Sentenza 28 marzo 2012
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Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, ma non quello di lesioni, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.
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La vicenda processuale Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, l'imputato veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e violenza privata ai danni della convivente, alla pena complessiva di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile. Il ricorrente presentava diversi motivi di ricorso. Nel primo motivo, contestava l'applicazione dell'articolo 572 del codice penale, sostenendo che i fatti contestati erano avvenuti prima della modifica della norma che estendeva la definizione di "famiglia". Sul punto, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza già riconosceva la configurabilità del reato …
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Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 13898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13898 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 448
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 21968/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R.M. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 599/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 13/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione E.V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
S.R.M. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in data 13/1/2010, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di maltrattamenti in danno della propria moglie U.A.R. .
Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge pena e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato e sostiene che il giudice del gravame non aveva tenuto in alcun conto le circostanze concrete del fatto, che se ben ponderate e valutate, avrebbero condotto alla neutralizzazione del dolo, integrante la fattispecie criminosa, come lo stato di ubriachezza cronica della parte offesa e il suo comportamento, lesivo del patrimonio morale e dell'integrità fisica dell'imputato, ovvero la situazione familiare complessa e degradata, causata da gravi difficoltà esistenziali. Con il secondo motivo la violazione della legge penale e processuale e la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie ex art. 582 c.p., comma 2, estinta per intervenuta remissione della querela.
Infine con il terzo e ultimo motivo lamenta la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 e l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata e non veritiera è la censura di cui al primo motivo. Il giudice del gravame ha adeguatamente valutato la condotta riprovevole della donna ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato e con motivazione, immune da vizi logici o interne contraddizioni, come tale incensurabile in questa sede, l'ha ritenuta subvalente rispetto al comportamento prevaricatore e violento del marito, che proprio a causa della patologia sofferta dal coniuge, e quindi dello stato di minorata difesa, in cui costei versava, avrebbe dovuto proteggerla con maggiore affetto e sollecitudine, magari curarla con adeguati trattamenti sanitari, anziché percuoterla continuamente e maltrattarla.
Del pari manifestamente infondata è la censura di cui al secondo motivo, attinente alla qualificazione giuridica del fatto, che non può che essere compresa nel paradigma sanzionatorio dell'art. 572 c.p., che assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quello delle lesioni personali volontarie, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (Cass. Sez. 6 19/6-5/8/2003 n. 33091 Rv. 226443), con la conseguenza che a nulla vale invocare l'atto di remissione della querela ovvero la dichiarazione di voler ritirare la denuncia nei confronti del marito da parte della donna, che se pure ha tentato di ridimensionare i fatti, già esposti in sede di indagini, ha finito poi con il confermare che il S. la picchiava ogni volta che beveva e si ubriacava, perché non sopportava le donne che bevevano, e che ciò avveniva frequentemente.
Quanto infine al terzo e ultimo motivo, mette conto di rilevare che 1'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2 non è stato dedotto in sede di appello, e che il ricorrente non indica le ragioni, che lo renderebbero meritevole della attenuanti generiche, a fronte di una motivazione, che richiama la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, rilevabile dai suoi precedenti penali. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012