Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 2
L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. (consistente, in virtù del rinvio all'art. 628 cod. pen., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, è applicabile anche al reato tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale nè sistematica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43663 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3352
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 018629/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE FR, N. IL 28/02/1969;
avverso ORDINANZA del 14/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Avv. NOCITA Pietro.
OSSERVA
1. - L'ordinanza impugnata concerne il rigetto dell'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 56, 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art.628 c.p., comma 2, n. 3 e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7,
convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, per un tentativo di estorsione concernente la richiesta a RO AP imprenditore responsabile di un supermercato, di un ingiusto profitto pari alla somma richiesta inizialmente nella misura di Euro 10.000,00, successivamente ridotta.
L'ordinanza impugnata, dopo ampie puntualizzazioni teoriche in ordine ai criteri valutativi e all'interpretazione degli esiti delle intercettazioni di conversazioni tra presenti, su cui si fonda la sostanza degli elementi indiziati, conduce una accurata analisi esegetica dei relativi esiti, volta ad individuare vuoi la identificazione del ricorrente, vuoi il contenuto indiziante della sua partecipazione ai fatti, vuoi il metodo mafioso che integra l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. - Il ricorso, con il primo motivo, ripercorre i risultati delle intercettazioni telefoniche per negare che da esse possano trarsi elementi di gravità indiziaria a carico del TT e, addirittura, che egli sia identificabile nel Franco cui fanno riferimento altri coindagati nelle telefonate intercettate.
Un secondo argomento dell'unico motivo muove censura alla applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al delitto tentato e ne contesta la compatibilità con l'art. 628 c.p., n. 3, contestato nell'ordinanza impositiva della misura.
3. - Come emerge chiaramente dalla sintesi, sia pure estrema, che vi è stata fatta, il ricorso, con il primo motivo, non fa altro che ripercorrere i contenuti delle intercettazioni telefoniche, mettendo in dubbio situazioni di fatto che trovano ampia spiegazione nell'ordinanza impugnata, e lo fa, per di più, adducendo mere considerazioni di fatto, non proponibili in questa sede. Del tutto infondato è il secondo motivo perché non vi è alcuna ragione ne' testuale ne' sistematica per negare l'applicabilità dell'aggravante al reato tentato, mentre questa Corte si è più volte espressa (per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 28/06/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 217458, Buscicchio ed altri) nel senso che l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è
compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2 (consistente, in virtù del rinvio all'art. 628 c.p., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafioso), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafioso, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, ne', in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007