Sentenza 24 febbraio 2011
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L'adozione del sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, richiede l'accertamento di un nesso strumentale tra la cosa ed il reato, desumibile anche da dati sintomatici. (Fattispecie di sequestro preventivo di un'autovettura "adattata" per il trasporto di sostanze stupefacenti occultate nel vano portaoggetti del lato passeggero, nella quale la Corte ha precisato che la strumentalità della vettura alla commissione del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, può essere ulteriormente desunta anche dalla diversa destinazione originaria del veicolo a specifici impieghi o dall'uso reiterato nel tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 451
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 30897/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AU AI nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 25 giugno 2010 dal Tribunale di Massa;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25 giugno 2010 il Tribunale di Massa, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame formulata da OT AU AI avverso il decreto di sequestro preventivo in data 27 aprile 2010 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Massa e concernente una vettura Audi A6 intestata a BA Alexa, indagato per il reato di illecita detenzione di stupefacenti. Avverso tal provvedimento il OT, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in quanto non sarebbero sussistenti le condizioni previste dalla disposizione citata per l'applicazione della cautela reale, poiché la vettura sequestrata era di lecita provenienza, di non rilevante valore ed acquistata usata con pagamento in rate mensili di Euro 236, perfettamente compatibile con il reddito percepito.
Aggiungeva che la perdita dell'attività lavorativa dal 31 dicembre 2009 non aveva comunque impedito il pagamento delle rate. Con un secondo motivo di ricorso denunciava la violazione di legge in relazione agli art. 321 c.p.p. e art. 240 c.p., rilevando che il bene sequestrato risultava intestato a persona estranea al reato e che, in ogni caso, fino al completo pagamento delle rate restava di proprietà del venditore ai sensi dell'art. 1523 c.c.. Rilevava anche l'insussistenza del pericolo di reiterazione nel reato erroneamente ritenuta dal G.I.P..
Con un terzo motivo di ricorso, infine, lamentava la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in relazione alla circostanza, valorizzata dai giudici del riesame, dell'adattamento funzionale della vettura al trasporto dello stupefacente in realtà non dimostrato ed in merito al quale era stato inutilmente richiesto un accertamento tecnico.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La L. n. 356 del 1992, 12 sexies prevede alcune ipotesi particolari di confisca, con riferimento a reati specificamente indicati, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa Corte ha ripetutamente delineato le differenze intercorrenti tra la confisca ordinaria e quella disposta a norma del menzionato art. 12 sexies, escludendo, per quest'ultima, l'esigenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato richiesto, invece, per la prima e richiedendo, esclusivamente, la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei beni (così SS. UU n. 920, 12 gennaio 2004. Vedasi, da ultimo, Sez. 1 n. 19516, 24 maggio 2010). Entrambe le condizioni richieste sono state considerate dal Tribunale del riesame, che ha correttamente applicato la norma in precedenza menzionata.
I giudici hanno infatti adeguatamente considerato il valore della vettura e la piena disponibilità della stessa goduta dal ricorrente il quale, infatti, la utilizzava per il trasporto di sostanze stupefacenti, peraltro adattandola appositamente, come si dirà in seguito.
Tale circostanza è stata dunque coerentemente considerata per ritenere che l'intestazione al padre del ricorrente fosse soltanto fittizia.
Il Tribunale, altrettanto correttamente, ha valutato la genericità della documentazione di acquisto prodotta, priva di riferimenti specifici e l'assenza di emergenze atte a contrastare l'ipotesi accusatoria.
Del tutto condivisibili appaiono, inoltre, le considerazioni svolte dai giudici del riesame circa lo stato di disoccupazione del ricorrente e l'impossibilità per lo stesso di possedere una vettura di valore.
Tale evenienza rende del tutto ininfluente la circostanza, addotta dalla difesa, che si trattava comunque di una vettura usata acquistata a rate poiché, indipendentemente dal valore commerciale del mezzo, peraltro non documentato, l'assenza si una qualsivoglia attività lavorativa e, conseguentemente, di un reddito, non avrebbero comunque consentito di sostenere le spese (per carburante, assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione etc.) necessarie per l'uso quotidiano di una vettura di grossa cilindrata. Si tratta pertanto, a ben vedere, di elementi che i giudici hanno adeguatamente valutato, ponendo in evidenza palesi elementi di contraddizione che non trovano alcuna razionale giustificazione. Altrettanto corretta appare la soluzione interpretativa adottata con riferimento allo specifico adattamento della vettura per l'occultamento dello stupefacente trasportato.
Deve rammentarsi, a tale proposito, che, con particolare riferimento al mezzo utilizzato per il trasporto di sostanza stupefacente illecitamente detenuta, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che, ai fini del sequestro e della successiva confisca, non è sufficiente il semplice impiego per tale uso, essendo necessario uno stabile collegamento tra l'automezzo e l'attività criminosa (Sez. 6 n. 24756,22 giugno 2007). Riguardo ai principi appena richiamati, ai quali questo Collegio ritiene di dover aderire, va ulteriormente specificato che il riferimento ad eventuali modifiche apportate al mezzo per occultare lo stupefacente trasportato è stato sempre effettuato con valore meramente esemplificativo, nel senso che la eventuale modificazione strutturale del veicolo viene indicata come dato sintomatico dell'esistenza del collegamento strumentale richiesto. Ciò non significa, tuttavia, che tali modificazioni siano sempre necessarie (cfr. Sez. 4 n. 13298, 18 marzo 2004) poiché la strumentalità del mezzo di trasporto alla commissione del reato può essere ovviamente ritenuta anche in base ad altre circostanze quali, ad esempio, la predisposizione di accorgimenti particolari per l'occultamento dello stupefacente, la diversa destinazione originaria del veicolo a specifici impieghi, l'uso reiterato nel tempo. Il Tribunale, nel caso specifico, ha ricordato che l'adattamento del veicolo era documentato dalle fotografie scattate dai Carabinieri intervenuti e che il rinvenimento dello stupefacente occultato nella vettura era avvenuto previo smontaggio del vano porta oggetti del lato passeggero riferendosi, pertanto, a circostanze che smentiscono palesemente le allegazioni della difesa.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, immune da censure ed il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2011