(Limiti legali della concorrenza).
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
[…] Da queste considerazioni deriverebbe un'applicazione più generalizzata della norma, proiettata “non solo al di fuori del contesto proprio della criminalità organizzata, ma anche verso una prospettiva di tutela nei confronti di eventuali atti di concorrenza sleale ‘atipici', e comunque non limitati all'area di incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dall'art. 2595 c.c. ss.” [2]. […]
Leggi di più…[…] In ogni caso la concorrenza fra operatori economici è limitata dalla legge nel senso che ai sensi dell'articolo 2595 del codice civile “deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge”. […]
Leggi di più…[…] VI, 5 maggio 2015, n. 24741, sotto il profilo civilistico sostanziale, gli Artt. 416 bis e 416 bis 1 CP non sono sempre e tassativamente legati ai limiti legali della concorrenza ex Art. 2595 CC ( “ la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell' economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge “ ). […]
Leggi di più…[…] non esclude l'insorgere di sopravvenienze o sopravvivenze passive, nel qual caso i creditori potranno soddisfarsi nei confronti dei soci nei limiti, almeno in via di principio (salva cioè l'ipotesi di assunzione da parte del socio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali), della quota di liquidazione (artt. 2324 e 2595 c.c.), e cioè appunto di quanto da costoro ottenuto a titolo di distribuzione finale del patrimonio netto. […]
Leggi di più…[…] proiettata non solo al di fuori del contesto proprio della criminalità organizzata, ma anche verso una prospettiva di tutela nei confronti di eventuali atti di concorrenza sleale “atipici”, e comunque non limitati all'area dl incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dagli artt. 2595 ss. c.c. [5] Per tali ragioni si afferma che tale condotta deve ritenersi lesiva del principio della libera concorrenza intesa come concorrenza effettiva tra imprese sul mercato da intendere nella più ampia prospettiva risultante dall'analisi dell'intero quadro normativo comunitario (ex artt. 101, 102, 120 TFIJE, 16 CDFUE), […]
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