Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio.
Commentari • 8
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Se nel passato, l'idea della donna lavoratrice rappresentava un'utopia, oggi il numero di donne che lavora ha raggiunto percentuali elevatissime. A confermarlo è una recentissima analisi effettuata dall'ISTAT, nel giugno del 2017, secondo cui risultano occupate oltre il 48,8 per cento di donne ed è d'obbligo sottolineare che in Italia non si ottenevano risultati così elevati fin dal 1977. [1] Malgrado suddetti risultati, sono ancora presenti forti pregiudizi nei confronti delle donne lavoratrici. Si è ancora legati alla figura della donna quale madre-moglie di famiglia, “matrona” della casa. Difatti se le percentuali sopra indicate rappresentano una rilevante conquista per l'Italia, …
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Nota a sentenza del GUP del Tribunale di Rovereto pronunciata e pubblicata il 29 novembre 2018 (decisione n. 18). A cura di Perlingieri Manfredi e Striano Piero. Il lavoro è interamente frutto della riflessione comune degli autori; la stesura dei paragrafi 1, 3 e 4, è a cura di Perlingieri Manfredi, e quella dei paragrafi 2, 2.1, 5 è a cura di Striano Piero. Sommario: 1. Introduzione.; 2. Descrizione dei fatti del caso preso in esame; 2.1 Decisione del giudice di merito; 3. Evoluzione delle fattispecie normative; 4. Gli orientamenti giurisprudenziali riguardo le fattispecie normative; 5. Considerazioni finali. 1. Introduzione La sentenza in commento riguarda alcune fattispecie comprese …
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“Mazz e panell fann e figli bell” (bastone e pagnotta rendono i figli belli) dice un vecchio proverbio napoletano e pare che la Russia di Putin l'abbia preso alla lettera! Il 7 febbraio il presidente russo ha firmato la controversa legge che prevede la depenalizzazione del reato di “percosse in famiglia” declassandolo ad un illecito amministrativo punibile con un'ammenda tra i 5mila e i 30mila rubli (80-470 euro), l'arresto da 10 a 15 giorni o 60-120 ore di servizio civile. Il testo rimuove dal codice penale russo il reato di percosse in famiglia, l'equivalente del nostro art. 572 c.p. che prevede: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 45037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45037 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2086
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 34388/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.D. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 27/05/2010 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 maggio 2010, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 3 dicembre 2009, con la quale B.D. era stato dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali e condannato alla pena di anni tre di reclusione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta la errata interpretazione dell'art. 572 c.p., in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2, in quanto l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia sarebbe stata basata sulle dichiarazioni delle parti offese che fanno riferimento ad una condotta non specifica e non contestualizzata temporalmente, così da non consentire all'imputato neppure una difesa compiuta. Con il secondo motivo, denuncia la errata interpretazione dell'art.572 c.p., in relazione agli artt. 581 e 582 c.p., in quanto il giudice di appello avrebbe ritenuto provati i fatti addebitati all'imputato sulla base di emergenze non risultanti agli atti e segnatamente la circostanza che ad essi assistettero anche i poliziotti. Chiede pertanto che la Corte verifichi se la condotta dell'imputato, sulla base dell'effettivo compendio probatorio, possa configurare il reato di maltrattamenti o se debbano essere invece i fatti ricondotti nell'altra imputazione di lesioni personali. Con il terzo motivo, deduce la errata interpretazione degli artt. 99 e 62-bis c.p. e travisamento dei fatti, in ragione della mancata esclusione della recidiva e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Denuncia al riguardo che i giudici di merito, travisando la prova, hanno anche tratto illogiche conseguenze sul piano sanzionatorio. Quanto alla recidiva, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento, nel motivarne l'applicazione, alla sola presenza di condanne, senza motivare alcunché circa la pericolosità sociale dell'imputato; mentre per le circostanza attenuanti generiche, non avrebbe dato conto del profilo di adeguamento della pena al fatto e della congruità della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. In ordine al primo motivo, va ribadito che il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.
Ne risultano esclusi soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sè sanzionati dall'ordinamento giuridico (in tal senso, va letto il precedente evocato dal ricorrente, Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, C, Rv. 226794, nel quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato, in presenza di episodi di conflittualità tra padre e figlia, che avevano trovato la loro genesi nella condotta della ragazza, insofferente a qualsiasi richiamo del genitore, il che aveva indotto quest'ultimo, in più occasioni e ciclicamente, ad avere reazioni non sempre ben controllate).
Quanto al caso in esame, le emergenze processuali indicate dai giudici del merito rivelano che da anni il rapporto di convivenza tra l'imputato e la moglie V. ed i figli minori S. e L. era stato contraddistinto da un permanente clima di tensione e conflittualità ingenerato dal primo che, con i suoi comportamenti irragionevolmente autoritari e violenti, aveva finito con l'imporre a questi ultimi un regime di vita vessatorio e intollerabile. Tale situazione, protrattasi nel tempo e caratterizzata da plurimi e ripetitivi episodi di violenza morale e fisica, unificati da un vincolo di abitualità e da un'unica intenzione criminosa, quella cioè di prevaricare progressivamente e in ogni maniera i soggetti passivi, è certamente lesiva dell'integrità fisica e del patrimonio morale di costoro.
2. Quanto alla seconda doglianza, nel quale si denuncia il vizio di travisamento della prova da parte del giudice di appello, va ribadito che nel caso in cui il giudice di legittimità sia chiamato a verificare che la motivazione della pronuncia risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" è onere del ricorrente non solo individuare e rappresentare gli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti (c.d. autosufficienza del ricorso), bensì anche illustrare le ragioni per le quali è inficiata la tenuta logica e l'intrinseca coerenza della motivazione (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 240411).
Nel caso in esame, la censura si risolve in un mero invito rivolto alla Corte di lettura degli atti, anche al fine di sollecitare una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
3. Palesemente infondate sono altresì le ulteriori censure sul trattamento sanzionatorio, in quanto i giudici del merito hanno indicato, con motivazione adeguata e esente da vizi logici, le ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere concesse e la recidiva essere esclusa.
Quanto alla recidiva, va in ogni caso ribadito che il giudice ha l'obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la recidiva facoltativa, non anche quando la ritiene (Sez. 4, n. 36915 del 02/07/2009, dep. 22/09/2009, Brillante Rv. 244987).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010