Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 4
Il dolo diretto sussiste quando la realizzazione dell'evento si presenta all'autore del fatto come altamente probabile, anche se non integra lo scopo finale della sua azione, sicché il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta il verificarsi dell'evento. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha riconosciuto la correttezza del ragionamento del giudice di merito, secondo cui l'imputato - il quale aveva detenuto insieme ai correi la pistola utilizzata per ferire la vittima - si era rappresentata come altamente probabile la morte della stessa, abbandonata in una zona isolata dove non avrebbe potuto ricevere assistenza da alcuno, accettando il verificarsi di tale evento, sebbene avesse avuto intenzione di ottenere una somma di denaro che la vittima aveva con sé).
Il diritto dell'imputato alla traduzione, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si riferisce ai motivi dell'accusa elevata a suo carico ed alle prove formate in una lingua da lui non conosciuta, ma non anche alle conversazioni avvenute nella sua lingua madre, che abbiano costituito oggetto d'intercettazioni.
Nel caso in cui l'evento sia stato previsto come certo o come altamente probabile e quindi voluto, non può prospettarsi l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto), né quella del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen..
Con riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni effettuate da stranieri, la incertezza assoluta sul nome dell'interprete intervenuto in occasione delle operazioni integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 12954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12954 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 102
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 033157/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI HA, N. IL 15/10/1985;
2) JI IU, N. IL 01/10/1973;
3) DA ON, N. IL 18/02/1974;
avverso SENTENZA del 23/04/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. Trantino Vincenzo, nell'interesse dell'imputato Li AH che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 aprile 2007 la Corte di Assise di Appello di NI ha confermato la sentenza 15.2.2006 del GUP del Tribunale di NI, che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato i cittadini cinesi Li AH, Ji UD, AI GX e IA NR (quest'ultimo non ricorrente) colpevoli dei reati di omicidio volontario ai danni di RE NG (capo a), di furto aggravato della somma di Euro 5.000,00 dallo stesso detenuta (così riqualificato il capo b), di sequestro di persona (capo c) e di porto e detenzione della pistola calibro 6,35 utilizzata e portata al fine di commettere l'omicidio (capo d) ed, esclusa l'aggravante della finalità mafiosa, li aveva condannati ciascuno alla pena di venti anni di reclusione, alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
RE NG, un commerciante cinese che viveva con la famiglia ad Agrigento, era partito da Agrigento a bordo del proprio furgone intorno alle ore 16 del 26 aprile 2004 per recarsi a NI al fine di versare Euro 5.000,00 ai gestori di una ditta di stoccaggio merci (la Lisa Group) da cui era solito rifornirsi. Come accertato successivamente RE aveva telefonato pochi minuti dopo alla moglie Ji GO per dirle che lo avevano fermato tre connazionali chiedendogli un passaggio per NI che egli aveva rifiutato poiché sapeva trattarsi di "mafiosi" che giocavano a carte nel deposito di Ye UA, il che lo preoccupava. RE era comunque arrivato al magazzino verso cui era diretto e lì aveva incontrato tale Ye YU, dipendente della Lisa Group, ed il nipote di costei, ma poi era sparito. Ye YU inizialmente aveva detto alla moglie di RE, che voleva avere notizie del marito, che costui si era allontanato dal magazzino intorno alle 18 per fare rientro ad Agrigento, senza neppure pagare, ma successivamente, dopo alcune reticenze, aveva ammesso che RE, quando era arrivato nel magazzino, era stato avvicinato da alcuni cinesi che lo aveva portato via con la forza. Anche il nipote della Ye YU era stato reticente dichiarando di non conoscere i cinesi giunti al deposito e che avevano litigato con RE, ma poi, una volta accertato, attraverso la analisi dei tabulati telefonici, che proprio la mattina del 26 aprile gli imputati, che si trovavano ad Agrigento, lo avevano chiamato alla utenza cellulare in suo possesso, aveva modificato in parte la sua versione ed aveva ammesso di avere assistito al sequestro di RE e di avere scorto, mentre si allontanavano, il furgone di RE e la autovettura con cui i cinesi erano giunti al deposito. Veniva inoltre identificato un testimone che il pomeriggio del 26 aprile si era recato nel deposito ma non aveva potuto accedervi in quanto invitato ad attendere, fino a quando non aveva visto uscire due macchine ed il furgone che aveva riconosciuto per quello di RE, persona che egli conosceva, ma che peraltro non lo aveva salutato almeno con il clacson come era solito fare. Il pomeriggio del 29 aprile il cadavere di RE veniva trovato all'interno del suo furgone che si trovava parcheggiato fin dalle prime ore del mattino del 27 aprile in sosta in una traversa della zona industriale di NI. La vittima presentava due lesioni di arma da fuoco, una al torace ed una alla testa, ma nel furgone veniva trovato un solo bossolo, il che faceva ipotizzare che il primo colpo, quello che aveva attinto la vittima al torace, fosse stato esploso mentre RE era ancora all'esterno del mezzo.
L'uccisione di RE, subito collegata con la locale mafia cinese, turbava la comunità cinese locale e consentiva l'acquisizione d informazioni che portavano ad una abitazione di NI presa in locazione da tale Lu IA, ritenuto il capo della associazione mafiosa italo - cinese radicata fra la Campania e la Sicilia, ma frequentata di fatto dai quattro imputati che si erano allontanati fin dalla domenica del 25 aprile dopo avere pagato in anticipo il canone relativo al mese di maggio. Attraverso i risultati della perquisizione nella suddetta abitazione, una complessa attività di intercettazione telefonica e l'analisi dei tabulati, venivano ricostruiti i movimenti dei quattro imputati che venivano poi tratti in arresto in diverse città italiane tra il 17 ed il 18 luglio 2004.
Veniva assunto come testimone assistito, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., comma 2, il collaboratore di giustizia Su YU, alias
YU, già sentito in precedenza in un procedimento collegato, che, oltre a riferire in ordine al gruppo mafioso cinese specializzato nella richiesta di "prestiti" (alias tangenti) ai commercianti della comunità cinese, aveva dichiarato di avere appreso da tale Su SA (un sodale che si trovava insieme con Ji UD al momento dell'arresto di quest'ultimo) che gli autori dell'omicidio di RE erano i quattro imputati - insieme ad un quinto uomo chiamato HI - che avevano commesso il fatto davanti al deposito di Hu HE impadronendosi quindi della somma di Euro 5.000,00 che aveva la vittima e partendo poi la sera stessa dell'omicidio per Napoli. Il collaboratore aveva riferito anche un episodio, collocato nell'aprile del 2004, al quale aveva assistito personalmente:
mentre si trovava in compagnia di Ji UD quest'ultimo aveva ricevuto una telefonata da JA NR che lo aveva invitato a recarsi a NI per portare " una cosa". JA aveva poi chiesto a Lu IA (personaggio di spicco della organizzazione) di portare il permesso di soggiorno per la stipula di un contratto di locazione, il che era puntualmente avvenuto poiché Lu IA si era recato a NI per stipulare il contratto di locazione dell'appartamento occorrente ai "fratelli" (JA NR, AI GX e Li AH). L'immobile era stato poi occupato anche da Ji UD. Nel contempo l'uomo aveva portato a NI pure una pistola destinata ai "fratelli" di NI nel senso che era a disposizione di tutto il gruppo.
Gli imputati, sentiti nel corso del procedimento svoltosi, su loro richiesta, con rito abbreviato, dopo la escussione del collaboratore di giustizia, dichiaravano concordemente di avere preso contatto casualmente con RE ad Agrigento, di averlo incontrato nuovamente presso il deposito a NI, di avere ingaggiato con lui un violento alterco nel quale RE avrebbe avuto la meglio e di averlo infine sequestrato all'interno del furgone dove lo avevano lasciato in compagnia di altro loro connazionale (il quinto uomo), tale HI o HE che lo avrebbe ucciso a loro insaputa e che sempre a loro insaputa deteneva l'arma, dopo che era partito accidentalmente un colpo che aveva colpito la vittima al petto per un disgraziato incidente quando HI aveva consegnato l'arma a AI GX, il quale ignorava che fosse carica.
Sulla base di tali emergenze i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che gli imputati, mentre si trovavano ad Agrigento, fossero stati messi al corrente dal dipendente del deposito, con cui erano in contatto telefonico, del fatto che RE si doveva recare al deposito per portare una grossa somma e che quindi lo avessero avvicinato ad Agrigento con la scusa del passaggio e poi raggiunto nel deposito a NI (il cui titolare effettivo era in contatto con la mafia cinese), che frequentavano abitualmente in quanto incaricati di intimidire i commercianti che avevano rimostranze da fare e di riscuotere i c.d. "prestiti", e lì lo avessero sequestrato, condotto fuori dal deposito e quindi ucciso, impossessandosi della somma di Euro 5.000,00 che avevano diviso fra di loro per poi sparire dalla Sicilia.
Hanno poi escluso la qualificazione del reato come rissa cui era conseguita la morte quale conseguenza non voluta ovvero quale omicidio preterintenzionale, poiché la vittima si era limitata a difendersi dopo essere stata presa ed immobilizzata dagli imputati che la attendevano, come aveva alla fine confidato la impiegata del deposito alla moglie della vittima, mentre i segni riscontrati sul corpo della vittima (unghiature alle braccia ed escoriazioni alle mani) erano esclusivamente tracce di lesioni di difesa, rilevando nel contempo che, se anche fosse stato vero che HI si era appartato con RE nel furgone per dargli il colpo di grazia, tutti avevano la disponibilità dell'arma, che era stata portata a NI e messa a disposizione del gruppo - per le sue attività criminali e quindi con la aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2 - pochi giorni prima del fatto e tutti avevano partecipato all'abbandono di RE, già ferito al petto, in una zona isolata e chiuso dentro il furgone onde divedersi il bottino e fuggire, il che integrava una condotta di accettazione, quanto meno, del rischio, altamente prevedibile, della morte della vittima (indipendentemente dal colpo di grazia del HI) e cioè la volontà della morte con dolo diretto. La Corte territoriale ha quindi respinto le eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei tracciati IMEI per asserita violazione degli artt. 270 e 271 c.p.p. con riferimento alla formazione dei verbali di intercettazione e dei decreti autorizzativi stante la mancata indicazione del nome dell'interprete, presentate con una memoria difensiva depositata dalla difesa di Li AH nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 27 novembre 2006, rilevando che si trattava di motivi nuovi di appello presentati fuori termine e quindi inammissibili e comunque infondati anche nel merito poiché i verbali esistevano ed in uno era indicato anche il nome dell'interprete, non potendo la omissione di una delle persone intervenute essere equiparata alla inesistenza del verbale e costituendo in ogni caso una nullità relativa sanata perché non eccepita nei termini di cui all'art. 181 c.p.p., mentre la motivazione dei decreti di intercettazione era basata su gravi indizi estranei al contenuto delle intercettazioni. Quanto poi alla richiesta di audizione del vice Questore NE, formulata con la stessa memoria difensiva, la Corte ha ritenuto inutile tale audizione, con riguardo ad una annotazione del Dott. NE che faceva cenno al quinto uomo, poiché non erano stati acquisiti elementi utili per la sua identificazione, ne' la annotazione del Dott. NE consentiva di dedurre la esistenza di nuovi elementi.
Infine, con riguardo alla misura della pena, la Corte di merito ha escluso le attenuanti generiche ed ha ritenuto congrua la pena in concreto, poiché si trattava di un grave omicidio commesso da un gruppo di soggetti inserito nell'ambito della criminalità organizzata, anche alla luce della mancanza di qualsiasi resipiscenza e di spessore morale degli imputati, come emergente dalle intercettazioni telefoniche, mentre la parziale confessione era priva di risultato positivo in quanto indotta dalle risultanze processuali e diretta soltanto ad avallare la improbabile tesi difensiva della partecipazione alla sola rissa.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione la difesa di Li AH, nonché AI GX e Ji UD
personalmente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di Li AH ha dedotto con quattro separati motivi:
1) violazione dell'art. 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 1, nonché mancanza ed illogicità della motivazione da cui discendeva la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei tracciati IMEI, poiché il mancato riferimento nei verbali di intercettazione alla traduzione dal cinese degli stessi, a causa della incertezza assoluta sulle persone intervenute, rendeva nulli tali verbali ex art. 142 c.p.p., in relazione agli artt. 143, 146 e 147 c.p.p., anche alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in merito alle garanzie dell'imputato in ordine alla traduzione degli atti su cui si fondava l'accusa a suo carico;
2) inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. dei risultati sulle intercettazioni telefoniche e dei tracciati IMEI in ragione delle violazioni di legge nella formazione dei decreti autorizzativi di cui all'art. 267 c.p.p., poiché i decreti di proroga e di estensione delle intercettazioni si basavano sul giudizio indiziario estraibile dal contenuto delle conversazioni in lingua cinese eseguite in violazione dell'art. 143 c.p.p., commi 2 e 3, artt. 146 e 136 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p., non essendo stata accertata la presenza di un interprete;
3) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva rifiutato la audizione del Questore aggiunto della polizia di stato di NI, dott. NE, alla stregua della dichiarazione del suddetto in data 20 luglio 2004 in ordine alla esistenza di un quinto uomo (tale HE, animaletto) partecipante all'omicidio, ritenendola inutile, benché gli imputati avessero addebitato esclusivamente a tale soggetto l'omicidio ed anche il collaboratore di giustizia avesse fatto costante riferimento al quinto uomo;
il giudice di appello doveva considerare la ipotesi della rissa e della attribuzione del successivo omicidio soltanto al quinto uomo alla stregua del contenuto delle intercettazioni telefoniche e la compatibilità di una fase di colluttazione con i segni rilevati sul corpo della vittima;
4) contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla causale dell'omicidio, alla premeditazione del porto di arma ed alla mancata applicazione dell'art. 116 c.p.p., comma 2: non vi era prova che l'incontro fra gli imputati e la vittima ad Agrigento non fosse stato casuale, visto che la vittima aveva poi proseguito tranquillamente il suo viaggio;
non vi era prova della esistenza di una causale omicidiaria che non era stata individuata;
non vi era prova della conoscenza in capo a Li AH della presenza di una pistola nella persona del HE o che lo stesso avesse intenzione di utilizzarla, il che rendeva non ipotizzabile il concorso, in capo a Li AH, nel porto dell'arma da parte del HE;
ciò imponeva di riconsiderare la ipotesi di concorso anomalo nell'omicidio alla stregua del rilievo che Li AH sapeva e voleva partecipare ad una "lezione" da dare alla vittima, ignorando peraltro la presenza della pistola e quindi la possibile evoluzione dei fatti che non era prevedibile e di cui il ricorrente non aveva accettato il rischio. Con il proprio ricorso personale AI GX ha lamentato con otto separati motivi:
1) inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei tracciati IMEI in ragione della violazione di legge - consistente nella mancata indicazione del nome dell'interprete di lingua cinese che vi aveva partecipato - nella formazione dei verbali di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1, nonché inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei tracciati IMEI in ragione della violazione di legge nella formazione dei decreti autorizzativi di cui all'art. 267 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c);
2) mancata assunzione di una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d), con riguardo alla audizione del Dott. NE che avrebbe consentito di identificare il quinto uomo;
3) omessa o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio ai sensi dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e), avendo in particolare la Corte di merito omesso di valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi, in violazione della regola "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", disattendendo poi la confessione degli imputati in base a valutazioni incongrue e prive di supporto probatorio ed utilizzando per converso le dichiarazioni de relato del collaboratore di giustizia Su Shao YU che erano però prive di riscontri esterni individualizzanti;
4) erronea applicazione degli artt. 110 e 575 c.p. in relazione all'asserito concorso nel reato di omicidio volontario, per mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato ed in particolare dell'animus necandi, non essendo stata tra l'altro neppure accertata la causale dell'omicidio, e conseguente necessità della riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 588 c.p., ovvero nella fattispecie di cui all'art. 584 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), essendosi limitato AI GX a ricevere dal HI l'arma da cui, durante la colluttazione, era accidentalmente partito il colpo che aveva colpito la vittima al petto;
5) erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 7, in ordine all'asserito concorso nel reato di porto abusivo di arma da fuoco, per mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato, non provati dall'accusa, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b;
6) erronea applicazione di legge nella parte in cui non era stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), trattandosi eventualmente di un apporto del ricorrente all'omicidio meramente marginale;
7) erronea applicazione di legge nella parte in cui non erano state ritenute applicabili le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b, considerato che il ricorrente era un onesto lavoratore incensurato con posizione marginale nel fatto e che aveva reso piena confessione in ordine alla sua condotta;
8) erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e conseguente rideterminazione della pena nel minimo edittale in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b). Anche l'imputato Ji UD ha proposto ricorso personale sulla base di otto motivi identici a quelli presentati dall'imputato AI GX.
I ricorsi sono tutti infondati.
Partendo dal ricorso della difesa di Li AH, con il primo motivo viene riproposta la questione di inutilizzabilità dei verbali di intercettazione e di acquisizione dei tracciati IMEI, a norma dell'art. 271 c.p.p., per incertezza sulla persona che era intervenuta come interprete dal cinese all'italiano, il che avrebbe violato il diritto del ricorrente, riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, alla piena e cosciente assistenza processuale e formazione e traduzione delle prove poste a sostegno della sentenza di condanna a suo carico.
Premesso che, come già rilevato dalla sentenza impugnata, in almeno uno dei verbali (il primo) era indicato anche il nome dell'interprete dal cinese (lingua in cui avvenivano le conversazioni) all'italiano, il che faceva ritenere che l'interprete fosse sempre lo stesso, costituendo i verbali, pur se separati formalmente, un modulo continuo, mentre la mancata sottoscrizione del verbale determinava la sua nullità, a norma dell'art. 142 c.p.p., soltanto in caso di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo aveva redatto e non anche delle persone che erano intervenute;
in ogni caso, anche volendo ipotizzare una incertezza assoluta sulla presenza o, più precisamente, sul nome dell'interprete intervenuto, come tale ugualmente causa di nullità, si tratterebbe pur sempre di nullità relativa che è rimasta sanata a norma dell'art. 181 c.p.p., in quanto eccepita per la prima volta nel corso del giudizio di appello. D'altronde avendo l'imputato chiesto ed ottenuto il rito abbreviato è evidente che, a norma dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, il GUP poteva utilizzare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero avendo l'imputato consentito la utilizzazione anche di atti che non sarebbero stati, in ipotesi, utilizzabili nel giudizio ordinario (v. Corte Cost. 9 maggio 2001 n. 115). La allegata violazione del diritto del ricorrente alla traduzione delle prove appare poi, nel caso in esame, pretestuosa poiché le intercettazioni erano avvenute nella sua lingua madre ed il ricorrente non ne ha mai contestato il contenuto, ne' ha chiesto la traduzione nel contraddittorio delle parti, come pure avrebbe potuto fare, eventualmente accettando il dibattimento, il che esclude qualsiasi violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che riguarda il diritto dell'imputato ad essere informato in una lingua a lui comprensibile dei motivi dell'accusa elevata a suo carico ed eventualmente, in senso estensivo e qualora lo richieda, alla traduzione delle prove se redatte in lingua da lui non conosciuta e non anche se invece recepite addirittura nella sua lingua madre.
Il primo motivo di ricorso della difesa di Li AN è quindi infondato, al pari del secondo motivo con cui la stessa lamenta, in termini anche in tal caso speculari rispetto al corrispondente motivo di appello, la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 271 e 267 c.p.p., poiché i decreti di proroga si basavano sulla esistenza di indizi estraibili da verbali di intercettazioni di conversazioni in cinese eseguite senza il rispetto della regola della indicazione dell'interprete e quindi in assenza di motivazione circa la sussistenza degli indizi che autorizzavano la proroga. Va rilevato a tale proposito che la autorizzazione alle intercettazioni, costituendo esse un mezzo di ricerca della prova, presuppone la sussistenza di gravi indizi di reato e non anche di reità a carico di un determinato soggetto, per cui gli indizi che autorizzavano l'inizio e la proroga delle intercettazioni, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non erano quelli che emergevano dall'ascolto delle intercettazioni in corso bensì da altri elementi già acquisiti ed in particolare dal fatto che era stato accertato un sequestro di persona con conseguente omicidio da parte di persone che erano transitate nel deposito di merci cinesi e si erano subito dopo allontanate, di cui il testimoniale aveva portato alla identificazione praticamente nella immediatezza dei fatti. Con la prima parte del terzo motivo la difesa di Li AN deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello laddove aveva rigettato la richiesta, formulata in quel grado di giudizio, di audizione del Questore aggiunto della polizia di stato di NI che aveva redatto una informativa in data 20 luglio 2004, in ordine alla esistenza di un quinto partecipante all'omicidio, tale HE. Ad avviso del ricorrente la audizione del Questore aggiunto sarebbe stata indispensabile poiché tutti gli imputati aveva addebitato a HE la commissione dell'omicidio e pure il collaboratore di giustizia YU aveva parlato di tale partecipante. Si deve ribadire, anche a tale proposito, che avendo l'imputato optato per il rito abbreviato non può lamentare la mancata acquisizione di prove cui non aveva condizionato la scelta del rito. In ogni caso, se pure si fosse trattato di rito ordinario, la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di acquisizione della prova in appello, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, (posto che non è neppure allegato che si trattasse di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, essendo gli elementi allegati, al contrario, precedenti al giudizio di primo grado), appare logicamente ineccepibile e conforme al parametro normativo, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di rinnovazione del dibattimento per assumere una prova decisiva in appello, che l'art. 603 c.p.p. considera ipotesi eccezionale, riservata ai casi in cui il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (v. per tutte Cass. 11.1.1995, Fodde, rv. 201493; Cass. 21.4.1999. Jovino, rv. 213637; Cass. 9.10.1996, Dogliosi Majer, rv. 206324). E sempre sulla base di una giurisprudenza granitica è altrettanto pacifico che la valutazione sulla decisività o meno della prova è riservata in via esclusiva alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità se non in caso di mancanza di motivazione ovvero della presenza di una motivazione completamente illogica (v. Cass. sez. un. 24.1.1999, Panigoni); caso che non ricorre nella specie poiché il giudice dell'appello ha ampiamente spiegato, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, per quale motivo ha ritenuto irrilevante la audizione del Dott. NE, dedotto sotto il profilo che aveva, in una nota di servizio redatta poco dopo la commissione dell'omicidio, parlato della presenza di un quinto partecipante all'omicidio. Essendo infatti rimasta assodata, pure da parte della sentenza impugnata, la presenza di un quinto partecipante all'omicidio poiché ne aveva parlato anche il collaboratore di giustizia, in assenza di altri elementi, non indicati dalla difesa dell'imputato, non si vede sotto quale profilo la audizione del Dott. NE potesse integrare una nuova prova. Poteva eventualmente trattarsi di una richiesta di informazioni di tipo esplorativo, onde verificare se successivamente fossero stati acquisiti altri atti di indagine che riguardavano il quinto uomo, che non era stato possibile catturare ed anzi neppure identificare con certezza ma non è questa la prova nuova che deve sussistere per potersi disporre la riapertura della istruttoria in appello;
e comunque anche eventuali indagini non avrebbero inciso nell'attuale processo poiché il HI costituiva pacificamente un soggetto in aggiunta agli altri quattro e non in sostituzione degli stessi, di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto ritenendo che la presenza anche di HE non escludesse la responsabilità degli altri imputati.
Con la seconda parte del terzo motivo e con il quarto motivo di ricorso la difesa di Li AH deduce infine la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove, nonché la erroneità della qualificazione del reato più grave come omicidio volontario,invece che come rissa cui era conseguita la morte di uno dei partecipanti ovvero, quanto meno, come reato diverso e più grave da quello voluto di Li AH.
Sotto tale profilo la sentenza impugnata, con motivazione logicamente e giuridicamente ineccepibile, ha prima individuato e quindi coordinato gli indizi emersi, come riportati nella parte espositiva della presente sentenza, per desumerne che Li AH, unitamente agli altri coimputati, aveva ricevuto, poco tempo prima dell'omicidio, la pistola che serviva per le attività criminali del gruppo cui apparteneva, mentre si trovava nell'appartamento messo a disposizione del suo gruppo dal capo della organizzazione criminale e quindi aveva partecipato, con gli altri coimputati, non solo al sequestro di persona ai danni di RE, che aveva atteso nel deposito - dopo che RE, dapprima avvicinato ad Agrigento, aveva rifiutato di dare un passaggio a soggetti che conosceva come malavitosi - come alla fine avevano ammesso gli addetti al deposito, ma pure all'omicidio poiché, anche soltanto in base alle ammissioni sue e degli altri coimputati, lo aveva accompagnato nel luogo in cui era stato ucciso ed aveva poi partecipato alla spartizione della somma che RE aveva con sè per darsi quindi ad una rapida fuga dalla Sicilia, del tutto ingiustificata per un semplice furto. La tesi difensiva, strumentalmente addotta dagli imputati dopo la deposizione del collaboratore di giustizia YU che li aveva pesantemente coinvolti (avendo ricevuto la confidenza del sodale Su SA in ordine alle modalità dell'omicidio, oltre che assistito personalmente ai colloqui che riguardavano la consegna della pistola al gruppo degli attuali imputati), per cui sarebbe stato HI a portare l'arma sul luogo del fatto, all'insaputa degli altri che volevano soltanto dare una lezione a RE, e quindi ad uccidere RE con iniziativa autonoma, è stata altrettanto correttamente disattesa dai giudici di merito in base all'assorbente rilievo che, se anche fosse stata completamente vera la versione difensiva dell'ultima ora addotta dagli imputati, non per questo sarebbe rimasto escluso il loro concorso nell'omicidio poiché l'avere abbandonato RE, che già era stato colpito al petto, chiudendolo all'interno del furgone, per andare a dividersi il bottino e quindi fuggire, equivaleva ad accettare il rischio, altamente probabile, della sua morte per dissanguamento e quindi a volerne la morte quanto meno sotto il profilo del dolo diretto.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte affrontato la questione anche a sezioni unite e la ha sempre risolta nel senso che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento si richiede all'autore una adesione di volontà maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità della verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravita e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va poi qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio di un evento, non voluto ed anzi escluso, conseguente ad una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità di verificarsi di ulteriori conseguenze, mentre negli altri casi il dolo va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (v. Cass. Sez. Un. n. 784 del 1993, rv. 195804; Cass. Sez. Un. n. 3571 del 1996, rv. 204167). In sostanza il crescente livello della volontà dolosa va dal dolo eventuale fino a quello intenzionale passando per il dolo diretto;
quest'ultimo sussiste quando si entra nel campo della probabilità, cioè quando la realizzazione dell'evento si presenti all'autore del fatto quanto meno come altamente probabile, talché il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento - visto nella rappresentazione psichica dell'agente come una delle possibili conseguenze della condotta, ma non voluto, in concreto, come avviene nel dolo eventuale - bensì accettando l'evento, già rappresentato come altamente probabile, lo vuole, nell'ambito di una effettiva previsione dell'evento mortale, anche se non integra lo scopo finale della sua azione.
È evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell'uomo - onde verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione - e che si deve quindi attenere ad una indagine sintomatica e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà. Ma ciò è quanto hanno correttamente fatto nel caso in esame i giudici di merito, i quali hanno desunto dalle circostanze di fatto sopra elencate, coordinate logicamente nell'ambito di un ragionamento indiziario ineccepibile, che l'imputato, il quale deteneva in via anticipata, insieme ai correi, la pistola che era sta utilizzata per colpire una prima volta RE al petto, sia pure accidentalmente secondo la versione degli imputati, si fosse rappresentato come altamente probabile la morte della vittima in conseguenza del suo abbandono all'interno del furgone chiuso in una zona isolata dove non avrebbe potuto avere assistenza da alcuno ed avesse quindi accettato tale evento con dolo diretto, pur se la sua volontà era intenzionalmente tesa ad ottenere la somma di denaro che la vittima aveva con sè. La tesi del ricorrente, per cui sarebbe stato il solo HI ad appartarsi nel furgone con RE per dargli il colpo di grazia, senza che gli altri partecipanti alla prima parte dell'azione ne fossero a conoscenza, resta a tale stregua priva di rilievo poiché tutti avevano già accettato il rischio della morte di RE ed erano andati a dividersi il bottino con la consapevolezza che sarebbe morto. Quanto alla individuazione della causale, la cui mancanza ad avviso del ricorrente escluderebbe il dolo dell'omicidio, è solo il caso di rilevare che la spartizione del bottino, di cui gli imputati conoscevano la presenza avendo parlato telefonicamente con l'addetto al magazzino prima che RE partisse da Agrigento per andare al deposito a pagare una fornitura, giustificava già da sola l'omicidio indipendentemente da altre eventuali causali concorrenti che non sono emerse. Una volta che è stato ritenuto motivatamente il concorso di tutti gli imputati nell'omicidio volontario, ai sensi dell'art. 110 c.p., il giudice di merito non aveva poi alcun obbligo di rispondere alle doglianze concernenti ipotesi inconciliabili con la scelta operata, quali quella della rissa cui era conseguita la morte non voluta della vittima, l'omicidio preterintenzionale ed il concorso anomalo, proposte in via graduata dalla difesa di Li AN. Peraltro il giudice ha risposto, ed anche in tal caso con argomentazioni ineccepibili, escludendo sia la ipotesi colposa che quella preterintenzionale di cui all'art. 586 c.p. in base al rilievo che l'evento era voluto e quindi il titolo di imputazione dell'evento non poteva essere colposo.
Quale che voglia essere la teoria dottrinaria cui aderire in tema di reato preterintenzionale ed anche aderendo alla teoria più garantista e maggiormente accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza per cui la responsabilità per l'evento morte è subordinata alla effettiva ricorrenza di una imprudenza o negligenza, tutte le teorie invero concordano sul fatto che la possibile verificazione della morte non deve essere prevista ed accettata dal soggetto che altrimenti ne risponderà a titolo di dolo;
non deve quindi sussistere la volontà dell'evento morte neppure nella forma del dolo eventuale, dovendo al contrario la morte - onde aversi la integrazione del reato di cui all'art. 586 c.p. - essere conseguenza non presente nella cosciente determinazione del reo, neanche a livello di mera possibilità, bensì soltanto essere conseguenza prevedibile, ma non prevista concretamente, del reato base (v. Cass. sez. 5 n. 1795 del 2006, rv. 236298; Cass. sez. 5 n. 14302 del 1006, rv. 234584; Cass. sez. 1 n. 2587 del 1997, rv. 210075). Ne discende che quindi, nel caso in esame, in cui l'evento era stato previsto come certo o quanto meno come altamente probabile e quindi anche voluto da Li AN e dai suoi sodali, non può prospettarsi nè la ipotesi cui all'art. 586 c.p., ma neppure quella di cui all'art. 116 c.p. che presuppone pur sempre che l'evento realizzato sia diverso da quello voluto da uno dei concorrenti.
Il ricorso Li AN deve essere in definitiva totalmente respinto perché infondato.
Anche i ricorsi degli imputati Ji UD e AI GX sono infondati.
Il primo ed il secondo motivo ripropongono le stesse questioni che sono state proposte con i motivi 1, 2 e 3 del ricorso di Li AN e devono essere pertanto respinti con le stesse motivazioni. Con il terzo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in relazione alla valutazione della prova indiziaria, essendo stata disattesa la versione dei fatti fornita dagli imputati ed essendo stata per converso ritenuta decisiva la versione del collaboratore di giustizia pur trattandosi di dichiarazioni de relato prive di riscontri esterni.
Occorre premettere che il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, ovvero nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo dalla decisione stessa o di altri atti specificamente indicati e quindi non riconducibile ad una diversa interpretazione del quadro probatorio, in chiave di logica alternativa di quello esistente.
Nessuna di tale due ipotesi ricorre nel caso in esame. La Corte di merito, invero, non ha tralasciato l'esame e la valutazione delle circostanze dedotte con i motivi di appello ed ha dato risposta a tutte le censure presentate dei suddetti imputati, tra l'altro speculari rispetto a quelle riproposte con l'attuale ricorso, che si limitano ad una confutazione delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, senza tuttavia cogliere intrinseche e macroscopiche incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, quanto piuttosto dandone una diversa interpretazione che non inficia quella del giudice di merito. In particolare, quanto alla pretesa "confessione " degli imputati, è già stato rilevato che si trattava di dichiarazioni strumentali, in parte smentite dalle testimonianze delle persone che si trovavano nel deposito, dai parenti della vittima e dal testimone cui era stato inibito l'accesso al deposito ed aveva poi visto uscire il furgone di RE ma senza costui al posto di guida, oltre che dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che aveva ricevuto le confidenze di un comune sodale in ordine alla partecipazione di tutti gli imputati all'omicidio.
Quanto poi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, va rilevato che per buona parte si è trattato di dichiarazioni dirette, relative a colloqui e fatti cui aveva assistito personalmente, mentre, per la parte de relato, gli importanti elementi probatori sopra indicati costituivano un riscontro più che individualizzante, considerato anche, fra l'altro, che gli attuali imputati erano stati identificati con certezza per coloro che avevano sequestrato RE e lo avevano portato con loro in una località isolata e non per dargli soltanto una lezione, visto che la lezione gliela avevano già data prima di colpirlo con la pistola al petto ed alla testa. La Corte di merito ha in sostanza analizzato tutti gli elementi probatori convergenti emersi in base a criteri fattuali e logici condivisibili da cui ha desunto, anche in tal caso, il concorso dei suddetti imputati Ji UD e AI GX non solo nel sequestro di persona e nel furto per cui hanno reso confessione, ma anche nella detenzione e nel porto della pistola che era stata portata nella loro base logistica da Ji UD e nell'omicidio di RE che era stato colpito da due proiettili, uno sparato all'esterno del furgone e quindi alla presenza di tutti gli imputati, ed uno (il colpo di grazia) all'interno del furgone.
Si tratta quindi di motivazione ineccepibile a fronte della quale i suddetti ricorrenti si limitano a riproporre le censure già svolte in sede di appello ed a cui ha già dato analitica risposta il giudice di appello.
Non è poi vero che Corte di merito abbia violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 5 che ha sostituito l'art. 533 c.p.p., comma 1.
Su tale ultimo punto il legislatore ha effettivamente previsto, in virtù della novella legislativa, che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, però la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito ed incontestabile per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato; cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio, considerato pure che già esisteva la regola per cui in caso di insufficienza o di contraddittorietà della prova l'imputato deve essere assolto (art.530 c.p.p., comma 2).
Quanto al motivo n. 4 si tratta della prospettazione di ipotesi alternative di qualificazione dei fatti del tutto assimilabili a quelle proposte dalla difesa di Li AN, cui si è già data risposta con riferimento allo speculare motivo di ricorso presentato dal suddetto imputato, da intendersi qui riprodotta. Ed è appena il caso di aggiungere, a tale proposito, che anche la tesi difensiva prospettata da AI GX, per cui avrebbe esploso il colpo che aveva colpito RE al petto soltanto per errore nel maneggiare l'arma, senza volontà di ucciderlo, resta ugualmente priva di rilievo alla luce della successiva condotta per cui RE, colpito al petto, tramortito e sanguinante, era stato trascinato dagli imputati nel furgone e chiuso all'interno dello stesso, il che rivelava la volontà di sopprimerlo.
Anche tale motivo è quindi infondato, al pari del motivo n. 5 che attiene al concorso nel reato di porto abusivo di arma da fuoco, la cui prova è stata correttamente desunta dalle dichiarazioni del collaboratore YU che aveva assistito alle conservazioni attinenti alla consegna dell'arma a Ji UD che la aveva portata nella base logistica che occupava a NI insieme agli altri coimputati proprio per le finalità criminali del gruppo, riscontrate dalle effettive attività criminali che necessitavano della disponibilità di armi da sparo e dall'effettivo possesso dell'arma in occasione del sequestro di persona e dell'omicidio.
Il motivo n. 6, relativo alla richiesta di applicazione della attenuante della minima partecipazione al fatto è manifestamente infondato poiché, a parte quanto sopra rilevato con riguardo al ruolo non certo marginale di tutti gli imputati, in ogni caso tale attenuante, a norma dell'art. 114 c.p., comma 2, non è applicabile nei casi previsti dall'art. 112 c.p., e cioè nei casi in cui il numero delle persone che sono incorse nel reato è di cinque o più, come nel caso in esame in cui è rimasto accertato che i partecipanti all'omicidio sono stati cinque.
Quanto infine ai motivi n. 7 e n. 8, attinenti alla dosimetria della pena, gli imputati Ji UD e AI GX ripropongono la sussistenza di elementi favorevoli, quali la loro onestà, la confessione resa e la posizione marginale assunta, che avrebbero dovuto indurre i giudice di merito a concedere le attenuanti generiche o quanto meno a ridurre la pena ai sensi dell'art. 133 c.p.. La Corte di merito ha però già preso in esame tutte le circostanze indicate dai ricorrenti, speculari rispetto a quelle indicate nei motivi di appello, per escluderne la sussistenza, alla stregua dell'accertato inserimento degli imputati nell'ambito della criminalità organizzata italo - cinese, con il ruolo di esattori delle tangenti imposti ai commercianti cinesi, anche se poi l'omicidio era stato ritenuto estraneo alle finalità della organizzazione mafiosa perché frutto di autonoma determinazione del singolo gruppo criminale che sapeva che la vittima aveva con sè una rilevante somma di denaro, dello spessore criminale degli stessi come emergente anche dalle intercettazioni telefoniche e del carattere meramente strumentale della c.d. "confessione" che era stata conseguente alla audizione del collaboratore di giustizia e quindi diretta a proporre la tesi del loro ruolo marginale nel fatto. Non è quindi vero che la Corte di merito abbia errato nella applicazione dei criteri di legge ne' che non abbia motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale in relazione alla dosimetria della pena, avendo al contrario dato conto in modo esauriente ed ineccepibile, del tutto conforme al parametro normativo di cui all'art. 62 bis c.p., artt. 132 e 133, dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato la propria valutazione in punto di determinazione della pena in concreto e di contemporanea esclusione delle attenuanti generiche.
Anche i ricorsi degli imputati Ji UD e AI GX devono essere in definitiva respinti perché infondati sotto i tutti profili addotti.
Segue per legge la condanna solidale dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008