Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13593
CASS
Sentenza 12 marzo 2010

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L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..

Non è incompatibile a pronunciarsi sul merito nel giudizio di rinvio il giudice che, con il provvedimento annullato avente natura sostanziale di ordinanza ed emesso su questione processuale, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace.

Commentari2

  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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  • 2Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13593
Data del deposito : 12 marzo 2010

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