Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 3
È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale già raccolto ed utilizzabile, così da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al GUP, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguito dal rito alternativo. (Fattispecie in cui la richiesta di integrazione probatoria riguardava la audizione "ex novo" di tutti i collaboratori già escussi).
Anche alle dichiarazioni predibattimentali del coimputato - in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 513 cod. proc. pen. - è applicabile l'art. 500 comma quarto cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando costui accetti di sottoporsi all'esame in dibattimento e rilasci dichiarazioni difformi da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, le stesse, se utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel fascicolo del dibattimento e valgono come prova sia nei confronti di chi le ha rese sia nei confronti di altri imputati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 500, comma quarto, cit..
L'espressa adesione alla partecipazione ad un "processo camorristico", nel quale sia previsto l'uso di armi da sparo per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nella partecipazione di un concorrente nel duplice omicidio eseguito materialmente da altri all'esito di un "processo camorristico").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 8738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8738 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 186
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 13518/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN AN, nato il [...];
NT ED, nato il [...];
OS PA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che, decidendo in sede di rinvio, in data 7 novembre 2005, ha confermato la decisione di condanna 17 luglio 2001 della Corte di assise di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI IN, che ha concluso: in principalità, sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., se interpretato (come da parte della Cassazione nella decisione di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato) nel senso che il riferimento all'art. 500 c.p.p., comma 4 riguarda anche l'imputato il quale, ancorché nella ricorrenza del presupposto stabilito da quest'ultimo comma, si sottopone al recupero delle dichiarazioni predibattimentali.
Sentiti gli avv.ti Cerabona e Trofino, per NT, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Valentino, per OS, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi, facendo preliminarmente presente di aver depositato "motivi nuovi", nel settembre del 2008, di cui ha esibito copia;
l'avv. Aricò, per OS, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ed in subordine per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1) la sentenza in data 17 luglio 2001 della Corte di Assise di Napoli, confermata con decisione 24 novembre 2003 della Corte di assise di appello di Napoli, annullata con sentenza 7 novembre 2005 della 2^ sezione di questa Corte. 1.1) il dispositivo della sentenza in data 17 luglio 2001 la Corte di Assise di Napoli. RN AN, NT ED, OS PA e ELLA PE sono stati rinviati a giudizio avanti la Corte di assise di Napoli per rispondere del duplice omicidio aggravato dei fratelli IO AN e NA IO (Capo A), nonché dei connessi reati di sequestro di persona (Capo B) e di detenzione e porto illegale di arma (Capo C); il NT, il OS ed il ELLA, altresì, del delitto di omicidio aggravato in danno di IA IN (Capo D) e dei connessi reati di rapina (Capo E) e di detenzione e porto illegale di arma (Capo F).
Con sentenza in data 17 luglio 2001 la Corte di Assise di Napoli ha dichiarato il RN, il NT ed il OS colpevoli del delitto di omicidio volontario continuato in danno di IO NA e IO AN, escluse le contestate aggravanti, ed ha condannato:- il RN, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni venti di reclusione;
- il NT alla pena di anni venticinque di reclusione;
il OS alla pena di anni ventitre di reclusione. Ha, poi, dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di sequestro di persona e di detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione.
Infine ha assolto il NT, il OS ed il ELLA dai delitti di omicidio aggravato in danno di IA IN, di rapina aggravata e di illegale detenzione e porto di arma (Capi D, E ed F) per non avere commesso il fatto.
Su appello delle parti pubblica e privata la Corte di Assise di Appello di Napoli in data 24 novembre 2003 ha confermato la decisione di primo grado.
1.2) la motivazione nella sentenza 17 luglio 2001 sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dall'imputato RN, indipendentemente dal consenso delle parti. Il primo giudice ha ritenuto utilizzabili, indipendentemente dal consenso delle parti, le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini dall'imputato RN, il giorno 8 luglio 1997, sostenendo tale evenienza di utilizzabilità, non solo nel caso in cui l'imputato rifiuti di sottoporsi all'esame, ma anche nel caso in cui egli si sottoponga solo parzialmente all'esame stesso oppure - come nella specie - renda in dibattimento dichiarazioni manifestamente false.
Sul punto, di particolare interesse decisorio, la Corte di 1^ grado ha preliminarmente argomentato che le risultanze processuali fornivano ampia prova del verificarsi di una serie di trattative con promesse di denaro in favore di RN AN (poco rilevando se le stesse fossero state o meno sollecitate da quest'ultimo), nonché di intimidazioni e minacce nei confronti del RN medesimo e dei suoi familiari finalizzate ad indurlo a ritrattare le precedenti dichiarazioni accusatorie.
Risultavano, pertanto - a giudizio della Corte - pienamente integrati i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 500 c.p.p., commi 5 e 5, e art. 513 c.p.p., comma 1, con conseguente utilizzabilità "erga alios" delle acquisite dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal RN.
L'imputato RN infatti:
a) in un primo momento aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale;
b) in seguito, raggiunto dai difensori di fiducia, nel sito da cui era collegato in videoconferenza, aveva chiesto di essere esaminato, ed operata una radicale ritrattazione delle primitive propalazioni, affermava che le stesse erano del tutto false, siccome frutto o di sue invenzioni (l'80%) o di iniziative dagli inquirenti, che vi avevano aggiunto altri particolari (il restante 20%). Il collegio di primo grado ha osservato che la "ratio legis" perseguita dall'art. 111 Cost. e dai citati artt. 500 e 513 c.p.p. è quella di consentire una deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nelle ipotesi in cui, per effetto di provata condotta illecita, il contraddittorio manchi ovvero sia anche soltanto inquinato.
A giudizio dell'assise partenopea, una simile situazione si verifica quando il dichiarante, attraverso un'apparente sottoposizione all'esame dibattimentale, di fatto non consente di realizzare il contraddittorio, limitandosi ad una totale ritrattazione con prospettazioni palesemente false.
Da ciò deriva secondo l'argomentare della Corte di assise:
1) che le norme in parola devono essere interpretate nel senso che l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni deve conseguire, pure qualora il teste manifesti in concreto in dibattimento quella condotta di deposizione del falso che costituisce specifica e dichiarata finalità della minaccia;
2) che, parimenti, una volta accertata la condotta illecita di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 vanno considerate utilizzabili, indipendentemente dal consenso delle parti, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini dall'imputato, sia nel caso in cui questi rifiuti di sottoporsi all'esame, sia quando si sottoponga solo parzialmente all'esame stesso o renda in dibattimento dichiarazioni manifestamente false.
Su tali premesse, il primo giudice ha concluso per l'intrinseca attendibilità del RN e della fondatezza della chiamata in correità effettuata nei confronti dei coimputati, e la Corte di assise di appello investita del gravame, con sentenza 24 novembre 2003 (talora indicata 14 novembre 2003) ha confermato la decisione sul punto.
2) il giudizio di annullamento con rinvio della 2^ sezione della Cassazione, in data 4 marzo 2005, e la motivazione della sentenza di annullamento parziale con rinvio del provvedimento impugnato. Avverso la sentenza di secondo grado in data 24 novembre 2003 hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati ed il Procuratore Generale ha impugnato a sua volta l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello del P.M..
Con sentenza in data 4 marzo 2005 la Corte di Cassazione, sez. 2^, ha dichiarato inammissibile, perché infondato, il ricorso del Procuratore Generale;
ha rigettato i ricorsi degli imputati concernenti l'intervenuta decisione da parte della stessa Corte di Assise di Appello sulle istanze di rimessione e di ricusazione;
ed ha ritenuto fondato il ricorso relativo alla violazione dell'art.500 c.p.p., comma 4, artt. 503 e 513 c.p.p. relativamente alla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da RN AN con la testuale motivazione che segue:
a) "L'art. 500 c.p.p., comma 4 (espressamente richiamato dall'art.513 c.p.p. relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi riferibile anche alle dichiarazioni dell'imputato) consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione, solo nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sui teste e non anche quando si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. b) La norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111 Cost., comma 5, il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita", formula nella quale è da escludere che rientrino oltre alle condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), anche quelle realizzate "dal" dichiarante stesso (quale "in primis" la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza).
c) Come ha chiarito la Corte Costituzionale, "la condotta illecita" reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sè, sulla lineare esplicazione di esso (ordinanza n. 453 del 2002, Pres. Ruperto;
rel. Flick, Camera di Consiglio del 25.9.02).
d) La stessa Corte Costituzionale, ha ribadito la portata della norma con l'ordinanza 518 del 2002, Camera di Consiglio del 23.10.02 e con la successiva n. 258 del 2003 (Presidente Zagrebelsky, relatore Neppi Modona, stabilendo che l'art. 111 Cost., comma 5, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita", abbia inteso riferirsi alle sole "condotte illecite" poste in essere in danno del dichiarante e non anche a quelle realizzate "dal" dichiarante medesimo in occasione dell'esame in contraddittorio. e) Le ipotesi di subornazione o minaccia del teste e quella di falsa testimonianza e volontario mendacio sono quindi del tutto eterogenee e non assimilabili tra loro e non possono dare adito a prospettazioni di violazione di regole di uguaglianza costituzionalmente garantite. f) I limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni costituiscono il frutto di una precisa scelta del legislatore, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 Cost., limiti che non possono essere superati ed estesi da interpretazioni giurisdizionali in contrasto con i principi che regolano la formazione della prova nel dibattimento e dall'espresso dettato dell'art. 500 c.p.p..". Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha formulato cinque precise ed interrelate proposizioni:
1. ha premesso che il disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4 è applicabile anche all'imputato e che le due diverse ipotesi: di subornazione, violenza o minaccia al dichiarante e quella di falsa testimonianza e volontario mendacio sono del tutto eterogenee e non assimilabili tra loro, e, pertanto, non possono dare adito a prospettazioni di violazione di regole di uguaglianza costituzionalmente garantite;
2. ha stabilito che "il principio di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata è erroneo, risolvendosi in una non consentita interpretazione estensiva dell'art. 500 c.p.p., comma 4 e art. 513 c.p.p., interpretazione che si pone in contrasto con il generale disposto di cui allo stesso articolo, commi 1 e 2, dovendosi ribadire che le dichiarazioni rese in sede istruttoria sono utilizzabili solo ai fini della credibilità del testimone o dell'imputato e non anche come prova immediata rappresentativa di quanto dichiarato in istruttoria, non essendo equiparabile il rifiuto a rendere l'interrogatorio e le dichiarazioni mendaci, con le ipotesi di subornazione, violenze o minacce in danno del dichiarante":
3. ha ulteriormente affermato che "in difetto di tali presupposti (prova della subornazione, violenza o minaccia al dichiarante), i quali nella concreta fattispecie risultano solo subordinatamente e non chiaramente indicati, il giudice di merito potrà considerare il contenuto delle dichiarazioni istruttorie unicamente ai fine della credibilità del teste o dell'imputato, secondo l'esatto disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 2";
4. ha disposto il rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, cui ha attribuito il compito di valutare la fattispecie, con il corretto utilizzo delle dichiarazioni istruttorie del RN, disponendo la loro lettura e la piena diretta utilizzazione, solo ove accerti espressamente, con proprio specifico e puntuale giudizio di fatto, fondato "su elementi concreti" (secondo l'espresso disposto normativo), che le dichiarazioni dibattimentali di questo imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4. 5. ha precisato che "l'accoglimento del motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, preclude la verifica delle restanti doglianze. 3) il giudizio di appello in sede di annullamento con rinvio e la motivazione della sentenza 7 novembre 2005 della Corte di assise di appello di Napoli oggi impugnata. Il giudizio di appello, iniziato il 7 luglio 2005 e si è concluso il 7 novembre 2005.
Il giudice di rinvio ha in premessa rilevato che con la sua statuizione la Corte di Cassazione, in modo incontrovertibile, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, art. 503 c.p.p., commi 2 e 4, e art. 513 c.p.p., comma 1, con il quale le difese lamentavano che i giudici di merito avevano arbitrariamente esteso la disciplina di recupero delle dichiarazioni fornite nel corso delle indagini, dall'imputato silente o contumace, anche all'ipotesi dell'imputato che non si sottrae all'esame dibattimentale e rende dichiarazioni "discrasiche" rispetto alle precedenti;
ne', in presenza di una presunta irragionevole difformità di trattamento tra i due comportamenti, avevano sollevato la relativa questione di legittimità costituzionale, così indebitamente sostituendosi alla Corte Costituzionale.
Per la gravata sentenza infatti, sotto il profilo logico, è di tutta evidenza che il compito demandato al giudice di rinvio (valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4 al fine di disporre, in caso positivo, la lettura e la piena diretta utilizzazione delle dichiarazioni istruttorie del RN) presuppone indefettibilmente la riconosciuta applicabilità della normativa in esame anche all'imputato che si sottopone all'esame dibattimentale, ma rende dichiarazioni false per effetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
In caso contrario l'indagine affidata al giudice di merito risulterebbe del tutto inutile, restando comunque preclusa l'utilizzabilità delle originarie dichiarazioni del RN. 3.1) applicabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4 anche all'imputato che in dibattimento fornisce false dichiarazioni a seguito di subornazione o minaccia.
Del resto - prosegue il giudice di merito - con la sentenza di annullamento viene espressamente affermata l'applicabilità dell'art.500 c.p.p., cit. comma 4 non solo al teste, ma anche all'imputato che in dibattimento fornisce false dichiarazioni a seguito di subornazione o minaccia.
L'equiparazione, ai fini che qui interessano, delle figure del testimone e dell'imputato è assolutamente esplicita, avendo la Suprema Corte argomentato che la norma in oggetto concerne anche il secondo, le cui dichiarazioni istruttorie sono recuperabili qualora la ritrattazione risulti frutto dell'altrui provata condotta illecita e non di volontario mendacio.
Su tali premesse l'assise napoletana, quale giudice di rinvio, ha affermato che la normativa introdotta dalla citata novella consente sempre la lettura e la piena utilizzazione delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio dalla persona (sia essa testimone, coimputato nel medesimo reato o imputato in procedimento connesso) vittima di illecite pressioni, volte ad indurla a sottrarsi all'esame o a farle dichiarare il falso.
Da ciò si è ottenuto il recupero al processo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato in relazione ai combinati disposti degli artt. 513, 503 e 500 c.p.p.. 3.2) prova dell'avvenuto condizionamento del RN nelle dichiarazioni dibattimentali e valutazione del merito delle accuse. La Corte distrettuale, nella sentenza impugnata (pag. 28 e segg.), ricostruito per tali linee il metodo di valutazione imposto dalla sentenza di annullamento, e ribadita la legittimità dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 500 c.p.p., comma 4 all'imputato che si sottopone all'esame dibattimentale, in una condizione psicologicamente alterata (per violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità), ha ritenuto nel merito che nella fattispecie risultano acquisiti elementi certi che dimostrano l'avvenuta attuazione di una sistematica azione, condotta sotto entrambi i profili di cui alla norma citata, diretta a ottenere la ritrattazione del RN.
Conclusione questa assunta anche a seguito della prospettazione comparativa ed analitica valutazione della successione cronologica dei diversi atteggiamenti assunti da RN AN, dal momento della sua spontanea presentazione agli inquirenti sin al dibattimento.
In particolare i giudici di merito, con considerazioni che questa Corte non può che condividere:
a) hanno evidenziato (pagg.30 e segg. sentenza impugnata) le complesse, illecite e coordinate condotte, finalizzate ad ottenere la ritrattazione del RN e sviluppate sul duplice versante della lusinga (offerta di denaro) e della minaccia (il blocco delle attività economiche del dichiarante e dei congiunti);
b) hanno affermato (pagg.42 e segg. ibidem) l'irrilevanza, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4 della circostanza che il RN, ad un certo momento dell'azione di intimidazione, abbia cercato di quantificare il prezzo della sua corruzione, cercando di gestire al meglio la spendita del suo comportamento, contrario alla verità dichiarata, considerato che ciò che rileva è l'alterata condizione del dichiarante, il quale, nel ritrattare il vero, agisce in conformità dell'illecita suggestione altrui, circostanza questa che giustifica il recupero al vaglio critico del giudice ciò che si è voluto invece far disperdere (totale ritrattazione) o confondere (parziale ritrattazione) con la minaccia o l'allettamento.
La Corte di assise d'appello, affermato che le dichiarazioni rese da RN AN al P.M. in data 8/7/1997 risultano correttamente acquisite al procedimento e legittimamente e pienamente utilizzabili ai fini della decisione (pag.43), ha valutato e confermato i profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca del RN, con riferimento al contenuto delle sue originarie propalazioni che sono state ritenute:
dotate di armonica coerenza logica;
in sintonia con l'incontestabile posizione delinquenziale rivestita dal confidente;
adese alla sua personalità ed al suo spessore culturale;
perfettamente compatibili con la duratura frequentazione con taluni degli incolpati.
Significativi sono stati anche ritenuti sia l'attenzione posta nel discernere circostanze a lui note per scienza diretta (omicidio IO) e quelle riferitegli da altri (omicidio IA), sia lo scrupolo dimostrato nell'indicare, senza alcuna ansia accusatoria, le altrui responsabilità.
Risulta così (pag.47) che il duplice omicidio oggi in contestazione si inquadra nel contrasto tra il NT ed il clan dei NO di Forcella, acuitosi allorché costoro nel 1984 fecero amputare il dito di TT IN, titolare di una "giocata" clandestina nella zona del Vasto.
Le fasi salienti del sanguinoso episodio, sono state indicate dal RN mediante l'illustrazione del ruolo rivestito nella circostanza da lui stesso (materiale esecutore del sequestro sfociato nell'uccisione dei due giovani), dal NT (il quale deliberò l'azione e vi prese anche personalmente parte) e dal OS (che controllò sistematicamente e segnalò i movimenti delle vittime). Quanto alle rilevate e pretese "discrasie" (pagg. 50 e segg.), osserva il giudice di merito, come esse non attengano in alcun modo alle parti delle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, concernenti la partecipazione ed il ruolo rispettivamente svolto nell'impresa criminosa dallo stesso RN e dagli altri giudicabili. Per ciò che attiene poi alla dedotta intrinseca inaffidabilità di ER VA, NO RA, NO EL e UI NO, la Corte (pagg. 56 e segg.), premesso che anche in questo caso ci si trova al cospetto di soggetti che hanno confessato la propria partecipazione a reati gravissimi, ha chiarito che gli apporti collaborativi forniti sono connotati dai requisiti e caratteri richiesti per riconoscere loro sicura affidabilità. Infatti essi si rivelano: qualificati, perché provenienti da soggetti già inseriti, anche a livelli elevati, nell'ambiente del crimine organizzato, come tali in grado di essere a conoscenza degli avvenimenti narrati;
spontanei, perché operati liberamente, senza pressione alcuna, nel solco di una scelta compiuta in tempi e modi svincolati dal presente procedimento;
disinteressati, in quanto scevri da qualsiasi sentimento di rancore o di inimicizia nei confronti degli imputati;
costanti, perché mantenuti fermi nel tempo;
coerenti, giacché inquadrati in un contesto logico e privi di reali contraddizioni.
Univoca riprova della genuinità delle varie propalazioni è stata correttamente desunta dall'assoluta autonomia tra le molteplici fonti dichiarative, di differente estrazione e militanza malavitosa (appartenenti, come lo ER ed i NO, addirittura a gruppi rivali) ed all'oscuro l'una del dictum dell'altra. Da ciò l'impossibilità anche solo ipotizzare un accordo, per concordare le accuse e scambiarsi le informazioni, considerato pure come ogni singolo racconto presenti elementi di specificità che si conciliano perfettamente con la diversa posizione criminale rivestita da ciascuno dei collaboranti nel panorama delinquenziale napoletano. Quanto al merito, il sanguinoso epilogo del sequestro era, pertanto, secondo il giudice d'appello, un evento ampiamente prevedibile in concreto ed è stato indubbiamente previsto, preventivamente consentito ed accettato da tutti i concorrenti.
Nè vale obiettare che il OS non ha preso materialmente parte a quest'ultima fase dell'impresa criminosa, in quanto egli era perfettamente a conoscenza delle finalità dell'azione, delle predisposte modalità esecutive, del ruolo dei complici, dell'armamento in loro possesso, nonché della pericolosità dei fratelli IO ed in particolare di IO NA (il cui soprannome MB si rivelava di per sè eloquente). Ribadite le statuizioni di responsabilità, la Corte distrettuale ha rigettato tutte le richieste dirette alla riduzione delle pene inflitte (pag. 66 sentenza), ritenendo il trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice sin troppo mite, in relazione ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., tenuto conto delle efferate modalità di esecuzione del duplice omicidio, rivelatrici di elevata pericolosità sociale, nonché della pessima personalità dei prevenuti, i quali non hanno mai dato mostra di un qualsiasi segno di ravvedimento ed annoverano plurimi e gravi precedenti, e del loro negativo comportamento processuale.
4) I MOTIVI DI RICORSO DEGLI IMPUTATI ED I MOTIVI DELLA PRESENTE DECISIONE.
Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con motivi in parte sovrapponibili (NT e OS) e, comunque, sostanzialmente intesi a prospettare la violazione, da parte del giudice di rinvio, dei principi indicati nella decisione di annullamento della Suprema Corte.
4.1) I motivi di impugnazione di RN AN e la decisione di questa Corte.
La difesa del RN prospetta quattro motivi di ricorso:
a) violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4 (testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro od altra utilità affinché non deponga o deponga il falso), art. 503 c.p.p., comma 3 (facoltà di contestazione con utilizzo di dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata) e art. 503 c.p.p., comma 4 (applicabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 2 in punto di credibilità del teste);
b) violazione di legge con riferimento all'art. 500 c.p.p., comma 4 (testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro od altra utilità affinché non deponga o deponga il falso);
c) violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ai disposti degli artt. 141 bis c.p.p. (modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione) in relazione agli artt. 191 e 192 c.p.p.. Per tali primi tre motivi di doglianza la difesa dichiara di far propri i motivi di ricorso depositati dagli altri imputati al cui contenuto si riporta.
I punti sub a) b) e c) risultano, all'evidenza, proposti in modo inammissibile, in palese violazione della regola della autosufficienza del ricorso e della specificità nella puntualizzazione dei motivi di doglianza critica, che si intendono proporre alla valutazione del giudice di legittimità. Il ricorso, infatti deve essere autosufficiente nel senso che deve contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez. 4^, 28135/2007 ric. Arena;
Cass. sez. 6^, n. 10951 del 2006; Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115; Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). In particolare il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione, (cfr. in termini: Sez. 1^, Sentenza n. 47499/07, Rv. 238333, imputato Chialli, Massime precedenti Vedi: N. 11706 del 1993 Rv. 196076, N. 6529 del 1998 Rv. 210712, N. 31964 del 2001 Rv. 219325, N. 4803 del 2002 Rv. 225512, N. 34379 del 2004 Rv. 229279, N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 37368 del 2007 Rv. 237302).
In altri termini, va recepita ed applicata, anche in sede penale, la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando - come nella specie - si lamenti l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (Sez. F., Sentenza n. 37368/07 Rv. 237302, Torino. Massime precedenti Vedi: N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778).
Tanto non è stato realizzato nel ricorso in questione, essendosi il ricorrente limitato - in modo assolutamente generico - a richiamarsi e far propri i motivi di ricorso depositati dagli altri imputati al cui contenuto si è riportato.
Con un quarto motivo si rileva vizio di motivazione sul punto della mancata concessione dei benefici di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Il motivo è infondato.
La decisione di non riconoscere al RN l'attenuante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 (pagg. 64 e segg. sentenza impugnata) è stata correttamente motivata - in modo insindacabile in questa sede - da più convergenti e ragionevoli circostanze, ed in particolare:
a) dalla circostanza che nel corso delle indagini l'imputato è fuggito dal luogo dove usufruiva di un permesso ed una volta riarrestato ha interrotto ogni forma di collaborazione;
b) dal fatto che in dibattimento, egli ha tenuto un comportamento del tutto negativo, rendendo dichiarazioni valutate come palesemente menzognere e ponendo in essere un'attività finalizzata ad inquinare il materiale probatorio, frapponendo seri ostacoli alla compiuta ricostruzione dei fatti, non fornendo agli investigatori gli ulteriori elementi necessari per addivenire all'identificazione di tutti i responsabili del gravissimo episodio delittuoso. Il ricorso del RN va quindi rigettato.
4.2) I motivi di impugnazione di NT DO.
Con un primo ed articolato motivo di impugnazione la difesa dell'imputato NT (come pure quella del OS) deduce mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da RN AN, nella fase delle indagini preliminari e violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p. (contestazione nell'esame testimoniale), art. 503 c.p.p. (esame delle parti private) e art. 513 c.p.p. (lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini o nell'udienza preliminare, nonché violazione del disposto dell'art.623 c.p.p., lett. a), per mancata uniformità alla decisione di annullamento.
In estrema sintesi: il ricorrente ha interpretato il principio di diritto, affermato dalla Cassazione, nel senso che non sia consentito - in caso di coimputato che, come il RN, non si sia sottratto all'esame - il recupero a fini probatori, ex art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni da lui precedentemente rese.
Nella specie quindi l'avvenuto utilizzo dei disposti normativi indicati dall'art. 513 c.p.p. non era possibile, in assenza di riferimenti espliciti all'art. 503 c.p.p., ed il giudice di rinvio doveva d'ufficio porsi la questione di legittimità costituzionale. In conclusione, secondo i difensori: l'applicabilità dell'art. 513 c.p.p. va espressamente limitata al solo caso dell'imputato
"contumace od assente, oppure che si rifiuti di sottoporsi all'esame, con ovvia esclusione della diversa ipotesi in cui l'imputato, come nella specie, si sia regolarmente sottoposto all'esame. Il diverso trattamento, in concreto riservato dal legislatore a due situazioni omologhe: di chi, intimidito rende dichiarazioni mendaci, rispetto a chi, del pari intimidito, si astiene dal deporre, poteva al massimo imporre una questione di legittimità costituzionale ma non certo di far dire alla norma ciò che essa non dice.
In tale ottica, l'accertamento che il giudice di rinvio doveva fare era duplice:
1) verificare se il RN avesse o meno dichiarato il falso nel dibattimento oppure se avesse o meno ricevuto minacce perché ritrattasse;
2) verificare anche le ragioni che motivarono il RN a rendere tali dichiarazioni che ben potevano essere frutto di una libera scelta, di opportunità e convenienza.
Va subito anticipato che il principio di diritto, quale letto ed interpretato dai ricorrenti, non rispetta gli esatti termini del tenore della prospettazione della Corte, che ha pronunciato l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Infatti, se risponde al vero che la Suprema Corte ha definito il rifiuto a rendere l'interrogatorio e le dichiarazioni mendaci, non equiparabili alle ipotesi di subornazione, violenze o minacce in danno del dichiarante (cfr. amplius retro, p. 2, pag. 5), è altrettanto vero che - su tali premesse - la stessa Corte ha disposto il rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, cui ha attribuito il compito di valutare la fattispecie, con il corretto utilizzo delle dichiarazioni istruttorie del RN, disponendo la loro lettura e la piena diretta utilizzazione, solo ove accerti espressamente.... che le dichiarazioni dibattimentali di questo imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4.... La questione verrà comunque più oltre ripresa e diffusamente trattata nel punto della sua infondatezza (cfr. infra: pagg.17 e segg.).
Con ulteriore articolazione dello stesso primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta:
a) mancanza di un provvedimento formale di acquisizione ed utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni del RN ex art.500 c.p.p., commi 4 e 5, acquisite a seguito delle contestazioni fatte dalle parti;
b) carenza, apparenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuta l'applicabilità dei combinati disposti dell'art.500 c.p.p., commi 4 e 5 per assenza di prova di intervenute intimidazioni o promesse di denaro, realtà questa che induce a ritenere che il RN scelse liberamente di tornare sulla sua decisione di collaborare rendendosi irreperibile e riorganizzando la sua attività delinquenziale al di fuori del controllo delle forze dell'ordine.
In tale ambito si propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione delle regole di giudizio, in tema di valutazione della chiamata di correo, in punto di ritenuta responsabilità del NT, avuto riguardo all'atteggiamento "ondivago" del propalante RN, ai vantaggi premiali della sua condotta collaborativa, alle lacune informative sugli antefatti e la fase preparatoria del delitto e nell'immediatezza dell'omicidio;
d) mancanza di motivazione sulla attendibilità degli altri collaboratori di giustizia e sul ritenuto riscontro del loro dictum alle dichiarazioni del RN;
e) carenza di motivazione sulla invocata e negata ipotesi di cui all'art. 116 c.p., comma 2
considerato che
il duplice evento mortale fu l'effetto dell'azione repentina ed imprevista di IT NA "o curto" (assolto in sede di udienza preliminare);
f) vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di determinazione della pena trattandosi di fatti risalenti al 1984.
4.3) I motivi di impugnazione di OS PA e la decisione in punto di mandato di arresto europeo.
La difesa del OS, con un primo motivo di impugnazione, riprende negli stessi termini le doglianze già illustrate nei ricorsi del NT e conclude nel senso che esiste nel nostro sistema uno "sbarramento, da vuoto normativo", che impedisce, nel caso in cui il coimputato non si sottragga all'esame, il recupero delle sue precedenti dichiarazioni a mente dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Tale sbarramento non può certo essere ovviato, in assenza di norma specifica, mediante una interpretazione estensiva, analogica ed in malam partem, che in se e per sè renderebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che nel ricorso viene così sollevata.
In tale ottica il difensore sottopone a critica di logicità le scansioni argomentative del giudice di rinvio il quale:
a) ha erroneamente equiparato il concetto di "acquisizione" a quello diverso di "utilizzazione", dimostrando di non aver soppesato il fatto che dell'art. 503 c.p.p., il comma 5 "altro non è che un residuo del tessuto normativo previgente non raccordato con la nuova disciplina";
b) ha posto sullo stesso piano il "coimputato" rispetto al "testimone", (in realtà osserva questa Corte che siffatta equiparazione fa parte integrante del principio di diritto da applicare) assumendo che allorquando l'imputato parli anche di responsabilità dei correi, la veste che egli assume è quella del testimone e non del coimputato, situazione questa che non trova alcun fondamento del novellato art. 64 c.p.p. il quale prevede tale prima qualità (teste) solo nella situazione in cui la persona interrogata parli "anche" di vicende nelle quali e per le quali essa non è direttamente indagata od imputata;
c) ha impropriamente richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale circa la scelta della interpretazione costituzionalmente orientata, pervenendo però ad una interpretazione abrogativa e/o additiva della norma.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 500 c.p.p., comma 4, rilevando l'inapplicabilità della norma quando - come nella specie - risulti, in capo al dichiarante, non già il ruolo di soggetto passivo di atti minatori e corruttivi, ma il ruolo attivo di chi negozia e quantifica il prezzo della ritrattazione stessa. Nè la conclusione muterebbe laddove si ritenga che da una iniziale pressione si sia addivenuti, nella volontà e nel programma del dichiarante, ad una realtà in cui il silenzio era mercificato e gestito patrimonialmente dall'originario preteso intimidito. Con un terzo motivo il ricorso delinea violazione dell'art. 141 bis c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 192 c.p.p. ed alla fonoregistrazione dell'interrogatorio posto che si sono utilizzate ai fine di valutazione della prova espressioni riportate nel verbale riassuntivo, ma che non si rinvengono nella documentazione registrata, nonostante la conclusione della Corte di assise di appello circa l'insignificanza delle incongruenze prospettate dai difensori.
Con un quarto motivo si rileva la violazione delle regole di valutazione della prova e vizio di motivazione per omessa considerazione della attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (ER, NO, UI) e dei riscontri incrociati tra le loro diverse dichiarazioni e quelle del RN. Con un quinto motivo si prospetta violazione dell'art. 116 c.p. attesa l'imprevedibilità da parte del OS della decisione omicidiaria assunta inopinatamente da uno dei correi. Con un sesto motivo si lamenta violazione dell'art. 114 c.p. atteso il ruolo minimale svolto nella vicenda dal ricorrente il quale ha mantenuto in tutte le sue fasi una funzione di assoluta minimalità. Con un settimo motivo il difensore sostiene l'applicabilità della riduzione premiale ex art. 438 c.p.p. e l'insostenibilità, in punto di stretto diritto, della contraria tesi argomentata dalla Corte di assise di appello.
Con un ottavo motivo si censura l'omessa ed incoerente motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente quantificazione della sanzione.
All'odierna udienza il difensore del OS ha dimesso copia informale di "MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO PER CASSAZIONE" (datata 26 gennaio 2008 e priva di indicazioni di spedizione o deposito), nel quale atto si eccepisce "difetto di procedibilità nei confronti dell'imputato", per violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.40 essendo stato il OS arrestato in Spagna il 9 agosto 2008,
in relazione ai fatti di cui è processo, e su richiesta dell'Autorità italiana.
La pregiudizialità della questione, così delineata, impone la sua immediata trattazione.
Innanzitutto, ferma ogni altra considerazione, è evidente che i motivi aggiunti non possono che essere stati redatti in tempo successivo al 9 agosto 2008 (data dell'arresto del ricorrente) e, quindi, necessariamente, non alla data indicata (che risulta errata) del 26 gennaio 2008, data di apparente e riferita stesura dei motivi stessi (sei mesi prima dell'evento che si deduce come motivo di impugnazione) e che si riferiscono in allora depositati. Con tale atto il ricorrente prospetta violazione di legge in quanto l'istituto, nella specie applicabile, era per il OS, non già il mandato di arresto europeo, ma l'estradizione, atteso il limite temporale di applicazione del primo istituto.
In buona sostanza, partendo dalla considerazione che reati sono stati commessi prima del 7 agosto 2002 (nel 1984) e non risultando avvinti dal nesso della continuazione con altri illeciti successivi, il mandato di arresto europeo non aveva titolo per essere applicato. Il motivo, per l'assenza di ogni prova circa dell'avvenuto tempestivo deposito dei motivi aggiunti, risulta inaccoglibile. In ogni caso, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. Penale sez. 6^, 45769/2007, Rv. 238090 Di Summa;
sez. 6^, 34215/2007, Rv. 237057) in tema di mandato di arresto europeo, la disciplina transitoria, dettata dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40 è applicabile solo ai mandati di arresto cosiddetti passivi, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali.
In ogni caso, era comunque onere del ricorrente impugnare in allora il provvedimento di consegna, in relazione al mandato di arresto europeo e non dedurne i pretesi vizi in questa sede, come realtà proceduralmente ostativa al giudizio di merito.
4.5) i comuni motivi di ricorso di NT e OS e la pronuncia di questa Corte.
Il primo motivo di impugnazione del NT, anche nelle ulteriori articolazioni sub a) e sub b) (cfr. retro p.
4.2 pag. 12 e segg.), nonché il primo motivo (sub a- e sub b) e il secondo motivo del OS (cfr. retro p. 4.3, pagg. 14 e segg.), per la sovrapponibilità delle critiche, dei vizi dedotti e delle richieste formulate, vanno congiuntamente esaminati, con un breve inquadramento delle norme applicabili ed applicate in funzione della decisione di annullamento.
Come insegna autorevole e condivisibile dottrina, e per la parte che qui interessa, il vigente sistema probatorio, costruito dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, pesato in una analisi interfunzionale tra diritto sostanziale e diritto processuale, dimostra di aver valorizzato la funzione conoscitiva del processo, attraverso il riconoscimento del "principio del contraddittorio nella formazione della prova", così legittimando un ritorno all'uso essenzialmente critico delle dichiarazioni predibattimentali.
L'intento del legislatore quindi è stato pacificamente quello di assicurare, attraverso una serie di norme di copertura, la genuinità della prova dichiarativa nel senso che la testimonianza, nel suo svolgersi ed enuclearsi nella dinamica dell'azione penale, deve assumere e mantenere, come prova dichiarativa, connotazioni e qualità persistenti di genuinità.
In tale prospettiva, la tutela della veridicità della testimonianza si pone come il presupposto essenziale perché il contraddittorio operi con efficacia e concretezza, e la Corte Costituzionale, con la sentenza 440/2000 ha puntualmente ribadito che il "principio del contraddittorio, nella formazione della prova" nell'ambito del processo penale, dopo l'inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost., è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, oltre ad essere naturalmente richiamato nella sua dimensione soggettiva, come diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore.
In altri termini ciò sta a significare - come anche rilevato dalla difesa del OS - che il contraddittorio va apprezzato come metodologia di conoscenza e non come un fine in sè.
L'ordinamento infatti non può rinunciare all'accertamento del fatto, in presenza di condotte illecite, finalizzate ad inquinare il processo ed il risultato delle prove, quando il metodo del contraddittorio è inattuabile, oppure inquinato per effetto appunto delle dette condotte illecite - come provato dai giudici di merito dopo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato - il processo deve ricorrere al metodo alternativo della "utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni".
Va quindi affermato il principio (condiviso da una parte autorevole della dottrina) che, allorquando l'imputato nel proprio procedimento accetti di sottoporsi all'esame e risponda - come verificatosi nella specie - la disciplina va ricercata nel disposto dell'art. 503 c.p.p., che non è stato modificato dalla L. n. 63 del 2001, e se quell'imputato, sentito in dibattimento, nel rispondere, cambia versione rispetto a quanto affermato nel corso delle indagini (avanti alla polizia giudiziaria delegata, al pubblico ministero o al giudice), le parti possono procedere alla contestazione delle precedenti dichiarazioni, e queste ultime:
a) sono ovviamente utilizzabili come prova della credibilità ex art.503 c.p.p., comma 4, che rinvia all'art. 500 c.p.p., comma 2;
b) sono acquisite al fascicolo per il dibattimento, in base all'art.503 c.p.p., commi 5 e 6 e valgono come prova sia nei confronti dell'imputato, che le ha rese, sia nei confronti degli altri imputati di quel procedimento, tenuto conto che nessun limite di utilizzabilità "erga alios" è posto espressamente dalla legge. Nell'odierna vicenda, la seconda sezione della Corte, nella decisione di annullamento con rinvio, da per pacifica (e pertanto assorbente) l'astratta utilizzabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato dall'art. 513 c.p.p., così dando altrettanto per scontata l'inapplicabilità del regime transitorio. Quello che più importa è che la "ratio decidendi", che ha fondato l'annullamento, consiste proprio nel rilievo che il giudice di merito della decisione annullata ha illegittimamente ed erroneamente inserito anche l'autonoma condotta illecita del dichiarante (false dichiarazioni) pur in mancanza di pressioni esterne. Non a caso, nel punto 5 (pag. 6) la sentenza di annullamento afferma testualmente "l'accoglimento di questo motivo preclude la verifica delle ulteriori doglianze" precisando ancora (senza lasciare alcun ulteriore spazio interpretativo) che il giudice del rinvio dovrà utilizzare le dichiarazioni del RN "disponendo la loro lettura e la piena diretta utilizzazione solo ove accerti che le dichiarazioni dibattimentali di questo imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4". In definitiva, la Corte dell'annullamento ha affermato l'astratta applicabilità delle norme, richiamate nei ricorsi, qualora manchi "la provata condotta illecita", con una importante precisazione di conferma e cioè che in mancanza dell'inquinamento probatorio - nella specie invece, e al contrario, ampiamente "provato"- le dichiarazioni precedentemente rese dal RN sono utilizzabili, non ai fini di prova, ma solo per stabilire la credibilità del dichiarante. Inoltre, premesso che l'art. 500 c.p.p., comma 4 si applica anche all'imputato che dichiari fatti in contrasto con quelli riferiti prima del dibattimento, va rilevato che la restante interpretazione del principio di diritto - circa i rapporti tra artt. 500, 503 e 513 c.p.p. - è del tutto ininfluente così rendendo irrilevante la censura di legittimità costituzionale prospettata dalle parti, private e pubblica.
Invero, dal "dictum" della Cassazione, come già precisato, sono enucleagli le seguenti proposizioni e principi:
1. che, anche nei confronti dell'imputato che adotti dichiarazioni "discrasiche" rispetto alle dichiarazioni predibattimentali, trova applicazione l'art. 513 cc.p.p., comma 1 nella parte in cui richiama l'art. 500 c.p.p., comma 4;
2. che la "provata condotta illecita" di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 deve provenire dall'esterno non essendo sufficiente la falsa dichiarazione;
3. che non residua alcun principio implicito in quanto, benché in modo sommario, la sentenza ha preso in esame tutti i profili, per così dire preliminari, sull'acquisizione e sull'utilizzazione delle dichiarazioni del RN (significativo è a tal fine anche il richiamo all'art. 500 c.p.p., comma 2 e all'art. 503 c.p.p., comma 4). Per concludere: il presupposto in diritto della decisione d'annullamento è che le ipotesi di subornazione o minaccia del teste e quelle di falsa testimonianza e volontario mendacio sono del tutto eterogenee e non assimilabili tra loro.
Di conseguenza:
le dichiarazioni istruttorie del RN possono essere lette ed essere oggetto di piena diretta utilizzazione, una volta che sia accertato espressamente che le dichiarazioni dibattimentali di questo imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art.500 c.p.p., comma 4;
bene e correttamente pertanto il giudice di merito, verificato che le dichiarazioni dibattimentali del RN furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4, ne ha disposto la loro lettura e la piena diretta utilizzazione a fini diversi dalla mera valutazione di credibilità dell'imputato stesso. Orbene, nella presente vicenda, i giudici di assise hanno inoppugnabilmente acquisito elementi certi che dimostrano l'avvenuta attuazione di una sistematica azione, condotta sotto entrambi i profili di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, diretta a ottenere la ritrattazione del RN.
Conclusione questa coerentemente e criticamente assunta anche a seguito della prospettazione ed analitica valutazione della successione cronologica dei diversi atteggiamenti assunti da RN AN, dal momento della sua spontanea presentazione agli inquirenti sino al dibattimento.
In particolare i giudici di merito, in modo puntuale e rispondendo alle censure degli imputati:
c) hanno evidenziato (pagg. 30 e segg.) e pesato, con precisione e corretta metodica valutativa, le complesse, illecite e coordinate condotte, finalizzate ad ottenere la ritrattazione del RN, le quali sono state sviluppate sul duplice versante della lusinga (offerta di denaro) e della minaccia (il blocco delle attività economiche del dichiarante e dei congiunti);
d) hanno affermato (pagg. 42 e segg.) l'irrilevanza, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 500 c.p.p., comma 4 della circostanza che il RN, ad un certo momento dell'azione di intimidazione, abbia cercato di quantificare il prezzo della sua corruzione, cercando di gestire al meglio la spendita del suo comportamento, contrario alla verità affermata, considerato che ciò che rileva è l'alterata condizione del dichiarante che, nel ritrattare il vero, agisce in conformità dell'illecita suggestione altrui, circostanza questa che giustifica il recupero al vaglio critico del giudice ciò che si voleva disperdere con la minaccia o l'allettamento. Si tratta quindi di una motivazione che per la sua completezza e logicità si sottrae alle generiche critiche formulate, in quanto rispettosa delle regole di valutazione ed apprezzamento probatorio fissate dalla Suprema Corte.
Invero, in tema di testimonianza (o dichiarazioni di imputato), il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone (o imputato) sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi - come realizzato dalla sentenza impugnata - su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato (come evidenziato in atti) da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6^, 27042/2008, Rv. 240971 - est. Fidelbo - Massime precedenti Conformi:
N. 7653 del 2005 Rv. 230881, N. 26904 del 2005 Rv. 231860 Massime precedenti Vedi: N. 31461 del 2004 Rv. 230018, N. 37112 del 2004 Rv. 230115, N. 33951 del 2005 Rv. 232050, N. 29421 del 2006 Rv. 235103, N. 31660 del 2007 Rv. 236892).
4.6) L'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dalle parti private e pubblica.
La concreta fattispecie processuale (imputato dichiarante che ha reso false affermazioni sui fatti, però in presenza e per effetto delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4), così diversamente puntualizzata e definita, non solo rende il sistema "completo" per tutte le figure di dichiaranti (testi ed imputati), in relazione alle specifiche condotte da loro serbate nel corso dell'esame (rifiuto; risposta e conferma delle precedenti versioni;
risposta e mutamento radicale di versione, oppure risposta con modifiche parziali di versioni), ma rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, art.513 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. (come già detto, dianzi a pag. 18), una volta provato che le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato furono rese in presenza delle condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4. 4.7) Gli altri motivi di ricorso di OS e la pronuncia di questa Corte.
Il OS, oltre alla questione prospettata con i "motivi aggiunti" di cui si è già trattato, delinea con un terzo motivo di ricorso, violazione dell'art. 141 bis c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 192 c.p.p. ed alla fonoregistrazione dell'interrogatorio, posto che si sarebbero utilizzate, ai fini di valutazione della prova, espressioni riportate nel verbale riassuntivo, ma che non si rinvengono nella documentazione registrata, nonostante la conclusione della Corte di assise di appello circa l'insignificanza delle incongruenze prospettate dai difensori.
Il motivo è infondato e per altri profili inammissibile. È ben vero che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una comunicazione fonoregistrata (come avviene nelle conversazioni telefoniche intercettate) diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma ciò è possibile soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2^, 38915/2007, Rv.237994, Donno Massime precedenti Vedi: N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 35680 del 2005 Rv. 232576, N. 117 del 2006 Rv. 232626): nella specie, peraltro, nessuna delle due evenienze, con i relativi decisivi esiti, risulta essersi verificata.
Versandosi quindi nell'ambito di una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, essa si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità, quando appunto tale valutazione, come nella sentenza impugnata, risulta motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza: ne consegue l'infondatezza della doglianza difensiva.
Con un quarto motivo il OS (idem: motivi NT p. 4.2, pagg. 12 e segg.) rileva la violazione delle regole di valutazione della prova e vizio di motivazione per omessa considerazione della attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (ER, NO, UI) e dei riscontri incrociati tra le loro diverse dichiarazioni e quelle del RN.
Il motivo risulta infondato.
Nella specie ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata nel rispetto del principio di diritto della Suprema Corte, ha dato comunque offerto congrua e ragionevole giustificazione:
a) sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia (ER, NO, UI) e dei riscontri incrociati tra le loro diverse dichiarazioni e quelle del RN. b) sui riscontri rinvenibili nelle acquisizioni di Polizia giudiziaria;
c) sulla irrilevanza delle diverse e valutate prospettazioni difensive.
Sono quindi destituite di fondamento le doglianze, sia del OS che del NT, riguardanti la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la formulazione di vizi logici della motivazione.
La corte distrettuale ha infatti affermato la certa attribuibilità dell'illecito all'imputato e ai correi, valorizzando i consistenti elementi di prova suindicati, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza, confluendo in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nelle corrispondenti affermazioni di responsabilità.
Da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio che ha fondato i giudizi di colpevolezza resiste alle censure di merito, in parte inammissibili, formulate dal ricorrente, il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi. Con un quinto motivo si prospetta violazione dell'art. 116 c.p. attesa l'imprevedibilità, da parte del OS (il motivo è comune anche al NT) della decisione omicidiaria, assunta inopinatamente da uno dei correi.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte distrettuale, con una motivazione ineccepibile (pag. 63 sentenza) e priva di vizi logico-giuridici, ha correttamente escluso la sussistenza del concorso anomalo, avuto riguardo alle concrete modalità della decisione, ad opera degli accusati, di dar corso al "processo camorristico" dotati di armi micidiali, pronte all'uso e nei confronti di persone che, notoriamente, erano in grado di opporre una resistenza violenta e micidiale.
Quindi, nella specie, nessuna deviazione dall'azione esecutiva concordata, ma naturale e prevedibile sviluppo omicidiario di un rituale camorristico che, nella sua logica, non solo prevedeva ma poteva imporre, come in concreto avvenuto, l'uso letale delle armi di cui i concorrenti disponevano, come "esecuzione della condanna". L'espressa adesione dei concorrenti alla "partecipazione armata al processo camorristico" implicava, quindi e comunque, il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle armi stesse in relazione al preventivato, prevedibile e scontato esito del "processo" nei confronti dei sequestrati (cfr. anche Cass. Penale SS.UU. 337/2008, Rv. 241574, Antonucci), anche se tale evenienza sia stata in concreto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico sparatore, sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale peraltro rientrava nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla produzione, comunque indifferente, del duplice evento di morte.
Con un sesto motivo si lamenta violazione dell'art. 114 c.p., atteso il ruolo minimale svolto nella vicenda dal ricorrente OS il quale avrebbe mantenuto, in tutte le fasi del crimine, una funzione di assoluta marginalità.
Anche per questo motivo il ricorrente tende a sovrapporre alla valutazione - adeguata, ragionevole e completa - dei giudici di merito una sua personale e più favorevole lettura dei fatti, non consentita in questa sede, qui ribadendosi che anche la sola presenza fisica "funzionale al suindicato processo camorristico", per il dominante significato simbolico e causale che essa riveste nella cultura e nelle dinamiche criminali, mai può integrare l'attenuante della minima importanza, nella preparazione o nella esecuzione del reato realizzato, la quale, notoriamente, ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (cfr. cass. pen. anno/numero:
1997/07881, Rv. 208264, Berio;
conformi: 1994/06827 198123;
1996/00675, Rv. 203549).
Nella specie, il ruolo svolto dal prevenuto, e consistito nel rimanere in costante appostamento per segnalare tempestivamente gli spostamenti delle vittime, non può certamente essere qualificato di minima importanza, costituendo invece esso un indispensabile fattore della serie causale determinativa dell'evento morte (conseguito al "processo"), e tale da esigere la presenza di una persona dotata di sperimentate e specifiche qualità, trattandosi di ruolo e mansioni che, per la loro essenzialità, implicavano non solo l'assoluta fiducia dei complici, ma anche la precisa concordanza nei fini criminali, anche omicidiari.
Con un settimo motivo le difese del OS e del NT invocano l'applicabilità della riduzione premiale ex art. 438 c.p.p. e si dolgono dell'insostenibilità, in punto di stretto diritto, della contraria tesi argomentata dalla Corte di assise di appello. Il motivo è privo di fondamento.
Risulta dal provvedimento impugnato che l'integrazione probatoria cui i due imputati hanno condizionato la richiesta di rito abbreviato concerneva l'esame di RN AN, UI NO, NO RA e NO EL.
Sul punto ha correttamente argomentato la Corte distrettuale rilevando che, a seguito della novella introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'imputato ha sempre diritto ad essere giudicato con rito abbreviato, con l'unica eccezione prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 5 allorché la richiesta sia condizionata ad un'integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione ed incompatibile con le finalità del rito alternativo. Nella specie la decisione di rigetto adottata dal G.U.P., e ribadita nella sua correttezza dal giudice di secondo grado, si appalesa - come esattamente detto nel provvedimento impugnato - conforme al dettato legislativo e non illogica nel suo contenuto, in quanto le prove sollecitate erano già in atti e suscettibili di immediata valutazione nel procedimento a prova contratta.
Secondo il giudizio - in questa sede insindacabile - espresso dai giudici di merito, "in realtà i prevenuti avevano solo formalmente richiesto il rito abbreviato, ma sottoponendolo alla condizione di una nuova audizione di tutti i collaboratori già escussi, mirando, per tale via e surrettiziamente, ad ottenere un vero e proprio dibattimento dinanzi al G.U.P., in palese contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione procedurale perseguiti dal giudizio abbreviato.
Il nuovo esame non risultava neppure motivato con la richiesta di integrazione delle dichiarazioni già rese ed in atti. Invero - osserva correttamente la Corte distrettuale - la prova domandata deve essere integrativa, e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, e può considerarsi necessaria, soltanto quando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione;
nè deve riguardare fatti e circostanze già risultanti dagli atti e non contraddette.
Sul punto va sottolineato come la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza 27/7/2001 n. 326, ha tenuto a sottolineare che la norma parla di "integrazione probatoria", così rimarcando il carattere aggiuntivo della prova che l'imputato intende fare assumere". Trattasi all'evidenza di una motivazione nella quale i giudici di merito hanno fornito l'esigibile giustificazione razionale delle conclusioni assunte, nel rispetto delle regole che nel nostro sistema disciplinano il giudizio a prova contratta, con conseguente rigetto della doglianza sul punto.
Con un ottavo motivo si prospetta l'omessa ed incoerente motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente quantificazione della sanzione.
Le doglianze (comuni sia al OS che al NT) non sono accoglibili nella misura in cui esprimono richieste di sostanziale revisione della valutazione correttamente operata in sentenza, la quale ha adeguatamente soppesato l'azione illecita, ha negato le circostanze attenuanti generiche, esaminando persuasivamente la gravità del reato e la corrispondente capacità a delinquere dei colpevoli, desumendola, in modo specifico, anche dalla pessima personalità di entrambi, dai plurimi e gravi precedenti penali, accompagnati da persistenze assenza di segni di ravvedimento. 4.8) Gli altri motivi di ricorso di NT e la pronuncia di questa Corte.
Con ulteriore articolazione dello stesso primo motivo di impugnazione, come si è visto, il ricorrente NT ha ancora lamentato:
a) mancanza di un provvedimento formale di acquisizione ed utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni del RN ex art.500 c.p.p., commi 4 e 5, acquisite a seguito delle contestazioni fatte dalle parti;
b) carenza, apparenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuta l'applicabilità dei combinati disposti dell'art.500 c.p.p., commi 4 e 5 per assenza di prova di intervenute intimidazioni o promesse di denaro, realtà questa che induce a ritenere che il RN scelse liberamente, di tornare sulla sua decisione di collaborare rendendosi irreperibile e riorganizzando la sua attività delinquenziale al di fuori del controllo delle forze dell'ordine;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione delle regole di giudizio, in tema di valutazione della chiamata di correo, in punto di ritenuta responsabilità del NT, avuto riguardo all'atteggiamento "ondivago" del propalante RN, ai vantaggi premiali della sua condotta collaborativa, alle lacune informative sugli antefatti e la fase preparatoria del delitto e nell'immediatezza dell'omicidio;
d) mancanza di motivazione sulla attendibilità degli altri collaboratori di giustizia e sul ritenuto riscontro del loro dictum alle dichiarazioni del RN;
e) carenza di motivazione sulla invocata e negata ipotesi di cui all'art. 116 c.p., comma 2
considerato che
il duplice evento mortale fu l'effetto dell'azione repentina ed imprevista di IT NA "o curto" (assolto in sede di udienza preliminare);
f) vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di determinazione della pena trattandosi di fatti risalenti al 1984.
Il motivo sub a), se ed in quanto fondato, designa, a tutto voler concedere, una mera irregolarità priva di conseguenze e comunque non tempestivamente dedotta.
È risaputo infatti, in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità, che non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p. ha, nella sua direttiva di esordio, espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non- essenziale".
"Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza" (Corte Cost., ord.
8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick). Il motivo va quindi rigettato.
Gli altri motivi di doglianza del NT (sub b, c, d, e, ed f), per la loro speculare sovrapponibilità con quelli formulati dal OS, comportano invece identica risposta motivazionale, negli stessi termini, argomentati ed illustrati per la posizione del correo nella parte che precede, ed alla quale ci si riporta integralmente, attesa appunto l'identità delle situazioni personali e delle prospettazioni critiche di entrambi detti ricorrenti. I ricorsi vanno pertanto tutti rigettati ed i ricorrenti condannati in solido alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti i solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009