Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, integra il vizio di cui al novellato art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen. la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato di cui all'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110, rilevando che il provvedimento impugnato aveva omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del "fumus commissi delicti" e, segnatamente, della sussistenza del "giustificato motivo" di cui alla citata fattispecie incriminatrice, la prova documentale ritualmente prodotta dall'indagato e di verificarne la portata in relazione alle condizioni soggettive del detentore, alla natura e alla funzione delle cose sequestrate e al contesto spazio-temporale degli accadimenti).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: il dolo consiste nella volontà di procurare una sensazioni dolorose alla p.o.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta - Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 35848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35848 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2956
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 01332/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND NI, N. IL 17/12/1977;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con ordinanza del 21/3/2007 il Tribunale del riesame di Salerno confermava il decreto del P.M di convalida del sequestro probatorio di un coltello pieghevole e di un'ascia, con riguardo all'ipotesi di reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, eseguito dai CC. all'esito della perquisizione dell'autovettura di AN IC, sul rilievo che "nessuna prova ha offerto la difesa in ordine all'asserito esercizio da parte del prevenuto dell'attività pastorizia cui sarebbe stato finalizzato il porto delle armi rinvenute in suo possesso";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale per l'omessa considerazione da parte dei giudici del riesame della documentazione (certificati dell'Anagrafe bovina e dell'Agenzia delle entrate) prodotta a sostegno della tesi difensiva, secondo cui sia il coltello che l'ascia costituivano usuali strumenti di lavoro per la sua quotidiana attività di pastore in zone boschive;
- che il ricorso è fondato poiché il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del "giustificato motivo" e quindi del fumus commissi delicti, la prova documentale ritualmente prodotta dall'indagato e di verificarne la portata in relazione alle condizioni soggettive del detentore, alla natura e alla funzione degli oggetti sequestrati, al contesto spazio-temporale degli accadimenti, sicché la risoluzione della quaestio facti controversa risulta priva di reale giustificazione esterna, per la sua palese incompatibilità con gli elementi probatori pacificamente acquisiti al procedimento;
che trattasi non di censure di mero fatto e perciò inammissibili avverso gli apprezzamenti di merito del Tribunale, bensì di legittima denunzia della carenza e della manifesta illogicità della motivazione, per il profilo di contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, che appare invece pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v., ex plurimis, Sez. 1, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic;
Sez. 1, 15/6/2007, Musumeci);
che, verificata la palese difformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del procedimento per evidenziarne l'incontrovertibile e pacifica distorsione, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007