Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
Non rientra nei poteri del GUP disporre la restituzione degli atti al P.M. qualora nel corso dell'udienza preliminare risulti un fatto nuovo, ossia un reato ulteriore rispetto a quello per il quale è stata esercitata l'azione penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 19331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19331 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1082
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO CO M. S. - Consigliere - N. 040155/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO LI N. IL 15/06/1965;
contro
2) RO AT N. IL 12/01/1969;
contro
3) MO SC N. IL 10/10/1971;
contro
4) OP VI N. IL 22/08/1952;
5) TA NO N. IL 14/12/1954;
6) DI PA GE N. IL 22/06/1956;
avverso ORDINANZA del 22/10/2007 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Militare Dott. Gentile CO che ha chiesto: annullamento senza rinvio della ordinanza del GUP presso il Tribunale Militare di Roma recante ordine di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, con restituzione degli atti all'Ufficio medesimo, dichiarando inammissibili i ricorsi avverso l'ordinanza del GUP presso il Tribunale Militare di Roma recante disposizione di procedere oltre all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GUP del Tribunale Militare di Roma, investito dalla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio degli imputati LO CE, ST RU e De AU GE in ordine al reato di omissione aggravata di provvedimenti per la difesa militare (artt. 47, 98 c.p.m.g. e art.99 c.p.m.g., n. 1) per i fatti commessi in località An Nassiriyah
(Iraq) fino alla data del 12 novembre 2003 sotto la vigenza del c.p.m.g., all'udienza del 22 ottobre 2007, avendo i difensori degli imputati richiesto la pronuncia immediata di sentenza di proscioglimento dal suddetto reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per non essere il fatto più previsto come reato a seguito della L. 4 agosto 2006, n. 247 che aveva disposto la applicazione al contingente penale militare italiano in Iraq del codice penale militare di pace, ha condiviso la linea interpretativa della abolitio criminis relativamente alla fattispecie di imputazione prevista dall'art. 98 c.p.m.g.. Tuttavia, aderendo alla prospettazione del P.M. per cui avrebbe dovuto essergli consentito di operare una diversa qualificazione del fatto ai sensi del c.p.m.p., nel corso dell'udienza preliminare, non ha provveduto sulla richiesta della difesa degli imputati e, fatta salva ogni decisione sulla fondatezza del futuro capo di imputazione, ha ordinato procedersi oltre nell'udienza preliminare. Successivamente, nel corso della stesa udienza, dopo il deposito da parte del P.M. del nuovo capo di imputazione ai sensi dell'art. 167 c.p.m.p. e art. 40 c.p., ritenendo trattarsi di un fatto nuovo, mai prima considerato, preso quindi atto della mancata prestazione del consenso degli imputati alla nuova contestazione, ai sensi dell'art. 423 c.p.p., ha disposto la restituzione degli atti al P.M..
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma denunciando abnormità della ordinanza con cui il GUP aveva disposto la restituzione degli atti al P.M.: il fatto non era nuovo, bensì solo diversamente qualificato sotto il profilo giuridico, per cui il GUP avrebbe dovuto prenderne atto, mentre invece aveva operato una indebita regressione del processo omettendo poi di decidere sul fatto originario;
poiché fatto nuovo era quello che si aggiungeva al fatto originariamente contestato, se così fosse stato, il GUP, posto che gli imputati non avevano accettato di procedere per la successiva contestazione, si sarebbe dovuto disinteressare del fatto nuovo e procedere per il fatto contestato originariamente e non invece restituire gli atti al P.M.; e poiché il P.M. aveva comunque invitato il GUP ad operare la modificazione della qualificazione giuridica del fatto, se lo avesse ritenuto opportuno - attività, questa, rientrante nei poteri del GUP - quest'ultimo, se anche avesse ritenuto il fatto diverso, avrebbe potuto, eventualmente, modificare il fatto ovvero accettare la modificazione operata dal P.M., e non invece restituire gli atti al P.M. così adottando un provvedimento non previsto dall'ordinamento sotto i vari profili prospettati. Hanno proposto due separati ricorsi per cassazione anche i difensori delle parti civili OL AT e MA e SI CO lamentando la abnormità sia della ordinanza che disponeva la restituzione degli atti al P.M. sia della precedente con cui il P.M. aveva disposto procedersi oltre nell'udienza preliminare. La difesa delle parti civili OL ha dedotto, quanto alla prima ordinanza, che la stessa aveva comportato una indebita regressione del procedimento poiché il GUP aveva di fatto restituito gli atti al P.M. affinché esercitasse la facoltà riconosciuta al medesimo dall'art. 423 c.p.p., pur rientrando nei poteri e doveri del GUP decidere sul fatto contestato previa, se del caso, attribuzione di una diversa qualificazione giuridica, pur essendo comunque corretta la qualificazione iniziale adottata dal P.M.. Quanto alla seconda ordinanza ha poi rilevato che appariva ancor più pregnante la abnormità poiché, di fronte ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, lasciato identico nei suoi elementi costitutivi, quali la condotta e l'oggetto, compresi i riferimenti locali e temporali e per cui era stato modificato soltanto il riferimento alla norma incriminatrice (da art. 98 c.p.m.g. a art. 167 c.p.m.p.), il GUP aveva ritenuto il fatto nuovo ed aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. affinché procedesse con le forme ordinarie, omettendo comunque di decidere rispetto alla imputazione originaria, così sottraendo al potere di impugnazione delle parti il provvedimento definitorio dell'udienza preliminare, e restituendo il processo ad una fase pregressa, il che non sarebbe stato consentito neppure se si fosse trattato effettivamente di un fatto nuovo.
La difesa del SI ha, a sua volta, lamentato la violazione della regola di progressione processuale, rilevando che il GUP, se avesse ritenuto applicabile nella specie il codice penale militare di pace avrebbe dovuto pronunciare la conseguente declaratoria di non doversi procedere e non invece delegare prima al P.M. la individuazione della fattispecie applicabile e poi restituire gli atti allo stesso.
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza del GUP recante l'ordine di restituzione degli atti al Pubblico Ministero ed invece per la inammissibilità dei ricorsi delle parti civili contro la prima ordinanza del GUP che aveva disposto procedersi oltre nell'udienza. In data 21.3.2008 la difesa dell'imputato LO ha presentato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p. deducendo che il comportamento del GUP era conforme a legge e chiedendo in conseguenza il rigetto del ricorso del P.M. poiché il primo provvedimento del GUP, pur se impropriamente adottato con la forma della ordinanza, integrava una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 425 e 129 c.p.p., con la conseguenza che era corretta la seconda ordinanza con cui era stata disposta la restituzione degli atti al P.M. poiché il GUP, avendo qualificato come "nuova" la successiva contestazione del P.M., in quanto ulteriore rispetto alla precedente su cui si era già pronunciato, era tenuto a restituire gli atti al P.M., avendo già disposto sull'originario capo di imputazione e mancando il consenso degli imputati alla contestazione in udienza del fatto nuovo. La impugnazione della ordinanza con cui è stata disposta la restituzione degli atti al P.M. è fondata. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel senso che non sia consentita la restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del GUP qualora nel corso dell'udienza preliminare si ravvisi un fatto nuovo e cioè un ulteriore reato rispetto a quello contestato, dovendo invece il GUP pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato, mentre l'art. 423 c.p.p., comma 2, dispone che, ove risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il giudice deve limitarsi ad autorizzarne la contestazione, sempre che vi siano la richiesta del Pubblico Ministero ed il consenso dell'imputato, dovendo altrimenti il P.M. procedere separatamente (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 3395 del 1999, rv. 213878; Cass. n. 1827 del 1992, rv. 193198; Cass. n. 740 del 1996, rv. 206666). Depone in tal senso anche la autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, la quale, investita della questione di legittimità dell'art. 424 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che il GIP possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio", ha ritenuto non fondata la questione rilevando che il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dal fatto come contestato dal P.M. così da trovarsi obbligato al proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata ed imponendo quindi al Pubblico Ministero di procedere ex novo per i fatti realmente emersi, mentre invece - al fine di assicurare la esigenza, presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare, di assicurare la costante corrispondenza della imputazione a quanto emerge dagli atti, come lo stesso art. 423 dimostra - potrà e dovrà evitare le situazioni di stallo decisorio, sollecitando il P.M. ad apportare, se del caso, le opportune modifiche o integrazioni dell'imputazione, quando sopravvenga tale necessità (v. Corte Cost. n. 88 del 1994). Il provvedimento con cui il GUP ha ordinato la restituzione degli atti al P.M. sarebbe quindi in ogni caso erroneo poiché non è mai consentito al GUP disporre la regressione del procedimento e ciò neppure nel caso in cui il fatto oggetto della seconda contestazione, avvenuta da parte del P.M. all'udienza del 22 ottobre 2007, fosse stato effettivamente nuovo, dovendo il GUP provvedere sul fatto oggetto della imputazione, se del caso previa correzione o modificazione, e non invece restituire gli atti al P.M. per la contestazione suppletiva ovvero per entrambe le contestazioni come pare sia avvenuto nel caso in esame. Non si condivide in proposito la tesi della difesa dell'imputato LO, sostenuta con la memoria depositata in data 21.3.2008, per cui la prima ordinanza del GUP avrebbe integrato, nella sostanza, anche se non nella forma, una sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato previsto dal codice penale militare di guerra per abolitio criminis, con conseguente correttezza della seconda ordinanza con cui gli atti erano stati restituiti al P.M. in ordine al fatto "nuovo" e cioè ulteriore rispetto a quello iniziale.
Pur aderendo alla tesi per cui non rileva il nomen iuris dato al giudice ai propri atti, prevalendo la sostanza sulla forma, nel caso in esame il mero provvedimento interlocutorio che dispone procedersi oltre nell'udienza, in assenza persino di un dispositivo in tal senso, non può essere interpretato come sentenza. In ogni caso nella ordinanza il GUP ha dato specificamente atto della richiesta preliminare delle difese degli imputati di pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma ha risposto che doveva consentire al P.M. di modificare la imputazione, il che impediva la pronuncia della sentenza richiesta, che quindi non vi è stata, con la conseguenza che la restituzione degli atti al P.M. è intervenuta, secondo il tenore della ordinanza impugnata, per entrambe le imputazioni. A parte il rilievo che comunque, se anche il GUP avesse deciso di adottare sentenza di non luogo a procedere, avrebbe con questa chiuso la propria fase processuale e non avrebbe in conseguenza potuto restituire gli atti al P.M..
Per completezza appare comunque opportuno rilevare che non si trattava all'evidenza di un fatto nuovo, tanto è vero che è stato lo stesso GUP, nella precedente ordinanza, a dare atto della circostanza che il P.M. intendeva soltanto operare una diversa qualificazione del fatto.
La lettura comparata del primo e del secondo capo di imputazione dimostra che il fatto è identico mentre il P.M. ha modificato soltanto la norma incriminatrice e cioè la sua qualificazione giuridica per cui rientrava nei poteri del giudice attribuire la corretta qualificazione del fatto descritto nella imputazione, senza con ciò incidere sull'autonomo potere di iniziativa del Pubblico Ministero che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo della immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (v. Cass. Sez. Un. N. 16 del 1996, Di CO, rv. 205617; Cass. sez. 6 n. 3503 del 1998, rv. 212757). Sono in definitiva fondati i ricorsi del P.M. e delle parti civili in ordine al provvedimento del GUP che ha disposto la restituzione degli atti da parte del P.M. al P.M. poiché adottato in violazione del principio di progressione del procedimento verso la fase successiva o verso il suo epilogo anticipato previsto dalla legge, non essendo al contrario prevista, dalle disposizioni processuali, la regressione dall'udienza preliminare per nuove contestazioni, neppure nel caso di fatto nuovo emerso all'udienza preliminare, per il quale o è consentita la contestazione in udienza con l'accordo dell'imputato, ovvero il P.M. dovrà procedere separatamente.
I ricorsi proposti dalla parti civili relativamente alla prima ordinanza con cui il GUP aveva disposto procedersi oltre nella udienza preliminare sono invece inammissibili.
Si tratta all'evidenza di mero provvedimento interlocutorio che non ha inciso sugli interessi delle parti ricorrenti, come tale inidoneo a determinare un autonomo ed immediato potere di impugnazione per cassazione, mentre la censura potrà, se del caso, essere esplicitata nelle forme e modalità di legge, secondo le regole proprie della contestazione dei provvedimenti adottati dal GUP nel corso dell'udienza preliminare unitamente al provvedimento conclusivo della stessa (art. 428 c.p.p. ovvero art. 491 c.p.p. in relazione all'esito dell'udienza preliminare).
Le tesi, sostenute dalle parti civili, per cui il giudice avrebbe realizzato una irritale restituzione degli atti al P.M. basata su una inesistente richiesta conforme del P.M. (ricorrenti OL) ovvero avrebbe, così adottando un provvedimento nella sostanza abnorme, omesso di pronunciare sul fatto inizialmente contestato, delegando al P.M. la individuazione della fattispecie legale applicabile al fatto materiale (ricorrente Morgese), si basano su una interpretazione del provvedimento priva di fondamento poiché il giudice si è limitato a consentire al P.M. di operare, nel prosieguo della udienza preliminare "una diversa qualificazione del fatto ai sensi del codice penale militare di pace", senza alcuna indebita regressione del procedimento, almeno in quel momento.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la ordinanza relativa alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero Militare e dispone la restituzione degli atti al GUP del Tribunale Militare di Roma per il corso ulteriore;
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi delle parti civili. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008