Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 ottobre 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 2022 |
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- 1. Avvocato Penalistahttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html · 1
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Giurisprudenza • +500
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- confisca·
- successione ereditaria·
- art. 31 legge 13 settembre 1982 n. 646·
- art. 25 Cost.·
- reato di pericolo presunto·
- principio di offensività·
- art. 416-bis cod. pen.·
- omessa comunicazione variazioni patrimoniali·
- art. 5 cod. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 30 legge 13 settembre 1982 n. 646
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni penali e processuali
- Art. 1.
Dopo l' articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". - Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale e' inserito il seguente:
"Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".