Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 3
In udienza preliminare è legittima la modifica dell'imputazione da parte del P.M., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'art. 423, primo comma, cod. proc. pen., costituisce attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 la quale si limita ad indicare al legislatore delegato di prevedere per il pubblico ministero, "nell'udienza preliminare", il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni).
È configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di maltrattamenti per essere state le lesioni cagionate in più occasioni alla vittima direttamente collegate agli abusi sessuali).
È utilizzabile l'attività integrativa di indagine posta in essere dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, se la documentazione relativa sia depositata e messa a disposizione degli indagati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2012, n. 13349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13349 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/05/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 549
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 23724/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.T. , nata il (SS) ;
avverso la sentenza n. 1/2009 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA, del 09/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti;
udito per la parte civile l'avv. Coccoli Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori della ricorrente, avv. Zaganelli Giovanni e avv. Zaganelli Eugenio, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Il (SS) intorno alle ore 13 Gi.Gi. si presentava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di (SS) unitamente alla piccola M..G. di (SS) , che consegnava a una infermiera, limitandosi a dire che la piccola, della quale indicava il solo nome, aveva vomitato, poi aggiungendo che aveva vomitato mentre era in macchina, e infine sostenendo, all'esito della verifica dell'abitacolo dell'auto senza la presenza di tracce di vomito, che la MB aveva vomitato ai giardini, dove si era sentita male.
1.1. Il corpo della piccola, già, al momento della sua consegna, in stato di arresto cardio-respiratorio e subito sottoposta a ventilazione, massaggio cardiaco e intubazione oro-tracheale, rilevava, sin dal primo sommario esame, la presenza di lesioni sotto il mento e sotto la pianta del piede sinistro, di un grosso ematoma fluttuante in regione temporo-occipitale destra e di ecchimosi piccole e puntiformi sull'addome fino agli arti inferiori. Nel pannolino della MB era poi notata la presenza di una chiazza o di una striatura, costituita da materiale organico che era definito "lavatura di carne".
Si delineava rapidamente, attraverso l'ecografia e la successiva sottoposizione alla T.A.C, nel reparto di radiologia, anche la presenza di rilevanti lesioni intestinali richiedenti un immediato trattamento chirurgico. Prima ancora che la MB fosse sottoposta all'intervento veniva, inoltre, notata la fuoriuscita di materiale sanguinolento dal suo ano e il dott. S. , unitamente agli altri medici presenti, rilevava un alone ecchimotico perianale e un orifizio rilassato, ipotonico e beante, e constatava, attraverso una ispezione del canale rettale volta a verificarne la consistenza, che, nell'ano dilatato della MB, entrava senza forzatura l'inizio di due dita della mano.
La immediata visita ginecologica, svolta dal dott. Ce. , constatava che i genitali esterni non presentavano anomalie, mentre vi era perdita di sangue dal retto, accompagnata da lesioni della mucosa anale.
La laparotomia, compiuta chirurgicamente in emergenza, conduceva al rilievo di una peritonite diffusa con fuoriuscita di materiale enterico da scoppio di ansa ileale a livello di piccolo intestino e di una lacerazione del meso ileale senza conseguente ischemia. L'intervento terminava alle ore 17,05, ma la piccola M..G. , mai ripresasi dal coma, decedeva alle ore 22,05 del (SS) .
1.2. Intanto, il Gi. , che si era espresso in modo confuso e contraddittorio su quanto accaduto alla MB, e aveva detto di essere stato rassicurato dalla di lei madre circa la possibile riferibilità del vomito all'antibiotico somministratole per l'influenza avuta quindici giorni prima, riferiva di avere messo la MB in macchina per dormire, insieme alla madre, che era tornata a casa quando la FI si era addormentata, e di avere poi preso in bracco la MB piangente, che era infine svenuta. La madre della MB, T..D. , chiamata per telefono dal Gi. alle ore 13,28, dopo aver tergiversato all'invito della responsabile dott. Pe. di recarsi al Pronto Soccorso per le condizioni gravi della MB con riferimenti all'antibiotico da questa assunto, vi giungeva intorno alle ore 14,00 quando la FI era in reparto di radiologia.
La D. era udita pronunciare frasi del tipo "me l'ha ammazzata" oppure "era meglio che morissi cinque anni fa", ed era vista conversare con il Gi. , al cui indirizzo pronunciava dapprima la frase "queste cose poi si scoprono (o simile)... di noi adulti" e poi la frase "sono cose da grandi".
Essa, che accampava varie scuse all'invito rivoltole di avvertire il marito, mentre il Gi. la invitava a dire tutto, e pretendeva di firmare sotto la sua responsabilità per l'immediata dimissione della MB dall'Ospedale, chiedeva di poterla vedere nuda, mentre, coperta di teli, veniva portata in sala operatoria, soffermandosi con lo sguardo, quando i veli venivano alzati per un momento, sulla parte bassa del ventre, e chiedeva con insistenza di poter leggere il referto, dicendo, dopo averne letto il contenuto che ne attestava il coma profondo, "così va bene".
Il padre della MB M..G. , che lavorava alle dipendenze del Gi. titolare dell'impresa Pavim e quel giorno si era allontanato da casa fin dalle prime ore del mattino per recarsi al lavoro presso un cantiere, era stato invitato telefonicamente dallo stesso Gi. solo alle ore 16,37, mentre era ancora al lavoro, a presentarsi al Pronto Soccorso, giungendovi poco prima che la FI uscisse dalla sala operatoria.
1.3. Poiché era insorto il sospetto che la MB era stata vittima di ripetuti traumi violenti sul corpo e di abuso sessuale, il Pubblico Ministero nominava un consulente tecnico, che esaminava quella stessa notte in reparto rianimazione il corpo di M. in stato di coma, verificando il politraumatismo dalla stessa subito, che analiticamente descriveva.
L'attività investigativa, che seguiva, si articolava nel sopralluogo, effettuato il giorno successivo, mentre la MB era in stato di coma profondo, da parte del R.I.S. di Roma, coadiuvato dal R.O.N.O. di XXXXXXX, nell'appartamento sito in (SS) , del quale il Gi. disponeva da circa due anni, completandosi la sera, mentre la MB alle ore 22,05 decedeva, come detto, per arresto cardiaco, con il reperto di oggetti e materiale biologico e il rilievo di impronte digitali;
nei successivi accertamenti tecnici, che attribuivano tracce biologiche a Gi..Gi. e a M..G. (oltre che a Ma.Se. , con la quale il Gi. aveva da tempo una relazione, e ad altre persone), ampiamente descritti nelle due sentenze di merito, e nella escussione di parenti, amici e persone in contatto con il Gi. e la D. in merito ai rapporti tra gli stessi e la MB, che consentiva di conoscere la personalità della D. e le sue pregresse frequentazioni.
1.4. Nell'ambito della svolta attività investigativa erano più volte sentiti il Gi. e la D. , che, a differenza del primo che adattava la versione dei fatti alle sopraggiunte emergenze, manteneva sostanzialmente ferma la sua ricostruzione della vicenda. Secondo il racconto del Gi. , la mattina del (SS) , così come avvenuto in altre occasioni, la MB era stata a lui affidata dalla madre, moglie di un suo dipendente, che intratteneva con lui una relazione con la speranza di una futura convivenza che comprendesse anche la MB e voleva che la stessa si abituasse a lui.
Il Gi. , che aveva inizialmente negato che la MB, mentre stava con lui, avesse subito dei traumi anche accidentali, ammetteva parzialmente la sua responsabilità, affermando di avere portato la MB nell'appartamento di (SS)
, di cui aveva la disponibilità, per cambiarle il pannolino, più tardi al parco dell'(SS) e quindi, dopo che la madre lo aveva raggiunto disinteressandosi della FI, che stava male, e si era allontanata, di nuovo nell'appartamento dove, poiché la MB aveva ripreso a vomitare, l'aveva colpita forse anche alla testa, dopo averla sollevata per i capelli, negando comunque decisamente di avere abusato sessualmente della stessa.
La D. , secondo il suo racconto, aveva affidato la FI al Gi. , che le aveva telefonato la mattina del (SS) prima delle ore 7,30, chiedendole di trascorrere la mattinata con la MB, che avrebbe riportato a casa dopo la pausa per il pranzo di suo marito, e trovandola consenziente nella prospettiva di una sua futura convivenza con lui, del quale era innamorata, insieme alla MB. Raggiunti il Gi. e la MB intorno alle ore 11,00 al parco dell'(SS) , dopo aver ricevuto l'invito telefonico del Gi. a raggiungerli, e constatato che la MB dormiva all'interno dell'autovettura dell'uomo, si era allontanata dopo un'ora per preparare il pranzo al marito, venendo informata poi alle ore 13,25 dal Gi. che la MB era caduta da una giostrina ed era in Ospedale, dove si era recata vedendo il G. con i carabinieri e la FI in coma.
1.5. Concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di Gi..Gi. per il reato di omicidio volontario di M..G. aggravato dai motivi abietti, collegati alla attività di abuso sessuale, dalla crudeltà e dall'abuso delle condizioni di affidamento temporaneo della minore, e per il reato continuato di violenza sessuale in danno della stessa MB nel periodo compreso fra l'(SS) , in relazione ai quali era stato già sottoposto a fermo e a misura cautelare custodiale, e chiedeva, altresì, il rinvio a giudizio della odierna ricorrente per il reato di concorso nella violenza sessuale, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso consegnato al Gi. la FI minore M. con la consapevolezza che lo stesso avrebbe compiuto sulla stessa reiterati atti di abuso sessuale, oltre che per i reati di maltrattamenti ai danni della FI e di omissione di soccorso.
Il 31 marzo 2005, nel corso della udienza preliminare, il Pubblico Ministero, dopo la costituzione delle parti e l'acquisizione degli esiti dell'accertamento peritale svoltosi nelle forme dell'incidente probatorio durante le indagini preliminari, contestava alla D. il reato, in concorso ex art. 116 c.p., di omicidio aggravato della FI, sul rilievo che la stessa, nel momento di consegnare al Gi. la medesima con la consapevolezza che egli avrebbe compiuto sulla MB reiterati atti di abuso sessuale, doveva rappresentarsi, quantomeno come possibile, la morte della MB, in considerazione della tipologia stessa del delitto di abuso sessuale ai danni di minore e della condotta violenta manifestata dal Gi. in quella e in precedenti occasioni.
Mentre il Gi. veniva separatamente giudicato con il rito abbreviato, la D. veniva rinviata a giudizio per l'udienza del 6 aprile 2006 dinanzi alla Corte d'assise di Perugia.
2. Con sentenza del 24 novembre 2007 la Corte d'assise di Perugia, all'esito di articolata attività istruttoria, dichiarava D.T. responsabile del reato di concorso in omicidio volontario della FI M. , aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., n. 2 e 5, in esso assorbito il reato di omissione di soccorso, e dei reati di concorso in violenza sessuale e di maltrattamenti in danno della MB (fatti verificatisi in (SS)
e decesso verificatosi il (SS) ).
La Corte riconosceva l'attenuante di cui all'art. 116 c.p., in relazione al reato di concorso in omicidio volontario, ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti, e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava l'imputata alla pena complessiva di anni quindici di reclusione, che veniva condonata nella misura di anni tre ai sensi della L. n. 241 del 2006, oltre alle pene accessorie di legge.
Con la stessa sentenza la Corte di primo grado condannava l'imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti offese, G.P. e T..D.M. , nonni della minore, costituite parti civili, da liquidarsi - come da richiesta - nella misura simbolica di un euro in favore di ciascuna parte.
3. La sentenza veniva appellata dalla difesa dell'imputato, dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili, e la Corte d'assise d'appello di Perugia, all'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza del 9 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputata dal reato di maltrattamenti di cui al capo e) per insussistenza del fatto e confermava nel resto la sentenza di primo grado, non determinando l'esclusione del reato di maltrattamenti alcuna modifica in diminuzione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'appello proposto dal Pubblico Ministero, alla fondatezza della censura relativa alla esiguità dell'aumento di pena per la continuazione, come determinato per i reati ulteriori rispetto a quello base di omicidio pluriaggravato, e alla congruità del detto aumento riferito al solo reato di violenza sessuale aggravata, contestato al capo d) della rubrica.
Anche l'appello autonomo delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato era fondato, dovendo porsi l'anticipato pagamento a carico dell'erario, e in tal senso era integrato il dispositivo della sentenza impugnata.
4. La Corte d'assise d'appello di Perugia richiamava l'ampia descrizione della vicenda processuale, riguardante le suindicate imputazioni, ora giunta al controllo di legittimità, contenuta nell'articolata pronuncia del giudice di primo grado, che aveva specificatamente descritto la svolta attività investigativa, a partire dalla ricostruzione del contesto familiare e abitativo nel cui ambito la vicenda era maturata e dei protagonisti della vicenda.
4.1. Gi.Gi. , autore materiale dell'omicidio e condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Perugia del 16 novembre 2005, definitiva il 29 gennaio 2008; già titolare di piccola attività imprenditoriale specializzata in rivestimenti per pavimenti e affittuario di appartamento in (SS)
, utilizzato per i suoi incontri con Se..Ma. , a lui legata da relazione sentimentale;
T..D. , imputata in questo procedimento, sposata con M..G. , entrambi originari della XXXXXX, dove in provincia di XXXXXXXX era nata il (SS) la FI M. , e trasferitisi a (SS) , non lontano da (SS) , nel giugno 2003, a seguito di una frenetica attività svolta dalla donna anche attraverso episodi di sesso telefonico, instaurati con più uomini, conosciuti divulgando il proprio numero di telefono attraverso una trasmissione televisiva, e con i quali aveva intrattenuto relazioni telefoniche, e attraverso incontri della stessa con tale L..Z. , che avevano suscitato le chiacchiere del paese.
Il primo Giudice si era soffermato sull'analisi ricostruttiva dei rapporti tra la coppia G. e Gi..Gi. - con il quale la prima, che era in gravi difficoltà economiche, era entrata in contatto nell'ambito della nuova realtà abitativa umbra, successiva al suo trasferimento - articolati nell'assunzione da parte del Gi. alle sue dipendenze e "in nero" di Ge.Ma. , nelle attenzioni rivolte verso il Gi. dalla D. , nei prestiti frequenti accordati dallo stesso al G. , nei regali fatti alla piccola M. , nella crescente assidua frequentazione da parte del Gi. a partire dal (SS) dell'abitazione dei G. , mentre la piccola M. veniva iscritta all'asilo, che cominciava a frequentare il (SS) , assentandosi il giorno successivo per avere la madre preannunciato la sua intenzione di portarla al baby parking.
4.2. La Corte di primo grado, nel soffermarsi sulle cause della morte di M. , dopo aver ricostruito gli eventi della giornata e le diverse versioni fornite dalla D. e dal Gi. , aveva richiamato i risultati delle prime ispezioni corporali effettuate dai sanitari dell'Ospedale sulla MB, dell'esame autoptico e degli accertamenti oggetto della svolta perizia collegiale medico - legale, che aveva escluso che la morte fosse attribuibile a cause naturali e aveva individuato il fattore traumatico che l'aveva determinata nelle lesioni al capo connesse alla manovra di c.d. shaking, realizzata con l'afferramento della MB dai capelli, nel suo scuotimento e nella conseguente soccussione, e aveva confermato la presenza di un anello ecchimotico perianale e di un'anomala dilatazione dell'ano, accertata già in tre centimetri dai medici del Pronto Soccorso, da valutarsi unitamente alle devastanti lesioni addominali, oggetto dell'immediato intervento chirurgico.
La Corte aveva condiviso il giudizio tecnico dei periti circa la ravvisabilità di a abuso sessuale, non incidendo negativamente sulla valenza dei riscontrati elementi le condizioni neurologiche della MB e la somministrazione dell'anestesia, che potevano provocare la perdita di tono dell'ano, ma non da soli la sua dilatazione, e sussistendo dati circostanziali di conforto, rappresentati dai reperti analizzati (tracce di sangue e di liquido seminale, oggetti rinvenuti nei sacchi, tracce di vomito, capelli della MB) e dalla loro collocazione nell'appartamento di Via XXXXXXXX. Tali comportamenti, secondo l'operata ricostruzione, erano collocabili tra le ore 9,00 e le ore 10,00 della mattina, e quindi prima che il Gi. conducesse la MB al parco dell'(SS) , dove aveva incontrato la D. , che era poi andata via da sola, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, delle dichiarazioni dei protagonisti, e dei contatti telefonici tra loro, e tale ricostruzione non era smentita dalla deposizione del teste E..C. , che aveva parlato di un uomo e di una MB di due o tre anni visti entrare alle ore 12,15 nello stabile di (SS) , poiché il teste non aveva mai riconosciuto detto uomo nelle foto ritraenti il Gi. mostrategli e aveva errato nella individuazione dell'immobile, che non era quello di (SS) che, secondo le dichiarazioni del proprietario, si apriva da tempo immemorabile utilizzando una sola serratura.
4.3. Sulla base delle testimonianze acquisite e dei reperti rinvenuti nell'indicato appartamento - fra cui, all'interno di un sacco, una trapunta sulla quale erano presenti tracce di sangue riconducibili a M. , quattro yogurt due dei quali consumati e due gettati via interi con scadenza del 18 marzo 2004, fogli con disegni ormai sbiaditi e formazioni pilifere, riferibili a un bambino, ricoperti anche da tracce di muffa - si riteneva che il comportamento del Gi. non era occasionale e che la MB era stata ospite, già in precedenza, del Gi. e aveva subito traumatismi di natura sessuale. Anche la D. , alla luce delle risultanze probatorie, tratte dalle dichiarazioni dei testi C.C. e C.N. , era andata in quella casa per accompagnare M. .
Gli ambigui rapporti tra la D. e il Gi. , ricostruiti analiticamente alla luce delle emergenze probatorie, rendevano conto, secondo l'operata ricostruzione, della sussistenza di una consolidata modalità comportamentale tra i due che passava attraverso l'affidamento da parte della prima della propria FI al secondo, che poteva disporne con la piena consapevolezza della madre, come avvenuto in almeno tre pregressi episodi, e dava conto del plausibile contenuto degli accordi del (SS) e della loro necessitata modifica strategica per l'imprevisto accaduto durante l'incontro al parco dell'(SS) , ammesso da entrambi.
Se quindi la D. , nel mettere la FI a disposizione dell'uomo per soddisfare i suoi desideri sessuali non si era rappresentata la morte della MB come conseguenza dell'abuso, essa doveva tuttavia ritenere possibile la morte come conseguenza del comportamento del G. , avuto riguardo alle diverse caratteristiche fisiche dello stesso e della MB e dei lividi ed ecchimosi riportati in precedenza dalla stessa, essendo da ritenere fantasiose le sue addotte cadute accidentali.
5. La Corte d'assise d'appello, dopo aver ampiamente descritto la svolta attività e avere dettagliatamente ripercorso gli elementi di prova e le considerazioni svolte dal primo Giudice, e dato atto della disposta acquisizione nel giudizio di appello, su richiesta del Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., delle sentenze che nei tre gradi del giudizio erano state emesse nei confronti di Gi..Gi. e dei criteri da seguirsi quanto alla valutazione di dette sentenze e degli atti presenti nel fascicolo, alla cui utilizzabilità la difesa aveva fornito il pieno consenso, ha sviluppato diffuse argomentazioni, alla luce delle ragioni di doglianza della difesa oggetto dei motivi di appello che specificatamente riportava.
5.1. Quanto alle questioni preliminari la Corte di secondo grado, in particolare, riteneva che:
- la pretesa dell'imputata di avere una proroga del termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., era illegittima alla luce del dato normativo, esattamente interpretato dal primo Giudice che aveva rigettato con condivisibili argomentazioni analoga richiesta. Nè la difesa aveva subito alcun pregiudizio, avendo potuto, durante la lunga durata dell'udienza preliminare, articolare compiutamente le proprie scelte e avendo avuto disponibilità immediata del fascicolo per la sua consultazione;
- la contestazione suppletiva attinente al concorso anomalo nel reato di omicidio, avanzata nei confronti dell'imputata dal Pubblico Ministero il 31 marzo 2005, dopo l'acquisizione della perizia medico- legale disposta in sede di incidente probatorio e di dati ulteriori in ordine ai fatti e alle cause della morte, rientrava, secondo la corretta analisi della Corte di primo grado, nei compiti dell'accusa, potendo considerarsi avvinta dal vincolo della continuazione con il reato di violenza sessuale già contestato o quale modifica della imputazione originaria di omissione di soccorso, ne' modificando la condotta dell'imputata, contestata come concorso in abuso sessuale, per la riferibilità alla medesima del decesso della MB quale conseguenza prevedibile dell'abuso sessuale, del quale era consapevole, e quale ulteriore effetto di responsabilità giuridica;
- era inammissibile e infondata anche la doglianza attinente alla dedotta incompatibilità, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g), e art. 34 c.p.p., comma 1, del G.u.p. che aveva celebrato contestualmente il giudizio abbreviato nei confronti del Gi. e l'udienza preliminare nei confronti della imputata, per l'espressa previsione del motivo dedotto per la dichiarazione di ricusazione o quale ragione di astensione, entrambe presentate e rigettate nelle sedi, competenti;
- la deduzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati dal Pubblico Ministero dopo la data dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., non era corredata, come rilevato dal Procuratore Generale, da indicazioni precise idonee a rilevarne la fondatezza, ed era comunque infondata per essere stata depositata la documentazione afferente ad attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p., e messa a disposizione della difesa, come dalla stessa rilevato;
- ne' era fondata la censura riferita al parziale espletamento dell'interrogatorio dell'imputata, da porre in relazione alla omessa comparizione della stessa per due udienze successive per certificate non buone condizioni di salute, a nulla rilevando la sua omessa rinuncia, potendo essere chiesto il suo completamento dalla difesa in ogni momento, senza che tale richiesta fosse stata avanzata.
5.2. Andava anche ribadito, ad avviso della Corte, quanto già espresso con l'ordinanza del 21 aprile 2010 in ordine alla superfluità delle richieste istruttorie volte alla escussione di testi, consulenti tecnici e periti per approfondire - con riguardo al (SS) - gli accadimenti verificatisi nell'Ospedale di (SS) dopo l'arrivo della MB, le cause del suo decesso, la sussistenza o meno della violenza sessuale, e i movimenti dei protagonisti della vicenda durante la mattinata, poiché tali attività istruttorie erano ripetitive di quelle già ampiamente svolte in primo grado e le divergenze eventuali tra le stesse attenevano alle valutazioni da compiersi in sede di giudizio, mentre la perizia sulla personalità dell'imputata, che il Giudice di primo grado aveva implicitamente rigettato, non era indispensabile ai fini del giudizio ed era agli atti e liberamente valutabile una consulenza di parte.
5.3. Secondo la Corte d'assise d'appello erano anche infondate le censure di merito che attenevano alla mancanza di un quadro probatorio idoneo a giungere a una sentenza di condanna, - con riguardo alle cause della morte di M..G. :
- tenuto conto dell'accertamento condotto dai medici e dagli infermieri che si erano occupati della vicenda, dei risultati della ispezione della MB condotta dal medico legale nella notte tra il (SS) analiticamente descrittiva delle rilevate ferite ed escoriazioni sul corpo e dell'esperimento praticato inserendo, e senza pressione per alcuni centimetri, nell'ano della MB il fallo di plastica rinvenuto nell'abitazione del Gi. , e degli esiti dell'esame autoptico quanto alle riscontrate lesioni interne;
- considerati gli esiti della indagine tecnica svolta, in sede di incidente probatorio, dai periti A. e g. , che avevano confermato che il decesso era avvenuto per arresto cardiorespiratorio e, al fine di individuare la causa dell'arresto, avevano esaminato, e quindi escluso, ipotesi di causa naturale, ravvisando quale causa obbligata l'evento traumatico esterno e ponendo l'accento sui due complessi traumatici più rilevanti, riguardanti l'addome e il capo, che avevano considerato senza trascurare l'eventuale valenza di altri (quali la possibile inibizione vagale riflessa, indicata dalla difesa, o il trauma toracico, o il possibile insulto endocranico da caduta): il primo (l'addome) presentava lo scoppio di un'ansa ileale e lacerazioni e contusioni del mesentere, che, non interessate da peritonite settica, evitata con l'intervento chirurgico, non avevano potuto determinare la morte;
il secondo (il capo) presentava un ematoma subdurale di mm. 3, rilevato con la T.A.C., un ematoma a disposizione emisferica sinistra e frontale destra, un marcato diradamento dei capelli e travasi all'altezza del collo, che si collegavano alla manovra di shaking, attuata con lo scuotimento della MB, afferrata per i capelli, provocando rapidi movimenti del capo non ostacolati dalla muscolatura infantile, e postasi quale causa del decesso;
- con riguardo alle lesioni esterne riscontrate sul corpo della MB;
- con riferimento alla dilatazione anale, avuto riguardo alle dichiarazioni rese nella immediatezza dai testi, che ne avevano segnalato l'abnormità, e in particolare dal teste S. che, avvedutosi, alzando le gambine della MB, dell'anomalia, aveva effettuato una esplorazione con l'introduzione delle dita nello sfintere, descrivendo l'operazione personalmente compiuta, indicata come "borderline" in sentenza per la sua estraneità all'intervento da farsi, e valutata come necessaria e opportuna a fronte della urgenza e della particolarità del caso, e non ridimensionabile nella sua portata per la dedotta esclusiva dipendenza dell'anomala dilatazione dell'ano per la stessa svolta attività, essendo stata la stessa misurata in cm. 1,8 anche successivamente sul tavolo settario;
- con riferimento allo scoppio dell'ansa ileale e alla lacerazione mesenterica, attesa la loro non riferibilità alle pratiche rianimatorie e la loro non giustificabilità, per la compressione o lo schiacciamento del viscere cavo contro la colonna vertebrale che supponeva l'aderenza con la schiena su superficie rigida, con i colpi sull'addome durante il sollevamento della MB per i capelli, riferiti dal Gi. ;
- con riguardo alla ravvisabilità di abusi sessuali per penetrazione commessi sul corpo di M..G. il (SS) , tenuto conto delle conclusione della perizia svolta in sede di incidente probatorio e avuto riguardo:
- alla irrilevanza rispetto alle notazioni ulteriori dei periti della esclusione, affermata dagli stessi, di una lesione alla membrana imenale, e della possibilità di una penetrazione vaginale;
- al carattere non dirimente della mancanza di una lacerazione della mucosa anale, essendovi segni di abuso individuabili nell'alone ecchimotico anale e nella dilatazione dell'ano, come rilevato dai periti;
- alla dilatazione dell'ano, riferita dal teste S. , riscontrata dai periti che avevano evidenziato la duplice dilatazione dello sfintere esterno, muscolo striato a base volontaria, e di quello interno, muscolo liscio indipendente dalla volontà e dallo stato di coscienza, ed evidenziata dalle foto acquisite, non influenzata dallo stato di coma, avendo la MB mantenuto circolo e finzioni ed essendo emerso un ritorno del muscolo liscio nella condizione di contrazione in sede di esame autoptico, ne' dalla somministrazione di anestesia per l'intervento chirurgico, successiva all'esperimento del teste S. , e in ogni caso incidente al più sul muscolo striato, e quindi sullo sfintere esterno;
- alle analoghe conclusioni raggiunte nelle sentenze a carico di G..G. esaminando i medesimi contributi tecnici;
- alle dirette e univoche conferme derivanti dall'esito del sopralluogo del R.I.S. e delle analisi dei reperti rinvenuti nell'appartamento di (SS) , evidenzianti la presenza della MB in un luogo deputato a convegni erotico-sessuali, e numerosissime tracce del suo passaggio (capelli sparsi dovunque, in particolare sul tappeto, e frammisti a rifiuti e biancheria sporca nei quattro sacchi rinvenuti, appartenenti alla MB in maniera certa tramite comparazione del DNA;
pannoloni sporchi riferibili alla stessa;
fazzolettini e salviettine con materiale biologico della MB e del Gi. anche frammisto;
lenzuola e asciugamani con il vomito della MB rinvenuto anche su una sua scarpina e su un giacchetto del Gi. ritrovato in auto;
lenzuolo con liquido seminale del Gi. ; body della MB con macchia in regione ano- vaginale con materiale biologico della stessa frammisto a saliva del Gi. );
- alla condivisibilità dell'analitica ricostruzione operata in primo grado, conforme a quanto accertato in via definitiva nel procedimento a carico del Gi. , con riguardo alle ragioni per le quali questi aveva portato nell'appartamento la MB, vittima "di uno sfogo di libidine caratterizzato da coiti orali e penetrazioni anali attuati plausibilmente con il pene o con altri oggetti, quali le dita", la cui estrema violenza era evidenziata dallo strappo degli indumenti della MB, da sue formazioni pilifere tra i materassi, dalle lesioni provocate e prese in esame dalle perizie medico-legali e dalle plurime tracce oggetto di analisi, in un appartamento velocemente rimesso in ordine ponendo alla rinfusa vari oggetti nei sacchi rinvenuti;
- con riguardo alla collocazione della violenza sulla MB nella prima parte della mattina e prima dell'incontro con la D. , avvenuto per concorde dichiarazione della stessa e del Gi. presso il parco (SS) dopo le ore 11,00 e protrattosi fino alle ore 12,00, mentre la MB era rimasta adagiata all'interno dell'auto, avuto riguardo:
- alla particolareggiata ricostruzione della mattinata operata dalla Corte di primo grado con richiami alle risultanze dei tabulati telefonici concentrate nella seconda parte della mattina, non presi in considerazione dalla difesa, e alle dichiarazioni dei testi U. e B. ;
- alla identificabilità del carattere recente del traumatismo con il suo inserimento in un arco di tempo estensibile fino a poche ore prima dell'arrivo in ospedale, come dichiarato dai periti;
- alla non condivisibilità della ricostruzione degli eventi, prospettata valorizzando le dichiarazioni del teste C.E. che aveva riferito nella immediatezza del fatto di avere visto alle ore 12,15 un uomo con una MB di due/tre anni entrare nel palazzo al civico n. 13, tenuto conto delle dichiarazioni della teste B. , che aveva visto alle ore 11,15-11,30 nel parco il Gi. con una MB abbandonata sulla spalla, poi raggiunto da una donna somigliante alla D. ; considerato lo stridente contrasto della ricostruzione degli eventi fornita dal teste C.E. con specifici dati di fatto (relativi al portone di ingresso dello stabile e all'abbigliamento della MB), oltre al suo mancato riconoscimento dell'uomo nella persona del Gi. , e considerate le dichiarazioni dello stesso Gi. , che aveva parlato di sonnolenza e vomito della MB prima di rientrare a casa dopo la permanenza ai parco;
- con riguardo alle pregresse condotte di abuso sessuale, considerata la sussistenza di plurimi elementi probatori contrastanti con le affermazioni della imputata di avere consegnato la MB al Gi. solo il (SS) , quando lo stesso aveva tenuto la MB solo per un'ora in (SS) e le aveva comprato un giocattolo, e il (SS) , costituiti:
- dalle dichiarazioni delle testi Mo. e Ba. e del teste Pe. , ai quali l'imputata aveva confidato che il Gi. aveva più volte accompagnato la MB all'asilo o l'aveva portata a spasso, non smentite dalle dichiarazioni delle maestre dell'asilo, che avevano solo detto di avere visto all'interno della scuola la D. o il marito;
- dalle dichiarazioni del teste Ma. , che aveva raccolto analoghe confidenze dal Gi. ;
- dalle dichiarazioni della indicata Mo. , che aveva visto il G. in macchina con la MB in una mattina di fine febbraio e aveva dichiarato che in una occasione precedente, prima del (SS) , avendo visto la MB con lividi, aveva saputo dall'imputata che la MB era caduta mentre era alle giostre di (SS) con il Gi. ;
- dalle risultanze di una conversazione intercettata del 24 giugno 2004 intercorsa tra l'imputata e la madre, alla quale la prima aveva detto di avere affidato la MB al Gi. anche a fine febbraio;
- dalle dichiarazioni della teste Ma.Se. in merito a una trapunta rinvenuta nel sacco, contraddistinto con la lettera N, con tracce di sangue della MB unitamente a sue formazioni pilifere, e già sporca intorno alla metà di marzo quando la teste e il Gi. ne avevano usato un'altra;
- dagli oggetti rinvenuti nella busta contraddistinta con la lettera N, e riferibili all'uso fattone da un bambino o da una MB (confezione di smarties, bastoncino di chupa chups, confezioni di yogurt, fogli spiegazzati con disegni a pennarello fosforescente), senza che gli yogurt o il lecca lecca potessero essere ritenuti utilizzati dal G. come riferito dai testi, mentre i fogli scarabocchiati erano riferibili all'uso fattone prima del (SS) perché staccati in precedenza dal blocco, come accertato dal perito, ed erano contaminati da muffa, contenuta solo in un sacco;
- dalle formazioni pilifere appartenenti a M..G. tra i due materassi che il (SS) erano invece coperti da lenzuola e coperte;
- dalle condizioni in cui la MB si era presentata all'asilo il (SS) , dopo un'assenza per influenza dal 5 al 12 marzo (giorno in cui il pediatra aveva certificato l'avvenuta guarigione), per la presenza di ecchimosi al volto sopra gli zigomi e di lesione retro-auricolare che avevano allarmato le maestre, alle quali l'imputata aveva detto che la FI era caduta, mentre giocava con gli amichetti, da un mucchio di sedie, mentre al marito, che aveva confermato che il fatto era successo il XXXXXXXX mentre era di sabato al lavoro, aveva riferito che la FI era caduta da una sedia, e alla conoscente Ba. che era caduta dalle scale, mentre i lividi sotto entrambi gli occhi e le ecchimosi sul viso non avevano convinto nè la Ba. e neppure l'amica Mo. , la cui dichiarazione di non aver visto la MB uscire durane il periodo in cui era rimasta a casa influenzata era pertanto ellittica rispetto alla vicenda e poteva riferirsi ai giorni della influenza;
- dalla labilità della giustificazione data dall'imputata in merito all'episodio del (SS) circa l'accompagnamento da parte sua della FI al baby parking, comunicato alle maestre il giorno precedente che era il primo giorno d'asilo, e non comunicato al marito, tenuto conto della dichiarazione della teste Mo. , che proprio il (SS) non era andata al lavoro e aveva notato la mattina la MB allontanarsi in macchina con il Gi. ; delle risultanze dei tabulati telefonici, evidenzianti contatti del Gi. con l'imputata alle ore 8,21 e alle ore 11,31 mentre era a casa come da agganci delle celle, essendovi stato solo alle ore 12,18 un aggancio della sua telefonata alla zona del supermercato, dove la D. , a suo dire, voleva portare la FI alle giostre, che, invece, non vi erano;
- dalla non "particolare significanza" dell'omesso rilievo da parte delle maestre della scuola di qualcosa di allarmante nella regione anale o vaginale della MB, avuto riguardo alle indicate modalità di cambio dei pannolini dei bambini più grandi, come G.M. , mentre erano in piedi e non distesi;
- dalle dichiarazioni della maestra N. , che aveva riferito in merito al comportamento della MB che, mentre le si cambiava il pannolino, alla parola "apri" apriva la bocca e non le gambine;
- con riguardo alla conoscenza dell'appartamento di (SS) da parte dell'imputata, negata dalla stessa e dal Gi. , avuto riguardo alla osservazione generica tratta dal rilievo che quest'ultimo non faceva mistero del detto appartamento, del quale parlava con conoscenti e che cedeva per incontri di natura sessuale, che faceva apparire strano che l'imputata, che parlava anche di un progetto di convivenza con l'uomo, non ne sapesse nulla, e alla prova positiva della conoscenza dell'appartamento da parte dell'imputata, che lo frequentava con la FI, tratta:
- dalla dichiarazioni rese da C..C. il 7 aprile 2004
(riportate in entrambe le sentenze di merito), che aveva riferito di passare solitamente la mattina in (SS) e di avere notato un mese/un mese e mezzo prima una bimba di due/tre anni in braccio a una persona, che piangeva disperatamente mentre entrava nel civico n. XX. Analoga scena si era ripetuta dopo qualche giorno mentre la MB era in braccio a un uomo di trenta/trentacinque anni e dieci/quindici giorni prima della deposizione mentre la MB era in braccio a una donna, che con accento meridionale aveva detto che la MB faceva capricci, tanto da chiamare quel portone il "portone del pianto". La MB, sempre la stessa, era "senza ombra di dubbio" la piccola M..G. vista in televisione e la donna era senza "la minima ombra di dubbio" la madre della MB seviziata e uccisa a (SS) , pure vista in televisione;
- dalla conferma della versione resa dal C.C. da parte della moglie N..C. al dibattimento;
- dalla piena utilizzabilità delle indicate dichiarazioni acquisite su accordo delle parti, rese a seguito di presentazione spontanea del C.C. effettuando riconoscimenti certi, confermate dinanzi al G.u.p. il 15 giugno 2005 nel corso del giudizio abbreviato a carico del Gi. , e pure acquisite su accordo delle parti, e non superate dalle inattendibili dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso teste che, prima ancora di iniziare il suo racconto, aveva mostrato fretta di segnalare che la donna seduta al banco degli imputati non era la donna da lui vista, e aveva dichiarato di non essere certo se si fosse trattato di un bambino o di una MB, senza spiegare la ragione del suo dubbio, e di avere equivocato sulla donna, perché quella da lui vista aveva lineamenti meno marcati e la D. vista in tv era ripresa un po' di profilo;
- dalla ininfluenza della mancanza nell'appartamento di (SS) di impronte digitali dell'imputata, avendo il rinvenimento di impronte valore positivo e non dimostrando nulla la loro assenza, ricollegabile a motivi diversi quali la loro parzialità o non nitidezza, incidenti sull'utilizzo per la comparazione perché "non utili a confronti"; ne' rilevava la deduzione difensiva che nei giorni indicati dal teste C.C. la MB era all'asilo, non avendo il teste indicato con precisione i giorni in cui l'aveva vista;
- con riguardo alla previa consapevolezza da parte dell'imputata degli abusi sessuali progettati dal Gi. e alla ricostruzione dell'episodio del (SS) , valutati:
- la illogicità della giustificazione addotta dalla imputata per consegnare in varie occasioni la FI al Gi. - e riferita a una convivenza prossima con lo stesso che coinvolgeva anche la MB, che in tal modo poteva familiarizzare e abituarsi con lo stesso - in considerazione dei rapporti interpersonali tra la stessa, coniugata con Ma..Ge. , e il Gi. , che continuava a mantenere una stabile relazione sentimentale con la sua storica compagna Se..Ma. , mentre conviveva con la madre, e il cui interesse a troncare detta relazione era stato dallo stesso escluso;
la insussistenza, comunque, di difficoltà particolari per un affiatamento della MB, di giovanissima età, con il Gi. , regolarmente presente nel menage familiare;
la mancanza di ogni ragione di affiatamento in occasione della prima consegna della MB il (SS) quando il loro rapporto era solo cominciato, e la totale inesperienza del Gi. , persona giovane e senza una propria famiglia, ad accudire una MB di tenerissima età;
- la esistenza di oggettive difficoltà economiche della famiglia G. , emerse dall'attività istruttoria, e la implausibile giustificazione dei numerosi interventi economici fatti dal Gi. , che aveva già assunto "in nero" Ma..Ge. , in favore del nucleo familiare (saldando conti, anticipando lo stipendio al Ge. , allo stesso regalando una sua vecchia autovettura Panda, pagando le riparazioni, garantendo la retta dell'asilo, donando generi di consumo, anticipando il denaro per l'acquisto di una seconda autovettura);
- la condivisibilità delle valutazioni del primo Giudice in merito alla condotta del Gi. , che, non interessato a una relazione con la D. e finanziatore del nucleo familiare, mirava ad avere la piccola M. , cui poteva giungere attraverso la madre, che legava a sè anche con clandestini rapporti sessuali;
- la ricostruzione degli eventi occorsi nella prima mattina del (SS) , essendo risultato che il Gi. , dopo essersi presentato in cantiere in abiti borghesi, nonostante i lavori da svolgersi in quel giorno, ed essere stato visto da Ge.Ma. mentre alle ore 7,15/7,20 usciva dal bar con acqua e una busta in mano contenente cornetti, alle ore 7,23 aveva telefonato alla D. , con la quale aveva preso accordi per la consegna della FI, poi avvenuta intorno alle ore 8,00;
l'assoluta illogicità della prospettazione, fatta dalla D. , del contenuto dell'accordo che vedeva la consegna della MB per l'intera mattina fino alle ore 13,30 al Gi. che, nonostante il freddo (sei gradi come accertato), doveva portarla in giro, senza consegnare un pannolino di ricambio e sapere cosa avrebbero fatto e come il Gi. avrebbe gestito l'incombenza del pranzo, essendo invece più logica la prospettazione della consapevolezza della imputata della presenza di un luogo dove il Gi. sarebbe andato con la MB e dell'affidamento - ciò sapendo - della stessa, da riconsegnarsi ben prima delle ore 13,30, come confermato dalle ripetute telefonate fatte dal Gi. alla madre a partire dalle ore 12,00, e informandola solo alle ore 12,38 che avrebbe ritardato;
la necessaria presa di coscienza delle condizioni di salute della MB da parte della madre, quando, il (SS) , dopo la richiesta del suo intervento da parte del Gi. alle ore 10,44, sollecitato alle ore 11,11, li aveva raggiunti al parco dell'(SS) , avuto riguardo alle devastanti condizioni fisiche della MB rilevate in Ospedale dopo poco più di un'ora;
la messa a punto della nuova strategia, evidenziata dalla telefonata delle ore 11,24 fatta dal Gi. all'elettricista Cr. , dal ritorno della D. presso la sua abitazione e dal ritorno del Gi. nel suo appartamento con la MB in evidente attesa che le sue condizioni migliorassero;
la consapevolezza della D. in ordine alle condizioni di salute della FI, che contrastava con la deduzione della stessa di aver saputo dal Gi. alle ore 13,38 che la MB era caduta dalla giostra e che evidenziava che la comune versione del vomito era stata da essi concordata, avendo il Gi. detto, nella immediatezza dei fatti, alla dott. Pe. che, riguardo al vomito, era stato assicurato dalla madre della MB che era stata influenzata e aveva preso l'antibiotico, e avendo la D. telefonicamente detto alla stessa dott. Pe. , che sollecitava la sua andata in ospedale, che la MB aveva avuto l'influenza e preso l'antibiotico;
le emergenze processuali relative al comportamento della D. in ospedale, contraddittorio perché da un lato si mostrava disperata e gridava "me l'ha ammazzata", con riferimento evidente a ipotetica condotta del Gi. , e dall'altro non aveva atteggiamenti violenti verso lo stesso, cui non chiedeva spiegazioni sull'accaduto, scambiando frasi significative ("queste cose sono da grandi" e "queste cose poi si scoprono ... di noi adulti"), non riferibili logicamente al timore della scoperta della relazione da parte del marito, e dimostrando di condividere con il Gi. il medesimo destino e la medesima strategia;
- la incomprensibilità dell'atteggiamento della D. che non aveva avvertito il marito per la pretesa non raggiungibilità del suo cellulare, venendo invece lo stesso avvertito dal Gi. e raggiungendo l'Ospedale solo intorno alle ore 17,00;
- gli sconcertanti comportamenti tenuti dalla D. in Ospedale quando aveva chiesto di vedere il corpo nudo della MB, soffermandosi a vedere se vi fossero lesioni in corrispondenza dei genitali, e di leggere il referto medico, in cui si parlava di lesioni cerebrali e addominali, dicendo la frase "così va bene", plausibilmente riferita alla rilevata assenza di riferimenti nel referto a lesioni ai genitali.
6. La Corte del gravame, all'esito dell'operata ricostruzione degli eventi che avevano portato alla morte di G.M. e dei rapporti pregressi e coevi tra i protagonisti della vicenda, condivideva la qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudice.
6.1. Era, innanzitutto, confermata la sussistenza del dolo diretto, o, in subordine, eventuale del Gi. , desunto dalla violenza delle condotte poste in essere, con la consapevolezza del divario delle forze in campo, sul piccolo corpo della MB, che, per soddisfare i suoi istinti sessuali, era stato penetrato, schiacciato fino a provocarne lo scoppio dell'ansa ileale e l'emorragia subdurale, e brutalmente scosso, anche con asportazione di intere ciocche di capelli dalla nuca, fino a innestare un processo lesivo ingovernabile, che rendeva irrilevante la mancata conoscenza da parte dell'autore di tali condotte degli effetti della manovra di shaking ed evidente la percezione da parte dello stesso, nel momento stesso in cui le poneva in essere, della loro portata letale, costituendo la morte della piccola, in un simile contesto, un evento di alta probabilità, e quindi accettato.
6.2. Dopo aver richiamato gli elementi che contraddistinguevano la responsabilità per concorso anomalo, la cui sussistenza era contestata dalla D. , la Corte rilevava che dalla svolta attività istruttoria era risultato che la stessa, in varie occasioni e prima del (SS) , aveva consegnato al Gi. la FI M. , lasciandola a sua disposizione in mancanza di motivi plausibili, diversi da quelli attinenti al soddisfacimento degli istinti dello stesso, e non astenendosi dal lasciargliela nonostante che i lividi presenti sulla MB dimostrassero gli abusi cui era sottoposta e i maggiori rischi cui poteva andare incontro.
In tal modo, se doveva escludersi che la D. si fosse rappresentata la morte della FI come conseguenza dell'abuso sessuale concordato e avesse calcolato e accettato il rischio connesso alle pratiche erotiche attuate dal Gi. e alla loro progressione, era tuttavia logico ritenere rilevanti "il pericolo susseguente alla consegna della MB al Gi. e la sua sottoposizione a pratiche erotiche", poiché l'abuso attuato su una MB di poco più di due anni da parte di uomo adulto, che già in precedenza aveva determinato esiti lesivi a carico della stessa, incapace di opporsi alle azioni di violenza, poteva comportare la sua esposizione a maggiori rischi.
In tale contesto, secondo la Corte, la morte della MB cagionata dal Gi. non era conseguenza imprevedibile e anomala del pactum sceleris volto agli abusi sessuali, poiché la D. , che era in grado di avvedersi dei traumi dalla stessa subiti, non si era astenuta dal continuare ad affidarla al Gi. , incorrendo nella responsabilità concorsuale come ritenuta ai sensi dell'art. 116 c.p.. Nè la posizione processuale della D. poteva essere valutata in relazione all'affermata sua debole e indifesa personalità di donna sprovveduta e influenzabile che si fidava del Gi. , avuto riguardo alle emergenze processuali riferite al suo comportamento verso lo stesso, del quale voleva attirare l'attenzione, e considerate le sue pregresse vicende nei confronti di altri uomini, contrastanti con l'analisi proposta dalla difesa.
7. L'assoluzione della imputata dal reato di maltrattamenti in famiglia, contestato al capo e) della imputazione, conseguiva al rilievo del suo carattere abituale che supponeva che i singoli fatti rinvenissero la ratio della loro antigiuridicità nella loro reiterazione protratta nel tempo e nella persistenza dell'elemento intenzionale.
Nel caso di specie, secondo la Corte di secondo grado, le plurime consegne della MB da parte della D. al Gi. e i lividi che la stessa presentava erano accadimenti direttamente legati alla condotta dei reati di abuso sessuale, posti in essere materialmente dal Gi. e realizzatisi attraverso le plurime consegne della MB allo stesso da parte della madre, con la consapevolezza che ne avrebbe abusato sessualmente, mentre le ulteriori e autonome condotte, non emerse nitidamente, non integravano il contestato reato.
A tale assoluzione non conseguiva alcuna modifica in diminuzione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della fondatezza della censura svolta dal Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia, che aveva lamentato l'esiguità dell'aumento di pena applicato per la continuazione in relazione ai gravi reati contestati (concorso nei reiterati episodi di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia), oltre a quello di omicidio pluriaggravato, e ritenuta la congruità del già disposto aumento di anni uno di reclusione con riferimento al solo reato di violenza sessuale aggravata.
8. Non erano state svolte con l'atto di appello censure subordinate in ordine alle argomentazioni, peraltro pertinenti e assolutamente condivisibili, riferite alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione al reato di cui al capo d), alle aggravanti ritenute in primo grado e alle attenuanti generiche, mentre, in accoglimento dell'appello delle parti civili, l'anticipato pagamento delle somme liquidate in loro favore, essendo state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, veniva posto a carico dell'Erario.
9. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, D.T. , sviluppando undici motivi principali.
9.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., comma 2, e art. 111 Cost., e dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo la ricorrente la mancata concessione della proroga del termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., motivatamente richiesta dal suo difensore, costituisce ipotesi di nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), sul rilievo che il sistema normativo è teleologicamente informato a consentire la concreta attuazione della c.d. discovery, che consegue all'adempimento della notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e che è realizzabile garantendo allo stesso il diritto a ottenere le copie necessarie per apprestare la propria difesa.
In particolare, ad avviso della ricorrente, dalla circostanza che, dopo la notifica dell'indicato avviso il 10 febbraio 2005, il rilascio di parte delle copie degli atti riguardanti le molteplici e complesse attività investigative, rimasti fino ad allora secretati, è avvenuto solo il 21 febbraio 2005, e che la proroga di venti giorni richiesta per "l'accesso e copia del materiale processuale", al fine di compiere le attività consentite dalla stessa invocata norma, non è stata concessa, era conseguito lo squilibrio fra le parti processuali, in contrasto con il principio costituzionale che ne impone la parità, quanto all'accesso alla copia delle fonti di prova, oltre a un pregiudizio alla disponibilità, attraverso la conoscenza dell'intero incartamento probatorio, delle condizioni necessarie per la preparazione della difesa, pure tutelato da precetto costituzionale.
In tal modo, le argomentazioni della Corte d'assise d'appello che ha escluso che il decorso del termine di venti giorni, concesso alla parte, sia collegato all'eventuale rilascio di copie della documentazione relativa alle indagini o a eventuali difficoltà alla loro estrazione, stante la possibilità, non preclusa alla difesa, di prendere visione degli atti, sono illegittime e logicamente e giuridicamente contraddittorie, mentre la nullità del provvedimento, che ha negato la proroga, ha comportato la nullità anche della richiesta di rinvio a giudizio.
9.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 423 c.p.p. e in relazione alla mancata applicazione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente, la contestazione fattale dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare del 31 marzo 2005 del concorso nel reato di omicidio volontario, ex att. 116 c.p., comma 1, art. 575 c.p., art. 576 c.p. n. 1, art. 61 c.p., n. 1, 2, 4 e 11, ha costituito un fatto nuovo e non un fatto diverso rispetto a quello per il quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, per essere mutati la condotta e l'evento (e quindi i presupposti fattuali e giuridici della fattispecie), non potendo ritenersi ricondotto alla nuova condotta ascritta a essa ricorrente solo, come motivato in sentenza, un ulteriore effetto di responsabilità giuridica nella morte della FI, ne' potendo considerarsi il concorso anomalo in omicidio semplice continuazione del reato, già contestato, di violenza sessuale, o modifica della originaria imputazione di omissione di soccorso.
Nè la previsione dell'art. 423 c.p.p., può prescindere dalla "forza cogente e prevalente dell'art. 415 bis c.p.p." e dalla necessità di assicurare la tutela delle facoltà e degli interessi difensivi sottesi alla ratio della sua previsione, dovendo invece conseguire alla rilettura dell'immutato art. 423 c.p.p., comma 1, rispetto al disposto del nuovo art. 415 bis c.p.p., l'applicabilità del primo alle sole novità (in punto di fatto) sopravvenute alla richiesta di rinvio a giudizio e non alla esclusiva riconsiderazione o alla nuova valutazione degli elementi già acquisiti durante la fase delle indagini preliminari.
Nella specie, la contestazione del concorso anomalo in omicidio volontario aggravato poteva e doveva essere effettuata dal Pubblico Ministero in sede di avviso di conclusioni delle indagini preliminari, e non, come avvenuto, all'udienza preliminare prima del compimento di qualunque attività alla stessa connessa, con un vero e proprio nuovo esercizio dell'azione penale. Tale situazione imponeva al Pubblico Ministero di chiedere la restituzione degli atti, e al G.i.p. di disporla, per procedere alla formazione di un autonomo fascicolo rispetto alla nuova contestazione, o alla legittima emissione di un nuovo avviso ex art. 415 bis c.p.p.. L'incorsa inosservanza della disposizione normativa violata ha comportato la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, che giustifica la chiesta declaratoria di nullità della sentenza.
9.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g), e art. 34 c.p.p., comma 1, e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente, il G.u.p., celebrando il giudizio abbreviato nei confronti di Gi.Gi. , imputato in concorso per lo stesso reato, era incompatibile a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di essa ricorrente, che, a ragione della rilevata non imparzialità del decidente, aveva presentato istanza di ricusazione alla Corte d'appello, che l'aveva rigettata, e lo stesso G.u.p. aveva presentato dichiarazione di astensione al Presidente del Tribunale, che l'aveva rigettata.
Tale incompatibilità, che trova il suo fondamento nelle disposizioni normative in tema di ricusazione e negli interventi della Corte costituzionale, è resa evidente dalla contestazione ai due imputati di ipotesi di concorso nel reato e dalla necessaria verifica da parte del giudice, prima di stabilire se un concorso nel reato vi sia stato, la sussistenza del fatto-reato.
Nè la motivazione della decisione impugnata, risoltasi nella descrizione in fatto della vicenda processuale, contiene argomentazioni logiche e giuridiche in risposta coerente ed esaustiva alle doglianze svolte con riguardo alla dedotta incompatibilità.
9.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.606, c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., e motivazione contraddittoria e illogica risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello, nel ritenere che la doglianza relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati dalla Procura successivamente alla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini non poteva essere verificata nella sua fondatezza per il suo riferimento limitato alla comunicazione, in data 6 settembre 2005, dell'espletamento della detta attività investigativa, ha omesso di considerare il contenuto del motivo riferito alle audizioni di testi, alle richieste di perizie e all'espletamento di sopralluoghi.
Tali attività, alla luce delle norme del codice di rito (art. 415 bis, commi 3 e 4, art. 419, comma 2, e art. 430), non potevano essere compiute dopo la spedizione dell'avviso di cui all'art. 415 bis e prima della richiesta di rinvio a giudizio, e dell'avvenuta scadenza del termine massimo fissato per le indagini preliminari, in relazione al principio ricavabile dal sistema della necessaria completezza investigativa prima della udienza preliminare, e non potendo il Pubblico Ministero proseguire indagini finalizzate all'azione penale.
9.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 208 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 24 Cost. per il mancato completamento dell'esame di essa ricorrente, e violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato. Secondo la ricorrente, è illegittima la decisione, essendo conseguita alla mancata assunzione e completamento del suo esame la lesione del diritto di difesa ed è del tutto contraddittoria e manifestamente illogica l'affermazione della Corte, che, in risposta alla deduzione difensiva, ha ritenuto l'irrilevanza della mancata rinuncia da parte della difesa al completamento dell'interrogatorio di essa ricorrente, interrotto per sue ragioni di salute, poiché l'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio, non completato, non è stata mai revocata, e l'interrogatorio è uno strumento processuale attraverso il quale l'imputato può contribuire alla formazione della prova, non equiparabile alle spontanee dichiarazioni che la parte può rendere.
9.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), per mancata assunzione di prove decisive richieste ex art. 603 c.p.p., in merito alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo la ricorrente, il rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, volta alla escussione di testi, consulenti tecnici e periti per i fatti avvenuti in ospedale e per approfondire le cause del decesso della MB e della violenza sulla stessa, e alla escussione dei testi per approfondire gli spostamenti durante la mattina del fatto, è illogico e contraddittorio e contrasta con le esigenze di ricerca della verità poste a fondamento della richiesta e con il diritto della difesa a inficiare i dati sfavorevoli dell'accusa.
L'argomentazione della Corte che ha ritenuto superflua l'escussione, a distanza di tempo dal fatto, dei testi (P. , S. , C.E.
, F. , C.C. e B. ), già più volte escussi, è in contraddizione con l'ulteriore affermazione, fatta dalla stessa Corte, della parziale divergenza tra le testimonianze, giustificando proprio la presenza di dati incerti la diversa valutazione di decisività della nuova escussione, e costituendo anticipazione del giudizio l'esclusione dell'ammissibilità della prova in base alla presunzione della sua inattendibilità in rapporto ai dati già acquisiti, mentre la decisività delle singole testimonianze era stata già evidenziata in atto di appello e ribadita in ricorso per ciascun teste.
Anche l'esclusione della escussione in contraddittorio, nel giudizio di appello, dei medici P. , Pr. e Fa. , che avevano escluso qualsiasi tipo di violenza sessuale sulla piccola M. , contrasta, ad avviso della ricorrente, con l'esclusiva e preminente importanza della chiesta rinnovazione istruttoria sul punto. Nè la Corte poteva ritenere superflua la perizia sulla personalità di essa ricorrente, peraltro ritenendola, contraddittoriamente, ulteriore dopo aver rilevato che una tale perizia non era stata già disposta e che sulla relativa richiesta vi era stato implicito rigetto da parte del primo Giudice, poiché era indispensabile ai fini del decidere approfondire i rapporti della stessa con il Gi. , le modalità con le quali quest'ultimo aveva acquistato la sua fiducia, e le ragioni della fiducia cieca riposta nel Gi. e della sua eccessiva ingenuità.
9.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.81 cpv. c.p., artt. 110 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1 e 4,
e u.c., e art. 609 septies c.p.. Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello, che ha omesso di valutare correttamente le risultanze istruttorie in violazione delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., è incorsa in un totale travisamento dei fatti ed è pervenuta a conclusioni circa le violenze subite dalla MB, smentite dai consulenti di ufficio e di parte.
Essa, inoltre, non ha dato risposta ai rilievi difensivi, facendo affermazioni assertive e proponendo ricostruzioni dei fatti in contrasto con i dati probatori, e non ha preso in considerazione diverse e alternative chiavi di lettura dei singoli indizi. In particolare, secondo la ricorrente, è da escludere la sussistenza di violenza di tipo vulvare e orale: la prima alla luce delle dichiarazioni dei periti dell'incidente probatorio, A. e g. , e della testimonianza del ginecologo Ce. , le cui risultanze rendono evidente l'illogicità della ricostruzione dei Giudici di merito che hanno invece parlato di penetrazione vaginale della piccola M. da parte del Gi. , per tale ragione graffiato alle spalle;
la seconda in mancanza di dati sintomatici di tale tipo di violenza, riferita dai periti in incidente probatorio, e illogicamente ritenuta in sede di merito sulla base della circostanza, riferita da una sola maestra d'asilo, che M. dinanzi alla parola "apri" apriva la bocca e non le gambine, senza considerare che la parola "apri" è usata per i bambini di quella età proprio con riferimento alla bocca per farli mangiare. Quanto alla violenza anale, la difesa, dopo aver rappresentato il necessario reiterato richiamo al materiale probatorio in atti per criticare adeguatamente la motivazione della sentenza in rapporto al contenuto dell'atto di appello, esclude che vi sia stata tale violenza prima del (SS) , come testimoniato dalle maestre dell'asilo (Mi. , D'. , Po. , N. ), che, sentite a sommarie informazioni e poi escusse come testi, in modo convergente e coerente, hanno descritto M. come una MB tranquilla, vivace, autonoma, priva di segni di violenza sul corpo, e come testimoniato dal teste de relato don G..C. e dal padre della stessa
MB, Ma..Ge. , che l'aveva cambiata anche il (SS) senza nulla notare, e come dichiarato anche dal consulente del Pubblico Ministero modificando la iniziale ricostruzione fondata sulla affermata presenza di una lacerazione dello sfintere, condizionando lo sviluppo delle indagini e anche i mass media circa la sussistenza di una violenza sessuale-anale.
Nè la dimensione dell'orifizio anale è, come ritenuto in sentenza, sintomatica della violenza subita dalla MB il solo (SS) .
Il dott. S. , che ha parlato, solo dopo due mesi dal fatto quando è stato interrogato dal Pubblico Ministero, della possibile introduzione di due dita o un dito nell'ano della MB, è stato smentito dagli altri medici sentiti e dai consulenti, ed è incorso in gravissima omissione, ritenuta ininfluente in sentenza, non annotando in cartella l'esplorazione rettale della MB e la rilevata dilatazione dello sfintere.
Anche le foto scattate dal consulente tecnico sulla MB alle ore 22,30 del (SS) , mostrate ai testi, sono state concordemente ritenute non corrispondenti alle condizioni della stessa appena ricoverata e prima dell'intervento in sala operatoria, in quanto rappresentanti l'ano della MB dopo l'inserimento delle dita da parte del dott. S. e dello spongostan e relativa sondina e durante le manovre di allargamento dei glutei.
Sul fenomeno dell'orifizio dilatato c.d. beante hanno, pertanto, influito, come confermato energicamente dai periti, detti fattori congiunti allo stato di coma, con morte cerebrale, in cui la MB era giunta in ospedale, poi sedato con la somministrazione di analgesici, e che ha impedito, a differenza di quanto succede per i bambini vivi e in condizioni diverse, il ritorno normale dell'ano non più controllato dall'attività cerebrale, non ripresa con le manovre di rianimazione.
L'insussistenza di alcun tipo di violenza sulla MB, emergente dall'attività istruttoria, trascurata dalla Corte di merito, che ha formulato mere deduzioni avulse dai dati scientifici e dall'attività istruttoria, dimostra le carenze motivazionali della sentenza, che, astenendosi dal rispondere alle doglianze difensive, si è riferita alle conclusioni delle sentenze emesse a carico del coimputato Gi. , acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., e non valutate secondo i criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p.. 9.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alle pregresse condotte di abuso sessuale, in ordine a quante volte M. si è trovata con Gi. e in ordine alla presenza della vittima presso l'appartamento di (SS) prima del (SS) .
Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello ha ritenuto provato che la vittima è stata da essa consegnata al Gi. altre volte rispetto a quelle da essa indicate, e cioè il (SS) , e che vi è stato sempre l'abuso, sulla base di deduzioni, travisamento dei fatti, alternative chiavi di lettura e ricostruzioni contrastanti con i dati probatori, tratti dalla istruttoria dibattimentale e dai documenti in atti, escludenti, invece, pregressi abusi di violenza sessuale.
Sono in particolare richiamate la deposizione del pediatra dott. ca. , che ha visitato tre volte M. , il (SS)
, escludendo di avere notato in tutte le visite svolte segni particolari sulla stessa;
quella del dott. c. , che ha visitato il (SS) la MB in ospedale, non essendo il pediatra in servizio, ed eseguendo un esame obiettivo generale e accurato, senza il rilievo anche in tale occasione di lesioni, percosse o abusi, e le deposizioni delle maestre di asilo e dei nonni che nulla hanno rilevato sulla MB a cavallo di tali date e i secondi durante la permanenza della stessa in XXXXXX.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'assise d'appello a sostegno degli abusi in danno della MB nei giorni (SS) hanno, ad avviso della ricorrente, possibili diverse chiavi di lettura, tali da evidenziare l'assenza di un quadro indiziario idoneo a dimostrare l'esistenza del fatto e da escludere che il convincimento espresso sia al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, il (SS) la MB è stata fuori con essa ricorrente, che l'ha portata alle giostrine poste all'interno del supermercato, come da essa comunicato alle maestre d'asilo il giorno precedente, alle stesse avendo riferito che avrebbe portato la FI a un baby parking, e non vi sono elementi per dire che la MB è stata consegnata quel giorno al Gi. , ne' ciò è desumibile dalla preventiva comunicazione dell'assenza della stessa per il giorno successivo, mentre la stessa è tornata all'asilo il (SS) tranquilla e senza alcun livido, ne' assume rilievo la sua telefonata con la madre poiché l'affidamento della MB al Gi. , secondo la teste Mo. , risale al (SS) e non alla fine di febbraio.
Quanto al (SS) , la MB, secondo la ricorrente, era reduce da una influenza durata una settimana, nel corso della quale non era mai uscita da casa, secondo le dichiarazioni attendibili della vicina di casa Mo. , senza che possa sostenersi un affidamento della stessa al Gi. in relazione al messaggio telefonico delle ore 8,56 inviato a essa ricorrente dallo stesso Gi. , che era solito inviarle messaggi o telefonarla a quell'ora; i lividi in volto presentati dalla MB, rientrando all'asilo il XXXXXXXX, diversamente descritti dalle maestre, e da essa ricorrente riferiti a una caduta dalla sedia, confermata anche dal marito, non hanno destato dubbi o sospetti nelle maestre, ne' nella teste Mo. ; ne' la MB sarebbe stata portata all'asilo in quelle condizioni se i lividi fossero dipesi da abusi da nascondere.
Contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, ad avviso della ricorrente, la MB non è mai stata nell'appartamento di Via (SS) , nel quale non sono state rilevate impronte digitali sue o di essa ricorrente, la cui identificazione con la donna vista entrare con una MB che piangeva nel portone dello stabile prima affermata dal teste C.C. , è stata poi dallo stesso esclusa in udienza. Nè il rilievo della Corte circa l'irrilevanza della mancanza di sue impronte per ritenere che essa non vi sia mai stata è fondato su una motivazione plausibile, e neppure le argomentazioni svolte in sentenza in merito alla prova della presenza della MB nell'appartamento già in occasioni precedenti rispetto al (SS) , fondate sul rinvenimento di capelli, di vasetti di yogurt e di fogli di carta scarabocchiati, sono logiche e coerenti con una lettura completa e approfondita degli atti processuali, poiché lo stesso Gi. faceva pacificamente consumo di yogurt;
la presenza della muffa all'interno dei vasetti è pacificamente ricollegabile alla data (14 maggio 2004) della perizia dei sacchi che li contenevano, senza che vi sia la prova della loro conservazione in ambienti idonei;
le formazioni pilifere rinvenute, attribuite alla piccola vittima solo da un punto di vista morfologico e quindi comparativamente e non direttamente, provano eventualmente la presenza della stessa solo il (SS) , e la presenza di formazioni pilifere nell'interstizio tra i materassi privi di lenzuolo, evidenziata dalla Corte, è sicuramente dovuta alla loro possibile caduta nel momento in cui le lenzuola sono state tolte dal letto.
La circostanza netta, infine, riferita concordemente dalle maestre, che la MB era accompagnata all'asilo e ripresa sempre da uno dei genitori, sottovalutata dalla Corte non ritenendola prova negativa di eventuali affidamenti al Gi. , esclude, secondo la ricorrente, che la MB, durante l'asilo, sia stata allo stesso consegnata.
9.9. Con il nono motivo (indicato come decimo) la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza della legge penale in relazione all'art. 116 c.p. e vizio della motivazione della sentenza per illogicità con riferimento alle ragioni di esclusione del concorso anomalo, per contraddittorietà rispetto alle circostanze risultanti dagli atti processuali, per omessa valutazione degli stessi tra cui la presunta conoscenza da parte sua degli abusi - violenze perpetrati alla FI, per omissione riguardo al movente e per travisamento dei fatti.
Secondo la ricorrente, la sussistenza del nesso di causalità psichica con il reato diverso è stata ritenuta dalla Corte per la prevedibilità dello stesso, ricalcando la motivazione della sentenza di primo grado e ricostruendo erroneamente i fatti dopo lo svolgimento dell'articolata attività istruttoria dibattimentale. Dalla istruttoria è, infatti, emerso, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che il Gi. era una persona mite e affidabile, datore di lavoro del marito di essa ricorrente, in rapporti di familiarità con la sua famiglia, verso la quale mostrava cura, premura e piena disponibilità e di detta persona essa ricorrente si era notoriamente innamorata e aveva piena fiducia, progettando anche una vita futura insieme e con la MB. La valutazione della Corte, che nel ritenere sussistenti gli elementi che connotano il concorso anomalo, ha sottolineato che essa ricorrente, pur non conoscendo impulsi sessuali e omicidiari del Gi. , doveva prevedere il rischio che correva la FI, attraverso l'affidamento allo stesso, per le rispettive corporature fisiche e per i lividi - lesioni riportati in precedenza dalla MB, non ha valutato tutte le risultanze istruttorie e considerato quanto già rappresentato in ordine agli addotti precedenti episodi di violenza del (SS) , incorrendo in incredibile e insostenibile travisamento dei fatti e omettendo di rilevare l'incongruità della iscrizione della MB all'asilo, con il rischio della scoperta degli abusi, ove la ricorrente fosse stata consenziente e compartecipe di un comportamento lesivo del Gi. nei confronti della stessa MB.
Del comportamento del Gi. a carico della MB, secondo la ricorrente, essa non poteva quindi avere consapevolezza, in un contesto caratterizzato dalla presenza del medesimo quale "amico, datore di lavoro, persona sempre disponibile" e punto di riferimento familiare nella vita quotidiana e lavorativa, e il fatto omicidiario si è posto come evento atipico, non prevedibile anche ipoteticamente, secondo le regole di normale diligenza, da parte di essa ricorrente come "logico sviluppo" dell'effettuato affidamento della MB al predetto, senza che, ancora un volta, la Corte abbia analizzato la consistenza di tutti gli elementi per pervenire a una decisione ai di là di ogni ragionevole dubbio (prove testimoniali e certificazioni mediche relative alle visite complete della MB il 6 marzo 2004 presso il Pronto Soccorso di (SS) e il 12 marzo successivo da parte del pediatra curante) e considerato che ciò che non era rilevabile anche sul piano psicologico da parte dei medici non poteva esserlo da parte sua.
Nè la Corte di merito, ad avviso della ricorrente, poteva concludere per la prevedibilità dell'evento da parte sua, disattendendo la valutazione della personalità del Gi. , emersa dalla istruttoria, e quella di essa stessa risultante dalla consulenza del prof. Br. , che ne aveva accertato la personalità fragile e immatura, tesa a cercare affetto nelle persone, che tendevano a proteggerla, e la figura paterna, del tutto rimossa, nell'uomo nel quale riponeva fiducia, spiegando il rapporto di totale dipendenza dal Gi. , e a escludere che la ricorrente potesse anche lontanamente immaginare ciò che poi si era verificato.
La presenza di un ragionevole dubbio sull'effettivo ruolo condizionante la condotta rispetto all'evento, avuto riguardo ai profili di insufficienza, incertezza e contraddittorietà del percorso processuale, avrebbe imposto alla Corte di escludere il ravvisato concorso anomalo nell'omicidio.
9.10. Con il decimo motivo (indicato come undicesimo) la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione della sentenza circa l'assoluzione di cui all'art.572 c.p. e la riconosciuta colpevolezza ai sensi dell'art. 116 c.p..
Secondo la ricorrente, la sua assoluzione per insussistenza del fatto dalla imputazione di cui all'art. 572 c.p. significa il suo riconoscimento quale brava madre, attenta alla FI che curava e non percuoteva.
A fronte di tale assoluzione la condanna per concorso anomalo in omicidio per avere affidato la FI a un soggetto, che prevedibilmente avrebbe fatto del male alla stessa con crudeltà, in quanto capace del più grave maltrattamento, è inspiegabile e contradaittoria.
9.11. Con l'undicesimo motivo (indicato come dodicesimo) la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione ai benefici economici da essa goduti. Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello ha travisato sul punto la lettura delle carte processuali con analisi superficiale delle testimonianze e degli atti, poiché non vi è stata elargizione di somme ne' prestazione di favori economici da parte del Gi. alla famiglia G. e a essa ricorrente, gli anticipi fatti dal Gi. al suo dipendente Ge.Ma. di poche centinaia di euro erano trattenuti sulla busta paga, la retta della scuola materna pari a Euro 90 mensili era stata pagata dal padre della MB solo per un mese, il regalo dell'auto in favore del G. da parte del Gi. , che aveva pagato le spese del passaggio di proprietà, era spiegabile tenuto conto dei costi di rottamazione che il Gi. doveva sostenere, e il completo intimo regalatole dal Gi. non poteva giustificare il meretricio di una FI.
10. In data 5 maggio 2011, nel termine per la proposizione del ricorso, la ricorrente ha proposto, per mezzo del suo difensore, altro ricorso avverso la suindicata sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia e avverso l'ordinanza emessa dalla stessa Corte all'udienza del 21 aprile 2010, reiettiva di tutte le richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, articolando, in aggiunta ai motivi del ricorso già depositato, ulteriori sei motivi. 10.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2,
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa i canoni di valutazione probatoria con riferimento alla prova indiziaria basata su fatti non certi in relazione a ogni punto sviluppato ai n. 7, 8 e 10, e in relazione alla conoscenza dell'appartamento di (SS) da parte di essa ricorrente e all'orario dei presunti abusi del (SS) .
Seconda la ricorrente, l'influenza dei mass media nella vicenda, orientati contro di lei e la sua figura di madre, ha riguardato l'opinione pubblica ma anche il processo e la stessa sentenza che l'ha condannata da innocente sulla base di fatti totalmente infondati e in assenza di alcuna certezza, in evidente violazione del principio della decisione oltre ogni ragionevole dubbio, che impone l'esclusione categorica di ogni ipotesi alternativa, senza coinvolgimenti emotivi.
Nella specie, infatti, alla carenza di elementi di accusa certi, provati e concreti si è sopperito, ad avviso della ricorrente, con ricostruzioni fantasiose e con convinzioni astratte in violazione della previsione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, quanto alla valutazione della prova, da farsi con doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste e applicando la garanzia del principio in dubio prò reo, circa le pregresse condotte di abuso sessuale, la permanenza della vittima con l'omicida Gi. , la presenza della piccola M. presso l'appartamento di (SS) , la sua non conoscenza di detto appartamento, la probabilità della sua conoscenza degli abusi in danno della FI, l'orario dell'abuso perpetrato dal Gi. il (SS) e la perizia di parte del prof. Br. sulla sua personalità.
10.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al suo comportamento all'interno dell'Ospedale il (SS) .
Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello ha travisato i fatti in relazione al detto comportamento, avendo erroneamente valutato le frasi da essa dette ("queste cose ora si scoprirono o sono cose da grandi") parlando a ruota libera, in stato di disperazione per quanto accaduto, e nel timore della scoperta da parte del marito della sua relazione con l'omicida e dell'affidamento allo stesso della FI quella mattina.
Un travisamento vi è stato anche con riguardo alla sua richiesta di poter vedere la FI nuda, all'uso da parte sua dei guanti per accarezzarla, imposti invece a tutti quelli che entravano nell'area dove la piccola era ricoverata, e alla frase da lei pronunciata "così va bene" dopo aver visto il certificato medico relativo alla FI, dopo inutili richieste di averne notizie, senza potere interpretare, per il suo livello di istruzione, la terminologia medica.
10.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza circa l'orario dell'abuso subito da G.M. e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1. Secondo la ricorrente, la Corte d'assise d'appello ha proceduto a una ricostruzione incerta e inesatta dell'orario dell'abuso, fissando detto orario (in ricorso si parla di orario della morte) nella prima mattinata del 5 aprile 2004 attraverso la testimonianza della B. , che però aveva parlato di una MB vista dormire e non di una MB "del tutto abbandonata", e superando il dato processuale costituito dalla testimonianza del C.E. , che aveva dettagliatamente spiegato di avere visto con assoluta certezza la piccola M. , che era vivace, stava bene e saltava, entrare nel portone di (SS) con il Gi. alle ore 12,15, e il dato tecnico scientifico indicato dai periti, secondo cui la morte era avvenuta a causa dello shaking "molto poco tempo prima" dell'ora del ricovero, avvenuto alle ore 13,30 circa.
10.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), illogicità e contraddittorietà
della motivazione della sentenza circa la sua non conoscenza e la sua non presenza sul luogo del commesso reato, e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1. Secondo la ricorrente, vi è prova certa e positiva della non conoscenza da parte sua dell'appartamento di (SS) , derivante dalla mancanza di sue impronte in casa e nel portone esterno;
dalla deposizione del teste C.C. , che in dibattimento ha escluso categoricamente che la donna, vista per tre volte dinanzi al portone del civico n. XX, e da lui individuata in essa ricorrente senza confronto visivo, e dopo averla vista di profilo in televisione, fosse essa stessa presente in aula;
dalla presenza di portone attiguo, identico per forma, colore e disegni, e dalla presenza della MB all'asilo nei giorni ben precisi indicati dal teste nei quali aveva visto essa ricorrente con la MB, come da registro delle presenze e assenze all'asilo, da dichiarazioni delle maestre e delle suore, e dai giorni certi in cui la MB si era assentata dalla scuola.
La motivazione della Corte, che ha superato detta prova positiva attraverso uno sforzo interpretativo illogico e incoerente, non ha conferito certezza processuale alla ricostruzione dei fatti, ulteriormente violando "il principio dell'oltre ragionevole dubbio", costituente il limite della libertà di convincimento del giudice apprezzato dall'ordinamento.
10.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116 c.p. e art. 61 c.p., comma 1, n. 4 e art. 530 c.p.p., sul rilievo che nella ipotesi di concorso anomalo l'aggravante dell'uso di sevizie e crudeltà non si estende al compartecipe, non potendo esserci volontaria adesione all'evento ulteriore, del quale risponde in base alla colpa derivante dalla sua mera prevedibilità.
10.6. Con il sesto motivo è denunciata la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per mancata assunzione di prove decisive richieste ex art. 603 c.p.p., in merito alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla ordinanza emessa alla udienza del 21 gennaio 2010 dalla Corte d'assise d'appello. Le argomentazioni svolte reiterano integralmente quelle formulate con il sesto motivo del primo ricorso (sub 9.6.), pure attinente alle richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, già illustrato, cui si rinvia.
11. In data 4 maggio 2012 sono pervenuti motivi aggiunti a sostegno del gravame a firma del difensore della ricorrente, avv. Gianni Zaganelli, che ha dato atto di averne fatto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Perugia -sezione distaccata di (SS) .
Con detti motivi la ricorrente deduce:
1) erronea applicazione della legge e contraddizione e illogicità della motivazione della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere la Corte ritenuto la sussistenza del c.d. concorso anomalo nel reato di omicidio;
2) erronea applicazione della legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere la Corte nella specie ritenuto la sussistenza della prevedibilità in astratto e non in concreto ai fini della ricorrenza del c.d. concorso anomalo-dolo eventuale. Secondo la ricorrente, che reitera il richiamo ai principi della responsabilità ex art. 116 c.p. del compartecipe in tema di concorso di persone nel reato, la sentenza impugnata ne ha omesso una corretta applicazione per non essere l'evento omicidiario da essa concretamente e logicamente prevedibile rispetto alla concordata consegna della MB, affidata all'amico di famiglia, al datore di lavoro del marito, al probabile e futuro convivente, rivelatosi poi omicida.
La Corte di secondo grado, ad avviso della ricorrente, omettendo l'analisi di puntuali elementi fattuali, riferiti alla sua totale attrazione, devozione e fiducia verso il Gi. , al suo progetto di vita con lo stesso e con la MB, alla relazione tra essi sussistente, alla personalità e credibilità della figura del Gi. , alla ineccepibilità dei suoi rapporti con i terzi e alla sua manifestata attrazione verso i minori, ha, in modo incoerente e logicamente scoordinato, accolto la tesi della probabilità e della prevedibilità dell'omicidio, come accettazione del rischio del suo verificarsi.
Un tale apprezzamento è, tuttavia, in contrasto con i principi affermati da questa Corte a sezioni unite con sentenza n. 12433 del 30 marzo 2010, che ha stabilito che il dolo eventuale, che non può desumersi da semplici motivi di sospetto ne' consistere in mero sospetto, si configura in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità di verificazione dell'evento, comportando che l'atteggiamento psicologico del soggetto chiamato a rispondere di dolo eventuale deve essere individuato non nell'accettazione del rischio ma nell'accettazione dell'evento e che il semplice dubbio o sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento di disattenzione, di non curanza o di mero interesse, non possono portare alla prevedibilità psicologica della rappresentazione del rischio e dell'evento.
12. All'udienza pubblica del 16 maggio 2012, dopo la relazione della causa, il Procuratore Generale e i difensori delle parti civili e della ricorrente hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. La decisione è stata differita ai sensi dell'art. 615 c.p.p., comma 1, all'odierna udienza, nel corso della quale, dopo la deliberazione,
si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del primo ricorso attiene alla omessa concessione della proroga del termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., denunciata in relazione alla incorsa nullità di ordine generale di cui all'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), afferente sia al provvedimento che ha rigettato la motivata richiesta difensiva sia alla conseguente richiesta di rinvio a giudizio.
Le censure che reiterano le deduzioni già sottoposte alla Corte di primo grado e, attraverso il primo motivo di appello, alla Corte di secondo grado sono infondate.
1.1. La sentenza impugnata, correlandosi alla condivisa corretta interpretazione del dato normativo, escludente la legittimità della pretesa dell'appellante, operata dalla prima sentenza, ha congruamente ritenuto privi di fondamento i profili di nullità sollevati, rilevando da un lato la decorrenza dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del termine di venti giorni per presentare memorie e richiedere ulteriori atti di indagine o la sottoposizione della persona indagata all'interrogatorio, e dall'altro lato che alla difesa non solo non è stato precluso di prendere visione degli atti di indagine, ma neppure di articolare le sue difese nel termine indicato e durante la non breve protrazione della udienza preliminare dal 21 marzo 2005 al successivo mese di novembre, ampiamente rivolta all'approfondimento dei temi di indagine.
Tali rilievi sono coerenti con il contenuto inequivoco della norma che si assume violata, che non prevede l'istituto della proroga del termine, e con i principi di diritto affermati da questa Corte, e condivisi, alla cui stregua, per il principio della tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 c.p.p., non è consentito ravvisare la sanzione della nullità quando non sia espressamente prevista (tra le altre, Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, dep. 05/08/2008, Sapone e altri, Rv. 241227; Sez. 5, n. 42234 del 30/09/2010, dep. 29/11/2010, Perrotta, Rv. 248887; Sez. 2, n. 17760 del 19/04/2011, dep. 06/05/2011, De Pasquale e altri, Rv. 250254; Sez. 1, n. 43723 del 15/11/2011, dep. 25/11/2011, Barbangelo, Rv. 251463), e, più specificamente, da luogo a una mera irregolarità il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria in conclusione delle indagini preliminari, non essendo prevista dalla legge alcuna nullità o altra sanzione processuale ed essendo comunque la parte sempre in condizione di potere esercitare il diritto di difesa, prendendo conoscenza diretta e personale in cancelleria degli atti ivi depositati (Sez. 1, n. 37052 del 11/07/2011, dep. 14/10/2011, Cuka, Rv. 250814). 1,2. Le argomentazioni svolte sono, in ogni caso, anche in linea con i principi pure affermati in questa sede di legittimità con riguardo al principio di offensività delle nullità, da parametrare al criterio del conseguimento dello scopo e da legittimare una lettura non rigidamente formalistica delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di norme processuali, ma riferita alla verifica della incidenza in concreto della questione e della sussistenza di un interesse - concreto e attuale - alla sua prospettazione (Sez. U, n. 19251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235698; Sez. 3, n. 8698 del 17/01/2008, dep. 27/02/2008, Mancini, Rv. 238995; Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395, sub 8 della motivazione, non massimata sul punto, e, da ultimo, Sez. 1, n. 21054 del 04/03/2010, dep. 04/06/2010, Bruno e altro, Rv. 247573), senza che la ricorrente, anche in questa sede, abbia indicato, in relazione alla sua specifica posizione, quale concreto pregiudizio sia derivato a un suo interesse protetto e rispetto a quali atti specifici abbia dedotto e deduca l'omessa accessibilità, sfociando la svolta censura, sotto tale profilo, nel vizio della aspecificità.
2. Destituite di fondamento sono anche le censure, svolte con il secondo motivo del primo ricorso, riferite alla contestazione fatta alla ricorrente dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare del concorso anomalo nel reato di omicidio volontario aggravato.
2.1. Di detta contestazione è dedotta la nullità sotto un duplice profilo.
Sotto un primo profilo, si rappresenta, in diritto, la incompatibilità della contestazione suppletiva, ai sensi dell'art.423 c.p.p., comma 1, e sulla base di una esclusiva riconsiderazione o di una nuova valutazione degli atti di indagine, di un fatto diverso, o di una circostanza aggravante o di un fatto connesso con la previsione e con la ratio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che presidiano il principio della corrispondenza tra addebito preliminare e imputazione, rendendo illegittima una imputazione sulla quale sia mancata la possibilità della difesa nelle forme anticipate previste dall'art. 415 bis c.p.p., e si assume, in fatto, che il nuovo capo di imputazione contestato in udienza preliminare, prima ancora dell'espletamento di qualsiasi attività di udienza, avrebbe dovuto essere contestato alla ricorrente dal Pubblico Ministero, che ne aveva la possibilità, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sotto un secondo profilo, si rileva, in diritto, che la novità, e non solo diversità, del fatto contestato in dipendenza della sua classificabilità come accadimento assolutamente nuovo, diverso e autonomo rispetto a quello originariamente contestato, impone, nel rispetto delle norme processuali e del diritto di difesa costituzionalmente protetto, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la nuova contestazione o formazione di autonomo fascicolo e per la emissione di nuova comunicazione di conclusione delle indagini, e si deduce, in fatto, che la condotta, contestata sulla base di fatti già noti all'accusa, di concorso anomalo in omicidio è ontologicamente, strutturalmente e giuridicamente del tutto nuova, più complessa e articolata rispetto a quelle originariamente contestate, e con le stesse ne' in rapporto di continuazione (quanto al reato di violenza sessuale) ne' di sola modificazione (quanto al reato di omissione di soccorso).
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifica la lettura del testo dell'art. 423 c.p.p., che, nel comma 1, riserva al Pubblico Ministero la possibilità di rilevare e contestare che il fatto è empiricamente diverso nei suoi connotati essenziali da quello descritto nel capo di imputazione, o è più ricco, e, quindi, pur sempre diverso per la presenza di una circostanza aggravante, o che, in relazione alle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), la condotta - azione o omissione - ha leso,
contestualmente, altri beni oltre a quelli descritti nel capo di imputazione o che, oltre la condotta o le condotte di cui alla imputazione, altre azioni o omissioni sono state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, determinando un quid pluris rispetto a quanto contestato, e, nel comma 2, prevede che soltanto al Pubblico Ministero compete rilevare e contestare, se vi è il consenso dell'imputato, il fatto nuovo, che è il fatto ontologicamente diverso da quello contestato che non sostituisce, come quello diverso, il fatto contestato, ma che si aggiunge quale ulteriore ipotesi di accusa, purché non si tratti di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), il quale rientra nella disciplina del comma 1 (Sez. 1, n. 3395 del 04/05/1999, dep. 17/06/1999, P.M. in proc. Colucci, Rv. 213878). In tale secondo caso, non rientra nei poteri del G.u.p., cui non è mai consentito disporre la regressione del procedimento, restituire gli atti al Pubblico Ministero per la contestazione suppletiva (Sez. 1, n. 19331 del 09/04/2008, dep. 14/05/2008, Rolla e altri, Rv. 240189), dovendo, invece, il G.u.p. pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato, se del caso previa correzione o modificazione, e il Pubblico Ministero procedere separatamente per i fatti realmente emersi (Sez. 1, n. 740 del 18/12/1996, dep. 03/02/1997, Di Stefano, Rv. 206666; Sez. 1, n. 3395 del 04/05/1999, dep. 17/06/1999, P.M. in proc. Colucci, Rv. 213878). È, anche, costante il rilievo che l'art. 423 c.p.p., comma 1, nel prevedere la modificabilità della imputazione mediante contestazione suppletiva, non postula che l'elemento posto a base della modifica sia venuto a conoscenza del Pubblico Ministero solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualità che l'elemento in questione sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione. Ciò anche alla luce della direttiva di cui il detto art. 423 c.p.p., comma 1, costituisce attuazione (Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2, punto 52), prevedendo la detta direttiva, nel punto che qui interessa, semplicemente il potere del Pubblico Ministero "nell'udienza preliminare" di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni, senza assoggettare tale potere a particolari limitazioni o condizioni (Sez. 1, n. 11993 del 14/11/1995, dep. 14/11/1995, Di Mauro, Rv. 203051; Sez. 3, n. 1506 del 04/12/1997, dep. 09/02/1998, Pasqualetti A., Rv. 209791).
Si è, infine, anche precisato che la disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari introdotta dalla L. n. 479 del 1999 (art. 415 bis c.p.p. e art. 416 c.p.p., comma 1) riguarda soltanto la fase che precede il concreto esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, e non può applicarsi allo schema procedurale della contestazione suppletiva effettuata dal Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 c.p.p. (Sez. 1, n. 543 del 11/12/2000, dep. 08/02/2001, PM in proc. Ferrara e altri, Rv. 218088;
Sez. 5, n. 21703 del 08/04/2003, dep. 15/05/2003, PM in proc. Strafacci, Rv. 226282).
2.3. In applicazione di tali condivisi principi non sussiste, nella specie, la dedotta nullità.
La contestazione alla ricorrente del concorso nel reato di omicidio aggravato in danno della FI, ai sensi dell'art. 116 c.p., è stata, infatti, avanzata da parte del Pubblico Ministero, nel corso della udienza preliminare del 31 marzo 2005, dopo l'acquisizione il 24 marzo 2005 dei risultati dell'attività peritale svolta nelle forme dell'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari, e in dipendenza dell'acquisizione di ulteriori elementi, rispetto a quelli posti a base della originaria contestazione, in ordine alla dinamica dei fatti e alla causa della morte della MB. Tale contestazione, rispetto alla quale la ricorrente, che ha partecipato allo svolgimento dell'incidente probatorio e alle operazioni conclusive anche a mezzo del consulente di parte, ha avuto la possibilità di difendersi, è stata coerentemente inquadrata nell'ambito della previsione normativa dell'art. 423 c.p.p., comma 1, per essere gli atti di abuso sessuale, contestati alla ricorrente in concorso con Gi..Gi. , entrati, quanto all'episodio del (SS) , nel meccanismo causale della morte della MB, e per essersi posti, in relazione alle modalità di commissione implicanti violenza, in concorso formale con il fatto omicidiario, aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, per il collegamento con la contestata violenza sessuale.
Tali rilievi hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori osservazioni svolte in diritto dalla Corte, da ritenere a esse subvalenti, e rispetto alle ulteriori infondate deduzioni difensive.
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del primo ricorso, con il quale si assume viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato per palese inammissibilità e infondatezza la doglianza relativa alla dedotta nullità dell'udienza preliminare per la incompatibilità del G.u.p., che l'ha celebrata contestualmente al giudizio abbreviato nei confronti del coimputato Gi. .
3.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l'esistenza di cause di incompatibilità del giudice, determinate da atti compiuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p., e ha rilevato, in particolare, che la nullità, non esplicitamente prevista da alcuna norma, non può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a), poiché l'incompatibilità a partecipare al giudizio o a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, dep. 08/05/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 01/02/2000, Scrudato e altri, Rv. 215097; Sez. 5, n. 6900 del 12/12/2000, dep. 20/02/2001, Vinanate R., Rv. 218274; Sez. 6, n. 9680 del 04/02/2003, dep. 03/03/2003, Calicchio, Rv. 223785;
Sez. 3, n. 2115 del 14/11/2003, dep. 23/01/2004, Jayasurya, Rv. 227588; Sez. 5, n. 40651 del 08/11/2006, dep. 12/12/2006, Zonch, Rv. 236307; Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, dep. 12/04/2010, Bonaventura e altro, Rv. 246716).
Nella specie, sono state presentate sia l'istanza di ricusazione da parte della ricorrente sia la dichiarazione di astensione da parte del G.u.p., entrambe rigettate, rispettivamente, dalla Corte d'appello e dal Presidente del Tribunale, come precisato in sentenza e ammesso in ricorso.
3.2. Alla applicazione dei predetti principi di diritto, che il Collegio condivide e riafferma, e ai detti rilievi fattuali consegue la manifesta infondatezza del motivo, che, richiamando il dato normativo, ricostruendo lo stato degli interventi della Corte Costituzionale, deducendo l'intervento del G.u.p. nel giudicare il Gi. con il rito abbreviato nel merito della regiudicanda, e lamentando l'assoluta carenza motiva in punto di diritto, a ragione della eccezione, trascura il dato preliminare e decisivo della preclusione normativa della incompatibilità, che costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, come motivo di nullità.
4. Le censure svolte con il quarto motivo del primo ricorso, riferite all'espletamento di attività investigativa da parte del Pubblico Ministero successivamente alla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari sono inammissibili per l'aspecificità della prospettazione, che, mentre si mantiene su un piano di generica indicazione di atti dei quali è dedotta la inutilizzabilità, già rilevata dalla sentenza impugnata e non resa più specifica con il riferimento, del pari generico, alla audizione di testi, alle richieste di perizie e allo svolgimento di sopralluoghi nell'appartamento di (SS) , neppure indica, pur deducendo una violazione del diritto di difesa, se e quale incidenza dette attività hanno avuto sull'esercizio concreto di detto diritto e sulle attività successive.
Esse sono anche manifestamente infondate perché trascurano due dati fattuali, relativi il primo al già intervenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Mistero con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio sfociata nella fissazione da parte del G.u.p. della udienza preliminare, la cui celebrazione è iniziata il 21 marzo 2005, e il secondo al deposito da parte del Pubblico Ministero dell'attività investigativa svolta con avviso alla ricorrente il 6 settembre 2005 nella pendenza della stessa udienza preliminare;
ne' si correlano, in diritto, alle ragioni della decisione che, dopo il rilievo della imprecisa formulazione della obiezione difensiva, ostativa alla verifica della sua fondatezza, ha opposto in termini conclusivi il corretto richiamo al condiviso principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale l'inutilizzabilità degli atti dell'indagine preliminare non sussiste quando si tratta di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 c.p.p. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 3, n. 8049 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Santagata e altro, Rv. 236102).
5. È destituito di fondamento il quinto motivo del primo ricorso, con il quale la ricorrente contesta, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione che, a fronte della sua deduzione relativa al mancato completamento del suo esame, non ha ravvisato ragioni di nullità e ha contraddittoriamente e illogicamente ritenuto irrilevante l'omessa sua rinuncia al completamento dell'esame, già ammesso con ordinanza mai revocata. La Corte di merito, che ha richiamato la circostanza fattuale evidenziata dalla stessa ricorrente in ordine al mancato completamento del suo esame per le sue condizioni di salute, certificate come non buone in occasione di due successive udienze, ha ragionevolmente evidenziato che ne' la ricorrente ne' i suoi difensori hanno chiesto di proseguire l'esame nel corso della svolta lunga istruttoria e fino alla sua chiusura, e ha logicamente rimarcato che la stessa ricorrente avrebbe anche potuto, e non l'ha fatto, rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni. Tali argomentate ragioni rendono esaustivo conto del coerente iter logico seguito, lo stesso integrandosi con il rilievo, che ne è sotteso, della sostanziale carenza di interesse mostrata alla prosecuzione del suo esame da parte della ricorrente, che neppure ha provato di avere dedotto in termini l'assunta nullità, del tutto estranea alle previsioni dell'art. 179 c.p.p., e della non necessità di una ordinanza con la quale il giudice, previa audizione delle parti, revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 4, perché, "fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, in cui gli è consentito indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori elementi, il giudice non è tenuto a interpellare le parti, quando esse con il loro comportamento concludente abbiano dato concreta attuazione ai principio di disponibilità della prova" (Sez. 1, n. 5387 del 28/04/1997, dep. 07/06/1997, Donato, Rv. 207822).
6. Le censure svolte con il sesto motivo del primo ricorso attengono alle richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale volte alla escussione dei testi P. , S. , C.E. , F.
, C.C. e B. , e, in contraddittorio tra loro i periti di ufficio e i consulenti di parte, rispettivamente A. e g. e P. , Pr. e Fa. , per approfondire i fatti verificatisi all'Ospedale di (SS) , gli spostamenti dei protagonisti della vicenda nel corso della mattina del fatto e, anche a mezzo perizia, le cause del decesso della MB e la sussistenza o meno della violenza subita, e all'espletamento di una perizia sulla personalità della ricorrente.
Tali censure, riguardanti, nella loro formale deduzione, la sentenza impugnata, denunciata per violazione di legge, in relazione all'art.603 c.p.p., per la mancata assunzione di prove decisive, e per vizio di motivazione in merito alle ragioni del diniego della richiesta, sono state dirette, a mezzo del sesto motivo del secondo ricorso, anche contro l'ordinanza resa dalla Corte d'assise d'appello il 21 aprile 2010, il cui contenuto la sentenza ha richiamato e ribadito.
6.1. Questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo lo pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, mentre negli altri casi previsti (art. 603 c.p.p., commi 1 e 3) la decisione istruttoria del giudice di appello, in quanto la rinnovazione del dibattimento è rimessa al di lui potere discrezionale, è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, dep. 05/12/2005, Picone, Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, P.G. in proc. AL e altri, Rv. 235654; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, dep. 04/09/2008, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995).
Si è anche rilevato che la verifica del vizio di motivazione con riguardo alla omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale nei casi previsti dall'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, deve, in ogni caso procedere, tenendo conto del consolidato principio di diritto, secondo cui, nei giudizio di appello, tale rinnovazione, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso alla condizione che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti con le acquisizioni processuali.
Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere anche implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia in positivo la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite al fine dell'affermazione o della negazione di responsabilità dell'imputato (tra le altre, Sez. 1, n. 8860 del 26/06/2000, dep. 08/08/2000, Sangiorgi, Rv. 216907;
Sez. 1, n. 19022 del 10/10/2002, dep. 22/04/2003, Di Gioia, Rv. 223985; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872).
Il sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può, in ogni caso, essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203764; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, dep. 12/10/2007, Giovannetti, Rv. 237689), incensurabile se congruamente e logicamente motivato (tra le altre, Sez. 4, n. 4981 del 95/12/2003, dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti e altri, Rv. 229666). Nè, si è anche osservato, l'accertamento peritale può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), poiché il diritto alla controprova, riconosciuto all'imputato dall'art. 495 c.p., comma 2, espressamente richiamato dal predetto art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), che sancisce il diritto del medesimo all'ammissione delle prove dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, non può avere a oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, dep. 13/09/1994, Jahrni, Rv. 199279; Sez. 6, n. 275 del 26/11/1996, dep. 17/01/1997, Tornabene, Rv. 206894; Sez. 1, n. 11539 del 23/10/1997, dep. 15/12/1997, Geremia, Rv. 209137; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 28/02/2003, Bovicelli, Rv. 225345; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191, e anche C.E.D.U. 13/10/2005, Bracci c. Italia, che ha affermato che il rifiuto di ordinare la produzione di una prova a discarico non viola l'art. 6 C.E.D.U. se la corte d'appello ritenga quell'atto istruttorie privo di interesse per il procedimento, fornendo sul punto argomenti puntuali e logici).
6.2. Poste tali premesse di ordine metodologico, si osserva che la Corte d'assise d'appello, esattamente interpretando e correttamente applicando il dato normativo in coerenza con i principi di diritto affermati da questa Corte, ha giustificato il diniego della richiesta logicamente coordinandosi con le emergenze acquisite e rilevando, conformandosi ai parametri della valutazione - demandatale per legge - in ordine alla sussistenza di elementi sufficienti per decidere, il carattere superfluo e meramente ripetitivo, rispetto all'attività istruttoria già ampiamente svolta, delle richieste istruttorie avanzate, la sufficiente consistenza del materiale disponibile e la concludente idoneità dello stesso allo svolgimento delle occorrenti valutazioni critiche.
La sentenza impugnata, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, ha, infatti, chiaramente argomentato come i testi, la cui rinnovata escussione era stata richiesta, erano stati sentiti in sede dibattimentale, nel corso delle investigazioni e nel corso del giudizio abbreviato svoltosi a carico di Gi.Gi. , e ha evidenziato che, sull'accordo delle parti, sia le sommarie informazioni da loro rese in sede di indagini, sia le dichiarazioni assunte nel separato procedimento penale erano state acquisite agli atti processuali;
ha ritenuto che anche i consulenti tecnici e i periti, che si era chiesto di escutere per ulteriori approfondimenti sulle cause della morte e sulle circostanze relative alla violenza subita dalla piccola M. , avevano già reso reiterate dichiarazioni e gli elaborati relativi agli accertamenti da essi svolti erano agli atti del processo;
ha rilevato che le eventuali parziali diversità dovevano essere oggetto di valutazione critica, come si era già proceduto in primo grado, e ha ritenuto superfluo un accertamento tecnico sulla personalità della ricorrente, già implicitamente rigettato in primo grado, in relazione alla sua non indispensabilità ai fini della decisione e alla possibilità di libero apprezzamento della consulenza di parte, acquisita agi atti.
6.3. La motivazione così articolata resiste alle censure svolte dalla ricorrente formalmente sotto il profilo della violazione di legge, comunque inammissibile per il già indicato limite del sindacato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e sotto il profilo del vizio di motivazione, comunque limitato all'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, ma sostanzialmente volte ad attingere, nel merito, la concreta rilevanza di alcune circostanze riferite dai testi, dai consulenti e dai periti in vista della diversa prospettazione valutativa e della alternativa ricostruzione e interpretazione dei fatti, senza correlarsi con la rilevata completezza del materiale disponibile, ancorata dalla Corte del gravame alle plurime dichiarazioni dei medesimi testi, consulenti e periti già acquisite, e con il rilievo della stessa Corte che la valutazione critica di eventuali divergenze tra le versioni dei fatti rientra nell'attività giudiziaria, svolta dal Giudice di primo grado e da svolgersi in secondo grado.
Anche in merito alla richiesta di perizia sulla sua personalità, la ricorrente si scontra, con la logica articolazione della sentenza impugnata, appuntandosi sull'utilizzo della espressione "ulteriore perizia" in assenza di precedente perizia, che la sentenza ha spiegato chiarendo che la precedente richiesta era stata implicitamente rigettata in primo grado, ed evidenziando la decisività degli elementi da accertarsi con il mezzo tecnico richiesto, nulla opponendo alla espressa considerazione della già acquisita consulenza di parte, avente il medesimo oggetto, e del fattibile apprezzamento del suo contenuto.
6.4. Consegue l'infondatezza degli indicati motivi.
7. All'esame delle censure che attengono al merito della decisione, svolte con il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo del primo ricorso e con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del secondo ricorso, e che denunciano sotto vari aspetti la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verifica re l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192). Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, ne' la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, ne' la minima incongruenza, ne' la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva.
L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti, e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698), poiché, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
7.1. Sotto concorrente profilo, si è, del resto, anche chiarito che non è censurabile in questa sede, per vizio di preterizione, una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, che sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, poiché, mentre non è necessario per la validità della decisione che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, è sufficiente che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio a una valida alternativa, indicando con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice e consentendo la individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla statuizione adottata (tra le altre, Sez. 2 n. 29434 del 19/05/2004, dep. 06/07/2004, Candiano, Rv. 229220; Sez.
2, n. 33577 del 26/05/2009, dep. 01/09/2009, Bevilacqua, Rv. 245238). Un vizio motivazionale per essere stati trascurati o disattesi elementi di valutazione, è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che consente un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all'esito di una cognito facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della sua "resistenza" logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dai giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).
8. Le censure, oggetto del settimo motivo del primo ricorso e con il primo motivo del secondo ricorso nella parte riguardante il medesimo motivo, attengono in particolare alle violenze perpetrate sulla MB, assumendosi la non corretta valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte d'assise d'appello, incorsa in violazione delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., in travisamento dei fatti, in mancata risposta ai rilievi difensivi e in omessa verifica della sussistenza di alternative chiavi di lettura per l'espressione di un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
8.1. La totale infondatezza di tali censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume illegittima, illogica e carente con riguardo alla ritenuta sussistenza di violenza sessuale di tipo vulvare, orale o anale, è stata compiutamente condotta con la sentenza impugnata secondo un iter logico che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, con lo stesso formando un unico complesso corpo argomentativo (tra le altre, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c, Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1, n. 17309 del 0/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e alti, Rv. 240001), ha fornito, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle emergenze probatorie, criticamente analizzate, una esauriente e persuasiva ricostruzione dei dati fattuali emersi, logicamente dando conto degli itinerari interpretativi percorsi e rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi d'appello.
La Corte, infatti, che ha richiamato, condividendone la valorizzazione fatta dal Giudice di primo grado, le emergenze probatorie e tecniche acquisite agli atti che ha diffusamente illustrato, ha ripercorso i dati fattuali relativi alle condotte di abuso sessuale del (SS) e del periodo pregresso, confrontandosi con ciascuna osservazione e obiezione difensiva e fornendo risposte attinte dalla contestuale verifica dei dati probatori (sintetizzati sub 4.2. e 5.3. del "ritenuto in fatto"), che hanno sorretto i singoli passaggi argomentativi.
Tale analisi ha riguardato, con ragionevole approccio logico, le questioni relative alla esclusione della lesione della membrana imenale e della lacerazione della mucosa anale e alla dilatazione dell'ano, alle quali sono state date argomentate risposte rapportate, nell'articolato contesto argomentativo, anche agli ulteriori elementi probatori connotanti la condotta dell'autore degli abusi, Gi.Gi. , separatamente giudicato, senza prescindere dalla verifica della tenuta fattuale e logica di ogni deduzione difensiva, che è stata rigettata perché ritenuta irrilevante o infondata o palesemente incongruente.
Esso è anche del tutto coerente con l'esatta interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, lo stesso imponendo al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245879; Sez. 1, n. 17291 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampa, Rv. 247449; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, dep. 11/11/2011, PG in proc. Javad, Rv. 251507), un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comportando che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).
8.2. In questo contesto non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive, che, senza una effettiva correlazione con l'articolato ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, resa evidente dalla sostanziale ripetizione anche in termini letterali degli argomenti già sostenuti con il gravame di merito, formulano generici rilievi oppositivi esprimendo un diffuso dissenso che, nella misura in cui non critica puntualmente la sentenza oggetto del ricorso, non assolve alla funzione tipica inerente al concetto stesso di motivo di impugnazione, e si traduce in una richiesta di inammissibile nuova lettura degli elementi di conoscenza apportati al processo dalle fonti probatorie.
Nè conferisce fondatezza ai motivi il riferimento all'art. 192 c.p.p., che si deduce violato quanto a criteri di valutazione della prova, con riguardo all'art. 238 c.p.p. (rectius: art. 238 bis c.p.p.), per essersi fatto riferimento alle conclusioni raggiunte nella sentenza irrevocabile a carico del Gi. , acquisita agli atti, senza darsi motivatamente atto del necessario riscontro alle altre circostanze che le confermino.
La Corte, infatti, senza limitarsi a considerare la sentenza indicata come l'esclusivo oggetto del suo accertamento, traendone in via inferenziale la prova dei contestati abusi, ha proceduto, in coerenza con la locuzione codicistica fatto accertato, contenuta nell'art. 238 bis c.p.p., alla verifica autonoma delle emergenze probatorie,
dandone ampio conto, e conclusivamente rilevando l'analogia dei propri rilievi conclusivi alle conclusioni raggiunte nel separato processo da parte dei giudici, che si erano occupati della vicenda processuale riguardante il Gi. , alla luce del materiale probatorio esaminato e dei medesimi contributi tecnici.
8.3. Il settimo motivo del primo ricorso e il primo motivo del secondo ricorso nella parte riguardante il medesimo motivo sono, pertanto, destituiti di fondamento.
9. L'ottavo motivo del primo ricorso, il primo motivo del secondo ricorso nella parte riguardante il medesimo motivo e il quarto motivo del secondo ricorso attengono alle pregresse condotte di abuso sessuale, alle volte che la MB è stata con il Gi. , alla presenza della stessa nell'appartamento di (SS) prima del (SS) e alla conoscenza dello stesso appartamento da parte della ricorrente, deducendosi sia la violazione dei criteri di valutazione della prova, sia vizi motivazionali incidenti sul tessuto motivazionale della decisione.
Premesso il richiamo ai pertinenti principi di diritto indicati sub 7 del "considerato in diritto", deve rilevarsi che ciascuna delle prospettate questioni hanno formato oggetto dei motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado e di trattazione e discussione in entrambe le fasi del merito, come emerge dalle rispettive sentenze.
9.1. La questione relativa ai pregressi abusi, strettamente connessa alla individuazione degli incontri della MB con il Gi. e alla frequentazione da parte della stessa dell'appartamento di quest'ultimo, è stata sviluppata dalla Corte con la sentenza impugnata, esplicitando l'accertamento svolto della sequenza dei fatti e la ricostruzione della condotta del predetto e della ricorrente, in correlazione alle risultanze processuali, oggetto della condivisa analitica descrizione e analisi contenuta nella sentenza di primo grado, e analizzando organicamente i plurimi motivati elementi di riflessione, pure indotti dalle osservazioni difensive, e anche da quelle ritenute ripetitive delle doglianze speculari mosse all'impianto accusatorio in primo grado, traendo dai dati fattuali esaminati solide ragioni giustificative della ritenuta convergenza e completezza del quadro probatorio al fine della conferma delle valutazioni già svolte.
La Corte, infatti, ha ritenuto che l'affermazione difensiva secondo la quale la MB è stata consegnata dalla ricorrente al Gi. solo il (SS) per un limitato periodo temporale, indicato in un'ora, e il (SS) , con la connessa frequentazione dell'appartamento di (SS) da parte della medesima con lo stesso Gi. , era contrastata da elementi probatori, plurimi e convergenti, il cui sviluppo, fondato su riferimenti non incongrui alle emergenze probatorie, testimoniali e documentali, è stato analiticamente rappresentato con specifica esplorazione di ogni aspetto, che fosse comunque incidente sulla compiuta analisi e sulla rinnovata verifica devoluta al giudice superiore con il proposto appello.
Tali rilievi, ampiamente descritti e sinteticamente riportati nella narrativa (sub 5.3. del "ritenuto in fatto"), che hanno riguardato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, i riferimenti temporali, gli esiti dei tabulati telefonici, non hanno neppure prescisso dal confronto con i dati di carattere oggettivo, che hanno riscontrato - rimanendo a loro volta riscontrati - il contenuto delle ulteriori emergenze probatorie, come la traccia di sangue della MB sulla trapunta nell'appartamento in rapporto alla collocazione della stessa nella busta contenente indumenti sporchi e alle dichiarazioni della teste Ma. ; le formazioni pilifere appartenenti alla MB in detta busta e nell'interstizio tra i due materassi del letto dello stesso appartamento in rapporto al contenuto della busta e alle condizioni del letto (con lenzuola e coperta) nel sopralluogo del (SS) ; gli oggetti rinvenuti nell'appartamento riferibili all'uso fattone da un bambino (lecca-lecca, confezioni di yogurt vuote o inutilizzate, fogli scarabocchiati) in rapporto alla loro natura, scadenza, presenza di muffa, periodo di utilizzo;
le vistose ecchimosi sul volto della MB in corrispondenza di entrambi gli occhi in rapporto alla loro cadenza temporale (13 marzo 2004), alla rilevata lesione retroauricolare, alla crema spalmata sul viso della MB per mascherarne i segni, alle diverse e non concordanti giustificazioni offerte dalla ricorrente circa il traumatismo della MB alle persone sentite come testi, tra le quali lo stesso coniuge.
Si tratta di valutazioni congrue e ragionevoli, che, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali e informandosi al principio di completezza nella valutazione di tutti i dati fattuali e logici, hanno tratto solide ragioni giustificative delle scelte operate e della valenza probatoria privilegiata riservata a dati ed elementi di carattere assorbente e decisivo, in conformità al principio gjà richiamato (sub 8.1. del "considerato in diritto") che presiede la pronuncia di condanna al là di ogni ragionevole dubbio.
9.2. Le doglianze svolte ripercorrono e ripropongono le censure già dedotte e sostenute in sede di merito, nel tentativo di screditare le condotte valutazioni dei dati di fatto con il ricorso alla scelta metodologica di opporre ai vari passaggi motivazionali della sentenza le osservazioni difensive in chiave di contrapposizione o sovrapposizione argomentativa.
In tal modo, esse finiscono con il porsi come censure di merito sul significato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori utilizzati in giudizio e come dissenso di merito rispetto alla valutazione del risultato probatorio, nell'ottica di impegnare questa Corte in una non consentita revisione in fatto delle conclusioni raggiunte, in un'ottica più favorevole alla tesi difensiva, ma non vincente sul piano logico e probatorio, avuto riguardo da un lato alla contraddizione logica tra l'insistenza nella negazione della pluralità degli episodi di incontro tra la MB e il Gi. , opposta dalla ricorrente, e l'indicazione dalla stessa data della finalizzazione dei detti incontri al conseguimento di una auspicata familiarizzazione nella prospettiva della formazione di un nuovo nucleo familiare, e considerata dall'altro lato l'astrazione dagli elementi probatori che contrastano le affermazioni fatte (come le dichiarazioni delle maestre d'asilo e della teste Mo. , il contatto telefonico della ricorrente con la madre, la crema spalmata sul viso della MB, gli esiti dei tabulati telefonici), dai riferimenti temporali indicati in sentenza che rendono non rilevanti le date opposte delle viste pediatriche e quella della permanenza della MB con i nonni in altra regione, e dalle risultanze dei dati oggettivi, riscontrate dai rilievi tecnici, contestate genericamente e opposte specificamente solo riguardo alla muffa rinvenuta nei sacchi e attribuita ai vasetti di yogurt, dei quali, invece, era stata valorizzata in sentenza la data di scadenza, rimasta ignorata dalla difesa.
9.3. Priva di pregio è anche la questione attinente alla non conoscenza dell'appartamento di (SS) da parte della ricorrente, dedotta sia con l'ottavo motivo del primo ricorso, sia con il primo e in particolare con il quarto motivo del secondo ricorso.
La Corte d'assise d'appello, nell'esame di detta questione (riportato per sintesi sub 5.3. del "ritenuto in fatto"), ha rimarcato la logicità della osservazione generica, fatta con la sentenza di primo grado, in ordine alla inconciliabilità della negata conoscenza da parte della ricorrente dell'indicato appartamento con la palese disponibilità dello stesso da parte del Gi. e con il progetto della medesima ricorrente, partecipato alle sue amiche, di iniziare una convivenza con lo stesso, cui era legata da rapporto non occasionale, e ha rappresentato la valenza della prova positiva di tale conoscenza, condividendo, con motivati e logici rilievi, la specifica analisi svolta al riguardo con la sentenza di primo grado. La Corte - dopo avere riportato quanto dichiarato, facendo riconoscimenti certi della piccola M..G. e della madre, odierna ricorrente, viste in televisione, dal teste C.C. ,
presentatosi spontaneamente ai Carabinieri, il 7 aprile 2004, dallo stesso integrato nella sera dello stesso giorno e confermato dalla moglie C.N. , corrispondente a quanto dichiarato dal medesimo teste dinanzi al G.u.p. il 15 giugno 2005 nel corso del giudizio abbreviato a carico del Gi. - ha osservato, in fatto, che il teste, escusso in dibattimento nel corso del giudizio di primo grado, aveva manifestato subito un ingiustificato timore, segnalando, non appena sedutosi, che la donna, seduta al banco degli imputati, non era la donna che aveva visto, e rendendo una deposizione falsa, a fronte delle dichiarazioni già rese, e ribadite in sede giudiziaria sì da fugare ogni dubbio circa possibili influenze dei verbalizzanti, volta a escludere, senza spiegare la ragione del dubbio, ogni certezza in merito ai riconoscimenti effettuati, sia quanto alla MB per l'incertezza che si fosse trattato invece di un bambino, sia quanto alla donna, i cui lineamenti non corrispondevano a quelli della donna vista in televisione in posizione "un po' di profilo", e ha osservato, in diritto, la piena utilizzabilità delle prime dichiarazioni acquisite al giudizio sull'accordo delle parti.
La svolta analisi fattuale è stata accompagnata dal riferimento alle verifiche svolte circa la deduzione difensiva afferente alla riferibilità dell'episodio, indicato dal teste C.C. , alla nuora e al nipote del proprietario dell'immobile, con esito negativo per la ricorrente per l'età (sette mesi) del bambino troppo diversa da quella di anni due/tre indicata dal teste;
dal rilievo della ininfluenza per provare la conoscenza e la frequenza dell'appartamento da parte della ricorrente della mancanza di impronte della stessa, in relazione al valore solo in positivo del loro rinvenimento, e dall'ulteriore rilievo della non precisa indicazione dei giorni da parte del teste C.C. per inferirne, come dedotto, la presenza della MB all'asilo. La ragionevole plausibilità dell'analisi fattuale accompagnata dalla correttezza in diritto della valutazione delle dichiarazioni del teste, quelle acquisite sull'accordo delle parti e quelle rese in udienza, come dichiarazioni di pari grado, e dalla logicità delle argomentazioni svolte circa l'attendibilità delle prime e non delle seconde, rende conto della solidità dell'apprezzamento conclusivo della Corte circa la conoscenza da parte della ricorrente dell'indicato appartamento, dove portava la MB che piangeva disperatamente.
9.4. Detto apprezzamento e le ragioni che lo sorreggono sono contestate dalla ricorrente, che oppone un modello alternativo di ragionamento fondato sulla generica opposta lettura degli stessi elementi fattuali, che vengono indicati come probativi della sua non conoscenza dell'appartamento, senza corredarli di indicazioni correlate alle ragioni della decisione e che possano valere quale critica ragionate della stessa.
La valorizzazione della mancanza di impronte nella casa e nel portone esterno rimane, infatti, mera affermazione oppositiva. Nè è più specifico il riferimento alle dichiarazioni del teste C.C. , delle stesse valorizzandosi l'ammissione in udienza dibattimentale dell'erroneo riconoscimento della ricorrente, già operato in sede di sommarie informazioni e sulla base della visione di profilo della medesima in televisione, senza nulla dirsi in merito alla omessa spiegazione da parte del teste dei dubbi espressi sulla identificazione della MB e alla conferma delle dichiarazioni iniziali da parte del teste nel giudizio a carico del Gi. e da parte della moglie, e inserendosi il richiamo alle foto ritraenti il portone del civico n. XX e di quello attiguo n. 15 - alle quali, non allegate, questa Corte, peraltro, non ha accesso - per introdurre dubbi nella ripetuta indicazione da parte del teste del civico n. XX, in tali termini valutata in fatto nella competente sede di merito. Anche la circostanza, che si indica come completamente disattesa senza una logica motivazione, attinente alla dedotta coincidenza dei giorni indicati dal teste C.C. con i giorni di frequenza dell'asilo da parte della MB, trascura la mancanza di precisa indicazione dei giorni e degli orari da parte del teste e la motivazione resa in tali termini dalla Corte d'assise d'appello. In tale contesto appare, quindi, solo formale il richiamo al principio della decisione oltre ogni ragionevole dubbio.
9.5. Consegue il rilievo della infondatezza dell'ottavo motivo del primo ricorso, del primo motivo del secondo ricorso nella parte riguardante il medesimo motivo e il quarto motivo del secondo ricorso.
10. Per ordine logico la trattazione dei motivi secondo e terzo del secondo ricorso deve precedere quella del motivo nono, indicato come decimo del primo ricorso che attiene al versante soggettivo della responsabilità della ricorrente.
11. Con il secondo motivo del secondo ricorso la ricorrente contesta per vizio di motivazione la ricostruzione operata in sentenza del suo comportamento in ospedale il 5 aprile 2004.
11.1. La Corte d'assise d'appello, con riferimento al detto comportamento, ha valorizzato con logico sviluppo argomentativo (come riportato per sintesi sub 3.4. del "ritenuto in fatto"), il suo carattere contraddittorio per la contestuale manifestazione da parte della ricorrente di uno stato di disperazione, espresso anche con la frase urlata "me l'ha ammazzata", una volta giunta in ospedale e prima ancora di parlare con il Gi. e di vedere la MB, e di un atteggiamento non violento verso il Gi. , cui non ha chiesto spiegazioni di quanto accaduto e ha rivolto frasi ("queste sono cose da grandi" e "queste cose poi si scoprono ... di noi adulti"), il cui significato è stato ragionevolmente non riferito, atteso il contesto di tempo e di luogo, al timore della scoperta della relazione trai due interlocutori;
la sua incomprensibilità per il ritardo nella comunicazione al coniuge delle tragiche condizioni della FI;
la sua nota sconcertante per la richiesta della ricorrente di vedere la MB nuda e l'insistenza non di averne notizie ma di leggere il referto, con la pronuncia della frase "così va bene" all'esito della lettura dei riferimenti nello stesso contenuti al coma e alle lesioni cerebrali e addominali della MB.
11.2. La valorizzazione delle indicate emergenze, saldamente ancorata a elementi di decisivo rilievo, resiste alle deduzioni difensive, che, solo formalmente denunciando vizio della motivazione non avendo indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali, prospettano un "travisamento del fatto", fornendo una versione antitetica del comportamento della ricorrente rispetto a quella espressa in sentenza, indicando detto comportamento come lineare in rapporto alla situazione vissuta dalla stessa in quel momento ed espressivo della disperazione conseguente alla acquisita sua conoscenza di quanto successo, riferendo le frasi dalla stessa pronunciate al timore della conoscenza da parte del coniuge della sua relazione con l'omicida e dell'affidamento della FI al medesimo quel giorno ed escludendo la verità della richiesta della medesima di vedere la FI nuda e della pronuncia della frase "così va bene" dopo la lettura del certificato medico.
La prospettazione dell'indicato vizio non è, tuttavia, consentita in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006 (tra le altre, Sez.
6, n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola, Rv. 238215), mentre è cosa diversa il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, non dedotto nella specie.
11.3. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 12. Anche il terzo motivo del secondo ricorso, attinente all'orario dell'abuso subito dalla MB il (SS) , è privo di ogni fondatezza.
12.1. La collocazione da parte della Corte d'assise d'appello della violenza sulla MB, connotata da grave abuso sessuale culminato nella manovra di shaking, da parte del Gi. nella prima parte della mattina del detto giorno, in orario antecedente all'incontro dello stesso con la ricorrente presso il parco dell'(SS) avvenuto nell'arco temporale compreso tra le ore 11,00 e le ore 12,00, è fondata su una articolata analisi fattuale (riportata sub 5.3. del "ritenuto in fatto"), che, procedendo dalla particolareggiata ricostruzione delle cadenze temporali della mattinata, scandite dalle risultanze dei tabulati telefonici e dalle dichiarazioni del teste U. , colloca il Gi. , insieme alla MB, consegnatagli dalla ricorrente intorno alle ore 8,00, nell'appartamento di via (SS) prima delle ore 9,40 e, senza contatti telefonici, almeno fino alle ore 10,44, quando lo stesso ha telefonato alla ricorrente;
pone, ancora, il Gi. insieme con la MB al parco dell'(SS) alle ore 11,00 quando entrambi sono stati visti dalla teste B. , che ha notato la MB del tutto abbandonata sulla spalla;
vede il Gi. e la ricorrente incontrarsi al parco mentre la MB era adagiata all'interno dell'autovettura, fino al rientro della seconda presso la sua abitazione e del primo con la MB nell'appartamento di via (SS) , dove ha avuto numerosi contatti telefonici con diverse persone fino alla sua uscita da casa con la MB alle ore 12,50, venendo visto dai testi P. e F. , recandosi in ospedale dove è arrivato intorno alle ore 13. Tale analisi, raccordata agli elementi probatori di sostegno, specificamente richiamati, non ha omesso la risposta ai rilievi difensivi in ordine al carattere recente del traumatismo in rapporto alla data dell'arrivo in ospedale, richiamando le osservazioni tecniche dei periti circa l'inserimento dell'azione in un arco temporale estensibile fino a poche ore prima dell'arrivo in ospedale, in relazione al carattere progressivo della manovra di shaking, a partire dalla rottura delle vene a ponte fino all'arresto respiratorio e cardiaco, passando per la produzione di edema cerebrale, vomito, sonnolenza e perdita di coscienza. Nè si è trascurata la verifica della deposizione del teste C.E. in relazione alla sua dichiarazione di avere visto una MB "sveglia e vispa" entrare nel portone di (SS) con un uomo alle ore 12,15, escludendosi che la stessa potesse confortare la versione difensiva volta a collocare il traumatismo, che ha portato la MB alla morte, dopo le ore 12,00, per il suo contrasto con le ulteriori emergenze probatorie (dichiarazioni della teste B. ), con specifici dati di fatto (portone dello stabile e abbigliamento della MB), con l'omesso riconoscimento dell'uomo visto dal teste nel Gi. , con le dichiarazioni di Gi. in merito al vomito e alla sonnolenza della MB prima del rientro a casa e con il dato oggettivo dei plurimi contatti telefonici, incompatibili con la commissione contestuale della condotta contestata, e della presenza di traccia di vomito sulla giacca del Gi. , che era in auto. 12.2. La riproposizione da parte della difesa in questa sede delle stesse censure riferite all'orario dell'abuso subito dalla MB il (SS) e alla deposizione del teste C.E. è
inficiata dall'equivoco di fondo di ritenere che, con il giudizio di cassazione, si possa accedere a un terzo grado di merito e che la verifica sulla logicità della motivazione si identifichi con una rinnovata lettura del materiale probatorio in forza del dissenso di merito espresso rispetto alla lettura già condotta. La completa lettura degli elementi di fatto e la logica valutazione delle risultanze probatorie, condotte nella competente sede, evidenziano invece l'insussistenza del prospettato vizio. 13. Il nono motivo (indicato come decimo) del primo ricorso, unitamente al richiamo a esso operato con il primo motivo del secondo ricorso, integrato dai motivi aggiunti depositati il (SS) presso la cancelleria del Tribunale di Perugia - sezione distaccata di (SS) , e qui pervenuti il 4 maggio 2012, attiene alla incorsa violazione di legge e alla non corretta valutazione degli elementi del ritenuto concorso anomalo nel reato di omicidio. 13.1. Deve premettersi che elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 116 c.p., sono l'esistenza di un accordo al fine di commettere un reato concordemente voluto, la concreta commissione di un reato diverso e più grave che quello concordato, il nesso di causalità materiale fra la condotta attiva o omissiva del reato voluto e l'evento del diverso tipo di reato realizzato, il rapporto di causalità psicologica fra le azioni degli autori di entrambi i reati.
Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, la predetta norma non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il principio di colpevolezza, come interpretato dalla Corte costituzionale alla luce della regola della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., comma 1, (Corte Cost, sent. n. 42 del 1965; sent. n. 364 del 1988),
essendo ravvisabile la responsabilità per concorso anomalo, ossia del concorrente nel reato diverso da quello voluto, solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile da un soggetto di normale intelligenza e di cultura media, quale possibile conseguenza della condotta concordata, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non spezzata da fattori accidentali e imprevedibili.
L'applicabilità della suddetta norma soggiace, quindi, a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato previsto come certo o come altamente probabile, e quindi voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali sopravvenuti, imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, e non si verifichi un rapporto di mera occasionante idoneo a escludere il nesso di causalità (tra le altre, Sez. 1, n. 8837 del 10/01/2006, dep. 14/03/2006, P.M. in proc. Nika e altri, Rv. 233580; Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006, dep. 17/11/2006, De Cristofaro e altro, Rv. 235427; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, Rv. 240276; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 19/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241574; Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, dep. 26/02/2009, Sarno e altri, Rv, 243065; Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, dep. 18/05/2009, P.G. in proc. Moscato Rv. 244808; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, dep. 09/10/2009, Rizza, Rv. 245152; Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, dep. 14/05/2010, P.G. in proc. Rubino, Rv. 246914). 13.2. Di detti principi è stata fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione.
La Corte d'assise d'appello, che ha ampiamente riportato in sentenza i dati fattuali emersi e gli elementi probatori utilizzati, come sintetizzato nella narrativa (sub 1, 2, 4 e 5 del "ritenuto in fatto") e più volte rappresentato nell'esame dei singoli motivi, ha tratto dall'articolata e specifica analisi dei detti dati ed elementi e del grado di attendibilità delle fonti, ragioni dimostrative della fondatezza del riconoscimento, operato dal primo giudice, nei confronti della ricorrente, dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., ravvisando nella morte della piccola M..G. , direttamente cagionata dal Gi. a titolo di dolo diretto o solo in subordine eventuale, una conseguenza tutt'altro che imprevedibile e anomala del pactm sceleris incentrato sugli abusi sessuali.
Detto pactum è stato, in particolare ravvisato (come già sintetizzato sub 6 del "ritenuto in fatto"), nella consegna, in varie occasioni antecedenti il (SS) , da parte della ricorrente al Gi. della FI M. , lasciandola a disposizione dello stesso in mancanza di qualsiasi plausibile motivo diverso dalla soddisfazione dei suoi istinti, e continuando a lasciargliela nonostante i lividi sul corpo della MB disgelassero chiaramente gli abusi cui la medesima era sottoposta e potessero far immaginare, implicando l'abuso una relazione con "divario di forze" tra un uomo corpulento e una piccola MB, i maggiori rischi cui in futuro quest'ultima poteva andare incontro per non essere in grado di resistere ad azioni di penetrazione e di violenza e di opporsi alle pratiche erotiche estreme e alla loro possibile progressione.
La valutazione svolta in condivisione della diffusa analisi condotta con la sentenza di primo grado, che ha escluso nel suo iter che potesse ravvisarsi nella ricorrente - che non constava avesse realmente assistito alle azioni poste in essere dal Gi. nei confronti della MB - una rappresentazione della morte della stessa quale conseguenza dell'abuso sessuale concordato e il calcolo e l'accettazione del rischio insito nelle pratiche sessuali, che avrebbero comportato la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p., ha evidenziato, con rilievi, esaustivi in fatto e corretti in diritto, che la ricorrente in grado di avvedersi del pericolo riveniente dall'intesa intercorrente con il Gi. , evidenziato dalle conseguenze che la FI aveva riportato in occasione di precedenti sue consegne, ha continuato ad affidarla allo stesso perché se ne servisse e ha rimarcato che le definitive e tragiche conseguenze dell'episodio del (SS) non sono state non prevedibili ed eccezionali rispetto alla serie causale già intrapresa, così da interrompere il nesso di causalità. 13,3. L'affermazione della consapevolezza in capo alla ricorrente degli abusi sessuali ad opera del Gi. sulla MB, posta come questione centrale della vicenda in esame e come passaggio fondamentale nell'apprezzamento della sussistenza a carico della medesima del concorso anomalo nel delitto di omicidio, ha rappresentato il risultato di una riconsiderazione e di una riconduzione a unità dei plurimi dai fattuali, logici e probatori disponibili, acquisiti al processo e oggetto, per la gran parte, di specifica analisi valutativa nel confronto con le molteplici deduzioni, osservazioni e obiezioni difensive.
La indicazione di tale analisi è già sintetizzata sub 5.3. del "ritenuto in fatto", cui si rinvia, essendo sufficiente in questa sede solo indicare i punti del coerente discorso argomentativo svolto, che hanno riguardato: la giustificazione addotta dalla ricorrente per consegnare in varie occasioni la FI al Gi. , l'esistenza di oggettive difficoltà economiche della famiglia G. , la ricostruzione degli eventi occorsi nella prima mattina del (SS) , il contenuto dell'accordo che ha visto la consegna della MB al Gi. per detto giorno nella prospettazione della ricorrente, la presa di coscienza delle condizioni di salute della MB da parte della stessa, intervenuta nel medesimo giorno al parco dell'(SS) , la messa a punto della nuova strategia da parte del Gi. e della ricorrente in occasione di detto incontro, la consapevolezza della ricorrente in ordine alle condizioni di salute della FI e la coerenza delle sue dichiarazioni con la comune versione concordata, le emergenze processuali relative all'atteggiamento della medesima verso il coniuge e ai suoi comportamenti tenuti in ospedale, la non incidenza sulla posizione processuale della ricorrente della tesi difensiva attinente alla sua personalità debole, indifesa, sprovveduta e influenzarle. 13.4. Tali punti, sorretti da ragionevoli e congrui riferimenti, sono logicamente rappresentativi del giudizio di responsabilità della ricorrente che, nella condivisa analisi svolta, trova il suo primo snodo nell'anomalia dell'affidamento di una MB di poco più di due anni a un uomo maturo, illogicamente giustificato dalla ricorrente sulla base della assunta esigenza di consentire una familiarizzazione tra gli stessi, in contrasto sia con la circostanza della prima consegna della MB al Gi. il (SS) quando il rapporto di conoscenza era solo cominciato, sia con l'affermata limitazione delle consegne della medesima a detto giorno e al (SS) , sia con la ripetuta contestazione della sussistenza degli ulteriori episodi di consegna, ravvisati in primo grado e confermati nel giudizio di appello.
Nè la ricorrente, come passaggio logicamente coordinato, anche dando per ammesso che, all'inizio, affascinata, come dedotto, e influenzata dal Gi. , abbia ceduto alle sue richieste, ha desistito dal continuare a dargli la FI, realizzando un affidamento usuale cadenzato da consegne, che ha reiterato nonostante l'evidenza dei lividi riscontrati dopo le stesse, variamente giustificati e in modo sospetto ricoperti con crema, riconducesse a condotte abusanti, integrate, secondo la normativa in materia di reati sessuali, anche da toccamenti e avvalorate dal sospetto trattenimento della MB, anche con consegna domiciliare a opera della stessa ricorrente, da parte del predetto presso il suo appartamento.
Tali emergenze fattuali, che hanno trovato una loro conferma e accentuazione nel comportamento tenuto dalla ricorrente il (SS) , ampiamente descritto nelle sentenze di merito, e già richiamato, dalle modalità della consegna della FI al Gi. all'omesso soccorso della stessa nell'incontro con entrambi presso il parco dell'(SS) , dalla declamazione convinta entrando in Ospedale che la FI era stata ammazzata alle azioni compiute durante la sua permanenza nella struttura ospedaliera, dalle singole circostanze che hanno cadenzato la sua giornata ai rapporti tenuti con il Gi. , esprimono, in termini concordanti, univoci e specifici, la plausibilità della qualificazione giuridica della condotta concorsuale della ricorrente.
13.5. La diversa analisi valutativa che la ricorrente ripropone attingendo alle stesse deduzioni sviluppate con i motivi di appello e dissentendo dagli esiti della indagine, diffusa ed elaborata, condotta in risposta alle medesime deduzioni, si pone, nel rilevato logico contesto argomentativo, come un ulteriore invito rivolto a questa Corte a procedere ad alternativa ricostruzione della vicenda, senza cogliere intrinseche e decisive incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, se non quelle, inidonee a fondare ragionevoli dubbi valutativi, derivanti dalla proposta e reiterata parziale lettura delle emergenze processuali, dalla astrazione dalla lettura necessariamente unitaria e coordinata dei dati fattuali e dalla valorizzazione della personalità della ricorrente in rapporto a quella del Gi. , già considerata e correlativamente valutata.
Nè le deduzioni svolte con i motivi aggiunti conferiscono fondatezza al ricorso nella parte in cui oppongono l'incorsa violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della prevedibilità in astratto, e non in concreto, dell'evento omicidiario rispetto alla concordata consegna della MB, richiamando il concetto di dolo eventuale quale limite della sfera di operatività della disposizione di cui all'art. 116 c.p. e la nozione di dolo eventuale delineata dalle sezioni unite di questa Corte.
Esse muovono dalla erronea considerazione, contrastante con i già indicati principi di diritto, dei presupposti del concorso anomalo, che, contrariamente a quanto dedotto, non suppone che l'evento diverso sia stato voluto a titolo di dolo eventuale, fondando tale atteggiamento psicologico non il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., ma la tipica responsabilità concorsuale di cui all'art. 110 c.p., e invocano, pertanto, infondatamente l'applicazione del principio di diritto afferente alla configurabilità del dolo eventuale in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della verificazione dell'evento, fissato da questa Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324), estraneo alla fattispecie come qualificata. 14. È infondato il decimo motivo (indicato come undicesimo) del primo ricorso, che riguarda la dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza che ha riconosciuto la colpevolezza della ricorrente per il reato di omicidio a titolo di concorso anomalo, ritenendola quindi capace del più grave maltrattamento, e l'ha invece assolta per il reato di cui all'art. 572 c.p. per insussistenza del fatto.
14.1. Su un piano di carattere generale deve rilevarsi che il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da una condotta abituale che si estrinseca in una pluralità di atti volti a ledere la integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 16597 del 02/02/1990, dep. 19/12/1990, Fiora, Rv. 186016), poiché la compromissione del bene protetto (interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari) non si verifica in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Caruso, Rv. 226794; Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 14/03/2012, S., Rv. 252350). Non integra, invece, il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari e non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggetti va mente vessatorio (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Dibra, Rv. 249036).
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, che concorre con i reati che hanno diversa obiettività giuridica (Sez. 3, n. 22769 del 06/05/2010, dep. 15/06/2010, P.G. in proc. G., Rv. 247639; Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, dep. 12/04/2012, S., Rv. 252585), concorre, in particolare, con il reato di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisce negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisce in una serie d'atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti (Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, dep. 09/12/2008, P.G. in proc. D.G. e altri, Rv. 241670; Sez. 3, n. 46375 del 12/11/2008, dep. 17/12/2008, C, Rv. 241798).
14.2. Su un piano specifico, rivolto al caso in esame, si osserva che la Corte d'assise d'appello ha, in coerenza con detti principi, rilevato che le plurime consegne della MB al Gi. da parte della ricorrente e i lividi presentati dalla medesima erano direttamente legati agli abusi sessuali commessi dal Gi. a seguito delle sue consegne attuate con la consapevolezza dell'abuso da farsi ed erano quindi prive di autonomia, mentre le altre contestate condotte erano prive del carattere dell'abitualità, integrante il reato contestato.
In tal modo, l'assoluzione della ricorrente dal reato di maltrattamenti non ha inciso ne' sui configurati abusi sessuali ne' sul fatto omicidiario, essendosi realizzato con condotte autonome, ritenute tuttavia inidonee a integrarlo in concreto. 15. La manifesta infondatezza dell'undicesimo motivo (indicato come dodicesimo) del primo ricorso, riferito ai benefici economici goduti dalla ricorrente, deriva dalla specifica e plausibile valutazione fatta al riguardo dalla Corte del gravame, respingendo la contraria versione sostenuta dalla ricorrente con l'atto di appello, analizzando criticamente le obiezioni svolte, e ritenendo le emergenze acquisite probative della insolita caratterizzazione dei rapporti tra il Gi. e la ricorrente (e il coniuge) anche sul piano economico, e della assunzione da patte del primo della condotta finanziatrice del nucleo familiare per "avere in cambio qualche cosa di più che si identificava nella piccola M. ", mentre le osservazioni difensive, contrapposte a quelle contenute nella sentenza, sono invasive di apprezzamenti di merito non sindacabili in questa sede.
16. È, invece, fondato il quinto motivo del secondo ricorso, che censura per violazione di legge e vizio della motivazione la contestata e riconosciuta aggravante dell'uso di sevizie e crudeltà con riferimento al delitto di omicidio.
Questa Corte ha già affermato che la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie, implicando l'intenzionalità della condotta, non è estensibile al concorrente "anomalo" nel reato (Sez. 1, n. 9883 del 03/12/2010, dep. 11/03/2011, P.G. in proc. Stafa e altro, Rv. 249596).
Tale principio consegue al rilievo della natura soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 e alla sua portata consistente nella intenzionale, malvagia e ingiustificabile crudeltà che l'autore del delitto infligge alla sua vittima (Sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, dep. 20/06/2008, Potenza e altro, Rv. 240908; Sez. 1, n. 30285 del 27/05/2011, dep. 29/07/2011, Alfonzetti, Rv. 250797), ritenute ostativi alla sua estensibilità, come affermato per la inestensibilità di altre aggravanti soggettive (Sez. 1, n. 48219 del 16/11/2003, dep. 17/12/2003, Pernice, Rv. 226463; Sez. 1, n. 12875 del 20/02/2009, dep. 24/03/2009, Cazan, Rv. 243729), nella ipotesi di concorso anomalo, nella quale l'attribuzione dell'evento al concorrente avviene sulla base, non del dolo, ma solo della colpa cagionata dalla prevedibilità dell'evento ulteriore e al quale quindi non può essere ascritto altro che il possibile evento nei confronti del concorrente.
Alla stregua di tale condiviso principio, deve pertanto procedersi alla esclusione della indicata aggravante, cui può provvedere questa Corte, trattandosi di necessaria conseguenza giuridica della contestazione del concorso anomalo della ricorrente nell'omicidio, non influente sul trattamento sanzionatorio perché l'attenuante di cui all'art. 116 c.p. è stata riconosciuta con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, con riferimento al reato di cui al capo c), e la pena per detto reato è stata fissata nel minimo edittale con massima riduzione per l'indicata attenuante. 17. Il ricorso, esclusa l'indicata aggravante per il reato di cui al capo c), deve essere, pertanto, rigettato per l'infondatezza o inammissibilità dei proposti motivi.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La ricorrente deve essere condannata anche alla rifusione delle spese sostenute per la difesa dalle costituite parti civili, ammesse al patrocinio pubblico, che si liquidano in favore dello Stato nella somma di Euro 4.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata ex art. 615 c.p.p., il 16 maggio 2012, esclusa l'aggravante della crudeltà contestata per il reato al capo c);
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per la difesa dalle parti civili, ammesse al patrocinio pubblico, che liquida in favore dello Stato in Euro 4.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013