Articolo 2595 del Codice civile
Articolo 2441Articolo 2472
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19 aprile 1942
Art. 2595.

(Limiti legali della concorrenza).

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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