Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
Il reato di illecita concorrenza (art. 513 bis cod. pen.) è integrato da comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita, anche se non consistente negli atti giuridici previsti dall'art. 2595 cod. civ., e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, giacchè il riferimento alle codotte tipiche della criminalità organizzata non definisce l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata e a condotte di appartenenti ad organizzazioni criminali) ma caratterizza i comportamenti punibili.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 4. Illecita concorrenza, violenza, minaccia, estorsione, concorso formaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2005, n. 13691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13691 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 328
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI AN - Consigliere - N. 028647/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NO NE IO N. IL 30/11/1940;
avverso SENTENZA del 18/04/2002 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI IO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. MIORI Luciano del foro di Bolzano e l'avv. VALENTI Alberto del foro di Bolzano.
OSSERVA
De OI EN AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che lo ha condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 629 c.p., 513 bis c.p, 81, 110, 423 c.p., 56, 81, 423 c.p.. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 513 bis e 513 c.p.. Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 513 bis c.p., in particolare per ciò che concerne il compimento dell'azione con riferimento all'espletamento della sua attività commerciale.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 606 lett. ) c.p.p. con riferimento agli artt. 192 e 530 c.p.p. difetto di motivazione art. 606 lett. ) c.p.p..
Secondo il ricorrente il quadro indiziario posto a base dell'affermazione di responsabilità non sarebbe stato valutato correttamente, in particolare non essendo rinvenibile nel giudizio della Corte il collegamento che possa aver attribuito il carattere della univocità, gravità e concordanza degli indizi posti a base della sentenza di condanna.
c) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. B) c.p.p. con riferimento agli artt. 424 e 635 c.p. Difetto di motivazione.
A parere del ricorrente non sussistevano gli estremi per derubricare l'originaria imputazione di cui all'art. 423 c.p. in quella di cui all'art. 424 c.p. L'insussistenza del pericolo d'incendio avrebbe dovuto far assolvere l'imputato, o al più farlo condannare in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p.. Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'art. 513 bis c.p., non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, ne' l'autore deve appartenere a un'organizzazione criminale, ne' sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c.. Infatti l'art. 513 bis citato si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma, restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata, ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso ad un significativo parallelismo (v. Cass., 15 febbraio 1995, Tamborrini, n. 00450; Ced 201578). Nel caso in esame la Corte ha fatto riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi (comportamenti ed azioni sicuramente riconducibili all'imputato incidenti sul libero mercato degli appalti e dei contratti alla cui conclusione lo stesso era interessato nella sua qualità di imprenditore) che integrano sicuramente gli estremi della norme in oggetto, secondo una valutazione esente da censure sotto il profilo logico giuridico. Con il secondo motivo si tende sostanzialmente a riproporre una diversa valutazione dei fatti in base alla quale la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente. Tale operazione è inammissibile in questa sede in quanto il ragionamento della Corte di merito non può essere ricompreso nell'ambito della categoria dell'abnormità. Per quanto concerne il terzo motivo deve affermarsi che anche in questo caso la Corte di merito, in accoglimento peraltro dei motivi d'appello, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il reato di cui all'art. 424, comma 1^ c.p. non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità per motivi di politica criminale rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato a scopo di danneggiamento un mezzo altamente insidioso come il fuoco (v. cass., 14 gennaio 1998, Pozzi, n. 5251). Peraltro la sussistenza nel caso concreto del pericolo d'incendio costituisce un giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se espresso con una valutazione corretta e logica (v. Cass., 14 gennaio 1998, Pozzi, n. 5251). Nel caso in esame il numero degli automezzi coinvolti dalle fiamme costituisce elemento sufficiente per ritenere esatta la valutazione della Corte di merito. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005