Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 2
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..
Non è incompatibile a pronunciarsi sul merito nel giudizio di rinvio il giudice che, con il provvedimento annullato avente natura sostanziale di ordinanza ed emesso su questione processuale, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace.
Commentari • 2
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13593 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 695
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 37762/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN NA N. IL 04/08/1945;
2) TA NA IA N. IL 10/11/1945;
avverso la sentenza n. 5001/2009 TRIB. SEZ. DIST. di SAN SEVERO, del 06/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
udito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di San Severo, ha confermato la sentenza in data 18 settembre 2007 del Giudice di pace di San Severo, appellata da EN NA e TA NN AR, ritenuti responsabili del delitto di ingiurie in danno di AN IC e NT IN, costituitisi parte civile. Ricorrono per cassazione i prevenuti sulla base di due motivi.
Con il primo motivo deducono nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata dal medesimo magistrato che aveva dichiarato l'inammissibilità del loro appello con un provvedimento poi annullato da questa Corte, che aveva restituito gli atti al Tribunale ritenuto competente per il giudizio sull'impugnazione proposta. Con il secondo motivo deducono difetto di motivazione della sentenza con riferimento all'art. 599 c.p.; il giudice d'appello non avrebbe affrontato la questione posta con il gravame circa la mancata applicazione dell'esimente per reciprocità delle offese. Nell'atto di appello era stato evidenziato che la sentenza del Giudice di pace aveva riportato le diverse espressioni ingiuriose, che tutti i protagonisti della vicenda si sarebbero reciprocamente scambiate durante la lite, tanto che era stato chiesto al Tribunale di riconoscere la scriminante, pacificamente configurabile, secondo la giurisprudenza, anche quando l'iniziativa di utilizzare espressioni offensive sia partita dall'imputato.
I ricorsi devono essere respinti.
Non è fondato il primo motivo di ricorso;
non è, innanzitutto, configurabile la nullità della sentenza per l'asserita esistenza di cause di incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (per tutte: Sez. 5, sent.. n. 40651 dell'8/11/2006, Rv. 236307, rie. Zonch). Peraltro, occorre osservare che la sentenza di questa Corte aveva annullato un provvedimento avente natura sostanziale di ordinanza, emesso su questione di natura processuale, così che non si sarebbe determinata alcuna incompatibilità del giudice a decidere nel merito il proposto gravame. Invero la previsione della diversità del giudice rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato vale, nel caso di annullamento con rinvio, solo per i casi tassativamente previsti, e, quindi, per l'art. 623 c.p.p., lett. c) e d). Ed in entrambi i casi si fa riferimento alle sentenze e non ad altri provvedimenti del giudice, (così Sez. 1, 7.10.2003 n. 23502, Rv. 228125; Sez. 6, 20.4.2005, n. 22464, Rv. 232236, che escludono che la regola della diversità del giudice di rinvio possa valere per le ordinanze in quanto l'art. 623 c.p.p., lett. a) non contiene una previsione analoga a quella della lett. d), medesimo art.). Non fondate sono anche le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso. Invero, non è corretto il riferimento dei ricorrenti che, rimandando al loro atto di appello, hanno sostenuto che già dalla sentenza di primo grado poteva trarsi la dimostrazione della reciprocità delle offese che si sarebbero scambiate le parti.
Il Giudice di pace ha infatti riportato le dichiarazioni delle p.l., da cui emergeva il complesso delle espressioni ingiuriose attribuite ai prevenuti;
ha anche riportato il contenuto delle affermazioni degli imputati, secondo i quali le odierne p.o. avrebbero, a loro volta, indirizzato espressioni offensive nei loro confronti. Ma lo stesso Giudice di pace ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle pp.oo. a fronte di quelle degli imputati, finendo così per escludere il ricorrere dell'esimente, con una motivazione che il giudice d'appello ha ritenuto adeguata.
Il Tribunale, pur non affrontando expressis verbis la specifica doglianza, riportata peraltro nelle premesse della sentenza e quindi oggetto di considerazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Giudice di pace, esprimendo un giudizio sull'attendibilità comparativa delle diverse dichiarazioni acquisite al procedimento, che, privilegiando quelle delle pp.oo. a fronte di quelle degli imputati, portava ad escludere l'esimente, con valutazioni che non paiono al Collegio essere prive di logica consequenzialità e che, essendo riservate ai giudici del merito, si sottraggono a rilievi di sorta in questa sede di legittimità. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010