Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, l'omissione nell'avviso di udienza - diretto all'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario del tribunale competente a decidere sulla richiesta di riesame - della facoltà di essere sentito, previa traduzione dal detto tribunale o dal magistrato di sorveglianza, non integra la nullità di detto avviso, stante il principio di tassatività delle nullità che, peraltro, devono concernere l'inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento, a norma dell'art. 177 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2010, n. 42234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42234 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 30/09/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1414
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 23522/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \P EN N. IL *09/10/1963*;
2) \P AL N. IL *11/07/1965*;
avverso l'ordinanza n. 619/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 13/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo, il quale ha chiesto che il ricorso va dichiarato inammissibile. RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a \P VI e \P LV per i reati di furto aggravato e rapina;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa dei TA denunciando violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento, in particolare, all'art. 309 c.p.p., comma 8, art. 127 c.p.p., comma 3, e art. 179 c.p.p., sull'assunto che indebitamente il tribunale avrebbe respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale in quanto non contenente l'indicazione della facoltà, per gli interessati, all'epoca detenuti in luogo diverso da quello in cui il detto tribunale aveva sede, di chiedere di essere ascoltati dal locale magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità, non tenendosi in esso alcun conto del principio già da tempo affermato dalle S.U. di questa Corte e correttamente richiamato invece nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indicazione, nell'avviso di udienza diretto all'indagato detenuto in luogo esterno al circondario del tribunale competente a decidere sulla richiesta di riesame, della facoltà di essere sentito, previa traduzione, dal detto tribunale o dal magistrato di sorveglianza, "non è prevista da alcuna disposizione, ne' la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l'inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento a norma dell'art. 177 c.p.p." (Cass. S.U. 25 marzo - 30 giugno 1 998 n. 9, D'Abramo, RV 210799).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010