Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 2
Il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo.
Il reato previsto dall'art. 572 cod. pen. si configura attraverso la sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, in quanto la "ratio" dell'antigiuridicità penale risiede nella loro reiterazione protrattasi in un arco di tempo che può essere anche limitato e nella persistenza dell'elemento intenzionale.
Commentari • 7
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara con la quale l'imputato è stato assolto dal reato previsto dall'art. 612 c.p., poiché non punibile per particolare tenuità del fatto. Tribunale Pescara, 25/01/2023, (ud. 24/11/2022, dep. 25/01/2023), n.2590 (Dott.ssa Maria Michela Di Fine - Presidente - Dott.ssa Anna Fortieri - Giudice - Dott.ssa Daniela Angelozzi - Giudice relatore). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del 02.09.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio immediato per Xu.Ch., chiamato a rispondere del reato riportato in epigrafe. All'udienza del 01.12.2021, assente l'imputato, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2011, n. 9923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9923 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/12/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1836
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 26417/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 03/05/2011 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. Caruso G., che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato R..S. responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni volontarie aggravate e violenza privata nei confronti del figlio minore della sua convivente e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Allo S. era addebitato di aver sottoposto tra il (omesso) il tredicenne figlio della convivente a ripetuti maltrattamenti fisici, colpendolo al gluteo con una pinza, cospargendogli le ferite con il sale, picchiandolo e minacciandolo di morte, imbavagliandolo, legandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro sui piedi fino al punto di romperla, costringendolo a mangiare i propri escrementi. In prime cure, la responsabilità dell'imputato era stata fondata in particolare sulle dichiarazioni della parte offesa, rese con incidente probatorio, sulle dichiarazioni di due componenti di un nucleo familiare autonomo coabitante con la famiglia dello S. , sulle dichiarazione degli operanti e sui referenti medici relativi alle lesioni riscontrate sulla parte lesa.
In sede di appello era stato poi rinnovato parzialmente il dibattimento, con l'acquisizione della perizia sul minore. La Corte capitolina riteneva infondato il gravame dell'imputato. In particolare, quanto alla credibilità del minore, relativamente alle lesioni causate dall'imputato con le pinze, la Corte riteneva insussistenti le denunciate contraddizioni nel narrato e comunque quanto affermato dal minore aveva trovato riscontro nella deposizione della madre. La mancata espletazione di una perizia sulle lesioni non inficiava il quadro probatorio, posto che il fatto che il minore non si fosse recato in ospedale a ridosso delle lesioni - per le minacce ricevute dall'imputato - rendevano irrilevante tale prova. La circostanza dell'uso delle pinze e del cospargimento del sale sulle ferite aveva in ogni caso trovato riscontro nella deposizione del coabitante C. che aveva ricevuto dall'imputato le confidenze su uno degli episodi denunciati.
Quanto alle lesioni sull'arco sopraciliare, le contraddizioni ed imprecisioni riscontrate dalla difesa erano, secondo la Corte di merito, afferenti ad elementi di contorno del tutto irrilevanti. I testi, che non avevano visto l'imputato dare una testata in viso al minore, aveva tuttavia assistito poco prima alla scena in cui costui prendeva a schiaffi il ragazzo, minacciandolo di morte, avevano udito i sussulti di dolore del ragazzo e gli avevano subito dopo tamponato le ferite sanguinanti. La Corte riteneva pertanto maldestro, alla luce delle deposizioni raccolte, il tentativo della figlia dell'imputato di avallare la tesi difensiva del padre, incolpando la matrigna delle lesioni subite dal ragazzo.
Relativamente alle lesioni ai piedi, la Corte di appello riteneva infondate le deduzioni difensive vertenti sull'ininfluenza delle deposizioni dei testi C. e M. sulla ricostruzione dei fatti desunta da quest'ultima testimonianza, sulla non credibilità del racconto del minore, alla luce dell'assenza di certificazioni mediche, comprovanti le lesioni riferite. I Giudici ritenevano correttamente ricostruita la vicenda, considerate anche le foto documentanti le lesioni, mentre consideravano del tutto irrilevanti e di contorno le contraddizioni lamentate dalla difesa. Con riferimento alla costrizione ad inghiottire gli escrementi, la versione dell'accaduto era stata confermata dalla madre del minore, costretta dall'imputato ad assistere a tale scena.
La Corte non accoglieva la richiesta della difesa di disporre una perizia medico-legale sul minore per accertare la sincerità delle accuse, alla luce dei riscontri esistenti.
Infine, i Giudici di appello confermavano la sentenza impugnata anche relativamente al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), d) ed e), in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per la mancanza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della prova decisiva, costituita dalla perizia specialistica diretta a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. Si evidenzia che il lasso di tempo trascorso - oltre un mese - tra l'arresto del patrigno e la prima dichiarazione resa dai minore avrebbe influito sulla genuinità del racconto reso da quest'ultimo. Inoltre le modalità con cui è stato ascoltato (esame diretto) non avrebbero consentito un libero racconto da parte del minore. Le numerosissime incongruenze nel narrato dei vari testi doveva imporre di fugare ogni dubbio, attraverso la richiesta perizia. Sul punto nessuna risposta sarebbe stata fornita dalla Corte.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 192 cod. proc. pen., in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi. Il ricorrente evidenzia le lacunose e contraddittorie risposte fornite dalla Corte territoriale. Quanto alle lesioni con le pinze, la Corte avrebbe assunto un dato temporale del tutto avulso dalle risultanze processuali, svalutando immotivata mente la circostanza che alla visita medica nessuna lesione era stata riscontrata al minore. Mancherebbe poi per questo episodio, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il riscontro della deposizione della madre alle dichiarazioni del minore. Anche la testimonianza di C. risulterebbe travisata dai Giudici dell'appello quanto alla collocazione temporale dell'episodio. Relativamente alle lesioni sull'arco sopraciliare, la motivazione avrebbe travisato le deposizioni testimoniali. Quanto alle lesioni sui piedi, la Corte non avrebbe tenuto conto che non v'era traccia delle lesioni nella certificazione medica, mentre le fotografie non erano dirimenti;
avrebbe invece svalutato le divergenze tra le versioni fornite dal minore e dalla madre sulla dinamica dei fatti, mentre avrebbe richiamato quale riscontro le dichiarazioni dei coinquilini, che invece non avrebbero visto nulla e che risulterebbero anch'esse travisate. Relativamente alla coprofagia, si denuncia il travisamento della circostanza della presenza della madre all'episodio.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, stante l'unicità dell'episodio, la situazione reale nella quale la condotta si è realizzata, l'inserimento nel tessuto sociale dello S. , l'attività lavorativa e l'incensuratezza.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 572 cod. pen., per la mancanza degli elementi di abitualità e continuità della condotta e dell'elemento psicologico. La condotta si sarebbe esaurita in tre episodi - sporadici ed estemporanei - commessi in un breve spazio temporale e scaturiti dalla reazione del padre ad un furto commesso dal minore. Difetterebbe pertanto anche l'elemento psicologico, posto che i fatti sono collegati allo stato di ira derivante da un furto commesso dal ragazzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da ritenersi inammissibile.
2. Relativamente alla prima censura, va ricordato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dal medesimo art. 606, lett. e) (tra molte, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995).
Nella specie quindi la censura avanzata dal ricorrente, riguardando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia sulla capacità di testimoniare del minore, deve essere valutata come vizio di motivazione. Sul ricorso all'istituto disciplinato dall'art. 603 cod. proc. pen., è insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (tra le tante, Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974). Ne deriva che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (ex plurimis, Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859).
Esaminata alla luce di tali canoni la doglianza difensiva è palesemente infondata.
Invero, i Giudici dell'appello hanno, con ampia e logica motivazione, dato contezza delle emergenze processuali che dimostravano la fondatezza delle accuse mosse dal minore all'imputato, rendendo pertanto superflua una perizia psicologica sulla sua credibilità. Va in ogni caso ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui il mancato espletamento della perizia psicologica non rende automaticamente inattendibile la testimonianza di un minore, in quanto l'accertamento peritale, ancorché utile quando si tratta di minori degli anni dieci, non costituisce tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità della vittima quando non emergono elementi patologici che possano far dubitare della capacità di testimoniare del minore (Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C, Rv. 251381). Va anche riaffermato l'orientamento di questa Corte in forza del quale l'esame testimoniale del minore non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo questa imposta ne' dalla legge penale ne' da quella processuale, trattandosi di assistenza prevista dall'art. 498 c.p.p., comma 4 come facoltativa (tra tante, Sez. 3, n. 42477 del 04/11/2010, D. S.,.Rv. 248757; cfr. Corte cost. n. 114 del 2001).
2. Inammissibile è anche il secondo motivo con cui si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata.
Deve premettersi, relativamente al vizio del travisamento della prova - che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia - che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, affinché tale vizio sia apprezzabile in sede di legittimità, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
Al giudice di legittimità e" infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Ma, perché tale vizio sia valutabile in sede di legittimità, è in ogni caso onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, nel senso sopra precisato, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. A tal riguardo, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo, Rv. 241449; Sez. 1, n. 0 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141). Fatte queste premesse, deve rilevarsi che il ricorrente, nel dolersi diffusamente dell'introduzione nel ragionamento giustificativo di dati inesistenti o erronei, non ha assolto a tale peculiare onere, rendendo così generico il relativo motivo di ricorso. Le altre censure del ricorrente, pur denunciando formalmente vizi logici della motivazione, si risolvono in realtà in censure in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda e alla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, inammissibili in questa sede.
La Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, riassunta in premessa nei punti essenziali, ha invero vagliato le doglianze versate dal ricorrente nei motivi di appello, volte a contestare la credibilità del racconto della vittima minorenne e la ricostruzione della vicenda sulla base degli elementi probatori raccolti.
3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il terzo motivo.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (ex plurimis, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra tante, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati, facendo riferimento, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e ritenendo, incensurabilmente in questa sede, non meritevole l'imputato per la sua negativa condotta successiva al reato (era in particolare intervenuto sulla figlia per scagionarsi dal reato).
4. Manifestamente infondata è anche l'ultima censura. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art 572 cod. pen., è necessario che il soggetto attivo sottoponga il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo che i singoli atti vessatori siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto dalla coscienza e volontà dell'agente (elemento soggettivo) di porre in essere abitualmente tali atti.
La serie di fatti in cui si sostanzia il reato de quo, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, in quanto la ratio dell'antigiurì dicità penale risiede nella loro reiterazione, che si protrae in un arco di tempo che può essere anche limitato, e nella persistenza dell'elemento intenzionale (tra tante, Sez. 6, n. 1999 del 09/12/1992, dep. 03/03/1993, G., Rv. 193273). Orbene, i Giudici di merito hanno accertato nel caso in esame non sporadici ed estemporanei episodi di violenza, come vuoi sostenere il ricorrente, ma una reiterata ed univoca condotta vessatoria dell'agente, cosciente e volontaria, nei confronti del minorenne convivente, tale da integrare il reato in parola nel suo duplice elemento, oggettivo e soggettivo.
Le diverse ricostruzioni effettuate dal ricorrente - quanto alla sporadicità degli episodi e alle causali dell'azione - sono inammissibili in questa sede, trattandosi di censure in fatto. In ogni caso, le dedotte causali che avrebbero spinto l'imputato ad agire (appropriazione di soldi ad opera della vittima) non valgono ad escludere la responsabilità dell'imputato. Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore (tra tante, Sez. 6, n. 48272 del 07/10/2009, E.F., Rv. 245329).
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012