Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5569
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Sentenza 13 aprile 2001

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Con riferimento alle imprese in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 30 novembre 1983, per le quali l'art. 2, settimo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ha previsto il differimento dei termini di regolarizzazione contributiva stabiliti dal quinto comma del medesimo articolo fino alla cessazione della procedura di amministrazione, deve ritenersi ammissibile l'insinuazione al passivo da parte dell'Inps per le somme aggiuntive calcolate sulle omissioni contributive accertate per il periodo precedente all'ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, salva poi la verifica dell'estinzione di tale obbligo accessorio, ai sensi del citato comma quinto dell'art. 2 D.L. n. 463 del 1983, a seguito della eventuale regolarizzazione contributiva all'esito della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5569
    Data del deposito : 13 aprile 2001

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