Articolo 208 del Codice di procedura penale
Articolo 207Articolo 190 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 208. Richiesta dell'esame 1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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