Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/1996, n. 7627
CASS
Sentenza 31 gennaio 1996

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Il giudice, ove ritenga erroneo il risultato della perizia, può sicuramente disattenderlo, fermo restando l'adempimento del dovere di motivazione anche con riferimento ai criteri seguiti e, per il caso in cui sussista contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni singolo profilo di censura. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha altresì rilevato l'insussistenza per il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni peritali di disporre nuove perizie ex art. 314 comma settimo cod. proc. pen. 1930 qualora, procedendo come sopra, sia in grado di giungere a diversi risultati).

Per qualificare un associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., e cioè di stampo mafioso, non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della sua forza intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente.

Le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 513 bis cod. pen. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) costituisce un reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. In base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, qualora venga dimostrata la conoscenza da parte dell'"extraneus" della qualità di "intraneus" del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde; ne' può rilevare che il soggetto qualificato sia poi deceduto.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione della persistente previsione dell'ergastolo da parte dell'art. 577 cod. pen. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall'art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, la equiparazione "quoad poenam" sfugge ad ogni censura di legittimità. (V. Sent. n. 26, 24 maggio 1979, Corte Cost.; V. Sent. n. 103, 9 marzo 1992, Corte. Cost.; V. Sent. n. 168, 28 aprile 1994, Corte Cost.).

In tema di legittima difesa, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, può escludersi l'operatività dell'art. 52 cod. pen.. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità della scriminante in questione con riguardo ad omicidio commesso da capo di clan mafioso nei confronti di soggetti appartenenti ad altro gruppo che lo avevano sequestrato secondo un rituale che doveva portare alla sua eliminazione. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non poteva incidere la circostanza che la "difesa" fosse derivata da un atto da collocare nell'ambito di violenta contrapposizione fra i clan rivali: ciò in quanto l'autore dell'omicidio era stato sequestrato nel luogo della sua residenza senza che fosse ipotizzabile alcun atteggiamento a lui, neppure colposamente, ascrivibile.

La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio.

Deve ritenersi che il legislatore abbia inteso circoscrivere l'area degli atti da depositare ex art. 372 cod. proc. pen. 1930 (in tema di chiusura dell'istruzione formale) ai soli atti da utilizzare nel processo e cioè a quelli che si riferiscono all'imputazione con esclusione di dichiarazioni occasionalmente rese e rappresentanti distinte "notitiae criminis": ciò anche alla luce della disposizione dell'art. 299 comma primo cod. proc. pen. 1930 che impone al giudice istruttore di compiere prontamente e subito tutti e soltanto gli atti che in base agli elementi raccolti ed allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari all'accertamento della verità.

L'imputato che eccepisce, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. 1930 la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso alla persona offesa deve dedurre un concreto ed attuale interesse alla citazione della medesima, non potendo rilevare un pregiudizio del tutto astratto ed eventuale in relazione alla mancata partecipazione al processo della "controparte" privata: il che significherebbe giustapporre surrettiziamente due nozioni tra loro da distinguere, quella di legittimazione e quella di interesse.

La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni".

La circostanza che, nell'espletamento di attività di ispezione di luoghi e di ricognizione di cose che ha portato al ritrovamento di un cadavere, non sono stati osservati i precetti di cui agli artt. 304 bis e 304 ter cod. proc. pen. 1930 (relativi alla presenza ed all'avviso ai difensori) è irrilevante, rimanendo comunque integro il risultato realizzato. Ciò in quanto il fatto naturale, la morte del soggetto, ed il fatto storico del suo ritrovamento appartengono prima che al processo, alla realtà naturalistica, con la conseguenza che il processo non può assolutamente prescinderne.

Nel caso in cui sia già stata pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento nei confronti di una persona rispetto alla quale, successivamente, venga "proseguita" l'istruzione per il medesimo fatto, deve escludersi che la mancata osservanza della procedura prescritta dall'art. 402 cod. proc. pen. 1930 e segg. determini nullità di sorta, ne' di ordine speciale ne' di ordine generale.

Sul piano dell'attendibilità intrinseca è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e si riferiscono ad una serie di episodi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati.

Le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova", di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. La valenza della combinazione dimostrativa risulta peraltro attenuata tutte le volte che la "chiamata in correità" sia confermata da una semplice "chiamata in reità".

Una volta verificata, l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio" all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento non superabile perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, comma terzo cod. proc. pen..

In tema di associazioni di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) peraltro non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.

Le finalità dell'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo; ne' ai fini della configurabilità del delitto in questione è necessario che le medesime siano effettivamente e concretamente raggiunte.

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di stampo mafioso occorre che la carica intimidatrice derivi dal sodalizio stesso e non solo da uno dei suoi componenti o da una associazione consociata. (Principio affermato dalla Cassazione con riguardo a gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra consorteria; in particolare la Corte Suprema ha ritenuto non sufficiente l'accertamento di forza prevaricatrice riferibile all'associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei capi).

Perché possa parlarsi di "doppia chiamata" in correità è necessaria una convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato (affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la sussistenza degli elementi di conferma di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. con riguardo a due chiamate la prima delle quali collocava l'accusato solo nella fase iniziale del delitto e l'altra solo in una fase successiva).

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati non è necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice ne' consegua direttamente, per sè e per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

La causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente attendibile.

Pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela e di affinità a costituire di per sè prova o anche solo indizio della appartenenza di taluno ad un'associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia (in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità fra essi e coloro che nel medesimo occupano posizioni di vertice o comunque di rilievo.

In tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l'accertamento - da motivare con ancor più stringente rigore logico - della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata. Un paradigma indispensabile per ricondurre l'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. alla sua tipica funzione di garanzia assegnatagli dalla legge.

L'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi sopratutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio ovviamente purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso. (Affermando siffatto principio la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e quella di un imputato proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l'orario di ufficio).

Il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità. In tale ottica l'assenza di riscontri individualizzanti non può essere certo colmata richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l'assumere la valenza delle supposizioni e delle congetture.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/1996, n. 7627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7627
Data del deposito : 31 gennaio 1996

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