Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omissione dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2011, n. 17760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17760 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO IO - Presidente - del 19/04/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO IO - Consigliere - N. 1224
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 49728/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO AM BE AN, nato a [...] in data [...];
De LE ST, nato a [...] in data [...];
De LE PE, nato a [...] in data [...];
De LE AT, nato a [...] in data [...];
ZI AN GI, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di, seZIne penale, in data.
Sentita la relaZIne della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso siano dichiarati inammissibili.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11.5.2009, il Tribunale di Lecco, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, dichiarò:
- HO AM BE LA responsabile del reato di cui al capo 12 sexies (estorsione in danno di LA EN), e con le circostanze attenuanti generiche lo condannò alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;
- De LE ST responsabile del reato di cui agli artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen. cosi riqualificata l'imputaZIne di cui al capo 4 in esso assorbiti i fatti descritti ai capi 3 e 6, nonché dei reati di cui ai capi 5 (artt. 110 e 483 cod. pen.), 8 e 8 bis (porto e detenZIne illegale di armi), 9 (ricettaZIne), 10 (truffa) 10 bis (ricettaZIne) e 12 (estorsione), ritenuti in continuaZIne i reati di cui ai capi 4 e 5, 8 e 8 bis, 10 e 10 bis, esclusa la recidiva per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 lo condannò per i capi 4 e 5 alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, per i capi 8 ed 8 bis alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa, per il capo 9 alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, per i Capi 10 e 10 bis, ritenuta l'ipotesi dell'art. 648 cpv. c.p. alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 150 di multa e per il reato di cui al capo 12 alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;
pena accessoria;
- De LE PE responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen., così riqualificata l'imputaZIne di cui al capo 4 in esso assorbiti i fatti descritti ai capi 3 e 6, nonché dei reati di cui ai capi 5, 8 (limitatamente alla sola detenZIne del muniZInamento rinvenuto il 24 novembre 2005), 12 septies (estorsione), unificati i reati di cui ai capi 4 e 5 sotto il vincolo della continuaZIne, ed esclusa la contestata recidiva lo condannò per i capi 4 e 5 alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, per il reato di cui al capo 8 alla pena di mesi 3 di arresto e per il capo 12 septies alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 900 di multa;
pena accessoria;
- ZI AN GI colpevole della reato di cui agli artt. artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen. così riqualificata l'imputaZIne di cui al capo 4 in esso assorbiti i fatti descritti ai capi 3 e 6 della rubrica, e 13 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e concesse le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, lo condannò per il capo 4 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e per il capo 13, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 6.000 di multa;
pena accessoria;
- assolveva gli imputati dalle restanti imputaZIni loro ascritte. Avverso tale decisione proponevano gravame il P.M. e gli imputati HO, De LE ST, De LE PE e ZI AN GI.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 22.4.2010, in parziale riforma della pronunzia di primo grado:
- dichiarò De LE ST responsabile del delitto ascrittogli al capo 23 (violenza privata), e lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione;
- disapplicò l'aumento per la recidiva in relaZIne al capo 12 nei confronti di De LE ST e rideterminò la pena in anni 5, mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa;
- dichiarò De LE PE responsabile del reato ascrittogli al capo 2 (favoreggiamento personale) e - ritenuta la continuaZIne con i reati di cui ai Capi 4 e 5 - rideterminò la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione;
- dichiarò De LE AT responsabile dei delitti di cui ai capi 8 ed 8 bis ritenuti in continuaZIne tra loro e lo condannò alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa;
- dichiarò HO interdetto dai Pubblici Uffici per anni 5;
- confermò nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorrono per cassaZIne i difensori degli imputati sopra indicati. Il difensore di HO AM BE AN deduce viZI di motivaZIne in quanto non vi sarebbe stata minaccia estorsiva. LA sapeva che l'imputato non aveva più alcuna macchina a disposiZIne perché la SS non poteva più essere usata in quanto guasta e priva di assicuraZIne. Non sarebbe condivisibile il convincimento che la telefonata di LA all'imputato fosse effetto di prostraZIne perché il tono non era quello di una persona intimidita. La SS fu ritirata da LA con al consegna dell'Audi sicché la consegna della Fiat NO non poteva essere subordinata a quella della SS. L'imputato potrebbe aver usato toni forti ma perché le auto a lui vendute erano "catorci". LA sarebbe stato in difficoltà durante al deposiZIne. Sarebbe incredibile la deposiZIne del padre del denunciante. LA ha riferito circostanze che sarebbero smentite nel processo e le sue dichiaraZIni sarebbero contraddittorie. Dalla telefonata registrata dall'imputato e della deposiZIne di BE AL AM risulta che LA autorizzò il ritiro della Fiat NO quando ancora l'officina era chiesa, con le chiavi appoggiate su uno pneumatico, sicché non è vero che egli consegnò l'auto perché l'imputato non andava più via. Le pressioni dell'imputato sarebbero state solo finalizzate a risolvere il problema. Del resto l'imputato è stato assolto dall'imputaZIne di cui al capo 12 quater. Il difensore di De LE ST deduce:
1. violaZIne della legge processuale in relaZIne alla mancata pronunzia sulla incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco in ordine ai reati di cui ai capi 3, 4, 5 e 6, riproposta in sede di appello e che si ripropone in questa sede;
tutti i predetti reati sono contestati come consumati nel circondario di Bergamo;
2. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne ai reati di cui ai capi 4 e 5 in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivaZIne sul motivo di appello (riportato nel ricorso) con il quale si segnalava che non esistevano indizi gravi, precisi e concordanti;
l'unico riferimento è il richiamo alle dichiaraZIni della teste AV che avrebbe riferito "del contenuto di un incontro relativo alle condotte criminose in esame, incontro tra PE, ST De LE, AN e AN ZI"; in realtà l'unico incontro sarebbe un pranzo e mai la teste ha riferito di aver sentito i menZInati accordi;
3. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne ai reati di cui ai capi 8 e 8 bis in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato puntuale risposta alle doglianze espresse nel motivo di gravame (trascritto nel ricorso); quanto al capo 8 la conversaZIne 30.11.2005 fra IC SA e De LE PE non consentirebbe di individuare l'autore del trasferimento delle armi e non conterrebbe riferimenti a De LE ST;
l'intercettaZIne ambientale del 28.12.2005 non giustificherebbe l'affermaZIne di responsabilità per il reato di cui al capo 8 bis;
sarebbe irragionevole ritenere che De LE ST abbia delegato ad altri la distruZIne di alcune armi e l'occultamento di altre;
4. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne al reato di cui al capo 9 in relaZIne all'elemento soggettivo del reato (in relaZIne alla consapevolezza della provenienza illecita) dato per presupposto;
dall'intercettaZIne ambientale potrebbe dedursi che si tratta di incauto acquisto;
in ogni caso la ricettaZIne poteva riguardare solo il motore perché la moto non era quella rubata a RU Tommaso;
5. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne ai reati di cui ai capi 10 e 10 bis in quanto mancherebbe la motivaZIne circa la ricettaZIne dell'assegno usato per il pagamento dei prodotti alimentari dalla ditta Loccisano;
il modulo era falso e ciò integrerebbe il raggiro della truffa ma non la ricettaZIne;
la dichiaraZIne di uno dei testi secondo cui sarebbe stato tolto da un blocchetto non sarebbe sufficiente a fondare l'affermaZIne di responsabilità;
6. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne al reato di cui al capo 12 in quanto, a fronte delle doglianze espresse nei motivi di gravame (trascritti nel ricorso) la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulle minacce o violenze che l'imputato avrebbe esercitato su LA EN;
sarebbe errata la motivaZIne laddove fa riferimento a LA come persona psichicamente fragile;
quanto alla Fiat NO l'imputato è stato assolto e l'assoluZIne è definitiva;
la Mercedes e la EP furono consegnate all'imputato non a seguito di minaccia ma per ragioni commerciali;
la Mercedes fu venduta e l'imputato successivamente consegnò a pagamento un AG, peraltro LA non intraprese alcuna aZIne per ottenere il pagamento;
la EP fu venduta da LA a Tassone nonostante il consiglio in senso contrario dell'imputato; se oggetto dell'estorsione era la consegna dell'auto, la stessa sarebbe inconciliabile con la restituZIne dell'auto a LA che la vendette direttamente;
non è contestata l'estorsione della somma di denaro incamerata dalla vendita;
del resto tempo dopo LA chiese all'imputato di "sistemare" la vendita della Mercedes;
se vi fosse stata estorsione, mai avrebbe richiesto di rientrare della somma;
la riconsegna a richiesta delle auto portate in conto vendita sul piazzale dell'Auto San Martino, confermerebbe che non vi fu estorsione;
7. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne al reato di cui al capo 23 in quanto il capo è generico non precisando in che cosa sarebbe consistita la minaccia rivolta a RI per costringerlo a rimettere le querele sicché sarebbe nullo;
non vi sarebbe comunque alcuna prova della responsabilità dell'imputato non potendola desumere da quanto non dichiarato da RI e da AN;
8. viZI di motivaZIne in relaZIne al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata applicaZIne della continuaZIne quanto ai reati di cui ai capi 9, 10,10 bis e 12 ed alla misura della pena. Il difensore di De LE PE deduce:
1. viZI di motivaZIne in relaZIne alla mancata presa in consideraZIne delle critiche svolte nei motivi di gravame e cioè che i testi Di LL, De RC, SP e AR non menZInarono condotte di De LE PE relative ai reati di cui agli artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen., che i coimputati GN NI IO e ZI AN UÈ non fecero alcun riferimento a De LE PE;
Di IO IO e NI NE non menZInarono De LE PE, il quale peraltro sia all'epoca dei fatti che all'atto della perquisiZIne era in carcere;
2. viZI di motivaZIne in relaZIne alle censure svolte nei motivi di gravame in relaZIne al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore di De LE AT deduce:
1. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne all'affermaZIne di responsabilità dell'imputato, pur detenuto da 14 mesi al momento del ritrovamento delle armi) per i reati di cui ai capi 8 e 8 bis sulla base delle caratteristiche del confeZInamento di quanto rinvenuto e l'intercettaZIne di De LE UE NC;
inoltre la sentenza d'appello sembra addebitare all'imputato tutti i fatti indicati nei capi di imputaZIne indicati e non solo quelli ritenuti dal Tribunale con conseguente riflesso sulla pena;
manca ogni motivaZIne sul concorso dei fratelli De LE AT, De LE PE ed De LE ST nella detenZIne delle armi e muniZIni;
sulle effettive caratteristiche del confeZInamento che consenta di far risalire nel tempo la detenZIne la Corte territoriale non avrebbe speso parola;
le armi sono state trovate fuori dalla proprietà De TA sulla base di una lettera anonima, come tale inutilizzabile;
De LE PE si è dichiarato responsabile della detenZIne delle muniZIni trovate nella prima perquisiZIne: di chi potrebbero mai essere le armi?; l'intercettaZIne ambientale del 28 dicembre non sarebbe decisiva ai fini della responsabilità di De LE AT, soprattutto per il capo 8 bis;
è probabile che la conversaZIne riguardi solo le muniZIni;
potrebbe essere letta come un invito a verificare che in solaio non vi fossero muniZIni occultate da altri;
non vi è motivaZIne circa il concorso di De LE AT nella detenZIne dell'arma (fucile o mitraglietta) che IC SA avrebbe buttato in fondo al lago;
2. viZI di motivaZIne in relaZIne al diniego delle attenuanti generiche, all'applicaZIne della recidiva ed alla misura della pena. Il difensore di ZI AN GI deduce:
1. violaZIne della legge processuale in relaZIne alla nullità del decreto che dispone il giudiZI, dell'ordinanza 21.7.2008 e della sentenza, nonché viZI di motivaZIne della sentenza nella parte in cui richiama la menZInata ordinanza;
dal verbale di udienza preliminare, alla lettura del decreto che dispone il giudiZI, non risulta che sia stato dato avviso all'imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia;
ne conseguirebbe la nullità del decreto che dispone il giudiZI;
la nullità non sarebbe sanata dalla presentaZIne in giudiZI, finalizzata ad eccepirla;
il fatto che l'indicaZIne sia contenuta nel decreto non esclude la nullità, dal momento che il decreto non fu notificato;
ne conseguirebbe la nullità delle sentenze di primo grado e d'appello;
2. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne all'affermaZIne di responsabilità per il reato di cui al capo 4 in quanto la Corte territoriale richiama la deposiZIne della AV, avvalorata da quanto riferito dal notaio Catri e di alcuni altri testi, senza indicarli;
tali testi non esistono tranne forse AR IA, il quale avrebbe reso dichiaraZIni fantasiose;
in ogni caso gli altri elementi non riscontrerebbero le dichiaraZIni della AV;
il fatto che ZI conoscesse il notaio Catri e che si fosse avvalso della collaboraZIne di costui per stipulare alcuni atti non proverebbe alcunché; anzi se l'incarico dato a ZI fosse davvero stato quello di reperire notai innanzi ai quali redigere procure false, sarebbe stato più ragionevole scegliere professionisti che non lo conoscevano e che non avrebbero potuto identificarlo;
le dichiaraZIni della AV sarebbero inattendibili, posto che l'incontro a casa dei De LE alla quale la teste avrebbe assistito sarebbe avvenuto nel 2003, mentre la relaZIne sentimentale fra costei e ZI sarebbe iniziata nel 2004; in ogni caso non sarebbe indicato il contributo causale di ZI alla realizzaZIne del reato;
all'incontro menZInato avrebbe partecipato anche De LE BR che pure è stato assolto;
se la responsabilità di ZI dovesse derivare dall'aver costui individuato l'immobile, i notai innanzi a cui redigere gli atti e preparato gli atti necessari alla futura truffa, ciò non sarebbe compatibile con la sua estraneità ai fatti di cui al capo 5 a lui mai contestati;
non è stata motivata l'attendibilità dei testi e delle loro dichiaraZIni nonostante le molte contraddiZIni: ad esempio se fosse vero quanto riferito da AR circa la sostituZIne del lucchetto del cancello della villa dei Di IO (per evitare problemi con il custode), come potrebbero costoro non essersi accorti di nulla, posto che vennero a conoscenza dell'esistenza di procure false solo a distanza di anni?;
neppure rilevarono alcunché nel dicembre 2004 quando vendettero l'immobile; i Di IO mai hanno fatto riferimento ad un custode;
la Corte territoriale ha escluso che la AV fosse portatrice di un interesse economico, trascurando che è convivente con AR dal quale ha avuto un figlio, sicché i due sarebbero portatori di un medesimo interesse;
sarebbe illegittima l'interpretaZIne psicologica del risentimento della AV quale identificaZIne del ZI con il suo difensore;
manca una pronunzia su come mai la teste potesse anticipare le domande della difesa;
è stato trascurato che mentre ZI era detenuto AR cercò di vendere un suo immobile e che lo stesso dichiarò essere di sua esclusiva proprietà la casa dove lo ZI si trovava agli arresti domiciliari (mentre era solo formale intestatario) così determinando la ritraduZIne di ZI in carcere;
3. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in relaZIne all'affermaZIne di responsabilità per il reato di cui al capo 13 in quanto la Corte territoriale avrebbe richiamato i rilievi del Tribunale, omettendo di valutare le prove a discarico dell'imputato;
il fatto che MO non smentì quanto dichiarato dalla AV dipende solo dal fatto che mai tali dichiaraZIni gli furono contestate in ragione del fatto che fu sentito prima che la AV le rendesse e che successivamente si rese latitante;
tuttavia aveva escluso ogni coinvolgimento di ZI nella cessione di cocaina;
inoltre non è stata valuta la possibilità di utilizzare in bonam partem le dichiaraZIni di MO;
le riceZIni di denaro da parte di ZI riferite dalla AV sarebbero relative a canoni di locaZIne dei suoi immobili e non a cessioni di stupefacenti;
ZI al momento dell'esecuZIne dell'ordinanza di custodia cautelare è stato trovato in possesso di un assegno e ciò sarebbe incompatibile con cessioni di stupefacenti;
non è stato valutato che ZZ SP quando si presentò spontaneamente alla Guardia di Finanza era accompagnato dal difensore di AR IA e che il teste AN ha riferito che AR era disposto a violare la legge per ottenere ciò che voleva, mentre ZI RA, madre di AR, ha riferito sul comportamento aggressivo del figlio;
sarebbero state trascurate le dichiaraZIni dei testi LZ, VI e LO, i quali hanno reso dichiaraZIni incompatibili con quelle di AV e AR, avendo negato di aver acquistato cocaina da ZI;
nei motivi di appello era stato segnalato che le argomentaZIni del Tribunale erano inconsistenti laddove facevano discendere dalle difficoltà economiche di costoro che si rifornissero di cocaina da ZI;
a ciò non sarebbe stata data risposta, così come al rilievo che non furono trasmessi gli atti per procedere per falsa testimonianza;
4. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in ordine alla mancata motivaZIne sulla richiesta di applicaZIne della disciplina della continuaZIne, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, stante l'esistenza di un unico precedente specifico e sarebbe apodittico il riferimento alla condotta processuale dell'imputato.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI AN GI è manifestamente infondato.
Anzitutto, il verbale (allegato al ricorso), redatto in forma riassuntiva non prova affatto che il decreto che dispone il giudiZI (il quale pacificamente contiene anche l'avvertimento che in caso di mancata compariZIne l'imputato sarà giudicato in contumacia) non sia stato letto integralmente.
In secondo luogo l'art. 429 c.p.p., comma 2 prevede che il decreto si nullo "se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicaZIne di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) ed f)". Nell'art. 429 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) requisiti sono "l'indicaZIne del luogo, del giorno e dell'ora della compariZIne"; ad essi si aggiunge "l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia". Si tratta di un avvertimento ulteriore rispetto ai requisiti di luogo, del giorno e dell'ora della compariZIne, i quali attengono alla citaZIne, che come tale non può ritenersi compreso nella comminatoria di nullità in caso di mancanza.
È irrilevante il fatto che sul punto la motivaZIne dell'ordinanza 21.7.2008 sia errata, giacché ciò che integra il viZI è l'omessa motivaZIne in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4 sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "Il viZI di motivaZIne rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluZIne di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluZIne non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutaZIne sotto il vigente codice di rito). Nel giudiZI di legittimità il viZI di motivaZIne infatti non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE ST relativo all'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco in ordine ai reati di cui ai capi 3, 4, 5 e 6,è manifestamente infondato.
A norma dell'art. 12, lett. b) vi è connessione fra reati quando siano commessi in esecuZIne di un medesimo disegno criminoso. Nella richiesta del P.M. reiterata in grado di appello (v. p. 22 sentenza impugnata), vi era continuaZIne fra i reati ascritti a De LE ST ai capi 2, 3 4, 5, 6, 7, 7 quater, 8 bis, 9, 10, 10 bis, 11, 12, 17 bis, individuato il reato più grave in quello di cui al capo 7 commesso in CalolZIcorte, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Lecco.
In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevaZIne della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 4.5.2006 dep.
5.10.2006 rv 234350). Per le ragioni esposte esaminando il primo motivo proposto nell'interesse di ZI, trattandosi di questione di diritto è irrilevante la mancanza di motivaZIne nella sentenza impugnata. Il settimo motivo proposto nell'interesse di De LE ST, nella parte in cui si deduce la nullità del capo 23 in quanto generico poiché non precisa in che cosa sarebbe consistita la minaccia rivolta a RI per costringerlo a rimettere le querele è manifestamente infondato.
Il capo in questione (erroneamente indicato con il n. 22 nella sentenza impugnata per la ripetiZIne del n. 21) contiene la descriZIne dell'uso di minaccia nei confronti di RI per costringerlo a rimettere la querela.
In tema di indeterminatezza del capo di imputaZIne, il principio enunciato negli artt. 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputaZIne non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudiZI e del decreto di citaZIne, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputaZIne, occorre avere riguardo alla contestaZIne sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata e ciò, a maggior ragione, in relaZIne al codice di rito del 1930, nella cui vigenza la qualifica di imputato si acquisiva già nel corso dell'istruttoria e non erano limitati, come nel vigente codice di rito, il numero degli atti pregressi acquisirli al dibattimento e, pertanto, utilizzabili anche ai fini dell'individuaZIne dell'imputaZIne. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3407 del 16.12.2004 dep.
2.2.2005 rv 231414). Nel caso in esame nessuna lesione del diritto di difesa è ravvisabile posto che sono stati svolti argomenti sulla fondatezza dell'accusa, così escludendosi l'asserita indeterminatezza. Il ricorso proposto nell'interesse di HO AM BE AN, il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo (nella parte relativa alla mancanza di prove) proposti nell'interesse di De LE ST, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE PE, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE AT, il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di ZI AN GI sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. Quanto alle doglianze relative alla mancata risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il viZI di motivaZIne non può essere utilmente dedotto in CassaZIne sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutaZIne che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutaZIne del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutaZIne avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudiZI, ad una decisione più favorevole di quella adottata". (Cass. pen., sez. 1 sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivaZIne della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduZIni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutaZIne globale di quelle deduZIni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduZIni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenZI su una specifica deduZIne prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivaZIne della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivaZIne la specifica ed esplicita confutaZIne della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del viZI che la sentenza evidenzi una ricostruZIne dei fatti che conduca alla reieZIne della deduZIne difensiva implicitamente e senza lasciare spaZI ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formaZIne del convincimento del giudice, si da consentire l'individuaZIne dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuiZIne adottata, non vi è luogo per la prospettavate del denunciato viZI di preteriZIne", (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220). Quanto all'interpretaZIne delle conversaZIni registrate va rammentato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretaZIne del significato di una intercettaZIne diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2 sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). Quanto alle ulteriori doglianze va ricordato che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla
Corte di cassaZIne, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutaZIne di merito. Il nuovo viZI introdotto è quello che attiene alla motivaZIne, il cui viZI di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.
È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivaZIne un'informaZIne rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutaZIne di una prova decisiva ai fini della pronunzia.
Attraverso l'indicaZIne specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudiZI di cassaZIne di verificare la correttezza della motivaZIne.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassaZIne una rivalutaZIne complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame non viene invocato il travisamento di atti, ma si prospettano letture alternative a quelle date dai giudici di merito, non limitate a singoli atti decisivi, ma all'insieme delle risultanze, ma, in materia di ricorso per CassaZIne, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivaZIne considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruZIne contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass, Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054). L'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE ST, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE PE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE AT ed il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI AN GI sono manifestamente infondati ed i parte generici.
Si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanZIne prevista dalla legge, in consideraZIne di peculiari e non codificabili connotaZIni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivaZIne dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigaZIne del trattamento sanZInatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condiZIne che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestaZIne o della invalidaZIne degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda". (Cass. Sez. 1 sent. n. 11361 del 19.10.1992 dep. 25.11.1992 rv 192381). Ora, anche a prescindere dalla consideraZIne che "Il richiamo al comportamento processuale dell'imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche e dell'andamento della pena inflitta dal primo giudice, da parte del giudice di appello, è legittimo, poiché, se è vero che il reo ha la facoltà di mentire, non si può negare al giudice di tenere conto di tale comportamento negativo, quando si tratta di valutarlo per l'eserciZI del potere discreZInale dello stesso giudice". (Cass. Sez. 1 sent. n. 5355 del 15.4.1993 dep. 26.5.1993 rv 194223), va ricordato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuZIne di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, "in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposiZIne di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutaZIne di ogni singola deduZIne difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discreZInale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudiZI di disvalore sulla sua personalità", (Cass. Sez. 4 sent. n. 8052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544).
Generici sono i riferimenti all'invocata esistenza di un unico disegno criminoso nell'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De LE ST e nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI AN GI. La determinaZIne in concreto della pena costituisce il risultato di una valutaZIne complessiva e non di un giudiZI analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivaZIne da parte del giudice dell'impugnaZIne deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relaZIne alle obieZIni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogaZIne della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'ari 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinaZIne della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza il 19 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011