Sentenza 12 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le "note di missione", attraverso le quali viene attestato l'espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2000, n. 6900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6900 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 12/12/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VITTORIO EBNER - Consigliere - N. 2018
3. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 19119/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da AN RO, nato Bolzano il 2.5.1958, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento in data 11.6.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Natale Caputo, in sostituzione dell'Avv. Beppe Petronelli, per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5.5.1998, il Tribunale di Trento dichiarava AN RO colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 476, secondo comma, C.P., condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. All'imputato veniva addebitato di avere, nella qualità di dipendente della Azienda di promozione turistica di San Martino di Castrozza e Primiero e quindi di incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compilato in modo non veritiero le richieste di rimborso delle spese di trasferta sia indicando come avvenuti viaggi mai effettuati, sia indicando come effettuati con mezzo proprio dei viaggi in realtà effettuati con il mezzo di servizio, così affermando il falso e formando falsamente un atto destinato a provare la verità delle attestazioni in esso contenute, in particolare indicando come eseguiti gli inesistenti viaggi a Calliano il 18.11.1991, a Trento il 9.12.1991, a Bologna il 21.2.1992, a Trento il 17.1.1992, a Milano il 20.1.1993. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Trento, con sentenza in data 11.6.2000, confermava l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN, il quale denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta natura di atto pubblico delle "note di missione", inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non essersi i componenti del collegio giudicante di primo grado astenuti dal giudicare in quanto incompatibili, per avere nella fase preliminare del giudizio stralciato la posizione del coimputato TO NZ definendo il procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 444 c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente la Corte di merito ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 34 e 178 c.p.p., atteso che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr. da ultimo. Cass., Sez. Un., 24.11.1999, Scrudato ed altri, RIV 215097).
Destituito di fondamento è il motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso in atto pubblico, assumendosi l'inesistenza di una individuale, autonoma volontà dell'imputato di attuazione del fatto costituente reato. Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno (cfr. Cass., Sez. 5^, 17.11.1998, Marino, RIV 212723). Nel caso di specie risulta accertato, in punto di fatto, che il AN compilò, incassando poi i relativi importi, delle "specifiche" di missioni mai effettuate, e che egli ovviamente sapeva di non essere mai state compiute, al solo fine di ottenere il pagamento di ore di lavoro straordinario eccedenti il "tetto" normativamente previsto. È pertanto indubitabile che l'imputato abbia redatto le false "specifiché" con coscienza e volontà, per cui correttamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo del reato di falso contestato. Nè può dubitarsi che il falsi commessi fossero idonei a ingannare la pubblica fede, atteso che essi erano finalizzati a regolarizzare la retribuzione del lavoro straordinario eccedente il "tetto" normativamente previsto e quindi ad eludere eventuali superiori controlli in merito, a nulla rilevando che alcuni dirigenti dell'ente pubblico, di cui l'imputato era dipendente, concorressero nelle falsificazioni.
Privo di pregio è, infine, l'assunto difensivo con cui si contesta la natura di atto pubblico delle note di missione compilate dall'imputato, atteso che l'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede è leso anche nei casi in cui la falsità riguardi i così detti atti interni e cioè quegli atti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio destinati ad assumere funzione probatoria (nella specie si attestavano come avvenute missioni inesistenti al fine di percepire la retribuzione per lavoro straordinario eccedente il "tetto" normativamente previsto) nei confronti dell'Azienda di Promozione Turistica di San Martino di Castrozza e di Primiero avente natura di ente pubblico. Ciò premesso, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001