerenza logica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 2.2.1996, n. 2226, rv. 203895).
4.2. Infondato deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 5). Premesso che ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, quale prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, deve ritenersi che possa essere qualificato come già recidivo solo il soggetto nei cui confronti, al momento della commissione del nuovo delitto, siano già passate in giudicato più di una condanna (cfr. Cass., sez. 2, 27/09/2013, n. 41806), non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale legittimamente poteva ricavare la sussistenza di tale condizione in capo al prevenuto dal contenuto del certificato del casellario giudiziale.
Come affermato, infatti, dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva, il giudice della cognizione - a differenza di quello di esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata;
ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (cfr. Cass., sez. 2, 05/07/2012, n. 30445; Cass., sez. 2, 7.5.2010, n. 18701, rv. 247089; Cass., sez. 5, 25.9.2008, n. 41288, rv. 241598). Va, peraltro, rilevato che nel caso in esame la corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a riconoscere la recidiva reiterata, evidenziando come la particolare gravità dei fatti per i quali si è proceduto sia "indicativa di una più accentuata pericolosità sociale rispetto a quella, già significativa, manifestata" dall'imputato nei reati in materia di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e furto ex art. 624 bis c.p., per i quali il ricorrente ha riportato condanna prima della sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Bassano Del Grappa.
Rispetto a tale limpido argomentare, le ulteriori doglianze difensive appaiono inammissibili, in quanto, da un lato incentrate sul merito, dall'altro manifestamente infondate. Ed invero per "reati della stessa indole", a norma dell'art. 101 c.p., devono intendersi innanzitutto quelli che violano una medesima disposizione di legge ovvero che aggrediscono il medesimo bene oggetto della protezione normativa (cfr. Cass., sez. 2, 21/10/2010, n. 40105, rv. 248774), come nel caso dei reati di cui ai capi a), b), c), d), e) ed f) e quelli, innanzi indicati, per i quali sono state pronunciate precedenti condanne a carico dell'HA, non richiedendo, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 99 c.p., comma 2, n. 1) e comma 4, ai fini della sussistenza della recidiva reiterata specifica in presenza di una pluralità di reati, che quelli oggetto di precedenti condanne ed i reati dell'ultima condanna pronunciata a carico del soggetto nei confronti del quale viene applicata la suddetta recidiva, siano tutti caratterizzati dalla "stessa indole".
4.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto. Come è noto, infatti, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr., explurimis, Cass., sez. 1, 8.11.2011, n. 5056, rv. 251833). A tale principio si è puntualmente attenuta la corte territoriale, individuando nelle plurime condanne riportate dall'imputato a partire dal 2006 e nella "callidità manifestata" nel porre in essere i delitti per cui si è proceduto, quindi nella personalità negativa del colpevole, l'ostacolo al riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.
Le critiche al riguardo esposte dall'imputato non solo sono infondate, ma appaiono, al pari di quelle riguardanti l'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti di pena operati sulla pena base a titolo di continuazione, inammissibili, perché relative a profili di merito, che non hanno accesso a questa sede di legittimità.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014