Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2012, n. 13349
CASS
Sentenza 17 maggio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In udienza preliminare è legittima la modifica dell'imputazione da parte del P.M., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'art. 423, primo comma, cod. proc. pen., costituisce attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 la quale si limita ad indicare al legislatore delegato di prevedere per il pubblico ministero, "nell'udienza preliminare", il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni).

È configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di maltrattamenti per essere state le lesioni cagionate in più occasioni alla vittima direttamente collegate agli abusi sessuali).

È utilizzabile l'attività integrativa di indagine posta in essere dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, se la documentazione relativa sia depositata e messa a disposizione degli indagati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2012, n. 13349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13349
    Data del deposito : 17 maggio 2012

    Testo completo