Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).
Commentari • 15
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Violazione degli obblighi genitoriali non sono sempre reato: per potersi configurare il reato di maltrattamenti, in ipotesi anche da comportamenti iperprotettivi, è necessaria l'inflizione abituale di sofferenze fisiche o psicologiche idonee ad incidere sullo sviluppo del minore ed a lederne l'integrità, che, anche a prescindere dalla soglia di sensibilità della vittima. Ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, la nozione di "persona comunque convivente" inserita dal legislatore con la novella del 2012, deve essere intesa nell'accezione più ristretta, con riferimento alla sole relazioni fondate su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua: il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 37019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37019 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Nicola MIILO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8/1/02 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Anna AR De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore non è comparso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 8/1/2002, confermava quella in data 25/1/2001 del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato SE SO colpevole del delitto di maltrattamenti in danno della moglie QU ON e della figlia IZ, commesso fino al febbraio 1998, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
1) inosservanza della legge processuale per difetto di notifica del decreto di citazione in primo grado, non essendo stato rispettato il termine di comparizione di giorni 60 previsto dall'art. 552/3 c.p.p., e per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
2) inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, quanto al merito della vicenda, non inquadrabile nello schema del delitto di maltrattamenti, di cui difettavano gli elementi costitutivi. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
Non hanno pregio le censure in rito.
Pur a volere ritenere che la notifica del decreto di citazione in primo grado, in particolare quella eseguita ex art. 161/4 c.p.p., non abbia rispettato il termine di comparizione (notifica eseguita il 28/3/00 per l'udienza del 18/5/00), va rilevato che la dedotta nullità si è sanata, ex art. 184/1 c.p.p., con la successiva comparizione in dibattimento, all'udienza del 18/10/00 (fino a tale data, nessuna concreta attività processuale era stata espletata), dell'imputato, che, con tale comportamento concludente, rinunciò a fare valere la nullità; a nulla rileva che il difensore in precedenza (udienza del 18/5/00), in assenza dell'imputato, eccepì la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato, che con la comparizione e senza nulla eccepire abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore, che invece abbia sollevato l'eccezione, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore.
L'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio e non può essere dedotta, per la prima volta, in questa sede (non risulta essere stata eccepita né nel corso del giudizio di primo grado, né in quello d'appello).
Quanto al merito della vicenda, la sentenza impugnata perviene alla conclusione di condanna sulla base di argomenti meramente assertivi, senza offrire la dimostrazione della configurabilità, nella condotta addebitata all'imputato, degli estremi del reato contestatogli. Fa cenno a "reiterati atti di prepotenza, di arroganza, impositivi e autoritari" posti in essere dal prevenuto "nei confronti sia della moglie che delle figlie", ma omette, per difetto evidentemente di adeguati elementi probatori, di apprezzare la portata concreta di tali atti e di dare il giusto rilievo alle ragioni di fondo che avevano determinato il comportamento dello stesso imputato. Richiama genericamente le testimonianze della moglie e delle due figlie (IZ e RI) dell'imputato, nonché quella de relato di tale US AR, per dimostrare il clima di tensione spesso presente in famiglia a causa, in particolare, dei litigi tra il SO e la figlia IZ, tanto che costei sola aveva assunto l'iniziativa della denunzia.
Precisa che tali litigi avevano avuto "carattere episodico nel tempo" e che comunque il SO non aveva mai fatto mancare il sostegno economico e la dovuta attenzione alle esigenze di tutti i membri della famiglia.
È evidente la palese contraddizione insita nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che ha ricondotto semplicisticamente nel concetto di maltrattamenti gli atteggiamenti offensivi, minacciosi e, a volte, anche violenti del SO verso la figlia IZ, con inevitabili ed intuibili riverberi negativi sulla tranquillità dell'intero nucleo familiare, senza porsi il problema dei motivi contingenti, pur emergenti per relationem dal testo della sentenza, che stavano alla base di tale comportamento essenzialmente reattivo.
Il Giudice a quo, infatti, non si è fatto carico di stabilire se i detti atteggiamenti erano stati tra loro uniti tanto da un legame di abitualità quanto da un'unica intenzione criminosa, quella cioè di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche e morali, sì da rendere intollerabile il sistema di vita familiare in cui i medesimi erano inseriti.
Dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, anzi, emerge che la conflittualità tra il prevenuto e la figlia IZ aveva trovato probabilmente, la sua genesi nella condotta non proprio esemplare della ragazza, insensibile, al rispetto di qualunque regola di vita indicatale dal padre, arrogantemente determinata a difendere una qualsiasi propria scelta, anche se discutibile, e insofferente a qualsiasi richiamo del genitore, il che aveva indotto quest'ultimo, in più occasioni e ciclicamente, ad avere reazioni non sempre ben controllate e, forse, poco "autorevoli".
Di fronte a questa realtà di fatto, compiutamente accertata in sede di merito e non suscettibile, data la puntuale istruttoria espletata, di maggiore approfondimento processuale, è agevole rilevare: a) nessuna prova risulta acquisita in ordine ai presunti maltrattamenti subiti dalla moglie, semplicemente coinvolta nelle esplosioni conflittuali tra il marito e la figlia IZ;
b) i maltrattamenti in danno della figlia RI, al di là - anche in questo caso - della assoluta mancanza di prova, non sono neppure oggetto di contestazione;
c) quanto alla figlia IZ, è innegabile, invece, che la stessa, a causa dell'insofferenza verso un certo rigore comportamentale preteso dal padre (in particolare, evitare rientri in casa a notte inoltrata), era stata destinataria delle rabbiose reazioni di costui, concretizzatesi in insulti, minacce e, a volte, atti di violenza fisica.
L'attenzione, quindi, va focalizzata su quest'ultimo punto, unico ad assumere - in tesi - una qualche valenza.
Oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art. 572 c.p. non è o non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma va individuato anche nella difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari. Non va sottaciuto, però, che il bene protetto non può ritenersi tout court compromesso ogniqualvolta si verifichino fatti che ledono o pongono in pericolo l'incolumità personale, la libertà, l'onore di una persona della famiglia, richiedendosi, altresì, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
Il concetto di maltrattamenti, pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.
Fatti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico. In questo caso, colui che si rende responsabile di tali fatti non esprime una condotta abituale finalizzata ad alterare l'equilibrio della normale tollerabilità della convivenza, ma dà semplicemente sfogo, in modo errato, alla sua potenzialità reattiva di fronte a situazioni o eventi che percepisce come ingiusti o non corretti e che provocano inevitabilmente in lui uno stato di forte tensione, con l'effetto che la sua azione e le relative conseguenze vanno apprezzate e valutate in quel particolare contesto in cui sono maturate e non come componenti di un insieme comportamentale più ampio, da considerarsi unitariamente.
Ritornando al caso specifico, osserva la Corte che le emergenze processuali, puntualmente indicate nella gravata sentenza, sono assolutamente silenti, quanto ai presunti maltrattamenti in danno della moglie e della figlia RI (per quest'ultima, non v'è neppure la contestazione), ed offrono elementi di prova insufficienti e contraddittori, quanto ai maltrattamenti in danno della figlia IZ. La conflittualità, di natura generazionale, tra costei e il padre e le scomposte reazioni del secondo verso la prima non si pongono come la sicura risultante di un'abituale condotta di prevaricazione e di sopraffazione del soggetto attivo, con conseguente mortificazione e vessazione di quello passivo, ma ben possono essere interpretate come espressioni di un diverso modo di concepire le regole di vita e di pretenderne il rispetto:
esercizio improprio da parte del genitore dello ius corrigendi. Sta di fatto che pacificamente il SO non ha mai fatto mancare il proprio sostegno morale ed economico alla sua famiglia, alla quale ha riservato sempre ogni attenzione, il che, già di per sé, appare incompatibile con l'ipotizzato reato di maltrattamenti. Conclusivamente, il comportamento del SO, per quanto probatoriamente emerso, può avere integrato ipotesi criminose minori (ingiurie, minacce, percosse, lesioni lievi), ma non certamente il contestato reato di maltrattamenti.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.