Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
L'art. 195 cod.proc.pen., nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta, debbano essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testimoni già citati o, qualore ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della deposizione "de relato". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione "de relato" di un collaboratore di giustizia, nonostante il giudice di merito avesse rigettato la richiesta di riesaminare la fonte primaria già escussa sulle circostanze riferite dal dichiarante indiretto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2014, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
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