Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Non sono causa di nullità del verbale delle operazioni relative alle intercettazioni telefoniche la mancata indicazione della data e del luogo di formazione dello stesso e la illegibilità della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 21054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21054 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 742
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41772/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN ND, nato il [...] a [...];
UN CE, nato il [...] a [...];
MA NU, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 13.10.2009 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Geraci CE, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi per i ricorrenti gli avvocati Epifani Vito Donato, Gaito Alfredo e Lodeserto Cosimo, che hanno illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, investito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto dai difensori di UN ND, CE UN e NU MA avverso il provvedimento con il quale, il 10.8.2009, il Tribunale di Brindisi, giudice della cognizione, aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dei tre imputati.
1.1. Secondo quanto rileva l'ordinanza impugnata, la richiesta di revoca era stata avanzata assumendo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1 e art. 268 c.p.p., comma 1 perché i verbali che dovevano accompagnare la esecuzione delle registrazioni delle conversazioni intercettate erano privi della indicazione del luogo e del tempo di loro redazione e mancavano della sottoscrizione dei verbalizzanti. A ragione della decisione il Tribunale osservava che i verbali erano in realtà perfettamente regolari, essendo state riportate tutte le indicazioni richieste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. ed essendo siglati a margine dai verbalizzanti;
aggiungeva, per completezza, che in ogni caso eventuali irregolarità non avrebbero potuto comunque comportare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. (citando Sez. 4, n. 17574 del 14/01/2004 Rv. 228173, imputato
Vatinno, P.G. Fraticelli e Sez. 1, n. 11241 del 06/12/2000, Ammutinato).
2. I tre imputati ricorrono con due atti redatti dai comuni difensori avvocati Vito Epifani e Cosimo Lodeserto, il primo;
dall'avvocato Alfredo Gaito il secondo.
2.1. Con il ricorso a firma dei primi due difensori, proposto nell'interesse di tutti e tre gli indagati, si sostiene che le osservazioni del Tribunale erano impertinenti, perché l'eccezione della difesa non concerneva il fatto che i verbali fossero stati redatti in luogo diverso da quello in cui le operazioni erano state eseguite, ne' la violazione dell'art. 89 disp. att. c.p.p.; bensì "l'omessa indicazione del luogo e della data di redazione dei verbali ... nonché la mancata sottoscrizione del p.u. che vi aveva adempiuto". La risposta del Tribunale faceva confusione tra contenuto del verbale e requisiti formali della sua redazione, giacché l'eccezione aveva riguardo alla mancanza di requisiti di forma irrinunciabili, che rendeva privi di valore e di effetti i verbali (perché un atto che non indica data e luogo di sua redazione e non recava la firma del suo autore non può qualificarsi verbale). Si deduce in particolare quindi che, essendo state le operazioni effettuate "delegando" la polizia giudiziaria alla utilizzazione di impianti esterni alla Procura, si sarebbero dovute rispettare, ai sensi dell'art. 370 c.p.p., comma 2, le disposizioni sia degli artt.364, 365 e 373 c.p.p., sia degli artt. 136 e 137 c.p.p., laddove prescrivevano requisiti di esistenza spazio-temporale del documento, e operava la sanzione di nullità dell'art. 142 c.p.p.. Su tale aspetto, puntualmente denunziato, l'ordinanza impugnata non s'era in alcun modo pronunziata. Non era pertinente perciò il richiamo a sez. 4, Vattinno, e non era condivisibile l'affermazione che la nullità del verbale non dava luogo a inutilizzabilità delle intercettazioni.
2.2. Con il ricorso a firma dell'avvocato Gaito, proposto sempre nell'interesse dei tre imputati, si propongono analoghe censure sulla esistenza-validità dei verbali indicati dall'art. 268 c.p.p., comma 1, approfondendosi l'analisi degli argomenti che le sostengono e ribadendosi che vizi quali quelli denunziati rendevano il supporto cartaceo inidoneo alla funzione documentale sua propria, e inesistente dunque, ai fini giuridici, il verbale.
2.3. Sono stati quindi prodotti "motivi nuovi" a firma dell'avvocato Gaito con i quali, riprendendosi i motivi di ricorso, si afferma: che la firma autografa dei soggetti che avevano preso parte alle operazioni di registrazione nulla attestava circa il nominativo del pubblico ufficiale che aveva redatto il verbale, ed essendo per altro le firme illeggibili, neppure poteva dirsi certo il loro abbinamento agli autori delle operazioni;
che la redazione del verbale è requisito prescritto ad substantiam per la utilizzabilità delle intercettazioni, sicché questa ovviamente richiede un verbale corrispondente al modello legale, e che non potendosi grossolanamente equiparare ogni documento ad un verbale, la sommatoria di vizi denunziati rendevano i documenti non riconoscibili come verbali;
che neppure non potevano venire in rilievo le osservazioni di S.U. AR (che, occupandosi di remotizzazione, aveva ritenuto l'irrilevanza del luogo di verbalizzazione), giacché cosa ben diversa era la l'incertezza assoluta del luogo di verbalizzazione denunziata in questa sede;
che rendeva in ogni caso l'atto inidoneo a costituire verbale, l'assoluta indeterminatezza circa il tempo e l'autore della verbalizzazione.
DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sollevano esclusivamente il problema dell'utilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo l'esistenza di vizi formali tanto radicali nei "verbali" delle operazioni ad esse relative, richiesti dall'art. 268 c.p.p., comma 1, da rendere il vizio assimilabile all'inesistenza o comunque da non consentire di ricondurre gli atti in tal quel modo intitolati alla nozione di "verbale".
Gli argomenti difensivi, suggestivi e raffinatamente esposti, non hanno tuttavia nel caso in esame fondamento alcuno.
2. Va riconosciuto che non pare dubbio che l'art. 89 disp. att. c.p.p. detti disposizioni specifiche per i verbali delle operazione previste dall'art. 268 c.p.p., comma 1 che attengono al contenuto del verbale, ovverosia all'attività documentata. Anche l'art. 136 c.p.p., che costituisce norma generale, denunzia d'altro canto requisiti che riguardano il contenuto del documento non distinguendoli da quelli che riguardano la sua redazione, ovverosia il verbale quale atto giuridico in sè.
La stessa commistione contiene però l'art. 142 c.p.p., che prevede quali uniche causa di nullità dei verbali riconosciute dall'ordinamento penale l'incertezza assoluta delle persone intervenute (che attiene al contesto del documentato) e la mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (requisito del documento).
In realtà è la natura stessa del verbale, quale documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, compiuti dal o alla presenza del soggetto verbalizzante, che ha il compito di rendere testimonianza in forma scritta di tali atti o fatti, che rende ragione di siffatta peculiarità. La forma serve in esso la funzione di narrazione dei fatti ed è libera purché tale funzioni assicuri. Allorché il verbale costituisce atto processuale (in senso lato) e ne è prevista la redazione a cura di un Pubblico ufficiale, ciò dipende dal fatto che alla funzione di narrazione occorre s'accompagni una funzione probante: il verbale ha così lo scopo di garantire la certezza degli accadimenti riportati nel suo contenuto. Ma a tale scopo basta la responsabilità che impegna ai sensi dell'art. 479 c.p. il suo autore e il valore fidefacente delle sue asseverazioni.
Tant'è che il legislatore del 1988 ha ritenuto di ripetere la formula contenuta nell'art. 155 c.p.p. abrogato, definito "inutilmente definitorio", sottolineando come la scelta traesse ragione dal fatto che si era "preferito far emergere la nozione di verbale attraverso la sua funzione piuttosto che attraverso la sua descrizione, e quindi facendo perno sulla sua efficacia probatoria" (Rel. Pr. Pr. 1988, p. 102-103).
Gli unici requisiti previsti nel sistema processuale penale attuale a pena di nullità servono così all'individuazione dell'autore del documento e, dal punto sostanziale, a dare effettività alla sua assunzione di responsabilità, rendendo controllabile la narrazione mediante l'ostensione dei nomi di quanti hanno partecipato all'attività narrata. Seguendo le indicazioni di massima semplificazione dettate della Legge Delega, art. 2, n. 1, il legislatore delegato ha così anche espressamente abbandonato la prescrizione che imponeva (nell'art. 161 c.p.p. 1930) a pena di nullità l'indicazione della data di formazione del verbale. E la mancanza di espresse sanzioni in caso di omissione di siffatta indicazione, come di quella del luogo in cui viene materialmente confezionato il documento che espone in forma verbale un'attività compiuta dal pubblico ufficiale, non può che trovare ragione nel rilievo che sia l'uno che l'altro dato è "assolutamente irrilevante" (come dice S.U. n. 36359 del 26/06/2008, AR a proposito appunto del luogo in cui il verbale di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1 è redatto) rispetto alla funzione probatoria dell'atto. È dunque decisamente da escludere che quegli elementi servano a conformare in termini di verbale l'atto narrativo del pubblico ufficiale, nel quale ciò che conta è l'individuazione di data e luogo dell'attività documentata (art. 89 disp. att. c.p.p.). D'altronde, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, neppure la mancanza di formale sottoscrizione del verbale produce una nullità assoluta, sempre che non imponga di dubitare della provenienza dell'atto da Pubblico ufficiale, così incidendo sulla natura del documento e sulla materiale idoneità dello stesso a svolgere la funzione probatoria sua propria. La disciplina processuale ricalca in altri termini quella sostanziale:
anche in tema di falsità documentale è consolidato difatti il principio che la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, che ha redatto l'atto pubblico, non è condizione di esistenza di esso, se tale sottoscrizione non è espressamente prevista come elemento essenziale dell'atto. Sicché come non rilevano ai fini della esclusione falsità ideologica, che attiene al documentato, la ritualità della formazione del documento e neppure la sua, eventuale, illegittimità ne' altri vizi o imperfezioni (Sez. 5, n. 9573 del 03/05/1985, Bravin), così e parallelamente quei vizi non incidono sulla funzione probatoria dell'atto stesso. Resta da dire che la leggibilità della firma, o sottoscrizione che dir si voglia, del Pubblico ufficiale non può condurre in alcun modo alla inesistenza o invalidità del verbale. La firma è segno grafico che serve alla identificazione del soggetto e la sua funzione è assicurata dalla possibilità di risalire mediante di essa al suo autore, non dall'evidenza del nominativo di questo. In caso di dubbio sulla autenticità della firma di un Ufficiale di polizia giudiziaria o su tale veste del firmatario del verbale, la parte ha la facoltà di chiedere chiarimenti o attestazioni all'ufficio da cui proviene l'atto e, nel caso di comprovata impossibilità di procedere alle verifiche che sulla base di seri elementi reputi necessarie, può chiedere chiarimenti al Pubblico ministero. Quello che non gli è consentito è contestare la validità dell'atto che comunque e oggettivamente proviene da un Ufficio pubblico delegato dal Pubblico ministero al compimento delle operazioni d'intercettazione soltanto perché non è in grado di decifrare la grafia della sottoscrizione, dovendosi nella situazione considerata presumere fino a prova contraria che la persona che ha firmato aveva la facoltà di farlo (cfr., mutatis, S.U. civ. n. 3739 del 22/12/1971, sez. 5 civ. n. 5675 del 05/05/2000).
2.1. Concludendo, può dirsi che in tema di verbali il sistema processuale ampiamente consente di fare riferimento ad una nozione di invalidità modellata in termini di "offensività", da parametrare non già alla circostanza pura e semplice che lo schema legale astratto dell'atto non è perfettamente realizzato, bensì al criterio del conseguimento dello scopo (si veda, in termini più generali S.U. n. 10251 del 17.10.2006, anno deposito 2007, Michaeler), che non legittima la lettura rigidamente formalistica sostenuta dalle difese ricorrenti.
3. Riportati i principi alla situazione processuale in esame, deve dunque anzitutto osservarsi che i verbali di cui si discute riferiscono della data e del luogo in cui si sono svolte le operazioni di intercettazioni. Può ipotizzarsi che siano stati redatti contestualmente o, come sostengono i difensori, dubitarsi che ciò sia avvenuto altrove e in altro momento, ma tale dubbio, anche se fosse fondato su qualcosa di diverso dalla semplice illazione, non rileva ne' ai fini della validità dei documenti ne' della utilizzabilità delle intercettazioni.
I verbali indicano inoltre chiaramente i nominativi degli ufficiali che avevano preso parte alle operazioni e sono accompagnati da firme in parte anche leggibili. In assenza di dati contrastanti è perciò assolutamente adeguata la presunzione, alla quale il Tribunale s'è rifatto, che le firme così apposte dai Pubblici ufficiali che avevano redatto i verbali corrispondevano, anche quando leggibili non erano, ai nominativi di quelli che avevano eseguito le operazioni e che erano tenuti alla verbalizzazione. Nè può rilevare che in alcuni casi le firme dei verbalizzanti fossero in numero minore degli operanti, giacché nessuna norma impone che tutti costoro concorrano alla redazione del verbale. Mentre dell'irrilevanza dell'illeggibilità, in caso di indubitabile provenienza dell'atto dall'Ufficio pubblico in senso oggettivo, s'è già detto.
4. I ricorsi devono di conseguenza essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010