Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43663
CASS
Sentenza 18 ottobre 2007

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L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. (consistente, in virtù del rinvio all'art. 628 cod. pen., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, è applicabile anche al reato tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale nè sistematica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43663
    Data del deposito : 18 ottobre 2007

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