Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, ravvisando un ulteriore reato nel corso della udienza preliminare, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero per la contestazione suppletiva, anziché pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato. L'art.423 cod.proc.pen, infatti, attribuisce esclusivamente al pubblico ministero la facoltà di modificare l'imputazione in sede di udienza preliminare, e il secondo comma di tale articolo espressamente stabilisce che, ove risulti a carico dell'imputato in fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il giudice deve limitarsi ad autorizzarne la contestazione, sempre che vi siano la richiesta del pubblico ministero ed il consenso dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/1999, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 04.05.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.3395
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.02930/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB.MILITARE di ROMAnei confronti di:
OL RA N. IL 07.09.1975
avverso ordinanza del 27.10.1998 TRIB.MILITARE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Garino per ann.to con r. La Corte
- vista l'ordinanza in data 27.10.1998, con cui il G.i.p. del Trib. mil. di Roma, desunta dagli atti l'ipotizzabilità di un ulteriore addebito di flirto a carico dell'imputato, del quale era stato richiesto il rinvio a giudizio per un unico episodio di flirto, ha disposto all'udienza preliminare la trasmissione degli atti al P.M. per la contestazione suppletiva;
- visto il ricorso proposto avverso detta ordinanza dal p.m., che ne lamenta l'abnormità sull'assunto dell'esclusiva titolarità dell'azione penale da parte della pubblica accusa;
- ritenuta la fondatezza dell'impugnazione, competendo esclusivamente al p.m., ex art. 423 c.p.p., la facoltà di modificazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare e prevedendo specificamente il secondo comma di detto articolo che, ove risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il g.i.p. deve limitarsi ad autorizzarne la contestazione, sempre che vi siano la richiesta del p.m. ed il consenso dell'imputato;
- rilevata, pertanto, l'abnormità del provvedimento impugnato, con cui il g.i.p., in difetto di richiesta del p.m. ed - addirittura - contro il parere del medesimo, ha disposto la regressione del procedimento, imponendo all'organo dell'accusa la modificazione dell'imputazione anziché pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato (v, analogamente, Cass., sez. I, 18.12.1996, Di Stefano, in una fattispecie di regressione al p.m. disposta dal g.i.p. all'udienza preliminare con richiesta di diversa formulazione dell'imputazione mediante esclusione di un'aggravante contestata e, per l'affermazione della titolarità esclusiva dell'azione penale da parte del p.m. anche in caso di esigenza di procedere a contestazioni suppletive, Corte cost., sentenza n. 378/1997, in G.U., I s.s., n. 50/1997).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al G.U.P. del Tribunale militare per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999