Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 1
Si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. (La Corte ha altresì precisato che in tal caso il delitto di estorsione può concorrere con quello di associazione per delinquere, ove si accerti l'esistenza di un'organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 12982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12982 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI NI - Presidente - del 16/02/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO SC - Consigliere - N. 326
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 46081/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA GI, n. 01/01/1951;
RA ZO, n. 24/12/1980;
ON NI, n. 24/01/1963;
LA MB, n. 18/10/1958;
RI SC, n. 02/08/1962;
RO NA, n. 07/12/1954;
EZ RT, n. 26/02/1960;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, in data 27 ottobre 2005, di rigetto delle richieste di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia, in data 22 settembre 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Acquisita, senza opposizione della difesa, la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Brescia alla Procura Generale presso la Suprema Corte;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Scalvi Gianbattista, anche in sostituzione dell'avv. Scalvi Patrizia, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il G.I.P. del Tribunale di Brescia, con ordinanza del 22 settembre 2005, applicava, tra gli altri, a RA GI, RA ZO, ON NI, LA MB, RI SC, la misura cautelare della custodia in carcere e a RO NA e EZ RT la misura cautelare degli arresti domiciliari. LA, RI, ON e RA GI sono tutti indagati per la partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso capeggiata da RO GI (capo 1); sono, poi, destinatari di plurime incolpazioni afferenti singoli episodi estorsivi alla cui commissione era finalizzata la detta associazione, oltre che per fatti di armi e stupefacenti.
ON NI è altresì accusato di avere partecipato ad un'associazione delinquenziale facente capo a RO e operante nel settore degli stupefacenti (capo 58).
RA GI e RA ZO sono, inoltre, accusati di far parte di un'associazione per delinquere dedita alla realizzazione di reati contro il patrimonio (capo 50), nonché di una serie di reati fine.
A RA ZO è stato anche contestato il reato di cui alla L. Stup. art. 74 (capo 124), con riferimento ad una associazione promossa ed organizzata dallo stesso in unione con altri, nonché una serie di reati fine.
A ON NI è stato anche contestato il reato di cui alla L. Stup., art. 74 (capo 141), con riferimento ad un'associazione promossa ed organizzata da AT RI.
A RO NA sono stati contestati i reati di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio aggravato.
EZ RT è stato sottoposto a misura cautelare per detenzione e vendita di stupefacenti in favore di un certo GO, e altri, (capo 59), e per l'acquisto di venti grammi di cocaina da RO GI ed altri (capo 104). A seguito di istanza di riesame presentata dai predetti, il Tribunale, con ordinanza in data 27 ottobre 2005, confermava per tutti l'ordinanza del G.I.P., soltanto per RO NA limitatamente al delitto di falso in atto pubblico. Il Tribunale respingeva in via preliminare alcune eccezioni difensive, in primo luogo quella con la quale si eccepiva l'inefficacia della misura cautelare per l'incompleta trasmissione degli atti, essendo stato omesso l'invio del decreto di intercettazione n. 555/02. Il Tribunale osservava che la disposta acquisizione del suddetto decreto aveva colmato la lacuna denunciata, consentendo il controllo di legittimità della prova. Il Tribunale disattendeva anche la eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sollevate assumendo la carenza motivazionale in punto di utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica. L'ordinanza impugnata osservava che il P.M. aveva dato atto di una verifica dell'insufficienza degli impianti installati presso l'ufficio della Procura, così rispettando l'obbligo motivazionale. Il Tribunale esaminava anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulata dalla difesa della RO con riferimento alla mancanza dei presupposti sulla base dei quali l'art. 270 c.p.p., condiziona il legittimo utilizzo di esiti di intercettazioni in procedimento penale diverso. L'ordinanza impugnata escludeva che, nel caso di specie, potesse parlarsi di "procedimento diverso", poiché unico era il procedimento penale nel cui alveo era stata acquisita la prova sia dei numerosi delitti contestati sia delle specifiche contestazioni mosse alla RO;
inoltre, la RO era indagata per plurimi fatti di corruzione in atti d'ufficio, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico e che per alcuni di essi era stato contestato il concorso con il fratello PI RO, indagato nello stesso procedimento per molteplici reati;
ne' interessava, ad avviso del Tribunale, che successivamente per taluni fatti non fosse stata riconosciuta la gravità indiziaria da parte del G.I.P., posto che, da un lato, detta valutazione non incideva sulla unitarietà originaria del procedimento e, dall'altro lato, la legittimità della prova doveva essere verificata all'epoca del rilascio dei decreti. In merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) contestato a LA, RI, ON, RA GI, il Tribunale si soffermava sulla verifica della esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, promossa ed organizzata da RO GI, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, in particolare estorsioni, e perveniva a conclusione positiva, esaminando il materiale indiziario afferente plurime condotte estorsive poste in essere in danno di privati con l'inserimento in pretese creditorie di terzi per esercitare pressioni sul debitore lucrando una parte della somma ricavata o con il recupero forzoso di crediti vantati di natura illecita, ovvero in danno di titolari di esercizi pubblici per offrire protezione all'attività commerciale. Dai molteplici episodi analiticamente esaminati ed emergenti soprattutto da intercettazioni telefoniche ed ambientali, il Tribunale riteneva sussistenti gli elementi di un'associazione di tipo mafioso, connotata da forza intimidatrice del gruppo in ragione dei metodi violenti adottati, da omertà delle vittime, da un articolato controllo del territorio. Per quanto concerne LA, RI e RA GI, il Tribunale desumeva la loro partecipazione all'associazione mafiosa in ragione del ruolo assunto in molteplici fatti estorsivi e, per quanto riguarda ON, dagli stretti legami di costui con il capo dell'associazione, emergente da intercettazioni telefoniche ed ambientali. L'esame di molteplici conversazioni intercettate consentiva, altresì, al Tribunale di affermare l'esistenza di un'associazione a delinquere facente capo a RO, dedita in maniera sistematica e quotidiana e con caratteri di stabilità allo spaccio di stupefacenti, associazione della quale doveva ritenersi partecipe ON, a carico del quale sussisteva gravità indiziaria anche in ordine a singoli episodi di detenzione e/o cessione di stupefacenti. Sempre dall'esame di conversazioni intercettate il Tribunale desumeva la gravità indiziaria a carico di RA GI e RA ZO per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, furti e rapine. L'ordinanza impugnata, in particolare, disattendeva l'obiezione difensiva che si sarebbe trattato di colloqui cui non era seguita alcuna realizzazione, osservando che da essi emergevano specifiche modalità di esecuzione, puntuale descrizione dei luoghi, dettagli nell'allocazione degli obiettivi, nei colori degli immobili, nei contenuti delle abitazioni e così via, e che, inoltre, la estensione temporale dei colloqui medesimi - alcuni mesi - escludeva un così lungo ripetuto conversare puramente astratto. A carico di RA ZO i gravi indizi di colpevolezza erano ravvisati anche in ordine al delitto di cui alla L. Stup., art. 74, con riferimento ad un'associazione promossa ed organizzata dallo stesso RA in unione con altri, ed erano tratti da molteplici conversazioni telefoniche ed ambientali, singolarmente analizzate, che evidenziavano, secondo il Tribunale, sistematicità e quotidianità dello spaccio anche in ragione della protrazione nel tempo, articolazione e diffusione sul territorio.
A carico di ON ZO i gravi indizi di colpevolezza erano ravvisati anche in ordine al delitto di cui alla L. Stup., art. 74, con riferimento ad un'associazione promossa ed organizzata da AT RI. Il compendio indiziario era formato da molteplici conversazioni telefoniche, analiticamente esaminate, coinvolgenti una pluralità di soggetti, dalle quali si desumevano, in particolare, ad avviso del Tribunale, gli stretti legami tra AT e ON significativi di una comune attività nel settore della cocaina, connotata da sistematicità, stabilità e protrazione nel tempo. EZ RT era indagato per due episodi di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, il cui compendio indiziario consisteva in esiti di conversazioni ambientali e telefoniche e in risultanze di attività di videoripresa. In particolare, per quanto concerne l'acquisto di cocaina da RO GI (capo 104), il Tribunale contestava l'interpretazione difensiva seconda la quale si sarebbe trattato in realtà di un'offerta di vendita da parte di RO ed affermava che il tenore della conversazione riportava piuttosto ad una vendita consumata;
per quanto riguarda la vendita di cocaina in favore di un certo Cassago, il complesso delle conversazioni intercettate e dell'attività di osservazione e videoripresa della P.G. avrebbero dimostrato chiaramente l'intraneità di EZ nella cessione.
Con riferimento a RO NA, l'ordinanza impugnata, esclusa l'applicabilità della misura coercitiva in relazione al contestato delitto di abuso d'ufficio aggravato, esaminava gli indizi relativi alla contestazione di falso in atto pubblico, contestato all'indagata nella sua qualità di funzionario dell'ispettorato del lavoro e perveniva alla conclusione che le risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche erano esaustive e di gran lunga significative della consumazione del delitto, maturata in un contesto di palese connivenza con soggetti adusi al ricorso di mano d'opera c.d. in nero.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, con riferimento a LA, ON e RA GI, il Tribunale richiamava il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, e con riguardo all'osservazione difensiva di una risalenza temporale dei fatti, escludeva che la commissione dei fatti accertata dall'attività investigativa fino al 2003 individuasse un distacco temporale in grado di ritenere, a fronte delle caratteristiche strutturate dell'associazione, superate le esigenze cautelari. Con riferimento a RA ZO sussisteva, ad avviso del Tribunale, il pericolo di recidiva in considerazione della personalità dell'indagato di sicuro inserimento in collaudati circuiti criminosi e della gravità e varietà delle singole condotte criminose di cui alle contestazioni. Il difensore di RA GI, RA ZO e ON NI deduce:
a) inosservanza, erronea interpretazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ritiene sufficientemente integrata la motivazione con la quale il P.M. autorizza l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica al fine di effettuare le operazioni di intercettazione;
i decreti reg. int. P.M. nn. 319/2001, 266/2001, 246/2001, 189/2001, 234/2001, 266/2002, 320/01, 196/2002, 45/2002, si limiterebbero a riferire dell'insufficienza degli apparati presso la Procura, senza dar conto della ragione circa le cause di tale insufficienza e non indicherebbero le ragioni dell'eccezionalità dell'urgenza; inoltre, il Decreto n. 552 del 2002 non veniva depositato nel termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 e 10, e veniva acquisito nel corso dell'udienza, non ponendo in condizioni la difesa di valutare la regolarità di tale decreto anche in riferimento all'adeguata motivazione dello stesso;
b) inosservanza, erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché difetto di motivazione, con riferimento alla contestazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p.:
il difensore ricorrente rileva che il Tribunale evidenzia unicamente l'uso costante della violenza e della minaccia come elementi costitutivi di una serie di episodi di estorsione, ed afferma che tale elementi non sono sufficienti ad attribuire all'associazione il carattere della mafiosità, poiché da quegli episodi non emergerebbe in alcun modo quella forza intimidatrice propria del gruppo criminale e quella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e che devono essere percepite all'esterno e riconosciute, così come richiesto dall'art. 416 bis c.p.; in alcune fattispecie contestate, poi, come quella di cui al capo 4, concernente l'intervento di RA GI per il recupero di un credito che tale Cristina vantava nei confronti di ZA IS, sarebbe ravvisabile il reato di cui all'art. 392 c.p., anziché quello di cui all'art. 629 c.p., poiché non vi sarebbe la prova della natura illecita del credito vantato;
con riferimento alla partecipazione dei singoli associati, il difensore ricorrente contesta il ruolo di organizzatore attribuito a RA GI, posto che lo stesso, a fronte degli episodi citati dal Tribunale del riesame, comparirebbe solo in poche circostanze;
per quanto concerne ON, il difensore ricorrente rileva che il Tribunale ritiene integrata nei confronti dello stesso la contestazione di cui all'art. 416 bis c.p. per un solo episodio (capo 123 della imputazione), e che non potrebbe configurarsi il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere a carico di taluno per il solo fatto che egli abbia, da esterno, posto in essere rapporti con l'associazione; per quanto concerne la gravità indiziaria relativa ai reati fine di estorsione che vedono la compartecipazione di RA GI, il difensore ricorrente rileva, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 4), 6), 15), 16), che non sono state sentite le vittime del reato e che la gravità indiziaria, oltre che sulla liceità o meno della pretesa, deve essere esaminata anche sotto il profilo della percezione dell'azione delittuosa da parte della vittima;
c) violazione di norma penale stabilita a pena di nullità, poiché erronea sarebbe la qualificazione giuridica dei reati di cui ai seguenti capi: 1) capo 50) associazione di cui all'art. 416 c.p., contestata a RA GI e ZO: il Tribunale si baserebbe unicamente sui risultati di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonostante l'assenza di effettivi riscontri e l'evidente circostanza per cui i contestati delitti contro il patrimonio sarebbero eventualmente riconducibili all'ipotesi del tentativo, soglia anzi neppure raggiunta, in considerazione del fatto che la possibilità di commettere furti e rapine, come si evincerebbe dalle intercettazioni, non sarebbe suffragata da alcuna azione univoca ed idonea e rimarrebbe nell'alveo della mera progettualità; 2) capo 124) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, contestata a RA ZO: dalle intercettazioni effettuate emergerebbe un'attività di spaccio occasionale e, in ogni caso, di dimensioni contenute, inoltre, contro l'esistenza dell'associazione vi sarebbe il dato temporale estremamente breve per la sussistenza di un vincolo associativo (da giugno ad ottobre 2002), così che sarebbe configurabile non un reato associativo ma piuttosto un'ipotesi di concorso di persone nel reato;
3) capo 58) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, contestata a ON NI: anche in questo caso, poiché ON avrebbe acquistato sostanze stupefacenti solo in due occasioni, come risulta dalla contestazione dei reati fine, dovrebbe ritenersi configurabile piuttosto l'ipotesi ex art. 110 c.p. e non quella del reato associativo;
4) ad analoghe conclusioni, secondo il difensore ricorrente dovrebbe pervenirsi con riferimento al capo 141) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, contestata a ON NI, poiché i contatti tra ON e il capo dell'associazione si sarebbero avuti soltanto nell'agosto 2001;
d) violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e difetto di motivazione, con riferimento alla attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dal compimento dei fatti;
secondo il ricorrente, la tesi dell'ordinanza impugnata per cui le attività delinquenziali non sarebbero state interrotte, ma avrebbero continuato a sussistere, sebbene non captate a causa dell'interruzione dell'attività investigativa sarebbe frutto di mera presunzione;
inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza della mancanza di precedenti penali per RA ZO e non avrebbe valutato le produzioni difensive che davano conto di un'attività lavorativa continuativa da parte di RA ZO e GI.
Il difensore di LA MB e RI SC, deduce:
a) motivo di ricorso identico a quello formulato al capo a) della precedente elencazione;
b) motivo di ricorso identico a quello formulato al capo b) della precedente elencazione;
per quanto concerne la gravità indiziaria relativa ai reati fine di estorsione che vedono la compartecipazione di LA e RI, il difensore ricorrente rileva, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 6), 15), 18), 20), 21), 123) che non sono state sentite le vittime del reato e che la gravità indiziaria, oltre che sulla liceità o meno della pretesa, deve essere esaminata anche sotto il profilo della percezione dell'azione delittuosa da parte della vittima;
Il difensore di EZ RT deduce:
a) motivo di ricorso identico a quello formulato al capo a) della precedente elencazione;
b) violazione di norma penale stabilita a pena di nullità, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: con riferimento al capo 104) delle contestazioni, sarebbe configurabile non un'ipotesi di vendita consumata di sostanza stupefacente, ma un'offerta in vendita al EZ, essendosi le trattative interrotte per una controversia insorta nella definizione del peso della sostanza che EZ avrebbe dovuto acquistare;
con riferimento al capo 59) delle contestazioni, l'ordinanza impugnata si sarebbe basata sull'erroneo presupposto, non risultante dai servizi di osservazione condotti dai carabinieri e riportati negli allegati richiamati dall'ordinanza, che il EZ fosse presente alla cessione della sostanza stupefacente. Il difensore di RO NA deduce:
a) inosservanza dell'art. 274 c.p.p. conseguente alla violazione dell'art. 270 c.p.p. e mancanza della motivazione in punto di ritenuta utilizzabilità, quali gravi indizi di colpevolezza, dei contenuti di intercettazioni di conversazioni autorizzate in procedimento da considerarsi diverso: la diversità dei procedimenti, nonostante l'unicità del numero di iscrizione a registro, si desumerebbe dalla circostanza che l'oggetto delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Brescia. riguardava ipotizzati fatti di estorsione in danno di locali notturni del bresciano, asseritamene commessi da un'organizzazione criminale di stampo mafioso, mentre i reati contestati alla RO, sulla base delle intercettazioni autorizzate in quel procedimento, si porrebbero in un rapporto di assoluta avulsione ed estraneità: non sussisterebbe un nesso oggettivo per diversità dei reati ipotizzati a carico della RO e quelli per i quali si indagava;
non sussisterebbe un collegamento di tipo probatorio, posto che la dimostrazione della commissione dei reati contestati alla RO sarebbe priva di effetto quanto all'accertamento delle ipotesi delittuose ipotizzate a carico dei soggetti indagati nel procedimento originario;
non sussisterebbe il nesso finalistico, poiché dovrebbe escludersi che la corruzione, il falso e l'abuso d'ufficio, ipotizzati a carico della RO possano avere agevolato o consentito la consumazione del reato associativo e delle estorsioni o di altri reati fine dell'associazione medesima;
b) inosservanza dell'art. 266 c.p.p. e mancanza di motivazione in punto di ritenuta inutilizzabilità nei confronti dell'indagata, quali gravi indizi di colpevolezza, dei contenuti di intercettazioni fra presenti disposte nei luoghi di cui all'art. 614 c.p.: non sarebbe ravvisabile nel caso di specie il requisito della sussistenza di un fondato motivo di ritenere che nell'abitazione o nel luogo di privata dimora si stia svolgendo attività criminosa;
pertanto, i risultati delle intercettazioni ambientali in abitazione non potrebbero essere utilizzati perché non avrebbero potuto essere autonomamente autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Il motivo con il quale tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO NA, deducono inosservanza ed erronea interpretazione di norme processuali con riferimento al provvedimento con il quale il P.M. ha autorizzato l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica al fine di effettuare le operazioni di intercettazione, deve essere esaminato in applicazione dei principi formulati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e alla luce della documentazione acquisita all'odierna udienza.
Le Sezioni Unite hanno fissato, in primo luogo, il principio secondo il quale la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, ma ha precisato che è sufficiente una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Sez. Un. 26.11.2003 - 19.01.2004, n. 919, Gatto, rv. 226487); in secondo luogo, ha chiarito che è legittima la motivazione per relationem, allorché il provvedimento a tal fine richiamato contenga idonea giustificazione, abbia natura di atto del medesimo procedimento e sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, quanto meno ostensibile all'interessato (Sez. Un. 31.10.2001, n. 42792, Policastro, riv. 220095). Da ultimo (Sez. Un. 29.11.2005 - 24.01.2006, n. 2737, Campennì), è stato ribadito quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il requisito della idoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato anche in riferimento alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, quindi non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, in relazione alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini, di effettuare un pronto intervento nel corso delle indagini medesime, di non creare ritardi nell'azione investigativa;
e, in tale contesto, si è ritenuto correttamente motivato il provvedimento del Pubblico Ministero di utilizzazione di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di un pronto intervento nel corso di indagini relative al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Con riferimento, poi, al requisito della eccezionale urgenza si è ritenuto (Sez. Un. n. 2737 del 2006 cit.) congruamente prospettata ed apprezzata, a fini motivazionali, la evocazione di una situazione che, inducendo a ritenere la sussistenza di una attuale attività delinquenziale associativa ed attuativa di connessi reati-fine, era sufficientemente indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che solo la deroga potrebbe evitare, e, quindi, della assoluta urgenza di prontamente intervenire ai fini dell'acquisizione degli elementi di prova, per neutralizzare quella grave ed allarmante attività delittuosa attualmente posta in essere. Esaminando la documentazione in atti, ivi compresa quella acquisita all'odierna udienza, alla luce degli esposti principi risulta che i censurati decreti rinviano al provvedimento del G.I.P. di autorizzazione all'intercettazione e agli atti allegati, vale a dire la richiesta del P.M. e i relativi atti di P.G. sui quali si fonda. La motivazione è, quindi, desumibile per relationem e rispetta i canoni giurisprudenziali;
infatti, nei suddetti atti, si fa riferimento, per quanto concerne l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica alla "opportunità che tutte le intercettazioni vengano eseguite dalla P.G. contestualmente in un unico luogo", alla "necessità di dover correlare l'attività tecnica di intercettazione con i servizi di osservazione", alle "esigenze investigative volte ad approntare in tempo i servizi operativi necessitati dall'ascolto delle conversazioni", alla "necessità di coordinamento delle intercettazioni in corso con i servizi dinamici e tecnici in atto". Per quanto riguarda, poi, le eccezionali ragioni di urgenza richieste dal disposto di legge, gli stessi atti fanno riferimento alla circostanza che "l'attività delittuosa è in corso", sufficiente a ravvisare la sussistenza del requisito di legge considerata la tipologia dei reati per i quali si procede. Con riferimento al decreto di autorizzazione ad intercettazione telefonica n. 552/2002, la sua acquisizione nel corso dell'udienza davanti al Tribunale ha certamente consentito al Giudice e al difensore dell'indagato di effettuare il controllo di legittimità, non essendo previsto a tal fine alcun termine di legge (Sez. 1^, 29.09.2000 09.01.2001, n. 800, Morgante, riv. 217615; Sez. 4^, 01.06.2001, n. 27961, Lisciotto, riv. 219685). La censura formulata da RA GI, ON, LA e RI concernente l'insussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p. è priva di fondamento, poiché il Giudice del riesame, allo stato degli atti, ha espresso e ampiamente argomentato il suo giudizio, con corretta applicazione delle regole della logica e dei principi giuridici in materia, con riferimento a tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, raccogliendo ad unità anche il materiale indiziario concernente i reati fine e pervenendo alla conclusione dell'"esistenza di una struttura organizzativa preposta alla commissione di plurimi delitti - estorsioni in particolare e altro - e connotata di quel sistematico ricorso a mezzi di intimidazione generalizzati così da ottenere e l'assoggettamento - e pertanto il controllo del territorio - e l'omertà" (pagg. 12, 27 ss.). Qualsiasi diversa valutazione degli elementi indiziari è preclusa a questo Giudice di legittimità.
La doglianza in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p. (o più esattamente 393 c.p.), in luogo di quello contestato di estorsione, con riferimento alle vicende relative a recupero di crediti, poiché "non vi sarebbe la prova della natura illecita del credito vantato", è infondata in punto di diritto, in quanto non si configura il reato di cui all'art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato della esazione del credito - la cui natura è sotto questo profilo irrilevante - agisca non al mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, ma anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti;
in tal caso, il delitto di estorsione può concorrere con quello di associazione per delinquere, allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori. Per quanto concerne la necessità, sostenuta dal ricorrente, di sentire le vittime del reato per valutarne la "percezione dell'azione delittuosa", si osserva che tale necessità, sempre in punto di diritto, e a maggior ragione in sede cautelare di semplice valutazione indiziaria, non è richiesta per la sussistenza del delitto di estorsione, essendo solo necessario che la minaccia sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera. Con riferimento alle censure formulate avendo riguardo alla partecipazione di singoli imputati all'associazione di tipo mafioso, sono infondate sia quelle concernenti RA GI, poiché dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che egli compare in molteplici vicende (Acerbis e Forlani: pag. 32, ZA, Ghilardi, De Luca e quella del capo 16: pag. 34) che costituiscono l'ampio compendio indiziario per affermarne lo stabile inserimento nell'associazione di cui alla contestazione;
sia quelle concernenti ON, poiché la Corte di Appello valorizza il contenuto di numerose conversazioni intercettate, dalle quali si ritiene emerga la condivisione dello stesso con i progetti criminosi di RO, capo dell'associazione, e l'attività di supporto verso la complessiva operatività del gruppo criminoso (pagg. 35 ss.). Non compete a questo Giudice di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito. Quanto alle altre doglianze, si osserva: a) associazione di cui all'art. 416 c.p. contestata a RA GI e ZO (capo 50): l'ordinanza impugnata desume la gravità indiziaria dal contenuto di molteplici conversazioni intercettate, la cui interpretazione - riservata al Giudice di merito se corretta dal punto di vista logico e giuridico, come nel caso di specie - porta alla conclusione che non può trattarsi di colloqui "cui non è seguita alcuna realizzazione", in considerazione della loro estensione temporale e del loro riferirsi a specifiche modalità di esecuzione e a luoghi puntualmente descritti", fermo rimanendo che "in questa fase di valutazione sommaria non è necessaria l'individuazione degli elementi di dettaglio di ciascun delitto" (pagg. 48 ss.).
b) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, contestata a RA ZO (capo 124): anche in questo caso l'ordinanza impugnata desume la gravità indiziaria dal contenuto di molteplici conversazioni intercettate, la cui interpretazione;
- riservata al Giudice di merito se corretta dal punto di vista logico e giuridico, come nel caso di specie - porta alla conclusione dell'esistenza di "un gruppo di persone costantemente dedite allo spaccio di stupefacenti ed in quantità cospicue", mentre per quanto riguarda il dato temporale, citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva della configurabilità solo di un concorso di persone nel reato, non bisogna confondere il lasso temporale di riferimento delle conversazioni intercettate con lo sviluppo nel tempo dell'associazione contestata, quale desumibile dalle stesse conversazioni.
c) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, contestata a ON NI (capo 58): ancora un volta l'ordinanza impugnata desume la gravità indiziaria dal contenuto di molteplici conversazioni intercettate, la cui interpretazione;
- riservata al Giudice di merito se corretta dal punto di vista logico e giuridico, come nel caso di specie - porta alla conclusione dell'esistenza di "una continua attività di detenzione e vendita di cocaina" (pag. 47), a prescindere dal coinvolgimento in reati fine specificamente contestati.
d) associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 contestata a ON NI (capo 141): anche con riferimento a questa contestazione, si ribadisce che l'ordinanza impugnata desume la gravità indiziaria dal contenuto di molteplici conversazioni intercettate, la cui interpretazione - riservata al Giudice di merito se corretta dal punto di vista logico e giuridico, come nel caso di specie - porta alla conclusione della partecipazione dello ON ad un prolungato ed articolato commercio di stupefacenti, emergenti tra l'altro dagli stretti legami con il capo dell'associazione; ne' bisogna confondere il tempo in cui si svolgono le conversazioni telefoniche (peraltro non soltanto nell'agosto 2001 come affermato dalla difesa: v. ad es. a pag. 68 la conversazione del 7.10.2001) con i tempi di svolgimento dell'attività illecita. Il difensore di EZ lamenta violazione di norma penale stabilita a pena di nullità, con riferimento alle contestazioni di cui al capo 59 (detenzione e vendita di Kg. 1,200 di cocaina in favore di GO e altri, fatto commesso nel maggio 2002) e al capo 104 (acquisto di venti grammi di cocaina da RO GI e altri, fatto commesso nel gennaio 2002): nel primo caso perché il EZ non sarebbe stato presente alla cessione della sostanza stupefacente, nel secondo caso perché sarebbe configurabile una semplice offerta in vendita al EZ non perfezionatasi. Non si comprende quale sia la violazione della legge penale denunciata dal ricorrente, mentre la mancanza e manifesta illogicità della motivazione è insussistente, poiché l'ordinanza impugnata si è espressamente e correttamente, dal punto di vista logico, pronunciata, con riferimento al capo 104, sulla configurabilità di un vendita consumata di sostanza stupefacente, desumibile dal tenore delle conversazioni intercettate, la cui interpretazione è riservata al Giudice di merito;
mentre, con riferimento al capo 59, la stessa ordinanza considera "inconferente" il rilievo difensivo di una consegna avvenuta prima dell'intervento di EZ, considerando l'incontro avvenuto il giorno della cessione tra RO e EZ e l'orario dei colloqui telefonici pure prossimo alla consegna (pag. 77 in fine).
Infondate sono anche le censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari. Per quanto concerne RA GI e ON ZO, occorre tenere presente che le esigenze cautelari sono presunte (art. 275 c.p.p., comma 3) e che il Giudice di merito ha correttamente escluso che "un gruppo delinquenziale così strutturato e permanente nel tempo", quale risulta dal compendio indiziario, possa essersi interrotto, sebbene l'attività investigativa si fermi al 2003. La valutazione del Tribunale è del tutto condivisibile, dal punto di vista giuridico, poiché la presunzione di legge può essere vinta solo con una dimostrazione in positivo, non essendo a tal fine sufficiente l'assenza di elementi che confermino la persistenza dei vincoli associativi. Anche con riferimento a RA ZO non sussiste la denunciata mancanza o illogicità della motivazione, posto che l'ordinanza impugnata espressamente ritiene "insignificanti" o "inutili" i dati forniti dalla difesa a fronte di "una personalità dell'indagato di sicuro inserimento in collaudati circuiti criminosi, insieme agli altri profili di gravità delle singole condotte e di varietà degli illeciti" (pagg. 79 e 80). Anche i motivi proposti dal difensore di RO NA sono infondati.
La censura di inutilizzabilità dei contenuti di intercettazioni di conversazioni autorizzate in procedimento diverso trova specifica e corretta contestazione nell'ordinanza impugnata, la quale mette in evidenza che, per alcuni dei reati per i quali è indagata, alla RO è contestato il concorso con il fratello PI RO, indagato nello stesso procedimento per molteplici reati dall'art. 416 bis alle numerose estorsioni, a fatti di stupefacenti, e con SI NI, e che è irrilevante, ai fini del rigetto dell'eccezione difensiva, la esclusione della gravità indiziaria per detti fatti da parte del G.I.P.. Anche in sede di esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata evidenzia "gli stretti legami di connivenza della RO con i soggetti gravitanti intorno al fratello RO GI", a capo di associazioni delinquenziali, e "la circostanza che tali ultimi soggetti facevano affidamento sulla possibilità di intervento della RO che senza remore provvedeva".
Una volta ritenuto sussistente il nesso tra le indagini, risulta infondata anche le denunciata inutilizzabilità dei contenuti di intercettazioni tra presenti disposte nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., dovendosi avere riguardo alle attività criminose di tipo associativo evidenziate nell'ordinanza autorizzativa (D.L. n. 152 del 1991, art. 13). I ricorsi, dunque, devono essere rigettati, con la conseguenza della condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, con riferimento ai ricorrenti per i quali è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006