Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 2115
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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La dichiarazione di astensione spiega la sua validità solo in ordine alla singola fase del procedimento che ha dato luogo al relativo provvedimento, con la conseguenza che l'eventuale permanenza della causa di incompatibilità del giudice, per i gradi successivi del giudizio, costituisce motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito.

La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. - che prevede ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento - non dà luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma che contenga una previsione esplicita in tal senso; ne' tale nullità può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 lett. a ) cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 2115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2115
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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