Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
I motivi nuovi di impugnazione, di cui è menzione degli artt. 585, comma quarto e 611, comma primo cod. proc. pen., debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.
Commentari • 2
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 14776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14776 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 22/01/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 60
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 26015/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 9.1.2003 dalla Corte di appello di Genova. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in ordine al sequestro preventivo, e annullarsi con rinvio la sentenza nel merito per difetto di motivazione;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 9.1.2003 la corte d'appello di Genova, parzialmente riformando quella resa in data 27.6.2001 dal locale tribunale monocratico, condannava VA AG alla pena (sospesa) di sei mesi e quindici giorni di arresto e 5.000 euro di ammenda, siccome colpevole:
a) del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 (per aver abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dal dismesso Oleificio AG);
b) del reato di cui all'art. 674 c.p. (per aver sversato nella pubblica via percolato oleoso proveniente dal predetto Oleificio). Il primo reato era stato commesso in Genova sino al 14.5.1997 (data del primo sequestro preventivo dell'oleificio) e dal 4.12.1998 (data del primo dissequestro) sino al 4.6.2001 (data del secondo sequestro).
Il secondo reato era stato commesso in Genova il 13.9.1999. Da notare che il dispositivo della sentenza depositata non specifica l'unità monetaria in cui è espressa la pena pecuniaria ( 5.000 di ammenda). Ma valido è solo il dispositivo letto in udienza, che correttamente esprime in euro la pena pecuniaria (E.
5.000 di ammenda).
2 - Lo AG ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a sostegno cinque motivi appresso esposti e valutati. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Col primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 552 (già art. 555), comma 1 lett. c) e comma 2, c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto, giacché entrambi i giudici di merito avevano disatteso l'eccezione (tempestivamente proposta) di nullità del decreto di citazione a giudizio per errata indicazione degli articoli di legge relativi ad un altro reato, contestato per omessa predisposizione di un piano di lavoro prima dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (erano stati indicati gli artt. 34 e 50 D.Lgs. 77/1992 anziché gli artt. 34 e 50 D.Lgs. 277/1991). Invece di dichiarare la nullità del decreto di citazione, il tribunale, con apposita ordinanza, aveva proceduto alla correzione dell'evidente errore materiale.
La censura va disattesa sia perché non si configurava una mancanza o insufficiente enunciazione del fatto, tale da pregiudicare il diritto di difesa e causare una nullità del decreto, sia perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla corte di merito:
sicché nessun interesse ha il ricorrente a dolersi della pretesa nullità.
4 - Col secondo motivo lo AG lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto, laddove il primo giudice, con ordinanza del 4.6.2001, aveva disposto nuovo sequestro preventivo dello stabilimento de qua e aveva inoltre ritenuto, in sentenza, la continuazione tra il deposito incontrollato precedente al primo sequestro preventivo e il deposito realizzato fra il dissequestro e il secondo sequestro. Va osservato che la prima doglianza doveva essere proposta al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., e, come tale, era ed è inammissibile.
La seconda doglianza, invece, è manifestamente infondata, avendo il giudice del merito affermato l'unicità del disegno criminoso con valutazione logica e congrua, insindacabile in sede di legittimità.
5 - Col terzo motivo si lamenta illogicità di motivazione in ordine alla richiesta assolutoria per il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui al capo a), nonché erronea applicazione della norma incriminatrice.
Anche questa censura non può essere accolta, contrariamente alle conclusioni del procuratore generale d'udienza.
È pacifico in fatto che lo AG aveva commissionato alla ditta CA, gestita da tale AL ON, l'incarico di eseguire la decoibentazione di materiali contenenti amianto, e che il materiale di risulta del complesso intervento era stato depositato in modo incontrollato nell'area dello stabilimento, in attesa del successivo smaltimento, per il quale la ditta CA era priva di autorizzazione. Si trattava di rifiuti non pericolosi (materiali isolanti, scarti inutilizzabili, prodotti chimici organici e inorganici, imballaggi in metallo, apparecchiature e parti di apparecchiature fuori uso, materiale di risulta di demolizioni) e di rifiuti pericolosi (materiali contenenti amianto, soda, materiali oleosi).
Che si trattasse di rifiuti non può essere posto in dubbio, perché - come lo stesso ricorrente ammette - il materiale era destinato allo smaltimento: in altri termini il detentore aveva deciso di disfarsene ex art. 6 D.Lgs. 22/1997. Che non si trattasse di deposito temporaneo di cui all'art. 6 lett. m) D.Lgs. 22/1997 è stato motivatamente accertato dai giudici di merito, giacché erano stati superati i limiti temporali e non erano stati rispettati i molteplici requisiti tecnici richiesti dalla norma citata come condizioni per la configurabilità del deposito temporaneo (non assoggettato ad autorizzazione).
Si trattava quindi di deposito incontrollato o abbandono sul suolo di rifiuti, vietato dall'art. 14, comma 1, e penalmente sanzionato dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997. Nè vi è contraddizione tra la condanna per questo reato e l'assoluzione per l'altro reato di cui all'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997, contestato per aver effettuato senza autorizzazione attività di raccolta e di smaltimento degli stessi rifiuti. Invero i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato si fosse limitato all'abbandono incontrollato, ma non avesse ancora compiuto nessuna attività di smaltimento.
6 - Col quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili i motivi di appello nuovi formulati dal secondo difensore in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. (capo f) della rubrica), perché privi di qualsiasi nesso con i motivi originali.
Riprendendo un'opinione dottrinale, si sostiene che la terminologia di "motivi nuovi" al posto di quella di "motivi aggiunti" adottata dal codice di rito previgente, induce a concludere che con i motivi nuovi si possono sollevare censure anche su punti e capi della sentenza non investiti dall'impugnazione principale. La tesi è priva di fondamento giuridico.
Il cambiamento lessicale non è di per se significativo e comunque non ha valore decisivo a fronte delle ragioni sistemiche che militano per la tesi contraria, costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero la norma dell'art. 167 disp. att. c.p.p., che nel caso di presentazione di motivi nuovi prescrive di specificare i capi e i punti della decisione investiti dalla impugnazione principale, ai quali si riferiscono i motivi nuovi, non avrebbe alcun senso, se non quello di richiedere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. Parimenti non avrebbe senso far dipendere l'ammissibilità dei motivi nuovi dall'ammissibilità di quelli originari (ultimo periodo del comma 4 art. 585 c.p.p.). Inoltre la possibilità di presentare motivi nuovi relativamente a capi e punti del provvedimento non investiti dalla impugnazione principale, vanificherebbe la disciplina sui termini perentori stabiliti dalla legge per proporre impugnazione. In caso di appello, poi, sconvolgerebbe la disciplina dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., che è possibile contro i motivi principali, ma non contro quelli nuovi, con la conseguenza di allargare il thema decidendum devoluto al giudice di appello senza la possibilità dell'altra parte di esercitare la funzione antagonista propria della impugnazione incidentale.
7 - Infine, con il quinto e ultimo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta riduzione di pena. Ma la censura è manifestamente infondata, giacché la corte di merito ha motivatamente ritenuto di condividere la dosimetria della pena del primo giudice - salvo la eliminazione della pena per la contravvenzione in materia di igiene del lavoro (D.Lgs. 277/1991) dichiarata estinta per prescrizione - soprattutto valorizzando la gravità dei fatti e ritenendo comparativamente ininfluenti altri profili, come l'età avanzata del prevenuto, peraltro "contraddetta" da un attivismo processuale ed extraprocessuale sorprendente. Si tratta di motivazione logica e legittima, che non può essere censurata in questa sede.
8 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004