Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 cod. proc. pen., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per "darle una lezione" - per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato - partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37940 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3069
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023215/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RO TO (STRALCIATO), N. IL 15/06/1982;
2) OT LUIGI, N. IL 28/09/1967;
avverso l'ORDINANZA del 18/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 18 maggio 2006 il Tribunale di Napoli, sezione decima, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 aprile 2006 dal gip del locale Tribunale nei confronti, tra gli altri, di AR LU in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato, commesso in Ischia il 24 aprile 2006 in danno di IE LU.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta: a) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Patriota, alla qualificazione del fatto come concorso in omicidio volontario e all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento, emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). In questa materia, il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
l)l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6,1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. I, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). In definitiva, dovendo, anche in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione assumere i connotati di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019). In altri termini il controllo di questa Corte sulle ordinanze emesse in sede di riesame è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico- giuridici, mentre restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti.
2. Le linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis richiedono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dell'imputato:
per questo si prevede un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi (Corte Cost. n. 131 del 1996). Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di condizioni generali per l'applicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo a interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio,
l'attribuibilità del reato all'indagato con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia, quantitativamente e qualitativamente apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. 21.4.1995, ric. Costantino;
Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 16, ric. Spennato).
3. Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie e nei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte in relazione al dedotto vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) non può che concludersi per la non fondatezza del ricorso.
Il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunziato. In particolare il Tribunale, con motivazione compiuta e logicamente articolata, ha ritenuto che il quadro indiziario raccolto a carico di AR LU concreti il requisito della gravita richiesto dall'art. 273 c.p.p. in riferimento alle specifiche contestazioni formulate nei suoi confronti alla luce dei seguenti elementi: a)dichiarazioni di BA SE, gestore di un bar situato in prossimità del luogo del fatto, il quale riferiva in ordine all'inseguimento di IE ad opera di tre uomini, tra cui De AR LB, coindagato di Patriota, all'alba del 24 aprile 2006; b) dichiarazioni rese dal m.llo IN, il quale confermava la dinamica dei fatti illustrata da BA, riconosceva, in base alle caratteristiche fisiche, AR come una delle due persone che aveva incontrato nei pressi del porto intorno alle ore 6,30 del 24 aprile ed escludeva categoricamente di avere visto in questo contesto NT NU, persona che inizialmente si era falsamente autoaccusata dell'omicidio in luogo di AR su richiesta di costui, ma, successivamente aveva ritrattato la falsa confessione, riferendo di essere stato in grado di riferire la dinamica dell'episodio sulla base del racconto a lui fatto da AR, reale responsabile del delitto;
c) dichiarazioni rese dai coindagati LL e De AR, sulla cui base era possibile confermare l'attendibilità del riconoscimento fatto dal m.llo IN e la ricostruzione dell'accaduto fornita da BA;
d) dichiarazioni rese da LL, il quale ammetteva di avere partecipato, insieme con De AR e AR, su richiesta di quest'ultimo, all'inseguimento di LU IE, al fine di dargli una "lezione" per vendicare l'offesa che poco prima la vittima aveva rivolto proprio a AR e che alla fase della colluttazione aveva quasi subito fatto seguito la decisione di buttare IE dalle scale;
e) accertamenti medico-legali dai quali risultava che effettivamente, dopo la colluttazione, IE era precipitato oltre il parapetto prospiciente il ballatoio, situato tra la prima e la seconda rampa di scale del palazzo in cui abitava, ed inoltre che De AR era l'unico tra gli aggressori che presentava delle escoriazioni, con fuoriuscita di liquido ematico dal dorso della mano destra.
4. Relativamente alla doglianza concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. il Collegio osserva quanto segue. Elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 116 c.p. sono l'esistenza di un accordo al fine di commettere un reato concordemente voluto, la concreta commissione di un reato diverso e più grave di quello concordato, il nesso di causalità materiale fra la condotta attiva o omissiva del reato voluto e l'evento del diverso tipo di reato realizzato, il rapporto di causalità psicologica fra le azioni degli autori di entrambi i reati.
Secondo l'orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità l'art. 116 c.p. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il principio di colpevolezza come interpretato dalla Corte costituzionale alla luce della regola della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., comma 1 (Corte Cost., sent. n. 42 del 1965; sent. n. 364 del 1988 cit.), bensì un'ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta del reato- base voluto e meno grave - ad esempio, rapina - ed a titolo di colpa rispetto all'evento non voluto diverso e più grave - ad esempio, omicidio -, consistente nella violazione delle regole di prudenza, "per essersi il compartecipe imprudentemente affidato per l'esecuzione di condotta criminosa al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico". La responsabilità per concorso anomalo sarebbe ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile da un soggetto di normale intelligenza e di cultura media, quale possibile conseguenza della condotta concordata, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non spezzata da fattori accidentali e imprevedibili.
L'applicabilità della norma soggiace quindi a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. (v., da ultimo, Sez. I, 7 marzo 2003, ric. Benigno); che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali sopravvenuti, imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, e non si verifichi un rapporto di mera occasionante idoneo ad escludere il nesso di causalità. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, con motivazione compiuta e logica, conforme ai principi giuridici in precedenza enunciati, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali, in rapporto alla ricostruzione dei fatti sin qui operata, nei confronti dell'indagato, non si configura il concorso ex art. 116 c.p., ma è piuttosto da ravvisare il dolo diretto omicidiario.
Il reato diverso costituiva, infatti, uno sviluppo logicamente e normalmente prevedibile di quello voluto e non era imputabile all'intervento di circostanze eccezionali, atipiche ed imprevedibili, in nessun modo collegate al fatto criminoso iniziale: in quest'ottica assumono rilievo l'omogeneità e la continuità tra la condotta criminosa sorretta dal dolo e il reato effettivamente posto in essere, tale da far ritenere quest'ultimo uno sviluppo logicamente prevedibile del primo comportamento, ed inoltre le modalità e le caratteristiche del pestaggio programmato e voluto, caratterizzato dalla netta preponderanza numerica degli aggressori rispetto alla vittima.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2006