Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37940
CASS
Sentenza 24 ottobre 2006

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La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 cod. proc. pen., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per "darle una lezione" - per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato - partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37940
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

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