Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
È configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie d'atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti.
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Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Sono reato anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2008, n. 46375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46375 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2313
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 19074/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 29.10.2007 della Corte di Appello di Bologna, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Modena in data 21.10.2005, venne condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole dei reati: a) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1,;
b) di cui all'art. 572 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Verna Gianpaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.G. in ordine ai reati: a) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1; b) di cui all'art. 572 c.p., ascrittigli per avere costretto in numerose occasioni i figli minori C. F. e C.D. a subire atti sessuali ed, in particolare, dopo averli indotti a coricarsi nel suo letto, avere toccato entrambi sul corpo e sui genitali, leccato D. sul corpo e sul collo e, in un'occasione, essersi masturbato strusciando il pene
contro
D., nonché per avere sottoposto a maltrattamenti i predetti figli minori, costringendoli a subire i descritti atti sessuali, sottoponendoli ad un regime di vita familiare terrorizzante, percuotendoli quotidianamente con schiaffi, calci e corpi contundenti, sottoponendoli ad altre vessazioni, quali il tenerli segregati in casa, impedendo loro il contatto con i coetanei, obbligandoli a stare al buio, a dormire nel suo letto e con le altre condotte descritte in imputazione.
La vicenda trae origine in un contesto familiare caratterizzato dalla separazione dei genitori naturali dei predetti C.F. e D., che erano stati affidati dal tribunale per i minorenni al padre, con la regolamentazione delle visite alla madre, ritenuta del tutto inadeguata sul piano educativo.
In sintesi - secondo quanto riportato in sentenza - nel corso della permanenza dei bambini presso il padre si accertava che le condizioni psicologiche e cognitive dei medesimi erano seriamente preoccupanti, con particolare riferimento al piccolo D.; che frequentemente erano sorte difficoltà nei rapporti tra il C. ed i servizi sociali, sfociata in aperta contrapposizione, da ultimo, con l'assistente sociale D.S..
In data (OMISSIS) P.E., madre dei minori, aveva presentato una denuncia nella quale lamentava di avere riscontrato lesioni sul corpo del figlio D. e che questi aveva riferito di essere stato più volte percosso dal padre.
In tale contesto il bambino aveva riferito di essere stato percosso frequentemente dal padre anche alla sorella, L.R., nata dal precedente matrimonio della madre.
Il (OMISSIS), giorno di (OMISSIS), il piccolo D. si era presentato, fradicio di pioggia, presso l'abitazione della madre in preda ad una crisi di pianto, affermando di essere stato percosso dal padre, al quale era riuscito a sottrarsi solo grazie all'intervento del fratello.
In tali circostanze la L.R. si era recata presso l'abitazione dell'imputato per condurre dalla madre anche l'altro fratello e aveva avuto modo di rilevare che il C. "aveva bevuto";
fatto che veniva riscontrato anche dai Carabinieri intervenuti su richiesta dello stesso imputato.
Il giorno successivo la nonna materna dei minori aveva assistito ad una telefonata tra il piccolo D. ed il padre, nel corso della quale il nipote pronunciava insulti inequivoci all'indirizzo del genitore, apostrofandolo con i termini "finocchio, recchione". Il bambino, redarguito dalla nonna, ribadiva che il padre era "un finocchio" e che la nonna non sapeva che cosa facesse. Interrogato dalla madre, riferiva che il padre "lo toccava" e "si strusciava su di lui"; descriveva inoltre un episodio avvenuto qualche tempo prima, allorché era a letto perché ammalato. Il padre, dopo avergli portato un frullato, glielo aveva gettato addosso per poi leccarlo dal suo corpo.
Entrambi i ragazzi riferivano che il padre li costringeva a dormire nel letto matrimoniale;
che egli si coricava al centro tra i figli, approfittando di tale posizione per strusciare il suo membro su di loro e per toccarli anche sotto le mutande e che gli episodi di natura sessuale erano iniziati almeno tre anni prima. Tutte le accuse venivano ribadite dai minori in sede di audizione protetta nel corso del dibattimento di primo grado e sono state poste dai giudici di merito a fondamento della affermazione di colpevolezza dell'imputato unitamente alle risultanze della perizia psicodiagnostica eseguita sugli stessi e agli altri elementi ritenuti di riscontro alle accuse.
È stata, invece, disattesa la tesi difensiva, secondo la quale le accuse sarebbero state frutto di un complotto tra la madre dei minori e l'assistente sociale D.S., nonché irrilevanti le deposizioni testimoniali addotte a discarico dalla difesa del C..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 194 c.p.p., nonché vizi di motivazione della sentenza. Si deduce, in sintesi, che i giudici di merito hanno ritenuto pienamente attendibili, quale riscontro all'accusa, le dichiarazioni rese dalla madre delle parti lese, P.E., per avere la stessa prestato il proprio consenso all'affidamento dei minori al padre, e dall'assistente sociale D.S., senza una motivazione adeguata, non essendosi tenuto conto dell'esistenza di un rapporto conflittuale tra il D.S. e l'imputato e che il collocamento dei figli presso il padre era stato determinato dall'accettata incapacità della madre di esercitare le funzioni di genitore;
che, al contrario, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevanti le numerose prove a discarico addotte dall'imputato, costituite dalle dichiarazioni del dott. G., neuropsichiatria infantile, di numerosi responsabili dei servizi di assistenza sociale, di insegnanti, del vicino di casa dell'imputato, Ca.Gi., nonché di Gi.Gi., che si era occupata dei minori come baby sitter, i quali avevano escluso di avere notato segni di maltrattamenti a carico dei minori o altri comportamenti anomali dell'imputato, salva una certa rigidità nei sistemi educativi adoperati da questi.
Nel prosieguo del motivo di gravame si osserva che il giudice di merito nel valutare le singole deposizioni testimoniali deve soprattutto accertarne la veridicità e non solo l'attendibilità del teste;
che tale indagine deve essere particolarmente rigorosa allorché siano chiamati a deporre minori degli anni quattordici, in quanto i bambini sono particolarmente portati alla affabulazione ed a confondere elementi di fantasia con la realtà; che l'indagine tecnica espletata in questi casi deve limitarsi ad accertare la capacità di testimoniare del minore, mentre la veridicità del racconto deve essere accertata dal giudice;
che nel caso in esame, però, i giudici di merito si sono limitati a fare proprio il contenuto dell'indagine peritale in ordine alla attendibilità delle parti lese, senza effettuare alcuna autonoma valutazione in ordine alla veridicità del narrato.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia per violazione di legge la mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendosi che il diniego di dette attenuanti non risulta sorretto da adeguata motivazione, poiché si è tenuto conto solo del fatto costituente reato e del comportamento processuale dell'imputato. Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia per violazione di legge la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p.. Si osserva che, secondo un recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, i reati di maltrattamenti e di violenza sessuale non concorrono, dovendo applicarsi, nel caso in cui sussistono gli elementi costitutivi di entrambi detti reati, il principio di specialità.
Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia ulteriormente, per violazione di legge, l'affermazione della sussistenza dei reati di cui agli artt. 609 bis e 572 c.p.. Dopo alcuni rilievi in ordine alla nozione di atti sessuali alla luce della L. di riforma n. 66 del 1996 si propongono sostanzialmente elementi di dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai minori sia a proposito degli abusi sessuali subiti, che dei maltrattamenti.
Sul primo punto si evidenzia in particolare quanto riferito dalla professoressa Ca.La. in ordine al fatto che un giorno il piccolo C.D. iniziò a parlare di masturbazione e disse che il padre aveva provato a masturbarsi da solo con la bocca, fatto che gli aveva addirittura provocato la frattura di una costala. Sul secondo si deduce che i giudici di merito hanno omesso di valutare adeguatamente la possibilità che atti di educazione rigida siano stati confusi con i maltrattamenti.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che la parte civile ha formulato le sue richieste oralmente in udienza, senza presentare conclusioni scritte;
che, però, dette conclusioni non sono prescritte a pena di inammissibilità nel giudizio di cassazione, riferendosi il disposto di cui all'art. 523 c.p.p., comma 2, al solo dibattimento di primo grado.
Il primo motivo di ricorso è al limite dell'ammissibilità, contenendo prevalentemente censure della valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, ed è comunque infondato. Tutte le argomentazioni, con le quali il ricorrente aveva contestato nei motivi di appello la concludenza del materiale probatorio, ai fini della affermazione di colpevolezza, hanno formato oggetto di approfondita valutazione da parte della corte territoriale e sono state disattese con motivazione adeguata.
La sentenza impugnata, invero, ha evidenziato in ordine alle contestazioni dell'appellante circa l'attendibilità della madre delle parti lese e del teste D.S. che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è fondata sostanzialmente sulle accuse dei minori, la veridicità delle cui dichiarazioni ha formato oggetto di adeguata valutazione e motivazione.
Sul punto è stato evidenziato nell'impugnata sentenza che non sussistono dubbi in ordine alla capacità di testimoniare dei minori, sia in considerazione dell'età dei medesimi all'epoca dei fatti, rispettivamente di 12 e 14 anni, ed un anno in più al momento della testimonianza, sia delle risultanze della perizia espletata. In ordine alla veridicità delle accuse è stata in particolare valorizzata la genesi della "rivelazione" delle parti offese, la coerenza del racconto, la convergenza delle situazioni descritte dai minori, la reiterazione della narrazione senza contraddizioni nel nucleo essenziale dei fatti a soggetti diversi, la concordante descrizione degli atti sessuali subiti e del contesto in cui gli episodi si sono verificati.
In relazione alle generiche deduzioni del ricorrente circa il pericolo che i minori siano portati alla affabulazione e confondano fantasie con i dati reali, è appena il caso di osservare che tale evenienza deve essere riferita all'età della parte lesa, divenendo sempre più improbabile man mano che ci si avvicina all'età adulta, come nel caso in esame, salva l'esistenza di fenomeni patologici, di cui è stata evidentemente esclusa la ricorrenza sulla base della perizia espletata.
Peraltro, anche in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla madre delle parti tese e dal teste D.S., quali elementi di riscontro alle accuse, la sentenza risulta adeguatamente motivata mediante i puntuali rilievi afferenti al fatto che la P. aveva sempre affermato in precedenza di ritenere il C. un buon padre ed alla competenza professionale ed alla affidabilità del D.S., sicché l'affermazione della sentenza secondo la quale non è ravvisatole alcun movente per ritenere che gli stessi potessero essere autori o sobillatori di accuse calunniose risulta adeguatamente motivata.
La sentenza impugnata ha, inoltre, tenuto conto delle deposizioni dei testi citati dal ricorrenti, giudicate non rilevanti sulla base delle argomentazioni assolutamente esaustive già contenute sul punto nella sentenza di primo grado.
Ed, infatti, detta pronuncia, che per l'uniformità della decisione integra in ogni caso quella di appello, ha esaminato analiticamente le singole deposizioni dei testi addotti dalla difesa dell'imputato evidenziandone singolarmente la irrilevanza, al fine di mettere in dubbio la valutazione della attendibilità delle parti lese, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, non scalfita sul piano valutativo dalle contestazioni dell'appellante, ne' censurabile in sede di legittimità sulla base di generiche deduzioni di natura fattuale.
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche ha formato oggetto di motivazione assolutamente adeguata ed esaustiva mediante il riferimento alla gravità dei fatti ed al comportamento processuale non corretto dell'imputato per la cui descrizione si rinvia ai verbali di udienza, oltre alla inesistenza di elementi positivi di valutazione della condotta di questi.
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, "Il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia possono concorrere tra loro, salvo che nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, nel senso che il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale." (sez. 3, 12.7.2007 n. 36962, Ponti e altro, RV 237312; conf. sez. 3; 23.3.2005 n. 17843, P.G. in proc. La Fato ed altri, RV 231523; sez. 3, 5.12.2003 n. 984, Menna, RV 227680; sez. 3, 16.5.2007 n. 22850, P.G. in proc. Recupero, RV 236888). In particolare è stato precisato da una recente pronuncia di questa Corte che "Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma s'inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti" (sez. 3, 15.4.2008 n. 26165, Riva, RV 240542). Orbene, la corte territoriale, in applicazione degli enunciati principi di diritto, ha correttamente ritenuto sussistenti sia il delitto di maltrattamenti che quello di violenza sessuale, in quanto la condotta che integra i maltrattamenti non si è esaurita negli episodi di violenza sessuale, ma è stata anche caratterizzata da una serie di atti vessatori e di percosse come descritti in imputazione e che hanno formato oggetto di adeguato accertamento in punto di fatto. L'ultimo motivo, infine, è inammissibile esaurendosi nella formulazione di censure generiche e di contenuto fattuale. Deve essere solo precisato a proposito dei rilievi del ricorrente che la deposizione della professoressa Ca.L. è stata valutata compiutamente nella sentenza impugnata.
È stato, infatti, evidenziato che nella propria doglianza l'appellante aveva omesso di riportare detta deposizione nella sua interezza, poiché dal suo contesto si evinceva chiaramente che lo stesso minore in seguito aveva precisato che il padre l'aveva fatto a lui quella cosa e, poi, aveva negato il fatto nella sua interezza, perché si vergognava, mostrava timore, vergogna, sicché i giudici di merito hanno escluso che il racconto della parte lesa potesse essere indice di un condizionamento subito dal minore o della sua inattendibilità, con valutazione di fatto oggetto di adeguata motivazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 12 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008