Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Con riferimento alle imprese in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 30 novembre 1983, per le quali l'art. 2, settimo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ha previsto il differimento dei termini di regolarizzazione contributiva stabiliti dal quinto comma del medesimo articolo fino alla cessazione della procedura di amministrazione, deve ritenersi ammissibile l'insinuazione al passivo da parte dell'Inps per le somme aggiuntive calcolate sulle omissioni contributive accertate per il periodo precedente all'ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, salva poi la verifica dell'estinzione di tale obbligo accessorio, ai sensi del citato comma quinto dell'art. 2 D.L. n. 463 del 1983, a seguito della eventuale regolarizzazione contributiva all'esito della procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.p.A. METALLOTECNICA SARDA in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario Prof. Mario Boidi, elettivamente domiciliata in Roma, via Gerolamo da Carpi n. 6, presso l'avv. Furio Tartaglia, che con l'avv. Stefano Pes la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 222 della Corte d'appello di Torino depositata il 10 febbraio 1997 (R.G. n. 104/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Antonietta Coretti e Renato Silvestri (per delega avv. Furio Tartaglia);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 aprile 1987 l'Inps richiese l'insinuazione tardiva al passivo della amministrazione straordinaria della s.p.a. Metallotecnica Sarda, per il complessivo credito di lire 220.131.821, a titolo di contributi omessi dal 1^ agosto 1974 al 30 aprile 1982 e relativi accessori. In corso di causa l'ente previdenziale così specificò l'ammontare del credito: per il periodo anteriore alla procedura di amministrazione straordinaria, e precisamente dal 1^ agosto 1974 al 10 dicembre 1981, lire 38.777.761 per contributi e lire - 164.397.582 per sanzioni civili;
per contributi e sanzioni civili dall'11 dicembre 1981 al 30 aprile 1982, in prededuzione, lire 16.956.202.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 17 novembre 1992/26 gennaio 1993, accolse la domanda nei limiti in cui il commissario straordinario aveva riconosciuto il credito per contributi dedotto in giudizio dall'Inps, cioè lire 47.255.802, di cui lire in prededuzione, e per il resto la rigettò.
L'appello proposto dall'Inps avverso detta decisione è stato accolto dalla Corte territoriale, con sentenza del 31 gennaio/10 febbraio 1997, limitatamente all'applicabilità del privilegio ex art. 2778 n. 1 cod. civ. al credito di lire 31.022.200 per contributi dal 1^
agosto 1974 al 10 dicembre 1981.
Nel rigettare le altre doglianze dell'istituto, e per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice del gravame ha ritenuto che per il differimento del termine per il pagamento dei contributi o dei premi, al fine della regolarizzazione della posizione debitoria, stabilito da tutte le disposizioni succedutesi in tema di condono previdenziale in favore delle imprese in amministrazione controllata o straordinaria sino all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione della procedura, il credito per sanzioni viene ad esistenza solo se non sia rispettato il termine anzidetto e per un ammontare determinato in proporzione alla violazione concretatasi alla scadenza del periodo di differimento.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Inps con un solo motivo.
L'altra parte resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato mezzo di annullamento l'ente previdenziale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986 n. 11 (in relazione agli artt. 111 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1153, 23 legge 4 aprile 1952 n. 218, 16 d.leg. lgt. 9 novembre 1945 n. 788, 82 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, 4 d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48) e dell'art. 3 d.l. 29 marzo 1991 n. 103,
convertito nella legge 1^ giugno 1991 n. 166, nonché dell'art. 2778 n. 8 cod. civ. e degli artt. 101 e 111 legge fallimentare.
Premesso di limitare l'impugnazione della sentenza alle statuizioni con le quali è stato disconosciuto il suo credito per somme aggiuntive calcolate in relazione ai contributi previdenziali non versati dalla società resistente, prima di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, l'istituto ricorrente deduce l'errore in cui è incorso il giudice del merito nell'affermare l'inesigibilità del credito in questione, in quanto le norme denunciate hanno, disposto per le imprese in amministrazione controllata o straordinaria la proroga del termine di pagamento dei contributi omessi e, quindi, della regolarizzazione della posizione debitoria al termine della procedura di amministrazione: pertanto le somme aggiuntive calcolate sulle omissioni contributive accertate devono essere comunque ammesse al passivo, in quanto dovute, salvo poi a verificare l'esito del perfezionamento, di eventuali regolarizzazioni, quali consentite dalla normativa. Si tratta, sottolinea il ricorrente, di credito scaduto, già maturato prima dell'apertura di amministrazione straordinaria, e atteso soltanto il differimento del termine di pagamento, legittima è la pretesa avanzata da esso istituto, tendente non già all'immediata realizzazione del credito, ma al suo riconoscimento giudiziale, il quale, in momentanea situazione di quiescenza, deve essere poi soddisfatto nel rispetto dell'ordine di ripartizione previsto dalla legge fallimentare.
Il motivo è fondato. Ratione temporis, trattandosi, come risulta incontroverso in atti, di omissioni contributive verificatesi nel periodo 1^ agosto 1974/10 dicembre 1981, anteriore all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, sono applicabili le misure agevolative previste dal decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, cui pure fa riferimento l'istituto ricorrente nella rubrica del mezzo di annullamento. Ai sensi dell'art. 2, quinto comma, di tale normativa, entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che avessero effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1^ febbraio 1983 erano ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. Il comma settimo del medesimo articolo ha previsto per le imprese le quali alla data del 30 novembre 1983 si trovavano in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il differimento del suddetto termine di regolarizzazione della loro posizione debitoria all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della amministrazione controllata o straordinaria. Alla data di entrata in vigore di detta normativa la società resistente, già da tempo in amministrazione straordinaria, dopo essere stata messa dapprima in amministrazione controllata, era tenuta nei confronti dell'ente previdenziale ricorrente oltre che per i contributi non versati, anche per le relative somme aggiuntive di cui all'art. 111 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, come sostituito dall'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni. Come è noto, infatti, la sanzione del pagamento delle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili) a cui il datore di lavoro è tenuto in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, conseguenza automatica dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, integra una obbligazione accessoria di quella contributiva, con funzione di rafforzamento di quest'ultima e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale dall'inadempimento del datore di lavoro.
A norma del quinto comma del citato art. 2 la regolarizzazione della posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti al 1^ febbraio 1983, estingue (il reato - ma la violazione concernente l'omissione del versamento era stata già depenalizzata dall'art. 35 legge 24 novembre 1981 n. 689 - e) le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi... con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti. Correttamente dunque il giudice del merito ha fatto riferimento alla richiamata normativa e alle altre disposizioni agevolative in proposito di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48 (poi abrogato limitatamente ai commi da 1 a 5 dell'art. 4, dall'art. 1, comma 225, legge 23 dicembre 1996 n. 662) e al decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991 n. 166, e sulla base del differimento concesso alle imprese in amministrazione straordinaria del termine per regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, per pervenire alla conclusione della inesigibilità del credito per contributi in costanza della procedura di amministrazione straordinaria. Non condivisibile, invece, è la ritenuta insussistenza del credito per somme aggiuntive soltanto sulla base del differimento, poiché alla data di entrata in vigore della normativa introdotta dal decreto-legge n. 463 del 1983 l'omesso versamento dei contributi aveva già determinato la sanzione delle somme aggiuntive sui contributi omessi. E la possibilità di applicazione del c.d. condono previdenziale di cui alla citata normativa e a quelle successive via via emanate ovvero la richiesta di applicazione di tale beneficio non comportano una riduzione della posizione debitoria del datore di lavoro che voglia usufruire del medesimo beneficio, il quale invece è subordinato al pagamento delle somme per contributi e per sanzioni civili, queste ultime variamente modulate dagli analoghi provvedimenti agevolativi che poi si sono aggiunti a quelli in precedenza citati. Diversamente, si dovrebbe pervenire alla assurda conclusione che basterebbe la sola richiesta di applicazione del condono previdenziale o anche la mera applicabilità di esso per far diminuire il debito del datore di lavoro derivante dall'inadempimento agli obblighi contributivi. Nè d'altra parte può ritenersi che il differimento per le imprese in amministrazione straordinaria o per quelle in amministrazione controllata in ordine alla regolarizzazione della loro posizione debitoria nei confronti dell'ente previdenziale privi quest'ultimo della tutela giurisdizionale del suo credito, rimanendo dilazionata soltanto nella suddetta ipotesi la realizzazione del credito in sede esecutiva (Cass. 30 agosto 1988 n. 5004) e non potendo avere di per sè, come pure la richiesta di condono, alcun effetto sul corso del procedimento intrapreso dall'ente previdenziale di accertamento del credito, fino a quando la medesima impresa non abbia provveduto alla regolarizzazionè della propria posizione debitoria, fornendone la prova.
Come si è infatti già rilevato (v. in motivazione la già citata Cass. 5004/88) il legislatore se da un lato ha voluto favorire le imprese in difficoltà economiche al fine di evitare ad esse di subire eventuali procedure fallimentari con tutte le incidenze negative che ne deriverebbero sul piano occupazionale, dall'altro non ha voluto privare di certo l'Inps di quella tutela giurisdizionale indispensabile affinché l'ente possa ottenere il pagamento del suo credito. Laddove questo dovesse essere ammesso al passivo della società in amministrazione straordinaria limitatamente all'ammontare dei contributi evasi, l'ente, nella ipotesi in cui la debitrice non procedesse più, al termine dell'amministrazione straordinaria, alla regolarizzazione del proprio debito, non potrebbe ottenere nell'ambito della procedura concorsuale la realizzazione della pretesa per le somme aggiuntive sui contributi non versati, non ammessa al passivo del debitore.
La società resistente sostiene che nella ipotesi di omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo antecedente alla procedura di amministrazione straordinaria, debbano essere applicate le sanzioni civili non nella misura maturata in base alla legislazione previgente al decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11, ma nella diversa determinazione stabilita da tale normativa, in relazione al ritardo nel versamento successivo alla scadenza dell'obbligazione contributiva. Tale assunto - a prescindere dalla convenienza (o meno) sotto il profilo economico per la procedura di amministrazione straordinaria della applicabilità delle sanzioni civili previste dal citato decreto legge n. 688 del 1985, apparendo esse di maggiore entità rispetto a quelle previste dalla precedente disciplina - non può essere condiviso. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 8-ter, della invocata normativa è stata interpretata da questa Corte (cfr. sentenza 28 settembre 1991 n. 10164), con indirizzo condiviso dal Collegio, date le persuasive argomentazioni che lo sostengono, nel senso che le imprese in amministrazione straordinaria o in amministrazione controllata potessero evitare di sottostare alle nuove e più gravose sanzioni stabilite dalla normativa introdotta con quel decreto-legge, soltanto nel caso di pagamento dei contributi nel termine stabilito, ma non aveva affatto esonerato le medesime imprese dall'obbligo del versamento delle somme aggiuntive sui contributi omessi, secondo il sistema precedente, non prevedendo il decreto-legge n. 688 del 1985 alcuna forma di sanatoria in modo espresso, ne' potendosi desumere dalle singole norme o dal contesto della legge per implicito un condono per coloro che in precedenza si fossero reso inadempienti in ordine all'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali. Altri provvedimenti agevolativi in tema di regolarizzazione delle posizioni debitorie per contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali sono successivamente intervenuti.
Essi, prevedendo una nuova modulazione delle sanzioni che si sostituiscono alle sanzioni di maggiore entità previste con le precedenti discipline, devono essere applicati alle situazioni debitorie non definite, caratterizzate da una condotta omissiva perdurante, se più favorevoli per la procedura (Cass. 4 febbraio 1995 n. 1344). Tale accertamento deve essere rimesso al giudice del merito, il quale provvederà a valutare quale sia la modulazione delle sanzioni più conveniente per la procedura fra le normative intervenute (oltre a quanto previsto dall'art. 116, comma 18, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - che rinvia per la determinazione delle sanzioni alle disposizioni di cui ai commi da 217 a 224 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 - le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) e quelle che potranno essere introdotte sino alla cessazione della procedura.
Il ricorso va perciò accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, perché, facendo applicazione dei principi innanzi esposti, provveda all'ammissione, con la prelazione ex art. 2778 n. 8 cod. civ., al passivo della società resistente del credito per somme aggiuntive - da accertare in termini quantitativi secondo la disciplina agevolativa più favorevole per la procedura - dovute sui contributi omessi, relativi ai periodi di paga antecedenti sia all'amministrazione controllata che a quella straordinaria della società e con riserva all'esito della regolarizzazione di tale posizione debitoria.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001