Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato.
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La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …
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La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2007, n. 37624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37624 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 19/09/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1206
Dott. BRICCHETTI EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 5022/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 22 dicembre 2005 della Corte di appello di Roma;
sentita la relazione del Consigliere dott. EN BRICCHETTI;
sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. MONETTI Vito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore dell'imputata, avv. MELINA Grazia di Roma;
- sentito il difensore della parte civile, avv. FILÌ Walter Ignazio di Roma in sostituzione dell'avv. Urbano DEL BALZO di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna alla pena di Euro 400,00 di multa di NE RI per il reato di lesioni personali colpose commesso, in Roma il 22 maggio 2000, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in danno di PACOR Marco.
1.1. RI OC, che era alla guida della propria autovettura, aveva fermato il mezzo per far scendere i passeggeri. L'imputata aveva aperto la portiera sinistra senza avvedersi che stava sopraggiungendo il ciclomotore condotto dal PACOR. A causa dell'impatto quest'ultimo era caduto procurandosi le anzidette lesioni.
1.2. Nel merito i giudici di appello osservavano:
- che l'assenza di danni sullo spigolo della portiera dell'autovettura non ingenerava dubbi in ordine al fatto che la causa dell'incidente andasse comunque individuata nell'apertura della portiera medesima in quanto la stessa presentava un'evidente strisciatura;
- che se la strisciatura fosse stata provocata dal ciclomotore prima dell'apertura dello sportello, OC se ne sarebbe certamente accorto
(aveva, invece, affermato di non aver sentito "alcun impatto");
che i danni riportati dalla parte destra del ciclomotore erano indicativi di un colpo violento ricevuto prima della caduta a terra. Alla luce di tali elementi la Corte non accoglieva la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non ritenendo necessaria ne' l'audizione del testimone EN IR (dato che il medesimo si trovava "dalla parte opposta" e non aveva potuto percepire esattamente quanto accaduto) ne' la richiesta perizia (atteso che la "dinamica del sinistro" era stata compiutamente accertata).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 590 c.p. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la responsabilità.
In particolare, la sentenza sarebbe contraddittoria sia là dove afferma essere priva di rilevanza l'assenza di danni sullo spigolo dello sportello, sia nella parte in cui ritiene che il OC si sarebbe "accorto" se l'impatto fosse avvenuto quando ancora lo sportello era chiuso.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prove decisive, nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, affermare che il testimone IR non avrebbe potuto percepire od osservare quanto accaduto sarebbe illogico. Lamenta, poi, la ricorrente, sempre nell'ambito "grafico" del secondo motivo, che, nel corso del procedimento di primo grado, si sarebbe proceduto a modificazione dell'imputazione (da lesioni lievi a lesioni gravi), omettendo la notificazione a lei del relativo verbale.
La circostanza aveva formato oggetto di motivo di appello del tutto ignorato dalla Corte.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto commisurazione della pena. I giudici di merito non avrebbero correttamente valutato "tutti gli elementi necessari" alla luce dei parametri esplicitati negli artt.132 e 133 c.p.. Mancherebbe, inoltre, motivazione idonea a dar conto "del ragionamento adottato".
2.4. Con l'ultimo motivo sostiene che i giudici del merito abbiano erroneamente applicato il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52. In concreto sarebbe stata - secondo la ricorrente - più favorevole l'applicazione della disciplina prevista per i reati di competenza del Tribunale, contemplando essa la possibilità, esclusa dinanzi al Giudice di pace, di beneficiare della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura, invero, la ricostruzione in fatto della vicenda utilizzata dal giudice per formare il proprio convincimento in ordine alla responsabilità;
pretende, peraltro, che si proceda a rinnovare la valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio.
Il ricorso, in altre parole, è fondato su censure che attengono a valutazioni probatorie ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e che, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione e di violazione dei criteri legali di valutazione delle prova. A questa Corte è preclusa sia la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, sia la possibilità di operare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento. Il riferimento, contenuto nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al "testo" del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in se e per se considerata.
La ricostruzione di un incidente nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei protagonisti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è, dunque, rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
La ricorrente, per contro, tenta di offrire una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto dei criteri legali di valutazione, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio. E nessuna doglianza può essere, sotto il profilo della congruità e della logicità, mossa alla sentenza impugnata che si avvale dei dati certi a disposizione per delineare argomentazioni persuasive in ordine alla ricostruzione dei fatti.
Significative, in proposito, appaiono le considerazioni (non contestate dalla ricorrente) svolte sui danni riportati dal ciclomotore e sull'entità dei medesimi.
Del tutto inesistente è, poi, la denunciata contraddittorietà, dato che la Corte ha semplicemente affermato che l'assenza di danni sullo spigolo dello sportello non poteva essere di per se indicativa del fatto che l'impatto fosse avvenuto a sportello chiuso. Considerazione del tutto logica se correlata a quanto dalla Corte medesima rilevato, vale a dire che lo sportello era danneggiato da una evidente strisciatura.
L'impatto, in altre parole, non aveva interessato lo spigolo dello sportello, ma altre parti del medesimo.
Si aggiunga - come già affermato da questa Corte (Cass. 4^ 9 giugno 1981, Prandina, RV 150647) - che l'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra che costituisce pericolo o intralcio per la circolazione e che va, pertanto, effettuata con ogni opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. L'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti). La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4^, 10 giugno 2003, Vassallo). E la Corte di merito - come si è detto (v. supra 1) - ha spiegato perché si sia convinta della superfluità della assunzione delle prove richieste dalla difesa (la testimonianza di EN IR e la perizia), evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputata, secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
A questo si aggiunga che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (v. Cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. in e. Fachini). Ed in ogni caso va per completezza rivelato che la ricorrente, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto di un immotivato diniego opposto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospetta - come si diceva sopra - una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Manifestamente infondato è anche il secondo profilo del motivo. Come risulta anche dalla sentenza di primo grado (pronunciata il 17 dicembre 2004 dal Tribunale di Roma), l'imputazione è stata modificata, con la contestazione suppletiva della circostanza aggravante dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (art. 590 c.p., comma 2, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1), all'udienza del 18 febbraio 2004, udienza in cui l'imputata era presente, tanto che il Tribunale aveva proceduto alla revoca della dichiarazione di contumacia.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come in altra parte del ricorso lo stesso ricorrente afferma, i giudici del merito hanno applicato, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 63, comma 1, la disposizione del cit. D.Lgs., art. 52, comma 2, lett. a), primo periodo, che contempla la pena della multa da Euro 258,00 a Euro 2.582,00.
La pena è stata, dunque, in concreto applicata in misura assai prossima al minimo edittale e, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 4^ 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278), non è, in casi siffatti, necessaria una specifica motivazione.
3.4. Con l'ultimo motivo del ricorso, la ricorrente sostiene che i giudici del merito abbiano erroneamente applicato la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52. A detta della ricorrente, sarebbe stata in concreto più favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.p., comma 4 l'applicazione "della disciplina prevista per i reati di competenza del Tribunale, contemplando essa la possibilità, esclusa dinanzi al Giudice di pace, di beneficiare della sospensione condizionale della pena". Il motivo è manifestamente infondato.
La disposizione transitoria di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 64, comma 2, stabilisce che, nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo (2 gennaio 2002), devono osservarsi le disposizioni dell'art. 63, comma 1. In altre parole, nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2 siano giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2^ del D.Lgs. (vale a dire gli artt. da 59 a 62), nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 33, 34, 35, 43 e 44.
Si osserva, quindi, anche l'art. 60, che esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 163 e ss. c.p. relative alla sospensione condizionale della pena.
È fatta salva, peraltro, l'applicabilità dell'art. 2 c.p., comma 3 (ora 4), che sancisce il principio della retroattività della norma più favorevole al reo.
Orbene, legge più favorevole è quella dalla cui applicazione derivano al reo, in concreto, conseguenze giuridiche meno gravose. L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (v. ex plurimis Cass. 1^ 2 ottobre 2003, n. 40915), tenendo conto della specifica situazione concreta da giudicare, anche in rapporto al potere discrezionale del giudice. Alla luce di tali premesse si rivela corretto l'operato del giudice di merito che ha reputato in concreto più favorevole al reo l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per il procedimento dinanzi al Giudice di pace anziché quella "ordinaria" dell'art. 590 c.p., comma 1 che contemplava (e contempla) la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva (reclusione fino a tre mesi o multa fino a Euro 309,00), evidentemente ritenendo che al fatto non potesse essere applicata soltanto la pena pecuniaria. Nè va dimenticato che, all'esito del confronto fra le leggi penali in successione, una volta individuata quella in concreto più favorevole al reo, essa deve essere interamente applicata. Non è possibile, in altre parole, applicare elementi della vecchia legge ed elementi della nuova, comodamente combinati in una non vigente tertia lex.
La legge più favorevole in concreto non può, dunque, essere il risultato di un mosaico, composto da tessere estrapolate dalle varie leggi in comparazione, da cui vengano selezionati i frammenti di disciplina "più favorevoli".
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille/00).
L'imputata va condannata anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alla parte civile le spese liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007