Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari, ove l'indagato invochi la nullità dell'ordinanza custodiale a norma dell'art. 292, comma secondo ter cod. proc. pen. a causa della mancata trasmissione di un atto processuale, contenente elementi favorevoli alla sua difesa, ma non risultanti dalla motivazione dell'ordinanza cautelare, grava sull'indagato medesimo l'onere di fornire la prova, storica o anche soltanto logica, che l'atto non trasmesso contenesse tali elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 72
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35345/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RU, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 21.5.2007 dal tribunale per il riesame di Roma;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 21.5.2007 il tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 28.4.2007 con cui il g.i.p. del tribunale di Viterbo - tra l'altro - aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di MA RU in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.260, per aver abusivamente esercitato la gestione organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti speciali.
Al riguardo, il giudice del riesame ha osservato che dalle indagini di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni di conservazioni telefoniche era risultato che il MA, nella sua veste di amministratore unico della IA MB s.r.l., aveva ceduto a vari agricoltori, senza alcun previo trattamento, fanghi reflui derivanti da produzioni industriali, falsamente certificati come ammendanti, e come tali sparsi su terreni agricoli. Il consulente tecnico del p.m. aveva accertato che nei fanghi sparsi sul terreno era presente una percentuale assai elevata di componenti chimici altamente tossici e cancerogeni, quali il cadmio e il nichel;
e che era altresì presente un contenuto di carbonio organico atto a incrementare la produttività agricola del terreno. Quest'ultima circostanza spiegava perché i proprietari dei fondi rustici avevano acquistato i fanghi nella consapevolezza della loro reale natura - come risultava dal contenuto della conversazioni telefoniche intercettate. Parimenti consapevole ne era ovviamente il MA. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha ritenuto: a) il pericolo di reiterazione criminosa, avendo il MA rivelato una spiccatissima attitudine criminosa, desunta da un'attività produttiva di gravissimo danno ambientale e di specifico nocumento per la salute umana, che si protraeva dal 2003; b) il pericolo di inquinamento probatorio, avendo il MA rivelato una specifica inclinazione ad occultare le tracce del reato, desumibile dai suoi insistiti suggerimenti a un acquirente per spandere immediatamente i rifiuti sul terreno al fine di ostacolare l'accertamento dell'illecito.
Entrambi i pericoli - secondo il giudice del riesame - potevano essere scongiurati solo con la custodia cautelare in carcere. 2 - 11 difensore del MA ha proposto ricorso per cassazione contro la predetta ordinanza, deducendo sei motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - omessa e manifesta illogicità di motivazione, laddove la ordinanza impugnata ha attribuito alla difesa tesi assolutamente non sostenute, come quella che la IA MB non doveva trattare i fanghi prima di commerciarli. Al contrario, il difensore aveva provato che la società aveva concretamente sottoposto a lavorazione i fanghi in ingresso, come impone la normativa vigente;
2.2 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 291 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2 ter, giacché il pubblico ministero aveva autorizzato l'istallazione di telecamere all'esterno dell'impianto della IA MB per effettuare operazioni di intercettazioni ambientali e videoimmagini, al fine di accertare la eventuale commissione di reati di natura ambientale. Tuttavia, nel fascicolo delle indagini preliminari non erano stati rinvenuti i risultati di queste riprese televisive, e comunque il p.m. non aveva trasmesso al g.i.p. questi risultati, sicuramente favorevoli all'indagato in quanto attestanti la regolarità e legittimità dell'attività produttiva della IA MB. Di qui l'eccezione di nullità della misura cautelare ex art. 292 c.p.p., comma 2 ter, sulla quale il tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione;
2.3 - inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, perché non era stato dato avviso all'indagato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati;
2.4 - omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) (inquinamento probatorio);
2.5 - omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), posto che il pericolo di reiterazione criminosa era escluso dal contestuale sequestro preventivo dell'impianto della società;
2.6 - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove il giudice del riesame ha ritenuto la necessità e l'adeguatezza della misura carceraria, senza considerare che questa era in contraddizione con il contestuale sequestro preventivo dell'impianto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Alcune censure formulate nel ricorso sono evidentemente irrilevanti, in quanto del tutto estranee al thema decidendum del presente procedimento incidentale, che ha per oggetto soltanto l'accertamento di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'amministratore unico della IA MB s.r.l.., RU MA, e delle esigenze cautelari atte a giustificare la misura carceraria disposta. Tale è la prima censura (n. 2.1) tesa a ribadire l'esatto contenuto della tesi difensiva in ordine al trattamento dei fanghi da parte della società IA MB. Anche se il giudice del riesame ha male interpretato questa tesi difensiva, resta il fatto decisivo che egli ha motivatamente accertato che la società ometteva qualsiasi trattamento e commercializzava i rifiuti "tal quali". Non importa al riguardo se il difensore aveva sostenuto che la società non aveva l'obbligo del trattamento ovvero che aveva correttamente assolto a questo obbligo.
Parimenti irrilevante è la doglianza relativa alla irregolarità delle operazioni di analisi sui campioni prelevati (n. 2.3), giacché la natura dei rifiuti in tal modo accertata non incide sulla sussistenza del delitto contestato, che è quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, art. 260, comma 1, il quale non fa differenza tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In ordine alla sussistenza di questo reato, e al grave quadro indiziario a carico del MA, il ricorso non formula propriamente alcuna doglianza.
4 - Il difensore eccepisce invece la nullità dell'ordinanza custodiale, perché il pubblico ministero non aveva trasmesso al giudice cautelare elementi a favore dell'indagato, risultanti dalle riprese televisive effettuate all'esterno dell'impianto di trattamento della società IA MB (n. 2.2). Ma l'eccezione è infondata, dovendosi osservare al riguardo che nessun argomento logico fa supporre che le registrazioni televisive delle operazioni compiute all'esterno dell'impianto potessero provare che la società procedeva regolarmente al trattamento dei rifiuti in entrata nell'impianto, e che il MA non fosse colpevole di gestire abusivamente ingenti quantità di rifiuti non trattati e commercializzati con la falsa certificazione di ammendanti. In altri termini, dagli strumenti di captazione esterni poteva ricavarsi qualche prova positiva sulla irregolarità delle operazioni di gestione dei rifiuti, ma non poteva desumersi una prova negativa contraria che attestasse la completa regolarità delle operazioni. La parte privata che invoca la nullità della ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, deve provare che l'atto processuale asseritamente non trasmesso al giudice contenesse elementi a favore dell'indagato. Nel caso di specie, dagli atti processuali consultatoli in questa sede sembra potersi dedurre che la discovery attuata dal pubblico ministero al momento conclusivo delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p., comma 2), nonché la documentazione trasmessa dallo stesso pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari investito della richiesta cautelare, ex art. 291 c.p.p., contenessero la notizia delle riprese televisive effettuate all'esterno dell'impianto de quo, ma non anche le videoimmagini registrate. Evidentemente il pubblico ministero, nell'esercizio del suo potere di selezione degli atti da trasmettere al giudice cautelare, ha ritenuto probatoriamente neutro il risultato delle riprese televisive;
con la conseguenza che è l'indagato che invoca la nullità dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, a dover dimostrare, con prova storica o anche soltanto logica, che l'atto non trasmesso conteneva elementi favorevoli alla sua difesa, in tal modo sottratti alla valutazione del giudice della cautela.
5 - Restano quindi da esaminare le censure relative alle esigenze cautelari (nn.
2.4 e 2.5) e alla necessità e adeguatezza della misura carceraria (n. 2.6).
Destituito di fondamento è il motivo relativo al rischio di inquinamento probatorio (n. 2.4), giacché sul punto la ordinanza impugnata offre una motivazione puntuale e sicuramente logica, che valorizza la accertata inclinazione del MA a occultare le tracce del reato, per esempio suggerendo insistentemente a qualche suo acquirente di spandere immediatamente i rifiuti sul terreno agricolo per impedirne la rilevazione.
Parimenti infondati sono gli altri due motivi (nn.
2.5 e 2.6), che in sostanza argomentano dall'asserito sequestro preventivo dell'impianto di trattamento di rifiuti la impossibilità di reiterazione criminosa da parte del MA, nonché la non necessità della restrizione carceraria del medesimo per scongiurare quella reiterazione. Invero, la pericolosità sociale del MA e la necessità della sua restrizione carceraria sono state accertate dal tribunale del riesame con motivazione adeguata e logica, che non è inficiata dal contestuale sequestro preventivo dell'impianto, essendo evidente che il MA - se libero - potrebbe continuare a organizzare l'abusivo traffico di rifiuti anche senza previamente trattarli nell'apposito impianto che gli era servito soltanto come "copertura", per esempio rintracciando nella rete dei suoi rapporti altri impianti di copertura oppure trafficando direttamente i rifiuti senza la mediazione fittizia del trattamento.
6 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, dispone che copia della sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituzione penitenziaria territorialmente competente. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008