Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita. (Fattispecie di danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere per conto di un negoziante nei confronti di un altro al fine di indurre quest'ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori).
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- 2. L’illecita concorrenza: l’arresto delle Sezioni Unite (13178/2020)Avv. Andrea Maria Bonaccorso · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. Un., 28/04/2020, n.13178 Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul concetto di ‘atti di concorrenza' nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.. La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi “nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia”. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è se per la configurabilità del reato “sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali oppure sia sufficiente il solo compimento di atti di violenza o minaccia idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 4. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2008, n. 44169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44169 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2127
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 20468/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI ZZ DO SE, nato ad [...] il 5 marzo del 1967;
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 6 marzo del 2008;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6 marzo del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Nola il 4 luglio del 2007, con cui Di ZO DO era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, quale responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 513 bis c.p., per avere con violenza e minaccia compiuto atti di concorrenza sleale nei confronti di SO QU nonché del delitto di lesioni personali dolose guarite in gg. 5 in danno di tale RE SE, dipendente del SO e cognato del medesimo. Fatti commessi in San SE Vesuviano fino al 25 gennaio del 2007.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato OR EL e OR SS gestivano un negozio di abbigliamento all'ingrosso attiguo a quello condotto da SO QU, il quale vendeva gli stessi articoli. Tra i due gestori erano sorti dissapori a causa della concorrenza dovuta alla vicinanza ed all'oggetto sociale nonché al fatto che il SO aveva abbassato i prezzi. Il 27 gennaio il SO e RE SE, suo dipendente e cognato, denunciarono di avere subito danneggiamenti e aggressioni. In particolare un primo episodio violento si era verificato nel novembre del 2006 allorché il SO era stato aggredito dall'attuale ricorrente e da GA ME, quest'ultimo noto malavitoso della zona. I predetti avevano minacciato di fargli cessare l'attività. Altri episodi di violenza e danneggiamenti si erano verificati successivamente. In particolare il 25 gennaio del 2007 i fratelli OR avevano violentemente aggredito il RE. In quest'ultima circostanza, secondo quanto accertato dai giudici del merito, il Di ZO era rimasto fuori a fungere da palo. Siffatta attività violenta ed intimidatoria era stata posta in essere perché i OR non volevano che il SO praticasse prezzi inferiori a quelli da loro attuati. Tanto premesso in fatto, la corte osservava che erano configurabili entrambi i reati perché la violenza era diretta a scoraggiare l'attività commerciale del SO, il quale praticava prezzi più bassi;
che la prova si desumeva dalla dichiarazioni delle persone offese ancorché successivamente il SO, per paura, aveva ridimensionato l'accusa; che non era opportuno rinnovare l'istruzione dibattimentale per sentire i testimoni indicati dalla difesa trattandosi di mezzi di prova che potevano essere dedotti in primo grado e comunque non erano decisivi. La corte precisava che il correo GA era persona di notevole spessore criminale con pregressa militanza nel clan AB ed era convivente di OR ZA, sorella di SS ed EL OR e che l'attuale ricorrente lavorava per conto dei predetti.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando con un unico articolato motivo mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché mancata assunzione di una prova decisiva Assume che nella fattispecie non sarebbe configurabile il reato di concorrenza violenta ne' dal punto di vista oggettivo ne' da quello soggettivo, perché era la parte offesa e non il prevenuto che praticava prezzi più bassi.
Inoltre i giudici del merito non avevano provato la compartecipazione del Di ZO, il quale in quel periodo per circa un mese era stato ricoverato in ospedale. Relativamente al delitto di lesioni personali la parte offesa non aveva identificato con certezza nell'attuale ricorrente la persona che in quell'occasione fungeva da palo. Infine deduce che illegittimamente la corte aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire i testimoni indicati dalla difesa i quali avrebbero dimostrato l'inattendibilità della parte offesa.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
La prima questione che il ricorrente pone concerne la configurabilità del reato. L'assunto difensivo secondo il quale il reato in questione nella fattispecie non sarebbe configurabile perché era stata la parte offesa e non l'imputato ad abbassare spontaneamente i prezzi non è condivisibile.
La norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art.8 con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminose. La previsione, non limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha di mira la concorrenza che si manifesta con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, la quale, con metodi violenti, tende a controllare le attività, commerciali, e produttive in modo da condizionarle (Cass n 450 del 1995, 13691 del 2005; 46756 del 2005). L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato,con tale norma si è voluto più che reprimere forme di concorrenza sleale impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio. In secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore (Cass. rv. N. 232650). Quindi qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione. In base a tali principi, affermati in dottrina e giurisprudenza, non si può dubitare della configurabilità del reato nella fattispecie in esame in quanto la condotta violenta posta in essere dal prevenuto per conto dei OR era diretta ad indurre il SO a cessare l'attività o ad evitare che praticasse prezzi più bassi di quelli fissati dai OR era cioè diretta ad eliminare gli stessi presupposti della concorrenza in modo da usufruire di una posizione di privilegio. Orbene la concorrenza rilevante per la configurabilità del reato è non solo quella che mira direttamente a distruggere l'attività del concorrente, ma anche quella che è diretta ad evitare che possa essere esercitato un atto di concorrenza lecita,come ad esempio il ribasso dei prezzi.
Commette il reato in questione in una gara d'appalto sia colui che colloca una bomba nel cantiere di un'impresa concorrente per costringerla a ritirarsi, sia colui il quale con violenza o minaccia imponga al concorrente di non fare offerte inferiori ad un determinato importo e ciò perché in entrambi i casi si lede il buon funzionamento dell'intero sistema economico. Siffatta interpretazione della norma, in linea con la sua finalità, è stata già recepita dalla giurisprudenza di questa corte. In proposito si è statuito che "Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'art. 513 bis cod. pen., non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, ne' l'autore deve appartenere a un'organizzazione criminale, ne' sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c.. Infatti, l'art. 513 bis c.p. citato si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata), ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo". (Cass. n. 450 del 1995; n. 13696 del 2005). Solo apparentemente diversa in linea di principio sembra essere la decisione n. 46756 del 2005 di questa sezione, citata dal procuratore generale. Si deve invero sottolineare che la fattispecie esaminata nella decisione anzidetta concerneva un banale litigio tra due venditori ambulanti in ordine alla zona da occupare, litigio che non può assolutamente essere assimilato al caso oggetto del presente processo. Questo collegio non contrasta il principio affermato nella sentenza anzidetta, in base al quale per la configurabilità del reato è necessario comunque un atto di concorrenza, ma attribuisce a tale termine un significato ampio in modo da includere qualsiasi turbativa al libero mercato, il tutto in linea con lo scopo della norma. Invero, come è stato sottolineato da autorevole dottrina, con gli atti di cui all'art. 513 bis c.p., più che a migliorare la posizione di un concorrente rispetto a quella di un altro, si tende a rimuovere le condizioni che rendono possibile la stessa capacità di autodeterminarsi dei soggetti economici.
Questa corte ha altresì chiarito che si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis c.p., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente (Cass </AUT>rv 231968/05).
Il reato contestato è quindi perfettamente configurabile sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Legittimamente la corte ha respinto l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire i testimoni indicati dal prevenuto con l'atto d'appello nonostante che potessero essere citati nei termini fissati dall'art. 468 c.p.p., in quanto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto del tutto eccezionale al quale, nell'ipotisi di prove deducibili in primo grado, il giudice può fare ricorso solo allorché non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Il potere di disporre la rinnovazione in quanto discrezionale sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato e la decisione del giudice del merito non può essere sindacata in cassazione con il mezzo di annullamento di cui all'art.606 c.p.p., lett. d), se la prova poteva essere dedotta in primo grado(Cass 6 marzo 2003, PM e: Artico ed altri). Nella fattispecie come risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi d'appello, i testimoni avrebbero dovuto deporre su circostanze marginali, ritenute comunque non decisive dalla corte territoriale con motivazione esente da vizi logici.
Gli altri rilievi si risolvono in censure in fatto sull'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale non presenta profili di manifesta illogicità.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008