Sentenza 31 gennaio 1996
Massime • 25
Il giudice, ove ritenga erroneo il risultato della perizia, può sicuramente disattenderlo, fermo restando l'adempimento del dovere di motivazione anche con riferimento ai criteri seguiti e, per il caso in cui sussista contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni singolo profilo di censura. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha altresì rilevato l'insussistenza per il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni peritali di disporre nuove perizie ex art. 314 comma settimo cod. proc. pen. 1930 qualora, procedendo come sopra, sia in grado di giungere a diversi risultati).
Per qualificare un associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., e cioè di stampo mafioso, non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della sua forza intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente.
Le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 513 bis cod. pen. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) costituisce un reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. In base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, qualora venga dimostrata la conoscenza da parte dell'"extraneus" della qualità di "intraneus" del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde; ne' può rilevare che il soggetto qualificato sia poi deceduto.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione della persistente previsione dell'ergastolo da parte dell'art. 577 cod. pen. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall'art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, la equiparazione "quoad poenam" sfugge ad ogni censura di legittimità. (V. Sent. n. 26, 24 maggio 1979, Corte Cost.; V. Sent. n. 103, 9 marzo 1992, Corte. Cost.; V. Sent. n. 168, 28 aprile 1994, Corte Cost.).
In tema di legittima difesa, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, può escludersi l'operatività dell'art. 52 cod. pen.. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità della scriminante in questione con riguardo ad omicidio commesso da capo di clan mafioso nei confronti di soggetti appartenenti ad altro gruppo che lo avevano sequestrato secondo un rituale che doveva portare alla sua eliminazione. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non poteva incidere la circostanza che la "difesa" fosse derivata da un atto da collocare nell'ambito di violenta contrapposizione fra i clan rivali: ciò in quanto l'autore dell'omicidio era stato sequestrato nel luogo della sua residenza senza che fosse ipotizzabile alcun atteggiamento a lui, neppure colposamente, ascrivibile.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio.
Deve ritenersi che il legislatore abbia inteso circoscrivere l'area degli atti da depositare ex art. 372 cod. proc. pen. 1930 (in tema di chiusura dell'istruzione formale) ai soli atti da utilizzare nel processo e cioè a quelli che si riferiscono all'imputazione con esclusione di dichiarazioni occasionalmente rese e rappresentanti distinte "notitiae criminis": ciò anche alla luce della disposizione dell'art. 299 comma primo cod. proc. pen. 1930 che impone al giudice istruttore di compiere prontamente e subito tutti e soltanto gli atti che in base agli elementi raccolti ed allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari all'accertamento della verità.
L'imputato che eccepisce, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. 1930 la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso alla persona offesa deve dedurre un concreto ed attuale interesse alla citazione della medesima, non potendo rilevare un pregiudizio del tutto astratto ed eventuale in relazione alla mancata partecipazione al processo della "controparte" privata: il che significherebbe giustapporre surrettiziamente due nozioni tra loro da distinguere, quella di legittimazione e quella di interesse.
La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni".
La circostanza che, nell'espletamento di attività di ispezione di luoghi e di ricognizione di cose che ha portato al ritrovamento di un cadavere, non sono stati osservati i precetti di cui agli artt. 304 bis e 304 ter cod. proc. pen. 1930 (relativi alla presenza ed all'avviso ai difensori) è irrilevante, rimanendo comunque integro il risultato realizzato. Ciò in quanto il fatto naturale, la morte del soggetto, ed il fatto storico del suo ritrovamento appartengono prima che al processo, alla realtà naturalistica, con la conseguenza che il processo non può assolutamente prescinderne.
Nel caso in cui sia già stata pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento nei confronti di una persona rispetto alla quale, successivamente, venga "proseguita" l'istruzione per il medesimo fatto, deve escludersi che la mancata osservanza della procedura prescritta dall'art. 402 cod. proc. pen. 1930 e segg. determini nullità di sorta, ne' di ordine speciale ne' di ordine generale.
Sul piano dell'attendibilità intrinseca è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e si riferiscono ad una serie di episodi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati.
Le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova", di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. La valenza della combinazione dimostrativa risulta peraltro attenuata tutte le volte che la "chiamata in correità" sia confermata da una semplice "chiamata in reità".
Una volta verificata, l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio" all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento non superabile perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, comma terzo cod. proc. pen..
In tema di associazioni di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) peraltro non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.
Le finalità dell'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo; ne' ai fini della configurabilità del delitto in questione è necessario che le medesime siano effettivamente e concretamente raggiunte.
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di stampo mafioso occorre che la carica intimidatrice derivi dal sodalizio stesso e non solo da uno dei suoi componenti o da una associazione consociata. (Principio affermato dalla Cassazione con riguardo a gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra consorteria; in particolare la Corte Suprema ha ritenuto non sufficiente l'accertamento di forza prevaricatrice riferibile all'associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei capi).
Perché possa parlarsi di "doppia chiamata" in correità è necessaria una convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato (affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la sussistenza degli elementi di conferma di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. con riguardo a due chiamate la prima delle quali collocava l'accusato solo nella fase iniziale del delitto e l'altra solo in una fase successiva).
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati non è necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice ne' consegua direttamente, per sè e per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.
La causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente attendibile.
Pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela e di affinità a costituire di per sè prova o anche solo indizio della appartenenza di taluno ad un'associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia (in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità fra essi e coloro che nel medesimo occupano posizioni di vertice o comunque di rilievo.
In tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l'accertamento - da motivare con ancor più stringente rigore logico - della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata. Un paradigma indispensabile per ricondurre l'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. alla sua tipica funzione di garanzia assegnatagli dalla legge.
L'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi sopratutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio ovviamente purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso. (Affermando siffatto principio la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e quella di un imputato proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l'orario di ufficio).
Il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità. In tale ottica l'assenza di riscontri individualizzanti non può essere certo colmata richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l'assumere la valenza delle supposizioni e delle congetture.
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Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/1996, n. 7627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7627 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 1996 |
Testo completo
7 2 6 SENTENZA N.
REGISTRO GENERALE N. 26848 del 1995 Udienza pubblica del 23-31 gennaio 1996 7
RE P U B B LICA I TALI N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PERALE
Composta dai signori:
Dott. PE di Gennaro Presidente
Consigliere Rel. e Est.
1. Dott. OV de Roberto
2. Dott. GO Candela Consigliere
Bruno Oliva Consigliere 3. Dott.
CO Ippolito Consigliere Rel.
4. Dott.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore RA presso la
Corte di appello di Catania nei confronti di LL
ET, EL TO, CO TO, ER
RI, Lo CE PE, AN SA, LL
PE;
e da: 1. LE PE, nato a [...] il [...] 2. LE NT, nato a [...] il [...] 3. SI EN, nato ad [...] il [...] 4. ON CO, nato a [...] il [...]
AN EB, nato a [...] il [...] 5.
TI LI EB, nato a [...] 1' 8 dicembre 6.
1962
7. CO TO, nato ad [...] il [...]
8. CO SA, nato a [...] il [...]
CO EB, nato a [...] il [...] 9.
10. ER PE, nato a [...] il [...]
11. GI OV, nato a [...] il [...]
12. RE SA, nato a [...] S. Elena 1' 8 aprile 1958
13. UR ZI, nato a [...] il [...]
14. La OS ET, nato a [...] il 24 dicembre 1961
15. UD EB, nato a [...] il [...]
16. NZ SA, nato a [...] il [...]
17. AR TO RI nato a [...] il [...]
18. Lo CE PE, nato ad [...] il [...]
19. Lo CE OL, nato ad [...] il [...]
20. AR PE, nato a [...] il [...]
21. RI SA, nato a [...] il [...]
22. AR SA, nato a [...] il 1° gennaio 1954
23. AT BA, nato a [...] il [...]
24. ER SA, nato a [...] il [...]
25. CO GI, nato a [...] il [...]
26. TI EL, nato a [...] il [...]
27. LL PE, nato ad [...] il [...]
28. LL SA, nato ad [...] il [...]
29. AR AR, nato a [...] il [...]
30. AN IO, nato ad [...] il [...]
31. AN SA, nato ad [...] il [...]
32. CH NT, nato a [...] il [...]
33. ER RI, nato a [...] il [...]
34. NN ON SA, nato a [...] il 26 luglio
1966
35. AS DO, nato a [...] il 15 novembre
1954
36. VE IO, nato ad [...] il [...]
37. La EL SA, nato a [...] il [...]
38. RA VI, nato a [...] il [...]
39. AT PE, nato a [...] il [...]
40. PR SA, nato a [...] il [...] Sileв ве ли 3
avverso la sentenza 29 luglio 1994 dalla Corte di assise di appello di Catania.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dai Consiglieri
OV de Roberto e CO Ippolito.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore RA dott. GI Ciampoli, che ha concluso per:
1. 1' annnullamento con rinvio limitatamente all' omicidio di OC SA nei confronti di PE LE,
EB AN, TO CO, SA CO,
PE ER, SA RI, PE AR, GI
CO e PE LL;
2. 1' annullamento con rinvio, in accoglimento dei motivi di ricorso del Procuratore RA, limitatamente all' assoluzione dal reato di cui all' art. 416-bis, nei confronti di TO CO, PE Lo CE e RI
ER;
3. 1' inammissibilità del ricorso di CH NT relativamente al punto concernente l' estradizione;
4. 1' annullamento senza rinvio nei confronti di TO
RI AR per essere i reati a lui ascritti estinti per morte del reo;
5. il rigetto dei ricorsi nel resto;
6. il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori:
avvocato NG Pennisi, per UD avvocato EN Trantino, per RA, CO, SI,
-
ON, UD, AR, AT, TI, La EL,
AT, PR ww avvocato Sergio Falcone, per UR e Verzì
- avvocato PE Passarello, per SA AN
- avvocato Andrino Sambataro, per CO
- avvocato CO Caroleo Grimaldi, per La EL avvocato ET Granata, per NN ON SA e
LL SA avvocato Tommaso Bonfiglio, per NT LE, La OS,
OL Lo CE e AR
S ele n8. d e avvocato avvocato
- avvocato avvocato
-
avvocato
-
avvocato avvocato
-
avvocato
-
avvocato
-
avvocato
-
avvocato
AR avvocato
-
avvocato
- avvocato
4
Marcello Gallo, per SA LL
NC PI, per NN
CA TA, per AS
CO SS, per AN
OV IC, per AR e CH
IV IN, per ER
AN Veneto, per ES
OL MA, per NZ
TA AZ, per AN IO e RE
MI MA, per CO SA
GA NE, per UR, La OS, AR
CO TR Tagliareni, per GI e ER
EN Gaito, per CO SA
SA Lepre, per GI.
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I
S
I.
CENNI SULLE ORIGINI DEL PROCESSO
Il presente giudizio di legittimità consegue al ricorso proposto dal Procuratore RA presso la Corte di appello di Catania e da 40 imputati avverso la sentenza con la quale la locale Corte di assise di appello aveva pronunciato sull impugnazione nei confronti della statuizione adottata dalla
Corte di assise il 17 giugno 1992 che aveva deciso tre processi, riuniti in dibattimento, dopo corrispondenti istruzioni formali conclusesi con separate ordinanze rinvio a giudizio di 100 imputati.
Le istruttorie avevano tratto origine da una serie di rapporti giudiziari riguardanti le associazioni per delinquere costituite ed operanti nei territori di PA,
AN e AN, nonché un' impressionante serie di omicidi consumati tra la fine degli anni settanta ed il volgere degli anni ottanta in tale ambito territoriale
(denominato "triangolo della morte") e nei comuni viciniori, perpetrati da membri delle contrapposte consorterie criminali aventi come loro finalità il compimento di estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti, delitti concernenti le armi, omicidi e altri delitti contro la persona e il patrimonio.
Queste, in sintesi, le conclusioni delle principali attività d' indagine.
Con rapporto 11 novembre 1982 il Nucleo operativo dei
' carabinieri di Catania denunciava 54 persone per il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. per l' appartenenza a due contrapposte associazioni per delinquere di tipo mafioso operanti in PA e nei comuni limitrofi della piana di
Catania. Allo scontro fra le due consorterie venivano attribuiti una serie di delitti che, dal 1980 al 1982, a partire dall' omicidio di PE ZZ fino all'
Re 6
uccisione del pregiudicato CO ON, avevano insanguinato la piana di Catania.
Nel formulare un' ipotesi ricostruttiva che, muovendo dalle vicende connesse all' omicidio dei fratelli Catena
avvenuto il 31 luglio 1975, attribuiva alla feroce contrapposizione fra i due gruppi la serie di omicidi, i carabinieri delineavano gli organigrammi e le alleanze delle associazioni.
La prima, capeggiata da PE LE, ritenuto al vertice della delinquenza organizzata della zona, e da
CO ER ("u cavaduzzu"), la cui convivente era la sorella della moglie dell' LE, alleati ad altri pregiudicati delle zone vicine (ON di IA, UR di AN, MO ed altri di AN). La seconda costituita dai RA, dai SA, dagli stimoli e dai
FI di PA, dai NO di Palagonia, dagli SC di AN, tutti collegati con i UD di Catania.
I carabinieri rimarcavano l' esito negativo delle indagini relative ai singoli fatti di sangue a causa dell' omertà di coloro che avevano assistito ai fatti.
Il rapporto del 25 novembre 1984 del reparto operativo dei carabinieri di Catania denunciava PE LE e altre 59 persone in ordine al reato di cui all' art. 416-bis c.p. nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il rapporto precisava che lo scontro tra i due gruppi aveva visto l' affermazione di quello facente capo all'
LE, al LL e al UR (rispettivamente al comando delle consorterie di PA, AN e AN), con aumento di attività criminose, anche di tipo nuovo, come quello legato al traffico degli stupefacenti. Sul punto, si richiamavano gli accertamenti del nucleo dei carabinieri di
Genova che avevano condotto al sequestro di 250 kg. di hashish a personaggio considerato facente parte del clan
LE nonché a verificate spedizioni di eroina e di cocaina che da PA raggiungevano città del continente.
Per tali fatti si è proceduto separatamente e, con sentenza divenuta irrevocabile, è stata affermata la
ал 7
responsabilità, fra gli altri, di Santo Alleruzzo, di
CO ON, di SA RI, di GI
CO e di PE e CO ER.
Il rapporto dava, infine, conto di dodici omicidi, tutti da collocarsi nell' ambito del c.d. "triangolo della morte",
e riconducibili alla consorteria associata di PA,
AN e AN.
Con rapporto del 30 novembre 1987, la Questura di
Catania denunciava cinquantacinque persone ritenute appartenenti ad un' associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti operante in AN e facente capo a PO, PE, SA e
AG LL. Costoro venivano anche denunciati per 11 triplice omicidio di SA DO, di OL MI e di IO Di LL.
Veniva ricostruito il progressivo predominio dei
LL che avevano distrutto la famiglia rivale degli
SC, uccidendo TO SC e OL SI e tentando di uccidere SA SC. si riteneva addebitabile ai LL anche l' omicidio dell' imprenditore TO TA che non si era piegato allo strapotere di quella famiglia ed aveva denunciato
PE LL e DO UR quali autori di una rapina.
Si evidenziavano anche i rapporti tra i LL e i
UR operanti in AN, fino alla rottura, ed all' omicidio di DO UR, avvenuto nella piazza di
AN il 12 ottobre 1986.
Si dava infine conto degli arresti del LL e dell' LE, l' uno avvenuto il 15 febbraio 1986 e l' altro avvenuto il 16 febbraio 1986, dopo una pluriennale latitanza, nonché del permanere, nonostante ciò, dell' attività organizzata nella zona, oltre che della uccisione della moglie dell' LE, AN IA.
Appresa la notizia di tale tragico evento, l' LE iniziava la sua collaborazione con la giustizia, rendendo dichiarazioni dall' agosto al dicembre 1987.
в ен Successivamente, strada.
8
anche il LL seguiva la stessa
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II
COSTITUZIONALE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
1. ER PE, condannato all' ergastolo quale compartecipe dell' omicidio di SA OC, ha riproposto nei motivi di ricorso la medesima questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di assise di appello.
Più in particolare, il ricorrente ha eccepito il contrasto con il principio della “gradualità della pena” della permanente previsione dell' ergastolo da parte dell' art. 577 c.p. per talune ipotesi di omicidio aggravato;
ciò nonostante la stessa pena dell' ergastolo risulti contemplata dall' art. 576 dello stesso codice in relazione ad altre ipotesi di omicidio aggravato relativamente alle quali il testo originario di tale articolo prevedeva la pena di morte.
La Corte di merito, dopo aver stigmatizzato l' assenza di precisi parametri che possano, in qualche, modo far considerare costituzionalmente presidiati i principi di gradualità e di proporzionalità della pena, così addebitando all' eccezione di impedire quel necessario raffronto fra norma costituzionale e norma ordinaria che deve rappresentare il presupposto per 10 scrutinio di costituzionalità, ha ritenuto coerente con le esigenze di politica giudiziaria il permanere della medesima sanzione dell' ergastolo comminata per due distinte tipologie di omicidio aggravato nonostante per la prima il legislatore avesse contemplato la pena di morte.
2. La riproposizione della questione rende necessario a questa Corte di verificarne preliminarmente la rilevanza. ciò perché nei confronti del ER è stata pronunciata, in relazione a tutti i reati a lui contestati (fra i quali anche quello di omicidio aggravato a norma dell' art. 577
c. p.), sentenza di annullamento con rinvio;
con la conseguenza che, almeno in questa fase, l' applicazione della norma di cui si assume l' illegittimità costituzionale
G. de Reh. 10
potrebbe risultare non attuale, in tal modo eludendosi il precetto dell' art. 23, 2° comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, il quale richiede che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.
Senonché, a parte il fatto che la verifica della legittimità della norma da applicare deve comunque precedere il giudizio sul merito del ricorso e che la pronuncia di annullamento con rinvio lascia integra la contestazione così
come formulata senza che, peraltro, possa individuarsi una recisa soluzione di continuità fra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, resta decisivo il rilievo che, coinvolgendo comunque l' eccezione la posizione di numerosi altri imputati, condannati all' ergastolo per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell' art. 577 cp. con statuizione adesso divenuta definitiva dedotta
- la questione mantiene immutata la sua incidenza in questo processo.
Ne consegue che, essendo la norma denunciata comunque applicabile nel giudizio a quo, sussistono le condizioni indicate dall' art. 23, 2° comma, della legge n. 87 del 1953 per la proposizione della questione di legittimità costituzionale. 3. L' eccezione è, però, manifestamente infondata.
Il Collegio non condivide le perplessità avanzate dalla
Corte di assise di appello circa 1' impossibilità di individuare il parametro costituzionale effettivamente coinvolto dalla questione. Appare evidente, infatti, che l' interpretazione del motivo di ricorso incentrato sulla dedotta illegittimità dell' art. 577 c.p. porta univocamente a ritenere che la norma parametro a cui si richiama il ricorrente debba identificarsi nell' art. 3 della
Costituzione. E ciò per l' affermata irrazionale identità di trattamento fra ipotesi originariamente punite con la pena di morte (e per le quali è ora irrogabile la pena dell' ergastolo, in forza dell' art. 1 del d. lgs. 1gt. 10 agosto 1944, n. 224, che, nel sopprimere la pena di morte, ha statuito che "in luogo di questa si applica la pena dell'
Я нжиu 11
ergastolo") ed ipotesi originariamente punite con la pena dell' ergastolo, pena non modificata in melius dopo l' intervento della normativa ora ricordata.
Ma, ove si consideri che la censura, così come proposta, risulta del tutto generica, non essendo, fra l' altro, indicato il tertium comparationis in grado di consentire alla Corte costituzionale di rimuovere il vulnus arrecato al principio di eguaglianza, resta insuperabile il rilievo che interventi additivi di questo tipo rimangono preclusi alla
Corte e che, comunque, soluzioni che implichino la demolizione del precetto di cui viene denunciata incompatibilità con la Carta costituzionale comportebbero 1' introduzione di una ben più grave diseguaglianza, restando la disciplina di cui si contesta la legittimità inevitabilmente ricompresa nella sola previsione, quoad poenam dell' art. 575 c.p.
La paventata illegittimità è, peraltro, insussistente.
Infatti, la previsione della pena dell' ergastolo, sulla cui conformità alla Costituzione la Corte costituzionale ha avuto occasione pure di recente di pronunciarsi (cfr. sentenza n. 168 del 1994), per il reato di omicidio così aggravato, non risulta assolutamente irragionevole.
Nel quadro intrepretativo che individua fra i casi di minor penetrazione del principio di ragionevolezza proprio la materia penale, va ricordato come, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza, quale specifica applicazione della regola generale sancita dall' art. 3 della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Cosicché le valutazioni all' uopo necessarie rientrano nell' ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale soltanto nel caso in cui non venga rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti
я.r oll 12
irrazionale ed arbitraria (cfr., ex plurimis, sentenza 103 del 1992).
Con la conseguenza che sfugge ad ogni censura di legittimità sempre fatti salvi i casi di assoluta
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arbitrarietà la equiparazione quoad poenam, in quanto nel
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nostro sistema penale, ove il principio di legalità impone la formulazione di fattispecie ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione, il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre (cfr. senenza n. 26 del 1979) D' altro canto, in presenza di una norma vivente da oltre cinquantanni nel suo costante raffronto e mai sottoposta a vaglio di costituzionalità, davvero irragionevole sarebbe fare appello ad una sorta di illegittimità sopravvenuta;
una nozione, oltre tutto, che nel lessico della giurisprudenza costituzionale si collega ad una sorta di rottura dell' equilibrio costituzionale, derivante da una precedente sentenza-monito la quale, nel respingere allo stato la questione, abbia preavvertito il legislatore che la disposizione denunciata sta entrando in rotta di collisione con qualche precetto della Costituzione, tanto da postulare l' eventuale pronuncia di illegittimità la fissazione di un termine, addirittura ex nunc,
coincidente, di regola, con la successiva decisione di illegittimità (v., fra le prime, la sentenza n. 50 del
1989). Una situazione, certo, non richiamabile con riferimento alla norma adesso censurata.
r. euЯ. ои ли 13
III
LE ECCEZIONI PROCESSUALI
1. Comuni agli imputati Santo LE, Domenico
SI, CO ON, EL TI, TO
CO, ET La OS, SA NZ, OL Lo RO, SA RI, SA AR, BA
AT, GI CO, SA LL, Salvatore
NN ON e Santo Schillaci sono le censure concernenti la nullità della sentenza di primo grado per irregolare costituzione della Corte di assise, sotto seguenti profili:
a) Mancata estrazione dei 50 nominativi di giudici popolari previsti dalla legge;
sarebbe stato estratto un numero insufficiente di giudici non togati (esattamente, 30) soltanto 20 dei quali sarebbero stati, poi, convocati: secondo i ricorrenti, il dovere di estrarre fino a 50 nominativi sarebbe assolutamente tassativo, altrimenti legittimandosi la facoltà di estrarre un numero di giudici pari a quello richiesto per la composizione del collegio, con intuibili riverberi sul piano della obiettività della composizione stessa. b) Omesso avviso ai difensori del giorno fissato per l' estrazione dei giudici popolari.
c) Illegittima sostituzione di un giudice popolare.
Si assume che, poiché l' art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, reca nella rubrica l' espressione "Giudici popolari della sessione", ciò sta a significare che la composizione deve rimanere, per tutta la sessione, inalterata e che eventuali integrazioni e sostituzioni possono avvenire solo nei casi contemplati (art. 26 della stessa legge). Nella specie, si sarebbe verificata una nullità nella convocazione di uno dei giudici estratti (o il giudice CI o il giudice GI), per essere stato uno di questi irregolarmente sostituito, ovvero una illegittima costituzione del collegio sin dalla prima
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convocazione; con la conseguenza che il presidente avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell' udienza di presentazione
(se la singola composizione dovesse comportare tale effetto)
o ritenere mera irregolarità l' omessa singola convocazione
(con la conseguente impossibilità di sostituzione). La chiamata del giudice GI non sarebbe avvenuta nell' udienza ex art. 25 ma in altra sede;
una circostanza direttamente incidente sulla nomina.
1.1.1. Le doglanze sono infondate.
Circa la la censura sub a, va ricordato che 1' art. 25 della legge 10 aprile 1951, n.287, dispone che quindici giorni prima dell' inizio della sessione della corte di- assise o della corte assise di appello, il presidente, in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall' urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Di conseguenza, la norma di cui si contesta la violazione si limita a fissare il numero invalicabile del giudici da sorteggiare ad opera del presidente;
entro il detto numero il presidente è abilitato a procedere al sorteggio del numero dei giudici che, in funzione delle concrete esigenze della sessione, appare necessario, tenuto conto sia dei giudici titolari sia dei giudici supplenti.
Non soltanto, dunque, non è ravvisabile alcuna nullità in conseguenza del numero di giudici estratti, ma è assente anche qualsivogla irregolarità nelle operazioni di sorteggio. 1.1.2. Per quanto attiene alla seconda censura, concernente il mancato avviso ai difensori del giorno fissato per l' estrazione dei giudici popolari, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte risulta originariamente attestata sulla regula iuris in base alla quale per l' omessa o ritardata notificazione al difensore dell' avviso concernente la seduta destinata alle operazioni di sorteggio dei giudici popolari (art. 25 della legge 10 aprile 1951, n.
287) non è comminata alcuna conseguenza invalidante, non r. de el 15
potendo la sanzione di nullità ricondursi alla previsione dell' art. 185 c.p.p. 1930, perché la nomina e la capacità del giudice, la partecipazione del pubblico ministero, l' assistenza e la rappresentanza dell' imputato riguardano il rapporto processuale che si costituisce nel giorno della trattazione della causa, mentre con detta norma è data facoltà ai difensori di assistere al sorteggio dei giudici popolari soltanto per accertarsi della regolarità delle operazioni compiute in seduta pubblica dal presidente documentate dal cancelliere con la presenza necessaria del pubblico ministero;
1' assenza del difensore, anche se determinata da mancato avviso, non comporta, quindi, di per sè, alcuna irregolarità del sorteggio (Sez. I, 21 dicembre
1965, BO;
Sez. I, 28 maggio 1971, Galli;
Sez. I, 23 giugno 1972, cittar;
Sez. VI, 4 dicembre 1974, De Angelis;
Sez. I, 7 febbraio 1979, Santanna;
Sez. I, 2 aprile 1979,
Passalacqua).
Una simile linea interpretativa fu proseguita, senza oscillazioni, fino all' inizio degli anni ottanta allorché venne per la prima volta statuito che l' omissione dell' avviso al difensore dell' imputato del giorno fissato per 1' estrazione dei giudici popolari ai fini della costituzione delle corti di assise integra gli estremi di una nullità rilevabile e deducibile solo immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento. L' avviso, infatti, proprio perché da ricollegare all' interesse dell' imputato al controllo della regolarità delle operazioni relative all' estrazione dei giudici popolari della sessione, risulta predisposto in funzione dell' assistenza tecnica del difensore a favore della parte e può, perciò, inquadrarsi nella previsione dell' art. 185, n. 3,
c.p.p. del 1930; precisandosi che l' omissione non riguarda la capacità e la costituzione del giudice, sulle quali può incidere soltanto la violazione delle norme relative alla formazione delle liste dei giudici popolari, alla estrazione di questi ed alla formazione del collegio giudicante, mentre la violazione della norma prima ricordata non si pone in alcun rapporto di dipendenza causale con l' omissione o no
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dell' avviso (Sez. I, 10 gennaio 1980, Muscovich). Una linea che, per quanto nel frattempo contraddetta da altre decisioni (cfr. Sez. I, 22 marzo 1985, Calpuno, Sez. I, 20 novembre 1985, Alessi), venne poi condivisa, così da determinare l' insorgere di un vero e proprio contrasto non più, quindi, una dissonanza dovuta a interpretativo una semplice vox discorde dall' affermazione che l' omesso
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avviso al difensore dell' imputato della data fissata per la seduta pubblica concernente 1' estrazione dei giudici popolari della corte di assise costituisce una causa di nullità, ex art. 185, n. c.p.p., della seduta, 31
assoggettata al cosiddetto regime intermedio delle nullità assolute (Sez. I, 23 febbraio 1987, Madonia).
Risolutivo, quanto tempestivo, si è rivelato perciò l' intervento delle Sezioni unite le quali, proseguendo sui tracciati ermeneutici della più risalente giurisprudenza ma, come si è visto, non abbandonati neppure in tempi più recenti hanno enunciato il principio per il quale l'
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omissione dell' avviso al difensore del giorno fissato per
1' estrazione delle schede dei giudici popolari, avviso previsto dall' art. 25 della legge n. 287 del 1951, rientra tra quegli inadempimenti genericamente richiamati dall' art. 154 c.p.p. che possono costituire, al più, fonte di responsabilità disciplinare a carico di coloro che, magistrati, funzionari di cancelleria ed eventualmente ufficiali giudiziari, non abbiano ottemperato alla prescrizione della norma;
con la consegueza che la detta omissione non produce nullità, atteso il principio di tassatività di cui all' art. 184 c.p.p. In più, la nullità non potrebbe mai essere ravvisata alla stregua dell' art. 185 c.p.p. del 1930, in quanto unico momento determinante ai fini dell' acquisto della qualità di giudice popolare è quello, successivo all' estrazione, in cui, ai sensi dell' art. 26 della legge n. 287 del 1951, nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, viene formulato dal presidente della corte l' invito a prestare servizio mediante la chiamata di tanti dei presenti quanti ne occorrono per la formazione del collegio e i giudici
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prestano giuramento, richiesto a pena di nullità. Prima di tale momento, dunque, non vi è riconoscimento dello status di giudice, ai fini e nei limiti della speciale disciplina delle corti di assise, né in alcun modo può parlarsi di formazione del collegio giudicante;
inoltre, l' esercizio delle funzioni di difesa tecnica non è assolutamente limitato dal mancato avviso al difensore dell' estrazione perché il difensore stesso conserva integra ogni facoltà, comprese quelle di denunciare l' esistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di ricusazione dei giudici, nonché ogni altra violazione di norme processuali fino alla effettiva formazione del collegio nel giorno stabilito per www. la trattazione della prima causa della sessione (Sez. un ,
27 giugno 1987, Larocca).
Una linea ininterrottamente condivisa dalle successive ius decisioni di questa Corte e che deve considerarsi receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. I, 3 novembre 1987, Mannino;
Sez. I, 15 febbraio 1989, Di ST). 1.1.3. Priva di fondamento è pure la terza questione.
In sintesi, i ricorrenti lamentano che il collegio di primo grado sarebbe stato costituito in modo "abnorme" perché, a loro dire, uno dei giudici popolari effettivi sarebbe stato irregolarmente sostituito con un altro.
Ma, come ha correttamente rimarcato il giudice a quo, le cadenze della procedura comprovano la pretestuosità delle doglianze.
Ha precisato la Corte di assise di appello come, al momento dell' estrazione delle schede, avvenuta a norma dell' art. 25 della legge n. 271 del 1951, in seduta pubblica, il nominativo di IT GI era stato estratto prima di quello di AN CI. Senonché il Giudice Gionfrida, non essendosi presentato in sede di convocazione degli estratti, era stato sostituito dal
Giudice CI che lo seguiva immediatamente nell' ordine di estrazione. Lo CI prestava giuramento all' inizio della sessione ed esercitava la sua funzione nella prima causa, diversa dal giudizio in esame. Solo successivamente
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il Presidente della Corte acclarava che il Giudice GI non era comparso in sede di convocazione perché il relativo avviso era stato spedito ad un indirizzo errato.
Correttamente, dunque, venne inviato al GI un nuovo avviso di convocazione questa volta all' esatto domicilio dell' interessato ed altrettanto correttamente il
Presidente, constatato che il nominativo del GI precedeva in ordine di estrazione quello dello CI, disponeva che il primo prestasse servizio nella qualità di giudice effettivo ed il secondo nella qualità di giudice aggiunto. In tal modo ovviando alla nullità derivante dalla chiamata dei giudici popolari a prestare servizio nel collegio in ordine diverso da quello risultante dall estrazione (cfr. Sez. I, 28 gennaio 1972, Donadei).
Cosicché mentre, per un verso, deve affermarsi (pure se tale statuizione non rileva direttamente sulla costituzione del collegio di primo grado nel presente procedimento) che non sussiste irregolarità di sorta nella costituzione del : collegio della corte di assise allorché si proceda alla sostituzione di un giudice popolare assente con un altro di cui era già stata estratta la scheda, anche nel caso di omessa citazione della persona che avrebbe dovuto, secondo
1' ordine di estrazione, far parte del collegio (Sez. I, 24 giugno 1975, Loria;
Sez. I, 29 marzo 1979, Papale;
Sez. I,
10 giugno 1987, Masala), va, per un altro verso, ribadito che, poiché nella costituzione della corte di assise vige il principio generale per cui i cittadini devono essere chiamati a prestare il servizio di giudice nell' ordine di estrazione a sorte del nominativo, la violazione di tale regola, incidendo sulla costituzione del giudice collegiale integra un' ipotesi di nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. V, 21 aprile 1986, Termine).
Dunque, correttamente, il Presidente della Corte
provvide a restaurare l' ordine di estrazione chiamando il giudice per primo estratto;
con ciò puntualmente osservando nel processo ora all' esame di questa Corte la regola fondamentale della priorità dell' estrazione.
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1.2. I medesimi ricorrenti con argomentazioni talora ampiamente articolate hanno, poi, denunciato la nullità dell' ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da questa dipendono (decreti di citazione a giudizio, ordinanza della Corte di assise del 25 luglio 1990, dibattimento e sentenze di primo e di secondo grado), per il rifiuto di far prendere visione alla difesa, ai sensi dell' art. 372 c.p.p. 1930, degli interrogatori resi da LL PE al Giudice istruttore, nonché di tutti gli altri atti assunti o acquisti nell' ambito del. procedimento penale 68/88 R.G.G.I. Eccezione sollevata "
davanti al Giudice istruttore, riproposta nella fase di apertura del dibattimento di primo grado ed in sede di appello, e sempre rigettata. ci si riferisce a quella parte di interrogatori coperti da omissis, resa dal LL quale imputato in detto procedimento. Interrogatori ai quali avevano facoltà di assistere il Pubblico ministero e il difensore dell' :
imputato, con diritto al deposito (deposito che risulta essere avvenuto, a meno che il difensore non vi abbia rinunciato).
Secondo i ricorrenti, i difensori degli altri imputati, con il deposito degli atti avevano acquisito il diritto di conoscere, fra l' altro, tutte le dichiarazioni rese in quel procedimento dal LL;
e ciò a norma dell' art. 372 c.p.p. 1930, perché, trattandosi di atti che concernono coimputati del LL PE nei delitti di omicidio ed in quello di associazione per delinquere di tipo mafioso, la loro eventuale valenza dimostrativa avrebbe determinato inevitabili riverberi sulla posizione dei coimputati. Senza che possa ravvisarsi deroga alcuna al disposto dell' art. 372 c.p.p. 1930, la cui violazione è direttamente sanzionata dall' art. 185, n. 3, dello stesso codice.
L' ineludibile dedotta nullità non resterebbe, peraltro, impedita dall' affermata possibilità per i
difensori di acquisire e produrre copia degli atti stralciati sia perché la nullità dell' ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio travolge
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tutti gli atti successivi e rende irrilevanti le ipotetiche negligenze difensive sia perché i provvedimenti di stralcio non hanno neppure consentito di individuare i provvedimenti stralciati.
Anche tale censura è priva di fondamento.
1.2.1. Il giudice a quo ha disatteso le dette doglianze, superando 1' affermazione di principio derivante da una decisione di questa Corte (Sez., VI, 2 maggio 1989,
Tessari) secondo cui il pubblico ministero ha il dovere di porre a disposizione del giudice del dibattimento tutti gli atti raccolti nel corso dell' istruzione, nessuno escluso: una tesi da cui scaturisce la conseguenza che se da quegli atti emergono elementi per procedere separatamente a carico di altre persone, il giudice può, sì, estrarre copia degli atti stessi nelle parti che interessano, ma non può comunque, menomare l' interezza degli atti da sottoporre al giudice del dibattimento.
A tale linea ha, infatti, contrapposto la diversa tesi, pur essa derivante da una decisione della Corte Suprema
(Sez. I, 29 gennaio 1992, Altadonna), in base alla quale la separazione imporrebbe il divieto di divulgazione degli atti
"stralciati” nella sede processuale impropria quale era divenuta quella originaria, a tutela del segreto istruttorio costituitosi in quella diversamente formata.
Senonché entrambe le decisioni ricordate dal giudice a quo (e, conseguentemente, anche la tesi privilegiata dall' impugnata decisione), oltre a non apparire coincidenti con la serie procedimentale effettivamente realizzatasi nel caso di specie, risultano non condivisibili pure in linea di principio.
Gli atti di cui si contesta il mancato deposito ai sensi dell' art. 372 c.p.p. sono, infatti, dichiarazioni solo occasionalmente rese nel processo, rappresentando, in realtà, distinte notitiae criminis, non qualificabili, dunque, come "atti e documenti del processo", secondo la formula adottata dalla norma che si assume violata.
trascurare il predominante valore Il tutto senza interpretativo dell' art. 299, 1° comma, c.p.p. 1930, il
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quale impone al giudice istruttore "di compiere prontamente soltanto quegli atti che in base aglie subito tutti e elementi raccolti e allo svolgimento dell' istruzione appaiono necessari per l' accertamento della verità". Un principio dal quale si ricava la regola che l' attività istruttoria deve rimanere rigorosamente aderente all' oggetto dell' indagine, vale a dire, all' accertamento della fondatezza dell' imputazione in ordine al fatto (o ai fatti) per cui l' azione penale è stata promossa e non eccedere,
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quindi, l' ambito indagatorio che ad essa si collega. con in più - anche nella prospettiva di un accentuato favor separationis - la possibilità di utilizzazione di atti di altri procedimenti, secondo uno schema già emergente dal tessuto originario del codice abrogato ma che risulta, oltre che rafforzato, anche oggetto di un articolata procedimentalizzazione, a sèguito dell' inserimento, ad opera della legge 8 agosto 1977, n. 354 degli artt. 48-bis,
144-bis, 348-bis e 450-bis c.p.p.
• 1.2.2. Né, d' altro canto, come sostengono taluni dei ricorrenti, il principio stabilito dall' art. 130 norme att. c.p.p. 1988, da cui si desume che soltanto gli atti che si riferiscono alle persone e alle imputazioni sono utilizzabili a fini di decisione, sarebbe criterio interpretativo da intendere quale vero e proprio spartiacque tra le regole che disciplinano i processi, come quello oggetto del presente giudizio, in corso alla data in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l' applicazione delle norme anteriormente vigenti ed i processi disciplinati dalle norme del c.p.p. 1988, così da trarne la conclusione che nel precedente sistema nessun potere di selezione degli atti spettasse all' organo dell' istruzione.
Vero è che il netto discrimine operato dal codice ora vigente fra atti delle indagini preliminari e atti del processo costituisce, negli intenti del nuovo legislatore, il cardine della distinzione tra atti utilizzabili a fini di decisione ai sensi dell' art. 526 c.p.p. e atti utilizzabili a soli fini di contestazione (con l' unica eccezione di quelli da inserire nel fascicolo per il dibattimento a norma r. еони 22
dell' art. 431 c.p.p.), cosicché la norma di attuazione prima ricordata, nel conferire al pubblico ministero un ampio potere di "stralcio" degli atti di indagine, si giustifica proprio in relazione al chiaro distinguo delle fasi procedimentali voluto dal nuovo legislatore;
ma è anche vero che su tale regime hanno inciso i reiterati interventi della Corte costituzionale, per un verso, diretti a riconoscere, con il sancire anche nel nuovo codice una regola ermeneutica per molti versi assimilabile al principio dettato dall' art. 299, 1° comma, c.p.p. 1930, quale quella della "tendenziale completezza delle indagini" "(V. primo luogo, la sentenza n. 88 del 1991), e, per un altro verso, a “destabilizzare" il regime di utilizzazione degli atti di indagine non compresi fra quelli indicati nell' art. 431, in osservanza del complementare principio di
“conservazione degli atti del procedimento, rispondendo all' esigenza di non disperdere quanto acquistito nel corso dell' attività preprocessuale” (v., tra le prime, le sentenze n.
254 e 255 del 1992).
Considerazioni, dunque, che impongono di affermare che il potere di selezionare gli atti del procedimento deve ritenersi operante, a maggior ragione, in un sistema quale
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è quello prefigurato dal codice di procedura penale abrogato ove la complessiva possibilità di utilizzazione degli atti
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della fase anteriore al dibattimento andava coniugata con l' ampio regime di garanzie di contraddittorio inserite sia dalla novellistica legislativa a partire dagli anni cinquanta sia dai reiterati interventi (demolitori e additivi) della Corte costituzionale.
In conclusione, pare conforme ad una corretta 1.2.3. ricostruzione pure comparativa, per gli aspetti di diritto
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intertemporale che qui potrebbero, ma solo sul piano ermeneutico, rilevare ritenere che il legislatore abbia inteso rigorosamente circoscrivere l' area degli atti da utilizzare nel processo (quindi, da depositare a norma dell' art. 372) secondo regole che, lungi dal collegarsi al principio di segretezza della fase istruttoria, trovano la loro giustificazione nel principio di completezza, cui fa da
2. de M 23
indispensabile contrappunto 1' esigenza di eliminare tutti quegli atti che non possono qualificarsi atti del processo.
Così da consentire l' esercizio di un potere-dovere di scelta, non incontrollata, necessariamente rispondente all'
Osservanza delle garanzie della giurisdizione che presiedevano la regolamentazione della fase istruttoria nel sistema dell' abrogato codice di rito. E nel quale comunque il regime della separazione dei procedimenti qui forse non
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del tutto correttamente chiamato in causa dal giudice a quo restava regolato nella fase istruttoria entro l' area di
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una procedura de plano, del tutto insindacabile ad opera delle parti. Un regime, ovviamente, ancor più rispondente alla mera esigenza di attuare quella traslazione di atti solo occasionalmente inseriti nel processò che, per far parte di distinte vicende processuali non legate fra loro da alcun vincolo di interconnessione, comportano l' insorgere di una strozzatura della seriazione altrimenti non amputabile alla stregua dell' art. 299, 1° comma, c.p.p.
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1930, così da rispondere alla regola di principio dell' appartenenza al processo dei soli atti che si riferiscono all' imputazione (ovvero alle imputazioni).. 1.3. Pure infondata è la censura con la quale si lamenta nullità delle dichiarazioni di LE PE per la mancata nomina di un interprete al fine di raccogliere tali dichiarazioni espresse in dialetto paternese;
in violazione dell' art. 326 c.p.p. 1930 e, quindi, illegittimamente, si afferma, il dialetto fu tradotto informalmente da parte dell' Ufficio.
Rileva il Collegio che dal precetto della norma che si afferma vulnerata si ricava come il dovere di procedere alla nomina di un interprete (prescritto anche quando il giudice abbia conoscenza personale della lingua o del dialetto che si tratta di interpretare) risulta strettamente legato al disposto dell' art. 137 c.p.p. abrogato, che impone, a pena di nullità, l' uso della lingua italiana in tutti gli atti del procedimento. Cosicché l' interprete adempie la duplice funzione di consentire ai soggetti che partecipano al processo di avere esatta cognizione di quanto in esso si
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svolge, e di assicurare all' imputato che non è in grado di comprendere la lingua italiana la conoscenza degli atti processuali che lo riguardano (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1972). Il tutto in consonanza sia con l' art. 3, lett. e, della Convenzione europea dei diritti dell' uomo sia con 1' art. 14, n. 3, lett. f, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, che riconoscono all' accusato il diritto alla nomina gratuita di un interprete se l' accusato stesso non conosca la lingua dello Stato in cui il processo è celebrato.
Condizione indispensabile perché debba procedersi alla twe nomina di un interprete è, però, che l' imputato dichiari o dimostri di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla. Una condizione che appare necessario
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rimarcarlo cocon riguardo o al cittadino italiano comporta u na presunzione di conoscenza della lingua madre anche se il cittadino stesso usi esprimersi in dialetto.
Correttamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto non censurabile la mancata nomina dell' interprete per acquisire le dichiarazioni dell' LE osservando che l' imputato ben comprende la lingua italiana tanto da rispondere al
Pubblico ministero che, ovviamente, si esprimeva in lingua italiana, e, soprattutto, da rendere dichiarazioni sia nel dibattimento di primo grado sia nel dibattimento di appello nel corso del quale “l' imputato è intervenuto varie volte...con precisazioni ed affermazioni precise mostrando così di intendere perfettamente i discorsi che si facevano e ciò anche in riferimento alle verbalizzazioni effettuate".
Ulteriormente argomentando che la nomina di un interprete da parte del Giudice istruttore in occasione dei confronti non era stata disposta per sopperire all' accertata inintellegibilità del dialetto ma al fine di assicurare “l' immediata percezione delle affermazioni dei soggetti chiamati a confronto evidente essendo la rilevanza, in tale evenienza, del colore e della prontezza delle risposte nel che si sostanzia l' essenza concreta del confronto stesso". 1.4. Non miglior sorte merita la censura concernente la dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio . con
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conseguenti riflessi sulla validità dell' impugnata decisione per omessa notificazione di esso a talune delle
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persone offese.
Questa Corte, pure a prescindere dalle puntuali precisazioni della sentenza impugnata quanto all' insussistenza in concreto della omissione denunciata e in ordine alla distinzione tra persona offesa e persona danneggiata dal reato, osserva come vada preso preliminarmente in esame il problema concernente 1. interesse da parte dell' imputato a rilevare la nullità di cui all' art. 408 c.p.p. 1930; una tematica del tutto trascurata dal giudice a quo, il quale ha, anzi, rimarcato che "nel caso di specie non si controverte circa la legittimazione" (recte, 1' interesse, non potendo qui la legittimazione essere chiamata in causa) "del soggetto facultato a muovere l' eccezione". 1.4.1. Come è noto, le Sezioni unite ebbero a statuire · quasi allo spirare della vigenza del c.p.p. 1930 - che la nullità concernente la mancata citazione della persona offesa dal reato per il dibattimento, pur potendo essere dedotta senza limiti di tempo dagli interessati, è di natura relativa e, quindi, non può essere rilevata di ufficio;
aggiungendo, però, che la detta nullità può essere fatta valere, oltre che dal pubblico ministero e dalla parte civile, anche dall' imputato, il quale ha sempre interesse alla presenza in giudizio della persona offesa perché possa essere escussa come teste e perché, ove essa promuova contro di lui il giudizio civile per il risarcimento del danno, sia posto in condizione di opporle l' eventuale sentenza penale a lui favorevole (Sez.un., 18 giugno 1988, Attori).
Ritiene la Corte che la detta linea interpretativa non possa essere condivisa.
1.4.2. Il punto di partenza per una corretta verifica della eccezione non può che essere rappresentato dalla sentenza costituzionale n. 132 del 1968, con la quale venne dichiarata l' illegittimità dell' art. 422 c.p.p. 1930
"nella parte in cui prevede la sanatoria delle nullità di cui all' art. 412, in relazione al precedente art. 408, ееB eech 26
anche nei confronti della parte civile, dell' offeso dal reato e del querelante". Una decisione i cui riflessi sul piano interpretativo si collocarono sulla linea volta ad assegnare comunque alle nullità in questione nonostante la
loro insanabilità il carattere di nullità relative;
e ciò
-
perché l' art. 412 si limita a comminare un simile tipo di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni circa la citazione delle persone indicate nell' art. 408, senza ricollegare alla detta violazione gli effetti propri della nullità assoluta. Peraltro, con riferimento ai soggetti legittimati o interessati (le espressioni - come sta dimostrare anche la sentenza impugnata sono adottate con
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una certa promiscuità) ad eccepire la detta nullità, si profilarono subito contrasti in giurisprudenza.
Un primo indirizzo, da qualificare prevalente, ritenne che solo il pubblico ministero, quale organo preposto alla osservanza della legge processuale, e la persona offesa, quale titolare dell' interesse leso o esposto a pericolo dal reato, quindi pure nella sua qualità di soggetto legittimato ad esercitare l' azione civile in sede penale, possano farla valere;
quanto all' imputato, una volta accertato il suo concreto interesse alla presenza della persona offesa al giudizio, si statuì che non dovesse essergli riconosciuto il diritto di dedurre la nullità prevista dall' art. 422, esaurendosi ogni sua tutela nel riconoscimento del potere di proporre, entro i termini indicati dall' art. 415, le istanze riguardanti le acquisizioni probatorie. Altre decisioni, nel collocarsi lungo una linea sostanzialmente analoga a quella ricordata, pur accreditando l' imputato che
"per ragioni di prova o di merito", avesse interesse alla citazione della persona offesa, del diritto di dedurre tale nullità, ne condizionarono ogni valenza processuale al rispetto del termine stabilito nell' art. 422.
Secondo una diversa linea interpretativa, affermatasi soprattutto tra la fine degli anni sessanta e 1' inizio degli anni settanta, 1' imputato avrebbe potuto dedurre la nullità derivante dalla mancata citazione della persona offesa senza limiti di tempo, purché dimostrasse di avere un r. euan y 27
concreto interesse, “per ragioni di merito o di prova"
(quindi, esclusivamente ai fini degli effetti penali della decisione), alla presenza dell' offeso dal reato.
1.4.3. Tanto premesso, risulta subito chiaro come la ricordata decisione delle Sezioni unite si discosti decisamente, sin dal suo approccio, da ciascuna delle linee interpretative affermatesi in giurisprudenza. Tale scelta ermeneutica presuppone, infatti, una svolta cruciale quanto alla individuazione del concreto interesse facente capo all' imputato in ordine alla partecipazione al processo del suo contraddittore privato. Un interesse che viene individuato "
non più sulla base della concreta ed attuale posizione processuale dell' imputato, desumibile sia dal tipo di reato sia dalle circostanze di specie, ma attribuendo all' imputato stesso un' incondizionata facoltà di deduzione, derivante dalla possibilità che la presenza della persona offesa sia in grado di arrecare un contributo alla pronuncia di una decisione favorevole, da poter opporre nei limiti
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segnati dall' art. 28 c.p.p. 1930, quale risultante a sèguito della sentenza costituzionale n. 55 del 1971
- in un eventuale giudizio civile contro di lui proposto.
Ma quel che più conta, emerge, ancora, la non conformità della detta decisione al sistema dell' abrogato codice di rito.
In primo luogo, non appare comprensibile il richiamo all' art. 28. L' ipotetico interesse dell' imputato alla citazione della persona offesa in relazione agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di danno proposto in sede propria risulta fondato, piuttosto che sul vincolo derivante dall' accertamento dei fatti materiali contenuto nella motivazione della sentenza penale, sulla statuizione contenuta in una decisione assolutoria a norma dell' art. 25
c.p.p. 1930: nel senso che potrebbe derivarne un interesse dell' imputato ad una decisione con le formule perché il fatto non sussiste o perché l' imputato non l' ha commesso o perché il fatto fu compiuto nell' adempimento di un dovere
о nell' esercizio di una facoltà legittima. Tutto ciò considerando che 1' dichiaratoart. 25 è stato
я он ų 28
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 165 del
1975, nella parte in cui dispone che 1' effetto preclusivo alla proposizione, riproposizione o prosecuzione dell' azione civile di danno in sede propria derivante dalla pronuncia assolutoria con una delle formule ora indicate si produce anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perché non legittimati a costituirsi parte civile о comunque di fatto non posti in grado di parteciparvi. Donde 1' interesse dell' imputato un interesse, peraltro, ancora astratto ed eventuale alla presenza della persona offesa cui opporre (se non costituita parte civile ma posta in condizione di esercitare 1 azione civile in sede penale) davanti al giudice civile, con l' exceptio iudicati, l' effetto derivante dall' art. 25.
Ne consegue che, pure ove si ritenesse esatta la :
proposizione che "1' imputato, assolto nel giudizio penale per il quale non sia stata citata la persona offesa, non potrebbe opporre il giudicato alla stessa persona che promuovesse contro di lui giudizio civile per il risarcimento dei danni o per le restituzioni" (così, ancora, la decisione delle Sezioni unite), il richiamo all' art. 28 appare del tutto fuor di luogo, derivando l' effetto cui allude la detta sentenza non dalla norma da ultimo richiamata ma, semmai, dall' art. 25, avente a specifico ed esclusivo oggetto la preclusione derivante dalla sentenza penale assolutoria sull' azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Del resto, le Sezioni unite non fanno riferimento ad effetti vincolanti "in danno" del giudicato penale
-
eccezione dell' imputato, 1' effetti che, attraverso potrebbero essere prevenuti ma ad effetti vincolanti "di
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favore", da opporre in sede propria. Con la conseguenza di creare l' insorgenza di un ulteriore dubbio interpretativo circa 1' ipotetica norma di riferimento, qualora si volesse collegare l' iniziativa dell' imputato agli effetti extra penali della sentenza penale.
Per assegnare maggiore concretezza all' interesse dell' imputato alla partecipazione al processo della persona
G. de B 29
offesa, tale norma potrebbe essere individuata piuttosto
-
27 c.p.p.che nell' art. 28 o nell' art. 25
- nell' art. 1930, essendo chiamati in causa gli effetti del giudicato penale di condanna nel giudizio civile di danno derivante da reato. Il tutto secondo le linee tracciate dalle sentenze costituzionali n. 55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 165 del
1975, da cui risulta come l' efficacia del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo resta subordinata non alla possibilità di opporre in futuro il giudicato favorevole, bensì alla concreta verificazione di un effetto in danno.
In conclusione, deve contestarsi 1 elevazione a livello di paradigma della regola ricavabile dalla sentenza delle Sezioni unite, che ravvisa sempre eite, che comunque (la legittimazione o) l' interesse dell' imputato ad eccepire la nullità derivante dall' omessa citazione della persona offesa al fine di prevenire gli effetti "in danno" derivanti dall' art. 27; effetti rispetto ai quali la presenza dell' offeso non potrebbe direttamente arrecare mai un contributo "di favore". Lo conferma univocamente il contenuto di tale precetto dal quale, a sèguito della sentenza costituzionale n. 99 del 1973, non può che ricavarsi una (contrapposta) esigenza partecipativa del responsabile civile, ai sensi del 2° comma del detto articolo. 1.4.4. Ma, pure sul piano delle conseguenze penali, il decisum delle Sezioni unite non può essere condiviso.
Esso risulta attestato, infatti, su una linea avente di mira, non un interesse concreto ed attuale ricavabile dalla specifica vicenda processuale, dalla quale desumere 1' esposizione dell' imputato a conseguenze penali per lui sfavorevoli, ma mero interesse astratto alla un partecipazione al processo della persona offesa. Così da giustapporre surrettiziamente due nozioni tra loro da distinguere, quella di legittimazione e quella di interesse.
La prima, da riconoscere sempre e comunque all' imputato, quale titolare del potere processuale di proporre l' eccezione;
la seconda, subordinata alla concreta verifica пеG. de My 30
del pregiudizio che l' imputato potrà subire, quanto al suo diritto di azione e di difesa, dalla mancata partecipazione al processo della "controparte" privata.
Condizionare le sorti del processo penale ad un pregiudizio del tutto astratto ed eventuale appare, a dir poco, operazione incomprensibile, per 1' evidente contrasto, oltre tutto, con le regole di speditezza e di concentrazione.
In tali termini, dunque, il motivo deve essere disatteso;
per non essere stato dedotto un interesse concreto ed attuale alla citazione delle persone offese dal reato la cui mancata citazione è, appunto, stata contestata.
1.5. E' stata, ancora, dedotta nullità delle udienze del 27. settembre 1990 e 2 ottobre 1990, per violazione degli artt.
185 c.p.p. 1930 e 25, 26, 30 della legge n. 287 del 1951 e, conseguentemente, dei provvedimenti ad esse successivi.
La censura, ampiamente argomentata dai difensori di
LL SA, CH NT e NN ON
SA, si incentra sul rilievo che il Presidente, all' udienza del 27 settembre, non essendo presente uno dei giudici popolari, dopo aver proceduto all' appello ed alla verifica della costituzione delle parti, rinviò il processo all' udienza del 1° ottobre. Non potendosi il detto provvedimento né qualificare come diretto alla sospensione, per essersi già proceduto alla verifica della costituzione delle parti, e dunque, senza che qualsivoglia potere presidenziale potesse essere chiamato in causa, né come provvedimento di rinvio del dibattimento, spettando tale potere esclusivamente alla Corte, si sarebbe adottata una statuizione del tutto atipica e, comunque (così, almeno pare di comprendere), in violazione dell' art. 185, nn. 1 e 3,
c.p.p.
La doglianza è priva di fondamento.
Con assoluto rigore il giudice a quo ha ritenuto operante nel caso di specie, essendo già stato aperto il dibattimento, l' art. 431 c.p.p. 1930: più precisamente, il
2° comma di tale articolo che attribuisce al presidente o al
в есе ле 31
pretore il potere di sospendere il dibattimento per uno o più intervalli soltanto a cagione di assoluta necessità. ci si trova, infatti, di fronte ad un potere riservato nel sistema del codice non più vigente, al presidente,
dandosi vita ad un' interruzione del dibattimento già iniziato imposta anche ipotesi perfettamente un'
coincidente con il caso di specie da evenienze derivanti
-
dall' assenza di persone la cui partecipazione è ritenuta necessaria per la celebrazione del giudizio. A differenza del rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, disciplinato dall' art. 432, che si pone come strumento eccezionale, operante quando il dibattimento non può essere celebrato nell' udienza stabilita e da utilizzare, nei soli casi tassativamente indicati dalla legge, con provvedimento da adottarsi, se 81. tratti dii giudice collegiale, dal collegio, la sospensione, costituendo una deroga al canone della continuità e della concentrazione del dibattimento, postula soltanto la verifica, ad opera del presidente, della necessità dell' arresto del corso del procedimento per una serie non direttamente precisata di ragioni (vi rientrava, altresì, nel sistema del codice del 1930, il caso dell' impedimento del difensore a dibattimento già iniziato): anche se iloccorre precisarlo "diritto vivente"
- -
aveva finito per introdurvi pure le ipotesi di rinvio per il caso di assoluta necessità.
Ne è derivata così una distinzione fra sospensione e rinvio più rispondente alla prassi giurisprudenziale
(significativo è, al riguardo, la creazione dell' istituto - di chiara provenienza pretoria del rinvio a udienza fissa, che ha in comune con la sospensione il collegamento immediato tra l' udienza attuale e quella di rinvio, nel senso che la data della nuova udienza è annunciata dal presidente o dal pretore e tale annuncio sostituisce le notificazioni di rito, ma si differenza dalla vera e propria sospensione perché il dibattimento non ha avuto un principio di celebrazione) incentrata sulla circostanza ritenuta
-
decisiva - dell' inizio o no del dibattimento. Я ale сел 32
Consegue, allora, che il rinvio, a differenza della sospensione, si risolve in un aggiornamento del dibattimento a data da destinarsi, che fa regredire il procedimento alla fase degli atti preliminari. In relazione alla diversa tipologia di effetti, si giustificano, dunque, le diverse corrispondenti competenze a disporre la sospensione ed il rinvio.
Nel primo caso, trattandosi esclusivamente di far proseguire il dibattimento, gli effetti non eccedono l' ordinaria cognizione presidenziale;
nel secondo caso, conseguendone effetti giuridici di rilievo, quali la possibile retrocessione della fase, il legislatore ha : previsto che a tanto debba provvedere il giudice (pretore o collegio), per giunta, con un provvedimento avente la forma dell' ordinanza preceduta dalle conclusioni delle parti.
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha qualificato come sospensione, ai sensi dell' art. 431 c.p.p. 1930, determinata dall' impossibilità di comporre il collegio, il differimento del dibattimento;
un provvedimento che appartiene all' esclusiva competenza presidenziale.
La denunciata nullità, pertanto, non sussiste. 1.6. Da disattendere è pure la censura con la quale si denuncia violazione dell' art. 524, nn. 1 e 3, c.p.p. 1930, in relazione all' art. 185, n. 3, dello stesso codice, per
1' omesssa spedizione agli imputati della comunicazione giudiziaria nel momento in cui furono raggiunti dalle dichiarazioni indizianti rese dai collaboratori, nonostante si assume il Pubblico ministero e il Giudice che -
-
istruttore disponessero nell' immediatezza dell' acquisita notizia di reato (conosciuta con i contenuti propalati dalle chiamate di correo) e financo degli ulteriori elementi di riscontro, evidenziati nei rapporti giudiziari successivamente compilati. Una censura che può trattarsi congiuntamente a quella introdotta dal difensore di
PE LE, il quale denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l' eccezione di nullità delle dichiarazioni rese dall' LE dal 17 luglio 1987 al 14 settembre 1987, rilevando che in tale r. de de 33
periodo l' imputato, pur essendo stato sentito come parte offesa senza l' assistenza del difensore, confessò una serie di delitti;
il che avrebbe imposto 1' applicazione dell' art. 304 c.p.p. 1930 ed i conseguenziali provvedimenti.
Nonostante ciò, le dette dichiarazioni furono oggetto soltanto di una generica conferma successiva, in contrasto con l' art. 187 c.p.p., che prevede la rinnovazione dell' atto nullo;
in difetto risultando inutilizzabili, non soltanto tutti gli atti precedenti, ma anche quelli successivi da essi dipendenti
1.6.1. Relativamente alla prima eccezione, con assoluta capacità di resistenza rispetto alle censure dei ricorrentio la Corte di assise di appello ha osservato che 1 art. 304,
c.p.p. 1930 prevede l' invio della comunicazione giudiziaria solo nei confronti di coloro riguardo ai quali il giudice disponga di elementi da cui possa desumersi una responsabilità penale;
nel momento, cioè, in cui una situazione di mero sospetto si trasformi in un indizio di reità, così da fare acquisire al destinatario delle accuse la qualità di indiziato di reato a norma dell' art. 78
c.p.p. 1930.
Il tutto seguendo itinerari interpretativi pressoché incontrastati nel vigore dell' abrogato codice di rito, nel senso che la comunicazione giudiziaria è dovuta soltanto quando il magistrato proceda ad indagini nei confronti di un
"indiziato di reità"; una qualifica che presuppone, dunque, che sia configurabile un indizio a carico di una determinata persona (Sez. III, 27 febbraio 1991, Bracco); e ciò perché la comunicazione gudiziaria può seriamente e fattivamente assolvere la funzione garantista che la legge le attribuisce solo se effettuata nei confronti di soggetti raggiunti da concreti elementi, processualmente valutabili. Un' interpretazione il cui rigore ermeneutico appare univocamente confermato dal fatto che il giudice è tenuto ad indicare le norme di legge violate e la data del fatto in concreto addebitato, indicazioni incompatibili con la presupposizione di un mero sospetto (cfr., ex plurimis,
Sez. IV, 20 aprile 1983, Bruno;
Sez. III, 10 aprile 1981,
h ои 34
ISalvagnini, Sez. 22 gennaio 1979, Noli); con la conseguenza che solo quando il sospetto si trasformi in indizio nasce il dovere per il giudice di procede a tale incombente (Sez. I, 2 febbraio 1978, Moliono).
D' altro canto, l' istituto in esame, tende a soddisfare
1' esigenza di una sollecita informazione del procedimento nei confronti dei soggetti che possono avervi interesse, nello spirito dell' art. 6, n. 3, lett. a, della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, e dell' art. 14, n. 3, lettő
a, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il suo scopo pratico è, quindi, quello di rendere concreto tanto 1' esercizio della difesa tecnica quanto l' esercizioz dell' autodifesa, con particolare riferimento alle facoltà, che trovano riconoscimento negli artt. 145, 250, 304-bis,
304-ter, 304-quater, 306 e 320 c.p.p. 1930; con conseguenza, che non basta una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti, ma occorre che il giudice sia in possesso di elementi che portino ad attribuire la responsabilità penale a un soggetto determinato, nei confronti del quale si debbano compiere atti di istruzione.
Proprio in applicazione dei principi ora enunciati, la
Corte del merito ha rilevato che la chiamata di correo e l' accusa di reità non vincolavano il giudice all' adempimento delle formalità prescritte dall' art. 304 c.p.p. 1930, se non dopo aver provveduto all' esame degli elementi acquisiti ed aver proceduto, ove necessario, al compimento di quegli atti di indagine necessari per una effettiva verifica delle dichiarazioni di accusa. Sul piano, poi, dell' accertamento del reale contesto probatorio, il giudice a quo ha, altrettanto correttamente, precisato come, quando si verificò il passaggio al momento propriamente indiziario, alla comunicazione giudiziaria vennero sostituiti atti vale a dire, fattispecie processuali equipollenti
-
sussidiarie attraverso le quali si realizza la funzione informativa propria dell' istituto cioè atti privativi della libertà personale, in quanto così pare di intendere dalla, per la verità, eccessivamente sintetica motivazione
M 35
sul punto da ritenere maggiormente in grado di rispondere alle esigenze teleologiche indicate dall' art. 304 c.p.p.
1930. 1.6.2. Tali rilievi trascinano nell' infondatezza anche le doglianze incentrate sulle dichiarazioni di PE
LE, doglianze che sembrano, peraltro, esaurire la loro valenza nel richiamo all' art. 189 c.p.p. 1930. sul punto appare, però, necessario precisare, in via preliminare, come il giudice a quo abbia recisamente contestato in fatto le argomentazioni difensive, osservando che già il 14 settembre 1987, 1 LE, interrogato dal
Pubblico ministero, confermò con due distinte dichiarazioni acquisite nella stessa giornata, quanto in precedenza riferito;
altre conferme intervennero, poi, nel corso degli interrogatori del 18 gennaio 1989 e del 7 settembre 1989. - Hav ancora puntualizzato la Corte di assise di appello come la prima di tali dichiarazioni venne subito interrotta dal
Pubblico ministero proprio in osservanza del disposto dell' art. 304; nella seconda l' LE rifiutò di nominare un difensore di fiducia, tanto che gli venne nominato un difensore di ufficio, presente nel momento in cui l' imputato rendeva le dichiarazioni confermative delle altre precedenti. Dichiarazioni da ritenere non generiche, in quanto con esse l' LE ha affermato di voler ribadire le sue propalazioni circa il compimento dei fatti delittuosi in precedenza indicati. nonTanto premesso, risulta, dunque, chiaro come pertinente si riveli il richiamo ai principi che governano la rinnovazione dell' atto nullo perché, nel caso di specie, nel momento in cui l' inquirente accertò la presenza della situazione prevista dall' art. 304, provvide all' avvertimento prescritto da tale norma ed a nominare un difensore. L' utilizzazione degli atti antecedenti fu, invece, la risultante di una successiva attività di conferma, rispetto ad atti che, per non essere stati assistiti dal regime di garanzia previsto dalla legge, restavano meri punti di riferimento per il dichiarante,' quali documenti attestanti il contenuto delle sue accuse e hover 36
che l' LE avrebbe potuto, ora con le garanzie della difesa tecnica, ritenere tamquam non essent, fornendo nuove diverse dichiarazioni la cui divergenza di contenuto rispetto alle prime non gli sarebbe mai potuta essere contestata. Non si trattava, quindi, sul piano della valenza dimostrativa, della manifestazione di una semplice attività riproduttiva peraltro di dubbia ipotizzabilità secondo le
-
- ma di regole che disciplinano la prova nel processo penale una vera attività dichiarativa, del tutto autonoma, sul piano della rilevanza processuale, rispetto a quella oggetto delle precedenti rivelazioni. 1.7. Ben più complessa si presenta l' eccezione sollevata pure dai difensori di OV GI e di IO AN con la quale si deduce nullità della ordinanza-sentenza
-
di rinvio a giudizio per violazione degli artt. 402 403
404 c.p.p. 1930, da correlare all' art. 185, n. 2, dello stesso codice, perché l' attività di acquisizione della prova venne proseguita senza attivare il procedimento di riapertura dell' istruzione nonostante, relativamente a taluni fatti, fosse stata già emessa sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato. Una nullità si afferma
- - assolutamente incontestabile sia con riguardo ai reati associativi sia, soprattutto, con riferimento agli omicidi AR e Di MA ed al tentato omicidio DO.
Per l' omicidio AR, il Giudice istruttore aveva, il
20 ottobre 1983, pronunciato sentenza di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di
SA AR e NT LE, CO
ON. A sèguito delle dichiarazioni di PE
LE e di PE LL si era poi proceduto nei confronti di quest' ultimo, di Santo Alleruzzo e del
ON, senza percorrere l' itinerario obbligato della riapertura dell' istruzione.
Un' identica, illegittima procedura era stata utilizzata nel procedimento avente ad oggetto l' omicidio
BI Di MA ed il tentato omicidio di CL di Mendolaro. In ordine a tali reati si era originariamente
д ли 37
proceduto a carico di OV GI che era stato prosciolto dal Giudice istruttore con sentenza del 25 giugno
1986. Sempre sulla base delle dichiarazioni di PE AlleruzZO e di PE LL, era stato successivamente emesso mandato di cattura nei confronti del Gioco omettendosi di procedere alla riapertura dell' istruzione a norma dell' art. 402 e seguenti c.p.p. 1930.
Si osserva, inoltre: che la sanzione di nullità per la violazione delle norme sopra ricordate sarebbe desumibile dall' intero sistema, come più volte affermato dalla Corte di cassazione;
che del tutto eO erronea sarebbe la tesi che ha
.
ritenuto non violate le norme di cui si contesta l' inosservanza perché vi sarebbe stato un nuovo inizio dell' : azione penale per atto equipollente. si aggiunge che per i reati associativi erano stati instaurati due procedimenti
(591/92 e 614/84) conclusisi con sentenza di proscioglimento. Il Pubblico ministero avrebbe iniziato l' azione penale sia per i fatti associativi derivanti dalle dichiarazioni dei “pentiti” sia per quelli già definiti con sentenza istruttoria, emettendo ordine di cattura solo per taluni. L' unificazione avvenne esclusivamente con l' ordinanza di rinvio a giudizio e senza che gli imputati avessero mai avuto notizia del fatto che 1' azione penale era stata di nuovo iniziata in ordine ai reati per i quali era stata già pronunciata sentenza di proscioglimento.
Le censure non sono, però, fondate. 1.7.1. E', anzi tutto, ius receptum la linea interpretativa in base alla quale la procedura prevista dall' art. 402 e seguenti c.p.p. 1930 non trova applicazione nel caso di sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato;
la vicenda si esaurisce, infatti, in una sorta di "riattivazione istruttoria" rispetto ad una decisione che per definizione non produce alcun effetto preclusivo. Con la conseguenza che, una volta identificati gli autori, è assente qualsivoglia fatto impeditivo all' avvio dell' attività istruttoria e non è, perciò, necessario seguire le regole previste dalla legge per la riapertura dell' istruzione.
h ОС 38 1.7.2. Nel caso in cui sia già stata pronunciata sentenza di proscioglimento nei confronti di una persona rispetto alla quale, successivamente, venga "proseguita" 1' istruzione per il medesimo fatto, deve escludersi che la mancata osservanza della procedura prescritta dall' art. 402
e seguenti determini nullità di sorta.
Come è noto, il presupposto da cui muove chi ritiene che il compimento di attività istruttoria per il medesimo fatto riguardo ad una persona nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere richieda necessariamente un formale provvedimento di riapertura dell✨ istruzione, risulta incentrato sul combinato disposto degli artt. 90 e 576 c.p.p. 1930, i quali si riferiscono entrambi alle sentenze irrevocabili, senza distingure fra decisioni istruttorie e decisioni dibattimentali.
Senonché, come è stato rilevato, un simile congiunto
.
presupposto non considera una serie di altre prescrizioni
(v. artt. 3, 2° comma, 217, ult. comma, 604, 1° comma, n. 1, lett. b, 605, 2° comma, 1, c.p.p. 1930) dalle quali n.
emerge che soltanto le sentenze emesse a sèguito di dibattimento hanno la forza di divenire “irrevocabili". Con la conseguenza che il requisito della irrevocabilità non si riferisce alle sentenze istruttorie, rispetto alle quali, quando non siano più soggette ad impugnazione, opera soltanto un effetto preclusivo. In altri termini, mentre per le sentenze di proscioglimento irrevocabili (quelle, cioè, emesse in esito a dibattimento) il ne bis in idem non soggiace a limiti di sorta, per le sentenze istruttorie non più soggette ad impugnazione, il divieto ha un valore relativo, nel senso che resta come fatto ad esso ostativo la ricorrenza delle condizioni previste dall' art. 402 (oltre che dagli artt. 17 e 89).
Da tali premesse deriva come il prodursi dell' effetto preclusivo non possa in alcun modo assimilarsi ad un giudicato (neppure allo stato degli atti); cosicché il procedimento di riapertura dell' istruzione viene soltanto a costituire il modello per la prosecuzione dell' azione
Д. ос 39
penale il cui esercizio è rimasto sospeso per effetto della decisione proscioglitiva adottata dal giudice istruttore.
Tanto emerge univocamente dal disposto dell' art. 402,
1° comma, che pone come unico dato ostativo alla sottoposizione del prosciolto procedimento per il "a in presenza di nuove prove a suo carico medesimo fatto"
-
1' intervento di una causa estintiva del reato.
Vero è che il legislatore ha procedimentalizzato la riapertura prescrivendo la richiesta scritta, da parte del pubblico ministero, al giudice che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento, così da prevedere una sorta di fase rescindente che precede l' emissione dell' ordinanza con la quale è disposta la riapertura dell' istruzione (con possibilità di interrogatorio del prosciolto, di emettere nei suoi confronti mandato di cattura, ove si sia dato o sia per darsi alla fuga), ed una sorta di solo eventuale
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fase rescissoria che ha il suo incipit con l' ordinanza del giudice che accoglie la domanda di riapertura, fase che prosegue con l' applicazione delle norme ordinarie sull' istruzione formale. Una procedimentalizzazione che, tenuto conto delle previsioni degli artt. artt. 90 e 576 c.p.p.
1930, ha fatto ritenere l' assoluta inderogabilità delle norme che disciplinano la riapertura, 1' inosseranza delle quali si proietterebbe sugli atti successivi e, in particolare, sull' ordinanza di rinvio a giudizio, geneticamente invalidata dal fatto che l' azione penale non avrebbe potuto essere iniziata. E', dunque, soprattutto sul disposto dell' art. 185, n.
2, c.p.p. 1930 che fa leva la tesi della nullità dell' istruttoria riaperta senza l' osservanza dell' art. 402 e seguenti. Non solo nel senso che per rimuovere l a preclusione occorrerebbe quell' attività di iniziativa del pubblico ministero che si esprime nella richiesta, ma anche nel senso che, intesa 1' obbligatorietà dell' azione penale di cui all' art. 112 della Costituzione, soprattutto come controllo del giudice sull' operato del pubblico ministero,
1' ordinanza del giudice assumerebbe un ruolo cruciale a tal fine, come è dimostrato dal fatto che il giudice istruttore h.h ollyол 40
potrebbe anche dichiarare inammissibile o rigettare la domanda di riapertura, in tal modo precludendo l' inizio della fase rescissoria.
Va però considerato che la verifica del giudice circa il rispetto da parte del pubblico ministero del principio di obbligatorierà dell' esercizio dell' azione penale si esplica, di norma, con riferimento all' inattività dell' organo titolare dell' azione;
un' evenienza qui assolutamente inipotizzabile, perché in nessun caso al giudice è concesso di attivare di ufficio la procedură; Il tutto per significare come una lettura secundum
Constitutionem della normativa in esame conduce a non એ ના enfatizzare l' osservanza delle rigide cadenze della procedura descritte dalla legge, e soprattutto ad operare un' approfondita analisi delle linee interpretative che ritengono perentoriamente affette da nullità forme di riapertura “di fatto", non assistite dal rispetto delle regole predisposte dall' art. 402 e seguenti c.p.p. 1930.
1.7.3. Un' ulteriore precisazione sembra a questo punto necessaria.
Non manca chi collega la patologia derivante dall' inosservanza delle norme ora richiamate alla tutela del diritto di difesa. Un diritto che, invece, non sembra assolutamente coinvolto, non foss' altro perché la seriazione, così come disciplinata dalla legge, si configura secondo le regole della procedura de plano, con la sola possibilità per il giudice istruttore di procedere, nel corso della fase rescindente, all' interrogatorio dell' imputato. Così da rendere del tutto infondata nonostante qualche presa di posizione della Corte Suprema nel senso invocato dai ricorrenti quella parte delle censure che lamenta come la riapertura dell' istruzione non sia stata preceduta da alcun atto prodromico di notiziazione.
1.7.4. E' decisivo, a questo punto, ricordare come l' art. 404, 1° comma, ricolleghi il riacquisto della qualità di imputato non all' ordinanza del giudice ma alla richiesta del pubblico ministero. Una regola solo apparentemente ispirata al principio del favor rei, ma volta, in realtà, a b. d enД. 41
delineare l' obbligatorio esercizio della richiesta quale presa di contatto con il giudice come fattispecie analoga alla richiesta di istruzione formale. L' anomalia della vicenda in esame sta, dunque, soltanto nel fatto che, mentre in quest' ultimo caso la richiesta ha carattere vincolante
(pure se non è da escludere l' ipotesi che il giudice istruttore, ritenuti irrilevanti ai fini del decidere gli atti di istruzione richiesti, possa subito adottare una pronuncia di proscioglimento), nel caso di richiesta di riapertura dell' istruzione ci si trova in presenza di una domanda che non vale necessariamente ad introdurre la nuo fase, potendo il giudice pronunciare anche ordinanza inammissibilità o di rigetto.
Quel che però, ai fini della soluzione proposta, occorre rimarcare è che 1' acquisto della qualità di imputato a sèguito della semplice richiesta fa sì che la situazione preclusiva rimanga consistentemente ridimensionata, assumendo un ruolo esponenziale pur nella già indicata distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio il momento della richiesta, quale vero e proprio atto di
-
esercizio (recte, di prosecuzione) dell' azione penale. Il tutto, del resto, conformemente alla limitata efficacia preclusiva riconosciuta alla sentenza istruttoria.
Tale sentenza si configura, infatti, come una decisione allo stato degli atti, rispetto ad una fase che può presentarsi come meramente interlocutoria rispetto al dibattimento. Non è un caso, allora, che gli accertamenti che il giudice istruttore è chiamato a compiere ai fini della pronuncia della decisione di proscioglimento si presentino talora compositi;
sino a prospettarsi la possibilità di una prognosi quanto all' inutilità del dibattimento.
E' l' ipotesi che ricorre, appunto, ove venga adottata una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, una formula ancora vigente allorché vennero pronunciati i proscioglimenti in contestazione e da adottare quando il dibattimento appaia del tutto superfluo per 1' esiguità della prova raccolta e per l' impossibilità o la scarsa
G ее 42
possibilità di un suo sviluppo o completamento alla luce della pubblica discussione (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 1963, in Cass. pen., 1964, 566).
Il che starebbe a confermare che la riapertura dell' istruzione in null' altro si sostanzia se non nella continuazione dell' istruzione precedentemente rimasta sospesa a sèguito della sentenza di proscioglimento, da qualificare, anche qui, una decisione emessa allo stato degli atti, caratterizzata da un accertamento imperfetto suscettibile di essere completato non appena se ne presenti di fatto la possibilità: una decisione contrassegnata, dunque, da un elevato tasso di precarietà perché ipotetica revocabile.
La continuità tra la precedente e la nuova istruzione costituisce così il nucleo di c questa linea interpretativa che trova significative conferme in una parte della giurisprudenza di questa Corte Suprema, attenta a precisare che la mancanza di una formale richiesta e di un formale provvedimento di riapertura dell' istruzione non dà luogo ad alcuna nullità, né di ordine speciale né di ordine generale
(Sez. II, 5 novembre 1957, Varoli).
Il tutto, anche qui, nella linea volta a valorizzare il momento della richiesta pure nella considerazione, su basi interpretative autorevolmente proposta
- ma assolutamente discordanti che l' art. 404, 3° comma,
-
dispone che il giudice provvede con ordinanza, senza comminare sanzione di sorta nel caso in cui simile decisione venga omessa e il giudice provveda senz' altro all' instaurazione del nuovo procedimento. 1.7.5. La sentenza impugnata, pur muovendo dall' implicita premessa che la riapertura dell' istruzione sia istituto ineludibilmente assoggettato alle cadenze formalizzate dall' art. 402 e seguenti, ha dato correttamente esclusivo rilievo all' effettività della prosecuzione dell' azione penale e dell' investitura del giudice, a prescindere dalla puntuale
Osservanza dei singoli momenti della procedura, purché questa sia stata sostanzialmente osservata.
h olly 43 На rilevato, infatti, il giudice a quo come, successivamente alla pronuncia di proscioglimento era intervenuto un atto di iniziativa del pubblico ministero
(ordine di cattura) da assimilare ad un atto di inizio dell' azione penale, mentre non era mancata l' attività di controllo ad opera del giudice che aveva emesso i provvedimenti sulle istanze di rimessione in libertà, non omettendo di procedere all' interrogatorio degli imputati.
Dunque, sia il Pubblico ministero sia il Giudice istruttore avevano posto in essere atti equipollenti alle formalità previste dalla legge "conseguendo gli effetti da queste norme previsti".
Il tutto, peraltro, in consonanza con una parte della giurisprudenza di questa Corte la quale, ancora, ha statuito che la circostanza che sia stata tralasciata 1' emissione di una formale ordinanza di riapertura dell' istruzione non può costituire motivo di nullità dell' istruttoria medesima (né, tanto meno, violazione del divieto del ne bis in idem, la cui previsione è riferibile esclusivamente agli effetti del giudicato penale) quando vi sia stata la regolare richiesta del pubblico ministero, una delibera, sia pure implicita, conforme del giudice istruttore, che abbia fatto notificare all' interessato la relativa comunicazione giudiziaria
(manifestando inequivocabilmente la propria determinazione
- - non è di riaprire l' istruzione;
ma come si è detto questo il senso delle cadenze della procedimentalizzazione)
e la effettiva, conseguente riapertura (Sez. IV, 7 ottobre
1974, Lotti).
Un' ulteriore considerazione pare confermare la 1.7.6.
soluzione prescelta dalla linea interpretativa antiformalistica che, per quanto certo non prevalente, rappresenta la risultante di precise verifiche ermeneutiche alla cui base sembra soprattutto porsi la natura della pronuncia proscioglitiva del giudice istruttore; una soluzione cui questa Corte ritiene di dover aderire. si tratta, cioè, di una verifica comparativa tra l' istituto della riapertura dell' istruzione previsto dall' art. 402 e seguenti c.p.p. 1930 e l' istituto della revoca h. de 44
della sentenza di non luogo a procedere previsto dall' art. 434 e seguenti c.p.p. 1988; una comparazione consentita, oltre tutto, dal disposto dell' art. 243 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, il quale stabilisce, per un verso, che le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che proseguono con
1' applicazione delle norme anteriormente vigenti possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo
X del libro V del codice (1° comma) e, per un altro verso, che in caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice e che gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari, salvo 1 inserimento
.
nel fascicolo per il dibattimento dei verbali concernenti esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all' estero col rispetto del contraddittorio (2° comma).
In effetti il nuovo istituto, nato per dare attuazione all' art. 2, n. 56, della legge-delega, prevede un regime estremamente più "chiuso” di quanto non disponessero l'
.
art. 402 e seguenti del codice abrogato;
il raffronto con la norma in tema di riapertura delle indagini dopo la pronuncia di archiviazione lascia, infatti, intravedere "come la sentenza di non luogo a procedere emessa nell' udienza preliminare sia assistita da una specifica efficacia preclusiva", così da non consentire la revoca se non fuori dei casi di "intervento del giudice, che decide sulla richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio dell' indiziato o dell' imputato", con in più "le garanzie" cui fa riferimento la direttiva n. 56 della legge-delega (v.
Relazione al progetto preliminare, p. 229) ed il dovere del pubblico ministero di concludere le indagini nel termine improrogabile non superiore a sei mesi.
Nel nuovo quadro normativo, la revoca della sentenza, pur non costituendo un' eccezione al principio ne bis in idem, in quanto, a differenza di quanto previsto dall' art. в. ми 45
art. 648, 1° comma, c.p.p. 1988,90 c.p.p. 1930, 1. statuisce l' irrevocabilità delle sole "sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione", appare, infatti, estremamente più procedimentalizzata, non foss' altro per l' atteggiarsi la fase rescindente come governata dalle regole proprie del contraddittorio, dovendo il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta del pubblico ministero, designare un difensore all' imputato che ne è privo e fissare udienza in camera di consiglio con avviso al pubblico ministero, all imputato, al difensore e alla persona * offesa, udienza da celebrare nelle forme previste dall' art. 127 (art. 435, 3° comma).
In tal modo, la procedura prefigurata per la revoca della sentenza di non luogo a procedere appare caratterizzata dalla cruciale rilevanza del contraddittorio e dei tempi di espletamento delle indagini, così da non consentire scelte alternative pur se omologhe rispetto a quelle
- -
contemplate dalla legge. Scelte, invece, da ritenere possibili, nel sistema dei codice abrogato considerato lo schema procedimentale utilizzato dal legislatore.
Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta rafforzata la linea prescelta, a contrario, dal giudice a quo.
1.8. Gli stessi imputati hanno anche lamentato violazione degli artt. 185, n. 3, 304-bis, ter e quater, 314 c.p.p.
1930, per il mancato avviso a tutti i difensori dell' affidamento degli incarichi di perizia (balistiche, medico- legali, di trascrizioni di telefonate, merceologiche, di traduzione).
La presenza dell' associazione di tipo mafioso e l'utilizzazione delle dette prove ai fini dell' accertamento di questo reato richiedeva secondo i ricorrenti il
- -
deposito di tali verbali nei confronti di tutti gli imputati, potendo dagli accertamenti eseguiti in ordine agli omicidi prodursi riverberi pure relativamente al reato di cui all' art. 416-bis.
Ci si duole, ancora (censura dedotta pure dal difensore di AN IO), per la violazione degli artt. 185, n.
в dee 46
3, 304-bis, ter e quater, 314 e SS. c.p.p. 1930, per l' omessa redazione dei verbali delle perizie balistiche e per il mancato compimento collegiale delle operazioni peritali. assenza dei verbali non consentirebbe di conoscere nulla L'
in ordine ai tempi, ai modi ed ai soggetti che hanno partecipato alle indagini e non permetterebbe al giudice di verificare il rispetto delle norme che regolano l' istituto della perizia e, quindi, anche lo svolgimento collegiale di essa.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
1.8.1. Relativamente al primo, è incontestata nella giurisprudenza di questa Corte la linea interpretativa in base alla quale presupposto perché sorga in dovere di 6 inviare la comunicazione prevista dall' art. 314,
°comma c.p.p. 1930 è che il soggetto abbia acquistato la qualità di indagato in ordine ai fatti per cui su procede, in tal modo rendendo ineludibile l' operatività delle disposizioni che tutelano il diritto di difesa.
Nulla di tutto ciò si è verificato con riguardo agli attuali ricorrenti. Di conseguenza, correttamente il giudice a quo ha disatteso le relative eccezioni, osservando che, poiché gli artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater, c.p.p. 1930 si riferiscono ai difensori degli imputati degli specifici reati per cui si procede ed in ordine ai quali l' indagine peritale si pone in relazione diretta e non anche ai difensori di imputati di altri reati congiuntamente sottoposti ad attività istruttoria nell' ambito del simultaneus processus, la comunicazione non era dovuta. Il tutto senza contare che, al momento del deposito degli atti ex art. 372 c.p. p., ove in taluni casi la perizia fosse divenuta rilevante per imputati che non erano stati posti in grado di partecipare al compimento dell' atto ferma comunque restando 1' insussistenza nei loro
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confronti di qualsivoglia invalidità (un criterio interpretativo in grado di condurre ad un simile approdo è univocamente offerto da numerose decisioni costituzionali, a far tempo dalla sentenza n. 104 del 1977, fino alle più recenti sentenze n. 181 del 1994 e n. 198 del 1994) questi
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в оеоси 47
avrebbero potuto nominare un consulente tecnico di parte secondo le cadenze indicate dall' art. 323 c.p.p. La
"novella" del 1955 ha, infatti, soppresso le rigorose preclusioni in ordine ai tempi entro cui effettuare la nomina, prescrivendo che la scelta del consulente di parte può essere fatta in qualsiasi stato dell' istruzione, non oltre, però, la scadenza del termine indicato dall' art. 372, 2° comma, o prorogato ai sensi del 3° comma dello stesso articolo.
In tal modo va, perciò, interpretata 1 affermazione per la verità, alquanto oscura contenuta nell' impugnata,
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decisione, secondo la quale la mancata nomina del consulente di parte "dev' essere intesa come acquiescenza ai risultati della perizia acquisita agli atti". 1.
L' omesso esercizio ad opera della parte privata del potere di nominare un consulente tecnico non può mai, infatti, assumere la significazione di un contegno concludente (per giunta, legalmente tipizzato) di accettazione delle conclusioni del perito, conclusioni che, invece, la difesa potrà sempre confutare, con obbligo per il perito di tener conto delle contestazioni relative. All' inciso della Corte di assise di appello non può, dunque, essere attribuito valore eccedente una statuizione obiter, che deve essere ora completata (o, forse, meglio, corretta) sia negando nel caso di specie qualsivoglia acquiescenza sia riferendo comunque il rilievo ad una situazione processuale puntualmente osservante le disposizioni del codice di rito.
1.8.2. In ordine alla seconda ragione di doglianza, questa
Corte rileva come, anzi tutto, in base all' art. 317 c.p. p.
1930 (singolarmente mai chiamato in causa da alcuno dei ricorrenti), il giudice esercita poteri direttivi nello svolgimento della perizia al fine di prevenire e di troncare ogni deviazione o superfluità dell' indagine peritale;
tali poteri si esplicano, inoltre nei casi in cui, considerando
1' attività già compiuta dai periti, sia necessaria la proposizione di nuovi quesiti. Il tutto senza che una simile attività possa assumere le caratteristiche di un vero e proprio controllo tecnico.
h ell 48
Relativamente, dunque, alle singole operazioni peritali, il giudice può sicuramente esercitare, negli indicati ambiti, un' opera di controllo. Ma non appaiono, certo, strumentali ad un' attività di tal genere le operazioni di cui viene denunciata l' omissione.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, infatti, consolidata nel senso che non devono essere depositati in via autonoma e immediata i rapporti informativi dei periti o gli altri documenti che possono anche considerarsi perizie parziali (Cass., 7 aprile 1979, Giust. pen. 1980 III
193). Tutto ciò porta a ritenere, a maggior ragione, del tutto infondata la tesi secondo cui la redazione, ad opera del perito, del verbale delle operazioni di volta in volta compiute peraltro, neppure prevista dalla legge sla
-
prescritta a pena di nullità.
Oltre tutto, il giudice a quo ha puntigliosamente contestato che la verbalizzazione delle singole fasi delle operazioni potesse avere una qualche valenza in mancanza di qualsivoglia osservazione o riserva delle parti, un solo rilievo essendo stato formulato, precisamente nella seduta del 27 aprile 1989.
Il che coinvolge nell' infondatezza anche 1' eccezione riguardante la mancata prova dello svolgimento collegiale delle operazioni stesse. 1.9. Alcuni dei predetti imputati hanno pure denunciato nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per avere omesso il Presidente della Corte di rivolgere a
PE LL circa 1' 80 % delle domande richieste dalla difesa.
A parte il rilievo che la censura appare, come tale, del tutto generica, tanto da non poter assumere significazione nell' area del vizio della mancata assunzione di una prova decisiva, 1' accoglimento o il diniego di un' istanza rientra nell' ambito del libero convincimento, non venendo qui in considerazione una prova di cui si contesta la mancata assunzione, ma soltanto 1' omessa adesione a richieste della difesa volte a provocare nell' imputato risposte su deteminati temi di pro
G 49
TO CO, con ricorso sottoscritto dall' avv. 2.1.
AN Veneto, ha lamentato violazione dell' art. 524, nn.
1 e 3, c.p.p. 1930, in relazione all' art. 185, n. 3, dello stesso codice, per l' intempestività della traduzione dell' imputato, detenuto ad Ancona, sul luogo del processo.
Secondo il ricorrente, il termine previsto dalla legge per la traduzione obbedisce a concrete esigenze difensive ed il suo mancato rispetto è causa di nullità per violazione del diritto di difesa.
Il motivo può essere trattato congiuntamente a quello proposto da © SA LL che, con atto sottoscritto dall' VV. NI Granata, ha dedotto inosservanza dell' art. 185 c.p.p. 1930, in relazione agli artt. 26 disp. att. dello stesso codice, e 48 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per violazione del diritto di difesa in conseguenza della mancata, tempestiva traduzione dell' imputato, ristretto in località segreta, ignota ai difensori, nonostante sia l' imputato sia i difensori avessero appositamente richiesto, fra il rinvio a giudizio e il dibattimento di primo grado, di poter essere messi in condizione di conferire;
con conseguente nullità del decreto di citazione per non essere stato il LL trasferito a
Catania, subito dopo il rinvio a giudizio. Senza che, peraltro, l' avvenuta presentazione della lista testi possa comprovare l' insussistenza del pregiudizio lamentato, trattandosi di atto forzatamente lacunoso, introdotto sulla base dei pochi elementi di cui il patrocinatore poteva disporre.
Un' analoga doglianza ha avanzato anche Alfio
AN, con atto sottoscritto dall' avv. IT Pirrone, denunciando violazione dell' art. 26 disp. att. c.p.p. 1930 per essere stato il AN, subito dopo il giudizio di secondo grado (recte, di primo grado), tradotto nella casa circondariale di Ancona durante il termine per la predisposizione proposizione dei motivi di e la impugnazione.
Il (talora soltanto implicito) comune richiamo all' 2.1.
art. 26 disp. att. c.p.p. 1930 a norma del quale "Se l' ееS.ee 50
imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la corte di assise o la corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria dell' ordinanza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarrà durante il decorso dei temini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi", impone al Collegio di indicare preliminarmente la valenza prescrittiva di tale disposizione.
-Secondo la giurisprudenza, la detta regola è stabilita oltre che ai fini del buon funzionamento della giustizia · per consentire e facilitare la traduzione dell' imputato all' udienza, così da garantirgli il diritto di intervento e di assistenza (Sez. I, 26 ottobre 1978, Calanducci;
Sez. I,
7 febbraio 1983, Vallanzasca).
-Pure se si è affermato fra le eigenze teleologiche
-
perseguite dalla norma di cui si lamenta la violazione non è compresa la finalità di assicurare il contatto diretto tra il difensore e il suo assistito prima del dibattimento (Sez.
I, 24 giugno 1980, Aguiari;
Sez. I, 6 aprile 1982, Pirrone;
Sez. I, 14 novembre 1985, Andriani;
Sez. I, 24 febbraio
1989, Bombana) purché l' imputato sia stato posto in
-
condizione di avere colloqui con il difensore anche in luogo diverso da quello in cui si svolge il processo (Sez. I, 27 ottobre 1986, Vitale) la tardiva traduzione dell' imputato
-
nel luogo ove è convocata la corte di assise che deve giudicarlo è causa di nullità assoluta ai sensi dell' art. 185, n. 3, c.p.p. per violazione del diritto di difesa garantito dall' art. 24, 2° comma, della Costituzione e dall' art. 6, 3° comma, lett. b, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, solo quando risulti che 1' imputato non abbia avuto in concreto il tempo indispensabile o la materiale possibilità, anche prendendo i necessari contatti con il difensore, di preparare o svolgere la propria difesa;
di modo che l' esercizio di questa sia stato compresso o, in
яли 51
qualche misura, effettivamente compromesso (Sez. I, 14 maggio 1980, Picchiura;
Sez. I, 26 ottobre 1978, cit.). sempre stando alla giurisprudenza di questa Inoltre
al termine "subito" (che non stabilisce alcuna Corte
-
prerogativa volta a privilegiare la traduzione dell' imputato per il giudizio di appello rispetto a quella per il giudizio di primo grado;
cfr. Sez. I, 24 giugno 1980,
Aguiari), non può che attribuirsi la funzione di sollecitare il pubblico ministero affinché nella fase di A appello la traduzione dell' imputato sia disposta in tempo utile per consentire la partecipazione al dibattimento;
cosicché dalla mancata immediata traduzione non deriva alcuna nullità, purché in concreto non risulti violato il diritto di difesa (Sez. I, 7 febbraio 1983, Vallanzasca): anche qui, per l' impossibilità dell' imputato di prendere i necessari contatti con il difensore (Sez. I, 13 maggio
1987, Sasso). L' indirizzo interpretativo ora ricordato pare consolidato, dunque pur con qualche apparente
-
oscillazione, dovuta alla singolarità dei casi sottoposti al vaglio del Supremo Collegio nonché al lessico di volta in volta adottato nel senso che la violazione del precetto
-
dell' art. 26 disp. att. comporta nullità del dibattimento nelle sole ipotesi in cui il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Tutto ciò vale a destituire di ogni credito le . 2.2.
doglianze di IO AN e del CO, che hanno dedotto una generica intempestività della loro traduzione, senza in alcun modo denunciare le specifiche ragioni che avrebbero concretamente ostacolato l' esercizio del loro diritto di difendersi. 2.3. Anche le ben più articolate censure disalvatore
LL devono essere disattese.
Sulla base delle linee intepretative sopra ricordate, anzi tutto, ribadito come debba escludersi che il va,
ritardo nella traduzione comporti sempre e comunque una situazione corrispondente a quella contemplata dall' art.
185, n. 3, c.p.p. 52
Ed allora, la circostanza che il LL abbia potuto conferire con il proprio difensore solo il giorno della prima udienza non sembra aver comportato alcuna lesione della sua possibilità di difendersi;
tanto che
- come ha correttamente puntualizzato il giudice a quo 1' imputato
-
fu in grado di presentare la lista testi.
Pur essendo stato l' avvenuto concreto esercizio di una simile facoltà contestato dal difensore del LL, le argomentazioni addotte non paiono assolutamente decisive.
Non è stato chiarito, più in particolare, né in quale parte la lista dei testimoni sia risultata carente né quale ulteriore pregiudizio la difesa dell' imputato abbia subito.
Il tutto senza contare che la lunga durata del dibattimento avrebbbe comunque consentito al LL di conferire reiteratamente con il difensore e che, comunque, proprio facendo valere la dedotta intempestività della traduzione si sarebbero potuti sollecitare (anche utilizzando l' istituto della restituzione nel termine) interventi del Collegio al fine di acquisire le prove che si sostiene non si erano potute per tempo indicare. In un
-
regime occorre rimarcarlo che, a differenza di quello
-
scaturente dal codice adesso vigente, consentiva al giudice del dibattimento i più ampi poteri di acquisizione probatoria.
3. SA LL ha, ancora, lamentato violazione dell' art. 190 e seguenti c.p.p. 1930, per non avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l' impugnazione proposta dal Procuratore RA pur essendo stati i motivi depositati da persona di cui non si conosce 1' identità.
Al dibattimento davanti a questa Corte i difensori dello stesso LL hanno dedotto, come ulteriore motivo d' inammissibilità dell' impugnazione del Pubblico ministero, la tardività del gravame, in quanto presentato l' ultimo giorno utile per la proposizione dell' appello, quando già, però, era scaduto 1' orario di apertura al pubblico dell' ufficio.
Le censure sono entrambe prive di fondamento.
в ли 53
3.1. Manifestamente infondata appare, anzitutto, la doglianza concernente la mancata identificazione della persona incaricata dal Pubblico ministero per il deposito dell' atto di impugnazione.
Come ha correttamente rilevato il giudice a quo, 1' impugnazione del pubblico ministero è validamente proposta, anche se recapitata alla cancelleria da un segretario o da altra persona addetta all' ufficio. E' assente, del resto, qualsivoglia contestazione da parte del ricorrente circa la provenienza dei motivi sottoscritti dal Procuratore
RA, mentre la mancata identificazione, ad opera del
.
cancelliere ricevente, della persona che ha presentato motivi non può incidere sull' ammissibilità dell' appello perché l' accettazione del documento attestante il deposito implica che il depositante è persona nota allo stesso cancelliere per la sua appartenenza all' ufficio del
Procuratore RA.
Il tutto seguendo i tracciati interpretativi percorsi da questa Corte, costante pure nel sistema del nuovo We
codice nel senso che il collaboratore addetto all' ufficio
-
di segreteria è soggetto istituzionalmente legittimato, nell' ambito delle sue mansioni, alla presentazione, presso la cancelleria del giudice, di atti di impugnazione proposti dallo stesso pubblico ministero, senza che occorra un apposito mandato (Cass., 18 novembre 1994, Emanuello;
Cass.
3 febbraio 1993, Pregnolato) e che non è, quindi, richiesto, ai fini dell' ammissibilità dell' impugnazione del pubblico ministero, che questi si presenti nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
essendo sufficiente che l' atto di impugnazione, già sottoscritto da un magistrato della procura della Repubblica, sia presentato da personale interno all' ufficio di detta procura, incaricato della consegna e che si avvale del registro di passaggio non come atto costitutivo dell' impugnazione, bensì come atto che documenta l' intervenuta presentazione del gravame nella cancelleria del giudice, ai fini interni dell' ufficio del pubblico ministero (Cass., 30 settembre
1993, Tocci;
Cass., 28 ottobre 1993, Recchi). Дв мины 54
non può farsiD' altro canto, va anche ribadito che ricadere su una parte una violazione che va addebitata all' ufficio;
con la conseguenza che non può dar luogo ad alcun motivo di inammissibilità dell' impugnazione la circostanza che non risulti dagli atti del procedimento chi abbia materialmente presentato il ricorso (Cass., 20 dicembre
1991, Piacenti;
Cass., 24 febbraio 1992, Badiane). L' inosservanza addebitabile all' ufficio, assume così caratteristiche tali da far escludere pure la possibilità della presunzione che il titolare del diritto di impugnazione non abbia, per parte sua, osservato le prescrizioni a lui dirette.
Dunque, nessun onere di controllo sull' operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni, relativamente agli adempimenti posti dalla legge a carico degli stessi, può ritenersi gravare sui soggetti titolari del diritto di impugnazione (Cass., 14 marzo 1991, NZ). introdotta al 3.2. Ben più complessa è la questione dibattimento davanti a questa Corte, concernente 1' inammissibilità dell' impugnazione proposta dallo stesso
Pubblico ministero in quanto depositata oltre l' orario di chiusura dell' ufficio: cioè, come risulta dall' attestazione del cancelliere, alle ore 13, 35 del 27 maggio
1993. Una questione che, concernendo l' ammissibilità del gravame, può essere dedotta dalle parti e rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il difensore del LL ha esibito copia del
Calendario giudiziario della Corte di appello di Catania per
1' anno 1994, da cui risulta che "le cancellerie civile e penale sono aperte al pubblico dalle ore 8 alle ore 13 nei giorni feriali", nonché dichiarazione in data 22 gennaio
1996 del Direttore di cancelleria del Tribunale di Catania con la quale si attesta "che nel maggio del 1993 l' orario di apertura al pubblico della cancelleria della Corte di assise era 8-13".
Incontestato, quindi, il fatto che l' impugnazione è stata presentata dopo la chiusura "legale" dell' ufficio e, conseguentemente, la violazione dell' art. 1 del regio в г 55
decreto 28 maggio 1931, n. 603, modificato dall' art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1193, in relazione all' art. 181 c.p.p., norma in base alla quale il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui
-secondo i regolamenti l' ufficio viene chiuso al pubblico un precetto riprodotto pressoché alla lettera nel nuovo sistema alla stregua del disposto dell' art. 172, 6° comma,
c.p.p. resta da stabilire se la presentazione dell'
-
impugnazione oltre l' orario di ufficio ne comporti sempre e comunque l' inammissibilità. E' noto come, stando alla pressoché 1. Costante giurisprudenza, il termine per proporre impugnazione si considera scaduto all' ora di chiusura della cancelleria del giudice a quo, essendo irrilevante che l' ufficio rimanga aperto per attività di carattere interno. Questa Corte
Suprema, pertanto, si è orientata nel senso che il precetto secondo il quale il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, 1' ufficio viene chiuso al pubblico si riferisce non al momento della chiusura effettiva dell' ufficio ma al momento di chiusura "legale" dell' ufficio stesso.
Vero è che la disposizione in parola è chiaramente rivolta ai soggetti estranei all' ufficio ed ha, pertanto come destinatari le sole parti (cfr., da ultimo, Sez. un.,
27 settembre 1995, Mannino); ma deve comunque escludersi che in tale nozione siano ricomprese le sole parti private. Un principio riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte nel vigore del codice di procedura penale del 1988
- sottolineandosi come il vigente codice di rito abbia introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere, cosicché tale organo deve considerarsi estraneo all' ufficio ai predetti fini e, quindi, assoggettato ai limiti all' accesso previsti dalla legge, allorché tali limiti attengano al compimento di attività riferite alla parte processuale, 56
in ordine alle quali sono imposti termini di decadenza
(Cass., 18 ottobre 1994, Caneschi) ma è pacifico che una
-
simile regola risulta insita pure nel sistema del codice abrogato ove, nonostante la qualità di parte del pubblico ministero sia meno accentuata, 1' osservanza del principio di parità resta incondizionatamente operante rispetto ad istituti che si ricollegano esclusivamente al ruolo di parte del titolare dell' azione penale, quale l' impugnazione dei provvedimenti del giudice (cfr., ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 110 del 1986; ma anche Cass. 29 novembre
.
1989, Fisanotti;
Cass., 7 ottobre 1987, Alunni).
3.3. Un' autorevole dottrina, fondandosi sul rilevo che la locuzione "viene chiuso" sta a dimostrare che il legislatore si riferisce al momento di reale ed effettiva chiusura dell' ufficio, ne ha tratto la conclusione che sono (validi ed) ammissibili gli atti compiuti o ricevuti dal cancelliere oltre l'orario regolamentare;
ciò purché il ricevimento dell' atto non derivi da un' iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal modo si legittimerebbe una prassi in grado di dar vita ad intollerabili favoritismi, soprattutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia la conseguenza di una consuetudine instauratasi nell' ufficio;
ovviamente occorre soggiungere purché l' atto
-
-
venga presentato in un tempo prossimo all' orario di chiusura dell' ufficio stesso.
A tale linea interpretativa il collegio ritiene di dover aderire soprattutto considerando gli effetti irrimediabilmente pregiudizievoli ai quali una fiscale - quanto irragionevole verifica ermeneutica della norma di
-
cui si denuncia la violazione darebbe vita se venisse accolta 1' opinione prevalente. Una verifica che, oltre tutto, non corrisponde alla effettiva ratio della disciplina dei termini nell' ambito della quale (pure omettendo di considerare che le ore non sembrano rivestire un ruolo esponenziale, se non nei casi in cui entri in gioco una regolamentazione immediatamente incidente sulla libertà personale dell' imputato) alla comminatoria della decadenza dal diritto e, quindi, all' inammissibilità dell' atto, deve в. мну 57
necessariamente ricollegarsi un addebito di effettiva inerzia per il soggetto da cui l' atto proviene. E ciò soprattutto nell' area delle impugnazioni, considerato il penetrante favor che contrassegna simile istituto,
desumibile, per il gravame avversSo le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, oltre che dall' impianto complessivo del codice del 1930, in forza degli interventi "novellistici" del legislatore e di numerose decisioni della Corte costituzionale, anche dall' art. 111,
2° comma, della Costituzione. Il tutto se e sempreché venga rigorosamente accertato che la prassi dell' ufficio di cancelleria riveli, senza possibilità di equivoci o di surrettizie alternative, l' esistenza di un costante ed uniforme contegno dei funzionari nel seguire nei ridotti ambiti cronologici sopra segnalati la regola dell' accettazione dell' atto
-
oltre l' orario di chiusura.
Né, infine, appare inutile sottolineare la genesi regolamentare, nonostante il suo richiamo ad opera dell' art. 181 c.p.p. 1930, dell' art. 1 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e il suo conseguente più ridotto valore normativo, anche alla luce delle successive vicende legislative intervenute pure a deviarne la funzione.
Il testo originario di tale precetto dettava una regola da ricollegare al perseguimento di esigenze di ordine processuale con lo stabilire che "Le cancellerie e segreterie sono aperte al pubblico almeno cinque ore nei giorni feriali e tre ore nei giorni festivi secondo l' orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari”. La modificazione restrittiva del testo ora ricordato è dovuta con un interessante "promozione" di valenza normativa che fa, però, dubitare che l' elevazione della fonte a rango primario ricomprenda pure la parte concernente "l' orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari”, una parte che sembrerebbe, almeno nel sistema del codice abrogato, mantenere natura regolamentare all' art. 162 della legge
-
23 ottobre 1960, n. 1193, contenente 1' "Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei
в ни 58
dattilografi"; un precetto da ricollegare alla prevalente esigenza di "ammodernamento" dell' attivita di lavoro delle cancellerie e delle segreterie, e nel quale non paiono emergere profili di preminente ordine processuale. Anche sotto tale aspetto, pertanto, la rigida interpretazione proposta dalla giurisprudenza della Suprema
Corte circa la nozione di orario apertura al pubblico dell' ufficio costituisce ulteriore conferma delle già rilevate perplessità.
3.4. Che la "prassi" dell' ufficio di cancelleria della
Corte di assise di Catania fosse divenuta vera e propria consuetudine nel ricevere gli atti di impugnazione anche oltre l' orario di ufficio emerge da due rilievi di univoco valore sintomatico.
In primo luogo, dal fatto risultante dall' esame di
-
ciascuno degli atti di appello che solo in taluni casi
-
viene indicata, al momento della ricezione dell' atto di impugnazione, l' ora in cui il gravame è stato depositato.
In secondo luogo, dalla circostanza a cui il giudice a quo
-7
non ha significativamente dato alcun valore giuridico, in tal modo confermando l' esistenza della consuetudine instaurata che risulta ricevuto l' atto di impugnazione di
-
SA AN, pur essendo stato il detto atto depositato alle ore 13, 36 dell' ultimo giorno utile.
Il che, oltre tutto, impone al collegio una verifica di ammissibilità anche in relazione all' appello proposto da tale imputato. 4. IO AN, con ricorso sottoscritto dall' avv.
IT Pirrone, ha, ancora, lamentato violazione dell' art. 486, 5° comma, c.p.p. 1988, in relazione all' art. 245, 2° comma, lett. i, norme att. dello stesso codice, con riferimento al diniego della richiesta di rinvio dell' udienza di primo grado tenuta 1' 8 aprile 1991, richiesta avanzata dall' avv. Pirrone perché impegnato in altro processo, per tentato omicidio, sequestro di persona e altro, a carico di imputato detenuto. E ciò nonostante il contestuale impegno fosse stato tempestivamente comunicato,
Д. 59
rappresentendosi come il concomitante processo fosse già stato rinviato per ben sei volte.
La censura non ha fondamento.
Correttamente la Corte di assise di appello ha argomentato che l' avv. Pirrone conosceva in anticipo i suoi impegni nel processo a quo che, iniziato nel giugno 1990, si era articolato secondo un calendario di udienze, prefissato ineludibilmente in determinati giorni di ogni settimana, mentre il processo relativamente al quale era stato richiesto il rinvio aveva avuto inizio il 5 novembre 1990.
Aggiungendo, in ordine alla tempestività del dedotto impedimento che la richiesta di rinvio era stata depositata soltanto il 6 aprile , quando il difensore conosceva la data di rinvio dell' altro processo e poteva, dunque, attivarsi per ovviare alla concomitante celebrazione dei due giudizi.
Né, ha puntualizzato la Corte di merito, è risultato che l' avv. Pirrone avesse richiesto al Presidente del Tribunale competente per 1' altro processo alcun differimento, cosicché deve desumersi che la sua sia stata una libera scelta quanto alla priorità da assegnare agli incarichi assunti. Senza contare la natura del processo in corso davanti alla Corte di assise che coinvolgeva in primo grado ben 115 persone, molte delle quali imputate di efferati omicidi e di associazione di tipo mafioso.
L' ora indicata statuizione, oltre ad apparire ineccepibile, rispecchia puntualmente la linea interpretativa tracciata dalle Sezioni unite di questa Corte
Suprema (v. anche la sentenza costituzionale n. 178 del
1991) le quali ebbero a fissare due fondamentali principi direttivi ai fini dell' accertamento che il giudice è tenuto a compiere nel valutare la sussistenza delle condizioni indicate dall' art. 485, 5° comma, c.p.p. 1988, riferibile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che proseguono con 1' applicazione delle norme anteriormente vigenti, in forza i dell' art. 245, 2° comma, lett. delle norme di attuazione.
я ли 60
In primo luogo, che 1' impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce di per sè in sistema nel quale l' impedimento del difensore è un equiparato a quello dell' imputato impedimento di
-
carattere assoluto, valutabile alla stregua della norma sopra indicata;
un ostacolo, quindi all' attività della difesa, diritto ritenuto "essenziale" dal legislatore "per un corretto svolgimento dell' intero procedimento". In secondo luogo, che è compito del giudice cui sia stato richiesto il rinvio operare il raffronto tra le esigenze della giurisdizione e le esigenze della difesa, così da evitare che si realizzino impunità o anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva, ovvero pretestuosi ritardi nella definizione dei processi (Sez. un., 27 márzo
1992, AN).
Principi ai quali la Corte di merito risulta essersi rigorosamente attenuta, scandendo con meticolosa precisione le peculiari cadenze di questo procedimento, il coinvolgimento in esso di numerosi imputati per gravissimi reati, i rischi ed i pericolosi riverberi, anche in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa di altri imputati, che il differimento dell' udienza fissata,
-
peraltro, secondo tempi rigorosamente programmati avrebbe
-
potuto provocare. Senza contare che, proprio l' indicata programmazione conosciuta da tempo dall' avv. Pirrone,
-
avrebbe dovuto indurlo a richiedere per tempo il rinvio del concomitante processo. 5. Da disattendere è pure l' ulteriore motivo di ricorso di
IO AN che denuncia violazione della legge processuale nella parte in cui si valorizzano notizie anonime delle quali non viene rivelata la fonte.
Lo schema della censura non sfugge, invero, all' addebito di genericità che ne ha determinato il rigetto ad opera della Corte di assise di appello.
In ogni caso, osserva il collegio che la lettura della sentenza impugnata comprova come mai siano state utilizzate a fini di prova notizie anonime e fonti confidenziali, talora soltanto richiamate nell' impianto descrittivo della
Я 61
decisione, al fine di designare - peraltro, di norma nell' immediatezza dei fatti e, quindi, prima della propalazioni di PE LE e di PE LL 1' impulso procedimentale, oltre tutto, di esiguo rilievo, scaturente da tali tipi di fonte, il cui uso è rimasto rigorosamente attestato al ruolo di fatto genetico per attività di indagine da parte della polizia giudiziaria.
Ciò è avvenuto seguendo le regole enunciate, non solo dalla giurisprudenza di questa Corte, ma anche dalla Corte costituzionale, nel senso che "1' anonimo non è in sè fonte di prova ma riferisce fatti e circostanze che possono acquistare rilevanza agli effetti processuali solo se A
provati e non gli si può a priori in senso assoluto negare qualsiasi valore e possibilità di uso nel campo della :
giustizia penale” (sentenza n. 300 del 1974, che ha dichiarato non fondata, fra l' altro, la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 109 della
Costituzione, dell' art. 141 c. p.p. 1930, nella parte in cui, secondo 1' interpretazione comunemente accolta, consentirebbe indagini dirette o di polizia sulla base di delazioni anonime); ribadendo tali enunciati, col precisare come la notizia anonima, pure se a sèguito di essa siano state avviate indagini di polizia, rimane pur sempre rigorosamente al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, senza alcuna autonoma idoneità a provocare l' inizio di un procedimento penale (sentenza n. 29 del 1977, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di. legittimità, in riferimento agli art. 2, 24 e 25 della
Costituzione, degli artt. 8 e 141 c.p.p. 1930, in quanto concernenti la disciplina degli scritti anonimi).
Relativamente, infine, alla richiesta "purgazione” degli atti, la genericità delle censure impone, anche qui, di dichiararne l' inammissibilità.
6. NT CH, con ricorso sottoscritto dall' avv.
DO BA, ha dedotto nullità della sentenza per l' irregolare procedura di estradizione dell' imputato che, arrestato in Belgio nel 1988, era stato tradotto in Italia
G осe 62
in virtù di un provvedimento di estradizione di cui non vi è traccia negli atti processuli.
Il motivo è manifestamente infondato.
A parte la evidente irritualità della proposizione di una simile doglianza in sede di legittimità potendo, semmai,
-
le censure del ricorrente rilevare in una diversa fase, per non venire qui in considerazione il titolo per la procedura estradizionale appare decisivo al fine di contestare il
-
valore delle censure il rilievo che proprio dagli atti risulta (v. la nota de le Ministère des Affaires Etrangères in data 10 luglio 1988 e nota dell' Ambasciata d' Italia a
Bruxelles) che mentre, per un verso, le autorità giudiziarie belghe non avevano opposto alcuna obiezione a che lo
CH venisse perseguito in Italia per fatti diversi da quelli che hanno portato alla sua estradizione nel mese di agosto 1988, per un altro verso, 1' interessato aveva rinunciato alle formalità ed alle garanzie dell' estradizione.
7. SA NZ ha denunciato la nullità degli atti compiuti il 1° ed il 4 luglio 1988 dai Giudici istruttori, in ordine all' istuttoria relativa all' omicidio di IO
PI, per essersi proceduto a ricognizione ed a perizia sui resti mortali dell' ucciso senza dare avviso del compimento di tali atti ai difensori dell' imputato.
La censura ripropone un motivo di appello disatteso dal giudice a quo argomentando che nessun avviso era dovuto
"essendo incerta la natura dei resti ossei e persino ignota la causa mortis". Non sarebbe, dunque secondo la Corte di
-
merito ravvisabile l' invocata violazione egli artt. 304- bis e 304-ter c.p.p. 1930, perché l' attività degli istruttori si era concretizzata non in una ricognizione (né in una perizia), ma in una semplice attività di ispezione - per giunta, urgente tanto è vero che si era provveduto ad assumere i testimoni previo giuramento di rito, osservando il precetto dell' art. 313 c.p.p.
Il motivo è infondato, ma per ragioni diverse da quelle indicate dalla sentenza impugnata.
вh iver 63 7.1. E' necessario subito precisare che 1' attività nell' occasione espletata costituiva un vero e proprio atto di istruzione.
Risulta, infatti, che, relativamente all' omicidio
PI, il Pubblico ministero aveva già emesso ordine di cattura nei confronti, oltre che del NZ, di PE
LE e di SA SI e che le successive ricerche del cadavere, affidate al Nucleo operativo dei carabinieri di Catania, avevano sortito esito negativo. solo dopo le dichiarazioni di PE LL
- e quando già l' istruttoria era stata formalizzata si era proceduto, proprio sulla base delle dichiarazioni del collaborante, alla ricerca dei resti del PI.
Trascorso un primo infruttuoso tentativo, il 1° luglio
1988 i Giudici istruttori, una volta individuato il relitto della B.M.W. del PI, rinvenivano l' imboccatura di un pozzo-cisterna (le cadenze della vicenda è bene precisarlo will assumono ora rilievo ai soli fini dell' eccezione
-
sollevata dal NZ) e procedevano lo stesso giorno all' inizio degli scavi, per proseguire, poi, le operazioni il successivo 4 luglio. In tale occasione, con l' intervento anche di un medico legale, venivano portate all' aperto varie ossa, identificate subito (con quasi assoluta certezza) come resti umani, nonché una giacca di lana e frammenti di stoffa che venivano riconosciuiti dai parenti del PI come appartenenti al proprio congiunto.
7.2. Dunque, non appare contestabile che, quanto meno il 4 luglio 1988, sia stata posta in essere un' attività di ispezione di luoghi e di ricognizione di cose.
La natura di tale attività istruttoria risulta, però, del tutto ininfluente in quanto, in ogni caso, avendo il Leanza da tempo assunto la qualità di imputato proprio relativamente all' omicidio PI, si sarebbe dovuto procedere a dare avviso al suo difensore dell' attività da espletare.
E' noto, infatti, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1972, abbia dichiarato l' illegittimità dell' art. 304-bis c.p.p. "nella parte in cui non prevede
в ои 64
il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all' art. 309" dello stesso codice.
La Corte ha assimilato, sotto il profilo "protettivo", il regime delle ispezioni locali al regime delle perquisizioni domiciliari, precisando, però, che la detta assimilazione
(nel senso che il pur riconosciuto diritto di assistenza subisce un adattamento, in quanto non occorre il preavviso dell' atto da compiere ma, ove la conoscenza dell' atto stesso pervenga aliunde alla parte interessata, è sempre aperta la facoltà del difensore di intervenire) vale solo per i casi in cui il previo avviso al difensore non sia richiesto per "la particolare natura dell' atto che comunemente esige, per assicurarne gli effetti utili, urgenza di determinazione e rapidità di esecuzione”. Il che vale, peraltro, nelle ipotesi in cui dall' avviso al difensore deriva il "pericolo della scomparsa o dell' alterazione delle tracce del reato e più difficoltosi e incerti i mezzi sostitutivi per ovviarvi”.
- -se non addirittura ancipite La natura composita della statuizione della Corte che mentre, per un verso, nel dispositivo ma sulla base di una verifica del valore
-
precettivo di specifiche norme codicistiche sancisce un preciso effetto demolitorio della norma che non prevede l' avviso al difensore dell' imputato nel caso in cui si proceda ad ispezione locale, per un altro verso, nella motivazione, offre uno spaccato interpretativo volto a ridurre gli effetti della dichiarazione di illegittimità, non deve disorientare, tanto più che, per questa parte, il giudice resta del tutto libero, nell' area dell' analisi ermeneutica ad esso, per definizione, affidata, di operare la necessaria verifica circa i limiti di applicabilità della normativa diretta a tutelare il diritto di difesa.
Tutto ciò per significare che la sentenza della Corte costituzionale vale per il suo dispositivo, non per le argomentazioni derivanti dalla ratio decidendi: a meno che, ma non è certo questo il caso ora all' esame della Corte, l' intepretazione (che di viene riferita al "dirittonorma егr oer 65
vivente") non costituisca il presupposto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Tutto ciò conduce a ritenere surrettiziamente formulata contenuta in un inciso della sentenzala statuizione impugnata
- da cui parrebbe desumersi che, proprio 1' urgenza che
“si palesava con tutta la sua evidenza per il pericolo contingente di un deterioramento dei reperti ossei", aveva reso indispensabile l' utilizzazione della procedura seguita.
A parte l' assenza di ogni riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 304-bis, appare davvero priva di ogni rigore logico una dichiarazione di urgenza formulata ex post, rispetto ad un atto destinato all' inspicere, preordinato in funzione del rinvenimento dei resti del PI;
in una vicenda già rigorosamente processualizzata per avere il NZ da tempo acquisito la qualità di imputato. Senza che, peraltro, potesse profilarsi (proprio per la ricordata preordinazione dell' atto e per lo scopo che con esso si intendeva realizzare) alcuna necessità di "sorpresa" in grado di precludere il previo avviso al difensore;
una sorpresa, peraltro, mai evocata dal giudice a quo che, non a caso, ha qualificaro l' atto, non come perquisizione, ma come ispezione.
Tanto più che il 4 luglio 1988 si procedette anche all' esecuzione di una ricognizione di cose ad opera dei congiunti del PI, poco importando che tale attività sia stata surrettiziamente qualificata complementare all'ispezione, non dotata, quindi, di una specifica autonomia funzionale e, per di più, sia stata utilizzata la procedura di cui all' art. 313 c.p.p. 1930, anziché come si doveva quella contemplata dall' art. 361 dello stesso
-
codice. 66
aCome si è auterovolmente Osservato in dottrina, proposito della distinzione tra inammissibilità e invalidità della prova, il fatto, nei suoi connotati naturalistici, non può essere escluso come fatto aprocessuale solo perché
- -
non ritualmente acquisito al processo. Ed allora, nel caso di specie, rimane integro, del tutto irrilevante palesandosi la circostanza che non siano stati osservati i precetti degli artt. 304-bis e 304-ter c. p. p., il risultato concretamente realizzatosi;
secondo la regola male captum bene retentum. E ciò perché il fatto naturale, la morte del
PI, ed il fatto storico del suo ritrovamento appartengono, prima che al processo, alla realtà naturalistica, con la conseguenza che il processo non può assolutamente prescinderne.
- argomentazione davvero decisiva che i Senza contare motivi di ricorso si fondano soltanto su censure di ordine formale (talora davvero incomprensibili), mai risultando le doglianze del ricorrente volte a contestare che i resti rinvenuti appartenessero al PI.
8. SA PR ha dedotto nullità del decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di secondo grado per essere la notifica dello stesso decreto avvenuta non nel nuovo ma nel precedente domicilio dichiarato.
A sèguito di dichiarazione di contumacia, veniva poi disposta la notifica dell' estratto contumaciale e quindi emesso ordine di esecuzione. Proposto incidente di esecuzione, la Corte di assise di appello, con ordinanza del
30 giugno 1995, dichiarava la nullità dell' estratto contumaciale e disponeva nuova rituale notifica all' imputato, che ha così potuto proporre l' impugnazione.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che, l' art. 171, 4° comma, c.p.p. 1930 prescrive che ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicato dall' imputato nel forme previste dal 2° comma dello stesso articolo e, cioè, dando avviso alla cancelleria o alla segreteria dell' autorità che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata
G. ос 67
con sottoscrizione autenticata, in entrambi i casi, da un notaio o da persona autorizzata.
Orbene, il PR effettuò una prima dichiarazione in occasione dell' interrogatorio davanti al Pubblico ministero, nel luogo ove risiedeva al momento dell' arresto;
più precisamente, in PA, Zona Ardizzone, pal. 19/C.
Dopo la sua dimissione dal carcere, il Carabinieri di
PA raccoglievano, su richiesta della Cancelleria della
Corte di assise di Catania, la nuova dichiarazione di domicilio, sempre in PA, ma in via Falconieri 41; tale dichiarazione veniva tempestivamente trasmessa alla
Cancelleria della Corte.
Ma, mentre il decreto di citazione per il giudizio di primo grado veniva correttamente notificato in
Falconieri, il decreto di citazione per il giudizio appello veniva notificato al domicilio precedentemente dichiarato. Al dibattimento di secondo grado il PR veniva dichiarato contumace e l' estratto contumaciale gli veniva notificato sempre al domicilio "Zona Ardizzone”.
Risulta allora evidente la nullità del decreto di citazione per essere stato lo stesso notificato non al nuovo ma al precedente domicilio. Una nullità che coinvolge tutti gli atti successivi che da questo dipendono e, quindi pure la decisione di secondo grado.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti del PR, disponendosi la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di
Catania per il giudizio.
Д. еее 68
IV
LO STATO MENTALE DI PE LE E DI PE
PELLEGRITI 1. PE LE, con atto sottoscritto dall' avv.
Benedetto Radice, denuncia violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto della parte della sentenza della Corte di assise di appello
.
che non ha ritenuto la incapacità di intendere di volere del ricorrente in conseguenza di infermità di mente, denunciando altresì:
- l' ordinanza con la quale la Corte di assise di appello rigettava la richiesta di perizia psichiatrica reiterata nei motivi di gravame, ex art. 520 c.p.p. 1930;
- l' ordinanza che disattendeva l' acquisizione presso l'
NP dell' estratto della visita collegiale effettuata sul ricorrente al fine di ammetterlo al godimento della pensione di invalidità civile, risultante dal certificato di pensione in atti: un diniego del tutto immotivato, nonostante fosse stata acquisita ampia documentazione attestante lo stato patologico dell' LE:
- contraddittorietà dell' ordinanza allorché ha ritenuto superflua l' acquisizione dei tracciati encefalografici stante l' interpretazione che di essi ha dato il perito di parte.
Denuncia, ancora, che la mancata acquisizione della documentazione ufficiale richiesta (anche riferita all' attualità della patologia) comporta un' ulteriore assenza di motivazione. Sotto un duplice profilo: per la mancata dimostrazione della non gravità e dell' infondatezza degli indizi supportanti la richiesta e per la assenza di ogni argomentazione che contrasti scientificamente le risultanze peritali acquisite.
Lamenta, poi, nullità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta di acquisizione della relativa alla visita dell' LE al finedocumentazione еея ну 69
di conseguire la pensione di invalidità civile, nonché per non avere disposto la rinnovazione del dibattimento dopo l' acquisizione dei tracciati elettroencefalografici. Ancora, mancanza di motivazione della sentenza in ordine alle richieste acquisizioni;
frammentarietà delle motivazioni sia in punto di richesta di perizia sia in punto di difetto di imputabilità.
2.3. Omessa motivazione circa la richiesta seminfermità
mentale.
3. Analoghe censure relativamente ai profili concernenti l' infermità mentale 1' Alleruzzo ha proposto con atto sottoscritto personalmente.
3.1. si è denunciato, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l' attendibilità intrinseca dell' LE nonostante i suoi precedenti psichiatrici
(schizofrenia) comprovati dal suo ricovero dai dieci ai dodici anni, un accertamento psichiarico eseguito in altro procedimento, una puntuale consulenza di parte.
Una malattia che assume qui valenza decisiva tenuto conto che l' elemento scatenante le propalazioni dell' LE è stato individuato nell' uccisione della moglie. Al contrario, non è stata riconosciuta alcuna valenza alla sua ritrattazione, motivandola con il timore per i suoi stretti congiunti, quando, invece, le conseguenze delle sue dichiarazioni erano note all' esterno sin dall' emissione degli ordini di cattura.
4. Le censure sono infondate.
Come è noto, con il termine schizofrenia si indicano un gruppo di psicosi endogene processuali caratterizzate da polimorfismo psicopatologico, clinico e nosodromico, la cui caratteristica fondamentale consiste nel produrre un' alterazione o a una metamorfosi della personalità che può giungere, più o meno rapidamente, sino a uno stato di disgregazione tanto grave da richiamare il CO di demenza.
Il giudice a quo ha correttamente precisato che nella schizofrenia assume rilievo, a fini diagnostici, il linguaggio, la condotta, il comportamento stolido, 10
еее 70
scadimento assoluto della vita affettiva e di relazione, l' inconsistenza e la fatuità interiore del soggetto. Così da caratterizzarsi, nei tratti fondamentali, da incoerenza, afinalismo, ateleologismo, perdita di unità interiore, disgregazione e dissociazione psichica, automatismo, deterioramento intellettivo, patologia della memoria e smarrimento totale di ogni capacità ideativa.
La schizofrenia simplex, cui pare si faccia riferimento nella perizia del 1969, esordisce con una generica svogliatezza, insicurezza, anedonia, apragmatismo, senso progressivo di incapacità, indebolimento più o meno
.
i accentuato delle attitudini affettive ed emotive in personalità premorbose introverse. A ciò succede un mutamento di carattere che conduce gli ammalati a divenire taciturni, assorti, misantropi con tendenza ad un marcato astrazionismo: si esprimono in linguaggio bizzarro, divengono manierati e rigidi nel comportamento e nei rapporti interumani. sintomi principali sono, quindi, la spiccata asocialità, 1' apatia, 1' estrema incoerenza, 1' incostanza, la rigidità, i manierismi, la fatuità, 1' atimia; con progressivo, spesso irreversibile, impoverimento della personalità, che tende a svuotarsi.
Correttamente il giudice a quo è pervenuto alla conclusione che, tenuto conto del decorso del tempo dal primo ricovero ospedaliero, la sindrome schizofrenica avrebbe dovuto condurre il soggetto ad un' inarrestabile decadimento e deficit psichico e cioè alla demenza con contegno stolido, scomposto e con carenza progressiva di affettività e comportamento passivo nelle diverse situazioni ambientali.
Dalla lunga narrazione dei fatti resa al Pubblico ministero emerge, al contrario, determinazione e fermezza, nel perseguimento del fine di vendicare la morte della moglie e del figlio. Ponendo anche in luce la profonda affettività dell' LE.
Ha ancora evidenzato il giudice a quo la lucidità, la coerenza e la fermezza delle dichiarazioni;
un dato non нея ну 71
inficiato assolutamente dalle successive ritrattazioni, le cui ragioni di fondo saranno indicate più avanti.
Ha ampiamente stigmatizzato, poi, il valore della visita psichiatrica che sarebbe stata richiesta mentre l'
LE trovavasi detenuto nella casa di reclusione di
Pianosa, rimarcando come il sanitario, dott. Martini, esaminato al dibattimento, ha precisato che egli aveva ritenuto in realtà utile un incontro con uno psicologo e solo perché la casa di reclusione non era provvista stabilmente di tale specialista, aveva ripiegato per la visita psichiatrica. circa la diagnosi si schizofrenia formulata nella perizia del 1969, ha evidenziato come nella relazione del sanitario viene indicata come non improbabile un tentativo di simulazione. Un' indicazione confermata dall' avere lo stesso LE ammesso di aver simulato la malattia.
Non mancandosi peraltro di rimarcare l' assenza di ogni notazione di carattere ambientale, indispensabile per effettuare una sicura diagnosi, col sottolinearsi come l'
LE sia sempre vissuto in un ambiente ristretto, isolato e del tutto deficitario;
concludendo nel senso che, al più, sarebbero riscontrabili devianze comportamentali, da non confondere con le devianze psichiche. circa, poi, il parere del medico di parte dott.
Bongiorno, la sentenza impugnata ne ha, anche qui correttamente, negato valore decisivo, perché essa si fonda sul precedente accertamento, senza osservazione diretta e prolungata del soggetto. Così come nessun valore designante può attribuirsi alle dedotte malattie mentali nell' ambito parentale, perché non può certo ricavarsi un identico quadro, ma semmai una semplice predisposizione. Il tutto secondo una linea di assoluta coerenza con la più avveduta letteratura che insiste sull' ereditarietà di semplici fattori predisponenti, mentre la processualità sindromica sarebbe scatenata a sèguito di elementi non ereditari psicogeni o chiaramente organici. Indicandosi talora fattori tossici, infettivi, tossinfettivi, degenerativi, traumatici, in azione spesso combinata, chiamati in causa nel tentativo
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di spiegare alcuni sintomi caratteristici della schizofrenia.
Quanto, poi, alla certificazione rilasciata, ad istanza di parte, dal dott. Gattuso, il giudice a quo ne ha indicato la palese contraddittorietà laddove si fa riferimento al continuo peggioramento della malattia, un dato inquietantemente smentito dalla realtà, considerato che, ormai, l' LE dovrebbe essere pervenuto ad uno stato di vera e propria demenza.
Così come nessun valore probante assumerebbero i tracciati elettroencefalografici, costituendo essi un mezzo equivoco di rilevazione perché forniscono, semmai, solo 1' indicazione di anomalie della conduzione elettrica del cervello con o senza attivazione per stimolo.
Ha poi ampiamente argomentato il giudice a quo in ordine al fatto che 1' imputato si è sempre mostrato vigile, attento e presente nel corso del dibattimento, così da rivelare dati sintomatici del tutto opposti a quelli affermati dalla difesa.
Senza, anche qui con assoluto rigore logico, accedere neppure alla tesi della semi infermità di mente, per 1' assenza di ogni elemento in grado di sostenere la domanda di diminuzione della pena per tale causa.
Tutto ciò considerando come, ai fini del controllo sulla motivazione demandato a questa Corte occorre esclusivamente verificare se i canoni seguiti nel discostarsi dalle conclusioni peritali siano palesemente arbitrari ovvero non plausibili, in modo da compromettere la coerenza logica delle argomentazioni, così da non sottrarre al giudice di merito quei margini di esercizio del potere di valutazione dei fatti quali risultanti dagli atti processuali in cui si sostanzia il suo libero convincimento.
5. Quanto allo stato mentale del LL, messo in discussione da taluni dei difensori, la sentenza impugnata ha stigmatizzato l' assoluta genericità delle doglianze, incentrandosi i profili che attesterebbero il vizio di mente del collaborante sulle ritrattazioni e sulle ritrattazioni delle ritrattazioni.
G. Mey L 73
Una problematica che non ha nulla a che vedere con la dedotta infermità di mente e che sarà esaminata allorché si prenderà in considerazione la valenza delle sue dichiarazioni.
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V
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE CHIAMATE IN CORREITA' 1. Poiché quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l' osservanza, da parte della decisione impugnata, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate in correità, con conseguenti riverberi in ordine alla correttezza dell'a impianto motivazionale della sentenza nel suo complesso, occorre, anzi tutto, precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo, per poi, di volta in volta, pervenire all' applicazione concreta dei conseguenti enunciati. Un' operazione davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono pressoché tutti gli snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei coimputati: dall' accertamento dell' attendibilità di ciascuno dei dichiaranti e di ciascuna delle dichiarazioni, alla verifica estrinseca di queste, dal tema delle dichiarazioni de relato, a quello della valenza della causale, tutte le volte in cui essa sia stata inconfutabilmente individuata.
Temi che hanno formato oggetto di una copiosissima elaborazione giurisprudenziale che, pur essendo approdata a soluzioni sufficientemente rassicuranti, si prestano con una certa difficoltà ad un' utilizzazione concreta che trascenda le caratteristiche del caso di specie, risultando, nonostante la previsione legislativa contenuta nell' art. 192, 3° comma c.p. p. operante anche relativamente ai processi, come quello ora all' esame della Corte, che proseguono con 1 applicazione delle norme anteriormente vigenti comunque predominante lo schema logico in grado di
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orientare la valutazione della prova.
Il tutto per puntualizzare come, in presenza di una tale molteplicità di fatti entro i quali 1' attività merito si è, talorainterpretativa deidei giudici di
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faticosamente, introdotta, resta pur sempre decisivo al di
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là di schematismi che rischiano di ipostatizzare la forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche di volta in volta compiute 1' accertamento della validità
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del giudizio logico perseguito, cui fa da necessario contrappunto 1' osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che attesti la sicura conformità dell' operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, l' utilizzazione della prova.
2. Se è vero, allora, che i tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica della correttezza, da parte della sentenza impugnata, della valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti devono essere indirizzati a postulare, come necessario punto di riferimento, le conclusioni alle quali, in materia di chiamata in correità, sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte Suprema
(Sez. un. 21 ottobre 1992, RI), è anche vero che, costituendo tali approdi regole di garanzia più che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle concrete vicende processuali richiede che vengano preliminarmente acclarati i presupposti alla base delle dette regole, così da consentirne l' applicazione, di volta in volta, entro gli specifici fatti oggetto della chiamata.
Con la conseguenza che, al di là di vuoti nominalismi derivanti dall' utilizzazione di formule spesso tralaticie, una corretta opera interpretativa non può prescindere dalla necessità di relativizzare gli stessi enunciati, assegnando così valore esponenziale al contesto complessivo in cui i vari episodi si sono concretamente realizzati.
Questa necessità di “storicizzazione" non vale, certo, a sottrarsi a puntuali canoni di verifica giuridicamente delimitati;
essa esprime soltanto l' esigenza, connaturata ad ogni attività ermeneutica, di non restare ancorata ad un archetipo, ma di volgere la propria operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella individuazione del fatto che forma oggetto del giudizio e della sua riferibilità ad un autore. Una precisazione
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indispensabile proprio alla stregua delle censure sollevate dalle difese dei ricorrenti le quali, affermata la non conformità al paradigma intepretativo risultante dalla hanno fatto ricordata decisione delle Sezioni unite, scaturire, con l' addebitata inosservanza dell' art. 192, 3° comma, c. p. p., effetti diretti sulla motivazione, da ritenere illogica e contraddittoria.
E' però altrettanto necessario precisare come alla contestazione di elevare a postulato dogmatico principi anche necessariamente derivanti da una verifica concreta
-del contesto storico-ambientale non paiono sfuggire né la sentenza di primo grado né la sentenza della Corte di assise di appello, che, pur adottando criteri ermeneutici ormai collaudati sia sotto il vigore del codice abrogato sia nel regime del c.p.p. 1988, talora nell' esame dei singoli episodi delittuosi, proprio omettendo di riflettere, non solo sulla detta opera di verifica storicizzante, ma anche sui criteri logici sulla cui base diviene indispensabile procedere all' accertamento della congruità dell' intero contesto, rischiano di trascurare la prevalente funzione di garanzia affidata alle regole in tema di chiamata in correità, così da non farne scaturire ma solo in casi ben
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precisi enunciati interpretativi del tutto corretti.
- 3. Dunque, nella ricordata pronuncia, le Sezioni unite avvertirono pure se il contesto allora storicizzato sembra
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agli antipodi rispetto a quello adesso all' esame del
Collegio come la detta verifica richieda, in primo luogo,
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un' indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamati, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l' accusa di coautori e complici.
Ad un simile accertamento deve seguire l' indagine in ordine all' intrinseca consistenza ed alle caratteritiche delle dichiarazioni secondo le linee interpretative già individuate dalla giurisprudenza e cioè la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
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Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice procedere a constatare l' esistenza degli elementi di prova che confermano l' attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile pure se le problematiche relative ai singoli momenti possano risultare fra loro intrecciate, perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo rapportandola agli elementi di conferma di essa se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Il tutto sulla base di una precisa linea intepretativa avente come suo epicentro la chiamata in correità in quanto tale. Nel senso che, pur riferendosi l' art. 192, 3° comma,
c.p.p., alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano 1' attendibilità della chiamata, 1' accertamento dei riscontri resta comunque subordinato all' esame della consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall' espressione contenuta nel detto comma, "altri elementi di prova", che designa il riscontro. Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere le connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, così da connotarla come elemento di prova. ciò spiega anche le ragioni per le quali la giurisprudenza abbia chiarito che i dubbi sull' attendibilità del dichiarante e della dichiarazione devono essere sciolti con assoluta precedenza rispetto all' esame degli elementi di conferma. Il che sembra, peraltro, introdurre un' ulteriore rilevante tematica, da collegare alla distinzione fra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
A parte, infatti, le mere affermazioni nominalistiche, resta, come fondamentale criterio ermeneutico, la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l' origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l' indagine sugli attributi di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di
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dichiarazioni. Attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un' assoluta relatività, in funzione del movente della dichiarazione stessa.
Non sembra, infatti, compromettere l' attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza intrinseca, altre di minor forza, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza probatoria di una dichiarazione. Cosicché, sempre sul piano dell' attendibiltà intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando come nel caso di specie i fatti
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narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi criminosi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni da parte degli autori materiali degli specifici reati. Pure se, il più delle volte, soltanto la fase esecutiva resta designata da una fonte conoscitiva indiretta, rimanendo invece la propalazione qualificata in tutta la sua valenza gnoseologica per avere il propalante avuto parte ed in ruolo di sicura preminenza alla fase deliberativa del
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delitto.
Una precisazione qui formulata in termini assolutamente generali, occorrendo poi vagliare la personalità dei singoli collaboranti;
un procedimento da cui risulteranno i ruoli diversamente articolati di ciascuno di essi. 4. Un' ulteriore puntualizzazione di ordine preliminare si rende, a questo punto, necessaria. Che cioè, se è pur vero che l' art. 192, 3° comma, c.p.p. è norma applicabile anche ai processi, come quello ora all' esame della Corte, pendenti alla data in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l' applicazione delle norme anteriormente vigenti (in forza dell' art. 245, 2° comma, lett. b, delle norme transitorie approvate con il d.P.R. 28
luglio 1989, n. 271), che si trovino nella fase del giudizio davanti alla Corte di cassazione, perché trattasi di norma
G. всеe z 79
di garanzia per l' imputato, assimilabile alle disposizioni penali più favorevoli (cfr. Sez. 3 febbraio 1990, un.,
Belli), è anche vero che in detto giudizio non possono valere i rigorosi limiti sul controllo della motivazione fissati dall' art. 606, 1° comma, lettera e;
con la conseguenza che l' indagine della Corte sui vizi della motivazione denunciati si conformerà ad un paradigma che consente una maggiore possibilità di verifica della correttezza del giudizio sul fatto, così da porre riparo ad ogni ingiustizia intervenuta nel processo di merito e da accertare se la ricostruzione dei singoli accadimenti compiuta anche attraverso le dichiarazioni dei collaboranti si sia conformata a quei canoni di ragionevolezza che, pure sulla base degli atti del processo, formavano oggetto del giudizio di legittimità secondo l' abrogato codice di rito. ciò va detto soprattutto in ordine al reiteratamente richiamato vizio di travisamento del fatto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ormai espunto dall' ordinamento positivo dall' art. 606, 1° comma, lettera e, c.p.p. 1988. Ne consegue, in tal modo, un tasso di maggiore complessità nel giudizio demandato a questa Corte, secondo schemi in parte omologhi ad entrambe le decisioni delle Sezioni unite sopra ricordate. L' area della cognizione ed il metodo di controllo, attestati ai criteri indicati dall' art. 524 dell' abrogato codice di rito, vanno, perciò, contemperati con le regole di giudizio introdotte dal nuovo codice immediatamente operanti, secondo uno schema che talora dalla patologia della motivazione risulta, ma solo apparentemente, incentrarsi nella violazione di legge. Equivoco che va subito dissipato, perché l' osservanza di una norma predisposta in funzione interpretativa non può essere valutata se non ricorrendo alla correlativa coerenza del contesto motivazionale oggetto della verifica in sede di legittimità.
Un regime che se, come è attestato dalla giurisprudenza di questa Corte, assurta ormai sul punto al ruolo di vero e
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proprio diritto vivente, non è certo in grado di disorientare, richiede, tuttavia, talune ulteriori precisazioni allo scopo di conformare la regula iuris introdotta dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., al regime del controllo sulla motivazione risultante dal sistema del codice del 1930, per questa parte applicabile al processo ora all' esame della Corte Suprema.
Peraltro, poiché, a norma dell' art. 475, n. 3, c.p.p.
1930, la sentenza è nulla se manca o è contraddittoria la motivazione, la giurisprudenza ha sempre interpretato tale precetto nel senso che il detto motivo può essere dedotto in casssazione, mentre non può essere denunciato il vizio di motivazione insufficiente che, ai sensi dell' art. 476, n.
2, può dar luogo esclusivamente a rettificazione della sentenza.
In ogni caso, il controllo sulla motivazione, esercitandosi sul modo con il quale si è formato il convincimento del giudice la cui decisione è stata impugnata non, dunque, sul contenuto del convincimento stesso
-
comporta che l' ingiustizia del provvedimento vale in quanto si concreti in un vizio di legittimità. Nel senso che il sindacato deve incentrarsi sulla coerenza logico-giuridica delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata e sulla corrispondenza dell' accertamento giudiziale al materiale probatorio legittimamente acquisito, senza con ciò vanificare il libero apprezzamento dei singoli fatti dimostrativi da parte del giudice di merito. E' perciò frequente nella giurisprudenza formatasi nel vigore del codice abrogato l' enunciazione della regula iuris in base alla quale la valutazione e 1' apprezzamento delle circostanze di fatto operate dal giudice di merito nel legittimo esercizio della sua vincolata libertà di giudizio, possono essere oggetto del sindacato di legittimità limitatamente alla compiutezza, adeguatezza e correttezza del procedimento di valutazione di quelle circostanze e, conseguentemente, dell' ortodossia della formulazione dei motivi che di quel giudizio devono dare conto. Donde 1' arbitrarietà di ogni pretesa che, imputando
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nominalisticamente a tale giudizio la violazione di uno dei criteri stabiliti per la sua regolarità, tenti di introdurre, in modo palesemente surrettizio, la reiterazione di quel procedimento.
Senonché, poiché oggetto del controllo di legittimità è anche la verifica dell' osservanza, da parte del giudice a quo, delle regole concernenti la valutazione della prova
(nel cui ambito va collocata anche la disciplina riguardante quella prova ora tassativamente disciplinata dalla legge costituita dalla chiamata in correità) la problematica sottesa al rilievo del vizio di travisamento del fatto finisce col divenire nonostante i frequenti richiami da G
parte dei ricorrenti a tale vizio della motivazione non del tutto pertinente, almeno nei casi in cui venga chiamata in causa 1' osservanza, da parte dei giudici di merito della regola introdotta dall' art. 192, 3° comma, c.p.p.
1988.
E' noto come il travisamento del fatto sia stato ritenuto ravvisabile quando il giudice di merito abbia riconosciuto
1' esistenza di un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento ovvero abbia ritenuto inesistente un fatto manifestamente risultante dagli atti stessi, nonché nell' ipotesi di mancato esame di circostanze di fatto decisive che, se considerate, avrebbero comportato un' apprezzabile modificazione del giudizio;
purché 1' esame della motivazione risulti incentrata su un punto decisivo della fattispecie esaminata. cosicché, per un verso, 1' errore del giudice di merito finisce per cadere direttamente sulla prova e solo mediatamente sul fatto, per un altro verso, la decisività dell' errore coinvolge immediatamente i limiti funzionali del controllo della Corte di cassazione, designando così una vera e propria anomalia della motivazione e, quindi, un vizio logico di essa;
nel senso indicato dalla giurisprudenza che la falsa percezione
- della realtà processuale da parte del giudice, deve risolversi in un vizio logico del ragionamento con esclusione dei casi in cui la pronuncia sia scaturita dall' interpretazione di quella realtà, perché in tal caso si
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darebbe vita ad un' inammissibile censura di valutazione del merito.
5. Sempre allo scopo di individuare con esattezza 1' ambito del controllo sulla motivazione, non sembra arduo aggiungere che l' introduzione della regola di giudizio ad opera dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., pur non incidendo sui poteri demandati a questa Corte Suprema, renda non del tutto agevole il ricorso al canone di cui all' art. 475 c.p.p.
1930, in base al quale il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla mancanza e contraddittorietà della stessa;
e ciò perché la regola di giudizio indicata dalla norma del nuovo codice di rito non può non limitare la verifica secondo i canoni propri di una normativa omogenea cui occorre necessariamente riferirsi. Il tutto senza che, peraltro, ne risulti sostanzialmente variata 12 area del controllo demandato alla Corte;
se non sul presupposto che, pur restando l' archetipo rigorosamente attestato all' azionabilità di controlli sugli atti del processo, non attinta dalla detta regola di giudizio, i riverberi di tale regola vanno a comporre un assetto altrettanto rigorosamente delimitato da essa. Circoscritto, in tal modo, ex lege, il potere valutativo del giudice di merito, ne risulta direttamente coinvolto il controllo di legittimità che, proprio in relazione al principio fissato dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., dovrà necessariamente risultare delimitato all' ipotesi della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, pur non essendo necessario che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato.
E ciò tanto più ove si consideri che 1' osservanza del precetto ora ricordato non potrà rifluire se non nell'ambito del vizio di motivazione;
cosicché, una volta introdotto il canone di verifica, è lo stesso contenuto della motivazione
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a risultarne direttamente condizionato.
Una precisazione, peraltro, esclusivamente metodologica, da additare al giudice del rinvio, perché sia nelle ipotesi di rigetto sia nelle ipotesi di annullamento dall' esame del provvedimento denunciato emerge che entrambi i criteri risultano giustapposti. is سلو 83
6. L' attacco diretto all' attendibilità intrinseca di entrambi i collaboranti è stato in parte già oggetto di esame ad opera del Collegio, allorché si sono esaminate le censure incentrate sugli affermati stati patologici sia dell' LE sia del LL.
La verifica delle censure sul punto non può dirsi tuttavia esaurita, considerando che, una volta affermata la piena capacità di intendere e di volere di entrambi i collaboranti, resta pur sempre da esaminare la loro intrinseca attendibilità sotto il profilo della personalità di ciascuno di essi secondo le regole enunciate dalle
Sezioni unite. Regole, peraltro, ulteriormente specificate dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, nell' ambito della quale non infrequentemente si è assistito ad una certa emarginazione del requisito del disinteresse ai delfini della verifica dell' intrinseca attendibility
collaboratore, affermandosi l' assoluta inconferenza del rilievo che costui, normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini dell' accertamento della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza delle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti;
elementi in presenza dei quali rimane irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (Sez. I, 6 maggio 1994, Siciliano). 6.1. Con riguardo alle dichiarazioni dell' LE, già indicato nei rapporti dei carabinieri e della criminalpol come capo della consorteria mafiosa insediata in PA, il giudice a quo, premesso che l' imputato, dopo una lunga latitanza, nel febbraio del 1986 era stato tratto in arresto, fa risalire la genesi del suo intento collaborativo alla uccisione della moglie IA AN, ad opera di appartenenti a clan rivali. Infatti, visitata la salma, l'
LE manifestava la sua volontà di rivelare i fatti di cui era a conoscenza all' autorità giudiziaria, dichiarazioni che iniziava a rendere il 19 agosto 1986.
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Relativamente al LL, anch' egli arrestato nel febbraio del 1986 e additato dagli inquirenti come capo della consorteria mafiosa di AN, la sua collaborazione, iniziata successivamente a quella dell' LE, trova la sua scaturigine nella crisi irreversibile del nucleo associativo TA comprovata dalla soppressione del padre
PO. Il LL, interrogato successivamente alle rivelazioni dell' LE, manifestava, dopo un' iniziale incertezza, la sua volontà di collaborare, rendendo poi dichiarazioni protrattesi nell' arco di diversi mesi. 6.2. L' attendibilità intrinseca dell' LE è stata ricavata, oltre che dalla genesi della sua volontà di collaborare, dal fatto che egli, nella sua qualità di capo della consorteria di PA, collegata da mutui motivi di interesse con le organizzazioni di AN e di AN, capeggiate l' una da PE LL e l' altra da
DO UR, costituisce una fonte privilegiata quanto alla conoscenza delle vicende criminose del c.d. "triangolo della morte".
In più, la sua affidabilità deriverebbe dalla natura :
delle dichiarazioni rese sia in sede di interrogatori sia in sede di confronti, le quali, oltre a rivelare il ruolo carismatico del collaborante, designerebbero anche di profonda costanza le sue propalazioni, fino al momento della ritrattazione, sulla quale si avrà occasione di soffermare l' esame più avanti.
Alla genesi della sua volontà di collaborare entrambe le decisioni hanno, poi, assegnato valore determinante, tanto da connotare le dichiarazioni dell' LE di assoluta spontaneità; estremamente significativo è il fatto che come affermato dallo stesso imputato il suo intento
-
collaborativo, manifestatosi a distanza di oltre un anno dall' arresto, nasce dalla soppressione della moglie, un evento correttamente definito almeno a quel tempo
- - come estraneo ad ogni logica mafiosa;
cosicché la sua determinazione si profila non come espressione di ravvedimento o di tradimento nei confronti dei correi. La sua volontà di collaborazione è nata soltanto perché era 85
stato tradito il codice di onore da parte di coloro che avevano ucciso la moglie mentre era seduta davanti all' uscio di casa.
Un' argomentare davvero ineccepibile sul piano della intrinseca attendibilità del dichiarante, sulla base del quale assume rilievo esponenziale proprio 1' origine collaborativa. 6.3. Relativamente al LL, il giudice a quo, pur non prendendo, almeno categoricamente, posizione quanto alle specifiche motivazioni della sua "conversione", ne fa derivare la sicura spontaneità dall' essere le propalazioni che da lui provengono antecedenti all' introduzione della legislazione premiale;
ma, anche qui, nell' indicazione del movente si innestano ragioni più precise e significative: il suo arresto, l' uccisione del padre e del AT, il fatto stesso che l' LE avesse iniziato la sua opera di collaborazione rappresentavano il sintomo inequivoco che egli, capo del sodalizio TA, non aveva potuto accettare la diaspora della organizzazione, così da connotare le sue propalazioni di assoluta intrinseca attendibilità.
7. sia con riferimento all' LE sia con riguardo al
LL, la difesa di pressoché tutti gli imputati ha rimarcato il ruolo cruciale delle loro ritrattazioni, allo scopo di neutralizzare, con il requisito della costanza, la stessa attendibilità intrinseca dei collaboranti.
Come si è già precedentemente precisato, ai fini del giudizio sull' attendibilità intrinseca, occorre distinguere
1' attendibilità del dichiarante dall' attendibiltà della dichiarazione;
una distinzione che sarà più avanti rimeditata allorché verrano esaminati i singoli fatti di reato di volta in volta addebitati a ciascuno dei ricorrenti.
Per il momento, appare sufficiente segnalare come la ritrattazione non costituisca elemento in grado di escludere
1' attendibilità intrinseca del dichiarante, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché
Give y 86
risulti 1' assoluta inattendibilità delle
"controdichiarazioni".
Ed anche su tale punto va dato atto al giudice a quo di avere rigorosamente almeno di norma, e salvo talune
-
singolari interpretazioni degli atteggiamenti assunti dai collaboranti nel corso del dibattimento di secondo grado;
si allude soprattutto al LL indicato le ragioni delle stigmatizzandone 1' evidenteritrattazioni, inattendibilità.
Con riferimento all' LE, la Corte di assise di appello ha descritto, con penetrante rigore logico, i motivi del successivo mutamento di rotta della sua posizione processuale. Fermo per diversi mesi nel suo originario ruolo di collaboratore, 1' LE, comincia a temere rappresaglie nei confronti dei suoi figli e degli altri suoi familiari;
il tutto secondo quanto emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali si ricava che anche la sorella aveva rifiutato di ospitare i figli dell' LE dopo che si era diffusa la notizia delle sue rivelazioni. Senza contare l' attentato subito nella casa di reclusione di Pianosa.
Non solo, ma il giudice a quo ha anche dato conto del contenuto del tutto inattendibile della ritrattazione
- e quindi, va precisato, della sua assoluta ininfluenza in ordine al giudizio di affidabilità intrinseca del dichiarante sottolinenando l' estrema genericità di essa,
- la sua valenza significativa sul piano dei contenuti rasentanti talora l' assurdo.
Più complesso l' esame della ritrattazione (forse, meglio, delle ritrattazioni) del LL, il non infrequente oscillare delle cui propalazioni pone, come si vedrà più avanti, serie problematiche in ordine alla attendibilità di ciascuna di esse.
Ma anche sul punto relativo alla assenza di ogni incidenza sull' attendibilità intrinseca del dichiarante del successivo comportamento del LL, la sentenza impugnata risulta essersi rigorosamente attestata ad un
я ми 87
canone di ragionevolezza oltre che al rispetto dei principi desumibili sul punto dall' art. 192, 3° comma, c.p.p.
La Corte di merito, dopo aver descritto la lenta (e faticosa) progressività dell' apporto collaborativo del
LL (accintosi in un primo tempo a rivelare fatti coinvolgenti esclusivamente persone decedute e solo successivamente pervenuto alla risoluzione di esternare più ampie rivelazioni, nella consapevolezza che, altrimenti, la sua credibilità sarebbe risultata irrimedibilmente compromessa;
un rilievo che trova puntuale quanto logica conferma nel contegno della moglie che, per sfuggire a temute rappresaglie, si era trasferita nell' Italia del
Nord), ha poi indicato le ragioni della trasformazione della sua condotta processuale iniziata nel corso del dibattimento di primo grado, anche qui, nel mutato clima familiare, univocamente risultante dalle dichiarazioni del teste
IA che ebbe occasione di ascoltare una conversazione telefonica tra il LL e la moglie "improntata ad ansie e timori". Il tutto comprovato dalla posizione di assoluta reticenza assunta dalla donna (e dalla madre dell' imputato) nel corso del dibattimento;
nonché dalle stesse dichiarazioni del LL circa le intimidazioni di cui furono oggetto i suoi familiari. Non solo;
ma, come ha lucidamente argomentato l' impugnata decisione, a ciò deve aggiungersi il trattamento riservato all' imputato al suo ingresso, in occasione del dibattimento di primo grado, nel carcere di Catania, nonché il rigetto della sua richiesta di giudizio abbreviato. inattendibilità dellaSul piano, poi, della ritrattazione, anche qui, 1' impugnata decisione ha ampiamente e logicamente descritto l' assoluta incredibilità della nuova scelta processuale, giustificata, soprattutto, dall' affermata lettura degli atti processuali e dalla visione dei rilievi fotografici;
giustificazione cui la
Corte di assise di appello ha correttamente assegnato il ruolo di mero espediente. Tanto più che le discordanze rispetto alle dichiarazioni dell' LE comprovano con ancor maggiore valenza dimostrativa l' assoluta autonomia h elli 88
delle originarie dichiarazioni;
così da trarre l' ulteriore conclusione ineccepibile se riferita alla sola
-
attendibilità del chiamante che la ritrattazione ha finito per designare di ancor maggiore credibilità la personalità del LL.
Il tutto, va ora precisato, anche considerando che, essendo la spontaneità e l' autonomia rispettivamente l' opposto dell' imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione resa da un coimputato, essendo in tal caso necessario soltanto accertare con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non siano il frutto di influenze subite e non rapppresentino puro allineamento alle precedenti (Sez. VI, 18 novembre 1994, Di Gregorio).
Principi cui la Corte del merito risulta essersi rigorosamente attenuta, nella parte generale relativa all' attendibilità del collaborante, precisando, significativamente, la concreta impossibilità dell' accesso agli atti del procedimento, almeno nella misura indicata dal
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Conclusioni, tutte, sempre più avvalorate dalla successiva ritrattazione della ritrattazione, con conferma delle originarie propalazioni accusatorie, accompagnata dal ritorno all' isolamento nel regime carcerario e dalla nomina del difensore di fiducia che lo aveva assistito nel corso dell' istruttoria.
La nuova posizione negativa assunta dal LL, vittima, a suo dire, di amnesia, e le successive dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, sono state ampiamente giustificate sia per gli evidenti intenti dilatori dell' imputato sia per la necessità di conseguire i benefici della legislazione premiale.
Il tutto uniformandosi alla giurisprudenza di questa
Corte Suprema, nel senso che quando la chiamata di correo 89
sia seguita da ritrattazione, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all' una e poi all' altra, al fine di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla prima ovvero alla seconda dichiarazione;
così, anche ove il contrasto permanga ed appaia insanabile (un evento talora verificatosi pure nel presente processo), legittimamente il giudice di merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle contrastanti dichiarazioni
(Sez. I, 21 dicembre 1994, Croci).
Relativamente, poi, alle accuse formulate dal LL in altri processi, correttamente la Corte di merito ne ha affermato l' irrilevanza ai fini dell' attendibilità del chiamante e ciò a prescindere da ogni pronuncia nei suoi confronti per il delitto di calunnia trattandosi di fatti
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non appartenenti a questo processo e non valutabili in questa sede. Tanto più che, come ha perspicuamente osservato il giudice a quo, per i fatti oggetto del presente processo, realizzati in un ambito territoriale in cui il LL poteva esercitare la sua influenza, 1' imputato disponeva di una sicura conoscenza, considerato il ruolo rivestito in seno alla consorteria TA. 8. Questi ultimi rilievi consentono alla Corte di introdurre quell' ulteriore profilo dell' attendibilità intrinseca che si incentra sull' affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, proprio alla dichiarazione si richiama l' art. 192, 3° comma, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l' attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all' esame dell' attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio circa l' attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l' intrinseca credibilità di chi dichiara fatti sfavorevoli nei
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confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati.
Il tutto per significare come, una volta acclarata l'
affidabiltà del chiamante, il giudizio sulle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il chiamante aver rivelato insieme fatti rispondenti a verità ed accuse non attendibili. Cosicché è regola generale il principio che, una volta verificata 1' attendibilità intrinseca del chiamante, il procedimento logico non può pervenire omisso medio all' esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché, se 1' attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, cosi indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri, né questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell' imputazione, dovendo invece essere qualificati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l' attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli
"altri elementi di prova" che, ai sensi dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato non devono, dunque, provare il fatto-reato e la responsabilità dell' imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica: la funzione processuale dei riscontri è solo quella di confermare, come d' altro canto emerge dalla
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lettera della norma, l' attendibilità delle dichiarazioni in questione. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata, potendo non avere alcuna idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum, col rilevare, invece, solo in riferimento a tale chiamata per cui quest' ultima costituisce accusa nei confronti del giudicabile: tale potrebbe essere la totale inverosimiglianza, accertata obiettivamente o in base a regole di esperienza, della versione definitiva, in netto contrasto con quella del chiamante intrinsecamente attendibile e riscontrata ora circostanza di contorno (Sez. I, 20 dicembre 1993
Balazaretti). 9. Come si è visto, finora gli approdi giurisprudenziali paiono attestati a considerazioni di prevalente ordine etico, conformemente, del resto, all' esigenza derivante dall' enunciato di cui all' art. 192, 3° comma, c.p.p. L' attendibilità intrinseca dal chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un' area di giudizio eminentemente categorico. Lo dimostra il più volte ricordato principio affermato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell' attendibilità della dichiarazione. Ma, su tale punto, questa Corte non può esimersi dal rilevare l' ampia contingenza dei detti enunciati che, nel loro profilarsi in funzione della decisione concretamente adottata, rischiano di trascurare come il giudizio dimostrativo deve rifuggire da considerazioni ancorate a canoni diversi da quelli sottesi nella valutazione del fatto. Lo comprova il rapporto fra
“attendibilità” della chiamata (art. 192, 3° comma) e
"credibilità” della testimonianza (art. 500, 4° comma).
Entrambi i criteri si affidano ad un verifica di ordine etico che esprime, per un verso, 1' inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano 1' attendibilità, e 1' attendibilità del testimone, comprovata dalla sua riconosciuta credibilità e h ell 92
dalla stessa minor valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, ma sulla base di una regola processuale che, accentuando le modalite di acquisizione della prova, a scapito di verifiche expiriche cui fa da sostrato un giudizio non ipotetico ma categorico del legislatore, risultano informate alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico.
10. E' venuto il momento, allora, di precisare come, pur essendosi questa Corte ampiamente diffusa sul CO di attendibilità intrinseca del chiamante, il detto criterio risulti decisamente superato dai canoni logici e di garanzia più volte ricordati che, coinvolgendo non il dichiarante ma dichiarazione, permettono la formulazione di un la sillogisma giudiziale, altrimenti sovrastato dal valore esponenziale assegnato a canoni categorici. Una precisazione che consentirà un avvio maggiormente problematico all' esame dei singoli fatti, così da discriminare la valenza della chiamata in relazione ad episodi omicidiari rispetto alla chiamata che abbia ad oggetto fatti associativi. In entrambi i casi è necessario, certo, una duplice chiamata ed un duplice giudizio di attendibilità della dichiarazione. Ma, mentre, nell' un caso, diviene indispensabile l' analitica verifica di entrambi i dati dimostrativi, nell' altro occorre solo verificare, accertata la presenza di sodalizi aventi determinate caratteristiche, il contributo causale fornito dai chiamati;
altrimenti surrettiziamente sovrapponendsi ad un giudizio giuridico, quale è quello che il giudice penale
è tenuto a formulare un giudizio, quindi, avente di mira
- un giudizio riproponente canoni categorici un essere -
(forse sottesi dallo stesso legislatore nel paradigma fissato dall' art. 192, 3° comma, e nella stessa elaborazione, non solo giurisprudenziale, ma anche dogmatica su tale norma) che, per ciò solo, devono essere oggetto di un procedimento di stretta intepretazione da parte di chi si accinga all' ermeneusi della norma ora ricordata. в осея си 93
Il tutto anche per significare come 1' elevazione a criterio logico del principio di affidabilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare perversi effetti a catena ove e la norma sembrerebbe consentirlo enfatizzandosi il
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CO di affidabilità intrinseca venga affermato il valore ampiamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come talora si desume da alcuni enunciati giurisprudenzali, 1' attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che (ma è problematica al di fuori dagli schemi logici per ora esaminati) i riscontri esterni alla chiamata. 11. solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale rifugge 1' esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole logiche o di garanzia se si eccettui la disciplina, peraltro del tutto eccezionale, considerata la normale incidenza di finalità riparatorie alla base della previsione dell' art. 43, 1° comma, 3° periodo, c.p., attestata dal diverso disvalore, desumibile dalla più parte delle regole di diritto sostanziale può allora dar conto della necessità di
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informare il giudizio di cui all' art. 192, 3° comma, c.p.p. entro un quadro essenziamente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correità risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova che assume
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valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato costituisce un' ulteriore specificazione del
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contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. E ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprdenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza
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alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella motivazione, dei criteri adottati;
cor. la conseguenza che, poiché ì limiti alla formazione del libero convinciment: fissati dal 2° e dal 3° comma dell' art. 192 .p.p. SC O eccezionali e non sucettibili di applicazione analogica, i detti limiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti = necessitano, dunque, di verifiche estrinsecte, nulla è previsto per la confessione che ben può costituire prova sufficiente di responsabiliità del confidente, indipendentemente dall' esistenza di riscontri esterni.
Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze obiettive e soggettive che hanno determinato. ed accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione logica, del proprio convincimento circa l' affidabilità della stessa (Sez. I, 27 aprile 1995, Ruzzone).
Né pare che, in presenza dell' ulteriore dichiarazicze sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento confessorio, che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sull' accertamento della veridicità del fatto altrui.
Sembrà però incentrarsi soprattutto nell' ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la peculiare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosì così a formulare quella che, nella prassi, viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. La verifica dell' attendibilità della dichiarazione del chiamante non può in base alle più elementati regole di esperienza derivare nell' ipotesi ora considerata dal scio coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo
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qualsiasi criterio di garanzia a fondamento, invece, del precetto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. L' assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti interpetativi estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all' efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa. 12. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure assume una valenza esclusivamente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico-giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, palese nella dottrina e nella giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati normativi, si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l' indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità siano portatori, oltre che della conoscenza di fatti propri, anche della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni sorta di diffidenza verso tale foîte conoscitiva;
quasi innestandosi un' infida corrispondenza tra il fatto dichiarativo ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma nascenti dall' esperienza giudiziaria, che ne faceva il presupposto per la costituzione di un vero e proprio rapporto fiduciario tra il chiamante e il giudice.
Il tutto, ovviamente, in una logica diretta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
un principio che ha trovato eco in sede di discussione, nelle requisitorie del procuratote
RA davanti a questa Corte, informate, più che all' esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle propalazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione impugnata, al richiamo, quasi fideistico al principio del libero convincimento, се 96
tanto da svuotarlo del suo contenuto essenzialmente critico.
Una metodologia che è opportuno subito precisarlo
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decisamente respinta, perché il libero convincimento viene qui in considerazione tenuto conto della prevalente
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incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto di violazione di legge in funzione dell' opera di
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secondo i canoni sopra controllo di questa Corte sommariamente enunciati. ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto e dal concreto rapporto fiduciario tra il dichiarante e il giudice in cui si sostanziava larga parte degli enunciati nel vigore dell' abrogato codice di rito, viene proprio a prospettarsi come una delle regole formali volte a limitare il libero convincimento.
La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora 1' unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa secondo percorso conoscitivo in grado di assegnare alla un dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell' ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano, davvero surrettiziamente, indici soltanto apparentemente di rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del dichiarante. 13. Lo schema logico e le sue connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme giurisprudenziali altamente significative.
Al di là del lessico talora davvero tralaticio, risulta chiarito come lo si è già ricordato è del tutto
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inconferente la considerazione che i collaboranti mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva meglio, al fine di valutare l' attendibilità delle loro dichiarazioni alla persistenza delle medesime, alla-
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puntualità specifice nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (cfr., ex plurimis, Sez. I, 6 magggio 1994, siciliano). E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di cassazione, l' affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed allo logica interna del racconto (V. Sez. VI, 12 ottobre 1995, Agresta), offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica. 14. La conferma delle su esposte considerazioni si ravvisa in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che 1' attendibiltà del medesimo, anche se denegata per una
1 parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno (Sez. VI, 6 aprile 1995, Prudente), avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la
“credibilità”, ammmessa per una parte dell' accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l' intera narrazione (Sez. VI, 2 novembre 1994, Aveta); o, ancora, che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all' intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l' inefficacia probatoria delle parti non comprovate (Sez. I, 25 ottobre 1994,
Soldano); col fare, talora, anche appello quanto mai significativamente al principio della scindibilità della
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dichiarazione di qualsiasi soggetto (Sez. I, 21 ottobre
1994, Riola). Una linea ulteriormente rafforzata dalla
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statuizione che il problema relativo all' affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano decursi del soggetto, inconseguenze in ordine alla "credibilità" senso positivo o negativo, dall' accertamento della correttezza o della scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo indagato (Sez. I, 6 luglio 1994, Ferrara).
La breve silloge giurisprudenziale ora riportata, convince, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce di questa Corte paiono indirizzate a valorizzare il ruolo. del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro. 15. Appare necessario ora pervenire all' ulteriore conclusione provvisoria rappresentata dal ruolo da assegnare alla indispensabile presenza dei c.d. riscontri, richiesti dall' art. 192, 3° comma, quali "altri elementi di prova" che confermano l' attendibilità delle dichiarazioni.
Come è noto, antecedentemente alla decisione delle
Sezioni unite più volte ricordata erano individuabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative.
L' una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l' attendibilità complessiva del dichiararte, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l' altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell' imputazione.
Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall' implicito presupposto (non contrastato dalle premesse in tema di affidabilità intrinseca del dichiarante) che il riscontro
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non può rappresentare soltant: ina conferma della generica affidabilità del dichiarante, deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della chiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico adottato dallo stesso testo del art. 192, 3° comma, c.p.p. che incentra la verifica di tendibilità esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un' ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti allo specifico fatto oggetto della narrazione. L' opzione maggiormente garantista (appartenente ad una problematica ormai davvero obsoleta, gli unici riverberi provenendo dalla tematica relativa all' applicabilità della norma ora ricordata alla materia delle misure cautelati è stata risolta negativamente dalle Sezioni unite: cfr. Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) lascia però ampi spazi per 1= individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l' attendibilità della dichiarazione: risconti, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzare anche una chiamata crociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concermente 1' affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con 1' affidare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio quanto all' osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge. 16. La tematica assume una particolare significazione nel delineare i canoni interpretativi a cui questa Corte si atterà nell' esame delle singole censure. E ciò perché, alla stregua dei criteri adottati dalla sentenza impugnata, lo schema entro cui si è proceduto alla valutazione della prova risulta propro quello del riscontro incrociato. Pure se, di norma, almeno sul piano cronologico, le dichiarazioni di PE LE sembrano assumere il ruolo di fonte probatoria da dimostrare. Una conclusione, peraltro, da ritenere solo apparentemente corretta perché l' identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo
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procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all' utilizzazione di criteri intepretativi dotati di un maggiore tasso di complessità. ora ricordata, costante nella Una linea, quella giurisprudenza di questa Corte Suprema, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un' altra chiamata purché questa risulti
II, 17 novembre 1994, autonoma e convergente (Sez.
Saporito); 1' art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di
"elementi di prova", richiede la sola presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. VI, 9 novembre
1993, Sparacio); ciò perché la chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un' affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi).
Va aggiunto, anzi, che la chiamata di correo non può essere considerata come elemento estraneo da verificare e, quindi, come dato estraneo alla prova, da ritenere costituita esclusivamente dai riscontri;
né questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell' imputazione, dovendo, invece, essere considerati come elementi che, direttamente O indirettamente, confermano l' attendibilità della chiamata di correo, che resta la prima ed essenziale fonte di prova
(Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p., confermano l' attendibilità della dichiarazione non devono, quindi, valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell' imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica;
poiché la funzione processuale dei medesimi è semplicemente quella di confermare l' attendibilità delle dichiarazioni in
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questione, i detti elementi si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata potendo non avere alcuna idoneità probatoria rispetto al thema decidendum, per assumerla solo in riferirmento a tale chiamata per quella parte in cui quest' ultima costituisce accusa nei confronti del giudicabile (Sez. II, 20 dicembre
1993, Balzaretti;
cfr., altresì Sez. VI, 23 giugno 1994, De
Geronimo): altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell' imputato, non entra in gioco la regola dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli).
Dal che sembra conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di
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esse abbia passato il vaglio dell' attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova", di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. 17. Sempre nell' ambito delle. precisazioni di ordine generale, al fine di verificare la logicità e la coerenza della metodologia seguita dalla sentenza impugnata nel valutare le chiamate in correità provenienti dall' LE
e dal LL, va ulteriormente rimarcato come solo nei casi in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, questa corte ritiene corretta 1' affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l' altra;
il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero il di norma
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coinvolgimento di tutti i chiamati), ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p. Senza che, anche considerato il tempus commissi delicti ed il ruolo assunto nelle vicende che saranno di h ollyв. 102
volta in volta esaminate, ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi già reiteratamente percorsi da questa Corte suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all' art. 192, 3° e 4° comma;
c.p.p., l' esigenza che le medesime, per costituire riscontro l' una dell' altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o no da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. I, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all' interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez.
VI, 18 febbraio 1994, Goddi); sia, infine, che l' esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l' attendibilità dell' accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell' accusa (Sez. I, 30 novembre
1995, Riggio).
Anche qui, peraltro, 1' esistenza dei riscontri incrociati, quella convergenza del molteplice che consente нег 103
di ritenere formata la prova, va commisurata alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando vece la valenza della combinazione dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui la chiamata in correità risilti confermata da una semplice "chiamata in reità", che richieda, dunque,
1' apprestamento di un procedimento interpretativo volto a verificare le ragioni di una scelta solo apparentemente di collaborazione, in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante.
18. Poiché numerose chiamate in correi¯à, formulate soprattutto dall' LE, descrivono la fase esecutiva sulla base delle rivelazioni provenienti da soggetti che a questa fase avevano partecipato, il collegio è chiamato a verificare il valore probatorio di simili dichiarazioni.
In tale opera di accertamento del contesto motivazionale riservato a questa Corte resta, ai fini indicati dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., una considerazione di fondo: che, cioè, l' ZZ, capo indiscusso della consorteria di PA, doveva necessariamente venire a conoscenza dei singoli fatti di sangue da lui stessi ordinati e demanda i, per la fase esecutiva, a persone di volta in volta indiviuate.
Appare, allora, necessario, in primo lungo, distinguere
1' ipotesi più frequente in cui l' attività criminosa
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formante oggetto della chiamata rappresenti esecuzione di un momento deliberativo al quale il collaborante abbia partecipato, dalle semplici dichiarazioni is relato, tanto 423. più che la sua presenza nella fase esecutiva risulta attestata dalla confessione, singolarmente convergente con quella del LL, circa modalità e causale dei fatti. Nell' un caso, il fatto che sia 1' LE sia il
LL risultino al vertice delle rispettive consorterie, la circostanza che i singoli momenti della fase esecutiva siano stati loro rivelati dagli autori, cui, a loro volta, era stato dato mandato di conciere l' azione criminosa, va qualificata come chiamata in correità diretta,
0, quanto meno, da apprezzare secondo i canoni interpretativi propri di tale tipologia di chiamata, ferma
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restando la necessità di verificare, con accentuato rigore, la narrazione del fatto e la logica interna del racconto, nonché l' intima coerenza tra la descrizione della fase deliberativa e la descrizione della fase esecutiva. Tutto ciò anche considerando che gli elementi di conferma risultano, nella pressoché totalità dei casi, strutturati secondo lo schema della chiamata diretta. Più in particolare, è l' LE a riferire di una fase ideativa cui ha personalmente partecipato, considerato il suo ruolo carismatico, come vero e proprio mandante, e di una fase esecutiva narratagli trattandosi, nella totalità dei casi,
- di fatti omicidiari dagli appartenenti al gruppo di fuoco.
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a ricevere conferma nell' essersi il Una fase che, oltre fatto narrato effettivamente verificato, trova diretto conforto nelle dichiarazioni del LL, come si vedrà - anche per i delitti in cui vengono chiamati in causa soggetti diversi dai due collaboranti e per i quali soltanto
- partecipe della si pone la necessità di una verifica fase esecutiva.
Nella seconda ipotesi, peraltro meno frequente, le chiamate in correità dovranno essere qualificate de relato, con la necessità, dato che, ovviamente, i chiamati in causa hanno negato la paternità dei fatti loro attribuiti di un più penetrante esame dell' attendibilità intrinseca della dichiarazione e ritenendo corretta 1' affermazione di responsabilità solo ove sussistano puntuali elementi di conferma. 19. Un' ulteriore notazione di ordine generale riguarda
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nello schema della chiamata in correità il ruolo probatorio, in relazione agli omicidi ed ai tentati omicidi relativamente ai quali l' accusa risulti incentrata
- come,
del resto, si è verificato di norma sulle dichiarazioni dei due collaboranti, della causale dei singoli fatti omicidiari.
Non sembra inutile ricordare come, secondo la pressoché costante giurisprudenza, l' accertamento della causale del delitto, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente
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perseguito, in quanto l' identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell' imputato (Sez. I, 17 marzo 1994,
Giannetti). Un accertamento che non è, invece, necessario allorché l' affermazione di colpevolezza risulti già aliunde dimostrata.
La precisazione è necessaria al solo fine di indicare i criteri cui si atterrà il collegio nel caso in cui sussista discordanza fra il movente indicato da ciascuno dei collaboranti e ferma restando l' esigenza di ribadire come, essendosi verificati i fatti di volta in volta narrati in epoca lontana nel tempo, l' esistenza di contrasti sul punto non risulta in grado di compromettere l' attendibilità delle dichiarazioni ove queste si riscontrino reciprocamente in relazione sia agli autori dei fatti sia alla dinamica degli stessi. Senza contare che, non di rado, le dissonanze sull' indicazione della causale finiscono per rivelarsi soltanto apparenti, in quanto la motivazione di ciascuno dei collaboranti poteva essere diversa da quella dell' altro, conformemente alle finalità perseguite dalle rispettive consorterie. E', peraltro, evidente che nei casi in cui la prova sia soltanto indiziaria per l' assenza dei riscontri incrociati, al movente dovrà essere assegnato valore cruciale venendo esso a costituire il vero e proprio collante in grado di designare gli attribuiti di qualificazione della gravità, della precisione e della concordanza.
20. Una considerazione finale si rende a questo punto necessaria. L' esame dell' attendibilità intrinseca dei due collaboranti ha condotto, in via generale, a fissare nella fase istruttoria la valenza dell' apporto collaborativo di ciascuno di essi.
Con riguardo alle ritrattazioni, si è, poi, sottolineata
1' assoluta correttezza della valutazione dei giudici di merito nel rilevarne la loro pressoché inesistente valenza
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dimostrativa, sia per l' attenta verifica della genesi della cessazione del contegno collaborativo sia per la genericità delle controdichiarazioni, di norma rigorosamente attestate a generalizzare la non genuinità del precedente apporto, a causa o della lettura di atti processuali o di conoscenze apprese aliunde.
A diverse conclusioni dovrà invece pervenirsi allorquando la tardiva linea di condotta del collaborante non si limiti a contestare la complessiva attività narrativa, ma introduca elementi specifici del tutto nuovi che, per articolare una diversa ricostruzione dei fatti narrati con 1' inserimento nelle accuse di persone
-
precedentemente non coinvolte al fine di giustificare il
-
giudizio quanto alla loro attendibilità, devono essere oggetto di verifica ancor più attenta e penetrante. sia in relazione al trascorso processuale ed alla delusione per la mancata concessione del trattamento "premiale" che possono aver ingenerato la perversa esigenza di ampliare l' area dei soggetti cui determinati delitti vengano, in contrasto con :
le precedenti propalazioni, addebitati, nei singoli fatti criminosi, sia con riferimento ad esigenze di diverso tipo, non ultimo il desiderio di vendetta O la necessità di acquistare una nuova credibilità, attenuata dalle ritrattazioni. Né, rispetto ad una decisione, come quella della Corte di assise di appello, che ha ritenuto di norma attendibili gli aggiustamenti apportati dal LL nel dibattimento di secondo grado può agevolmente affermarsi la correttezza di una motivazione che assegni alle nuove propalazioni valore sostanzialmente veritiero senza ancorare tale giudizio a specifiche circostanze di fatto rigorosamente verificate;
non essendo possibile utilizzare a fini di prova una "doppia chiamata" i cui termini della convergenza risultino diversi da quelli originariamente additati. Tanto più quando la "sostituzione" riguardi
- come talora è avvenuto soggetti defunti, originariamente accusati e successivamente scagionati attraverso quella nuova chiamata la cui inaffidabilità resta designata proprio dalla tardività della propalazione.
я ни 107
Con il che, come si vedrà prendendo in esame i singoli fatti di reato, 1' inserimento di un dato così
destabilizzante la prova formata, di norma attraverso l'
Osservanza del canone di sufficienza del riscontro incrociato, può talora anche depontenziare in radice la forza dimostrativa dell' intera chiamata, soprattutto quando il nuovo provenga dal chiamante diretto, cosicché il rispetto dei canoni logici risulterebbe forzatamente compromesso tutte le volte in cui, in presenza di un momento di tale discrepanza interna della chiamata di correo restasse il riferimento ad una sola chiamata, per giunta non in correità, ma soltanto in reità.
в еси 108
VI
OMICIDI R SUI TENTATI OMICIDI I RICORSI SUGLI
Avvertenza preliminare
Poiché i motivi di ricorso proposti da LE PE
e da LL PE concernono l' uno la sua capacità di intendere e di volere, sia al momento del fatto sia al momento del processo senza, peraltro, contestare il
-
contenuto delle confessioni, se non nel senso che esse erano state provocate dal suo stato patologico 1' altro la misura della pena inflitta, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza per la parte relativa alla responsabilità, l' esame di questa Corte relativamente agli omicidi ed ai tentati omicidi che formano oggetto della presente vicenda processuale resta circoscritta alla posizione dei soggetti diversi dai collaboranti.
я ме 109
1. L' omicidio di IO LL 1. Verso le 22, 30 del 9 maggio 1979, IO LL, pittore edile, veniva ucciso con tre colpi di arma da fuoco mentre si accingeva a ricoverare la sua auto nel garage in
AN.
Dalle prime indagini eseguite dal locale Commissariato di inche conducevano a denunciare NA Lo CE P.S. b
LL per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti degli autori dell' omicidio . risultava che nel
-
corso del sopralluogo era stato rinvenuto un proiettile di rivoltella del tipo Colt cal. 38 special, alquanto deformato e recante "tracce di sostanza umana"; che le indagini si erano subito orientate nei confronti di alcuni componenti della famiglia Lo CE "da Paracchi".
Dopo qualche giorno i fermati venivano posti in libertà essere risultata negativa la prova del guanto di per paraffina.
La moglie dell' ucciso, TO OC, riferiva che nella tarda serata di un giorno del mese di febbraio, era stato lanciato un ordigno contro la loro abitazione;
per tale fatto aveva subito sospettato dei familiari di una donna che aveva avuto una relazione con il marito. La sera del 9 maggio, mentre si trovava a letto, aveva udito tre colpi d' arma da fuoco, si era affacciata al balcone, aveva scorto il marito disteso in terra in prossimità della sua auto, non aveva però notato persona né udito rumore di autovetture.
Aveva poi accennato ad una telefonata che aveva sconvolto la vita del marito.
Secondo le dichiarazioni del padre della vittima, qualche giorno dopo l' esplosione, IO gli aveva confidato di aver ricevuto una telefonata anonima con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di lire 30 milioni, minacciando la sua vita ed il rapimento del figlio.
Il defunto aveva rivelato al maresciallo AS della
Stazione carabinieri di AN che temeva rappresaglie ad opera dei familiari di Lo CE LL NA con la
h ae der 110
quale aveva avuto una relazione: la madre della donna, infatti, li aveva sorpresi insieme ed aveva minacciato di fargliela pagare cara. Analoghe confidenze 1' LL aveva rivolto all' agente di P.S. La Fata PE.
Nel corso della perquisizione eseguita nell' abitazione dell' LL venivano rinvenute due cartucce cal. 7, 65 ed altra cartuccia di maggior calibro;
la perquisizione presso la sede della emittente radiofonica "Radio Gamma", gestita dall' LL, conduceva al sequestro di vari documenti, riguardanti il suo rapporto con la Lo CE ed i pericoli per la vita dell' LL. Particolarmente significativo il rinvenimento di una cassetta registrata contenente le parole di uno sconosciuto che aveva ingiunto all' LL di portare la somma di 30 milioni da "mettere sotto la tomba di LA, la bonanima di NA - si chiama
EL TI. Il padre dell' ucciso aveva chiarito che il figlio il pomeriggio stesso dell' omicidio si era recato nel locale cimitero, per eseguire del lavori.
Il custode confermava di aver visto l' LL insieme ad altra persona nel cimitero di AN ove si era trattenuto per un quarto d' ora. Ignorava l' esistenza della tomba di
LA NA e della persona dello RL.
In esito alla istruzione formale, il Giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio di Lo CE NA per il reato di favoreggiamento e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di omicidio per esserne rimasti ignoti gli autori.
Il 24 giugno 1991 NA RI, che aveva collaborato con l' LL dal settembre 1978 all' aprile 1979 nella gestione di "Radio Gamma", rivelava che l' ucciso gli aveva confidato di aver ricevuto minacce dal AT della TI,
NI, detto "Cola trumbutu", a causa della sua relazione con la Lo CE e che l' ordigno era stato lanciato da uno dei familiari della donna. 2. A distanza di alcuni anni, PE LL aveva indicato causale ed autori dell' omicidio.
La causale andava individuata, appunto, nella relazione fra l' LL e la Lo CE TI che aveva indotto Lo
h olle 111
CE OL, zio della donna, dopo gli inutili tentativi di troncare il rapporto tra i due, a chiedere aiuto alla consorteria di AN al fine di sopprimere 1' LL. Il collaborante aveva svolto personalmente delle indagini, all' esito delle quali aveva informato il Lo CE che i fatti non riguardavano il sodalizio, ma questi aveva insistito nella sua richiesta, minacciando che, altrimenti, sarebbe uscito dall' organizzazione e avrebbe ucciso lui stesso l'
LL. Il LL allora, per evitare contrasti in seno alla consorteria TA, era stato costretto ad assecondare il Lo CE: si era tenuta una riunione alla quale avevano partecipato, oltre al collaborante ed al Lo
CE, SA AN, SA NZ, Placido D'
OC, DO UR, SA MO, PO LL
e OV ER;
tutti costoro, ad eccezione del ER, avevano deliberato la morte dell' LL. Esecutori
materiali, lui stesso, che aveva scelto come compagni nell' operazione il AN, il UR ed il NZ;
costoro salvo il UR avevano partecipato all' omicidio.
-
La sera del 9 maggio del 1979 il gruppo di fuoco si era portato nei pressi di "Radio Gamma"; non appena DO D'
OC segnalò l' uscita dell' LL, gli altri si erano posti al suo inseguimento a bordo di una FIAT 127, rubata dal LL e da lui guidata. Il NZ e il AN erano scesi dall' auto e si erano portati nei pressi del garage;
qui, mentre la vittima si accingeva ad alzare la saracinesca del garage, il AN gli aveva sparato un colpo al viso con un revolver cal. 38 special;
1' LL era stato abbattuto accanto allo sportello dell' auto;
quindi erano stati sparati altri due colpi che avevano attinto la vittima alla parte posteriore del capo. Precisava ancora il LL che, prima che venisse deliberata la sua soppressione, 1' LL era stato oggetto di varie minacce al fine di fargli troncare la relazione.
In dibattimento il LL ritrattava le sue accuse. 3. La sentenza di primo grado dichiarava responsabili del delitto il LL ed il Lo CE OL. Venivano, invece, assolti per mancanza di adeguati riscontri
в .ми 112
soggettivanti il NZ, il AN e il D' Oca. Il
MO veniva, invece, giudicato separatamente per il mancato completamento del procedimento estradizionale. La pronuncia di condanna veniva confermata dalla Corte di assise di appello.
A base dell' affermazione di responsabilità la sentenza impugnata indicava le ampie ammissioni del LL, assolutamente credibili sia nell' indicazione del movente, direttamente coinvolgente il Lo CE, sia nella descrizione delle fasi deliberativa ed esecutiva.
Propalazioni riscontrate da una serie di testimoniaze tutte convergenti nel senso che il fatto scatenante l' omicidio dell' LL era da individuare nell' ambiente familiare della NA Lo CE.
Relativamente alla fase esecutiva, ulteriore riscontro proverrebbe dalle risultanze della perizia autoptica, che ha accertato come l' LL sia stato raggiunto da tre colpi di pistola alle regioni naso-frontale, parete temporale sinistra e nella zona della testa dell' omero sinistro: localizzazioni pressoché corrispondenti alle descrizioni del
LL, nonché alle risultanze della perizia balistica, non contrastanti con quelle dell' esame autoptico che ha riferito dell' uso di una calibro 38 special.
Nessun valore dovrebbe, poi, essere assegnato alla successiva ritrattazione del LL, generica ed inverosimile, a fronte di un' accusa precisa e circostanziata. circa la parte di dichiarazione direttamente coinvolgente il Lo CE, il giudice a quo, ribadito il ruolo del movente nella ricostruzione del fatto, esclude 1' attendibilità della “pista estortiva", in considerazione sia delle modeste condizioni ecomomiche dell' LL sia della richiesta, inconciliabile con la prima, di recarsi all' estero;
il tutto per significare che le telefonate avevano
1' unico scopo di far cessare la relazione. Dunque, veridico anche 1' indicato ruolo determinante del Lo CE, di fatto, 1' unico maschio presente in AN che potesse h оле 113
tutelare "1' onore" offeso della famiglia, considerato che il marito della donna si trovava in Germania.
Mentre il LL ha impugnato soltanto in ordine 4. alla misura della pena, il Lo CE ha denunciato numerose ipotesi di travisamento del fatto.
In primo luogo, la persona del Lo CE sottoposto a fermo sarebbe stato erroneamente indicata nell' attuale imputato;
in secondo luogo - donde anche la contraddittorietà della motivazione si sarebbe
-
indebitamente dato ampio risalto all' originalità del movente, mentre, al contrario, la notizia della relazione tra la Lo CE e la vittima si era diffusa in AN ed era conosciuta anche dagli inquirenti che avevano contestato alla donna il reato di favoreggiamento;
infine, i riscontri sarebbero stati ricavati all' interno delle stesse dichiarazioni del LL, quelli esterni risultando del tutto inconsistenti. Ed infatti: il Lo CE OL non era
1' unico maschio della famiglia, 1' auto che sarebbe servita per l' omicidio non è stata ritrovata perché non è risultato che sia stata mai rubata. Si ribadisce, poi, il mancato esame della pista estortiva, l' omessa motivazione quanto alle false dichiarazioni del LL circa l' arma adoperata (prima la stessa utilizzata per l' omicidio Di
RI, poi stante la palese incongruenza di tale indicazione quella utilizzata per l' omicidio AL,
-
affermazione smentita dalla perizia), l' avere il LL coinvolto nella riunione in cui fu deliberato l' omicidio il
MO che trovavasi detenuto dal 1978. 5. Il ricorso è infondato.
Sembra necessario precisare un rilievo comune agli
-
altri fatti omicidiari che saranno più avanti esaminati
-
che la confessione del LL, il quale ha ammesso di essere l' autore materiale del delitto, viene qui in considerazione solo allo scopo di verificare 1'
attendibilità dell' accusa nei confronti del Lo CE.
Quel che rileva, invece, ai fini della decisione sul ricorso è, soprattutto, la parte delle dichiarazioni
-
peraltro non scomponibile, atteso il nesso di intrinseca
в ене 114
-logica esistente fra i due momenti connessione concernente il fatto altrui, cioè la chiamata in correità del ricorrente come protagonista del momento ideativo dell' omicidio.
Ed, a tale stregua, appare subito chiara l' intima conseguenzialità dell' assetto accusatorio, resa palese dalla genuinità delle propalazioni concernenti tutte le fasi del fatto omicidiario.
L' intrinseca affidabilità delle dichiarazioni del
LL è stata coerentemente ritenuta sulla base della valutazione della sua attenta, minuziosa descrizione sia della causale sia delle fasi ideativa ed esecutiva dell' omicidio, con in più un' apposita indagine da egli stesso compiuta al fine di verificare circostanza ampiamente
-
significativa se le rimostranze del Lo CE riguardassero il sodalizio TA o si riferissero a vicende personali della sua famiglia.
6. L' indicazione della causale del fatto di sangue appartiene ad un momento di gran lunga antecedente le propalazioni del LL. E' un elemento che si sviluppa attraverso una serie innumerevole di testimonianze e di dati che fanno intravedere nell' omicidio LL un episodio del tutto atipico rispetto agli ulteriori fatti criminosi oggetto di questo processo, strettamente legati, almeno di norma, alla guerra tra le opposte consorterie mafiose.
Circostanza, questa, ampiamente argomentata dalla sentenza impugnata e che vale a destituire di ogni credito censure che addebitano a tale decisione di avere le enfatizzato 1' originalità delle dichiarazioni del
LL. Un' originalità che, invece, va colta nella precisa rispondenza delle accuse del collaborante a quanto le indagini degli inquirenti erano fino ad allora pervenute ad acclarare con assoluta certezza, tanto da giungere all' incriminazione della Lo CE per il delitto di favoreggiamento.
Con motivazione esente da qualsivoglia vizio logico o giuridico e, dunque, non censurabile in questa sede il giudice a quo ha escluso ogni attendibilità della pista
в ое 115
estortiva, richiamando sia le modeste condizioni economiche dell' LL sia le contraddittorietà insite nella richiesta di denaro, anche nella considerazione che gli elementi più significativi della causale alternativa sono stati decisamente smentiti dal mancato rinvenimento della tomba ove 1' LL avrebbe dovuto occultare il danaro richiesto e dalla fantasiosità del nome Sciarlichittti;
sia, soprattutto, la coincidenza davvero designante rispetto
- -
alle affermazioni del LL relativamente alle minacce dirette a far troncare ogni rapporto tra la Lo CE e l'
LL, minacce delle quali la vittima aveva compreso la forza intimidatrice in relazione ad un evento non più evitabile, considerato il ruolo che Nicolò Lo Cicero rivestiva nella consorteria di AN. Tanto da porre a parte dei suoi timori, oltre che la stessa polizia ed alcuni suoi amici, anche il proprio padre e, soprattutto, la propria moglie, nonostante la delicatezza di quanto rivelato lo avrebbe, certo, ove il pericolo per la sua vita non fosse stato così incombente, sicuramente indotto al silenzio.
Un terrore, dunque, che conferma la piena cognizione da parte dell' LL del panorama nefasto che andava delineandosi contro di lui e che, nella mente della vittima, gli fece raggiungere la ragionevole certezza della prossimità dell' avverarsi della sua fine a seguito dell' attentato di cui fu oggetto qualche tempo prima di essere ucciso. 7. Per quanto attiene ai riscontri, non appare certo sostenibile che gli elementi di conferma della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del LL siano tutte contenute nelle stesse sue propalazioni.
Come ha perspicuamente rilevato il primo giudice (un rilievo fatto proprio anche dalla Corte di merito), dalla dichiarazione di NI SA, che coadiuvava l'
LL nella conduzione di "Radio Gamma", è risultato che la vittima, la sera del 9 maggio, prima di rientrare a casa, si intrattenne, dalle 21,30 alle 22-22,10, presso i detti locali, dai quali si allontanò a bordo della sua FIAT 128; un dato correttamente assunto come immediata conferma delle
G aller 116
dichiarazioni del LL sia circa la presenza dell'
LL in detti locali sia, indirettamente, con riguardo all' appostamento effettuato dagli esecutori;
così come risulta comprovato dalla dichiarazioni della moglie dell'
LL il posizionamento dell' auto: dalla parte anteriore davanti alla saracinesca, a marcia indietro.
Relativamente alle perizie, a parte la localizzazione dei colpi coicindente nei suoi profili essenziali con quanto riferito dal LL, pare decisiva la considerazione, argomentata con ampio rigore critico dall' impugnata sentenza, riguardante il tipo di arma adoperata per l' omicidio.
Vero è che 1' esame autoptico ha fatto riferimento a proiettili cal. 9 in piombo nudo e che, invece, i periti balistici hanno accertato con singolare concordanza
-
rispetto alle affermazioni del LL - che si trattava di proiettili calibro 38 special. Ma, con motivazione immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico, perché informata all' ossequio di inconfutabili massime di esperienza, il giudice a quo ha argomentato come l' indagine specialistica della perizia collegiale balistica consente un maggior affidamento, specie laddove attesta che i tre colpi avevano attraversato una canna verosimilmente della stessa arma, pur non esprimendosi in termini di certezza, data la deformazione subita dai proiettili. Il che vale a destituire di fondamento anche le censure concernenti le dedotte imprecisioni nell' indicazione dell' arma, a nulla rilevando il precedente (o successivo) utilizzo della stessa per precedenti o (successivi) fatti di sangue. 8. Accertata, quindi, nei termini indicati dall' art. 192, 3° comma, c.p.p, la veridicità delle dichiarazioni del
LL in ordine all' organizzazione ed all' esecuzione del delitto, nonché alla causale di esso, ne consegue il diretto coinvolgimento nell' omicidio LL di OL LO
CE.
Il riscontro individualizzante che collega il Lo CE costituito, allora, dalla causale, è al delitto rigorosamente argomentata dalla Corte di secondo grado, che h ell 117
addita nel ricorrente 1' elemento scatenante il fatto di sangue. Con la conseguenza che, una volta dimostrata la sicura attendibilità del LL nella descrizione del momento ideativo e del momento esecutivo, con la diretta chiamata in correità del ricorrente quale partecipe per giunta, con un contributo causale determinante della prima fase, è la causale ad assumere il ruolo di punto di rilevanza eremeneutica che collega il Lo CE al fatto;
un dato ampiamente confermato dal testimoniale raccolto, tanto da far ritenere raggiunta quella convergenza del molteplice assunta a base della dichiarazione di responsabilità.
Il tutto seguendo itinerari interpretativi già percorsi da questa Corte Suprema, nel senso che la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può essere costituita dalla causale, ove essa, per la sua specificità, converga in una direzione univoca. Tanto più quando si riferisca come nel caso di specie al mandante e non all'
- -
esecutore materiale.
Un principio che, affermato in relazione al ruolo complementare rispetto agli indizi, vale, a maggior ragione, con riferimento ad una prova, come è la chiamata di correo, intrinsecamente attendibile e riscontrata aliunde.
Davvero surrettizio si rivela allora il motivo incentrato sul fatto che il OL Lo CE non era l' unico uomo della famiglia in grado di vendicare l' onore compromesso;
si trattava, certo, però di un personaggio permanentemente inserito della cosca di AN, la cui caratura criminale non poteva non imprimere alla vendetta una forza tale da coinvolgere, non solo la locale associazione, ma anche le consorterie alleate, così, oltre tutto, da depistare quel movente d' onore che avrebbe certo indirizzato le indagini nei confronti di lui. 9. Non maggior credito merita, infine, la censura avente ad oggetto il mancato rinvenimento dell' autovettura utilizzata per l' esecuzione dell' omicidio. Correttamente il giudice a quo ha argomentato come il LL abbia precisato che 1' auto, contrariamente a quanto di solito si praticava, non era stata data alle fiamme perché poteva servire ancora per
в ми qualche ulteriore in un garage.
118
intrapresa criminale ed era stata nascosta
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2. Il tentato omicidio di PE LE
Verso le 7, 30 del 30 giugno 1980 PE LE, 1. mentre percorreva alla guida della propria auto la strada che da PA porta a Regalna, veniva raggiunto da colpi di arma da fuoco provenienti da una FIAT 128 risultata rubata il precedente 26 giugno, auto che veniva, poi, rinvenuta abbandonata a circa un chilometro dal luogo dell' agguato.
Subito dopo il fatto, l' LE dichiarava agli inquirenti che la detta autovettura, con a bordo due persone travisate, gli si era affiancata stringendolo sulla destra, fino a farlo fermare;
a tal punto, l' uomo seduto a fianco del conducente gli aveva sparato con un fucile da caccia, mancando però il bersaglio. Abbandonata 1' auto, mentre si dava alla fuga nella campagna, veniva attinto alla nuca, alla spalla e agli arti inferiori da un altro colpo di fucile. Si era, quindi, portato nel fondo di tale AR
ZI che lo aveva acccompagnato in ospedale. Circostanze, queste ultime, che venivano confermate dal ZI.
Gli inquirenti ipotizzavano che autori del ferimento fossero vittime di torti subiti ad opera dell' LE.
Con sentenza del 22 settembre 1980, il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di tentato omicidio per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. Iniziata la sua collaborazione, l' LE riferiva che i rapporti con EB UD si erano deteriorati dopo che egli si era rifiutato di sparare al "Malpassotu”.
Attribuiva, perciò, ai UD la programmazione dell' omicidio nei suoi confronti, per temere costoro che di tale proposta che, per giunta, gli era stata reiterata, egli potesse informare il LV. Rivelava, poi, che gli aggressori avevano utilizzato una FIAT 127 che, come apprese in seguito, era stata sottratta a tale NO AT nei pressi dell' abitazione di IO PI, il quale, pur mostrandosi suo amico, aveva già in altre occasioni favorito Sebastiano Laudani. L' auto era occupata da due persone, una da lui individuata per "AR DD (che non vedeva
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da oltre sette anni, e cioè dal tempo della codetenzione nello stesso "braccio" del carcere di Catania), l' altra, incappucciata, con il fucile imbracciato, era quasi sdraiata a fianco del conducente. Nonostante avesse tentato di defilarsi, era stato colpito di striscio dal colpo sparato dall' uomo travisato;
aveva allora arrestato l' auto a ridosso di quella degli aggressori per ostacolare la loro discesa, riuscendo così a fuggire;
ma l' incappucciato lo aveva inseguito, sparando un secondo colpo che lo aveva raggiunto alla nuca e alla schiena. Fermatosi dietro una macchia di carrubo selvatico, aveva potuto vedere in viso il suo assalitore, dato che questi si era tolto il cappuccio per il forte caldo: si trattava di NO UD, figlio di
EB; l' uomo aveva proseguito nella sua ricerca, chiedendo notizie anche ad una donna incontrata nei pressi.
Raggiunto un fondo vicino, il collaborante si era imbattuto nel ZI che lo aveva accompagnato in ospedale. Riferiva poi altri particolari relativi alla visita di EB
NO, nonché alla conoscenza che dell' attentato aveva ricevuto TT TA. Successivamente, l' LE indicava come posssibile causale concorrente dell' attentato il fatto che Nino "Lima" (e cioè RA) aveva richiesto di sopprimere il LV perché temeva a sua volta di essere ucciso dopo l' omicidio Massaglia.
Al dibattimento, l' LE ritrattava, affermando che entambi gli aggressori erano travisati;
non aveva, perciò, potuto riconoscerli e si era dato alla fuga senza avvedersi se fosse o no inseguito. 3. La Corte di assise di primo grado condannava UD
EB quale mandante del tentato omiciio e UD
GA come esecutore. nelle moreEntrambi gli imputati proponevano appello ma, del giudizio di secondo grado, il GA veniva ucciso.
La Corte di assise di appello, dichiarato non doversi procedere a carico di UD GA per estinzione del reato per morte dell' imputato, confermava la sentenza impugnata relativamente al UD EB.
G alleои 121
Secondo il giudice a quo, il fatto che l' unica fonte di prova sia costituita dalle dichiarazioni dell' LE, parte offesa ma, al contempo, imputato di reati connessi, non comprometterebbe in alcun modo la valenza dimostrativa delle dette dichiarazioni, non trovando, nella specie, applicazione il disposto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., per avere assunto il collaborante, in relazione a questo episodio criminoso, la sola veste di persona offesa e, quindi, di testimone. E ciò pure considerando l' assoluta autonomia del fatto ascritto al UD, che avrebbe potuto essere oggetto di un separato procedimento.
Così esclusa 1' applicabilità delle regole indicate dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., la Corte del merito ha insistito sull' assoluta credibilità delle dichiarazioni dell'
LE, poco importando il contrasto fra quanto riferito ai carabinieri e quanto poi narrato, a distanza di tempo, al
Pubblico ministero, giacché le prime dichiarazioni erano state rese in un periodo di tempo in cui l' LE, quale capo carismatico della consorteria di PA, mai avrebbe rivelato la verità alle forze dell' ordine. Con la conseguenza che la dichiarazione che assume maggiore (se non esclusiva) valenza probatoria è quella successiva all' inizio della sua collaborazione, una dichiarazione, peraltro non contrastante, nei suoi profili essenziali, con le affermazioni rese subito dopo l' attentato, attesa la rigorosa sommarietà di queste.
4. На proposto ricorso per cassazione il UD
EB, lamentando violazione degli artt. 192, 3° comma,
e 194 c.p.p., in riferimento all' art. 524, n. 3, del codice abrogato.
Si insiste, più in particolare, sul fatto che la qualità di persona offesa dell' LE non impedirebbe la necessaria applicazione dei criteri indicati dall' art. 192,
3° comma, considerata la connessione esistente fra il delitto ascritto al UD e la finalità con esso perseguita, individuata nell' appartenenza dell' imputato ad un' associazione criminosa contrapposta a quella capeggiata dall' LE.
h all 122
La qualità di coimputato in uno stesso procedimento e la conseguente applicabilità di regole diverse da quelle operanti per la testimonianza non consentirebbe, dunque, di assimilare la posizione dell' LE a quella di un comune testimone, con conseguenti riverberi in ordine ai criteri attraverso i quali è consentito pervenire all' accertamento della credibilità del dichiarante.
In ogni caso, sarebbero state disapplicate da parte del giudice a quo le regole ermeneutiche da utilizzare per verificare la credibilità del testimone che sia anche persona offesa dal reato, oltre tutto, caratterizzandosi le dichiarazioni dell' Alleruzzo per un largo tasso contraddittorietà oltre che di assoluta incostanza.
In prossimità dell' udienza, il ricorrente. ha ulteriormente insistito sulla necessità dei riscontri, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte
Suprema.
5. Il ricorso è fondato.
Sia nel sistema del codice abrogato sia nel sistema del vigente codice di rito, la giurisprudenza di questa Corte ha, pressoché costantemente, enunciato il principio in base al quale (cfr., ex plurimis, Sez. I, 1° febbraio 1994,
Mauriello) le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono essere considerate credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati. Cosicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza come le
-
dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi tali dichiarazioni non necessitano di riscontri
-
esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del teste;
una nozione da distinguere, non solo concettualmente, ma anche sul piano giuridico da quella di “attendibilità", assunta, come regola di garanzia, dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. 1988, ma come si è più volte ricordato riferibile pure ai processi,
-
come quello di specie, che proseguono con l' applicazione delle norme anteriormente vigenti, un regola incentrata h elle 123
sulla enunciazione delle dichiarazioni dell' imputato su fatto altrui.
La statuizione di condanna può, dunque, essere fondata anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua "attendibilità" (recte, "credibilità";
Sez. VI, 20 gennaio 1994, ZZ), vagliando le sue dichiarazioni con ogni necessaria cautela, col compiere, cioè, un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, in modo che essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di
"attendibilità" (recte, credibilità) oggettiva e soggettiva
(Sez. II, 26 aprile 1994, Gesualdo).
Se ben si analizzano i tracciati percorsi dalla giurisprudenza, sembra derivarne che la ratio di una simile diversa valenza probatoria della dichiarazione della persona offesa rispetto alla dichiarazione di un comune testimone risulti incentrata sull' interesse di cui è portatrice la prima, quale titolare della posizione giuridica protetta dalla norma penale.
E' opportuno, però, precisare come la tematica dei riscontri di cui vi è qualche traccia nella giurisprudenza
-
di questa Corte debba restare del tutto estranea alla
--
verifica della credibilità della deposizione. Le ragioni sottese alla affidabilità della deposizione derivano, infatti, dall' assumere il testimone proprio tale veste;
con conseguenti riverberi di ordine giuridico e morale nel caso in cui il teste riveli il falso o neghi il vero. Può allora anche qui ripetersi che la credibilità del testimone rappresenta un canone etico cui la legge fa derivare conseguenze giuridiche.
Non è tanto, quindi, la circostanza che il testimone
(anche persona offesa) riferisca necessariamente su fatto altrui la ragione della sua credibilità, quanto 1' inserimento di tale soggetto nel processo in un ruolo di astratta terzietà la cui valenza, nel concreto, può risultare attenuata ove una situazione di interesse faccia h elle 124
la sua irruzione proprio in vista di un ruolo processuale, in certo senso, ancipite. Un principio che ha ricevuto una precisa anche se non completa canonizzazione nel sistema
-
del codice di procedura penale vigente che prevede il solo esame (quale parte) della parte civile (non della persona offesa dal reato che non si sia pure costituita parte civile) purché non debba essere assunta come testimone (art. 208 c.p. p.). 6. Se, dunque, già le considerazioni che precedono sarebbero da sole sufficienti per rendere quanto meno incongruo il giudizio di credibilità formulato sulle semplici dichiarazioni della persona offesa, considerata l' assenza di qualsivoglia elemento giuridicamente rilevante in grado di confermare la credibilità delle dichiarazioni stesse, pur in presenza di indicazioni rivelatesi inquietanti, quale il coinvolgimento di quel AR DD, mai identificato, le perplessità divengono ancor più significative quando la verifica delle dichiarazioni concerna non una qualsivoglia persona offesa dal reato, ma un soggetto imputato di un reato connesso. Situazioni è bene subito chiarirlo, pur nell' ovvietà degli enunciati non incompatibili, ma che impongono una
-
scelta interpretativa che determini, anche alla stregua di regole informate alla rilevanza della speciale posizione processuale dell' imputato in reato connesso о interprobatoriamente collegato che sia anche persona offesa la normativa effettivamente riferibile al fine di verificare
1' attendibilità della dichiarazione.
E ciò, tanto più in presenza di una norma, quale quella dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. applicabile anche ai procedimenti che, come quello ora all' esame della Corte, proseguono con l' applicazione delle norme anteriormente vigenti che ha introdotto una specifica regola interpretativa riferibile ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese, non soltanto, dal coimputato nel medesimo reato, ma anche da imputato in reato connesso a norma dell' art. 12 c.p.p. ovvero collegato (art. 193, 4° comma) nel caso in cui la prova di un reato o di una
G.deer 125
circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un' altra circostanza.
La sentenza impugnata ha sottratto l' LE, per 7.
questa parte delle sue propalazioni, al regime riservato alle dichiarazioni dell' imputato in reato connesso
°
collegato, ricorrendo al criterio della separabiliità del procedimento concernente il UD dalle complessive vicende processuali all' esame della Corte.
Senonché, appare evidente come la possibilità di separazione costituisca un criterio con valenza esclusivamente processuale, che postula proprio l' esistenza di una connessione;
con la conseguenza che simile richiamo risulta colpito nel suo contenuto logico da un tasso di empirismo tale da sconfinare in un vero e proprio insanabile errore di diritto, dunque, nel vizio della sentenza indicato dall' art. 524, 1° comma, n. 3, c.p. p.
E ciò tanto più nel sistema del codice abrogato, nell' ambito del quale le ipotesi di simultaneus processus erano ancor più numerose di quelle riscontrabili nel codice vigente ove, alla drastica riduzione dei casi di connessione, ha fatto da inevitabile contrappunto 1' elevazione della connessione stessa ad autonomo criterio di determinazione della competenza. 8. Le reali motivazioni che impongono di ritenere non sufficientemente meditata la soluzione prescelta dall' impugnata sentenza si incentrano, dunque, nella individuazione del ruolo di chi sia chiamato a riferire fatti altrui non nella qualità di testimone ma di coimputato
(o in qualità equiparabili), così da non sottrarlo al regime della testimonianza.
Un principio già enunciato dalla più accorta giurisprudenza, la quale ha, anche di recente, statuito che la figura di chi rende dichiarazioni all' autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato parte offesa e, dunque, testimone in relazione a talune dichiarazioni e coindagato o indagato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché dette ultime qualità rivestono
в ене 126
comunque carattere assorbente;
con la conseguenza che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nello stesso tempo indagata in procedimento per reato connesso debbono sottostare per la loro positiva valutazione alla regola di giudizio di cui all' art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p. (Sez.
I, 22 ottobre 1993, Bottone;
Sez. II, 17 dicembre 1993, Di
SA).
Un principio, quello ricordato da integrare con l' altro anch' esso orbitante nell' area dell' art. 192, 3° e
- 4° comma in base al quale una comprovata situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l' indagato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini, impone al giudice il dovere di una valutazione delle dichiarazioni da quest' ultimo rese e degli altri elementi che ne confermano l' attendibilità, caratterizzata dal massimo rigore (Sez. II,
25 agosto 1994, Prudentino). Tanto più quando, come nel caso di specie, la causale del tentato omicidio di PE
LE, si collega non importa se direttamente o
- indirettamente alla lotta spietata fra due consorterie per il controllo del territorio.
E' appena, poi, il caso di ricordare che l' avere questa
Corte affermato nelle considerazioni generali in tema di chiamata in correità 1' intrinseca affidabilità dell''
LE, resta come dato acquisito al processo, secondo i criteri logici più volte enucleati. Fermo restando che, nell' ipotesi di specie, il giudice a quo, oltre a ritenere intrinsecamente attendibile la dichiarazione, nonostante le già rilevate discordanze all' interno di essa, ha omesso anche di indicare qualsivoglia elemento di riscontro, tali non potendo qualificarsi, attesa la loro genericità, i fatti notori additati dal LL. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catania, la quale, conformandosi alle statuizioni di questa Corte, sarà tenuta, per un verso, a riformulare il giudizio quanto all' affidabilità intrinseca della dichiarazione perché proveniente da persona da non poter
в ме 127
qualificare, neppure in ordine ai reati contestati al
UD, come testimone affidabilità affermata nonostante
-
le discrasie rilevate all' interno della dichiarazione
-
nonché, per un altro solo superato positivamente verso -
il primo vaglio - ad indicare gli altri elementi di prova che confermano l' attendibilità delle dichiarazioni dell'
LE.
Я ня 128 3. L' omicidio di IO PI 1. Con rapporto del 2 febbraio 1982, che faceva seguito ad un fonogramma del 19 ottobre 1990 ed ai precedenti rapporti del 5 dicembre 1980 e del 12 gennaio 1981, i carabinieri di
PA riferivano che i genitori di IO PI avevano segnalato la scomparsa del loro figlio, allontanatosi dalla sua abitazione il pomeriggio del 16 ottobre 1980 a bordo' dell' auto B.M.W., di colore blu, targata CT 515673. I
congiunti descrivevano gli indumenti indossati dallo scomparso: giacca di lana avana, camicia chiara, pantaloni grigi, scarpe color marrone, oltre ad occhiali da vista con montatura nera.
Gli inquirenti precisavano, ancora, che 1' auto del
PI notata davanti all' abitazione di PE
-
LE in PA era stata rinvenuta, bruciata ed
-
ancora fumante, nel territorio di IA;
riferivano altresì che il giorno della sua scomparsa, il PI era stato visto insieme a NT LE ed a SA NZ.
La personalità del PI veniva stigmatizzata dai carabinieri, che lo definivano come “delinquente avveduto e scaltro, di basso sentire morale e di eccezionale ferocia e dispotismo".
Veniva indicato come probabile autore dell' omicidio
PE LE che aveva voluto vendicarsi dell' attentato in suo danno e di cui riteneva corresponsabile il
PI.
Nonostante il ritrovamento dell' auto e le notizie ricevute, gli accertamenti non sortivano esito alcuno.
2. Solo a seguito delle dichiarazioni collaborative di
PE LE le indagini riprendevano repentinamente il loro corso.
L' LE richiama il tentato omicidio ai suoi danni per significare come il PI avesse fornito ai UD 1' auto sottratta al AT, riferendo, ancora, del tentativo di "doppio gioco" dello scomparso che aveva
я ние 129
offerto insistentemente il suo intervento allo scopo di vendicare il ferimento di VI AT, per poi far recapitare al dichiarante, in carcere, un telegramma
(spedito da EN OL) che lo invitava a recarsi nello studio dell' avvocato Puleo di Catania;
aveva così accertato 1' assenza di ogni interessamento da parte del legale e ne aveva dedotto la sicura predisposizione di un agguato.
Acclarato che il PI aveva tradito, l' LE perviene alla decisione di sopprimerlo. In occasione di una delle frequenti visite del giovane, che sempre rivendicava la necessità di eliminare chi aveva provocato la morte del
AT, 1' LE manifesta allora la volontà di interrogarlo. Lo invita a salire sulla sua auto, insieme a Salvatore Leanza, e a tale "Mimmo" (1' SI), conducendolo in una traversa limitrofa alla strada che porta a Regalna. Qui al PI vengono contestati diversi
"sgarri". Il NZ, irritato per le risposte fornite, chiaramente false con riferimento all' auto consegnata ai
UD per uccidere l' LE, aveva sparato in faccia al PI con una pistola calibro 22. Aggiungeva il collaborante che, poiché il cadavere sanguinava abbondantemente, avevano mandato l' SI a casa dell'
LE per prelevare i sacchi di cellophane in cui avevano avvolto il cadavere prima di caricarlo sull'
"Alfetta".
Su indicazione dell' LE, il NZ e 1'
SI, a bordo dell' auto del PI, si erano recati a IA ove avevano occultato il cadavere in una cisterna indicata da NC ON che, successivamente, con una motopala, ne aveva spianato 1' imboccatura.
Sempre secondo l' LE, il NZ e l' SI, dopo aver bruciato l' auto del PI, erano tornati a
PA con l' auto rubata;
raggiuntolo nell' ovile, gli avevano riferito dell' operazione compiuta e dell' aiuto ricevuto dall' ON.
A sèguito di tali dichiarazioni, il Pubblico ministero emetteva ordine di cattura a carico di PE LE,
h olly 130
dell' SI e del NZ. Le ricerche del cadavere, delegate ai carabinieri di Catania, non pervenivano ad esiti di sorta.
Il 1° marzo 1988, PE LL, nel parlare dell' omicidio Di Primo la cui esecuzione aveva originariamente attribuito al NZ riferiva che DO AT
- era stato ucciso dallo stesso Leanza nei pressi dell' ovile di PE LE, con un colpo sparato da una pistola cal. 22, precisando che il cadavere era stato gettato in una cisterna situata a sud di IA. L' ON, poiché la salma era riaffiorata, aveva gettato su di essa un pezzo di cancello e delle pietre. Il fatto gli era stato riferito dall' LE e dallo stesso NZ che non gli avevano parlato della presenza dell' SI.
Nel corso di un successivo interrogatorio, il LL ricordava, ancora, come gli fosse stato riferito che al momento dell' omicidio era presente TO MA, un catanese dimorante a PA.
Sulla base delle indicazioni fornite dal LL, e lui stesso presente, i Giudici istruttori procedevano senza esito, alla ricerca del pozzo o della cisterna in cui sarebbe stato gettato il corpo del PI. Un nuovo sopralluogo eseguito il 1° luglio 1988, dopo aver condotto al rinvenimento del relitto di una B.M.W. bruciata ed arruginita, portava anche all' identificazione attraverso
1' esame, eseguito con l' ausilio di un tecnico comunale, delle mappe riportanti i pozzi e le cisterne della zona
- a circa 200 metri dal relitto dell' autovettura, dell'
imboccatura di un pozzo coperto da pietre e da vegetazione spontanea. Nel corso degli scavi, proseguiti fino al 4 luglio, venivano estratti fili di ferro, spezzoni di rete metallica, un pezzo di stoffa e “ossa verosimilmente umane". Con 1' intervento dei vigili del fuoco e l' assistenza di un medico legale venivano riportate alla luce varie ossa, una giacca di lana di color granata e avana, un consistente pezzo di rete metallica intrecciata, un pezzo di cintura di pelle e
G allмы 131
frammenti di stoffa, costituenti, con ogni probabilità, i resti della cintura di un pantalone.
Il medico legale, esaminato nell' immediatezza, dichiarava che i reperti ossei erano, con tutta probabilità, di natura umana. I resti degli indumenti venivano riconosciuti da ND e VI PI, padre e AT di RI, e dalla cognata CA IG come appartenti al loro congiunto.
Nel corso dell' interrogatorio del 12 luglio 1988, il
LL, dopo aver rivendicato il merito di aver fornito agli inquirenti elementi utili per il ritrovamento del corpo del PI, pure se, nel corso della prima infruttuosa ricerca, non aveva ricordato il luogo nel quale era stata bruciata e abbandonata 1' auto dell' ucciso, aggiungeva di aver appreso dal NZ che questi e l' MA, dopo avere, insieme, portato la salma in agro di IA, erano stati costretti ad abbandonare l' auto del PI, nei pressi di un torrente, in un fondo nel quale l' ON faceva pascolare il suo gregge, perché questa non si rimetteva più in moto. Il luogo si trovava ad un centinaio di metri dal pozzo nel quale il cadavere era stato gettato ed il cui orifizio era stato poi coperto dall' ON. Durante un successivo interrogatorio, il LL, dopo aver ancora precisato di essere venuto a conoscenza dell' omicidio dall' LE, dal leanza e dall' MA, indicava la causale del fatto di sangue nell' avvicinamento del PI al clan dei RA ed a VI OL, nonostante egli fingesse con l' LE di far parte della sua consorteria. Era stata così decisa la sua soppressione.
Quando il PI aveva rinnovato le sue profferte di cooperazione nell' intrapresa di vendicare il ferimento di Vincenzo Natoli ("assieme all' LE si trovavano
NZ, SI e MA TO"), il NZ, l' SI
e 1' MA avevano colto l' occasione per interrogarlo;
poiché le risposte non erano parse convincenti, il NZ, spinto dall' ira, aveva ucciso il PI con un colpo di cal. 22 alla nuca.
д есе '
132
Aggiungeva di aver appreso dai predetti che il NZ
1' MA avevano caricato il cadavere sulla B.M.W. del
PI allo scopo di gettarlo nel pozzo indicato dall'
ON, in prossimità del quale avevano lasciato 1' auto che era poi stata data alle fiamme. Precisava, ancora, che l'
MA si era trovato casualmente con l' LE e che, secondo quanto aveva appreso, non aveva avuto alcun ruolo nell' omicidio, essendosi la sua opera limitata alla cooperazione nell' occulamento dei resti mortali del
PI, pure se riluttante, perché aveva paura di viaggiare sull' auto con la vittima. Riferiva, infine, che aveva appreso dei fatti uno o due giorni dopo l' omicidio e che 1' ubicazione del pozzo gli era stata indicata dall'
ON nel 1982, allorché il gruppo si era trasferito a
IA; in tale occasione gli era stato anche rivelato del riaffioramento del cadavere e del rimedio utilizzato dall'
ON. Contestatogli dai Giudici istruttori che in quel periodo l' MA si trovava nell' Italia del Nord, il
LL ribatteva che ciò non gli impediva di venire periodicamente a AN e si dichiarava certo della sua presenza, rimarcando l' episodio della derisione per la manifestata paura di viaggiare con il morto. In dibattimento, 1' LE e il LL ritrattavano le loro dichiarazioni, asserendo, il primo di aver riferito fatti appresi nel paese ed il secondo di aver letto le propalazioni dell' LL e di essere stato informato dei fatti da polizia e carabinieri. 3. La sentenza di primo grado, integralmente confermata, per questa parte, in appello, dichiarava la pe ale responsabilità di Alleruzzo PE e del Lea±za, assolvendo per non aver commesso il fatto l' SI.
Ribadita l' assoluta affidabilità delle dichiarazioni rese dai due collaboranti, reciprocamente riscontrantesi sia con riferimento alla causale sia con riferimento alla dinamica dell' omicidio, e la assoluta con credibilità delle ritrattazioni, la Corte di merito di secondo grado ha, punto per punto, ribattuto alle censure difensive circa le propalazioni del LL in ordine al luogo ove era stato
h. olle 133
occultato il cadavere del PI (di volta in volta, pozzo o cisterna), un dato che trascura come la salma era stata effettivamente rinvenuta anche grazie alle indicazioni fornite dal collaborante. Le divergenze riscontrabili tra le dichiarazioni dell' LE e quelle del LL riguarderebbero circostanze di puro dettaglio e sarebbero comunque giustificabili per il fatto che il primo fu presente alla sola fase dell' omicidio e non anche a quella dell' occultamento del cadavere.
4. L' Alleruzzo ha proposto motivi riguardanti esclusivamente la sua capacità di intendere e di volere e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
-
Quanto al NZ, dopo aver riproposto le questioni processuali alle quali è stata data precedentemente risposta, ha particolarmente insistito sulla inattendibilità intrinseca dei collaboranti e delle loro dichiarazioni, nonché sull' assenza di riscontri individualizzanti.
Più specificamente, il NZ addebita alla sentenza impugnata di aver ricavato dal "dettagliamento" dell' episodio ad opera dell' LE, la sicura attendibilità del collaborante, senza peraltro spiegare se questi
"dettagli" corrispondano a verità e siano stati riscontrati.
E, su tale piano, la narrazione del LL non collima assolutamente con quella dell' altro collaborante, ma attraverso l' adeguamento progressivo delle dichiarazioni
-
anche in forza delle contestazioni dell' ufficio, che hanno finito per fornirgli ulteriori elementi di conoscenza, tenta di pervenire una volta apprese nuove notizie sull'
-
episodio - ad una versione meno distante da quella fornita dall' LE.
Ma gli elementi di discordanza permangono e non sono superabili. LL inserisce subito la persona dell'
MA, nome mai evocato dall' LE e, secondo il
LL, appreso dallo stesso LE e dal NZ, rappresentando, però, una dinamica diversa. Assume, poi, di essere stato lui stesso a far ritrovare il cadavere del
PI e l'auto bruciata, che però era già stata localizzata dai carabinieri il 19 ottobre 1980 ed era stata c . allch 134
lasciata in loco. Solo dopo essere stato condotto sul posto, utilizza l' auto per ricordare l' ubicazione della cisterna.
In successive dichiarazioni accosta il movente dell' omicido a quello già indicato dall' LE, inserendo tra i presenti al fatto anche 1' SI. Afferma che il NZ sparò con una calibro 22, la stessa utilizzata per l' omicidio Di RI, salvo poi a scagionarlo da tale fatto, dichiarandosi lui stesso autore del delitto. Così da rivelare un "accanimento bugiardo" nei confronti del ricorrente.
Ancora, 1' impugnata sentenza, allo scopo di accreditare le rivelazioni concernenti 1' Amato e la presenza del collaborante nel momento in cui furono profferite le parole di scherno per la sua paura di viaggiare sull' auto con il cadavere, perviene a conclusioni assurde, abbebitando il tutto ad un malinteso dei verbalizzanti. Per corroborare la posizione del LL nei confronti del NZ, il ricorrente segnala che nella prima fase della sua collaborazione, il LL accusò soltanto persone defunte, con eccezione proprio del ricorrente, subito chiamato in causa.
Ma un ulteriore vizio logico emergerebbe dalla sentenza impugnata allorché osserva che 1' LE non poteva conoscere tutti i movimenti post delictum;
nonostante ciò l'
LE continua a parlare anche della fase successiva, per di più contraddicendosi, ricevendo proprio dalla sentenza impugnata la spiegazione di tali contraddizioni.
Insanabili discordanze vengono stigmatizzate dal ricorrente sul punto concernente il ritrovamento del pozzo, riguardo al quale il LL non aveva potuto avere alcuna parte;
solo successivamente avrebbe aggiustato la mira rivelando di avere appreso del pozzo nel 1982, allorché si trovava a IA;
sul fatto che, in progressivo adeguamento alle dichiarazioni dell' LE, il pozzo diventa successivamente una cisterna, in funzione del ritrovamento, per poi divenire ancora una una volta un pozzo, quando le esigenze del ritrovamento erano ormai trascorse. ch еее 135
Infine, tutta l' argomentazione sul ritrovamento del cadavere nasce viziata: che l' LE indichi, ma del tutto approssimativamente la zona ove il pozzo era ubicato, vale solo a riscontrare la circostanza che taluno gli aveva raccontato, e che comunque egli sapeva che in quel sito era stato occultato il cadavere. Nulla di più, dunque, dell' affondamento del corpo del PI ad opera dell' ON, nessuno dei due collaboranti essendo presenti all' occultamento.
5. Il ricorso è infondato.
Le censure del ricorrente risultano incentrate su tre ordini di addebiti formulati nei confronti delle verifiche operate dall' impugnata decisione su altrettante tematiche.
Anzitutto, la veridicità intrinseca delle dichiarazioni dell' LE;
in secondo luogo, il grado di coincidenza e di contraddizione fra la narrazione dell' LE e la narrazione del LL;
infine, la misura dei riscontri individualizzanti nei confronti del NZ.
In ordine al primo addebito, va dato atto alla Corte di merito di avere accuratamente approfondito, alla stregua dei criteri indicati dall' art. 192, 3° comma, c. p. p., 1' affidabilità intrinseca delle dichiarazioni dell' LE, evidenziando la lucida rivelazione della causale dell' omicidio, così da pervenire ad un' ampia rassegna dei torti subiti ad opera del PI che, con il suo "doppio gioco", aveva contribuito a consentire l' attentato nei sui confronti;
precisando anche il grado di tale atteggiamento, giunto al punto di fargli recapitare la falsa lettera di un legale allo scopo di predisporre nei confronti del collaborante una vera e propria imboscata.
Nello stesso tempo, si è rimarcato come carica di particolari, che potevano provenire solo da chi aveva partecipato direttamente al delitto è la descrizione dell' incontro, dell' interrogatorio e della soppressione del
PI. Una precisione che non risulta in alcun modo compromessa dagli errori contenuti nella sua dichiarazione relativamente all' ubicazione del pozzo, dato che alla fase successiva al delitto, l' LE non ebbe direttamente a r. all desh 136
partecipare. Affidabilità, oltre tutto, comprovata dall' assenza di ogni motivo di rancore nei confronti del NZ, coinvolto nell' omicidio insieme allo stesso dichiarante senza che sia risultata alcuna ragione che potesse giustificare una artificiosa costruzione dell' episodio.
Dichiarazioni, quelle dell' LE, verso le quali convergono, nelle loro linee fondamentali, le propalazioni del LL, secondo lo schema della doppia chiamata.
LL riferisce fatti a cui non ha direttamente partecipato ma dei quali viene a conoscenza ad opera degli autori;
soprattutto per le rivelazioni di uno particolarmente qualificato per essere il capo carismatico della consorteria associata. Impressionante è la convergenza quanto alle motivazioni dell' omicidio, una motivazione cui il LL non poteva certo restare insensibile, derivando la causale proprio dal precedente tentativo di uccidere l' LE;
argomento di cui sicuramente si era parlato fra gli appartenenti alle organizzazioni consociate. Così, pure la narrazione dell' omicidio, lucidamente aderente alla descrizione fattane dall' LE, e che non poteva provenire se non dal racconto di un soggetto che aveva preso parte di persona al fatto di sangue.
Lucidamente, ancora, emerge la descrizione degli episodi relativi all' occultamento del cadavere, all' intervento dell' ON di cui erano noti i vincoli di collaborazione con l' LE, tanto da mettere a disposizione, nel periodo della “seconda faida", la base di scordia. Una descrizione riscontrata dall' attività istruttoria che ha condotto al rinvenimento del pozzo e dei resti del
PI, secondo quanto era stato rivelato proprio dal
LL; e, cioè, che per affondare il cadavere, 1'
ON aveva utilizzato una cancellata metallica ed aveva proveduto a riempire il pozzo con del prietrame.
Il fatto, poi, che le rivelazioni del LL, siano "progressive", non ne compromette in alcun modo la valenza dimostrativa, dal momento che come con assoluto rigore logico - ha argomentato l' impugnata decisione, ove
Д дес 137
si fosse trattato di adeguamento alle dichiarazioni dell'
LE, il LL non avrebbe certo introdotto tra i soggetti che ebbero una qualche parte nella vicenda l'
MA, non menzionato in alcuna dichiarazione dell' altro collaborante;
per di più, indicando anche 1' episodio concernente il suo timore di salire sull' auto con il cadavere.
Particolari che come ha correttamente sottolineato il giudice a quo anziché palesare 1' esistenza di vere e
-
proprie divergenze, rappresentano il sintomo dell' assoluta autonomia delle dichiarazioni dei due chiamanti.
Del resto, la difesa del NZ pare incunearsi, nel suo continuo oscillare fra 1' adeguamento progressivo delle propalazioni del LL a quelle dell' LE ed il contrasto rilevabile dal confronto tra le stesse, in un equivoco non altrimenti superabile che attraverso I' inevitabile epilogo della dichiarazione di infondatezza delle censure.
Per tornare al ruolo dell' MA, l' impugnata sentenza ha con motivazione avente sempre di mira la rigorosa osservanza dei principi in tema di chiamata in correità
(ovvero in reità) ritenuto irrilevante la
- sua omessa indicazione da parte dell' LE, ove si consideri che lo stesso LL aveva affermato che, in base alle confidenze da lui ricevute, 1' MA non aveva partecipato all' omicidio ma era intervenuto soltanto nella fase dell' occultamento del cadavere. Un particolare, questo, va aggiunto, che, seguendo i tracciati reiteratamente, quanto inconfutabilmente perché fondati su un' accurata lettura degli atti processuali seguiti dalla sentenza circa la costante essenzialità del contenuto delle dichiarazioni dell' LE ed il suo rifuggire, dunque, da particolari per lui inutili nella trama effettiva del racconto, che comprova senza peraltro inficiare la rispettiva coerenza
-
delle narrazioni e la loro convergenza come i nuclei fondamentali delle propalazioni risultino assolutamente conformi.
G alleyни 138
Ma, più ancora, non può non essere stigmatizzata quella parte di censure riguardanti il ritrovamento dei resti mortali del PI. Non va trascurato, infatti, che, come la sentenza impugnata na icasticamente posto in luce, solo dopo le rivelazioni dei collaboranti si poté procedere alla localizzazione del pozzo (che si trattasse di un pozzo
о di una cisterna appare particolare assolutamente irrilevante) ove la vittima era stata occultata. così è a dirsi dell' indicazione del movente, subito precisato nelle sue linee fondamentali e difficilmente
-
contestabili dall' LE, linee confermate dal
LL secondo uno schema che non può trascurare il lungo lasso di tempo trascorso tra le rivelazioni ricevute e la sua volontà di collaborare.
Ai medesimi rilievi non paiono sfuggire neppure le censure concernenti il calibro della pistola utilizzata per uccidere il PI e le precedenti dichiarazioni relative all' omicidio Di RI. E ciò perché la dichiarazione va apprezzata in quanto tale, per quanto essa esprime, ferma restando la necessità, pur in uno schema logico (ma solo in apparenza) coerente, di determinare quali parti del racconto assumano valenza decisiva e quali altre risultino, invece, inidonee ai fini dell' affermazione di responsabilità. Così che le argomentazioni difensive circa pregresse ragioni di risentimento del LL nei confronti del NZ non paiono eccedere il mero espediente difensivo, non risultando le dette ragioni sostenute dal minimo dato probatorio. analoga sorte va assegnata a quelle ulteriori Un' peraltro neppure specificamente qualificate doglianze
-
nell' area dei vizi della sentenza sottoponibili all' esame di questa corte suprema concernenti il modus con cui il
-
LL è pervenuto all' indicazione dell' SI;
di una problematica correttamente sciolta dalla corte merito, in base alla valutazione delle varie dichiarazioni, il cui ulteriore esame rischia di dar vita ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita, come tale, a questa Corte.
в омh olly 139
PE RA e il
4. Gli omicidi di ZI e
tentato omicidio di VI stimoli.
i. con rapporto del 12 gennaio 1981 i carabinieri del
Nucleo operativo di Catania riferivano che alle 18, 45 del
31 ottobre 1980 ignoti avevano attinto con colpi di arma da fuoco ZI e PE RA e stimoli PE. I primi due erano entrambi deceduti (1' uno immediatamente, I altro durante il trasporto in ospedale), il terzo risultava ricoverato per "lesione ascella destra e ritenzione di proiettile". sul luogo della sparatoria stazionava una FIAT 500 (a ridosso di una FIAT 1100 contro la quale era andata a cozzare): a bordo, sul sedile di guida, giaceva il corpo di
ZI AB;
il sedile anteriore destro era spostato in avanti, il vetro posteriore destro "era stato infranto da un proiettile con foro verosimilmente introflesso"; sulla pedana dell' autoveicolo era stato rinvenuto un proiettile per revolver cal. 38. A dieci metri circa dall' auto fu constatata la presenza di numerose macchie di sangue, in prossimità delle quali un vigile urbano aveva rinvenuto la pisola AN e MA cal. 7, 65, con caricatore pieno e colpo in canna, verosimilmente appartenuta a PE
RA.
Nel rapporto si riferiva che i RA perseguivano un disegno di vendetta per l' uccisione del loro congiunto
TO CO RA, avvenuta a PA il 29 luglio
1980.
Secondo la ricostruzione effettuata, peraltro, sulla
-
base di fonti informative non indicate mentre i tre
-
procedevano a bordo della 500 erano stati uditi colpi di arma da fuoco;
l' auto, con il conducente privo di vita, era andata a cozzare contro l' altra vettura parcheggiata. Il vigile urbano AR AN aveva notato IU RA rantolante sull' asfalto, con a fianco la pistola, raccolta h oll allв 140
e consegnata dallo stesso vigile, il quale aveva anche spento il motore e i fari della 500.
Riferivano ancora i carabinieri che lo stimoli, dimesso dal carcere il 14 ottobre, aveva ostentato una posizione di equidistanza tra i clan rivali dei PI e dei RA, pur tentando di conoscere chi avesse ucciso il 30 marzo precedente il suo omonimo cugino, omicidio del quale era sospettato VI AT, ucciso, a sua volta, il 17 agosto 1980. Aggiungevano che il 16 ottobre precedente era scomparso IO PI, sospettato proprio di essere l' autore dell' omicidio di TO CO RA. Secondo
i verbalizzanti, nel quadro di tali faide, i due Morabito
e lo stimoli, in presenza di numerose persone, avevano costretto, sotto minaccia della pistola, NT LE a salire sulla 500 per fargli confessare 1' omicidio del
PI e conoscere dove si trovasse il cadavere. L'
LE, estratto il suo revolver cal. 38, aveva fatto fuoco contro i RA e lo stimoli. Quest' ultimo, mentre veniva condotto alla casa circondariale con l' accusa di favoreggiamento, aveva rivelato al maresciallo dei carabinieri DA di essere "un uomo morto", alludendo alla certa vendetta dell' LE. più volte interrogato, lo stimoli aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento nel fatto, assumendo di essersi trovato per caso a transitare sul luogo della sparatoria;
non aveva visto né aggressori né aggrediti. veniva disposta perizia sullo stimoli, sulle macchie di sangue rilevate all' interno del veicolo anche per verificarne la compatibilità con il gruppo sanguigno dello
OL, e perizie necroscopiche ed ematologiche sui due
RA. si accertava così: che lo stimoli era stato attinto da un colpo di pistola o di rivoltella, in direzione antero- posteriore, quasi orizzontale, trovandosi il feritore faccia a faccia con la vittima, senza che se ne potesse stabilire la distanza;
che le tracce di sangue rilevate sul sedile di guida erano del gruppo "A" (corrispondente a quello di
ZI RA), mentre erano del gruppo "B" (corispondente h oll all 141
a quello di PE RA) le tracce rilevate sui sedile posteriore e sulla spalliera del sedile anteriore destro;
che il sangue dello OL è del gruppo "0"; che il proiettile che aveva colpito ZI RA (di piombo non incamiciato, esploso da un' arma da fuoco corta) aveva attinto le regioni occipito-mastoidea destra, con direzione verso sinistra e poi in alto e che era da ammettersi che fosse stato sparato a distanza inferiore ai 50 cm., stando il feritore alle spalle della vittima, verosimilmente seduto dietro il posto di guida;
che il colpo di pistola o revolver sparato
contro
PE RA, e che lo aveva attinto alla regione fronto-temporale sinistra, fuoriuscendo in sede occipitale destra - con direzione antero-posteriore, da sinistra verso destra e leggermente dall' alto in basso da brevissima distanza (tra i 20 e i 50 cm., con presenza di
"tatuaggio" ed assenza di segni di affumicamento)
- era probabilmente di grosso calibro e che la vittima aveva offerto come bersaglio la superficie anteriore e laterale sinistra del corpo. con sentenza del 16 ottobre 1984 il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine agli omicidi e al tentato omicidio per esserne rimasti ignoti gli autori ed in ordine al favoreggiamento ascritto allo stimoli perché il fatto non sussiste.
2. PE LE, nel corso delle sue rivelazioni, inquadrò il duplice omicidio ed il ferimento dello stimoli nel contesto di vari fatti di sangue (omicidi di TO
CO RA, di VI stimoli e di IO
PI), riferendo del ruolo ambiguo assunto dallo
OL, il quale fingeva di mantenere rapporti di collaborazione con il gruppo facente capo al dichiarante, col promettere di far trovare loro i RA, ma in realtà intendenão vendicare la soppressione del cugino attribuita al clan Allerruzzo. Sulla dinamica del fatto, dichiarava che, mentre suo nipote TO si trovava, in compagnia di tale "PP", davanti all' officina di un meccanico, erano sopraggiunti i RA e lo stimoli che gli avevano intimato, minacciandolo con una pistola, di salire sull'
я же ни 142
auto; salito nell' auto, NT aveva, a sua volta, estratto la pistola e sparato a ZI RA, che era seduto al posto di guida ed a PE RA, sedutogli accanto, e, successivamente, allo OL, senza saper precisare se quest' ultimo era stato colpito mentre era seduto in macchina o mentre si dava alla fuga.
PE LL riferì sugli stessi fatti, assumendo di esserne stato informato la sera stessa la sera successiva da NT LE che era andato a trovarlo nel suo deposito di generi alimentari, accompagnato dal NZ
e da tale "PP". Precisava che NT, dopo aver sparato immediatamente alla testa di PE RA e poi alla nuca di ZI RA, seduto al posto di guida, era uscito dall' auto mentre il motore era ancora acceso ed aveva fatto fuoco contro lo stimoli, che era accanto alla vettura e che, pur ferito, si era dato alla fuga.
3. sulla base delle dichiarazioni de relato dei due collaboranti, dichiarazioni reciprocamente riscontrantesi sia sulla dinamica dei fatti di sangue sia sul movente, le sentenze di primo grado e della corte di assise di appello hanno affermato la penale responsabilità di TO LE. 4. Ha proposto ricorso per cassazione 1' imputato, deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle fonti da cui sono stati tratti i fatti dimostrativi della responsabilità del ricorrente.. LE
e PE, oltre a chiamare in reità e non in correità, sono fonti de relato e, dunque, inidonee, come tali, in mancanza di conferma ad opera della fonte primaria e cioè
- Santo Alleruzzo a costituire prova del fatto. Senza
-
contare che la fonte di PE LE risulterebbe il
NZ e non il ricorrente.
Un' identica mancanza e contraddittorietà del contesto motivazionale sarebbe rilevabile tanto in relazione al movente quanto in relazione alla dinamica dei fatti.
Relativamente al primo, la pretesa alleanza tra i clan
PI e RA, risulterebbe smentita dal rapporto dei carabinieri che riferisce, invece, di contrasti tra le due famiglie. circa la dinamica del fatto, non si sarebbe tenuto
G allech 143
conto di taluni dati che rendono inverosimile la versione fornita dai collaboranti: quali, il foro del vetro
"introflesso", la direzione dei proiettili (di tipo diverso) dall' alto verso il basso, la mancanza di affumicamento sul corpo di PE RA.
5. L' impugnata sentenza deve, sul punto, essere annullata senza rinvio, ma per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. 6. con riferimento al primo ordine di censure, correttamente la corte di merito ha affermato che autore degli omicidi e del tentato omicidio sia da ritenere TO Alleruzzo, sulla base delle dichiarazioni di PE
LE e PE LL. vero è che ci si trova in presenza, questa volta, non di chiamate in correità, sibbene di chiamate in reità e, per giunta, de relato ma è anche vero che i criteri di
-
verifica dell' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e dell' esistenza dei riscontri individualizzanti restano quelli indicati dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. con l' avvertenza, peraltro, che le due caratterstiche ora rilevate impongono al giudice di merito un più penetrante rigore verificatorio, con riferimento sia all' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sia alla valenza dei riscontri. orbene, relativamente ad entrambi i profili, la corte di merito di secondo grado ha dato adeguata risposta alle censure avanzate dal ricorrente.
In ordine all' attendibilità intrinseca delle due dichiarazioni, il giudice a quo ha osservato correttamente come il fatto che le stesse non coinvolgano i dichiaranti, non tolga loro, in linea di principio, valore di prova. un principio davvero insuperabile quando, come nel caso di specie, il movente del fatto di sangue sia nitidamente argomentato, con il richiamo ad antecedenti in grado di fornire la certezza che le indicazioni dei collaboranti corrispondono al reale assetto dei fatti di mafia che hanno insanguinato le opposte fazioni. Un assetto comprovato da episodi specifici, quali una serie di omicidi consumati вh all ill 144
Ladalla fine di marzo all' inizio di ottobre del 1980. soppressione, cioè, dicioè, di VI stimoli, di CO
TO RA e di IO PI;
cosicché correttamente la sentenza impugnata ha puntualizzato che quegli omicidi avevano avuto come protagonisti PE
LE e il suo clan;
in modo tale da rendere logicamente insostenibile la tesi difensiva secondo cui il consorteria antagonista non nutriva propositi di vendetta nei confronti del gruppo avverso e da enucleare una ragione validissima per azioni di ritorsione ad opera dei RA e di VI di OL, pervenendo alla conclusione che il sequestro
NT LE rientrava nell' usuale schema che prevedeva prima l' “interrogatorio” del sequestrato e, quindi, ove le risposte fossero risultate insoddisfacenti, la sua eliminazione. oltre tutto, nessuno meglio dello stimoli sarebbe stato in grado di avvicinare i componenti del gruppo avverso, essenão noto il suo ruolo di "doppiogiochista”.
Alla esatta corrispondenza del movente fa da riscontro una descrizione della dinamica dei fatti da parte dei collaboratori pressoché identica, nelle linee essenziali, descrizione che come ha lucidamente rilevato il giudice a
-
non poteva provenire, che da chi aveva direttamente quo -
partecipato all' avvenimento, cioè, da Santo Alleruzzo.
Il tutto secondo la linea seguita dalla sentenza impugnata, attenta a rimarcare come gli atti processuali e le notizie di stampa su cui ha reiteratamente insistito la difesa per affermare che queste erano le sole fonti di effettiva conoscenza per il LL, non possono rivestire alcuna valenza;
sia perché i verbalizzanti, in mancanza di concreti elementi, si erano limitati a formulare generiche ipotesi sulla vicenda sia perché i giornali nulla avevano riferito quanto alle modalità della esecuzione dei fatti di sangue.
Una dinamica che ha ricevuto nella convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti - puntuale conferma nelle risultanze degli accertamenti medico-legali, ematologici e balistici sopra riportati.
G all e 145
Ne deriva che deve assegnarsi assoluta credibilità alle dichiarazioni di PE LE e di PE
LL, da ritenere intrinsecamente attendibili, pur nella lora natura di fonti indirette e non coinvolgenti alcuno dei collaboratori, non risultando determinante la mancanza di dirette fonti di conferma che, peraltro, si tradurrebbero nella confessione del fatto addebitato. Ciò soprattutto considerando come, con assoluto rigore, ha
-precisato la decisione impugnata il vincolo omertoso che collegava le persone che avrebbero potuto riferire circostanze utili (e si allude anche alla posizione del
NZ), e che le ha indotte, invece, a smentire le confidenze fatte, secondo una logica che presuppone comunque il rifiuto di collaborazione con gli organi dello stato. A tale intrinseca attendibilità fa da contrappunto la convergenza delle propalazioni nei rispettivi nuclei fondamentali, e la sostanziale conferma, quanto alla dinamica dell' episodio, ad opera delle risultanze degli accertamenti peritali. 7. Ritiene, però, il collegio che, in applicazione dell' art. 152 c.p.p. 1930, NT LE deve essere assolto dai reati a lui ascritti al capo 39 della rubrica, e cioè per l' omicidio dei RA e per il tentato omicidio dello stimoli (ferma restando la sua responsabilità relativamente al reato di cui al capo 40, concernente il porto illegale di armi), per avere agito in stato di legittima difesa.
Ed in effetti, proprio seguendo la ricostruzione della dinamica degli accadimenti compiuta dall' impugnata decisione, risulta che NT LE ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere il proprio diritto alla vita contro il pericolo attuale di un' offesa ingiusta.
E' risultato, in primo luogo, che l' LE, mentre si trovava in compagnia di tale "PP" davanti ad un' autofficina, venne "invitato" dallo stimoli e da PE
RA a salire sull' autovettura e che, al suo rifiuto, il RA aveva subito estratto la sua pistola cal. 7, 65 che sarà poi ritrovata, con il caricatore pieno e con il
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в ени 146
colpo in canna, a circa dieci metri dall' auto costringendolo a portarsi sul sedile posteriore della 500.
Quanto allo scopo del "prelevamento", concretizzante un vero e proprio sequestro di persona, è chiaro che esso è da collegare ai gravi fatti di sangue che avevano colpito il clan RA-stimoli, fatti addebitati all' opposto gruppo mafioso facente capo a PE LE. Quindi, come ha perspicuamente argomentato il giudice a quo, esistendo "una valida ragione perché i RA tentassero di portare a buon fine cruente iniziative di ritorsione e vendetta", ne consegue che "il sequestro dell' LE rientrava nell' usuale schema che prevedeva prima 1' "interrogatorio” del soggetto ed indi, ove le risposte fossero apparse insoddisfacenti, la sua eliminazione".
Una situazione, dunque, di attuale pericolo per la vita del sequestrato, considerato che come di norma 1' esito
- -
dell' interrogatorio non avrebbe certo condotto a soluzione diversa dall' uccisione dell' LE.
Né appare sostenibile che la difesa non sia da ૪. qualificare legittima, derivando essa da un, sia pur implicito, atto intimidatorio, da collocare quindi, con
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contrassegni di assoluta specificità nell' ambito della
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violenta contrapposizione fra i clan rivali.
Il tutto secondo la linea interpretativa che giustappone sul piano dei valori giuridici da tutelare
-
-
1' ingiustizia dell' offesa esattamente in corrispondenza dell' ingiustizia della difesa;
nell' osservanza di canoni rispondenti all' esigenza di non apprestare protezione a situazioni che configurino una sorta di compartecipazione bilaterale (o, più ancora, plurilaterale al fatto); così da coinvolgere nella impossibilità di usufruire della scriminante entrambi i partecipanti (o la serie di partepanti) alla contesa.
Tutto ciò presuppone, infatti, l' esistenza di un diretto rapporto causale tra momento rilevante sul piano della contesa ed aggressione. Altrimenti sovrapponendosi il diritto alla tutela della propria integrità personale alla esigenza di complementare tutela dell' ordine pubblico, di hoelle 147
sicura rilevanza quando il fatto si manifesti in un contesto di lotta tra faide contrapposte, ma purché il vincolo di complementarità sia effettivo e concreto.
-Il che presuppone e, su questo punto, i profili problematici finiscono con 1' intrecciarsi che la situazione di pericolo per la propria incolumità fisica sia stata volontariamente provocata dall' autore del fatto.
Così da conformarsi alla pressoché costante giurisprudenza di questa corte Suprema, che ravvisa proprio in tale circostanza una condizione ostativa all applicabilità della scriminante. 4. involontarietà del pericolo, sebbene non risulti espressamente richiesta dall' art. 52 c.p., è da ritenere, infatti, elemento coessenziale al CO di legittima difesa, perché la formula adoperata dall' art. 54 c.p. in tema di stato di necessità, richiamante un pericolo non volontariamente causato e non evitabile, è implicita nel più lato CO di una ingiusta offesa da cui si sia costretti a difendersi;
con la conseguenza che anche in presenza di un' offesa ingiusta, 1' azione di chi reagisce ad una condizione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta non può essere scriminata in forza dell' art. 52 c.p., in quanto quella situazione di pericolo determinatasi e che ha cagionato la definiva reazione è stata prevista e liberamente accettata (cfr., ex. plurimis, cass., 18 giugno 1990, zubine).
Ma l' ipotesi del pericolo volontariamente provocato non può certo riferirsi se non ai casi in cui in forza di un comportamento volontario dell' aggredito, comportamento dotato di forza eziologica, il risultato venga a realizzarsi concretamente. ciò perché, qualificandosi la legittima difesa come vera e propria causa di esclusione dell' antigiuridicità, soltanto l' irrompere di contegni antigiuridici è in grado di impedirne il rilievo.
-Derivandone, a corollario per restare alla specificità della situazione sottoposta ora all' esame della Corte
-
che esclusivamente il diretto rapporto volontario e causale ch еееет 148
tra la lotta nelle consorterie e la presenza dell' offeso vale a rendere non legittima la difesa. in altri termini, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale si è al di fuori della sfera di operatività dell' art. 52 c. p. Una situazione qui, certo, non ipotizzabile, proprio alla stregua della genesi del sequestro, quale risultante dall' impugnata decisione.
E' emerso, infatti, che TO LE venne sequestrato in PA, località di sua residenza, mentre si trovava davanti ad una officina e che solo grazie alle ricerche dello stimoli e dei RA era stato individuato e, quindi, costretto a salire sulla 500. Nessun atteggiamento ascrivibile, neppure colposamente (e ciò sarebbe davvero ancor poco) all' imputato è, dunque, ipotizzabile.
La stessa strettissima localizzazione nel tempo dell' episodio conferma, poi, 1' assoluta attualità del pericolo per la vità dell' LE. chiuso nel sedile posteriore della 500, alle spalle di ZI RA e con accanto
PE RA, mentre probabilmente lo stimoli si apprestava a salire sull' autovettura, I' unica via di scampo era quella di liberarsi dei suoi rapitori con la massima repentinità.
Una situazione puntualmente confermata dagli accertamenti medico-legali ed ematologici, che illustrano come il
RA, che era alla guida, fu attinto alle regioni occipito-mastoidea destra, con direzione verso sinistra e poi in alto a distanza non superiore ai 50 cm;
mentre
PE RA fu colpito alla regione fronto-temporale sinistra, con fuoriuscita in sede occipitale destra, anch' egli a brevissima distanza (tra i 20 e i 50 cm.). LO
OL, a sua volta, che pure faceva parte del "commando" e del quale l' LE avrebbe potuto temere la reazione
(non foss' altro perché si trattava di uno dei suoi sequestratori), "fu ferito mentre era all' esterno dell' auto e mentre si accingeva a prendere posto sul sedile anteriore accanto al guidatore”. сея ж ки 1-49 9. L' impugnata sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, relativamente al duplice omicidio di ZI e
PE RA, con conseguente immediata scarcerazione di TO LE se non detenuto per altra causa.
Я ели 150
5. L' omicidio di OL DO
1. Poco prima delle ore 22 del 29 agosto 1981, in AN,
OL DO, mentre stava rientrando nella propria abitazione, veniva attinto da sei colpi di arma da fuoco che ne provocavano la morte.
La moglie, IA ER, riferiva che, affaciatasi al rumore dei colpi, aveva notato che una vettura verde scuro, tipo Volkswagen, si stava allontanando. Entrambe tali circostanze venivano confermate dal teste OC Ventura.
Dai primi accertamenti di polizia risultava che il DO era stato accompagnato verso casa da IO AN, che lo aveva fatto scendere a circa dieci metri dall' incrocio, nei pressi dell' abitazione dell' ucciso.
La perizia balistica eseguita dal prof. compagnini accertava che i due proiettili cal 38 special SM & WE erano stati esplosi da uno stesso revolver, dotato di canna con cinque rigature destrorse. La perizia balistica collegiale, espletata successivamente alle dichiarazioni di PE LL, sulla base degli esami comparativi svolti con il reperto proveniente dall' omicidio SC, si pronunciava per l' identità dell' arma usata in occasione di tale delitto con quella utilizzata per l' omicidio del DO. 2. sull' episodio hanno riferito sia IU LE sia PE LL.
LE ha dichiarato di aver appreso, ad un paio di giorni di distanza dall' omicidio, “dai ragazzi che se l' erano fatto", che il DO, amico o parente di AL
TO, era alla ricerca di notizie per scoprire 1' autore di tale omicidio.
Secondo il collaborante il DO era stato soppresso da RI MO, PP LL e RI LL. Quest' ultimo, accertatosi che il DO non era in casa ma in piazza, aveva avvertito il AT PP ed il MO che h elalle 151
avevano preso posizione nei pressi della casa del DO, lungo la strada che lo stesso era solito percorrere per rientrare. Giunto a tiro, PE LL e salamone avevano sparato "probabilmente" con armi a tamburo, come, del resto erano soliti fare. compiuto l' omicidio, i tre avevano percorso un tratto di strada a piedi per raggingere auto guidata Salvatore LL.1' da
Il LL, a sua volta, ammetteva la propria responsabilità quale esecutore materiale, fornendo ulteriori particolari relativi al delitto.
Quanto al movente, riferiva che il DO, giocatore d' azzardo, si era rifiutato di pagare un rilevante debito a
RI PI EC, affiliato all' organizzazione. A richiesta del PI erano intervenuti sul DO che, non solo aveva reiterato il suo rifiuto di pagare, ma aveva anche richiesto di non divenire oggetto di ulteriori pressioni, alludendo al fatto che egli era a conoscenza di
"tante cose" riguardanti l' organizzazione e che se avesse parlato potevano "farci delle scortesie”. Dopo quella risposta assume il LL "si decise che bisognava
-
ucciderlo". Fa riferimento ad una riunione della quale indica i partecipanti.
Per la fase esecutiva, il LL esclude la presenza del AT SA e confessa di aver sparato insieme al MO (giudicato e condannato sia in primo grado sia in appello); indica come conducente dell' auto il Pinzone
EC (successivamente ucciso); il quarto componente del
"commando" si identificava in IO ER, rimasto però all' interno del veicolo. 3. Il giudice di primo grado ritenne riscontrate le censure dei collaboranti tra loro nonché da elementi oggettivi esterni relativamente ai movimenti della vittima, alle armi utilizzate, al luogo dell' appostamento, all' esecuzione, all' allontanamento a bordo di un' autovettura in attesa, che, dal colore, risultava rubata qualche giorno prima.
In ordine al movente, la Corte di assise ravvisò nelle affermazioni del LL un' integrazione e completamento
Д ееее 152
delle dichiarazioni dell' LE;
riguardo alla preveniva riunione (di cui l' LE non parla) si ritenne che essa fosse rimasta circoscritta alla frangia TA dell' organizzazione, essendo, oltre tutto, stati indicati dal
LL solo consociati di AN;
e ciò anche per il maggior interesse locale riguardante il PI.
In base a tali premesse, la corte di assise di primo grado condannò PE LL, assolvendo LV
LL perché la “sola chiamata in reità da parte dell'
LE, priva di riscontro soggettivante”, non è comunque idonea a consentire l' affermazione di responsabilità. 4. A seguito di impugnazione del procuratore RA, la corte di assise di appello, in riforma della sentenza impugnata, riteneva colpevole dell' omicidio DO anche
LL LV.
Nel corso del dibattimento di appello PE
LL aveva, infatti, reso nuove dichiarazioni coinvolgenti direttamente il AT.
All' udienza del 29 settembre 1993, dopo aver dato
9 ragione dei motivi che lo avevano indotto alla totale ritrattazione nel corso del giudizio di primo grado, il collaborante rivelava "lo scrupolo di coscienza di specificare che io ho volutamente tenuto fuori dalle mie accuse mio AT LL LV”, affermando:
"detto mio AT ha partecipato alla consumazione dell' omicidio di DO OL, con funzioni di autista, nonché all' altro omicidio di OR vittorio". Aggiungeva che
"negli omicidi ER e AL mio AT era partecipe morale, come tutti gli altri, e ciò vale anche per i tentati omicidi" di SC LV e di tale RA.
Nel giustificare le ragioni di tali rivelazioni, il
LL faceva riferimento "a motivi di coscienza, con animo dolente ma essendo consapevole del fatto che, essendo mio AT responsabile, è giusto che paghi come tutti gli altri".
sempre in relazione all' omicidio DO, il LL precisava che “gli esecutori erano i tre da me indicati in istruttoria, oltre a mio AT che era alla guida del
в еееh ellen 153
mezzo. MO SA e ZI IO avevano preso posto sul sedile posteriore mentre io ero accanto al guidatore. 10 sceso per primo per fare 1' appostamento, seguito sono subito dal MO. Per tutto il tempo occorso per la consumazione dell' omicidio mio AT LV non è sceso dall' auto. PI HI era, in realtà, il mandante dell' omicidio, per mancato pagamento di debiti di gioco. Io 1' no indicato quale partecipe materiale per proteggere mio AT, dato che il detto PI era deceduto. Avevo infatti detto che 1' autista del mezzo era
PI". Aggiungeva di non ricordare se in quella occasione il AT fosse armato, ma di ritenerlo “probabile”, perché "quando si doveva compiere qualche omicidio eravamo tutti armati”. Riferiva ancora che “quando si progettava la consumazione di qualche omicidio i più autorevoli partecipavano a questi incontri e mio AT era presente a questi incontri", rimarcando, però, che "mio AT non era sempre d' accordo circa la consumazione degli omicidi ma non poteva ovviamente sottrarsi per rispettare la comune decisione degli altri. Credo che anche per l' omicidio DO mio AT fosse presente, non ne sono certo, ma dato che egli ha poi partecipato, penso che sia stato presente alla riunione".
Nella successiva udienza del 27 settembre 1993 il
LL aggiungeva che "una settimana prima dell' omicidio DO vi fu una riunione dei componenti 1' organizzazione"; precisava di non poter ricordare tutti coloro che vi presero parte, “ma solo confermare che mio AT era con me".
All' udienza del 20 novembre 1993 il LL ribadiva che SA era presente alle riunioni ma, con riferimento all' omicidio DO, specificava che "non era previsto che dovesse guidare l' auto: ciò accadde per sostituire altro pilota, ma non ricordo se sapesse O meno della determinazione di dover guidare la macchina per consumare l' omicidio DO". Precisando ancora: "L' omicidio era previsto da tempo e se ne parlava in conseguenza per la sua esecuzione;
non era previsto che mio AT facesse da
Galle 154
autista, ma, come no detto, quel giorno non era previsto l' omicidio DO. siamo usciti con quest' auto che era stata rubata assiene ad una A 112 a BR per taroccare un' auto di mio AT SA. Non ricordo se dovevamo andare al garage per prelevare la A 112, ma non ricordo se mio AT abbia avuto conoscenza dell' omicidio prima che fosse compiuto". sulla base delle sopra riportate dichiarazioni e delle risultanze istruttorie, la Corte di assise di appello ha ritenuto che "gli aggiustamenti... .nel corso del dibattimento", finalizzati a limitare il coinvolgimento del AT alla presenza in loco fossero determinati dall' intento di alleggerirne la posizione, escludendo "il ruolo di partecipe quasi occasionale ed ignaro che il LL vorrebbe attribuire al AT". Il detto convincimento stato motivato con la inverosimiglianza e il "contrasto, non solo con le dichiarazioni accusatorie fatte dal collaborante all' udienza del 27 settembre 1993, ma soprattutto con il complesso delle risultanze istrutttorie relative all' episodio in questione". Vale a dire, oltre alla conformi dichiarazioni dell' LE e del LL
(salvo per quel che attiene alla parte avuta dal LV): la preventiva riunione del gruppo TA (cui il
LL ha precisato avere, con certezza, partecipato anche il AT SA), nella quale venne deliberata
1' uccisione del DO;
il furto di una 127 e di una A 112 avvenuto in BR il giorno precedente a quello dell' agguato, furto finalizzato all' approntamento della vettura che sarebbe stata utilizzata per l' omicidio;
la ricerca del DO prima presso la sua abitazione e poi sulla piazza di
AN, ove venne scorto da SA LL, secondo quanto riferito dall' LE;
l' appostamento nei pressi dell' abitazione del DO, lungo la via che costui avrebbe dovuto percorre per raggiungere casa;
1' esecuzione materiale del delitto ad opera di PE LL e
SA MO;
la successiva fuga a bordo della FIAT condotta da SA LL;
la combustione del veicolo G alleжи 155
utilizzato per la fuga nelle campagne di BR, ove è stato effettivamente rinvenuto.
In conclusione, secondo la Corte di merito, "risulta assolutamente inverosimile, illogico e positivamente escluso che LL LV il quale sapeva, per aver partecipato alla riunione deliberativa, del progettato omicidio del DO, solo casualmente abbia ricevuto un passaggio dagli esecutori materiali che stavano per recarsi a commettere l' omicidio (ponendosi però proprio lui alla guida del mezzo che il giorno precedente era stato sottratto a BR per l' esecuzione del delitto) e si sia quindi solo occasionalmentr trovato coinvolto nello stesso”. 5. Ha proposto ricorso per cassazione PE LL, censurando la sola parte di sentenza relativa alla misura della pena, doglianze che saranno esaminate in apposita parte a ciò dedicata.
Articolati i motivi proposti da LV LL, alcuni dei quali sono stati presi in considerazione nella parte dedicata alle questioni processuali.
Relativamente alla condanna per l' omicidio di DO
OL, SA LL lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento del fatto.
Denuncia, più in particolare, in primo luogo, la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto 1' attendibilità delle accuse rivolte da PE LL, alla luce del suo fluttuante contegno processuale e dei reali motivi che hanno indotto il collaborante a formulare nel dibattimento di appello le nuove accuse.
Lamenta, poi, 1' assenza di riscontri tra le dichiarazioni del LL e le dichiarazioni dell'
Alleruzzo loquente, oltre tutto, de relato nonché
-
-
mancato esame delle insanabili divergenze con riferimento al movente ed al momento deliberativo dell' omicidio. Sotto il primo profilo, si argomenta che le dichiarazioni dell'
LE non sarebbero state, in sè, utilizzabili per sostenere l' affermazione di responsabilità, provenendo da soggetto non a conoscenza diretta del fatto. Sotto il
$я ещ 156
secondo profilo, si sottolinea il contrasto motivazionale della sentenza laddove, da un lato, afferma la qualità di capo dell' LE e, dall' altro lato, ritiene conforme a criteri di logicità che egli non abbia partecipato alla riunione deliberativa dell' omicidio e non fosse stato informato della presenza ad essa del ER, sempre indicato dal LL e mai dall' LE.
Deduce, ancora che, pure ove si accettasse la versione di
PE LL e si ritenessero credibili le sue accuse, la sentenza impugnata manca di motivazione nella parte in cui ha omesso di qualificare la posizione giuridica di LV LL in relazione sia alla fase deliberativa sia alla fase esecutiva.
Ha denunciato, ancora, mancanza e contraddittorietà della motivazione per non essersi escluse, relativamente all' omicidio DO, le circostanze aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e del numero delle persone, nonché per non essersi concesse all' imputato la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all' art. 114 c.p. e le circostanze attenuanti di cui all art. 62-bis c.p.
6. Il ricorso è fondato. come si è puntualizzato nella parte generale relativa all' attendibilità dei due collaboranti, l' art. 192, 3° comma, c.p.p. fissa una regola che vale soprattutto in funzione di garanzia ai fini della verifica dell' affidabilità delle dichiarazioni rese da coimputato o da imputato di reato connesso o collegato. In base alla detta regola anche a prescindere dall' esame (peraltro, alla intrinseca ampiamente sviluppato) in ordine accertamento dell' attendibilità del chiamante
- 1'
attendibilità intrinseca della dichiarazione costituisce il presupposto ineludibile per poi procedere alla verifica della sussistenza dei riscontri individualizzanti.
Un primo canone logico deve, dunque, guidare l' opera dell' interprete, e che può essere individuato nell' accertamento della costanza delle dichiarazioni del secondo quanto più voltechiamante. Non già nel senso,
е 157
precisato, che una ritrattazione valga agenerica compromettere 1' intrinseca attendibilità della dichiarazione stessa, ma nel senso che specifici "mutamenti di rotta” in ordine alla indicazione del soggetto o dei sogggetti responsabili di determinati reati, devono essere approfonditi secondo canoni logici di assoluto rigore, così da fugare anche il mero sospetto che il nuovo quadro sottoposto all' esame del giudice risulti finalizzato a scopi diversi dall' accertamento della verità. con ciò non si vuol, certo, affermare che alla base delle dichiarazioni accusatorie del collaborante non possa sottostare una finalità estrinseca al perseguimento di fini di giustizia, quale l' esigenza di fruire dei benefici apprestati dalla legge;
si vuol precisare soltanto che, ove intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l' irrompere di nuove
.
accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali 1'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua 1' accertamento da motivare con ancor
-
più stringente rigore logico della veridicità di quanto
-
successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata. Un paradigma indispensabile per ricondurre l' art. 192, 3° comma, c.p.p. alla sua tipica funzione di garanzia assegnatagli dalla legge.
A tale paradigma la corte di assise di secondo grado non risulta, invece, essersi attenuta così da pervenire ad una motivazione non osservante la norma ora ricordata.
Manca, anzi tutto, una motivazione priva di alternative circa la tardiva chiamata in correità che si coniughi con la causale complessiva ipotizzata come spinta scatenante le originarie propalazioni, le uniche dotate di quell' intima coerenza che consenta di ritenerle intrinsecamente attendibili. holl 158
Non solo, ma pure ove si ritenga che una tardiva resipiscenza di ordine morale о anche 1' esigenza di perseguire il conseguimento dei benefici premiali per i collaboratori di giustizia possa aver determinato il
LL a denunciare pure il proprio AT, è necessario che le sue dichiarazioni non si prestino a divenire oggetto di qualsivoglia ragione di perplessità. Di qui l' imprescindibile necessità della verifica della puntualità e della costanza nella narrazione dei fatti in cui si incentra la nuova chiamata e, soprattutto, di quelli che coinvolgono un nuovo soggetto, oltre tutto in sostituzione di altro precedentemente accusato. 7. Non a caso, questa corte ha ritenuto di riportare parte dei verbali di interrogatorio del PE nel corso del dibattimento di appello. Da esse non paiono assolutamente derivare conclusioni così rassicuranti, ai fini dell' applicabilità della regola di cui all' art. 192, 3° comma,
c.p.p., come ha, invece, ritenuto la Corte di assise di appello.
Impressiona, anzi tutto, l' intima incoerenza delle dichiarazioni, oscillanti dalla partecipazione del AT alla fase deliberativa, alla riduzione del suo apporto alla mera fase esecutiva dell' omicidio DO, fino a farne soltanto l' autista dell' auto sottratta proprio per consumare il delitto con dubbi anche in ordine alla
-
consapevolezza dell' intrapresa per poi rivelare ancora, con resipiscenza caratterizzata da vera e propria improntitudine, che il AT LV era armato. Con in più la sua "sostituzione" a persona deceduta, chiamata in correità come esecutore e divenuta poi mandante.
Non può, dunque, concludersi diversamente dal rilevare che la corte di merito sia caduta in un vero e proprio vizio logico. Un vizio ancor più penetrante nella complessiva valutazione dei fatti ora all' esame di questa Corte, solo considerando che il riscontro di tali propalazioni non è costituito da dichiarazioni confessorie con chiamata in correità di SA LL, ma soltanto da una
в ел 159
chiamata in reità, per giunta de relato, da parte dell'
LE.
Rispetto ad uno schema verificatorio che richiede, dunque, per l' intrecciarsi di momenti di dubbio davvero inquietanti sulla fonte conoscitiva diretta, l' elemento di pur nell' conferma diviene ontologicamente inidoneo accertata affidabilità intrinseca del collaborante
- a comprovare 1' attendibilità della chiamata. 8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, per la parte relativa all' affermazione di responsabilità di
SA LL, relativamente all' omicidio di OL DO, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catania.
Restano così assorbiti gli ulteriori motivi proposti in via subordinata dal ricorrente.
вSi ebe ll 160
6. Il tentato omicidio di PE AT
1. Poco prima delle 22, 30 del 17 giugno 1982, in via Pola di PA, nei pressi dell' abitazione di OSrio AR
(che sarà ucciso appena tre giorni dopo), rimaneva ferito
IU AT.
Dagli accertamenti svolti dai carabinieri risultava che il AT, mentre si trovava nei pressi dell' abitazione del
AR, accostato ad una FIAT 500 rossa, in compagnia di
IB NN, IO CO AR BA e
SA PR, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco esploso da una FIAT 127 di colore bianco, a bordo della quale si trovavano tre o quattro persone. L' auto, dopo il ferimento del AT, era tornata indietro ed all' indirizzo dei giovani che stavano dandosi alla fuga, era stata esplosa una raffica di mitra.
Il AT risultava ferito da un colpo d' arma da fuoco con foro di entrata alla regione posteriore del fianco sinistro e fuoriuscita alla regione antero-laterale del fianco sinistro con tramite sottocutaneo.
Non avendo avuto le indagini esito di sorta, il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. Il 15 settembre 1982 PE LE dichiarava che, quando era ancora in vita OSrio AR, CO
ON, PE LL, SA RI e TO Amantea avevano sparato alcuni colpi in aria come per ingiungere ai giovani che sostavano nei pressi dell' abitazione del AR di andarsene a casa perché un' altra volta sarebbe finita male. Indicava tali giovani con i soprannomi corrispondenti alle persone di IB NN,
SA PR, SA RE e IO CO. Non menzionava il AT. Nel successivo interrogatorio il dichiarante, rispondendo a domande circa i componenti del gruppo avversario, a proposito del AT, del tutto spontaneamente, richiamava l' attentato di cui questi era h ellлиц 161
stato vittima, ed a seguito del quale aveva perduto un occhio, dando così per scontato che nella precedente occasione avesse parlato pure del ferito.
A sua volta, PE LL, cui il fatto non era stato neppure contestato, rendeva spontanea confessione, chiamando in correità il ON, l' Amantea e NT Alleruzzo. Il dichiarante collegava 1' episodio all' omicidio di TO SC, riferendo della composizione di un “gruppo di fuoco misto" la cui base operativa era 3. stata trasferita nel giugno-luglio 1982 a IA e del quale facevano parte lui stesso, il ON, 1' AN
NT LE.
L' episodio AT si sarebbe verificato mentre il
"commando" era in giro di perlustrazione a bordo di una FIAT
127 rubata. Giunti nei pressi dell' abitazione del AR, che rappresentava l' obiettivo da colpire, vedendo uscire dalla stessa un gruppo di persone, tra i quali il AR, il
AT, SA RE ed EN RA, dall' auto che era in movimento, NT LE gli aveva indicato nel AT il bersaglio più facile;
egli aveva, quindi, esposo un colpo del proprio revolver AN e MA, lo stesso utilizzato per gli omicidi di GA NO, di SA ER e per il tentato omicidio OR.
Riferiva, ancora, che il ferito si trovava dietro una 500 bianca parcheggiata davanti all' abitazione del AR;
precisava che tutti coloro che si trovavano nei pressi si erano dati alla fuga seguiti da quelli che erano a bordo dell' auto e che l' AN era disceso dalla 127 perché intendeva sparare con una mitraglietta cal. 9 contro uno degli occupanti la 500. 3. La Corte di assise di primo grado, con sentenza confermata in appello, dichiarava la responsabilità del
LL e del ON. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, il LL, contestando esclusivamente la misura della pena inflitta.
Il ON denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento: alla affermatata alleanza h.. ell 162
SC-UD, al contrasto fra i collaboranti sull' intento della sparatoria, alla divergenze sui riferimenti nominativi, al fatto che 1' indicazione del ricorrente è collegata alla sua qualità di partecipe al gruppo di fuoco, come nel caso di altri delitti, dai quali è stato assolto.
3. Il ricorso è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata risulta infatti del tutto coerente nell' affermazione di responsabilità del
ON al quale hanno fatto riferimento, quale componente del "commando", entrambi i collaboranti. E ciò in applicazione della regola di garanzia stabilita dall' arti
192, 3° comma, c.p.p., risultando a carico dell' imputato due chiamate tra loro convergenti nei rispettivi nuclei fondamentali.
-In più, le dette chiamate 1' una de relato, l' altra diretta – trovano singolare riscontro nelle deposizioni del
PR, del BA e di IO CO circa l' uso da parte degli attentatori di una FIAT 127 bianca e quanto alla presenza davanti all' abitazione del AR di una 500; senza che assolutamente possa rilevare l' errata indicazione del colore di tale auto da parte del LL.
Ancora, dato altamente significante sul piano descrittivo,
1' esplosione dei colpi in più riprese, una circostanza che, oltre a risultare corrispondente nel narrato dei collaboranti, è stata confermata dalle dichiarazioni del
NN e del BA.
-La perizia balistica ha, inoltre, accertato così da costituire un ulteriore riscontro delle dichiarazioni del
LL che furono utilizzati lo stesso revoler cal. 38
-
special adoperato per gli omicidi ER e NO e per il tentato omicidio OR di cui il LL si è riconosciuto autore materiale.
Né va trascurato il collegamento di tale episodio criminoso con l' omicidio di OSrio AR, di cui, in un certo senso, il ferimento del AT rappresentava una sorta di "prova generale".
Del resto, il ricorrente, non fa che riprdurre censure già ampiamente disattese dalla sentenza di primo grado, con
Я ес denunce ai limiti oggetto delle dog decisione di primo
4. Il ricoso deve,
:
163
dell' inammissibilità, per risultare l' lianze non la sentenza impugnata ma la grado. pertanto, essere rigettato.
в не 164
7. Il tentato omicidio di LV SC
i. La sera del 17 giugno 1982 veniva ricoverato al pronto soccorso dell' ospedale di AN SA SC, il cui padre TO era stato ucciso poco più di un anno prima.
L' uomo, come avrà occasione di dichiarare una settimana dopo, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nella propria abitazione a consumare la cena.
Sotto il gradino della porta d' ingresso, la polizia sequestrava un bossolo cal. 9 per pistola semiautomatica.
Nel corso di un successivo sopralluogo si rilevava, sulla parete di fronte alla porta di accesso alla cucina, un piccolo foro prodotto da un proiettile;
a circa m. 1,50 dal suolo un altro foro che aveva trapassato anche la lamiera della cucina a gas;
sotto la soglia dell' ingresso venivano rinvenuti due bossoli.
Lo SC, rintracciato presso suoi parenti dopo qualche tempo, dichiarava che i colpi era stati esplosi da un individuo posizionatosi dietro la tenda posta all' esterno della porta di ingresso semiaperta, che metteva in comunicazione la cucina con la strada.
Le indagini per l' individuazione dei responsabili non sortivano esito di sorta, tanto che il 2 ottobre 1982 il
Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. 11 18 agosto 1987 PE LE faceva luce sull' episodio. Nel corso di un incontro avvenuto presso la chiusa del “pagliaro" subito dopo l' omicidio di TO
SC, padre del ferito (avvenuto oltre un anno prima), si era deciso di eliminare SA SC, figlio dell' ucciso, oltre che GA NO, alleato dello SC e del UD, prevedendosi una reazione di costoro a scopo di vendetta. Una previsione rafforzata dopo che il NO si era recato presso il collaborante chiedendo notizie circa tale omicidio. Lo stesso giorno del fatto o pochi giorni prima si era tenuta una riunone alla quale presenziarono,
h ellв 165 oltre allo stesso dichiarante, all' epoca latitante,
PE, PO e AG LL, OL Lo CE, il
ON, SA AN, il RI, NT
LE, il AR, ZI UR, il La OS, "Turiddu" ed il DO.
L' LE indicava come autori materiali del ferimento dello SC ON, AN e PE LL, precisando che quest' ultimo aveva partecipato al gruppo di fuoco nonostante l' opposizione del padre il quale temeva che, consumandosi il fatto in AN, il figlio potesse essere riconosciuto. Aggiungeva che a sparare era stato il solo AN, armato di una mitraglietta cal. 9 (la stessa
"che sparava a PA", usata da tutta l' organizzazione nel corso dei suoi spostamenti ed utilizzata per gli omicidi
AR e US nonché in qualche altro episodio) e di un revolver cal. 357; disceso dalla macchina, 1' AN, spostata la tendina della porta di ingresso, aveva esploso una sventagliata di mitra in direzione dello SC;
l' arma si era però inceppata e l' AN era stato costretto a sparare altri colpi con il revolver;
essendo nel frattempo sopraggiunti alcuni familiari dello SC, aveva desistito dal condurre a termine 1' operazione.
Analoghe dichiarazioni venivano rese anche dal LL. Sulla base della doppia chiamata in correità, 3. sostanzialmente convergente con riferimento ai profili fondamentali (non rilevanti dovevano ritenersi talune discordanze circa tempo e luogo della riunione e circa la presenza del La OS e di IO AN, all' epoca detenuti) e per di più riscontrata sia dalle affermazioni dello SC in ordine allo spostamento della tendina sia dalle risultanze del sopralluogo e della perizia balistica, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte di assise di appello, riteneva responsabili del tentato omicidio PE
LE, PE LL, SA RI, NT
LE, CO ON, PE AR, OL Lo RO e SA AN. Con dichiarazione di responsabilità di NT LE, di PE LL e ch elle 166
connesso in materia di del ON anche per il reato armi.
PE LE ricorre con motivi incentrati sulla 4.
sola sua infermità di mente. 11 LL ha proposto ricorso esclusivamente con riferimento alla misura della pena inflitta.
Ricorrono per cassazione pure TO LE, il RI il ON, OL Lo CE, il AR e LV
AN.
I primi quattro denunciano la sentenza impugnata per avere ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboranti in ordine tanto alla fase deliberativa quanto alla fase esecutiva del fatto di sangue nonostante le decisive discrasie esistenti tra l' LE ed il LL, circa il tempo, il luogo e i partecipanti alla riunione, nonché la composizione del gruppo di fuoco. La non rispondenza al vero delle propalazioni risulterebbe, oltre tutto, comprovata dall' indicazione di soggetti all' epoca detenuti.
11 AN ha insistito sull' omessa motivazione da parte della sentenza impugnata relativamente alla responsabilità morale di coloro che parteciparono alla riunione, con riferimento al ruolo assunto da ciascuno di essi ed alle decisioni eventualmente espresse, non potendosi ritenere sufficiente il mero raffronto tra i due elenchi di persone indicate dai collaboranti, anche tenendo conto del fatto che il la OS e il AN IO erano detenuti.
11 AR lamenta motivazione illogica ed apparente, con particolare riferimento all' attendibilità dei collaboranti. 5. Ritiene il collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia illogica e contraddittoria in ordine all' affermazione di responsabilità per la fase ideativa del tentato omicidio dello SC (con eccezione, ovviamente, dell' accertamento di colpevolezza riguardante PE
LE e PE LL, rei confessi anche quanto a tale episodio criminoso, il secondo dei quali, si è gravato, oltre tutto, soltanto per la misura della pena inflitta) nel vaglio dell' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni e del loro reciproco riscontro.
h ech 167
Emerge, anzi tutto, dall' impianto motivazionale, l' argomento, da ritenere illogico, della assenza di rilievo della collocazione nel tempo della riunione.
LE afferma che la deliberazione di uccidere lo
SC era stata. presa nel corso di una riunione appositamente convocata in località "Vigne", nella proprietà di un TA amico del LL, lo stesso giorno del fatto o qualche giorno prima. LL, invece, parla di una riunione tenutasi in contrada "Luna" (località che corrisponderebbe a quella indicata dall' LE), ma la inserisce diversamente nel tempo (quindici giorni prima o una settimana prima). Una discordanza che non può giustificarsi come afferma la sentenza impugnata per il
-
tempo trascorso, considerata 1' importanza dell' operazione, in un momento decisivo per tutta l' organizzazione, intenta ad un' attività di “prevenzione" nei confronti della consociazione avversa.
Né tale discordanza può dirsi superata dalla coincidenza
"della maggior parte dei nominativi delle persone che entrambi i collaboranti hanno indicato tra quelle che, oltre se stessi, erano presenti alla riunione". Un argomento davvero travisante, tenuto conto che la coincidenza riguarda, oltre ai dichiaranti, PO LL, TO
LE, il ON, OL Lo CE, il RI, il
AR e AN SA, mentre risultano indicati dall' uno e dall' altro divergenti nominativi. 1' argomentazione è di per sè illogica perché non considera (o, comunque, ritiene privo di rilievo) il fatto che entrambi i collaboranti abbiano incluso fra i partecipanti all' incontro il La Rosa, ed il LL anche Alfio
AN, l' uno e l' altro da tempo detenuti (il La OS dal 13 aprile 1982 ed il AN dal 29 aprile successivo). L' affermazione che l' errore si giustifica perché "certamente prima di pervenire alla decisione finale, di poco precedente l' esecuzione, si era discusso dello SC SA", sta allora a comprovare come il giudice a quo, discostandosi dal giudizio logico, si sia addentrato in un percorso gravido di supposizioni e di еее 168
congetture, pervenendo alla conclusione da un fatto ignoto ad un fatto noto battendo la via non delle massime di esperienza ma quella del proprio arbitrario convincimento. 6. L' aver ridotto l' area del giudizio alla constatazione che, nonostante le non poche discordanze proprio sul piano della ricostruzione storica degli accadimenti (quali lo stato di detenzione di taluni dei partecipanti alla riunione in cui fu deliberata la soppressione dello SC, lo scarto temporale tra gli incontri nelle versioni di ciascuno dei due collaboratori), la detta riunione sia un avvenimento realmente verificatosi, e per giunta, con la partecipazione delle persone nei confronti delle quali è stata pronunciata condanna, conduce, infatti, a ritenere che la categorica statuizione della Corte vada apprezzata quale mera ipotesi, come tale non idonea a suffragare 1' affermazione di colpevolezza dei soggetti coinvolti come partecipi della fase deliberativa.
E', allora, la regola di giudizio in sè considerata a non rispettare i criteri di coerenza e ragionevolezza che devono guidare la valutazione della prova. Tanto che non sembrerebbe necessaria l' utilizzazione di elementi di selezione dimostrativa dei fatti per comprovarne 1' assoluta equivocità, anche nell' area di schemi meramente probabilistici come tali, non utilizzabili in sede di
-
giudizio di responsabilità dell' episodio coinvolgente i
-
partecipanti al momento della decisione di sopprimere lo
SC. errore della sentenza impugnata sta, dunque, nell' L'
aver trattato una mera congettura come una massima di esperienza così, conseguentemente, utilizzando una regola di giudizio non corretta. E' noto come, mentre nel secondo caso il dato è stato già sottoposto a verifica empirica e, quindi, la massima può essere formulata sulla scorta dell' id quod plerumque accidit, nel primo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, restando affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima è insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione. Ma, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo
в еееее 169
penale deve essere non di probabilità ma di certezza, le massime di esperienza diversamente dalle congetture
-
-
trovano ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione (cfr. Sez. 1,
22 ottobre 1990, Grilli), dato che esse rappresentano quei postulati empirici che accreditano l' efficacia dimostrativa dei singoli fatti.
La motivazione, del resto, non esaurisce il suo valore designante nella mera indicazione dei fatti che, secondo il giudice di merito, comprovano il verificarsi di un accadimento costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore. Dalla sua funzione di garanzia, costituzionalmente presidiata, discende, infatti, che a tale indicazione deve accompagnarsi 1' esternazione del canone logico utilizzato, così da consentire alla parte il sindacato proprio sulla logicità e .coerenza della motivazione stessa.
Il controllo sulla motivazione è, infatti, volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (c.d. principio di completezza) siano aderenti a quest' ultimo (c.d. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (c.d. principio di logicità cfr. Sez. 1, 22 maggio 1989, Barranca, 182290).
Un simile controllo rivela qui l' uso distorto del principio del libero convincimento, risultando chiara la mancata utilizzazione della massima di esperienza adatta a risolvere il caso concreto, per 1' impossibilità di applicazione del principio dell' id quod plerumque accidit.
E ciò secondo una regola costante nella giurisprudenza di questa Corte suprema in base alla quale una circostanza
(premessa minore), sussunta nella massima di esperienza
(premessa maggiore) consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce verità o non verità del fatto.
G. еее 170
Una regola canonizzata dall' art. 192, 1° comma,
c.p.p., il quale prescrive che il giudice deve dar conto dei “criteri adottati”, vale a dire, delle massime di esperienza impiegate nella valutazione delle prove e che diviene qui complementare alla verifica dell' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, designabili come "elementi di prova" solo in quanto, appunto, passato il vaglio dell' affidabilità delle propalazioni, divengano, per ciò solo, necessario oggetto di quell' operazione comparativa prescritta dall' art. 192, 3° comma, c.p.p..
A ciò aggiungasi che soltanto se gli elementi acquisiti, nonostante isolatamente possano, in tutto o in parte, risultare polidesignanti, valutati nel loro insieme divengano univoci, perché confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto da provare, precludendo qualsiasi ricostruzione alternativa, il giudizio logico espresso nella motivazione è da qualificare corretto, tanto da far convergere il procedimento logico verso un risultato contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. 7. Il dovere di motivazione, non è, al contrario, assolutamente stato adempiuto nel caso di specie.
Un accadimento in sè adesignante è divenuto oggetto di qualificazione significativa nel suo collegamento con percorsi gnoseologici meramente ipotetici, così da dar vita ad un apparente sillogismo che col ripercorrere, per un
-
seguito dalla sentenza momento, 1' itinerario logico complessivo contesto impugnata, quale emergente dal raffrontando la premessa maggiore secondo la motivazionale- quale i delitti di faida (in un determinato periodo) sono preceduti da riunioni o incontri fra i consociati, alla premessa minore secondo cui il tentato omicidio SC è un delitto di faida, perviene alla conclusione che "certamente prima di provenire alla decisione finale, di poco precedente
1' esecuzione, si era discusso "della sorte" da riservare allo SC”.
La premessa maggiore è, infatti, essa stessa (oltre che relativa) assolutamente ipotetica e, come tale, inidonea a
Д. есе 171
fare da base all' ulteriore procedimento logico. Restando, infatti, indimostrata la localizzazione nel tempo della riunione ed i soggetti che ad essa parteciparono e, per di più, essendo indicati come partecipi due persone che mai sarebbero potute intervenire all' incontro perché all' ероса, detenute, o 1' apporto deliberativo deve essere riferito ad un' epoca compatibile con lo stato di libertà dei soggetti indicati, ovviamente, purché venga riconosciuta ma sulla base di una sicura verifica dimostrativa e non
-
utilizzando clausole meramente ipotetiche la presenza di
-
costoro, ovvero un simile dato vale da solo a compromettere l' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni e quindi l' apparato dimostrativo utilizzato dal giudice a quo.
Vano è, infatti, ricorrere a percorsi intepretativi che imputino al sodalizio nel suo insieme il fatto reato se gli elementi designanti restano neutralizzati da dati che comportino una sicura difformità dall' esito del giudizio logico e che comprovino, anzi, la surrettizietà della statuizione, ancorata a mere supposizioni, come tali, irrilevanti.
Senza contare che nella serie alternativa di significazioni una soltanto di esse è quella in grado di far scaturire un' affermazione di responsabilità, altrimenti pervenendosi a quella già stigmatizzata confusione tra
- -
giudizio etico e giudizio logico che è alla base dei postulati di questa parte della impugnata decisione.
Diviene, invece, premessa categorica, la presenza di ulteriori attributi che, nel loro insieme, rendano certa l' esistenza di un nesso strumentale tra il fatto noto e il fatto da provare. Ma, restando ipotetica la stessa premessa maggiore, considerati tutti i dati di qualificazione enunciati dall' impugnata sentenza, mentre, per un verso, diviene con essi non combinabile la premessa minore, ne resta, per un altro verso, direttamente coinvolta la conclusione. 172
inaffidabile ciascuna delle dichiarazioni, così da accentuare la valenza negativa di ogni elemento di divergenza.
Non potendo certo la responsabilità essere affermata sulla base di una semplice elencazione di nomi (e, per giunta, con la precisazione della decisione unanime ad opera del solo LE) senza che tale indicazione converga nelle sue essenziali e necessarie componenti ed in presenza di elementi (quale la detenzione di due degli affermati partecipanti) in grado di togliere ad essi qualsivoglia valore dimostrativo ove non vengano precisate ma non in
-
base ad argomentazioni personali del giudicante, sibbene in forza di elementi sufficientemente probanti le ragioni per
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le quali 1' erroneità rilevabile all' interno di ciascuna chiamata non sia in grado di compromettere 1* intera valenza dimostrativa di essa.
E' la stessa regola di garanzia stabilita dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. ad imporre categoricamente una tale conclusione, non potendo certo essere ritenuta intrinsecamente attendibile una dichiarazione che, per gli elementi di sicura, insuperabile inaffidabilità che la contrassegnano (e che qualificano come certamente erronee
-
se non pure menzognere alcune parti di esse) coinvolgono
-
la complessiva propalazione su un singolo episodio. Il tutto per chiarire come quell' esigenza di "frazionamento" deve necessariamente tradursi in un limite al libero convincimento del giudice e non in una possibilità di superare le rigorose regole interpretative fissate dalla legge.
Ritiene pertanto il collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti del RI, del
AR, del Lo CE e del AN, chiamati in correità solo con riferimento alla fase ideativa del fatto.
11 giudice del rinvio, preso atto delle discrasie sopra rilevate, dovrà motivare non più in base a dati congetturali ma sulla base di vere e proprie massime di esperienza e nella puntuale osservanza dell' art. 192 c.p.p. nel suo integrale contenuto prescrittivo.
h ell 173
tessutoRelativamente alla fase esecutiva, il 9.
complessivo di entrambe le chiamate (con precisa descrizione della dinamica dei fatti, della loro localizzazione nello spazio e nel tempo nonché del ruolo avuto dal LL e dall' AN), il loro reciproco riscontro, a sua volta significativamente confermato da elementi esterni, quali le dichiarazioni dello SC in merito allo spostamento della tendina e di SC OS circa la chiusura del vano ove si trovava il ferito, nonché le risultanze della perizia balistica (equiprovenienza della mitraglietta relativamente agli omicidi US, AR, RE, ER e ai tentati omicidi AT contestuale all' omicidio RE e
- -
NO), fanno sì che l' impugnata sentenza resista alle censure dei ricorrenti, con eccezione di quelle di NT
LE, chiamato in correità dal solo LL, ed in relazione al quale, in mancanza del requisito della doppia chiamata, non appare, certo, sufficiente riferirsi alla maggiore attendibilità del LL in quanto appartenente al gruppo di fuoco, né, ovviamente, alla considerazione
(che accomuna 17 LE NT agli altri soggetti relativamente ai quali è stata pronunciata decisione di annullamento con rinvio), "che egli dovrebbe comunque rispondere come mandante".
Deve essere, invece, rigettato il ricorso del ON, del quale è stata affermata la responsabilità quale concorrente nell' esecuzione materiale del delitto, chiamato in correità da entrambi i collaboranti con dichiarazioni la cui affidabilità è stata puntualmente rimarcata dalla Corte di assise di appello, e che, oltre a riscontrarsi
reciprocamente, risultano confermate dagli elementi di prova sopra richiamati (deposizioni dei fratelli SC, risultanze peritali).
G allh 174
8. L' omicidio di ET US
1. 11 18 giugno 1982, in PA, veniva ucciso ET
US, detto "ET o banditu". La notizia del fatto proveniva ai carabinieri a mezzo di una telefonata anonima la quale rivelava che, verso le 22,30, in corso d' Italia, si era verificata una sparatoria.
11 cadavere veniva trovato riverso per terra, con i piedi poggiati sul suo ciclomotore;
nelle adiacenze dei resti mortali del US si rinvenivano 13 bossoli calibro 9 lungo.
L' ispezione cadaverica accertava che l' ucciso era stato. attinto da cinque fori di entrata a proiettile unico di grosso calibro: tre alla regione scapolare sinistra, uno al centro della regione lombo-sacrale ed altro nella regione glutea sinistra.
-Dal rapporto dei carabinieri che ricostruiva il fatto nel senso che dalla posizione del cadavere poteva desumersi che il US era stato affiancato da killers che, esplosi numerosi colpi di mitra, dovevano essersi dileguati verso il bivio di SC non risultava alcun elemento utile per
-
il prosieguo delle indagini se non relativamente alla equiproveienza delle armi. Bossoli di quelli calibro 9 lungo repertati, erano stati rinvenuti anche in occasione degli omicidi di OSrio AR (19 giugno 1982) e di LV Greco (26 luglio 1982). La presumibile causale veniva, poi, indicata o in uno sgarbo fatto a malavitosi nell'
intromissione per regolare qualche losca faccenda. con sentenza 5 maggio 1986, il Giudice istruttore pronuciava sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
2. PE LE, nel corso delle sue dichiarazioni successive alla manifestazione dell' intento collaborativo, affermava che 1' uccisione del US non affiliato ad
- alcuna cosca era stata eseguita occasionalmente (pur
-
essendo stata decisa la sua morte) durante le ricerche del
SA, perché ritenuto confidente dei carabinieri
("aveva la brutta abitudine di fare il confidente dei h ell 175
carabinieri"): gli autori dell'omicidio si identificavano nel ON, nel RI ed in NT Alleruzzo che avevano casualmente incontrato il US. 11 fatto gli era stato rivelato il giorno successivo dal ON. Per l' esecuzione dell' omicidio era stato utilizzato un mitra cal. 7, 65. Nel corso di un altro interrogatorio, l'
LE, a proposito dell' omicidio SC, riferiva che si trattava dello stesso mitra con il quale erano stati eseguiti gli omicidi AR e RE (nonché il tentato omicidio AT).
A sèguito di tali dichiarazioni venivano adotttati provvedimenti restrittivi nei confronti di NT LE, di CO ON e di LV RI.
A sua volta, PE LL, dopo aver riferito di gruppo di fuoco operante nella base di IA, un confessava la sua diretta partecipazione all' omicidio
US, indicando come correi NT LE, il
ON e l' AN. Quest' ultimo, sporgendosi dal finestrino posteriore destro della macchina, aveva sparato alle spalle una raffica di mitra cal. 9: lo stesso usato per gli omicidi AR e Greco e per i tentati omicidi di
SA AL e di TO NO. Anche il LL aveva sparato un colpo con il proprio revolver 38 AN e
MA; non era in grado di dire se avesse colpito o no il
US. Escludeva che il RI fosse presente. Aveva anche rivelato che 1' incontro con il US era stato del tutto occasionale in quanto il gruppo era alla ricerca del AR. La causale veniva indicata nel fatto che il
US era da loro ritenuto un confidente dei carabinineri.
Disposto il rinvio a giudizio nei confronti di TO
LE, di CO ON e di PE LL, gli imputati venivano ritenuti responsabili sia in primo sia in secondo grado in ordine a tale reato, nonché ai reati connessi in materia di armi (capi 54 e 55 della rubrica). 3. La sentenza impugnata riteneva intrinsecamente attendibili le dichiarazioni dell' LE e del
LL, oggettivamente riscontrate aliunde e a loro volta, tra loro riscontrantesi anche sotto il profilo
в. осе 176
soggettivo. Rimarcava la spontaneità delle dichiarazioni del LL, non chiamato in causa dall' Alleruzzo; dichiarazioni ribadite anche quando seppe che quest' ultimo aveva additato come componente del gruppo di fuoco il
RI; indicazioni così precise da presupporre la sua partecipazione al fatto: luogo dell' omicidio, in prossimità dell' incrocio ove, meno di un mese dopo, fu ucciso
SA RE, delitto di cui il LL si è riconosciuto colpevole;
indicazione del tipo e del colore del veicolo del US;
modalità dell' omicidio;
uso della stessa arma utilizzata in altre occasioni.
La Corte di merito segnalava, ancora, le risultanze della perizia balistica, la quale aveva accertato che con la stessa arma cal. 9 parabellum erano stati esplosi sia bossoli repertati sul luogo dell' omicidio del US sia quelli di analogo calibro relativi agli omicidi AR e
RE e ai tentati omicidi di TO NO e di
SA SC, i rilievi balistici, vanamente contestati, la complessiva irrilevanza dell' indicazione del
RI ad opera del solo LE, l' assenza di una diversa causale e la corrispondente convergenza dei riscontri anche quanto all' occasionalità della causale stessa, poco importando che 1' LE riferisce le ricerche al sanfilippo, mentre il LL indica le ricerche del AR.
Ribadisce, ancora, 1' assenza di ogni valore delle ritrattazioni dibattimentali. 4. Hanno proposto ricorso tutti e tre gli imputati.
Mentre il LL si duole della sola misura della pena, 1' LE ed il ON lamentano
- con motivazioni riproducenti le censure proposte davanti alla
Corte di assise di secondo grado come vizi della sentenza di appello, il non aver tenuto conto: che le risultanze del processo (dichiarazioni dei Carabinieri della Stazione di
PA) avrebbero escluso che US fosse confidente dei
Carabinieri; che le dichiarazioni di LE, de relato dal ON, non sono state da questo confermate;
che sussisterebbe contrasto fra l' LE e il LL
h не 177
circa una previa riunione per l' uccisione del US;
che sin dalle prime indagini sarebbe emersa una causale passionale immotivatamente esclusa nonostante il teste
MO SA abbia collegato l' omicidio alle molestie che il US avrebbe potuto arrecare a qualche donna e che da un rapporto dei Carabilieri sarebbe emersa la natura spavalda e arrogante del US che “non esitava a violare legami coniugali". circa, poi, la perizia balistica, che ha analizzato 16 bossoli, emergerebbe dagli atti che quelli repertati in occasione dell' omicidio furono in numero di tredici e che solo nella seconda perizia compaiono altri tre bossoli. ci si duole, infine, della mancanza di perizia autoptica sul cadavere, essendo stata effettuata una semplice ispezione;
e ciò nonostante 1' ispezione cadaverica avesse evidenziato un numero di fori di entrata superiore a quello dei fori di uscita, lamentando che non sia stata disposta la riesumazione della salma. 5. 1 ricorsi sono infondati.
A parte la considerazione che le censure prospettate riproducono quelle proposte con 1' atto di appello senza tener in alcun conto le diffuse argomentazioni della sentenza impugnata, le doglianze del ON e dell'
LE paiono comunque ridursi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita, come tale, in questa sede. 5.1. In ordine alla primo doglianza, incentrata sul contrasto fra l' AL ed il LL circa la composizione del gruppo di fuoco, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura. La Corte di assise di appello ha, invero, individuato, con ricostruzione dei fatti sorretta da motivazione immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico, le esatte cadenze delle propalazioni, così da sottrarle agli addebiti formulati da entrambi i ricorrenti.
LE apprende dal ON che a provocare la morte del Musarra già deliberata dal gruppo di PA in
-
quanto era stata provata la sua qualità di confidente dei carabinieri;
un' esecuzione, però, avvenuta del tutto 178
occasionalmente erano stati lo stesso ON, RI,
AN e NT LE.
LL conferma la partecipazione al gruppo di fuoco del ON e dell' LE, ma inserisce fra gli esecutori se stesso, escludendo il RI. Dunque, la discrepanza fra le due dichiarazioni riguarda non il numero dei partecipanti all' esecuzione dell' omicidio ma soltanto la composizione del gruppo
•
Senonché, come ha correttamente osservato il giudice a quo, le divergenze non risultano assolutamente decisive.
Richiamando quanto già osservato, in via generale, in tema di chiamata di correo, osserva questa Corte, come anzi tutto non possa assumere rilievo la discrasia riguardante uno degli appartenenti al “commando". La diversità deriva, infatti, dall' inserimento, scaturente dalla confessione del
LL, del collaborante tra gli esecutori materiali dell' omicidio. Cosicché le propalazioni vanno dissociate dall' ulteriore contesto dichiarativo, risolvendosi nella mera confessione della partecipazione al fatto.
Dichiarazione spontaneamente resa dall' imputato ed assolutamente attendibile appena considerando l' amplissima serie di particolari circa la dinamica dell' omicidio.
La sola reale divergenza circa la composizione del gruppo di fuoco si risolve nell' avere 1 LE in esso inserito, il RI ed il LL 1° AN, con assoluta concordanza quanto agli altri esecutori;
ed in ordine a tale divergenza la sentenza impugnata ha dato ampia ed esauriente risposta rigorosamente osservante del precetto dell' art. 192 c.p.p.
Ha rilevato infatti la Corte che l' errore commmesso dall' LE nell' indicare il quarto componente del
"commando" nel RI anziché nel LL da ritenere sicuro partecipante al gruppo di fuoco, considerata la sua precisa e dettagliata confessione deriva dal fatto che
-
anche il RI (secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti) frequentava la base di scordia;
una divergenza che, anziché assumere valenza negativa avvalora ulteriormente le dichiarazioni del LL, indottosi a h elly 179 confessare la partecipazione al fatto nonostante non chiamato in causa, così da manifestare, ancora una volta, l' assenza di qualsivoglia sostanziale interferenza fra le dichiarazioni dei due collaboranti.
5.2. In ordine, poi, alla natura de relato delle dichiarazioni dell' LE ed all' ovvia mancata conferma di esse da parte della fonte, va precisato che le dette propalazioni provengono dal capo indiscusso dell' associazione paternita, necessariamente informato delle singole operazioni affidate al gruppo di fuoco e, quindi, in certo senso, direttamente riferibili al chiamante e di per sè, sul piano oggettivo, dotate di sicura attendibilità.
Del tutto ininfluenti, appaiono, allora, anche le diverse motivazioni delle finalità che la sera dell' omicidio il gruppo era diretto a realizzare (stando all' LE, si era alla ricerca del SA, stando al LL alla ricerca del AR); le “smagliature” in ordine a tale circostanza risultano, infatti, come ha rigorosamente precisato la sentenza impugnata, sulla scia delle argomentazioni addotte dalla Corte di assise di primo grado, assolutamente marginali, assumendo esclusiva rilevanza 1 occasionalità dell' episodio. 5.3. Un' analoga sorte merita il motivo riguardante il vizio motivazionale concernente 1* individuazione del movente, da collegare intrinsecamente, secondo i ricorrenti alla mancanza di adeguato approfondimento della causale passionale. in primo luogo, vi è assolutà concordanza tra 1'
LE e il LL circa la causale dell' omicidio del US, una causale descritta dall' LE con una serie significativa di particolari e per questa parte riferita per conoscenza diretta in quanto proveniente dal capo dell' organizzazione paternita. In presenza di un simile contesto probatorio, 1' inserimento della causale passionale diviene davvero fuorviante, fondata, come essa appare, su remoti comportamenti dell' ucciso, peraltro, non sufficientemente comprovati sulla base dei dati acquisiti sia nel corso degli atti di polizia giuiziaria sia nel corso h ell 180
del dibattimento. Cosicché risulta insuperabile quella parte delle argomentazioni del giudice a quo che ha ricavato la sicura rispondenza al vero (non del tutto correttamente indicata come "verosimiglianza") del movente subito indicato dai collaboranti. Inserendo in un simile contesto probatorio elementi logici che confermano l' assoluto rigore sul punto della decisione impugnata: la rispondenza, cioè, alla distorta persistente finalità delle organizzazioni criminali della esigenza di sopprimere i loro nemici;
e ciò, oltre tutto, considerando che il PE non avrebbe avuto ragione, confessandosi autore del reato, di indicare un motivo diverso da quello rivelatogli all' atto dell' incontro con il US. 5.4. Quanto, ancora, alla pretesa discrepanza in ordine alla deliberazione dell' omicidio, affermata dall' LE
e non dal LL, sarebbe sufficiente ad argomentare la solo apparente antinomia tra le due dichiarazioni il fatto che il US non era personaggio appartenente ad alcuna organizzazione criminale, oggetto degli interessi della consorteria paternita solo per la sua attività di confidente rivelata con precisi particolari dall' LE nell' area della associazione criminale di PA;
così da far trarre al giudice a quo la conclusione che la deliberazione restava confinata nell' area dell' organizzazione capeggiata dall'
LE. 11 che dà anche conto del fatto, rigorosamente argomentato nella sentenza impugnata, che il LL apprese solo all' atto dell' incontro con il US della sua qualità di confidente.
5.5. Gli ora eseguiti controlli sulla motivazione parrebbero da soli sufficienti per affermare l' assoluto rigore delle argomentazioni adottate dalla sentenza impugnata, fondate sulle dichiarazioni dei due collaboranti sia in ordine ai partecipanti al gruppo di fuoco sia alla causale dell' omicidio.
Ma ulteriori conferme della veridicità delle affermazioni dell' LE e del LL provengono dalle risultanze delle perizie balistiche.
h ellеш 181 Santo Alleruzzo ed il Barcellona hanno, però, contestato le dette risultanze. Secondo i ricorrenti la perizia collegiale dà atto di aver proceduto all' analisi di sedici bossoli;
senonché dagli atti risulterebbe che i bossoli repertati furono tredici, numero risultante dalla precedente perizia effettuata dal dott. GN. Dunque, nella seconda perizia sarebbero comparsi altri tre bossoli di cui non esiste traccia nel processo. 11 tutto con estrema rilevanza nel processo a quo, in quanto solo due bossoli sono utili ai confronti per pervenire a conclusioni certe, perché è l' impronta di percussione che viene valorizzata ai fini della comparazione;
non anche quelle di espulsione o di estrazione che permettono soltanto di stabilire analogie che attengono non alla stessa arma ma alla stessa classe di arma. E senza che sia consentito determinare se i due bossoli utilizzati per la comparazione provengano dal gruppo dei tredici o dal gruppo dei tre, dubitandosi in quest' ultimo caso della loro provenienza dall' omicidio in esame.
Anche tale censura è priva di fondamento. Con ampia motivazione, la sentenza impugnata ha affermato l' assoluta certezza, pure in mancanza del verbale di reperimento e di trasmissione alla cancelleria, che anche i tre bossoli per pistola cal. 9 parabellum, costituenti il reperto n. 14389 sottoposti dal collegio dei periti a comparazione in aggiunta a quelli costituenti il reperto n. 14131 assoggettati all' esame del perito GN che
-
pervenne alla conclusione della equiprovenienza si riferiscono all' omicidio del US;
che, inoltre, il perito GN aveva esaminato nel 1983 solo i tredici bossoli (reperto n. 141317) ritenendoli tutti complessivamente idonei all' esame comparativo;
una soluzione seguita anche dal collegio peritale che ha evidenziato l' inutilizzabilità per il confronto di quattordici bossoli ma solo relativamente alle impronte di percussione, non senza precisare, però, che tutti i bossoli presentavano impronte di espulsione e di estrazione valide ai fini comparativi per determinarne l' equiprovenienza, così da giungere alla medesima conclusione quanto alla h. осеて 182
equiprovenienza dei bossoli relativi agli omicidi AR,
US e Greco. In tal modo, pervenendo, con assoluto rigore logico, alla conclusione che l' esame da parte del collegio peritale degli altri tre bossoli nulla toglie all' attendibilità di tali risultati che sarebbero stati identici anche sulla base dei soli tredici bossoli contenuti nel reperto n. 14131, equiprovenienti rispetto ai bossoli del reperto n. 14380, nonché a quelli relativi agli altri delitti per i quali la equiprovenienza era stata accertata dalla perizia GN ed agli altri ancora repertati in occasione dei tentati omicidi di TO NO e di
SA SC;
che per I' analisi comparativa il confronto è stato effettuato con un bossolo prelevato dal gruppo dei tredici;
che, infine, 1' accertata provenienza di tutti e sedici i bossoli da una stessa arma risulta confermata dai collaboranti, in ordine all' arma usata per
1* esecuzione del delitto.
5.5. Relativamente all' ulteriore censura sollevata dalle difese di NT LE e del ON sul punto relativo alla mancata perizia autoptica sul cadavere del
US, con riferimento alla mancata estrazione ed al conseguente mancato esame dei proiettili ritenuti nel cadavere, anche qui la Corte di merito di secondo grado na, con diffusa motivazione, immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico, argomentato circa il mancato compimento dell' atto richiesto, rimarcando la sua inutilità a distanza di oltre 11 anni dalla morte del US, dato che gli
- per 1* eventuali proiettili ritenuti si presenterebbero azioni dei processi chimici insuscettibili di ogni
-
comparazione; senza considerare la possibilità, non altrimenti riscontrabile, dell' avvenuto prelevamento ad opera dei periti e che 1' eventuale rinvenimento del proiettile che avrebbe causato i cinque fori di entrata al polpaccio, e verosimilmente di calibro diverso potrebbe, ipoteticamente, fornire una conferma dell' affermazione del
LL circa l' esplosione anche da parte sua di colpi di arma da fuoco, ma non determinare perplessità di sorta circa l' equiprovenienza dei bossoli rinvenuti.
в олш 183
9. L' omicidio di OSrio AR 1. Di un solo giorno successivo all' omicidio US è l' omicidio di AR OSrio in ordine al quale è stata affemata la penale responsabilità di PE LE,
NT LE, CO ON e PE LL.
Questi i fatti. Il 19 giugno 1982, in via Balatella di
PA, il AR veniva raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua BMW 520.
L' ispezione del cadavere evidenziava perdita di sostanza di forma circolare in corrispondenza del margine esterno dell' orecchio sinistro, una ferita da arma da fuoco alla regione laterale sinistra del collo a margini irregolari, altre due ferite da arma da fuoco in corrispondenza della regione temporo-parietale sinistra con fuoriuscita di materia celebrale. Sulla parte alta della regione anteriore del torace si notava la presenza di numerose piccole ferite da taglio, da attribuirsi verosimilmente ai frammenti di vetro dell' auto. La ferita alla regione parietale sinistra del collo aveva decorso dall' alto verso il basso e dall' indietro in avanti e lo stesso proiettile aveva probabilmente colpito di striscio il margine esterno dell' orecchio sinistro. Il tramite degli altri due proiettili, penetrati nel cranio attraverso la regione temporo-parietale sinistra, era da sinistra verso destra e leggermente dall' alto verso il basso. Non si erano riscontrati fori di uscita.
Il rapporto dei Carabinieri denunciava in stato di fermo
SA AR, CO ON, CO AR e
NT LE.
si riferiva che, già il precedente 29 aprile, il AR si era presentato presso la stazione dei Carabinieri per denunciare che, verso le 3,30, era stato svegliato dal suono della sirena installata a bordo della sua FIAT 125: aveva così potuto vedere che la sua vettura era stata data alle fiamme. In strada aveva notato, in prossimità dell' auto, due lattine e una bottiglia che emanavano odore di benzina. hb. ell 184
Formulava sospetti sulla propria moglie NA OP dalla quale viveva separato da circa due anni;
per tali motivi erano insorti contrasti con il figlio CO e con il cognato SA OP.
1 Carabinieri informavano, poi, che nel corso di un colloquio informale, il AR aveva fatto intendere al maresciallo Ciaceri che l' incendio dell' auto costituiva l' avviso che di lì a poco si sarebbero verificati eventi di ben maggiore gravità. Alla richiesta di far sapere chi li avrebbe provocati, il AR aveva promesso che avrebbe lasciato degli appunti. Circostanza che veniva confermata dal Maresciallo in dibattimento, richiamando uno scritto unito agli atti.
Al momento della perquisizione, subito dopo l' omicidio, la convivente del AR aveva consegnato un biglietto nel quale venivano indicati i nomi di SA OP,
CO OP (cioè, il figlio del AR), Salvatore
AR, NT LE e NC IG.
1 verbalizzanti precisavano ancora che la stessa sera avevano sequestrato, nelle vicinanza dell' auto, quattro bossoli di quelli calibro 9 lungo sparati con arma automatica. Tali bossoli erano simili a quelli repertati sul luogo dell' omicidio di ET US, consumato la sera precedente.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il movente dell' omicidio era da ricercare nell' attività della consorteria criminosa di cui facevano parte NT LE,
CO AR, SA AR e LV OP;
una consorteria dedita alle estorsioni, ai furti, agli omicidi ed al traffico di droga;
alcuni dei suoi membri avevano avvicinato il AR per indurlo, anche con le minacce, ad entrare nell' organizzazione.
Con sentenza del 19 ottobre 1983, il Giudice istruttore pronuciava sentenza di non doversi procedere a carico del
AR, del ON, di CO AR e di NT
LE.
Successivamente, con rapporto del 25 settembre 1984, i
Carabinieri di Catania, riferendo in ordine all' omicidio di ell 185
CO AR, informavano che tale Consolazione RT, convivente dell' ucciso, aveva indirizzato i suoi sospetti verso NT LE e TO AN. 11 CO gli aveva, poi, confidato, che gli autori dell' omicidio del padre dovevano identificarsi in PE LE, NT
LE (nipote di PE), ON, AR e
AN. 11 movente dell' omicidio era da individuare nel fatto che OSrio AR militava nel clan "LI”, avverso a quello dell' LE. 2. Nel corso delle sue propalazioni, PE LE indicava come causali dell' omicidio, sia l' avvicinamento della vittima, dopo un breve periodo di detenzione nel
-
corso del quale aveva probabilmente fornito ragguagli circa la consistenza del gruppo avverso al clan dei UD e
-
dei FI ed il fatto che 1' ucciso era anche amico di
RI PI sia, soprattutto l' abbandono da parte del
AR della propria moglie, sorella di RI OP, che aveva preteso la soppressione del AR per riparare 1* affronto subito, non potendo egli provvedervi personalmente essendo ristretto in carcere perché accusato di un' estorsione in danno di tale NN.
Gli autori dell' omicidio dovevano identificarsi in persone facenti capo al suo stesso gruppo;
1' esecuzione materiale era stata opera di NT LE, PP
LL, CO ON e NO AN. Costoro erano partiti da scordia e, subito dopo il delitto, tornati alla base, si erano incontrati con il dichiarante a cui avevano narrato 1' accaduto. Precisava che il gruppo di fuoco si era allontanato da IA a bordo di due auto. L'
operazione non era mirata all' uccisione del AR in quanto non si era certi di incontrarlo.
La vittima era stata soppressa con un mitra cal. 7, 65: ignorava se fosse stata usata anche una pistola;
ricordava, però, che il gruppo era fornito anche di un fucile da caccia, utilizzato pure per l' omicidio US e per l' attentato
contro
IA. si trattava, infatti, di un' arma in dotazione a tutta l' organizzazione.
h ell 186
Al diverso movente contestatagli dal Pubblico ministero sulla base del rapporto dei carabinieri, l' Alleruzzo ribatteva che tale causale era del tutto erronea.
Anche il LL rendeva ampie dichiarazioni in merito all' omicidio AR, deliberato a suo dire in quanto esponente di spicco del clan avversario. EL TI,
SA e PE LE e Salvatore Marino avevano accertato che in casa del AR si tenevano riunioni abituali del gruppo antagonista con la partecipazione dei
RA, di PE AT, di SA RE e di altre persone. La decisione era stata presa nella base di
IA in un" apposita riunione alla quale aveva sicuramente partecipato IU LE. Nulla sapeva dell' altra causale.
Puntualizzava che il dichiarante, 1* AN, il
ON e NT LE erano rimasti circa venti giorni nella base di IA, spostandosi solo per 1' omicidio AR, per l' omicidio US, per 1' omicidio di
SA RE e per il tentato omicidio di PE AT nonché per 1' omicidio di GA NO. Subito dopo quest' ultimo fatto di sangue, erano tornati in contrada
"Luna", in una base messa a disposizione da NI OSno.
Nell' occasione era stato utilizzato un mitra cal. 9, lo stesso impiegato per gli omicidi US, ER, NO, e per i tentati omicidi di LV SC, AT, Antonino
NO e OR.
11 giorno successivo all' omicidio US, il collaborante, NT LE, ON e AN erano partiti da scordia a bordo di una Talbot o di una FIAT 131 di colore grigio metallizzato;
si erano portati nel cimitero di PA ove erano ad attenderli il RI, il TI, il
CO e un vigile urbano di PA. Costoro li informavano di aver visto il AR nel suo garage. Si erano portati in loco e, dopo un giro nel paese, 10 avevano individuato a bordo della BMW nei pressi del mercato ortofrutticolo;
quindi, l' avevano seguito a distanza fino al garage. A sparare era stato il LL con la rivoltella cal. 38, mentre 1' Amantea aveva esploso una ее4 187
raffica di mitra contro il parabrezza dell' auto, colpo che aveva attinto frontalmente il AR che aveva reclinato la testa sulla spalliera del sedile.
Dopo l' omicidio NT LE era stato arrestato per essere rimesso in libertà di lì a qualche giorno.
Anche il LL riferiva del biglietto nel quale erano indicati i nomi degli assassini. 3. sia la sentenza impugnata sia la sentenza di primo grado ritenevano responsabili dell' omicidio AR e dei reati connessi in materia di armi, PE LE, NT
LE, CO ON e PE LL.
Nessun contrasto sussisterebbe tra le dichiarazioni del
LL e dell' LE, dato che il primo non poteva avere se non una conoscenza parziale delle vicende personali dei paternesi, a meno che non interessassero tutte e tre le organizzazioni.
Quanto alla riunione nella base di IA, secondo la sentenza di appello, l' LE non la smentisce ma si limita a non menzionarla. Certo è, però, che a IA si erano rifugiati numerosi associati, come è dimostrato dalla lunga serie di omicidi consumati in quel periodo.
LE, poi, non usa mai il termine riunione, utilizzato, invece, dal LL per indicare la contemporanea presenza di più persone.
Altro elemento di riscontro sarebbe rinvenibile della dichiarazione della RT, convivente del figlio del AR, che aveva appreso da costui che ad uccidere il padre erano stati NT LE, ON, AR e AN.
Sulla diversità delle armi usate, si ribadisce l' indifferenza dell' AL per i particolari tecnici.
Relativamente alle discordanze del LL, si tratterebbe, secondo la sentenza impugnata, di differenze marginali da valutare nel complesso delle dichiarazioni. Le imprecisioni non possono che essere dovute alla repentinità dell' azione di fuoco ed alla necessità di dileguarsi prontamente dopo l' attacco. Il che, fra l' altro, sta univocamente a ia spontaneità delle comprovare dichiarazioni, a prescindere dalla pretesa visione degli Дв ещ 188
atti che lo avrebbe, certo, indotto, a dichiarazioni di diverso contenuto.
Circa il bigliettino proveniente dal AR che, secondo la difesa, sarebbe apocrifo (donde anche le false dichiarazioni dell' EO), la Corte osserva che l' appunto era stato preannunciato dal AR al Maresciallo ciacieri, solo per evitare di fare subito i nomi, secondo regole tipicamente malavitose. Il Marici non sarebbe, poi, assolutamente analfabeta: "chi è in grado di sottoscrivere con il proprio nome può anche scrivere altri nomi senza che ciò debba equivalere alla composizione di uno scritto più complesso con la formulazione grafica di un proprio pensiero”. Nessun valore potrebbe, poi, essere assegnato alla “pista" NN. 4. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati. L' LE
PE prospettando i motivi di ordine generale più volte ricordati, il LL sul punto concernente la pena.
NT LE e ON, con motivi riproducenti 1° atto di appello denunciano 1' insanabile contrasto tra le dichiarazioni dell' LE e quelle del LL quanto alla causale dell' omicidio: per il primo il delitto avrebbe avuto causa nello "sgarro di onore"; per il secondo il motivo scatenante sarebbe stato 1' appartenza del AR al clan avversario.
Del resto, dalle indagini dei carabinieri era risultato che il AR era organizzatore di piccole estorsioni;
che il clan LE aveva fatto pressioni perché entrasse a far parte dell' organizzazione;
che 1' arma utilizzata per
1' omicidio AR era la stessa utilizzata per l' omicidio
US; che era stato consegnato dalla convivente del
AR un foglietto indicante gli autori di un eventuale omicidio;
che il biglietto era stato riconosciuto dalla
EO come stilato dal proprio convivente;
che la polizia tedesca aveva informato che 1' autore dell' omicidio si identificava con tale NN IB che il maresciallo
DA, nelle sue dichiarazioni al Giudice istruttore non escludeva trovarsi in auto con il AR al momento dell'
omicidio; che era risultato che il NN era fuggito con h olll 189
la figlia del AR per poi abbandonaria;
che una delle persone indicate nel bigliettino si trovava all' epoca in carcere;
che l' atto consegnato ai carabinieri mancava di data e della firma del maresciallo Ciaceri.
Denunciano assenza di ogni attendibilità intrinseca della dichiarazioni dei collaboranti (prima di tutto le causali, donde 1' illogicità della motivazione della sentenza impugnata). Alleruzzo non sa dire nulla sulla dinamica dell' omicidio, salvo che il particolare dell' uso del mitra cal. 7, 65, adoperato anche per l' omicidio
US. Il LL inserisce RI, CO, TI un vigile urbano. Su tutto, il contrasto LE-
LL sarebbe assoluto. si lamenta, ancora, la mancata riesumazione del cadavere nonostante i fori di entrata risultassero, in sede di ispezione, superiori a quelli di uscita.
Deducono, ancora, 1° adeguamento del LL alla causale indicata nei rapporti di polizia, costituente solo un' ipotesi di lavoro dei carabinieri, tanto più che 1*
LE ha sempre escluso atti di intimidazione nei confronti del AR.
circa, poi, il bigliettino lasciato dalla vittima, era noto l' analfabetismo del AR, "con semplice licenza di firma“, mentre altrettando analfabeta sarebbe la EO. si denuncia, infine, la verifica parziale delle dichiarazioni del AR il quale riferì che, a seguito di una discussione tra il AR e l' LE, il primo tolse il saluto al AR. 4. La posizione del LL e di PE LE sarà trattata nella parte a loro specificamente dedicata.
5. I ricorsi di LE NT e del ON sono
infondati.
Su tutte le censure contenute nell' atto di appello il giudice a quo ha risposto con motivazione congrua e puntualmente osservante la disposizione dell' art. 192, 3°
comma, C.p.p.
In primo luogo, relativamente alla causale dell' omicidio ha rimarcato la sostanziale convergenza delle
в ели 190
versioni dei due collaboranti, avendo l' LE sempre fatto riferimento, conformemente al LLn alla militanza del AR nell' opposta consorteria, evocando anche i suoi rapporti con RI PI. Aveva additato la causale concernente il torto fatto a tale RI OP solo perché, data la bassa caratura criminale della vittima non riteneva sufficiente a provocarne la morte 1' appartenenza all' opposto clan. Una circostanza che l' LE, capo della consorteria di PA, conosceva perfettamente e che
è presumibile non fosse nota al LL che, oltre tutto, ai fatti paternesi poteva essere interessato solo in quanto comuni agli interessi degli associati di AN. Un punto lucidamente puntualizzato dall' impugnata sentenza allorché ha argomentato che nell' incontro nella base di IA (non smentito dall' LE) era stata decisa la soppressione del AR come obiettivo che interessava tutti i consociati. Fra l' altro, il movente comunemente indicato pure se solo in via subordinata dall' LE risulta
-
confermato dalle dichiarazioni di consolazione orto che aveva appreso dal convivente il nome degli autori dell' omicidio del padre.
Anche le doglianze relativa ai contrasti tra i due collaboranti circa le armi utilizzate per eseguire l' omicidio, devono essere disattese, avendo la sentenza denunciata dato conto sia del preteso contrasto tra l'
LE ed il LL, sia, soprattutto, evocato le risultanze delle due perizie balistiche circa 1' unicità dell' arma utilizzata per una serie di omicidi, motivando anche, e senza che siano intervenute specifiche doglianze, sul punto relativo alla provenienza dei reperti esaminati.
Un' identica sorte va assegnata alla censura concernente il preteso contrasto tra la descrizione della dinamica dell' omicidio quale risultante dalle dichiararazione del
LL e quella emergente dall' esame dei dati obiettivi. La sentenza impugnata ha, infatti, posto in luce l' intrinseca affidabilità della complessiva dichiarazione, considerando la repentinità dell' azione di fuoco e la h olle 191
necessità di dileguarsi subito dopo l' attacco. cosicché ia descrizione concernente il frantumamento del parabrezza ed il colpo frontale, lungi, da ingenerare perplessità di sorta quanto all' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni nel loro insieme, finiscono per designarle di assoluta autonomia rispetto a quanto risultante dagli atti processuali e, soprattutto, dai rilievi fotografici. Così, ancora una volta, comprovando il mendacio della ritrattazione del collaborante, il quale aveva giustificato proprio con la visione del fascicolo processuale il contenuto delle sue precedenti propalazioni.
Del pari, con argomentazioni logiche che resistono ad ogni contestazione, sono state disattese le censure concernenti la mancata effettuazione della perizia autoptica, nessun elemento utile ai ricorrenti potendo certo provenire dalla richiesta perizia, dato che è nozione di comune esperienza che dopo un decennio, con l' azione del chimismo delle sostanze del cadavere i proiettili sarebbero risultati irrimediabilmente intaccati ed inutilizzabili ai fini dell' equiprovenienza. Senza contare che il fatto che i fori di entrata fossero superiori per numero ai fori di uscita sta solo a significare che qualche proiettile può essere stato trattenuto nel corpo della vittima.
11 giudice a quo ha, poi, ampiamente agomentato, con motivazione inatttaccabile sul piano logico e giuridico, circa l' assoluta inconsistenza delle doglianze riguardanti il biglietto consegnato ai carabinieri, da ritenere, secondo la difesa, del tutto apocrifo se posto a raffronto con le sottoscrizioni di pugno del AR, che appaiono nella denuncia e nei successivi due verbali di sommarie informazioni;
con inquietanti riverberi, assumono i difensori, in relazione alla posizione dell' EO, convivente del AR, chiamata in causa perché la donna, che pure aveva dichiarato di essere analfabeta tanto da
-
non sottoscrivere in verbale di dichiarazioni rese al
Pubblico ministero ebbe poi a riconoscere la grafia dell' ucciso ed il contenuto del biglietto che per incarico del h осе 192
AR avrebbe dovuto consegnare ai carabinieri, sottoscrivendo questa volte il relativo verbale. ora, a parte la scarsa rilevanza, nel complessivo contesto probatorio, dell' episodio del biglietto, risultando comunque la responsabilità dei ricorrenti dalle convergenti dichiarazioni dell' LE e del LL, questa Corte non può non rilevare come la corte di merito di secondo grado abbia dato conto di ogni profilo di censura, precisando sia perché la EO si sia rifiutata di sottoscrivere il primo verbale sia la decisiva cirostanza del preannuncio del biglietto al maresciallo Ciaceri, così da comprovarne univocamente la provenienza dall' ucciso, lucidamente argomentando, con ficcante precisazione sulla metodologia mafiosa, le ragioni che avevano spinto il AR
a muovere un tale passo, perché ove i nomi delle persone đa lui sospettate fossero stati rivelati subito, avrebbe contravvenuto ad una regola fondamentale della malavita e soprattutto di quella mafiosa che lo avrebbe sottoposto all' inevitabile marchio di "infame".
Così pure, e qui, davvero la censura finisce per penetrare direttamente nel meritum causae, è stata rigorosamente debellata la tesi dell' analfabetismo del
AR, persona "con semplice licenza" di firma, utilizzandosi questa volta, non una congettura, ma una vera e propria massima di esperienza, allorché si è osservato che chi sa sottoscrivere con il proprio nome può anche scrivere altri nomi, senza che ciò equivalga alla capacità di redigere uno scritto più complesso con la formulazione grafica di un proprio pensiero;
per di più additando altre dichiarazioni sottoscritte dal AR. Senza contare
-
circostanza da ritenere decisiva che il AR potrebbe
- aver fatto redigere ad altra persona il biglietto in questione, senza che il suo contenuto potesse tradire la volonta del dichiarante che aspetto, anch' esso aveva preannunciato ai carabinieri, temendo determinante
-
per la propria vita, l' indicazione dei nomi di coloro che avevano interesse a sopprimerio.
в есе 193
Un' ultimo rilievo riguarda la motivazione dell' impugnata sentenza relativamente alla “pista tedesca". Poiché le confidenze del NN alla polizia tedesca fanno riferimento, come ha correttamente rimarcato la sentenza di appello, all' abbattimento del OP e non del AR, la
Corte ha rigorosamente espunto tale vicenda da quella ora all' esame di questo collegio;
così come ha, altrettanto correttamente stralciato dall' effettivo thema probandi le rivelazioni della EO alla figlia del AR, anch' esse riferibili all' episodio del tentato omicidio del OP. Il tutto ampiamente argomentando circa il ruolo rivestito dai due nella stessa consorteria ed alla dinamica del delitto.
Д еее 194
10. L' omicidio di GA NO
1. Otto giorni dopo l' omicidio di OSrio AR, precisamente alle 2, 30 della notte del 27 giugno 1982,
GA NO veniva ucciso nel sonno, nella propria abitazione di Palagonia.
1 Carabinieri, subito intervenuti, sequestravano nei pressi del cadavere 13 bossoli calibro 9 lungo.
La perizia autoptica accertava che il NO era stato colpito da due colpi di arma da fuoco corta, con fori di entrata, uno alla regione parietale sinistra, nella porzione superiore, e l' altro in corrispondenza della regione
'parietale destra;
che in sede encefalitica era stato ritenuto un piombo scamiciato, con la punta deformata da schiacciamento;
che quando i proiettili erano stati esplosi il NO si trovava coricato sul fianco destro, con la spalla rivolta verso il suo feritore il quale, impugnando 1* arma con la mano destra, aveva sparato i due colpi in immediata successione e da distanza non superiore ai 50 cm., cagionando una morte istantanea.
Dal rapporto dei carabinieri del 6 ottobre 1982 risultava che l' abitazione, costituita da un piano rialzato e da un primo piano, presentava il balcone della camera da letto aperta e con la serranda alzata a metà ma senza alcun segno di effrazione;
sotto il balcone era posteggiata una "Alfa
Romeo", sui paraurti anteriore sinistro, sul cofano e sul tettuccio della quale era rilevabili impronte lasciate da scarpe di gomma;
che il cadavere presentava, nella parte posteriore della nuca, un foro di entrata di proiettile e fuoriuscita di sostanza celebrale;
che all' interno del cuscino su cui il NO poggiava la testa vi era la parte anteriore di un proiettile di grosso calibro.
I carabinieri esponevano, ancora, di avere appreso da fonte non indicata che gli assassini erano probabilmente due, attesi da un terzo complice a bordo di una FIAT 131 di colore celestino: uno degli aggressori notato mentre
-
fuggiva con la pistola in pugno era dell' apparente età di
28, 30 anni e di corporatura robusta. I sospetti si erano еее 195
dapprima incentrati sui fratelli SA e OC Ragusa
nonché su CO ON.
11 NO veniva definito grosso e pericoloso delinquente che nella malavita era considerato un capo degno di rispetto;
collegato agli AL di AN, in quanto suocero di SA SC, gravemente ferito nell' attentato del 17 giugno ed il cui padre TO era stato ucciso l' anno prima. Nessun elemento utile era stato fornito dai familiari.
Con sentenza 18 marzo 1983, il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di omicidio per esserne rimasti ignoti gli autori. 2+ Nel corso della sua collaborazione, PE LE si riconosce mandante dell omicidio, collegando tale delitto a quello di TO SC, all'incontro che ne era derivato circa la condotta da tenere in previsione delle reazioni del figlio della vittima SA e del suocero di costui, GA NO, nonché dei capi e dei gruppi avversari all' associazione di PA (UD e FI). L' omicidio era stato materialmente consumato da PP
LL e NO AN, utilizzando un revolver a tamburo. Il tutto si era verificato al piano terra ove il
NO era solito dormire per evitare di affaticarsi;
gli esecutori erano penetrati tramite la finestra indossando scarpe di gomma per non fare rumore; si erano anche impossessati del danaro, cosa che aveva suscitato la riprovazione del collaborante. Il LL e l' AN si erano poi allontanati a bordo di un' auto di grossa cilindrata guidata da NC ON, dirigendosi verso la chiusa di proprietà di NO GL, così lasciando
IA. Da quella base anche il collaborante si era allontanato, portandosi verso la chiusa con un' auto che in un primo tempo dichiarava guidata dal AR, poi dal
ON.
Notizie sull' omicidio del NO forniva anche PE
LL. si riconosceva autore materiale dell' omicidio, con indicazione della causale, analoga a quella rivelata dall' LE;
in più, secondo il LL, il NO
в ellt 196
aveva preso contatti con i UD di Catania per attuare un piano che prevedeva l' annientamento della sua famiglia.
L' esecuzione era stata preceduta da una riunione nella base di scordia alla quale avevano partecipato egli stesso, il padre PO e il AT AG, PE e NT
LE, il AR, il RI, CO, OL Lo
CE, SA ed IO AN, il DO, il
CO e ed altra persona chiamata "americanu". A seguito di tale riunione erano stati designati come autori materiali, PE LL, 1" Amantea e Santo
LE. L' auto usata, una FIAT 131, color grigio metalizzato, a bordo della quale egli, l' AN e Santo
LE, che fungeva da autista, si erano recati a
Palagonia. L' azione era stata ritardata a causa della presenza di bambini nei pressi dell* abitazione. Per introdursi nel piano rialzato ove dormiva il NO, fu utilizzata un' auto parcheggiata sotto una delle finestre: si poté così constatare che il NO dormiva coperto solo da una canottiera. si accedette nell' abitazione non attraverso la finestra con la serranda rialzata (per timore che all' interno potesse esservi lo AL), ma dall' attiguo balconcino che presentava un vetro rotto;
prima dell' azione fu aperta la porta di ingresso per agevolare la fuga;
1' AN si impossessò del portafogli della vittima;
1* omicidio fu consumato avvicinando la cal. 38, quasi appoggiando la canna alla testa così da colpire il NO tra la nuca e la tempia sinistra. Subito dopo, rientro ad
AN, nella base messa a disposizione dal OSno ove erano in attesa PE LE e CO ON che aveva guidato 1' auto con la quale l' LE si era allontanato da IA;
1' AN era armato di una pistola cal. 7,65 bifilare, l' LE NT di una pistola cal.
22.
Nel corso di un successivo interrogatorio, il LL riferiva ancora che le scarpe di gomma utilizzate erano le stesse del tentato omicidio di NO TO;
precisava anche che erano state lasciate impronte sui tettuccio dell' auto.
h ме 197
Durante l' interrogatorio dell' 8 novembre 1988 precisava, che il revolver cal. 38 usato per uccidere il NO era lo stesso usato per gli omicidi ER, OC e per il tentato omicidio OR. Aggiungeva che 1' ON, pur avendo approvato il progetto omicidiario, non aveva partecipato alla sua esecuzione. Relativamente al ON, LL confermava che lo stesso aveva partecipato alla decisione di uccidere il Tutino ma non aveva fatto parte del gruppo di fuoco, avendo invece accompagnato in auto PE LE ad AN, nella base del ER posta davanti alla proprietà del "pagliaro", ove poi si incontrarono. 3. La Corte di assise di primo grado riteneva responsabili dell' omicidio PE e NT LE, il ON,
OL Lo CE, PE LL e Salvatore
AN. La sentenza veniva confermata in grado di appello.
Secondo la decisione impugnata vi sarebbe assoluta convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti.
Il LL avrebbe, infatti, confermato la causale, descritto le modalità con cui si mosse e fece ritorno il gruppo di fuoco, atteso da LE NT che fungeva da autista;
avrebbe descritto con assoluta precisione 1' abitazione del NO ed i motivi che avevano indotto il gruppo a ritardare 1' azione, 1* uso di una macchina parcheggiata per introdursi nell' appartamento attraverso il balconcino, 1' apertura prima dell' azione della porta di ingresso per agevolare la fuga, la sottrazione, da parte dell' AN, del portafoglio del NO, l'esplosione di colpi di arma da fuoco con la sua pistola cal. 38, "quasi appoggiandogli la canna alla testa, colpendolo tra la nuca e la tempia sinistra", il rientro alla base di AN ove lo attendevano PE LE ed il ON che aveva quidato 1' auto con la quale il primo si era allontanato dalla base di IA, il fatto che AN fosse armato di una cal. 7, 65 bifilare e NT LE di una cal. 22.
Ancora: le scarpe di gomma già adoperate per il tentato omicidio dello stesso NO, le impronte lasciate sul tettuccio dell' auto, l' identità tra la cal. 38 utilizzata
LL 198
e quella che era servita per gli omicidi ER, OC, e per il tentato omicidio OR, le precisazioni circa il
ON, che aveva preso parte alla decisione di uccidere il NO ma non aveva però fatto parte del gruppo di fuoco. si rimarcano, poi, il contenuto delle dichiarazioni di
TT IL che, in epoca non sospetta, aveva riferito in ordine al rifiuto del marito CO ON di partecipare all' omicidio del NO, nonché quelle di
PE Di SA, il quale aveva confermato la presenza di
LE e LL e 1' esecuzione del delitto da parte di PE LL e Antonino Amantea.
La presenza del LL e dell' LE in Scodia sarebbe stata riscontrata dalle rivelazioni della stessa
IL, mentre le dichiarazioni dei due collaboranti sarebbero assolutamente disinteressate e propalate in assoluta autonomia.
Tra tali dichiarazioni vi sarebbe, inoltre, assoluta identità nell' indicazione della causale;
sarebbe comprovata, poi, 1' avvenuta riunione, essendo stata apprestata la base proprio a tale scopo (dopo 1' omicidio
NO, infatti, la base fu abbandonata); in ogni caso, già prima del trasferimento a IA vi furono incontri per decidere le azioni da intraprendere per fronteggiare le reazioni all' omicidio SC. ciò spiegherebbe l' errore sia dell' LE sia del
LL nell' indicare tra i frequentatori della base anche IO AN all' epoca detenuto. Infatti, il
AN doveva sicuramente aver partecipato a taluno degli incontri che si tennero dopo l' omicidio SC, avvenuto nel 1981.
circa la parziale divergenza fra i componenti il gruppo di fuoco (riguardante, peraltro, solo uno dei tre: CO
ON, secondo LE, NT ZO secondo
LL), la sentenza impugnata propende decisamente per la memoria del LL, partecipante all' azione. Un ricordo corrispondente alle dichiarazioni rese nel 1985 dalla moglie dell' ON circa il rifiuto di partecipare all' azione della banda che ospitava a IA.
h ell 199
in ogni caso, NT LE dovrebbe rispondere come concorrente morale.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione, oltre che
PE LE e PE LL, adducendo i motivi più volte indicati, anche NT LE, OL Lo CE
e AN SA. La sentenza, sul punto ora all' esame della Corte, non è stata, invece impugnata dal
ON.
NT LE, pressoché riproducendo i motivi di appello, deduce illogicità della motivazione in punto di convergenza e di reciproco riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti.
Si segnala, più in particolare, come PE LE, pur ricollegando il fatto al tentato omicidio SC, non abbia fatto riferimento ad alcuna riunione per deliberare 1* omicidio. Lo stesso collaborante, poi, ha affermato che era stata adoperata un' arma corta a tamburo, indicando, inoltre, come componenti la “spedizione”, AN, PE
LL e NC ON;
che sempre 1' LE ha riferito che il gruppo di fuoco si era introdotto attraverso la finestra indossando scarpe di gomma, precisando che 1'
AN si impossessò dei soldi della vittima;
che era stato indicato l' ON come basista, perché né il LL né 1' Amantea conoscevano 1' abitazione del NO;
che lui stesso seguì il gruppo di fuoco fino al bivio per Palagonia, dirigendosi poi verso AN. Secondo la difesa, 1' ordine di cattura notificato al LL precisava in realtà lo svolgimento del fatti: indicando: che il NO era stato ucciso con una pistola;
che si trattava del suocero di
SC, legato, quindi, secondo i Carabinieri, al gruppo
FI-UD; che la vittima era stata colpita alla testa;
che gli autori del delitto si erano serviti, per la
"scalata", di un' auto in sosta, tanto che su di essa erano state rinvenute impronte, corrispondenti alle calzature di gomma. Un atto, l' ordine di cattura, che, per riprodurre quanto dichiarato dall' LE, avrebbe consentito un adeguamento progressivo delle dichiarazioni del LL che ricalcano anche gli errori dell' altro colaborante. Si
в ее 200
parla, inoltre, di AN IO, all' epoca detenuto, una circostanza sicuramente nota al LL, essendo il
AN di AN. lllogica sarebbe, ancora, la motivazione sul punto relativo all' alleanza fra i UD e i NO per uccidere il LL, avendo quest' ultimo riferito sempre di ottimi rapporti con i UD.
Dunque, tutte le circostanze di "conferma" troverebbero la loro fonte nelle dichiarazioni dell' LE (auto, impronte rinvenute su di essa). Senza contare la contraddizione esistente tra i due collaboranti circa la composizione del “commando", in particolare con riferimento alla posizione dell' ON, nonché 1* aggiunta di particolari significativi non confermati dal LL
(LE ha indicato come suo accompagnatore AR;
LL, invece, ON).
Inoltre, NT LE, dopo essere stato indicato come esecutore, sarebbe stato coinvolto nel fatto solo per aver partecipato alle riunioni deliberative.
AN SA lamenta violazione dell' art. 192
c. p. p., per 1 intrinseca inattendibilità del LL fra l' altro - ha indicato come partecipante alla che
-
riunione in cui venne deliberato 1' omicidio, IO
AN, detenuto all' epoca del fatto.
Mancherebbe, poi, qualsivoglia riscontro sulla fase ideativa del delitto, non avendo parlato l' LE di riunioni.
Del tutto generico sarebbe il riferimento ad alcuni incontri fra gli associati, cui non risulta, peraltro, aver partecipato il ricorrente, mentre nessuna valenza probatoria potrebbe rivestire la frequentazione della base di IA, fra l' altro, non assidua, come affermato dallo stesso
LE e confermato dall' appuntato Di SA.
5. Relativamente all' impugnazione proposta da PE
LE e da PE LL valgono i rilievi già formulati. 6. Il ricorso degli altri imputati è fondato.
hour 201
Ritiene il collegio - sulla scia di quanto ampiamente argomentato con riferimento al tentato omicidio di SA Scalisi che la motivazione della sentenza impugnata risulti illogica e contraddittoria nell' affermazione circa 1' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni ed il loro reciproco riscontro con riferimento alla fase deliberativa dell' episodio criminoso.
Mentre, infatti, il LL fa riferimento ad una riunione con un considerevole numero di partecipanti, che indica nominativamente, 1* LE non richiama alcuna previa convocazione dei consociati per uccidere il NO.
Se si fosse trattato della stessa riunione convocata per il tentato omicidio dello SC ma ciò dovrebbe
-
escludersi, considerata la sua collocazione nello spazio e nel tempo, con in più, la divergenza rispetto al narrato del
LL che, per l' incontro in cui fu deliberato tale delitto ha indicato persone diverse da quelle ora accusate
- varrebbero, ovviamente, i medesimi principi di diritto affermati relativamente al tentato omicidio SC.
Inoltre, questo Collegio non può non ribadire come laddove la sentenza impugnata mostra un ulteriore, evidente vizio logico qui, peraltro, più attenuato rispetto alla
-
motivazione del delitto adesso richiamato è nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che il LL abbia incluso fra i partecipanti all' incontro anche Alfio
AN, detenuto dal 29 aprile 1982. L' affermazione che l' errore si giustifica perché prima di pervenire alla decisione di sopprimere il NO si tennero sicuramente una serie di incontri e di riunioni tra i consociati, in periodo antecedente alla data dell' ingresso del AN in carcere, sta anche qui a comprovare come il giudice a quo, discostandosi dal giudizio logico, si sia addentrato in un percorso gravido di supposizioni e di congetture, pervenendo alla conclusione da un fatto ignoto ad un fatto noto non battendo la via delle massime di esperienza, ma quella del proprio arbitrario convincimento.
Per di più con la mancanza, per la fase deliberativa del requisito della doppia chiamata individualizzante.
в есе 202
Le conseguenze demolitorie derivanti da questa sentenza in relazione alla fase deliberativa, operano anche nei confronti di NT LE, chiamato in causa per il momento esecutivo dal solo LL. con riferimento a tale imputato non può, certo, più valere il principio "che lo LE NT deve in ogni caso ripondere dell' omicidio in questione come compartecipe morale".
Cosìcché la sentenza impugnata resiste per le sole parti meramente confessorie (dichiarazione di responsabilità di
PE LE e di PE LL), nonché, ovviamente, relativamente al ON, che non ha proposto gravame, e che, però quale imputato non impugnante potrà
-
-
utilizzare in sede di rinvio gli effetti derivanti dall' art. 627, 5° comma, c.p.p. еr eceh 203
11. L' omicidio di SA RE e ii tentato omicidio di PE AT
1. Poco prima delle ore 23 del 16 luglio 1982, in PA, veniva ucciso SA RE mentre era alla guida di una
FIAT 128 a bordo della quale si trovava PE AT che, ferito, raggiungeva il locale ospedale. Rintracciato e sentito subito dopo il fatto da un carabiniere, il AT dichiarava che l' auto condotta dal
RE era stata affiancata da due autovetture, una delle quali di grossa cilindrata (forse una FIAT 131), i cui occupanti avevano esploso colpi di fucile e raffiche di mitra, precisando che egli era riuscito a salvarsi abbassandosi all' interno della vettura.
Il sopralluogo dei carabinieri conduceva al rinvenimento, all interno dell' auto condotta dal RE, di cartucce cal.
12 e di bossoli cal. 9 lungo, esplosi da un mitra, simili a quelli sequestrati nel corso degli accertamenti compiuti in occasione degli omicidi US e AR.
Nel rapporto del 21 ottobre 1992 si precisava che il giorno successivo all' omicidio era stata rinvenuta una FIAT
127, di colore amaranto, priva della targa posteriore e dei due vetri angolari posteriori, risultata rubata, presumibilmente utilizzata dagli aggressori. Veniva secondo quanto riferito dalla madre del sottolineato che
-
RE 1' ucciso, dimesso dal carcere da circa quaranta giorni, era molto amico di VI OL, di CO e
VI SA, di PE e TO NI e di
VI RA.
La perizia autoptica accertava che il RE era stato attinto da dieci colpi di arma da fuoco esplosi con direzione da dietro in avanti.
11 26 aprile 1983, il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine all' omicidio ed al tentato omicidio per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. Nel corso degli interrogatori del 7 e dell' 8 settembre
1987 PE LE rendeva piena confessione dell' omicidio, che inserisce tra i fatti conseguenti all'
я ли 204
uccisione di DD CO, con particolareggiata descrizione della fase di preparazione del delitto, legato agli scontri con i loro avversari, ad ambigui atteggiamenti di talune persone, come un certo "gna-gna" (figlio di RI
NO) ed alla "caccia" intrapresa per avvicinare ed uccidere EN RA e i suoi amici, fra i quali
SA RE. Riferiva sulle complesse modalità di organizzazione ed esecuzione del delitto che aveva impegnato, in differenti ruoli, ben undici associati;
sugli accordi intercorsi con BA AT affinché segnalasse, con accensione della luce elettrica, se e quanti avversari fossero presenti nell' abitazione della convivente di NC
SA; sulle modalità dell' agguato, a mezzo di due auto rubate (una FIAT 126 o 127 e una macchina più grande, a quattro sportelli, dalla quale erano stati sparati i colpi di arma da fuoco); sull' uscita dalla palazzina di PE
AT (IA, “l' orbo") e del RE, nonché sulla strada da costoro percorsa;
sul risultato conseguito e sul fatto che il AT era stato ritenuto morto dagli aggressori;
sulle armi utilizzate;
sul ferimento non grave di PE LL, attinto ad un braccio da un colpo sparato dallo stesso AT;
sul suo rammarico per il fatto che EN RA, rimanendo nell' appartamento della convivente del SA, si fosse salvato.
PE LL, nelle dichiarazioni rese dopo l' esecuzione dell' ordine di cattura nei confronti suoi e dei complici indicati dall' LE, ha anch' egli confessato la sua partecipazione al fatto, riconoscendosi autore materiale dei delitti assieme al ON, all' AN e a NT LE;
precisava che il tutto era avvenuto all' altezza di un incrocio ove avevano raggiunto i due;
indicava i ruoli avuti nell' episodio da PE LE, dal
RI, dal TI, dal AT e da GI CO (quest' ultimo non indicato dall' altro collaborante), escludendo che al fatto avessero partecipato il proprio AT
SA, OL Lo CE e PE AL, chiamati, invece, in correità dall' LE;
riferiva di essere stato ferito al braccio sinistro (attraversato da parte a
Я ell 205
parte) da una pallottola espiosa dal AT mentre questo, inseguito, tentava la fuga a piedi;
forniva particolari sulle armi, a suo dire, utilizzate in altre occasioni. in un successivo interrogatorio, riferiva che quella sera avrebbe dovuto essere ucciso "Enzo Lima" (cioè, il
RA) che però non era uscito dall' appartamento insieme al RE ed al AT;
dichiarava che NT LE era alla guida dell' auto ove era sistemato il gruppo di fuoco, composto, oltre che da lui stesso, dal ON e dall'
AN.
Le dette dichiarazioni venivano ritrattate, nel corso del giudizio di primo grado, da entrambi i collaboranti;
il
LL le confermava, poi, nel dibattimento di appello. 3. In ordine a tali delitti, la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di assise di appello, condannava
PE LE, PE LL, il ON, il
RI, il AT e il TI. Assolveva, invece, per mancanza della doppia chiamata, NT LE, OL Lo
CE, GI CO e SA LL.
-4. Hanno proposto ricorso tutti i condannati, reiterando ad eccezione dell' LE e del LL che hanno dedotto le usuali doglianze con atti per questo capo identici, le stesse censure formulate contro la sentenza di primo grado (salvo un preambolo e una conclusione riferita alla sentenza di appello, inseriti, però da TO LE che era stato assolto sia in primo sia in secondo grado, e senza che il Pubblico ministero avesse proposto, su tale capo, gravame).
Più in particolare, si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all' attendibilità dei chiamanti in correità ed all' autonomia delle loro fonti di conoscenza, al ripetuto contrasto tra l'
LE ed il LL su circostanze rilevanti, di ordine spaziale e logistico, di carattere temporale, di utilizzazione delle vetture e di participazione soggettiva in fase sia di organizzazione sia di esecuzione;
con richiesta di ispezione del luoghi, di rinnovazione del
в ен 206
dibattimento e pure di escussione del teste Messaglia, già esaminato nel giudizio di appello.
5. 1 ricorsi sono infondati.
Rileva il Collegio come richiamate le statuizioni circa la posizione dell' LE e del LL
- a ciascuna delle censure sollevate dai ricorrenti, la Corte di assise di appello abbia dato ampia e rigorosa risposta, con motivazione assolutamente priva di vizi logici e giuridici.
Anzi tutto, 1' addebito di inattendibilità delle dichiarazioni dell' LE sconta il riferimento ad elementi di dettaglio, correttamente valutati come tali dalla sentenza impugnata. Ciò in relazione sia alla causale sia alla complessa preparazione del fatto di sangue da
-
inserire nel pieno della guerra di mañia sia relativamente alla dinamica del fatto stesso.
Analogamente prive di fondamento sono le doglianze riguardanti le dichiarazioni del LL, singolarmente oscillanti fra l' addebito di adeguamento alle dichiarazioni dell' LE e la denuncia del vizio di contraddittoretà complessiva fra le due dichiarazioni.
Così come vanno respinte le censure incentrate sull' illogicità della motivazione laddove avrebbe ritenuto non attendibile la prova d' alibi fornita dal TI, e sull' illogicità della motivazione stessa in ordine al ruolo rivestito dal AT nella vicenda, considerata 1' ora in cui il delitto venne consumato. 6. Strettamente connesso alla causale del fatto criminoso
è il richiamo dei ricorrenti alla collocazione temporale di esso in relazione a punti di riferimento cronologici così inesatti da compromettere nel ioro complesso le dichiarazioni rese in proposito dall' LE. ci si riferisce, più in particolare, a due episodi. in primo luogo, a quella “vistosa inesattezza" commessa dal collaborante nell' indicare tale "gna-gna" come basista per un agguato andato a vuoto contro il RE ed il AT,
e che si sarebbe verificato dopo la morte di NG
CO avvenuta il 10 luglio 1982, mentre il "gna-gna"
в ли 207
era stato ucciso il 16 agosto dell' anno prima. La Corte di merito di secondo grado na, però, puntualizzato che lo “gna- gna“ viene additato come partecipante ad un episodio,
- - dell' costituente solo l' antefatto ma lontano nel tempo omicidio del RE e che l' Alleruzzo ha prontamente indicato, entrando nel vivo della vicenda, come basista
BA AT.
La sentenza impugnata na, ulteriormente argomentato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, perché logicamente motivato, come dalla lettura complessiva delle dichiarazioni del collaborante risulti che lo NO (e cioè lo "gna-gna") era stato sempre inserito dall'
LE in episodi antecedenti all' anno 1981; così da chiarire lucidamente come la collocazione nel tempo del ruolo avuto da tale soggetto non si riferisce all' omicidio del RE ed al tentato omicidio del AT, ma ad un precedente tentativo di uccidere il RE (ed il cicitaro), andato a vuoto, esattamentte collocato nel tempo;
con in più il perfetto ricordo che la morte dello NO ha preceduto la morte del RE.
Del resto, il giudice a quo ha precisato, sulla base di attenta verifica interpretativa degli atti precessuali, un'
come dal complesso delle dichiarazioni rese dall' LE non è possibile estrapolare se non seguendo una
-
solo quelle che
-metodologia davvero poco rigorosa indichino una qualche discrasia all' interno delle stesse, essendo necessario valutare la complessiva affidabilità delle propalazioni anche in funzione di comprendere le reali ragioni che possono aver determinato un' eventuale menzogna;
qui, peraltro, assolutamente non identificabili, trattandosi di dettagli surrettiziamente enfatizzati dalla difesa, pure considerando il lungo arco di tempo cui si riferiscono le propalazioni e senza che 1' LE abbia avuto ragione di mentire.
Un ulteriore elemento che comprometterebbe l' intrinseca attendibilità dell' LE sarebbe derivato dalla indicazione dei frequentatori dell' abitazione della convivente del SA;
persone
- si è detto
- che o Я еш 208 ма,erano detenute o si trovavano all' estero per lavoro. anche qui, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura, avendo puntualizzato, con motivazione coerente ed esaustiva, come le dette frequentazioni non necessariamente si riferissero a quei giorni, richiamando dato decisivo in proposito 1' esistenza di un fatto certo, quale l'
-
omicidio del RE ed il tentato omicidio del AT, dopo la loro uscita alla stregua delle concordi dichiarazioni
-
di entrambi i collaboranti
- dall' abitazione della convivente del SA. oltre tutto, 1' insistenza nel riproporre censure accuratamente prese in esame dal giudice a quo, e senza 1° introduzione di specifici appunti nei confronti della sentenza di secondo grado, comprova, semmai, una certa contiguità delle doglianze con 1* inammissibilità per genericità dei motivi.
Le denunce dei ricorrenti si sono poi incentrate sulla discordanza fra le dichiarazioni dell' LE e le dichiarazioni del LL, su ogni punto decisivo concernente il fatto di sangue, così da pervenire alla conclusione che le propalazioni, oltre che inattendibili in sè, mancano anche di quegli elementi di conferma richiesti dalla legge.
Senonché su tutti i punti additati come contrastanti, la sentenza impugnata, pervenendo ad una ricostruzione dei fatti davvero esaustiva e designata dall' assoluto rispetto dell' art. 192, 3° comma, si è espressa con motivazione immune da qualsivoglia vizio logico o giuridico, pervenendo a destituire di ogni credito le agomentazioni difensive, peraltro aventi, anche qui, come esclusivo punto di riferimento, non la sentenza di secondo grado ma la decisione della Corte di assise (pure indicando pagine della prima e non della seconda sentenza).
E, proprio sul movente, la Corte di assise di appello ha rigorosamente evidenziato la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, entrambe volte a chiarire la volontà del gruppo consociato di eliminare due fra coloro che, per i loro costanti rapporti, erano ritenuti
в ли 209
appartenenti all' associazione avversaria. Una causale che trova, oltre tutto, conferma, per il RE, in quanto dichiarato dalla madre circa le frequentazioni del figlio e per il RA dalla notoria sua appartenenza al clan avverso all'LE. 7. Sempre riproducendo doglianze rivolte contro la sentenza di primo grado, è stata contestata dai ricorrenti la coincidenza tra le dichiarazioni dei collaboranti in ordine alle armi usate per 1' esecuzione dell' omicidio e del tentato omicidio, muovendo addebiti in relazione alle risultanze degli accertamenti balistici.
Anche tali censure sono prive di fondamento.
LE ha affermato che la mitraglietta usata per 1* omicidio AR era stata utilizzata anche per l' omicidio
US e per il tentato omicidio AT con il contestuale omicidio del RE oltre che per il tentato omicidio di
SA SC. Il LL, con assoluta autonomia rispetto all' altro collaborante, ha, invece, precisato che 1" arma era la stessa di cui si era servito 1' AN, usata, oltre che negli episodi richiamati dall' LE, pure per il tentato omicidio di TO NO. Precisando che in occasione del fatto ora all' esame di questa Corte egli aveva sparato con lo stesso fucile cal. 12 utilizzato per gli omicidi di LA e di Di MA, e che, nel corso dell' inseguimento del AT, 1' AN aveva esploso un colpo con una 357 magnum, mentre altro colpo, con un diverso fucile cal. 12, aveva esploso il ON.
Tutte le indicazioni fornite, quanto alle armi usate dal
LL sono state confermate dalle risultanze peritali;
e ciò pure in punto di equiprovenienza, un punto censurato, dalla difesa ma in ordine al quale la corte di secondo grado si è particolarmente soffermata riguardo alle doglianze secondo cui gli elaborati peritali relativi ai bossoli cal.
12 disposti in epoca successiva avrebbero formulato conclusioni diverse, proprio quanto all' equiprovenienza delle armi.
Ha chiarito la Corte come la perizia GN avesse concluso per la equiprovenienza di tutti e sei i bossoli
м 21Û
cal. iz repertati in relazione ai fatti in esame ed all' omicidio LA e Di MA. La successiva perizia collegiale aveva stabilito la stessa equiprovenienza e per il tentato omicidio NO solo per cinque dei sei bossoli repertati;
senza che ciò comporti alcuna incidenza su quanto aveva affermato il LL. Anzi, na correttamente puntualizzato la sentenza impugnata, che le dichiarazioni del collaborante risultano ancor più attendibili, avendo egli fatto richiamo pure ad un colpo sparato dal ON;
un particolare davvero originale in quanto non risultante agli atti processuali.
8. Un' analoga convergenza si riscontra nel narrato dei collaboranti circa la ritenuta presenza nell' abitazione della convivente del SA (all' epoca detenuto) di VI RA;
senza che, come ha argomentato 1' impugnata decisione, possa assumere rilievo di sorta la dedotta irreperibilità dello stesso RA, perché una simile circostanza non escludeva, di per sè, che l' effettivo bersaglio dell' operazione di fuoco si trovasse in tale abitazione. .
6. Anche la descrizione della dinamica dello scontro,
resiste ad ogni censura.
Con altrettanto rigore logico la decisione impugnata ha assegnato valenza cruciale alle dichiarazioni del LL estremamente minuziosa nella descrizione del momento dell' affiancamento dell' auto su cui viaggiavano il RE e il
AT, di quello in cui il gruppo di fuoco entrò in azione prima dell' incrocio, dell' urto del veicolo condotto dal Greco segnalando l' assoluta genuinità di taluni particolari riferiti, primo fra tutti il ferimento del collaborante alla mano sinistra a seguito di un colpo sparato dal AT, circostanza significativamente confermata dall' Alleruzzo. Quanto, poi, alla fuga del
AT, pur essa descritta dal LL, la dinamica trova conferma in dati obiettivi come l' ubicazione della ferita riscontrata.
La Corte di assise di secondo grado ha, poi, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, disatteso
еее 211
le censure difensive concernenti la localizzazione della ferita del LL ed, in generale, la dinamica successiva alla fuga a piedi del AT, rilevando conclusivamente l' assenza di intenti calunniatori del collaborante.
Tanto più che suisui partecipi del reato esiste sostanziale convergenza tra l' LE e il LL e senza che la dedotta fonte conoscitiva per il secondo, costituita dal mandato di cattura, indicasse i ruoli assunti dai chiamati in correità.
10. Il che consente a questa Corte di affermare l'infondatezza delle censure formulate da ciascuno dei partecipi al fatto in relazione alla fase organizzaativa ḍi esso.
Viene, anzitutto, in considerazione il ruolo del RI, indicato da entrambi i collaboranti come colui che aveva il compito di coordinare gli accordi con BA AT, il quale era stato incaricato di confermare la presenza del
RA, del RE e del AT nell' abitazione della convivente del SA, ove erano già stati da lui notati la sera precedente, e di segnalere il momento della loro uscita dalla detta abitazione.
La mattina del fatto si reca presso i collaboranti per riferire loro dell' appuntamento con il AT, così da avere conferma della presenza in loco di coloro che stavano ricercando.
Proprio su tale episodio si sono diffuse le doglianze dei difensori, ravvisando uno stridente contrasto tra i due collaboranti, avendo, per un verso, l' LE affermato che la notizia gli fu data dal RI e, per un altro verso, avendo il LL riferito che insieme al RI vi erano anche il TI, il CO ed un vigile urbano.
Ma su tale punto la sentenza impugnata ha rimarcato come la discordanza fra le due dichiarazioni sia da ritenere solo apparente, per avere l' LE indicato il solo RI, senza escludere però ia presenza di altri. Così rigorosamente argomentando le cadenze delle propalazioni in funzione di un sicuro approdo contrastante con le denunce
в ешее 212
solo nominalisticamente incentrate sulla motivazione, ma in realtà affidate all' esclusiva esigenza di conseguire una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove. così pure, con argomentazioni logice insuperabili il giudice a quo na dato conto del ruolo rivestito dal RI nell' operazione, dei suoi frequenti spostamenti a PA per fornire, insieme al TI ed al AT, il "supporto logistico" all' operazione.
11. Un' analoga sorte va assegnata al ricorso di EL
TI che, secondo l' impugnata sentenza, avrebbe assunto, in appoggio al RI, il ruolo di informatore circa i movimenti delle persone da sopprimere.
Il TI, stando alle dichiarazioni del LL, attendeva a PA il gruppo di fuoco a bordo di una B.M.W. di colore grigio prestatagli da un impiegato di banca. Gli accertamenti compiuti a distanza di sette anni dal fatto hanno condotto all' identificazione di ZZ IO, all' ероса proprietario di una B.M.W., di color verde metallizzato, acquistata proprio presso la concessionaria gestita dal TI.
L' audizione del ZZ nel dibattimento di secondo grado non ha smentito in alcun punto, secondo la sentenza impugnata, le dichiarazioni del LL;
il teste ha, infatti, confermato di avere acquistato la B.M.W. dal TI
e, pur evitando esplicite ammissioni in ordine allo specifico episodio, ha riferito di avergli talora consegnato
1' auto per qualche opera di manutenzione;
così da far ricavare alla Corte di merito di secondo grado 1' ineludibile, quanto logica, conclusione che, poiché tali attività non si esauriscono, di norma, nell' arco di una giornata, la detta deposizione non esclude che il Patti possa aver mantenuto il possesso dell' autovettura anche in ore serali.
Su un altro punto ha, però, insistito la difesa del
TI. Che, cioè, il ZZ ha riferito di non aver più avuto rapporti con l' imputato dalla chiusura ad opera dell' imputato del proprio conto corrente presso la banca ove lavorava il teste, e cioè, dall' 8 settembre 1991.
в олли 213
un argomento ritenuto non determinante dalla Corte con l' argomentazione, davvero decisiva, che mentre, da un lato, il
ZZ non ha precisato l' epoca in cui sarebbero cessati gli affidamenti dell' auto, dall' altro lato, la data di chiusura del conto assume scarso rilievo.
Ma ciò che appare così designante, tanto da resistere ad ogni censura, è il rilievo che nonostante la chiusura
-
il ZZ na sicuramente continuato ad del conto
-
affidare il veicolo per la manutenzione. L' auto è stata, infatti, acquistata nel 1981 e poiché il teste a dichiarato di averla affidata al ZZ "qualche volta“ per la manutenzione, è massima di comune esperienza ritenere che 1' attività del concessionario si sia svolta a distanziati intervalli di tempo fino a comprendere la data del commesso reato.
Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del TI sulla base della regola della
"doppia chiamata", diretta da parte del LL, de relato dal RI, ad opera dell' LE: una fonte, quindi, costituita da uno dei responsabili del fatto. A ciò aggiungasi 1' elemento rappresentato dal possesso della
B.M.W. che, nel contesto probatorio complessivo, assume anch' esso valenza significativa.
Relativamente, infine, alla posizione del teste AN, ritenuto non credibile (e la veridicità delle cui dichiarazioni non escluderebbero, comunque, la partecipazione del TI al fatto di sangue), anche qui la sentenza mantiene un assetto motivazionale assolutamente esente da censure, con puntuale enunciazione dei criteri attraverso i quali è pervenuta alla valutazione di tale mezzo di prova, criteri rispondenti all' esigenza di una verifica dimostrativa informata ad assoluta coerenza.
La Corte di secondo grado ha, infatti, escluso che il
AN possa aver incontrato il TI nella prima parte della serata e poco tempo dopo possa aver appreso dell' omicidio, da localizzare poco prima delle 23; dichiarazioni, in più, discordanti con quelle dell' imputato secondo cui nel momento in cui avvenne l' incontro, la notizia della
в ге 214
sparatoria si era già diffusa. Senza contare i lucidi rilievi circa la sostanziale irrilevanza della deposizione ai fini di costituire una valida prova d' alibi, ben potendo il TI aver raggiunto il luogo in cui si incontrò col
AN subito dopo il fatto, proprio per allontanare da sè possibili sospetti. 12. Anche i motivi proposti da BA AT, pur essi riproduttivi di quelli contenuti nell' atto di appello, vanno disattesi.
Il ricorrente ha ribadito le censure concernenti l' inutilità del ruolo a lui assegnato dai collaboranti per la difficoltà di percepire il segnale luminoso alle 19, ora in cui tale segnale sarebbe stato azionato per confermare la presenza delle vittime;
1' assenza del RA in loco;
il mancato accertamento che dalla sua abitazione si potesse controllare chi entrava o usciva dalla palazzina della convivente del SA.
Nell' ambito di un accurato giudizio di fatto, incensurabile in questa sede perché congruamente e logicamente motivato in aderenza alle risultanze processuali, il giudice a quo ha, anzi tutto, contestato che sia mancato l' accertamento in ordine alla possibilità di verificare dall' appartamento del AT le persone che entravano nell' abitazione della convivente del SA.
Il richiamo allo schizzo prodotto e le ammissioni dello stesso imputato, appare di tale evidenza probatoria da non richiedere alcun ulteriore approfondimento.
Altrettanto correttamente si è poi stigmatizzata l' assoluta irrilevanza del fatto che il RA non si trovasse in quella abitazione, circostanza, oltre tutto, smentita da entrambi i collaboranti.
Così pure, assolutamente fuor d' opera è la doglianza concernente l' inutilità del ruolo del AT, elemento, invece, cruciale per consentire 1' avvistamento delle vittime, così da comunicare immediatamente con il RI e con il TI.
Analogamente, il giudice a quo na contestato, sulla base di inconfutabili circostanze di fatto, che la segnalazione
Я eu 215
- senzasia stata effettuata verso le ore 19, come affermato precisi riferimenti dal LL, il quale ha però anche
-
aggiunto che l' agguato avvenne di sera, collocando la fase esecutiva a non molto tempo di distanza dalla segnalazione.
Più in particolare, il gruppo di fuoco, ricevuta ia segnalazione, si fermò, dopo il giro di perlustrazione, lungo la strada sita di fronte all' edificio;
stazionò un paio di minuti prima di vedere le due persone salire sull' auto e si pose subito al suo seguito.
- - che,Donde la conclusione davvero ineccepibile poiché 1* attentato avvenne poco prima delle 23, la segnalazione era partita quando già da tempo non vi era più luce solare.
Resta, infine, da vagliare la motivazione della sentenza impugnata relativamente al ruolo del teste IB che, secondo il AT, si sarebbe trovato nella sua abitazione la sera dell' agguato, così da fornire all' imputato una prova d⭑ alibi in ordine alla contestata segnalazione.
Dopo aver stigmatizzato la circostanza che il IB venne indicato solo successivamente, pur avendo 1' imputato dichiarato che presente quella sera vi era la sua vicina di casa Santa Celia, e senza che il IB abbia indicato la presenza di altre persone in casa del AT (se non la sua e della propria sorella), il giudice a quo ha ritenuto la detta deposizione come affetta da tali elementi di inattendibilità e di imprecisione da renderla inaffidabile: sia in relazione agli orari indicati sia in relazione alle modalità della visita sia con riferimento al mezzo col quale il teste fece ritorno a casa, sia, infine, relativamente alla visione dell' auto del RE crivellata di colpi. in più, la Corte di assise di appello ha, anche qui col massimo rigore, precisato che, pure a prescindere dall' inaffidabilità del teste, la sua deposizione non sarebbe decisiva, risultando soltanto che il IB si recò a casa del Natoli mezz' ora о quaranta minuti prima della sparatoria per congedarsi circa un quarto d' ora prima di essa. cosicché il AT avrebbe potuto compiere la sua
а ми 216
opera anche all' insaputa del IB, o prima del suo arrivo, ovvero quando il teste era presente, dato che questi ha ammesso che il AT era andato "qualche volta in cucina per vedere se il caffé preparato dalla moglie fosse pronto".
Tanto da far ritenere che, occorrendo pochi istanti per eseguire la segnalazione, il AT abbia potuto compiere indisturbato la sua opera nonostante la presenza del
IB nella propria abitazione.
Я ле 217
12. L' omicidio di IO TA
1. 11 30 ottobre su1982 i carabinieri rinvenivano, segnalazione, un FIAT 500 bruciata all' interno della quale giaceva un cadavere carbonizzato. A distanza di circa 15 metri una pozza di sangue e, in prossimità, bossoli cal. 7,
65, nonché monete da 50 e 100 lire. La persona uccisa veniva identificata, dalla targa dell' autovettura, per
IO AN.
AR UF, moglie del AN, riferiva, in un primo momento, che il marito il giorno 30 ottobre si era recato come ogni mattina in contrada Scarcia di
-
AN; successivamente, resa edotta del fatto, affermava che, invece, aveva visto il coniuge per l' ultima volta la mattina del 29 ottobre verso le 6, 30, allorché era uscito a piedi per cercare un passaggio verso 1' ovile perché la sua auto aveva il parabrezza rotto;
ritornato, si era di nuovo allontanato verso le 7 non avendo trovato alcuna persona disposta ad accompagnarlo. Da allora non aveva fatto più ritorno a casa. Precisava che il marito la sera del 28 ottobre era ritornato dal lavoro portando una pistola, cosa che, peraltro, si era già verificata in altre occasioni e che, mentre cenava, erano venute a trovarlo due persone;
il AN era uscito con loro dicendo che dovevano portare delle pecore nel suo ovile;
era rincasato alle ore 23.
11 socio del AN, EN Cottone, dichiarava che la mattina del 29 il AN era venuto nell' ovile;
nel tardo pomeriggio, dopo la mungitura delle pecore, si erano separati con le rispettive autovetture, Cottone verso
AN e AN verso AN.
I carabinieri acclaravano che, nel corso del furto di alcuni montoni in danno di tale CC, erano state sottratti animali di proprietà dell' LE, il quale aveva minacciato di morte il AN. venivano individuati tali ER e RO, cioè ie due persone che la moglie dell' ucciso aveva detto essersi
я ми 218
recate a far visita al marito;
costoro asserivano di essere stati in compagnia del AN sia la sera del 28 sia la sera del 29 ottobre e di averlo accompagnato a casa verso le
23. Avuta cognizione delle dichiarazioni della UF, i testi confermavano che la sera del 29, tentato vanamente, insieme all' ucciso, un furto di pecore, io avevano accompagnato a casa verso le 23.
i carabinieri ipotizzavano che il AN fosse stato prelevato dalla sua casa verso l' una, l'una e trenta del 29 ottobre, colpito alla nuca e portato sui luogo del delitto;
più in particolare, che la vittima, lasciati il ER e il
RO, avesse trovato ad attenderlo nella sua abitazione l'
LE. 2. PE LE parla dell' omicidio di tale
“testazza” (questo il soprannome dell' ucciso). Si confessa autore del delitto, chiamando in correità PE
AR, ET La OS e OV GI. 11 dichiarante e gli altri tre si erano portati nell' ovile della vittima sito, forse, nel territorio di AN. Avevano atteso il
AN, volendolo prendere vivo. Non appena scortolo, l'
LE era uscito dal nascondiglio, aveva aperto lo sportello della macchina, gli aveva tolto la pistola. si erano poi portati tutti vicino all' ovile di SA
RE.
Qui l' LE aveva contestato al AN di essersi incontrato con il latitante DO FI, chiedendo anche del furto di vitelli subito dal AR.
Ricevute le risposte, il collaborante si era allontanato in macchina con il GI, lasciando il AN con il La
OS ed il AR che si erano, a loro volta separati dall'
LE a bordo della 500 della vittima, dopo aver ricevuto l' incarico di condurre il AN ad AN per essere interrogato da alcuni appartenenti a quella consorteria.
procedettero PO Al secondo “interrogatorio" Salvatore e A" (OL Lo LL, AN
CE).
я ми 219
Secondo l' LE l' omicidio era stato materialmente eseguito da PO LL, SA AN,
AR e La OS, che avevano usato una pistola cal. 7,65.
11 cadavere era stato dato alle fiamme nell' auto in territorio di centuripe. I fatti li aveva appresi due giorni dopo, ma già all' indomani si era incontrato con il AR ed il La OS.
Nel corso di un secondo interrogatorio, l' Alleruzzo accusava anche “RI AN (cioè, SA RE), proprietario della "chiusa”.
Stando alle dichiarazioni di PE LL, 1* omicidio era da situarsi nell' ambito dello scontro tra le organizzazioni contrapposte ed era anche stato voluto dal
AR, come ritorsione per il furto di quattro vitelli di sua proprietà.
L' LE aveva disarmato il AN e aveva consegnato l' arma ai complici: si trattava del AR, del
La OS, del GI, di VI MO, di ZI UR forse, di DO AS.e,
Aggiungeva che, andato via 1' LE con uno dei presenti, il AR, il MO, il La OS, il GI e il
UR avevano portato il AN ad Adrano nella proprietà di OV ER, ove erano venuti a trovarsi anche PO LL, LV AN e Nicolò Lo
CE. Precisava di non aver potuto partecipare alla riunione perché impegnato nel tentativo di eliminare TO
UA in compagnia di Salvatore Ciraudo e Alfio
AN, operazione non andata a "buon fine". 1 tre si imbatterono nella FIAT 600 della vittima seguita da altra vettura con a bordo SA AN e Nicola Lo
CE. Dalla prima auto era disceso il AR. Quindi, quest' ultimo, il La OS, il GI, e il UR a bordo dell' auto dell' ostaggio, seguiti da NI Lo CE si erano diretti verso Centuripe, per uccidere il AN.
11 AR aveva informato delle modalità dell'
esecuzione. L' eliminazione era avvenuta ad opera dello stesso AR, utilizzando la pistola cal. 7, 65, già sottratta alla vittima.
в ми 220
Aggiungeva, infine, che aveva espresso al AR la sua volontà di sopprimere il AN IO ed altrettanto aveva fatto AN IO di TO che si trovava con lui.
LE ritrattava le In sede dibattimentale l' precedenti dichiarazioni, asssumendo che all' epoca si trovava a Torino.
Anche il LL ritrattava, giustificando il contenuto delle dichiarazioni rese per avere appreso dai magistrati le modalità del ritrovamento del cadavere. 3. La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di omicidio assise di appello, riteneva responsabili dell'
AN e dei reati connessi in tema di armi, di distruzione di cadavere e di sequestro di persona aggravato,
PE LE, il GI, il RE, il La OS, OL Lo Cicero, il AR, PE LL e SA
AN.
Secondo la sentenza impugnata le dichiarazioni dell'
LE (indirettamente avallate dal LL, per la parte propria, perfettamente collimanti), e le affermazioni della UF circa 1' epoca e le modalità della scomparsa del marito conducono a ritenere veritiera la tesi della morte verificatasi il giorno 29; mentre non prive di incertezze e di confusioni si sarebbero rivelate le dichiarazioni del RO e del ER. Il tutto anche considerando i dati climatici e cioè che il 29 ottobre non piovve.
Dal rilievo, poi, che il perito abbia riscontrato nello stomaco dell' ucciso "abbondante materiale alimentare in massima parte non ingerito", non deriverebbe che la vittima avesse cenato in casa;
la conclusione, infatti, non terrebbe nel dovuto conto che l' ipotesi dell' uccisione in casa non ha fondamento di sorta perché, anche alla luce delle risultanze peritali, non è emerso che il AN sia stato colpito alla testa per essere successivamente trascinato fuori. L' ingente meteriale alimentare viene allora posto in relazione trattandosi, fra l' altro, di
-
assunzione di pane e companaticomateriale omogeneo
- all'
я ли 221
avvenuta, con tutta probabilità, verso le ore 16, 30, anche considerando che 1o stato di stress provocato dall'
“interrogatorio" non aveva, certo, agevolato la digestione.
Infine, poiché non esiste coincidenza fra le persone indicate dal LL e dall' LE, correttamente la
Corte di assise avrebbe limitato la statuizione di condanna a coloro rispetto ai quali questa coincidenza sussisteva.
4.1. PE ZZ e PE LL hanno proposto gli usuali motivi di ricorso. 4.2. Il GI ha stigmatizzato l' assenza di riscontri oggettivi nelle dichiarazioni dei collaboranti nonché le contraddizioni rilevabili fra le stesse;
così da condurre la sentenza impugnata ad un vero e proprio travisamento del fatto.
In primo luogo si censura la mancata valorizzazione delle deposizioni del ER e del RO, per prestar credito alla testimonianza della moglie del defunto, che, per tabulas, risulta aver mentito almeno due volte.
Si lamenta, poi, che, nonostante in sede di autopsia siano state rinvenute nello stomaco della vittima notevoli quantità di cibo ingerito (evidentemente durante la cena), si sia tentato surrettiziamente di far conciliare un' ora del pasto che consentisse di confermare le dichiarazioni dei collaboranti. Del tutto illogicamente, perché, come è noto,
i pastori consumano il pasto serale fra le 19 e le 19,30; sarebbe, dunque, in contrasto con le più elementari massime di esperienza ritenere che, a poca distanza dalla cena, si consumi un pasto abbondante come quello rilevato nello stomaco del AN.
Quanto alla specifica posizione del ricorrente, anche ove si accedesse alla tesi del riscontro reciproco delle propalazioni, non ne sarebbe necessariamente coinvolto il
GI che, a detta dell' LE, si allontanò con lui;
donde l' insussistenza di ogni prova del contributo causale e della volontà omicida del ricorrente.
4.3. Pure il La OS ed il Lo CE, nel ricorso sottoscritto dall' avv. Bonfiglio, praticamente riproduttivo dei motivi di appello, censurano le valutazioni della Corte
я , ли 222
in merito al ruoio dei testi ER e Castro e,
corrispondentemente, sulla posizione della moglie della vittima. nonL' affermazione, poi, che il giorno 29 ottobre piovesse è del tutto apodittica;
oltre tutto il gregge va condotto al pascolo anche nei giorni di pioggia. si sarebbe, ancora, omesso di esaminare i figli del
AN sul suo rientro in casa.
Si censurano, infine, le considerazioni circa il pasto pomeridiano. 4.4. Con unico ricorso, sottoscritto dall' avv. Gaetano
NE, PE AR e ET La Rosa denunciano la sentenza impugnata per vizio di motivazione, da ritenere solo apparente e illogica.
Dopo aver individuato talune incongruenze circa l' uso delle autovetture, stigmatazzando l' impossibilità che in esse potessero essere stipate tante persone (oltre che un cadavere;
si trattava di una 500 e di una FIAT 124 o 132), si insiste, anche qui, sulle valutazioni dei testimoni pure in relazione all' argomento che la sera del giorno 29 non era piovuto, mentre era piovuto tutto il giorno 28. si argomenta 1' illogicità del pasto serale alle 16, 30. in conclusione, alla luce delle risultanze processuali sarebbe stato più logico ritenere che NG IO,
"rientrato in casa alle 23, dopo aver cenato, venne a sottostare alla maliziosa insidia di uscire in compagnia di quelle persone che nel contesto successivo, raggiunta 1' aperta campagna, consumarono il fatto di sangue".
Denuncia, poi, violazione di legge, in relazione alle aggravanti dei motivi futili e della premeditazione.
In prossimità dell' udienza, il AR ha presentato note a sua firma, nelle quali si protesta innocente in ordine a tutti i fatti per cui è intervenuta condanna.
4.5. diSA RE denuncia assoluta mancanza motivazione nell' assunto del giudice a quo, secondo cui, anche rispetto al ricorrente, si registrerebbe una convergenza fra le dichiarazioni dell' LE e le dichiarazioni del LL. 11 tutto senza dare risposta
я ли 223
di sorta alle deduzioni difensive che avevano puntualizzato come la partecipazione alla fase ideativa era stata riferita dal solo ZZ, mentre la partecipazione al secondo interrogatorio era stata affermata, per giunta de relato, dal solo LL. Anche l' asserita partecipazione all' attività preparatoria e decisionale proverrebbe soltanto dall'
LE; in ogni caso, la Corte sarebbe caduta in un palese vizio logico nel ritenere che la mera consapevolezza dell' interrogatorio della vittima e la semplice manifestazione della volontà di partecipare ad esso configuri una forma di concorso morale;
così da confondere la mera connivenza con la compartecipazione.
Deduce, poi, con riferimento a tutti i reati a lui ascritti, mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla commisurazione della pena base e dell' aumento per la continuazione.
In prossimità dell' udienza, il RE na depositato motivi nuovi, sottoscritti dall' avv. TA AZ, coi quali ribadisce la sua estraneità all' omicidio AN, contestando l' impugnata sentenza per travisamento del fatto circa il contributo causale apportato dal RE, segnalando il vero e proprio errore di persona in cui la sentenza stessa sarebbe caduta (RE, anziché GI). Semplici congetture sarebbero, poi, le argomentazioni circa la presenza del RE al secondo interrogatorio del AN.
4.6. Pure incentrato sulle dichiazioni di ER e RO
è l' esordio del ricorso di SA AN. Le doglianze si estendono, quindi, a contestare sotto il
-
profilo motivazionale le considerazioni di ordine medico-
-
legale contenute nella sentenza impugnata. inoltre, l' accusa di LE nei confronti del ricorrente sarebbe de relato: così la ricerca degli elementi di riscontro avrebbe dovuto essere quanto mai penentrante.
Mancherebbe, poi, un' analisi approfondita delle dichiarazioni del LL, assai generiche.
я ми 224 5. i ricorsi proposti dal GI, dal La OS, da OL Lo
CE, dal AR e da SA AN sono infondati.
Relativamente a tali ricorrenti 1' impugnata sentenza resiste ad ogni censura, avendo ampiamente e correttamente motivato in punto di responsabilità, con precisa enunciazione dei criteri adottati nella valutazione della prova, criteri informati nel perimetro riservato dal
->
- alegislatore all' esercizio del libero convincimento logicità e coerenza. Ciò sia in relazione alla valutazione delle chiamate di correo e del testimoniale sia con riferimento alle risultanze peritali.
Assolutamente rigorosa appare, anzi tutto, I a metodologia seguita dal giudice a quo, attuando un procedimento selettivo degli strumenti dimostrativi che assegna predominante valenza interpretativa alle chiamate in correità dell' LE e del LL, vagliandone, dopo
1' accertamento dell' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni e della presenza dei riscontri, la compatibilità con le provė testimoniali acquisite e con gli accertamenti peritali, con il complementare ausilio delle massime di esperienza. In puntuale osservanza di quelle regole di giudizio che, enunciando la connessione tra fatti secondo un rapporto di normale coesistenza e successione, consentono, accertata la presenza di un fatto riconducibile a un tipo, di accertare l' esistenza del fatto noto, riconducibile all' altro tipo. Una regola lo si è già
-
art. 192, 1° ricordato espresamente canonizzata dall' comma, c.p.p., il quale prescrive che il giudice deve dare conto dei "criteri adottati” vale a dire, anche delle massime di esperienza impiegate nella valutazione della
-
prova. Cosicché, se in un rilevante numero di casi il fatto di un certo tipo e il fatto di un altro tipo si sono presentati in un rapporto di coesistenza o successione, il confronto fra le osservazioni relative a tali casi consentirà di formulare un giudizio quanto alla costante associazione tra i fatti stessi e di applicare la regola in base alla quale se è presente un fatto è presente anche l'
я м 225
altro. Così da far irrompere, nella concatenazione dei vari sillogismi in cui si sostanzia i a motivazione, un procedimento logico entro il quale la premessa maggiore risulti sempre rispondente a canoni empirici e la premessa minore e la conclusione rivelino la necessaria estraneità di procedimenti assiologici. una puntualizzazione davvero indispensabile essendosi, di frequente, fatto ricorso, da parte della difesa degli imputati, alla contestazione delle massime di esperienza utilizzate;
un addebito, come si vedrà, di fondamentale rilievo, venendo in discussione, proprio per tale motivo, i criteri di selezione della prova che la sentenza impugnata ha ritenuto di impiegare. 6. Facendo riferimento al narrato dei collaboranti, il giudice a quo ha ricostruito la vicenda AN enucleandone tre fasi, distinte nello spazio e nel tempo. Una ricostruzione che come si vedrà meglio più avanti
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nell' esame dei singoli ricorsi assume un decisivo valore
-
designante ai fini del controllo demandato a questa Corte
Suprema, perché le cadenze così rilevate impongono un' attenta analisi del narrato dei collaboranti al fine di accertare se il disposto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. sia stato rigorosamente osservato, soprattutto con riferimento all' esistenza dei reciproci riscontri individualizzanti;
nel senso che le dichiarazioni dell' Alleruzzo e del LL, per passare al vaglio di compatibilità con gli altri mezzi di prova acquisiti al processo, devono essere oggetto di un preliminare controllo, incentrato nell' accertamento della esistenza, in relazione a ciascuna fase od anche ad una sola di esse, del riscontro incrociato, quale condizione necessaria e sufficiente per l' introduzione dell' ulteriore procedimento verificatorio.
7. Dunque, secondo 1' impugnata sentenza, alla prima fase partecipa direttamente PE Alleruzzo, previo appostamento nelle vicinanze dell' ovile del AN e del Cottone.
Davvero lucidamente il giudice a quo na rimarcato la descrizione dell' appostamento dell' Alleruzzo e dei hill 226
compartecipi al sequestro nei pressi dell' ovile, in un sito dove il AN doveva necessariamente passare dopo essersi separato dal suo socio. Il tutto secondo uno schema che sta a rivelare l' accurata preparazione dell' intrapresa alla quale, in momenti diversi, pareciparono aderenti delle organizzazioni criminose di PA, di AN e di
AN.
Due distinti moventi sono alla base della decisione di sopprimere il AN. L' uno, da ricollegare a fatti più diretttamente connessi all' attività delle tre consorterie, tanto è vero che 1' “interrogatorio” a cui fu sottoposto il
AN ad opera 1* LE, riguardava 1° incontro con DO FI, con "NO u' iaddu” e con RI EO.
L' altro, anch' esso puntualmente riferito dal collaborante, riguardante un furto di vitelli consumato ai danni del
AR.
- -Una volta ricevute le evidentemente insufficienti risposte, LE, che si trova in compagnia del GI, del La OS e del AR, si allontana con il GI lasciando il AN nelle mani degli ultimi due per essere condotto su precisa disposizione dell' LE in AN al fine di essere interrogato dai componenti di quella consorteria.
All' esito dei tale “interrogatorio", secondo una prassi più volte rilevata, si era proceduto alla soppressione del AN, peraltro già precedentemente concordata con il dichiarante.
Gli esecutori materiali, secondo 1' LE, si identificavano in PO LL, “RI TA
(SA AN), LA (OL Lo CE), “PP "
NC (il AR) e ET TE (La OS).
Quindi, per la fase iniziale del sequestro, LE è chiamante diretto in correità di GI, la OS e AR.
Per la fase della esecuzione già decisa da lui e, quindi,
-
inevitabile epilogo dell' attività iniziata con il sequestro
è chiamante de relato, avendo appreso della soppressione e
-
della combustione del cadavere due giorni dopo ad opera del
AR e del La OS.
е ли 227
La causale dell' omicidio è stata correttamente ritenuta oggetto di riscontro ad opera di PE LL, preciso nell' indicare le duplici ragioni che avevano condotto a morte il AN (10 scontro tra le organizzazioni ed il furto subito dal AR); un omicidio rigorosamente collocato nel tempo perché consumato precedentemete alla soppressione dell' AN. LL interviene nella fase successiva alla consegna della vittima agli adraniti, allorché s' imbatte nell' auto del AN con a bordo il AR, il quale lo ragguaglia in ordine ai fatti e lo mette a conto di quanto accaduto, così da ottenere anche l' approvazione del collaborante. Riferisce che il AR era seguito da altra autovettura con a bordo LV AN e NI Lo CE. Tutti si stavano portando nella proprietà del ER.
Dopo l' incontro, il AR, il La OS, il GI ed il
UR, a bordo dell' auto dell' ostaggio, seguiti da LV AN e OL Lo CE, a bordo di altra autovettura, si erano portati in territorio di Centuripe per uccidere la vittima e dare, con l' auto, il corpo alle fiamme. Aveva poi appreso dal AR di essere stato lui stesso l' autore materiale dell' esecuzione, esplodendo un colpo della pistola 7, 65, già sottratta al AN dall'
LE. 11 corpo dell' ucciso era caduto fuori dell' auto, il AR lo aveva ricollocato all' interno ed aveva appiccato il fuoco.
Non può, quindi, non condividersi 1' affermazione della sentenza impugnata circa 1' assoluta convergenza delle dichiarazioni fra i due collaboranti con le precisazioni
-
che saranno più avanti formulate in ordine alle modalità
-
di svolgimento dei fatti, ai partecipanti alle varie fasi che condussero all' esecuzione del AN, alle causali dell' omicidio.
Le difese dei ricorrenti hanno a lungo contestato l' ૪.
indicazione del giorno e dell' ora della morte argomentata dalla impugnata sentenza: sia con riferimento alle risultanze della perizia medico-legale sia con riguardo al testimoniale raccolto. hв ени 228
11 dato cronologico ha, come è evidente, una valenza decisiva. se, infatti, il giorno e l' ora della morte dovessero collocarsi (come si vorrebbe desumere dalle deposizioni del ER e del RO) nella tarda serata del giorno 29 e non nel pomeriggio dello stesso giorno, l' intero impianto accusatorio ne risulterebbe compromesso
(ferma, ovviamente, restando la responsabilità dell' Alleruzzo e del LL che hanno reso ampia confessione). Prenderebbe, infatti, corpo 1' alternativa, reiteratamente prospettata dalla difesa, di un' uccisione assolutamente incompatibile con il narrato dei collaboranti,* per non essere 1° omicidio sicuramente succeduto ai due
“interrogatori“; con inevitabili riverberi, non soltanto sulla causale, ma sopprattutto sulla partecipazione e sul ruolo di ciascuno di coloro che 1' impugnata sentenza ha indicato come autori e partecipi del delitto.
Relativamente alle prove testimoniali, si è affermata la non credibilità delle dichiarazioni della moglie del
AN che, dopo aver inizialmente riferito di aver visto per la prima volta il marito la mattina del giorno 30 ottobre, aveva poi affermato che, in realtà, l' ultimo incontro doveva collocarsi la mattina del giorno 29, in tal modo rendendo compatibile l' ora della morte con le propalazioni dei collaboranti. Una deposizione contrastata dalle dichiarazioni dei testi ER e RO, convergenti nel riferire di avere incontrato il AN nella sua abitazione la sera del 29; in occasione di un fallito tentativo di furto di pecore.
Nel prendere per primo in esame la motivazione sulla credibilità dei testimoni, ritiene il Collegio come, con assoluto rigore, la decisione impugnata abbia escluso che la
UF potesse avere un qualche interesse a rivelare il falso, argomentando le originarie esitazioni con il timore che il marito il quale non infrequentemente girava armato potesse essere coinvolto in qualche episodio criminoso ove la donna avesse rivelato che la notte del 29 non aveva fatto ritorno a casa.
в ме 229
Il tutto anche considerando che, senza alcuna riserva ed in modo assolutamente spontaneo, l' LE che si è
-
confessato coautore dell' omicidio ha collocato l'
-
episodio in un ben distinto, arco di tempo, fra l' altro, più credibile anche alla stregua delle dichiarazioni del
LL.
Senza contare che appare informato al rispetto di inconfutabili massime di esperienza il rilievo che se la
UN avesse avuto motivo di nascondere qualche vicenda riguardante la gua persona (si è fatto, del tutto indimostratamente, richiamo ad un preteso motivo passionale) non avrebbe certo fatto riferimento alla visita dei due la sera del 28.
La credibilità della deposizione della moglie del
AN è stata anche correttamente argomentata evidenziandosi, con rigore logico davvero incontestabile, le esitazioni del RO e del ER e l' oscillare delle dichiarazioni di ciascuno di essi. Ha puntualmente rilevato il giudice a quo come, mentre il Fichera ha fatto riferimento a due incontri avvenuti la sera del 28 e la sera del 29, il RO aveva inizialmente parlato di un solo incontro cadente tra il 28 e il 29 ottobre. Con la conseguenza che sono proprio le affermazioni dei due testi quelle che sembrano nascondere un fine non ben definito, ma agevolmente individuabile nell' esigenza di non essere, a loro volta, coinvolti nella vicenda.
Una conclusione, dunque, quella che colloca 1' incontro alla sera del 28, ritenuta dalla sentenza impugnata, nell' esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della prova sulla base di un' accurata lettura degli atti del processo, assolutamente veritiera, con argomentazioni non censurabili in questa sede perché logicamente motivate, con precisa indicazione dei criteri di verifica adottati.
Tanto più considerando che, poiché il giorno 29 non piovve (il Cottone, che pure si era accompagnato alla vittima, non accenna a pioggia e afferma di aver lasciato il
AN nel tardo pomeriggio del 29 ottobre), mentre era piovuto certamente il giorno 28 (fra l' altro, la UF
в осе 230
affermò che il marito era partito a bordo dell' auto con il parabrezza rotto, circostanza incompatibile con la pioggia battente), la scomparsa del AN deve datarsi, di sicuro, come ritenuto dalla sentenza impugnata, al giorno 29 ottobre. Una circostanza ulteriormente confermata dal rinvenimento nell' autovettura di diversi chili di pere che, se colte il giorno 29 sarebbero sicuramente state trasportate in casa, ove il AN fosse effettivamente rientrato. 9. Ulteriori, ficcanti argomentazioni sono poi state prospettate dai ricorrenti, sempre in un assetto conforme alla dichiarazioni del RO e del ER, circa una diversa ora della morte del AN.
Entrambi i testi hanno riferito che, allorché accompagnarono il AN a casa verso le 23, la vittima non aveva ancora cenato. Dichiarazioni che troverebbero ampio conforto nelle risultanze peritali che hanno rilevato che nello stomaco era contenuto "abbondante materiale ingerito". Così da confortare la tesi della morte successiva alle 23, dopo che il AN aveva consumato la cena.
Ma, anche qui, la sentenza impugnata ha rigorosamente argomentato, sia in relazione alle modalità alternative dell' omicidio sia con riguardo alle risultanze peritali.
La tesi dell' "omicidio domestico" è stata stringentemente minimizzata, con deduzioni di tipo
"logistico" che resistono ad ogni censura. Senza contare le risultanze della perizia necroscopica, la quale ha accertato che la morte del AN era stata provocata da gravi lesioni encefalitiche causate da due colpi di arma da fuoco corti. 11 primo, alla regione temporale destra, dopo aver attraversato i due emisferi celebrali, era fuoriuscito dalla regione parietale sinistra;
il secondo alla regione parietale sinistra con conseguente fuoriuscita dalla regione parietale destra;
precisandosi che il foro del primo colpo presentava un alone da affumicamento, così da comprovare che era stato esploso a contatto della teca cranica. In modo tale da concludere (anche considerando il rinvenimento a вh. еее 231
breve distanza dalla FIAT 500 di una macchia di sangue, di alcune monete nonché di due bossoli, una cartuccia e un proiettile) che la vittima era stata uccisa proprio laddove erano stati rinvenuti i reperti e che, poi, il cadavere era stato caricato sull' auto che era stata data alle fiamme.
Un rilievo congruamente valorizzato dal giudice a quo, il quale ha, oltretutto, ampiamente argomentato sulle osservazioni difensive concernenti la pretesa frattura al cranio da cui si desumerebbe 1' uccisione del AN nella sua abitazione, con i conseguenti riverberi circa 1' ora della morte;
una dinamica quella ricavabile dalla
-
perizia che presenta ampie convergenze rispetto al narrato
-
dai collaboratori.
9. L' ulteriore argomento delle difese, sempre in ordine alla data della morte, riguarda come si è già fatto cenno
-
il rinvenimento nello stomaco della vittima di abbondante materiale alimentare in massima parte indigerito;
una circostanza che comproverebbe, ancora una volta, che il
AN sarebbe stato sequestrato ed ucciso dopo la cena.
Ma anche qui 1' impugnata decisione mostra assoluta capacità di resistenza.
Il richiamo alle dichiarazioni del Cottone, il quale ha affermato che egli e il suo socio, dopo la colazione del mattino, erano soliti mangiare del pane ed altro quando avevano appetito, risulta davvero decisivo. E, sulla scia di quanto articolato dal giudice di primo grado, la Corte ha fissato 1 ora del pasto alle ore 16, 30, perfettamente compatibile, tenuto conto della forte emozione subita dall' ucciso, con i tempi indicati dai collaboranti;
tanto più
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argomento estremamente significativo che quell*
-
“abbondante materiale“, senza alcuna ulteriore indicazione, rinvenuto nello stomaco, starebbe a dimostrare il carattere omogeneo di quanto ingerito, perché, altrimenti, il perito si sarebbe certamente avveduto della diversa natura dei cibi di un pasto serale, ove si consideri che la più gran parte del materiale risultava non digerito. ві 232
si è anche contestato da parte delle difesa che l' ora del pasto sarebbe assolutamente incompatibile con l' ora della cena, che i pastori consumano subito dopo la cessazione del lavoro. a parte il non decisivo rilievo ма,
dell' ora del pasto, va anche considerato che il AN aveva orari abbastanza atipici se è vero che, pure nella versione dei testimoni ER e RO, si era verificato il caso che, ancora alle 23, la vittima non aveva consumato la cena. 10. Dunque, va dato atto alla sentenza impugnata di avere correttamente motivato, sulla base di ineccepibili massime di esperienza e non certo di congetture, la compatibilità dei tempi emersi dalle risultanze peritali con i tempi descritti dai collaboranti;
senza che, peraltro, alcun diverso movente sia stato validamente prospettato che possa condurre a soluzioni divergenti da quelle risultanti dalla verifica della doppia chiamata incrociata da parte dell'
LE e del LL.
Il tutto senza contare una circostanza obiettiva puntualmente evidenziata dall' impugnata decisione: e cioè che il AN - come ha riferito la moglie portava con sè una pistola che l' LE ha singolarmente descritto come una cal. 7, 65, arma dalla quale, alla stregua delle risultanze della perizia balistica e della perizia necroscopica, sono stati esplosi i colpi che hanno attinto la vittima. 11. Ravvisata, quindi, la compatibilità degli altri elementi di prova con quanto dichiarato dall' LE e dal LL, costituente 1' impalcatura dimostrativa che sorregge 1' affermazione di colpevolezza, ritiene questa Corte che, per i chiamati in correità in ordine ai quali è stata riscontrata la presenza della "doppia chiamata“ per
-
la fase iniziale, diretta da parte dell' LE e de relato da parte del LL, per la fase successiva, diretta, almeno in parte, ad opera del LL e de relato da parte dell' LE la sentenza impugnata ne
-
ha coerentemente dichiarato la responsabilità per il reato di omicidio e per i reato connessi.
в ли 233
Relativamente al primo interrogatorio, l' LE ha indicato, come responsabili, oltre se stesso e ii RE,
AR, La OS e GI: quest' ultimo io aveva accompagnato in macchina rimanendo con il AN, il
AR e il La OS. 11 LL, de relato, na riferito della presenza, oltre che di quest' ultimo, del AR e del GI, includendo anche VI MO, Orazio
UR e, "forse", DO AS.
Per la successiva fase, quella del "processo" ad opera degli adraniti, LE ha additato, de relato, la presenza di AN SA e di OL Lo CE. Gli autori materiali dovevano individuarsi in PO
LL, nel AR, nel La OS, nel AN e nel
Lo CE. 11 LL ha indicato in ordine a tale fase la partecipazione di AR, MO, La OS, UR,
PO LL, RE, AN SA e OL Lo
CE. La Corte di assise di appello, pertanto, in modo puntualmente osservante i principi in tema di chiamata in correità e la funzione di garanzia insita in essi, che consente il "frazionamento" solo entro 1' ambito di un assetto complessivo compatibile con l' intrinseca veridicità di ciascuna delle propalazioni, na correttamente ritenuto responsabili (oltre all' Alleruzzo ed a PE
LL), in applicazione del criterio della “doppia chiamata", il GI, il La OS, il Lo CE, il AR e
AN SA.
Una soluzione ineccepible, sul piano tecnico-giuridico, perché pure nei suoi anche con riferimento al GI incrociato LE- confronti esiste il riscontro iniziale, nella, quale LL relativamente alla fase impugnata, venne già come ha precisato la sentenza senza possibilità per deliberata la morte del AN, processo di AN. 11 costui di salvare la vita in esito al tutto entro una logica insita in tali macabre procedure che non lasciavano alternative alla soppressione dell' interrogato, anche per evitare pericolose reazioni ad opera
я ми 234
dei gruppi avversi nonché (improbabili) delazioni da parte del sequestrato. il che, mentre dal punto di vista oggettivo, non dà luogo a perplessità di sorta circa il diretto nesso causale tra le due fasi, fa ritenere incensurabile 1' impugnata decisione anche sotto il profilo dell' affermazione dell' esistenza del dolo omicidiario.
12. La difesa del AR e del La OS ha denunciato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dei motivi futili.
La censura è inammissibile, considerata la sua assoluta genericità. 13. Un' analoga sorte meritano le censure, sempre proposte dalla difesa del AR e del La OS, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudice a quo ha, infatti, ampiamente argomentato le ragioni ostative all' applicazione del richiesto beneficio per ciascuno dei reati contestati, segnalando, più in particolare, con riferimento all' omicidio di IO
AN - preso a base del calcolo per la continuazione
1' efferatezza del delitto, le modalità di commissione dello stesso, il ruolo svolto dai prevenuti;
elementi tutti, che, denotando una elevata capacità a delinquere ed un' altrettanto elevata pericolosità sociale, riscontrate anche dai gravi precedenti penali;
una censura, dunque, da ritenere manifestamente infondata.
14. L' applicazione delle regole di garanzia in tema di chiamata in correità conduce, invece, all' annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla posizione del
RE.
La doppia chiamata di correo e, dunque, il reciproco riscontro fra i collaboranti è, qui, infatti, soltanto apparente.
Pur dovendo le due fasi di cui si è discorso essere qualificate come le parti di un unico raccapricciante procedimento diretto a provocare la morte del sequestrato,
è, però, indubbio che, dovendo la chiamata in correità
е ш 235
riguardare specifici fatti secondo lo schema dei riscontri individualizzanti, è relativamente ad entrambi o, comunque,
a ciascuno di questi momenti che è necessario sussista quella convergenza del molteplice che consente 1' applicazione dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
Ebbene, LE chiama in causa e solo in un secondo
-
tempo il proprietario della “chiusa", affermando che il
- Greco aveva espresso la determinazione di partecipare direttamente all' intrapresa: era però stato consigliato di farsi vedere in piazza per non essere direttamente coinvolto. Secondo LE, dunque, il contributo del
RE si arresta alla sola prima fase, mentre nulla afferma quanto alla sua partecipazione al "processo" di AN e alla successiva soppressione del AN.
LL, invece, colloca il RE nella sola fase interrogatorio di AN, in attesa di coloro che dell' erano andati ad uccidere il AN.
La sentenza impugnata, omettendo di richiedere, ai fini dell' affermazione di responsabilità del RE, il riscontro reciproco delle propalazioni dei collaboranti con riguardo alla fase del sequestro ovvero dell'
“interrogatorio” di AN, richiama le dichiarazioni dell'
LE, prive di ogni riscontro, e collega direttamente ad esse, quale elemento di conferma l' attendibilità della
"sua presenza al secondo interrogatorio in AN, come riferito dal LL, giacché dato corpo a un eventuale alibi, voleva conoscere ciò che era accaduto data la ferma determinazione di punire il AN per i suoi torti”.
Così da argomentare in modo davvero surrettizio la presenza degli elementi di conferma richiesti dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., non risultando le rispettive dichiarazioni, relativamente a ciascuna fase, riscontrata dall' altra.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con riferimento alla posizione del RE, restando così assorbite le ulteriori censure proposte dal ricorrente in ordine agli specifici addebiti ora presi in esame.
G ellnме 236
11 giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, alla stregua di una corretta interpretazione dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., nel senso che il criterio della "doppia chiamata" in correità deve riferirsi allo specifico fatto materiale oggetto del narrato, così soltanto sussistendo quella convergenza fra chiamate intrinsecamente attendibili richiesta dalla legge per ritenere raggiunta la prova della responsabilià dell' imputato.
S elle 237
13. L' omicidio di SA OC
1. verso le 18, 30 del 18 gennaio 1983, SA OC, mentre si trovava nell' officina di SA SC in
AN, veniva costretto da tre individui travisati ed armati a salire su un' auto "Giulietta" di colore scuro, guidata da un quarto uomo, auto con la quale i quattro si erano allontanati con 1' ostaggio.
Il fatto veniva denunciato, soltanto nel pomeriggio del giorno successivo da SA AG, zio del sequestrato. ipotizzavano che 10Nel rapporto, i carabinieri scomparso facesse parte della consorteria UD-SC-
RA-PI-NO, che avesse preso parte agli omicidi di CO ON e di TO AN, entrambi militanti nell' antagonista clan di PE LE e che il rapimento fosse opera, appunto, di elementi del gruppo
LE per ottenerne la confessione in merito a tali delitti e, quindi, per ucciderlo.
11 5 febbraio 1983 AL OF informava carabinieri di BR che, recatosi poco prima in un suo fondo in località "Barile", transitando per una stradella interpoderale, aveva notato un' auto bruciata nel cui cofano giaceva un cadavere carbonizzato. Il fatto veniva constatato dai carabinieri che, giunti sul posto, trovavano un' Alfa
Romeo "Giulietta" completamente bruciata con i resti carbonizzati di un uomo;
una delle chiavi rinvenute nell' auto apriva la porta di casa del OC.
Da un successivo rapporto si apprendeva che SA
CA, recatosi il 31 gennaio 1983, nel suo fondo in contrada "Sciara Nuova" di BR, aveva notato una vettura bruciata nello stesso sito dove poi era stato trovato il relitto;
non si era, però fermato né aveva notato il cadavere.
h еее 238 2. PE LE rendeva dichiarazioni anche in ordine a tale delitto.
Riferiva che, dopo la morte dell' AN, il AR,
PE AL e AG LL lo avevano condotto in una casa in territorio di AN, nei pressi della strada che conduce a BR e qui aveva trovati ad attenderlo
PE ER, LV CO, NU AN e
GA IE. Costoro, che erano venuti per parlare dei possibili autori dell' omicidio dell' AN, gli avevano riferito che dopo tale fatto un TA (SA OC) si era recato a Catania dal UD, esponente del gruppo avverso.
Su uniziativa di PE LL, SA RI,
GI CO, AG LL e Antonio Cortese erano stati incaricati di recarsi in un' officina indicata dal ER, ove quella persona era stata notata. Dopo il suo sequestro, il OC era stato condotto nell' abitazione di AN. L' uomo era stato interrogato e, quindi ucciso. Nel corso dell' interrogatorio il OC aveva rivelato che 1' AN era stato ucciso da EN Borzi
e da NT UA.
Per l' uccisione, PO LL aveva proposto un luogo ove poter poi occultare il cadavere, precisamente nei pressi di un pozzo. Fu cosi che PO e PE
LL, il CO, il RI 1' CO, il Cannizzaro e l' IE erano andati via portando con loro
1' ostaggio. Essendosi fatto tardi (circa le 22) 1'
LE aveva incaricato il AR, AG LL e tale "RIddu" di andare a comprare qualcosa per la cena, mentre egli era rimasto a discutere con il ER. Dopo qualche tempo era tornato il gruppo delle persone cui era stato demandato il compito di sopprimere 1' ostaggio. L' operazione non era potuta andare in porto perché il pozzo non era stato trovato. Si era, allora, deciso di portare il
OC in agro di Troina per sparargii. Le stesse persone erano, quindi, ripartite con il OC e, dopo averio ucciso, avevano fatto ritorno nella stessa casa di AN.
я ли 239
Nel corso di un ulteriore interrogatorio, l' LE descriveva un episodio verificatosi dopo la cena, quando già
i "catanesi" si erano allontanti, ed aventi come protagonisti il CO ed il ON.
PE LL, dichiarava che, dopo alcuni giorni dall' omicidio AN, erano venuti a trovarlo nella sua abitazione PE ER, NU AN e NO
CO. In tale occasione si era parlato di un adranata che avrebbe partecipato a tale delitto. 11 Ferrera lo aveva rassicurato che un paio di giorni dopo sarebbe ritornato ad
AN, nella base fornita da RI AR. Aveva, quindi, fatto ritorno proprio in quella casa, in compagnia del
AN, di GA IE e di SA CO e, in tale occasione, aveva confermato la complicità del OC nell' omicidio AN. Secondo il collaborante, il gruppo che aveva eseguito il sequestro, utilizzando una “Giulietta” color amaranto, era composto da NT LE, ZI
UR e TO CO, nonché da tale AN, tutti travisati con passamontagna. Il CO era in possesso di un fucile automatico cal. 12, il AN di una mitraglietta cal. 7, 65, NT LE di un revolver cal.
38 special. L' ostaggio era stato condotto alla base, e qui era stato interrogato prevalentemente dallo stesso dichiarante, dal ER ed in misura ridotta da PE
LE. Aveva confessato che il mandante dell' omicidio era SA SC, mentre EN LI e PE AT ne erano gli esecutori materiali;
al delitto avevano assitito lo stesso sequestrato e Santo UA, che si erano appostati dietro un muretto e, per vedere meglio l' arrivo dell' AN, erano saliti su delle cassette vuote. Lo stesso LL, dopo 1' interrogatorio, aveva deciso di strangolare il OC;
1' ostaggio era stato fatto salire sulla "Giulietta" da NO IE, AN CO e NU
AN, seguiti su altra auto da SA AN e
OL Lo CE;
non si era, però, potuto procedere all' esecuzione perché non era stato trovato il pozzo ove gettare il cadavere. Di conseguenza, il OC era stato preso in consegna da IO AN, TO CO, Santo
ОС 40 Alleruzzo e SA RI, ripartiti con la “Giulietta” con al sèguito LV AN e NI Lo CE, a bordo della A. iii.
Precisava, ancora, il LL che il gruppo era arrivato in località prossima al luogo ove era stato poi rinvenuto il cadavere;
che si era tentato di strangolare il
OC con un filo elettrico trovato nella "base"; operazione non riuscita in quanto il filo si era spezzato;
un analogo tentativo di strangolamento con una sciarpa era anch' esso andato a vuoto.
Il corpo svenuto del OC era stato messo nel bagagliaio. A provocarne la morte era stato il AN con un colpo di cal. 38 alla nuca. L' arma, secondo il
LL, doveva essere stata usata anche per gli omicidi
NO, e ER, nonché per il tentato omicidio del OR.
L' auto era stata, poi, portata in territorio di BR e data alle fiamme.
La serata era terminata con una lauta cena alla quale avevano partecipato tutti i presenti.
Nel corso di un successivo interrogatorio, il LL precisava che il sequestro del OC era opera di quattro persone: sicuramente i primi tre si identificavano in IO
AN, NT LE e ZI UR;
era in dubbio se il quarto uomo fosse il ES o il RI, entrambi, comunque, presenti durante la riunione nel corso della quale di era deciso di sequestrare il OC. Riferiva, ancora, che a prelevare la benzina per incendiare l' auto si erano recati SA AN e OL Lo CE e che ad esplodere il colpo mortale era stato IO AN, con un revolver cal. 38.
In un ulteriore interrogatorio chiariva che a portare via la prima volta il OC per strangolario erano stati NO
IE, RI CO e NU AN, seguiti da
SA AN e da OL Lo CE a bordo di altra auto e che, per tentare lo strangolamento, era stato utilizzato del filo elettrico. La seconda "spedizione” diretta ad uccidere l' ostaggio era composta da IO
AN, TO CO, Santo Alleruzzo e Salvatore
я ли 241
RI. Precisava, ancora, che 1' CO di cui aveva parlato era SA, non lano, mai presente in nessuna delle fasi. in dibattimento sia l' LE sia il LL ritrattavano le precedenti dichiarazioni. 3 La Corte di assise di primo grado, con sentenza confermata in appello affermava la resposabilità in ordine a tale omicidio ed ai reati connessi concernenti le armi, il sequestro di persona aggravato, e la distruzione di cadavere
PE LE, EB AN, TO CO,
SA CO, PE ER, SA RI,
PE AR, GI CO e PE LL.
Il giudice a quo riteneva attendibili le precedenti dichiarazioni dei collaboranti.
Anzi tutto, quanto al movente, identificato nella frequentazione, dada parte del OC, della casa dei
UD, uno dei gruppi dominanti la malavita catanese, il tutto in correlazione con 1' omicidio AN. 11 coinvolgimento dei "catanesi" si spiegherebbe per gli stretti rapporti tra il ER ed i suoi uomini con le consorterie di PA, AN e AN. Tra l' altro, un personaggio come 1' Amantea considerato il suo
"valore" era stato richiesto, lo afferma 1' LE, dagli amici di Catania.
In sintesi, secondo la sentenza impugnata, le dichiarazioni dell' LE e del LL collimano sui seguenti punti:
a) arrivo dei "catanesi* ad Adrano ed informazione da parte di essi della condotta del OC, con relativa discussione;
b) sequestro dell' ostaggio all' interno dell' officina;
c) interrogatorio della vittima sui punti ritenuti interessanti;
ȧ) prima spedizione per uccidere 1' ostaggio, impedita dal mancato rinvenimento del pozzo;
e) seconda spedizione, compiutamente realizzata ed incendio dell' auto e del cadavere;
я ми 242
f) conclusione della fausta giornata con riunione conviviale onorata dalla presenza dei catanesi. uno dei problemi più complessi affrontati dal giudice a quo concerne la data della morte.
1 collaboranti l' hanno fissata alla sera del sequestro e cioè al 18 gennaio 1983, mentre il perito medico-legale
1' aveva fatta risalire al successivo 5 febbraio.
Sia il giudice di primo grado sia il giudice di appello hanno argomentato diversamente, con svariate considerazioni
(chiazze ipostatiche, temperatura, molto bassa, del luogo, risultante dalle cartelle climatiche, così da rallentare il processo putrefattivo, cadavere diffusamente carbonizzato, cottura degli organi interni, assenza di agenti esterni, considerata la stagione e la natura della zona). Inoltre, concordemente, entrambi i collaboranti hanno fissato nel 18 gennaio la data della morte. Senza contare l' illogicità di sequestro protratto per tanti giorni con finalitàun estortive.
Vi era poi da considerare che il teste OF aveva rinvenuto il 31 gennaio 1' auto bruciata ma non in fiamme.
Circa, poi, la sua affermazione di non essersi recato in sito da circa otto giorni si tratterebbe di indicazione approssimativa.
Ulteriori considerazioni sono state formulate al fine di ritenere privi di fondamento i rilievi delle difese, relativamente alle armi utizzate, al tentativo di strangolamento, ai contrasti rilevabili tra i due collaboranti, alla non conoscenza da parte del LL del gruppo di Catania, nonché agli effettivi soggetti partecipanti al fatto.
4.1. PE LE e PE LL hanno proposto gli usuali motivi esaminati in apposita parte della presente decisione. 4.2. Un articolatissima serie di motivi ha proposto
EB AN, denunciando omessa motivazione, travisamento del fatto, nonché violazione dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
я ми 243
11 vuinus arrecato a tale precetto viene ravvisato in quella parte della sentenza che, anziché verificare l' esistenza dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboranti, idonei ad attestare la validità dell' accusa nei confronti dei chiamati in correità, si limita a ritenere provate circostanze che, tutt' al più, potrebbero dimostrare la responsabilità degli stessi chiamanti in correità. Ün vaglio, quello concernente i riscontri, tanto più indispensabile in quanto le dichiarazioni erano state rese in tempi diversi e perché il LL, prima di collaborare, era stato raggiunto da un analitico ordine di cattura emesso sulla base delle dichiarazioni dell*
LE e che conteneva, dunque, 1° indicazione di quei nomi su cui si riterrà raggiunta la prova. Così da profilare un adeguamento progressivo nelle dichiarazioni del primo a quelle del secondo. Il LL, infatti, a distanza di sette mesi dalle prime dichiarazioni inserisce tra i componenti la spedizione il padre morto, prima non indicato (escluso, anzi, a specifica domanda) solo per conformarsi alle dichiarazioni dell' LE,
trasformando, poi, AN CO in SA CO.
In più, i fatti dati per pacifici dal giudice di appello erano notori o comunque conoscibili. Mentre una serie di contrasti e contraddizioni vengono ritenuti irrilevanti: il
AN secondo l' LE partecipò all' esecuzione materiale del delitto;
non così secondo il LL.
Ulteriori contraddizioni concernono le rivelazioni della vittima circa gli autori dell' omicidio AN: secondo l'
LE il OC avrebbe indicato EN OR e NT
UA; stando al LL, SC sarebbe stato il mandante mentre l' esecuzione materiale dovrebbe addebitarsi ad EN Lima ed a PE AT;
avrebbero, poi, assistito all' omicidio lo stesso OC e NT UA, nonostante il UA fosse all' epoca detenuto.
- -Nessuna risposta se non apodittiche asserzioni sarebbe stata data ai rilievi sulle modalità dell' omicidio
AN. Addirittura, il particolare delle “cassette di legno dietro il muretto" viene utilizzato come prova della вз ми 244
veridicità delle propalazioni;
ancora, sarebbe stato illogicamente enfatizzato il particolare della gravidanza della moglie del OC, di cui aveva parlato il
LL: una circostanza sicuramente a lui nota e, quindi, di nessun valore dimostrativo, neppure ai fini della verifica dell' attendibità delle affermazioni del collaborante.
Diffuse censure vengono avanzate relativamente al giorno della morte. Si sostiene, infatti, che la sentenza impugnata, abbia, del tutto illogicamente, avallato la tesi dell' LE e del LL secondo i quali il Leocata sarebbe deceduto il 18 gennaio 1983; una circostanza decisiva ai fini di appurare la loro attendbilità.
Le diverse conclusioni del perito e le dichiarazioni dei testi avrebbero imposto 1* espletamento di una nuova perizia, richiesta respinta con argomenti apodittici e contraddittori;
diniego, peraltro oggetto di apposito gravame. Tanto più che con argomentazioni del tutto arbitrarie, certo, al di fuori del libero convincimento, non si era ritenuto di aderire alle conclusioni del perito, rifiutandosi anche la sua citazione al dibattimento di appello, nonostante 1' acquisizione delle carte climatiche fosse elemento più che rilevante di novità; carte, peraltro utilizzate, in modo del tutto illogico.
Dopo lunga ed accurata critica delle argomentazioni della
Corte circa 1' insorgenza di processi putrefattivi e, stigmatizzata la mancanza di ogni esame degli atti prodotti dalla difesa quanto all' azione di agenti esogeni, si deduce travisamento del fatto circa le prove testimoniali il cui valore designante sarebbe stato utilizzato allo scopo di far coincidere la data della morte con quella indicata dai collaboranti. Un vizio ancor più grave considerato che il
LL aveva ricevuto e letto l' ordine di cattura spiccato nei confronti dell' LE che indicava, appunto, come data della morte del OC, il 18 gennaio
1983.
Un ulteriore travisamento del fatto viene riscontrato dall' esame della sentenza impugnata nella parte in cui ha
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disatteso le censure relative alla credibilità del
LL, allorché na parlato del tentativo di strangolamento del OC;
non mancano, ancora, articolate censure quanto al movente ed all' interesse dei
"catanesi" a vendicare 1' AN, dato che l' unica forma di collaborazione fra i clan era risultato, appunto, 1' episodio di cui si discute;
nonché l' illogità di quanto affermato in ordine alla serie di visite dei catanesi dal 13 gennaio (morte dell' AN) al 18 gennaio (sequestro del
OC).
Ancora, si lamenta travisamento del fatto sul mancato riconoscimento, da parte del LL, di SA
CO. La circostanza che il LL non conoscesse i pretesi correi catanesi sarebbe stata contestata dalla Corte sulla base di un fatto inesistente agli atti del processo.
Ha ritenuto il giudice a quo la non veridicità della circostanza affermata dalla difesa, che il PE, nel corso di un riconoscimento fotografico effettuato il 18 maggio 1989 davanti alla Corte di assise di Palermo aveva confuso la foto del Ferrera con quella di Salvatore
CO.
Si censura, poi, quella parte della decisione che ha ritenuto la sicura conoscenza da parte del LL della casa del AR: in quella casa secondo il collaborante
-
si era deciso di sequestrare ed uccidere;
si erano mossi i sequestratori, era avvenuto 1'1 interrogatorio, si era partiti per 1' uccisione e, quindi, ritornati a notte fonda. Una punto che non può essere apoditticamente affermato, ma che necessariamente postula un riscontro, non avendo mai l' LE parlato di tale casa. Tanto più, considerando che il LL aveva indicato un edificio diverso (fotografato dagli inquirenti); nell' ulteriore prosieguo delle indagini viene fotografata la vera casa del
AR. 1111 relativo fascicolo non risulterebbe mai pervenuto. La richiesta di ispezione dei luoghi era stata respinta con ordinanza, anch' essa impugnata.
Una ulteriore violazione dell' art. 192 c.p.p. viene additata nella parte in cui la sentenza denuciata na
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ritenuto la responsabilità del AN sulla base della sola coincidenza nominativa delle dichiarazioni di LE
e LL, senza considerare che il nome del AN, al pari di quello degli altri "catanesi", era inserito nell' ordine di cattura ricevuto dal LL
In prossimità dell' udienza, il difensore ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso. 4.3. TO CO, SA RI e GI
CO, con atti sottoscritti dall' avv. VI
Trantino, praticamente riproducenti i motivi di appello, censurano, sotto vari profili, la sentenza impugnata, in relazione: all' illogicità dell' iniziativa dei catanesi per vendicare la morte di AN;
alla chiara provenienza della conoscenza dei fatti da parte del LL a seguito dell' ordine di cattura a lui notificato che indicava tutti i principali dati sulla vicenda;
alla illogicita delle dichiarazioni del LL in ordine alla riunioni con i catanesi, cui si aggiunsero una terza e una quarta riunione
(senza catanesi) a casa del AR;
il tutto nello spazio di quattro giorni;
e, pur avendo affermato il LL che si attese qualche giorno dall' omicidio dell' AN per attendere il rientro dei paternesi;
alla discordanza tra le dichiarazioni del LL e quelle dell' LE circa la confessione del OC quanto agli autori dell' omicidio Amantea: oltre tutto, due delle persone indicate (UA da entrambi e Patané dal solo LL) erano
+ -
ristretti in carcere;
e, quanto al UA, la circostanza era ben nota dato che il LL gli dava da tempo la caccia;
al fatto che le modalità dell'omicio AN erano conosciute dal LL;
alla circostanza che LE dà per presente la sera del sequestro il ON che invece era detenuto, rimarcando le contraddizioni tra i due circa i componenti del commando che eseguì il sequestro, e le modalità inerenti all' omicidio;
al giorno della morte, sia in relazione alla perizia sia alle dichiarazioni dei testi CA e OF;
alla non motivata neutralizzione della prova d' alibi del CO che il 18 gennaio si trovava in Germania per lavoro.
в ли 247 4.3.1. 11 CO na proposto altro ricorso, sottoscritto dall' avv. AN veneto nel quale, oltre a ribadirsi le contraddizioni fra le propalazioni dei due collaboranti anche in relazione al ruolo del ricorrente, si censura l' irragionevolezza della ritenuta inattendibilità della prova d' alibi. si criticano, poi, le argomentazioni che a conferma delle dichiarazioni dell' LE e del
LL fanno risalire la data della morte del Leocata
-
al 18 gennaio, in contrasto sia con la perizia sia con le dichiarazioni dei due testi. Si contestano, infine, i punti relativi alle rivelazioni del LL quanto alle modalità di esecuzione dell' omicidio (il tentativo di strangolamento, non rilevato dal perito) ed a all arma usata, illogicamente assunte a conferma dei dati balistici.
In prossimità dell' udienza, 1' avv. AN Veneto ha presentato motivi nuovi e memoria difensiva ampiamente argomentata, denunciando travisamento delle risultanze processuali, illogicità della motivazione relativamente alla valutazione della prova ed all' osservanza delle regole concernenti la chiamata in correità, nonché motivazione
' apparente sulla prova d' alibi. 4.4. SA CO denuncia, anzi tutto, violazione dell' art. 192 c.p.p., per il contrasto tra ie dichiarazioni dei collaboranti circa 1' identificazione di coloro che avrebbero proceduto al sequestro e di coloro che avrebbero portato via e ucciso il OC.
Ülteriori contraddizioni si ravvisano quanto alla persona che individuò l' officina e quanto alle modalità di approccio ad essa, liquidati dalla sentenza con apodittiche notazioni quanto alla psicologia dell' LE.
Si censura, ancora, 1' intrinseca inattendibilità del
LL in relazione all' CO, prima identificato col nome di lano e poi con quello di Salvatore. Nel dibattimento di primo grado, richiesto di visionare una serie di foto, LL aveva preso in mano l' immagine di tale ER CO (AT di PE) affermando "è uno degli CO o RI o suo AT AT, quello che
è morto". Dunque, il EL, non solo non era stato in
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grado di distinguere tra l' uomo che accusava come correo ed il di lui AT, ma addirittura non si era accorto che la foto raffigurava il ER. una circostanza assolutamente travisata dalla Corte laddove ha argomentato: "esaminando il verbale risulta che il collaborante...ha riconosciuto prontamente ER PE mentre na confuso Ferrera Francesco, non imputato in questo processo e del tutto estraneo alla vicenda in esame, con RI CO, anch' esso estraneo al processo, indicandolo peraltro come “quello che è morto”, e che, dunque, non può essere confuso con 1* identico imputato in questo giudizio”. Un travisamento inspiegabile, non avendo il LL parlato di un "RI morto”, ma del suo AT AT, effettivamente defunto.
Il RI indicato dal LL era, quindi, da identificare nekl* attuale ricorrente. A ciò aggiungasi la primitiva chiamata di AN, poi corretta in SA.
Ülteriori critiche vengono, poi, rivolte ai c.d. riscontri esterni: colore dell' autovettura, armi usate per il sequestro, nonché circa il giorno della morte, alla stregua degli accertamenti autoptici e metereologici.
In prossimità dell' udienza, 1* avv. Enzo Gaito ha presentato note illustrative in ordine alla data della morte del OC. 4.5. PE ER ha insistito sull' inattendibilità dei collaboranti: non usufruiscono di programma di protezione, sono detenuti e non ricevono alcun beneficio.
Più in particolare, riproducendo, a bella posta, i motivi di appello, ai quali si assume non è stata data risposta
- -
di sorta, donde la censura di assoluta mancanza di motivazione, si sofferma sull' inattendibilità del
LL riscontrata anche in altri processi, sulla necessità di esperire accertamento psichiatrico sui collaboranti.
Ricorda come il LL nel processo per gli "omicidi politici" avesse accusato il ER di essere il mandante dell' omicidio Mattarella, manifestando sospetti anche quanto all' omicidio del RA LL IE e pure in tale occasione LL accusò se stesso. Üccorreva, ели 249
dunque, 1' acquisizione di tali atti che la Corte ha rifiutato. si censura, ancora, quella parte di sentenza che non ha dato rilievo alla deposizione dell' avv. AN circa i colloqui avuti con il ER nel periodo corrente tra il 13
e il 18 gennaio.
Si duole, poi, della genericità con la quale è stata rigettata la richiesta di attenuanti generiche, nonché dell' applicazione dell' aggravante di cui all' art. 61 n. 2, non contestata in relazione al reato di cui al capo 73.
Lamenta, infine, 1' assenza di motivazione quanto alla partecipazione all' omicidio del ER, ritenuto solo perché non è risultato un esplicito dissenso dell' imputato. In via subordinata, deduce 1' assenza delle aggravanti della premeditazione, essendo solo sopravvenuta la volontà omicida, nonché di quelle di cui agli artt. 61, nn.1 e 5. 4.6. PE AR denuncia motivazione apparente ed illogica nonché violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, essendo risultato a suo carico che egli si recò a prelevare 1' LE per condurlo alla riunione a casa del AR e poi che la sera fu incaricato di far la spesa per la cena conviviale con i catanesi. Senza che alcun contributo causale nella vicenda sia a lui addebitabile.
Lamenta, poi, mancanza di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. 1 ricorsi dell' LE e del LL sono stati definiti in apposita parte della presente sentenza alla quale è necessario, anche qui, fare integrale rinvio, essendo, oltre tutto, la decisione impugnata passata in giudicato, in punto di responsabilità, nei confronti del secondo, che si è doluto solo in ordine alla misura della pena. 6. i complessi motivi proposti da pressoché tutti i ricorrenti impongono a questa Corte un analitico esame della vicenda conclusasi con l' omicidio di SA OC, che, come risulta dalla decisione impugnata, si sarebbe sviluppata in plurime fasi: 1 inizio, coincidente con I' affermato arrivo dei "Catanesi" in AN, precisamente
е ли 250 nella casa messa a disposizione da TO AR, presso la quale fu condotto anche l' LE;
la prosecuzione, con il sequestro del OC nell' officina dello SC
e, quindi, con l' "interrogatorio", sempre della casa del
AR; 1' epilogo, con la pronuncia della sentenza di morte nei confronti dell' TA, e 1' instaurazione della
"procedura" per l' esecuzione di quanto decretato dal clan,
e che assume cadenze complesse ed anche alquanto confuse: si organizza una prima "spedizione", non pervenuta alla realizzazione del fine divisato per il mancato ritrovamento del pozzo ove il corpo del OC doveva, previo strangolamento, essere occultato;
presceltasi la soluzione alternativa dell' utilizzazione di un' arma da sparo, la vicenda ha il sua definitiva conclusione con la soppressione del OC, attinto da un colpo di arma da fuoco alla regione occipitale, e con la combustione del cadavere nel portabagli della "Giulietta".
Al termine del macabro rituale, sarebbe stata imbandita una cena alla quale avrebbero partecipato i "catanesi”. 7. Pure relativamente a tale episodio criminoso, i criteri adottati nella valutazione della prova dal giudice a quo risultano incentrati sulle dichiarazioni dei due collaboranti, dichiarazioni costituenti 1' ossatura dimostrativa delle singole statuizioni di responsabilità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti.
Anche se talune delle censure contestano in radice la ricostruzione dei fatti, ponendo, sia pure implicitamente, in dubbio la veridicità delle propalazioni con riferimento alle stesse dichiarazioni sul fatto proprio, così, ancora implicitamente, da addebitare alla sentenza impugnata di aver adottato un criterio di valutazione della prova non rispondente al canone di logicità ma senza, peraltro,
-
indicare tracciati alternativi che consentano di svincolare la vicenda in esame dagli altri fatti omicidiari sottoposti al vaglio di questa Corte ritiene il Collegio che il procedimento di selezione e sistemazione della fonti dimostrative seguito sia dalla sentenza di primo grado sia
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dalla Corte di assise di appello risulti complessivamente persuasivo.
La precisazione non ha carattere esclusivamente metodologico;
essa affonda, infatti, le sue ragioni nella stessa esigenza a fondamento del procedimento di verifica dei mezzi di prova e che consente (se non, addirittura, impone) di assegnare il valore di elementi dai quali accedere alla successiva opera di verifica a fatti dimostrativi scaturenti da determinate fonti che, tanto nella sistemazione legislativa tanto, soprattutto, nel concreto, possano assumere il ruolo di punto di riferimento grado sul quale poi erigere quell' assetto ricostruttivo in grado del di consentire al giudice 1' esternazione suo convincimento in cui si sostanzia il dovere di motivazione.
Nell' accertamento della correttezza del canone utilizzato si incentra prioritariamente 1' opera di controllo di questa Corte Suprema;
nel senso che, ove risulti che il giudice di merito abbia assegnato ad un mezzo di prova una valenza dimostrativa eccedente tanto le sue connotazioni specifiche quanto il ruolo assegnato ad esso dalla legge, così da costituirne, in modo palesemente surrettizio, il momento di predominante rilievo interpetativo dell' intero procedimento probatorio, pur in presenza di elementi di maggiore (o addirittura, di decisivo) valore designante, ciò comprometterebbe la coerenza dell' intera impalcatura argomentativa, pervenendosi, in tal modo, all' enunciazione di una motivazione apparente, perché fondata su una seriazione logica solo formalmente rigorosa, in effetti, da ma,
qualificare come espressione di un apparato critico del tutto fittizio, perché scaturente da un arbitrario processo selettivo delle fonti sulla cui base pervenire all' accertamento del fatto;
così da condizionare ineludibilmente le stesse conclusioni raggiunte.
Il caso oggetto del controllo della Corte è dotato di valore davvero categoriale;
come parrebbe desumersi da talune articolate deduzioni difensive, la censura di fondo rivolta all' impugnata decisione è, infatti, quella di
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avere, in certo senso, destabilizzato 1' ordine della verifica dei fatti dimostrativi, in modo tale da pervenire, attraverso l' utilizzazione di un modello argomentativo privo di coerenza, anche ad una motivazione illogica, perché fondata pur in presenza di elementi di prova di wap sicuro valore designante prioritariamente su dati inidonei ad asssumere il ruolo di punto di riferimento dell' intero assetto probatorio, arbitrariamente anteposti a dati già inconfutabilmente dimostrati.
Tanto pare cogliersi dall' insistito richiamo da parte di pressoché tutti i ricorrenti alla problematica concernente il tempus commissi delicti. Di fronte ad un fatto certo che colloca il decesso del OC in epoca di svariati giorni lontana da quella del rapimento e che, dunque, è in grado di sottrarre l' episodio omicidiario dalla cornice descrittiva risultante dal narrato dei collaboranti, per non essere compatibile, non solo con le loro dichiarazioni, ma anche con qualsivoglia riferimento alla consorteria, le propalazioni dell' LE e del LL dovrebbero restare ai margini della verifica processuale, rilevando, semmai, al fine di comprovare 1' assoluta inattendibiità intrinseca sia delle dichiarazioni sia degli stessi collaboranti, talora ma si tratta di un dato ricorrente
-
-in pressoché tutti gli atti di impugnazione con profili che trascendono la vicenda adesso all' esame della Corte.
Le censure, per la verità, risultano attestate al richiamo a fattori prevalentemente empirici, ma l' abbrivo all' addebito sulla motivazione lascia chiaramente trasparire pur seguendosi, di norma, i tracciati percorsi
-
dall' impugnata sentenza la denuncia di una simile
-
tipologia di vizio.
Ritiene questa Corte che tale censura, che sembra proporsi come momento predominante rispetto agli alri profili di denuncia pure se apparentemente il contesto
-
argomentativo pare soprattutto collocare quale momento trainante le doglianze rivolte nei confronti di quella parte della motivazione che ha ritenuto intrinsecamente attendibili e riscontrate le dichiarazioni dell' LE e
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del LL, in tal modo comprovando, ancora una volta,
l' incoerenza logica delle deduzioni per i profili di ordine generale sia del tutto infondata.
Corretta appare, invece, la metodologia seguita dai giudici di merito, nella parte in cui hanno anteposto la verifica della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti e della loro reciproca conferma all' indagine sulla data della morte;
a sua volta da non ritenere accertabile sulla base di una semplice verifica obiettiva, in quanto oggetto, non soltanto di un complesso procedimento dialettico al quale l' impugnata sentenza ha apportato un contributo decisivo, ma pure di un altrettanto articolato giudizio circa il testimoniale raccolto.
Anche, qui, dunque, l' impugnata decisione va apprezzata per il suo rigore critico che l' ha condotta a non recepire supinamente le conclusioni peritali, ma a valutarle secondo criteri plausibili che, come si vedrà, resistono, integrati con 1' accurata analisi del complementare contesto dichiarativo, a qualsivoglia censura. 8. Incensurabile appare, perciò, il preliminare esame, ad opera del giudice a quo, dell' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei due collaboranti e del loro reciproco riscontro per valutarne, poi, seguendo le usuali cadenze verificatorie, la compatibilità con gli altri elementi acquisiti al processo.
E, più, ancora, assolutamente corretto risulta il ruolo esponenziale riconosciuto alla genesi dell' omicidio, alla sua causale, come dato inconfutabilmente riferibile alla ripresa della lotta tra i clan rivali.
Sul punto, tra le dichiarazioni dei collaboranti risulta una tale convergenza da non consentire incertezze di sorta, tanti sono i particolari descrittivi, da inserire entro sequenze logiche, da far confluire entrambi i narrati in un tutto unitariamente inscindibile. La dinamica del sequestro quale emergente dal testimoniale raccolto puntualmente
-
conforme alle dichiarazioni sia dell' LE sia del
LL la chiara origine mafiosa dell'rivela
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operazione e la sicura conoscenza da parte dei testi presenti nell' officina della provenienza dei rapitori.
Le deduzioni dei difensori sulla circostanza che la convergenza fra i collaboranti e fra questi ed i testimoni presenti al sequestro, in ordine alla fulmineità ed all' impeto dell' operazione, non sarebbe decisiva, perché l' episodio aveva certamente avuto grande risonanza nella zona, se possono (ma solo apparentemente) valere per il
LL, residente in Adrano (pure se non sembra
- donde la logicità dei rilievi assolutamente comprensibile il perché di una narrazione così della sentenza impugnata - puntuale ove il collaborante non fosse direttamente stato coinvolto nella vicenda), non può certo riguardare
LE, lontano dai fatti adraniti, salvo che come per quello, appunto, oggetto della presente vicenda processuale non vi fossero cointeressenze del suo sodalizio criminale. D' altro canto, il sequestro di una persona di modeste possibilità economiche, come il OC, non può trovare genesi diversa in mancanza di altre causali,
-
neppure prospettate, e pur di fronte al nitido movente indicato dai collaboranti in ragioni divergenti da quelle
- connesse a momenti di profonda contrapposizione fra le consorterie, mentre l' irresistibile forza di intimidazione del vincolo associativo emerge lucidamente dal ritardo nella denuncia dell' avvenuto rapimento. Un ritardo va qui
-
precisato sicuramente voluto, proprio per la riconosciuta scaturigine del sequestro perché chi omise di rivelare subito il fatto, ben sapeva che un' immediata operazione di polizia alla caccia dei rapitori avrebbe potuto avere esito positivo, esponendo il denunciante (che sarebbe stato agevolmete identificabile in una delle persone presenti ai fatti) al rischio di ritorsioni e di vendette. Un contesto che è stato coerentemente valorizzato dalla sentenza impugnata, anche se soltanto "fra le righe", ma comunque secondo schemi logici trasparenti, tali da consentire alla
Corte il necessario penetrante controllo anche su questa parte della motivazione.
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trascurare come un ulteriore Il Collegio non può, poi,
- conforti lapure questa volta di ordine logico elemento - causale indicata dai collaboranti. E cioè che il sequestro
OC non rappresenta un aspetto diacronico nell' ambito del complessivo contesto della guerra per la conquista del territorio entro il quale si inseriscano profili tipologici che ne autorizzino una qualificazione storicizzata al di fuori di un simile assetto. Esso succede di soli cinque giorni all' omicidio di TO AN, un personaggio il cui ruolo operativo nella consociazione mafiosa risulta fondamentale dall' esame dei fatti omicidiari fino ad ora esaminati, quale membro pressoché permanente del gruppo di fuoco: lo si è riscontrato nell' analisi di una serie numerosa di fatti di sangue, relativamente ai quali il dovuto ricorso al principio mors omnia solvit non può cancellare vicende ampiamente accertate dalla impugnata decisione sulla base di insuperabili argomentazioni.
Cosicché è agevole la conclusione che la morte dell' AM, killer di spicco della consorteria, rappresentò un colpo gravissimo per l' intera organizzazione criminosa facente capo ad AN, a PA e a AN.
Deve, allora, anche qui, ripetersi che, se è vero che 1' esclusività della causale può essere affermata solo allorquando la sua correlazione con gli altri indizi consente di pervenire, con una valutazione globale dell' insieme, all' affermazione che il contesto indiziario, per la univocità dei dati e per la loro conseguente significazione, ha raggiunto la rilevanza della prova certa,
è anche vero che, come emerge dalle linee interpretative tracciate da questa Corte Suprema, la causale ha, non solo la capacità di esaltare elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è anche essa stessa dotata dell' autonoma capacità di manifestare ciò che, senza la sua corretta valutazione, resterebbe sconosciuto. Né, come già si è avuto occasione di precisare, il sistema processuale pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica о nell' apprezzamento della sua capacità rivelatrice di un fatto o
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di un aspetto dello stesso;
cosicché la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può essere costituito anche dalla causale, in quanto questa, per la sua specificità, converga verso una direzione univoca, tanto più quando il fatto sia riferibile ad un' associazione criminosa
(cfr. Cass., 14 novembre 1992, Madonia).
Quel che occorre adesso decisamente rimarcare è che il complessivo assetto probatorio rivela nella verifica della correttezza della motivazione - l' assoluta complementarità tra momento descrittivo e momento logico. La chiara origine mafiosa del delitto viene qui a collocarsi come sicura causale dell' omicidio OC: una causale da definire ancora "generica" rispetto alla causale "specifica". rappresentata da quella risultante dall' ulteriore narrato dei collaboranti. 10. In relazione al sequestro ed all' omicidio di
SA OC, più che in ogni altro caso fino ad ora esaminato, emerge 1' apporto interpretativo del precetto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
In presenza di una causale rigorosamente argomentata sulla base di chiamate in correità intrinsecamente attendibili, perché connotate da capacità descrittiva e
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come si vedrà, nello specifico da assoluta autonomia, il procedimento logico che porta a ritenere sufficentemente provate le circostanze propalate, deve ora necessariamente seguire un percorso valutativo rigorosamente incentrato sulla verifica dei riscontri di ciascuna delle dichiarazioni dei due collaboratori, un dato di valenza logica, ma funzionale alla prevalente finalità di garanzia alla base della norma ora ricordata.
La considerazione evidenzia, ancora una volta, la necessità che l' esigenza protettiva nei confronti dell' imputato si coniughi al corrispondente perseguimento di finalità di ordine logico, soltanto così risultando possibile la sistemazione di un contesto dimostrativo che, pur se, come si vedrà tra poco, rischia di vacillare una volta raffrontato allo schema interpretativo previsto dall'
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art. 192 c.p.p., mantiene comunque una valenza logica da non compromettere la veridicità del narrato. E' solo in tal modo che rimane possibile un corretto adeguamento al reale significato dei tracciati giurisprudenziali che, affermando l' interdipendenza dei momenti di verifica della chiamata di correo, non mancano però di precisare come ciascun momento mantenga la sua autonomia.
Precisazioni indispensabili per apprezzare il percorso argomentativo seguito dal giudice a quo nella valutazione delle singole fasi della vicenda OC e pere per chiarire come, di fronte ad ostacoli che incidono sulla esistenza dei riscontri, non necessariamente ne venga a risultare vulnerata la stessa attendibilità della dichiarazione;
anche nel caso in cui dal confronto dei narrati emerga una situazione di vera e propria incompatibilità. 11. Quel che è necessario puntualizzare è che 1' opera
di controllo attestata sul narrato dei collaboranti ha consentito alla sentenza impugnata di pervenire ad una prima determinante verifica, correttamente enunciata, circa la causale del delitto.
Argomenti che valgono, se ulteriormente sviluppati
-
sempre sulla base del generico controllo sulla motivazione
-
a dar conto dell' antefatto più prossimo del sequestro e del calvario di SA OC, rappresentato dall' arrivo dei "catanesi" in AN, una circostanza che ha trovato ampie e significative conferme nelle dichiarazioni sia dell'
LE sia del LL. su tale particolare può dirsi che la motivazione sia, suo complesso, coerente ad eccezione di qualche nel profilo che sarà più avanti preso in esame nel valorizzare la perfetta coincidenza delle propalazioni, pure qui in funzione di un ordinato assetto giustificativo, nel quale
-
ancora una volta, su un piano generale - le dichiarazioni dei collaboranti si riscontrano reciprocamente.
Il tutto per affermare l' assoluta inconferenza delle censure dei difensori dei "catanesi", nella parte in cui si contesta la motivazione dell' impugnata sentenza per non
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aver dedotto da precisi elementi di prova il collegamento degli imputati con le consorterie mafiose facenti capo all' Alleruzzo e al LL e, soprattutto, lo specifico interesse dei ricorrenti a vendicare la morte dell' AN.
Del resto, 1' esistenza di rapporti tra il gruppo dei
"catanesi" e la consorteria dell' LE e del
LL, oltre che derivare dagli elementi logici che, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, la sentenza impugnata ha correttamente enunciato quali ulteriori momenti di riscontro individualizzante, scaturisce anche dal rapporto dei carabinieri di PA del 2 novembre 1981 con il quale si segnalava la presenza, all' interno del bar
“Barbagiovanni" di quella località, di CO ER,
PE LE, NT LE, EL TI, TO
AN e OSrio SS. Un ulteriore argomento per significare come il giudice a quo abbia, con assoluto rigore, precisato che alla contrapposizione "locale" nelle consorterie (AN, AN, PA) facesse da riscontro una contrapposizione "centrale" (tra le famiglie di Catania); delineandosi, ancora una volta, le ragioni dell'interessamento dei "catanesi" per l' uccisione dell'
AN e per scoprirne gli autori. 12. In via generale, dunque, 1' impianto motivazionle dell' impugnata decisione, costruito sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, resiste ad ogni censura.
Altro è, però, il controllo che occorre effettuare circa il coinvolgimento dei soggetti di volta in volta chiamati in causa, verificando su tale punto l' assetto motivazione della sentenza impugnata relativamente sia all' attendibilità intrinseca dell' una e dell' altra dichiarazione sia alla presenza dei riscontri individualizzanti. Il tutto scandendo i momenti di ogni singola fase, con riferimento a ciascuna attività addebitata nel corso delle propalazioni a ciascuno degli imputati, così da pervenire ad un puntuale controllo dell' osservanza dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
-Con riferimento alla presenza dei "catanesi" oltre che argomento della assoluta assenza di rapporti tra le 1'
в и 259
organizzazioni consociate ed i ricorrenti, una censura agevolmente superata sulla base delle considerazioni sopra due profili sono stati posti in luce dai-svolte difensori.
In primo luogo, la diversa scansione dei tempi che conducono all' arrivo dei "catanesi"; in secondo luogo, l' indicazione dei soggetti che giunsero ad AN.
Mentre l' LE riferisce di un solo incontro, il
LL parla di più incontri, non proprio ravvicinati
("dopo qualche giorno"), tanto da profilare un aspetto su cui occorreva assolutamente riflettere ove si consideri che
1' omicidio di TO AN precede di soli cinque giorni la soppressione del OC;
inoltre, a differenza 1' Alleruzzo, che indica come partecipi dell' incontro PE
ER, SA CO, NU AN e Gaetano
IE, il LL fa i nomi del ER, del AN
e di EB, anziché di SA, CO.
Ma, sul primo punto, la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato la necessità delle visite al sodalizio TA, direttamente interessato all' operazione, essendo il OC di AN;
e senza che, peraltro, possano assumere decisivo rilievo le considerazioni, davvero speciose, in ordine al lessico utilizzato dal LL circa le cadenze cronologiche delle visite;
e ciò anche perché non avrebbe alcun senso contestare ad un chiamante in correità
dichiarazioni che, potendo prestarsi all' addebito di incongruenza, risulterebbero esse stesse contraddittorie, tanto da precludere la realizzazione del fine divisato;
c' solo la chiarire come talune imprecisioni rilevabili in un narrato reso a distanza di anni risultino davvero enfatizzate dalla difesa. A ciò aggiungasi 1' interesse del
LL a far emergere il maggior "prestigio" derivante per la consorteria TA dal ricevere per prima la visita di personaggi di diversa "caratura" in quanto appartenenti al "consociato" gruppo catanese. Meno rassicurante è, invece, la motivazione relativa al secondo punto.
s elle 260
Se è vero, infatti, che, nel corso di successivi interrogatori, il LL ha dichiarato che intendeva riferirsi a SA e non a AN CO, è vero, peraltro, che resta come dato inquientante una circostanza su cui ha lungamente insistito la difesa di SA
CO; quella, cioè, del mancato riconoscimento di
ER CO (estraneo al presente processo) confuso con RI CO, che ha indicato “come quello che è morto”, laddove "quello che è morto" si identificherebbe nel AT AT, e non con "RI" indicato alternativamente a AT.
Una incongruenza che impone l' annullamento di tale punto dell' impugnata sentenza. Il giudice del rinvio dovrà chiarire, procedendo ad un nuovo esame del verbale di
-
udienza del 18 maggio 1989 davanti alla Corte di assise di
Palermo, l' esattezza delle verifiche eseguite dal giudice a quo e dare anche conto in maniera argomentata, e non sulla base di supposizioni, del perché il primo nome fatto dal
LL sia stato quello di Iano e non quello di
SA CO. 13. Un altro punto, questa volta davvero cruciale, su cui si sono ampiamente sviluppate le censure di taluni dei ricorrenti e, più in particolare, quelle del AN, riguarda il riconoscimento da parte del LL della
"casa AR” sede dell' incontro con i "catanesi", dell'
"interrogatorio” e delle torture del OC.
Ma in relazione alla sicura conoscenza da parte del collaborante di tale abitazione l' impugnata sentenza resiste a qualsivoglia censura avendo ampiamente e logicamente argomentato in ordine alle varie vicende che condussero al rinvenimento dell' abitazione, data in prestito al LL ed al suo clan per il rifugio dei latitanti e per le riunioni della consorteria.
Più in particolare, il giudice a quo ha rimarcato come il luogo fosse stato precisamente individuato dal LL, anche se l' edificio era stato erronemente riprodotto nelle foto, chiarendo che il collaboratore, nell' interrogatorio del 4 aprile 1989, aveva indicato "un particolare che ha
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trovato, quanto ai luoghi, puntuale riscontro e che non poteva essere riconosciuto e memorizato se il dichiarante in quei luohi non si fosse a lungo soffermato" (quello, cioè, relativo al "muro a secco che sostiene una conduttura dell'
acqua e che si trova a circa 10 metri dalla casa": f. 1475), particolare confermato dal verbale del sopralluogo effettuato dai Giudici istruttori 1' 8 aprile 1989, nonché dagli ulteriori dati descrittivi riguardanti l' interno della casa, anche in relazione alla vicenda OC.
**
Per il resto, le argomentazioni difensive, volte a censurare la sentenza impugnata sotto il nomen del vizio della motivazione o del travisamento del fatto, appartengono esclusivamente al meritum causae, rischiando così di travalicare nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita, come tale, in questa sede.
Tanto più che sui rapporti, anche di interesse, tra il
LL ed il "cavalier AR”, la sentenza impugnata si è a lungo soffermata, così da dare un' ulteriore conferma dell' intrinseca attendibilità del collaborante, le cui dichiarazioni sul punto relativamente all' "affare" Leocata trovano pure riscontro (anche se, per la verità, alquanto generico) nel narrato dell' LE. 13. Così prese in considerazione le doglianze riferite alla partecipazione del "catanesi" al sequestro e all' omicidio, nonché quelle aventi ad oggetto specifici fatti che comproverebbero il mendacio del LL, restano da esaminare le censure riguardanti il narrato dei due collaboratori in ordine alla fase che va dal sequestro alla morte del OC.
Ritiene il collegio che la fase esecutiva del sequestro rivela consistenti discrepanze nel racconto dei collaboranti, riguardo alle quali l' impugnata sentenza non si è adeguatamente soffermata, nella sua tendenza, questa volta censurabile, a valutare non analiticamente, ma in modo del tutto sommario, i singoli momenti dell' intera vicenda, così da pervenire a conclusioni palesemente illogiche, oltre
в оем 262
che contrastanti con il precetto dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p.
Le chiamate in correità vanno, infatti, apprezzate, con riguardo sia all' attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sia all' esistenza dei riscontri, in relazione a fatti specifici precisamente collocati nello spazio e nel tempo. Ed a tale cogente criterio di garanzia non si conforma, certo, il semplice riferimento ad una generica presenza del chiamato ad altrettanto generici n momenti di un' attività criminosa, globalmente considerata, così come il riscontro per essere davvero "individualizzante” deve essere verificato nel suo contenuto oggettivo quale risultante da specifici dati di sicura designazione. Nella specie, poi, considerata la già rilevata complessità dell' intera vicenda, va esclusa la valenza probatoria di propalazioni che non abbiano ad oggetto una circostanziata imputazione di fatti inseribili entro specifiche cadenze cronologiche e locali, a loro volta riscontrate.
Per quanto attiene al rapimento del OC, a parte gli aspetti relativi alla repentinità dell' azione descritta dai testi presenti, al travisamento del "commando" affermata dal
LL e confermata dai testimoni, quanto agli effettivi partecipi dell' esecuzione del sequestro sono ravvisabili stridenti antinomie nelle dichiarazioni.
LE indica come componenti il gruppo dei sequestratori RI, CO, AG LL e
CO. PE LL gli fa eco additando, nello stesso ruolo, NT LE, ZI UR, il CO e tale AN. Per modificare successivamente il tiro precisando che era IO il AN di cui aveva parlato, ma di non ricordare se il quarto dei rapitori si identificasse nel CO o nel RI.
Pur essendo il riscontro individualizzante in una fase così cruciale dell' intera intrapresa, in fondo, del tutto carente per aversi una sola indicazione coincidente e, per
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quanto alla composizione del giunta, alternativa -
"commando", la sentenza impugnata risulta, sul punto, del
Я еш 263
tutto silente. Né può valere a confortare la ritenuta osservanza dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. il fatto che il
LL abbia affermato che sia il RI sia il CO si trovavano in casa AR al momento in cui venne deliberato il sequestro, perché in tale fase 1' LE richiama come presenti i soli "catanesi" e, forse, coloro che lo avevano portato nella casa di AN.
La sentena impugnata deve, dunque, essere, pure su tale punto, annullata, per non avere indicato i canoni in base, ai quali, nonostante il così evidente contrasto tra le propalazioni abbia affermato la responsabilità dei soggetti condannati anche perché esecutori materiali del sequestro di persona;
per di più, facendo convergere una' tale indimostrata partecipazione verso la responsabilità per l' omicidio. 14. Pur dovendo riconoscersi che tutta l' operazione che condusse al tragico epilogo si svolse, nel narrato dei collaboranti, in tempi convulsi e con la partecipazione di numerose persone, va sottolineato come la sentenza impugnata non resista alle censure dei ricorrenti, sul piano dei riscontri individualizzanti, neppure in ordine alla presenza ed al ruolo di ciascuna delle persone indicate relativamente ai momenti successivi al sequestro. Per la fase dell' "interrogatorio" LE f a riferimento alla presenza delle persone che erano rimaste ad attendere l' arrivo dei sequestratori, senza indicare se
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non genericamente da chi l' interrogatorio venne circa il contenuto delle effettivamente espletato;
afferma che, secondo il rivelazioni del OC, sequestrato, 1' AN era stato ucciso da EN OR e da
NT UA. LL sembra alludere ad un vero e proprio processo additando, nel ruolo di inquisitori, lui stesso, il ER ed un incappucciato LE. Il OC aveva, poi, confessato di avere assistito, insieme a NT
UA, all' omicidio dell' AN, il cui mandante era da identificare in SA SC e la cui esecuzione materiale era da addebitare ad EN Lima e a PE Patané. в еш 264
Dunque, anche qui, a parte ma con le riserve sopra
- la sicura presenza dei "catanesi" e dei enunciate collaboranti, manca il "riscontro incrociato" relativamente sia a coloro che erano presenti all' "interrogatorio” del
OC sia a coloro che vi avevano proceduto direttamente, sia, infine, all' effettivo contenuto della "confessione" del rapito;
e ciò, nonostante questa rappresentasse il momento più significativo dell' intera vicenda, non solo perché all' esito di tale atto si sarebbe decisa (peraltro con 1' assenza di possibili alternative) la sorte del
, perché si era cert,
, ma anche
, e soprattutto sequestrato almeno in base alle notizie ricevute dai "catanesi", che 1 adranita era tra coloro che avevano partecipato alla soppressione dell' AN.
Se davvero le dichiarazioni del OC in ordine agli effettivi autori della morte dell' AN avevano, tanto per l' LE che per il LL, una significazione decisiva, proprio perche da quelle dichiarazioni sarebbero dovute scaturire le attività ritorsive contro 1 associazione avversaria, appare davvero irragionevole con
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inevitabili riverberi sulla logicità della motivazione il
-
fatto che l' impugnata sentenza abbia del tutto trascurato tale discrepanza nel narrato dei collaboranti, per limitarsi a sottolinearne soltanto gli elementi di pretesa convergenza. Senza contare l' indicazione del UA, all' epoca detenuto, una circostanza che non sarebbe, certo, sfuggita almeno alla consorteria TA, sè è vero che, come ha riferito il LL, l' organizzazione gli stava da tempo dando la caccia. 15. Un' analogo apporto probatorio caratterizza anche la terza fase, quella, cioè, del tentativo di strangolamento.
Non ne parla l' LE, che si limita a rivelare che
PO LL aveva proposto di occultare il cadavere in un pozzo;
si muove un "corteo" composto da PO e
PE LL, dal CO, dall' CO, dal
AN e dall' IE. Le stesse persone che, poi, non trovato il pozzo, dopo aver fatto ritorno, con il OC
.
ancora in vita, nel luogo dell' interrogatorio, si erano di
е ни 265
nuovo allontanate per riportare la vittima in agro di Troina dove si sarebbe proceduto all' esecuzione del rapito. Con l'
LE resta ad attenderli il ER, mentre AR,
AG LL e "RIddu" vengano incaricati di fare la spesa.
LL, invece, riferisce di un tentativo di strangolamento (anzi, di due tentativi: con un filo elettrico e con una sciarpa) dopo l' "interrogatorio”. Si forma un primo gruppo composto da IE, CO e i
AN ed un secondo da AN SA e OL Lo
CE. Risultata vana 1' operazione, il OC viene preso in consegna dal CO, da NT LE dal RI con al seguito SA AN e OL lo RO. La soppressione del OC era, infine, avvenuta con un colpo di pistola alla nuca esploso da IO AN.
-15. Risulta, dunque, evidente anche dal testo della sentenza impugnata 1' assoluta carenza di motivazione pure
-
su tale punto, per avere il giudice a quo solo in apparenza osservato i criteri indicati dall' art. 192, 3° comma,
c.p.p., in realtà omettendo di indicare i canoni logici che hanno presieduto alla formazione del convincimento circa la responsabilità, per ogni singolo momento addebitato, delle persone condannate (con eccezione dell' LE e del
LL e dei "catanesi" sicuramente presenti in casa
AR), nonostante la mancanza di elementi di riscontro;
anzi, di fronte ad un' abissale divergenza nel narrato dei due collaboranti..
Il vuoto derivante dall' assenza dei riscontri individualizzanti non può essere, certo, colmato richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l' assumere (a differenza di quanto si è osservato quanto alla causale "generica") la valenza delle supposizioni e delle congetture, quale " il nutrito numero dei presenti in un clima di ospitale omaggio"; né può ritenersi sufficiente la circostanza che sia l' LE sia il LL, "rei confessi", abbiano concordemente chiamato in correità, oltre ai “catanesi", TO CO,
PE AR, SA RI e GI CO. L'
я ми 266
- lo si è già precisato indicazione nominativa, infatti non è sufficiente ad assolvere il dovere di motivazione in ordine agli elementi di conferma delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., ove alla detta indicazione non si accompagni proprio qui incentrandosi 1' effettiva valenza individualizzante del riscontro 1' esatto ruolo assunto dai singoli chiamati e
-
1' effettivo contributo causale da ciascuno di essi apportato.
A ciò aggiungasi il particolare riferito dall' LE in ordine alla presenza del ON nella tarda serata del 18 gennaio, epoca in cui il ON era detenuto, un particolare che per la già reiteramente rilevata assenza Bond
di indicazione dei riscontri individualizzanti finisce per creare ulteriori inquietanti zone d' ombra e per far vacillare anche l' ampia motivazione, sul punto, della sentenza impugnata. 16. Le statuizioni di annullamento provocate dalla rilevata assenza dei riscontri individualizzanti, non esonerano, peraltro, questa Corte anche per i profili che possono
-
direttamente incidere sulle valutazioni del giudice del rinvio – dal prendere in esame la parte, forse più elaborata
-
delle censure dei ricorrenti, quella, cioè, riguardante la data della morte del OC.
E' evidente, infatti, che ove tale data dovesse fissarsi non al 18 gennaio, come affermato dai collaboranti, diverrebbe assolutamente contraddittorio l' integrale assetto accusatorio fondato sul narrato dell' LE e del LL, così da confinare la morte del OC in ancor più accentuate zone d' ombra. ма, come si è già precedentemente avvertito, la metodologia adottata dall' impugnata decisione, muovendo dal contenuto delle chiamate in correità, si è rivelata corretta, sia perché gli accertamenti peritali so no risultati da soli insufficienti, in mancanza del complementare contributo della prova dichiarativa, al fine di scioglere il nodo della data della morte, sia perché i
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rilievi, sul punto, della sentenza impugnata appaiono sostenuti da canoni di verifica del tutto plausibili. 16.1. E' opportuno premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, il perito, soffermandosi sulla ferita da arma da fuoco riscontrata, ha affermato che la causa mortis era attribuibile ad emorragia intracranica provocata da colpo d' arma da fuoco alla regione occipitale, con ritenzione del proiettile, precisando che il decesso del
Leocata era stato pressoché istantaneo e, dunque, da collocare in un momento antecedente all'azione di fuoco: sull' autovettura. Ha affermato, ancora, che la vittima era stata soppressa fuori dell' auto ed in luogo diverso da quello del ritrovamento della salma e, comunque, alcune ore prima della combustione dell' auto.
La data della morte doveva presumibilmente farsi risalire alla nottata tra il 4 ed il 5 febbraio 1983.
16.
2. Prima di passare all' esame delle censure aventi ad oggetto le argomentazioni critiche adottate dal giudice a quo nei confronti dell' elaborato peritale, sembra opportuno individuare l' ambito dei poteri riservati al giudice di merito, nel sistema dell' abrogato codice di rito (poteri, peraltro, sostanzialmente non modificati nella disciplina del codice ora vigente), nell' accertamento delle risultanze della perizia.
Come è noto, secondo la costante linea interpretativa seguita, talora con toni forse davvero enfatici, dalla giurisprudenza, il libero convincimento del giudice non può essere limitato dalle conclusioni del perito. Tuttavia, le concrete applicazioni sembrano rivelare una qualche divergenza circa i requisiti richiesti per affermare la correttezza di una statuizione che non condivida le risultanze peritali.
Stando ad una prima tendenza da ritenere largamente prevalente il giudice che ritenga di non condividere le
-
conclusioni del perito è tenuto a fornire un' analitica motivazione del suo dissenso, affidandosi a criteri di sicuro accertamento, costituiti, eventualmente, anche da diverse risultanze processuali che valgano a rendere
в. еее 268
univoche le indicazioni equivoche e polivalenti ricavabili in base ai soli dati tecnici isolatamente considerati, e che eventualmente consentano anche di integrare, con specifiche argomentazioni, l' elaborato peritale;
il tutto specialmente quando la mancata adesione alle conclusioni del perito sia contestata da una o più delle parti del processo;
fermo restando il principio che, pur costituendo la valutazione della perizia un giudizio di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito, nonla motivazione, ⠀⠀⠀ se soggetta al sindacato di sufficientemente adeguata, è legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., 30 gennaio 1981, in
Cass., 30 novembre 1967, in Giust. pen., 1982, III, 401;
Cass. pen., 1968, 1192).
Un' altro indirizzo giurisprudenziale, peraltro largamente minoritario, muovendo dal presupposto che il dovere di disporre la perizia non è una semplice formalità istruttoria, ma comporta 1' acquisizione di uno strumento processuale vincolante per il giudice, salva la dimostrata erroneità scientifica del parere espresso dal perito o il ripensamento postumo del magistrato sulla necessità di tale parere, è, invece, nel senso che il giudice, ove non condivida le conclusioni peritali deve, ex art. 314, 7° comma, c.p.p. 1930, disporre, per potersene discostare, una nuova perizia, con diversi consulenti, al fine di rinnovare 1' indagine sui diversi quesiti, non potendo egli contrastare le valutazioni di un tecnico il cui ausilio aveva ritenuto necessario (v. Cass., 7 marzo 1985, in Giur. it., 1986, II, 82). inA ben vedere, il contrasto giurisprudenziale sembra, effetti, solo apparente derivando comunque dalle indicate statuizioni il principio in base al quale il giudice, ove ritenga erroneo il risultato della perizia, può sicuramente disattenderlo, fermo restando l' adempimento del dovere di motivazione anche con riferimento ai criteri seguiti e, ove sussista contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni singolo profilo di censura. Resta fermo, peraltro, che, ai fini del controllo sulla motivazione demandato a questa Corte, non pare possa
в и 269
prendersi a prestito un modello di assoluto rigore scientifico, tanto da pervenire alla conclusione che soltanto se venga impiegato un tale rigore la sentenza è da ritenere esente da vizi;
in questa sede occorre, infatti, esclusivamente verificare se i canoni seguiti nel discostarsi dalle conclusioni peritali siano palesemente arbitrari ovvero non plausibili, in modo da compromettere la coerenza logica delle argomentazioni, così da non sottrarre al giudice di merito quei margini di esercizio del potere di valutazione dei fatti quali risultanti dagli atti processuali in cui si sostanzia il suo libero convincimento. 16.3. Vanno, dunque, preliminarmente disattese le doglianze aventi ad oggetto il mancato espletamento di una nuova perizia. L' accurata analisi dell' elaborato peritale da parte del giudice a quo, che ha contestato il contenuto di un accertamento già in gran parte vacillante alla stregua del testimoniale raccolto, ha consentito, infatti, di pervenire con metodi, certamente non arbitrari
- alla determinazione del giorno della morte del OC. Un primo elemento di dissenso riguarda le 16.4.
valutazioni del perito circa le chiazze ipostatiche riscontrate sul cadavere;
ipostasi collocate sul mento e nelle regioni pettorale e addominale, dove il tessuto cutaneo era ancora visibile essendo il cadavere rimasto prono all' interno del cofano;
il perito aveva affermato che tali chiazze si dovevano essere formate nel lasso di tempo corrente tra l' omicidio e l' arrivo dell' auto nel luogo prescelto per la combustione: ma, correttamente, il giudice a quo ha relegato una simile conclusione al ruolo di mera "illazione", per essere molto più aderente alla realtà la tesi che, poiché durante il trasporto nel bagagliaio dell' auto, il cadavere non rimase certo nella stessa posizione per il tempo necessario a provocare tracce di ipostasi, le dette tracce si erano prodotte dopo l' incendio dell' autovettura nel lungo tempo di stasi in posizione prona, così da giustificare anche la localizzazione delle ipostasi. ене 270 16.5. Come si è già detto, la morte del OC è stata fatta risalire dalla perizia alla notte tra il 4 e il 5 febbraio. Nel corso del dibattimento il perito ha, però, ammesso una possibilità di approssimazione tra le 24 e le 48 ore, in quanto nel cadavere non erano presenti segni di putrefazione. Il calore aveva potuto provocare l' arresto del processo putrefattivo, “che però si riattivava nuovamente al venir meno della causa impeditiva”.
Il giudice a quo, dopo ampia disamina del fenomeno putrefattivo e delle cause che possono arrestarlo, ha, anzi tutto, rilevato che con temperature al di sotto di cinque gradi sotto lo zero il fenomeno non sorge se iniziato, si arresta. Ha, poi, rimarcato lo stato del cadavere che presentava gli arti inferiori e l' arto superiore destro distrutti con residui dei monconi carbonizzati. Nelle stesse condizioni si trovava l' addome e gli organi posti nella cavità addominale che lo afferma il perito "avevano
- -
volume ridotto e l' aspetto di carne lessata con gli intestini e la vescica vuoti e adesi, mentre il fegato, la milza e i reni avevano consistenza dura di cotto nell' insieme ed anche sezionandoli". Analogo si presentava lo stato degli organi della cavità toracica.
Donde la conclusione, del tutto plausibile, che 1' azione direttta delle fiamme e l' effetto indotto dall' immediato calore abbiano determinato, con l' eliminazione degli anaerobi intestinali, la soppressione della flora microbica, con una sorta di conseguente "sterilizzazione" del cadavere, dato che le fiamme, distruggendo la rete di canalizzazione del circuito sanguigno, avevano impedito il diffondersi degli anaerobi intestinali in altre parti del corpo. Con conseguenti riverberi anche sulle modeste zone non direttamente combuste, in forza dell' essiccamento del fluido sanguigno o della profonda alterazione di esso nella parte residua.
Dunque, il processo putrefattivo, se iniziato, doveva essersi necesariamente arrestato. Il tutto secondo regole non arbitrarie ed alla stregua di argomenti logici non censurabili.
в ее 271 16.6. Circa, poi, l' azione degli agenti esogeni, la sentenza impugnata 1' ha recisamente esclusa sulla base delle condizioni climatiche e delle caratteristiche della zona entrambe ampiamente comprovate dalla documentazione acquisita, con attenta analisi critica delle carte climatiche e 1' enuciazione di precise puntualizzazioni quanto alla temperatura ed al suo protrarsi nel tempo per consentire l' azione di tali agenti. Così da pervenire, anche qui in modo certo non arbitrario, e, dunque, non censurabile in sede di legittimità, alla conclusione che la morte del OC doveva essere fissata alla sera stessa del sequestro. 17. La non sindacabilità delle conclusioni raggiunte dal giudice a quo in ordine alla data della morte, appare ancor più evidente ove solo si rifletta sugli elementi di conferma provenienti dal testimoniale raccolto. Una sola considerazione vale ad accreditate la tesi del sicuro errore in cui è caduto il perito. Il fatto, cioè, che il teste
CA, sentito subito dopo il ritrovamento del cadavere, aveva riferito che il 31 gennaio aveva notato un' auto bruciata alla quale non si era, però, avvicinato. E senza come ha rigorosamente argomentato l' impugnata che
-
possa assumere rilievo la deposizione del teste sentenza -
OF, data l' approssimazione dei suoi riferimenti cronologici e la possibilità (non meramente congetturale) che egli non abbia notato l' autovettura. 18. Ferma restando, dunque, la correttezza della data della morte di SA OC, la natura del movente, 1' episodio dell' arrivo dei "catanesi" in AN, con le
"correzioni" evidenziate nella presente decisione in relazione alla posizione dell' CO, con possibili conseguenze sulla valenza probatoria anche di tale parte del narrato del LL e che spetterà al giudice del rinvio acclarare, la sentenza impugnata deve, per il resto, essere annullata con riferimento a tutti gli imputati (con eccezione, ovviamente, della posizione di PE LE
e di PE LL).
Я ми 272
14. L' omicidio di VI ON
1. Il 28 gennaio 1983 nella sala di riunione degli addetti alle pulizie del Comune di PA penetrava un uomo che faceva fuoco
contro
VI ON.
Venivano repertati 11 bossoli cal. 7, 65, rinvenuti nella parte di destra rispetto alla porta di accesso, mentre sul pavimento giacevano 3 bossoli deformati.
Il rapporto dei carabinieri precisava che di fronte alla porta di ingresso del locale vi è una grande vetrata con le imposte aperte, con ampia visuale, che permette a chi
è fuori di vedere tutto l' interno;
che l' omicida sembra fosse entrato a viso scoperto e che nulla era stato possibile sapere sull' appartenenza del Maione ad organizzazioni criminali.
Il Giudice itruttore pronunciava sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dell' omicidio. 2. Nel corso delle sue propalazioni, PE LE indica come causale dell' omicidio il fatto che il ON collaborava con DO FI del quale faceva da autista e quindi gravitava nel gruppo dei Testai e dei UD. circa la dinamica del fatto, rivelava che il ON si trovava insieme al AT gemello BI davanti un bar antistante il MUcipio di PA. si confessava mandante dell' omicidio, precisando che per deliberarlo non vi era stata un' apposita riunione;
si sapeva però che il ON doveva essere eliminato in quanto appartenente al clan avverso.
Gli esecutori del delitto di identificavano in SA
RI e PE LL, giunti sul posto a bordo di una macchina. Per evitare che fosse colpito il gemello, il
RI aveva descritto i dettagli di VI ON. Il
LL aveva sparato a distanza ravvicinata con una
в есе 273
pistola a tamburo (o una 357 magnum o una 38 special o altra pistola che egli aveva fornito al LL).
Precisava che, all' epoca latitante, aveva appreso il fatto dai giornali ma che il giorno successivo si era incontrato nella base di AN con il LL.
Anche PE LL ha reso dichiarazioni sull' omicidio di cui si è riconosciuto autore materiale.
Collega la causale al recente omicidio AN, nella fase in cui si era stabilito che un gruppo si sarebbe trasferito nella casa del AR.
Lo stesso pomeriggio dell' omicidio ON, RI e
CO si erano portati a PA alla ricerca di nemici da eliminare ed avevano informato LL e Santo
LE, rimasti ad attenderli presso l' ovile di
PE LE, che in unun locale attiguo al municipio di
PA vi erano i fratelli ON, avversari da uccidere. Panebianco aveva fatto ritorno ad AN, mentre egli, insieme al RI ed a NT LE, che guidava una FIAT
127 rossa, si erano portati in loco. Attraverso la porta posteriore del locale gli era stata indicata la vittima, seduta dopo l' ingresso principale, precisamente sul lato destro. Ritornati all' ingresso principale, avevano posteggiato l' auto di fronte all' edificio;
lui e il RI si erano avviati di corsa, ma il LL era stato l' unico a sparare perché il RI si era attardato a raccogliere la pistola che gli era caduta in terra. Riferiva che si era travisato il volto con una sciarpa ed aveva sparato a distanza ravvicinata in direzione della tempia sinistra con una mitraglietta cal. 7, 65 (la stessa utilizzata per i tentati omicidi di EN SI e di
CO e NA RA). Mentre i due si stavano avviando verso l' auto, l' LE aveva esploso alcuni colpi in direzione delle persone affacciatesi alla porta del locale.
Nel corso della ritrattazione, il LL riferiva di aver visto le foto del MUcipio di PA, di aver letto dagli atti del processo che il ON era stato portato in ospedale perché non era morto sul colpo, e di
я ли 274
avere affermato falsamente che LE NT aveva sparato perché aveva saputo che erano stato esplosi alcuni colpi anche all' uscita. 3. Dell' omicidio di VI ON venivano ritenuti responsabili, sia in primo sia in secondo grado, PE
LE, PE LL e SA RI. Venivano, invece assolti, perché chiamati in correità dal solo
LL, GI CO e NT LE. La sentenza di appello dà particolare rilievo alle dichiarazioni dell' LE circa il suo ruolo di mandante e circa la necessità di sopprimere il ON, nonché alla conoscenza di ciò da parte di tutti i componenti la» consorteria, oltre che alle confidenze ricevute sulla dinamica dell' omicidio. Ravvisa sostanziale convergenza di tali dichiarazioni - salvo particolari insignificanti con quelle rese dal LL, sia in relazione al movente
(siamo a dieci giorni dall' uccisione di NO AN e i fatti di sangue si succedono a ritmo serrato) sia in relazione alla dinamica dell' omicidio. si valorizzano anche le discordanze, a riprova dell' originalità delle dichiarazioni e dell' assenza di ogni reciproca contaminazione. si afferma, ancora, che l' LE non è solo "fonte di ritorno" quanto alla dinamica dei fatti (per avere appreso di essa dai giornali e dal racconto del CO, di NT LE e del LL), essendosi riconosciuto partecipe dell' omicidio come mandante. Sarebbe pacifico, poi, che, una volta deliberata la soppressione del ON, spettava a ciascuno dei consociati provvedere all' esecuzione dell' omicidio.
Quindi, vi è conoscenza diretta da parte dell' LE per quanto attiene alla fase ideativa. Le sue dichiarazioni vanno, perciò, considerate de relato solo per la parte riguardante la fase esecutiva, da ritenere, peraltro, strettamente connessa alla fase decisionale. La maggiore precisione del LL sul momento dell' esecuzione dell' omicidio si spiega perché egli vi partecipa direttamente come autore materiale del delitto.
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La sentenza denunciata rimarca, poi, la conformità della versione del LL alle risultanze della perizia autoptica, in ordine tanto alla posizione dello sparatore ed alla direzione dei colpi quanto al luogo ove si trovava la vittima. Viene, poi, segnalata l' equiprovenienza dei dieci bossoli cal. 7, 65 "parabellum" in relazione agli episodi concernenti 1' SI e i RA, a conferma dell' utilizzazione, da parte del LL, in tutti tali casi, della stessa mitraglietta cal. 7, 65. 4. L' LE e il LL hanno proposto le usuali censure che saranno esaminate in apposita parte ad esse dedicata.
SA RI, con atto pressoché riproduttivo dei motivi di appello, denuncia: mancata ispezione dei luoghi per verificare la dinamica descritta dal LL;
la natura di fonte di secondo grado di PE LE, avendo il collaborante appreso il fatto dalla lettura di un quotidiano e da quanto gli raccontarono CO, Santo
LE e LL allorché andarono a trovarlo il giorno successivo nella chiusa del "pagliaro"; 1' unico a riferire dell' omicidio è, dunque, il LL, senza riscontri di sorta: 1' LE è solo "fonte di ritorno”, priva di autonomia.
Rimarca, poi, le divergenze tra LE e LL in relazione alla causale (LE parla genericamente del fatto che il ON apparteneva la clan avverso;
LL ricollega il delitto all' omicidio AN), al luogo dell' omicidio, alla composizione del gruppo di fuoco, alle modalità dell' esecuzione, alle armi utilizzate, alle riunioni in cui sarebbe stato deliberato di sopprimere la vittima.
Non risulterebbe, ancora, 1' appartenenza del ON a gruppi malavitosi. Il LL, infine, afferma di aver compiuto l' omicidio travisato;
il che non emergerebbe dalle deposizioni dei presenti. 5. Il ricorso del RI è privo di fondamento.
Come ha correttamente argomentato la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei due collaboranti risultano, infatti,
в ни 276
assolutamente convergenti sia con riferimento alla genesi ed alla dinamica dell' omicidio sia salvo qualche non decisiva discordanza con riguardo al gruppo di fuoco che
-
procedette alla sua esecuzione. 5.1. Relativamente alla causale, con penetrante rigore critico, il giudice a quo ha argomentato come le dichiarazioni di entrambi i collaboranti risultino ampiamente convergenti nel collocare il delitto nell' ambito della lotta di mafia tra le consociazioni. LE, infatti, richiama esplicitamente 1' eliminazione di un avversario gravitante nell' orbita di DO FI;
cosicché il riferimento del LL all' omicidio AN non fa che integrare la detta causale con la precisazione che la nuova guerra era scaturita come reazione da parte del gruppo avversario all' omicidio dell' AN, avvenuto il
18 gennaio 1983; tanto più che proprio tale omicidio scatenò quella terribile reazione da parte del gruppo paternese e bancavillota, con il sequestro e l' omicidio di SA
OC.
Altrettanto correttamente, poi, 1' impugnata sentenza ha ravvisato una precisa coincidenza tra le dichiarazioni dei collaboranti in relazione sia alla fase deliberativa sia alla fase esecutiva dell' omicidio.
L' LE si dichiara mandante dell' omicidio che inserisce proprio nella lotta scatenatasi contro l' organizzazione avversa, oltretutto precisando che EN
ON, a differenza del AT gemello BI, era affiliato ad essa. Un mandato ad uccidere, in certo senso,
"in bianco", secondo le modalità derivanti dal ruolo carismatico rivestito dal collaborante nella consorteria di
PA. Cosicché, in relazione alla fase decisionale, l' Alleruzzo deve essere qualificato come vero e proprio chiamante diretto, contentendo la sua dichiarazione la confessione in ordine al suo fondamentale contributo alla determinazione di uccidere il ON. solo per quanto attiene al momento dell' esecuzione dell' omicidio, PE
LE è chiamante de relato, avendone appreso i particolari dagli esecutori di esso.
Я еш 277
Dunque, ci si trova in presenza di una situazione corrispondente alla doppia chiamata, rientrante nello schema dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. E, per quanto attiene al
RI, si tratta di una chiamata reciprocamente riscontrata, mentre per il CO e per NT LE, coinvolti dal solo LL, l' applicazione della regola di garanzia ha comportato la loro assoluzione ai sensi dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
Un' analoga concordanza nelle propalazioni dei due collaboranti ha ravvisato l' impugnata decisione in ordine al luogo di consumazione dell' omicidio ed alle modalità esecutive dello stesso.
La collocazione del fatto di sangue da parte dell'
LE in un bar antistante il municipio di PA va, infatti, come ha rigorosamente puntualizzato la Corte di assise di secondo grado, confrontata con la sua affermazione iniziale che l' omicidio ON "è quello avvenuto nel municipio di PA” e con la precisazione formulata nel narrare dell' omicidio AN, di "quel tale EN, poi ucciso nel municipio di PA".
Identica sorte va assegnata, poi, alle censure concernenti la mancata esecuzione dell' ispezione dei luoghi.
Pure qui l' impugnata sentenza ha argomentato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che dal verbale di sopralluogo redatto dai carabinieri di PA
e dalle deposizioni dei testi BI ON e TO
PA, è risultata la sicura possibilità di vedere dalla strada il locale ove fu consumato 1' omicidio.
La descrizione del LL della fase esecutiva risulta confermata dagli accertamenti compiuti nell' immediatezza del fatto e dalla perizia autoptica (in ordine alla posizione dello sparatore rispetto alla vittima, alla direzione dei colpi ed al luogo in cui il ON si trovava all' interno del locale), così da fornire la prova, non soltanto della sua partecipazione al fatto, ma anche dell' autonomia della fonte di conoscenza, e da destituire
я ли 278
di ogni credito le doglianze del RI circa la descrizione della dinamica dell' omicidio.
L' ultimo appunto, quello relativo all' equiprovenienza delle armi, è stato correttamente disattteso e non risulta
-
che il RI abbia formulato doglianze incentrate sulla decisione pronuciata in sede di appello sulla base dell' assoluta genericità delle contestazioni.
Tanto più che la Corte, ha, con motivazione immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico, ritenuto 1' accertataertata equiprovenienza dei dieci bossoli cal. 7, 65 parabellum concernenti gli episodi SI e RA CO
NA; offrendo, in tal modo, decisivo riscontro anche sul punto concernente 1' uso, affermato dal LL, della stessa mitraglietta cal. 7, 65.
я ми 279 15. L' omicidio di NT UA 1. Il 26 marzo 1984, in AN, nel cortile esterno di un bar, veniva ucciso NT UA.
-Tale PE ST sentito subito dopo il fatto dichiarava che, mentre si trovava a parlare con il UA, erano sopraggiunti due individui che, avvicinatisi, avevano fatto fuoco sulla vittima. Non aveva udito rumore di auto che si allontanava.
La madre dell' ucciso riferiva che, circa un anno prima, il figlio si era assentato, pressappoco per due mesi, da
AN raccomandandole di non rivelare ad alcuno il luogo ove si traferito.
Risultate senza esito le indagini in ordine a tale delitto, il Giudice istruttore pronunciava sentenza di non doversi procedere per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. Anche sull' omicidio di NT UA rendeva dichiarazioni PE LE.
Secondo il collaborante, l' omicidio era stato consumato da due persone, giunte in motocicletta, in un bar situato sulla strada che da AN conduce verso BR. Escludeva
che l' esecuzione materiale potesse addebitarsi a PE
LL che, essendo latitante, usciva solo al mattino presto.
La causale dell' omicidio scaturiva, ancora una volta, dall' uccisione dell' AN, autore del quale era sospettato essere il UA, che, inoltre, manteneva stretti rapporti con DO FI, EN OL e OR.
Chiariva che l' operazione era stata preordinata da tempo e che altre volte il UA era riuscito a sfuggire ad agguati di membri della consorteria. Ad uno di questi, organizzato a Catania, avevano partecipato lo stesso collaborante, il LL ed IO e SA AN.
Aggiungeva che, nonostante la tregua esistente in quel momento fra le cosche, la sorte del UA era segnata perché era "una persona da uccidere a tutti i costi".
Я ееее 280
Nel corso delle sue propalazioni, PE LL ricollegava la causale del delitto all' interrogatorio del
OC che aveva indicato nel UA uno degli autori dell' omicidio AN. Dopo la soppressione del OC, si sarebbe tenuta una riunione in località "Tigno" di
AN, nella casa abitata da PE LE. A tale riunione avevano preso parte il dichiarante, suo padre
PO, PE LE, Santo Alleruzzo, Alfio
AN, SA AN, OL Lo CE, TO
CO, CO ON, SA RI, GI
CO, IÓ AN, PP ER e un 800
“compare” Successivamente inseriva tra i partecipi all incontro anche SA CO.
L' uccisione del UA era stata tentata, una prima volta, ad opera dello stesso collaborante insieme con Santo
LE, il ON ed il RI, in località "sferro di PA", ove il UA era stato segnalato in compagnia di EB UD e di DO FI: il tentativo era andato a vuoto essendo stato l' LE
riconosciuto dai tre.
La vittima era, poi, scomparsa per qualche tempo, fino a quando, mentre ancora gli associati si trovavano a Scordia, erano stati avvertiti del suo ritorno in AN.
Erano state allora organizzate altre spedizioni dirette a sopprimere il UA, tutte senza esito, ed alle quali aveva sempre partecipato il collaborante. Una, con appostamento presso una casa di campagna, con la presenza di
NT LE, del ON e di IO AN;
un' altra, nelle vicinanze dell' abitazione della vittima, ad opera delle stesse persone;
altra volta ancora, presso la casa di campagna del UA, alla quale avevano partecipato PE LE, SA AN ed una quarta persona di cui non ricordava il nome (ad un altro agguato per uccidere il UA il LL aveva fatto riferimento a proposito dell' omicidio di IO AN).
Dopo 1' ultimo attentato, il UA scomparve nuovamente per svariati mesi. Quindi, nella primavera del
1984, era stato rivisto in un bar di AN dal nipote di
я ми 281
NI Lo CE che aveva subito avvertito lo zio. Costui si era recato da SA AN e i due si erano portati sul posto con una Giulia super color amaranto.
Avevano posteggiato la macchina e si erano recati a piedi verso il bar. Il AN aveva esploso diversi colpi al capo della vittima con un revolver cal. 357. Il UA era caduto in terra e il Lo CE aveva sparato altri colpi con un revolver SM WE cal. 38, regalatogli da PE
ER. La 357 era stata utilizzata per gli omicidi di
IT OR e di PP CI. Tanto il AN che il Lo CE avevano agito travisati. Dopo alcune ore, casa sua, lo avevano informato dell' accaduto. *****
Precisava che la decisione di uccidere il UA era stata presa ancor prima della morte dell' AN, perché ritenuto un pericoloso avversario. 3. La Corte di assise di primo grado, con sentenza confermata in appello, riteneva responsabili dell' omicidio
PE LE, PE LL, IO e SA
AN.
La decisione impugnata riconosce l' “insoddisfacenza" del riscontro individualizzante, ma addita ampi elementi di convergenza quanto al movente, ricavandosi dalle dichiarazioni dei collaboranti la comune ed irrevocabile determinazione di uccidere il UA (soprattutto per vendicare l' omicidio di TO AN), nonostante fosse in corso un periodo di pax mafiosa;
un dato confermato dalle dichiarazioni del OC nel corso del suo
"interrogatorio".
Del resto, che il UA fosse permanentemente sotto tiro sarebbe univocamente comprovato dalle dichiarazioni della madre circa le sue periodiche assenze, nonché dai plurimi attentati di cui era stato oggetto. Inoltre, tutti gli aggregati alla consorteria erano vincolati, in qualunque tempo ed in qualunque luogo, a sopprimerlo.
Le dichiarazioni del LL quanto alle parti del corpo nelle quali il UA era stato colpito offrirebbero, ancora, ulteriore riscontro alle propalazioni del collaborante.
я ми 282
circa la posizione dei due AN, la sentenza impugnata puntualizza la loro partecipazione ad un precedente attentato insieme all' LE ed al
LL, nonché, in ogni caso, la loro responsabilità a titolo di concorso morale.
L' LE ed il LL hanno proposto gli usuali 3.
motivi di ricorso.
IO AN deduce, anzi tutto, violazione dell' art. 475, n. 3, c.p.p. 1930, nonché dell' art. 192 c.p.p. vigente, sia sul piano della intrinseca attendibilità dei chiamanti sia sotto il profilo dei riscontri essendovi, oltre tutto, divergenza pure quanto al movente ed ai partecipanti ai precedenti attentati.
Ancora, violazione dell art. 475, n. 3, c.p.p., sotto il profilo del travisamento del fatto, nonché della mancata risposta alle specifiche doglianze sollevate nell' atto di appello. Ciò anche in relazione alle armi utilizzate che, secondo il LL, erano due mentre, stando alle risultanze autoptiche, i colpi sarebbero partiti da una sola arma : la sentenza, forzando ogni logicità, ne ha dedotto che, evidentemente, taluni bossoli non sono stati repertati.
Lamenta, infine, violazione dell' art. 110 c.p., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che, nonostante un attentato alla vita non vada a segno, i partecipanti risponderanno allorché l' evento mortale venga realizzato ad opera di altri soggetti appartenenti alla stessa consorteria criminale, e nella parte in cui ha sostenuto che i partecipanti all' attentato rispondono a titolo di concorso morale anche se 1' evento morte è cagionato da persone diverse facenti parte della associazione.
AN SA deduce carenza di motivazione quanto all' intrinseca attendibilità dei collaboranti. Si segnalano, anzi tutto, le contraddizioni in cui sarebbe caduto il LL nelle tre dichiarazioni rese in istruttoria. Ci si duole circa la riconosciuta presenza dei riscontri, non avendo mai l' LE riferito di riunioni convocate per sopprimere il UA. Deduce, inoltre,
я ми 283
difetto di motivazione sul punto concernente la denunciata diversità tra quanto riferito dal LL e le risultanze della perizia autoptica.
4. Per la decisione sui ricorsi dell' LE e del
LL si rinvia alla parte di questa decisione a loro appositamente dedicata.
I ricorsi di IO e SA AN sono fondati.
Questa Corte rileva, in primo luogo, come la sentenza impugnata rimanga esente da ogni censura nel punto in cui ha ritenuto che la convergenza fra le dichiarazioni dell
LE e del LL risulta chiara in relazione al movente.
Entrambi i collaboranti, infatti, oltre a collegare l' omicidio del UA alla morte di TO AN, individuano nella vittima una persona comunque da eliminare malgrado il periodo di pax mafiosa nel frattempo operante.
Nonostante, allorché fu consumato l' omicidio dell'
AN il UA si trovasse in carcere, è certo e l' impugnata decisione lo ha puntualmente rimarcato che la vittima era persona che ciascun componente della consorteria si era impegnato a sopprimere. Un dato che trova precisa conferma nella dichiarazioni della madre dell' ucciso a cui, dopo la morte del OC, il UA, nell' allontanarsi per un lungo periodo da AN, aveva raccomandato di non rivelare a nessuno la località ove si era recato;
circostanza confermata dal teste GA Di
ST, amico sia del OC che del UA.
5. Un altro punto di convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti 1' impugnata sentenza l' ha individuato nella predisposizione di taluni agguati finalizzati ad uccidere il UA. Su tale tema, peraltro, in ordine al quale ha lungamente insistito il giudice a quo, si evidenziano le prime crepe dell' assetto motivazionale. Non tanto sul punto concernente l' organizzazione delle "poste", quanto relativamente alle specifiche occasioni ed a ciascuno dei soggetti partecipanti.
я ми 284
LE fa riferimento a due agguati: 1' uno a Catania cui parteciparono, oltre al dichiarante, il LL e i due AN;
l' altro, compartecipi le stesse persone, nei pressi della casa di campagna del UA.
-Il giudice a quo ha argomentato che degli altri analoghi ma ben più numerosi episodi narrati dal LL l'
-
LE potesse non essere venuto a conoscenza;
ma, attesa
1' affermata "caratura" del UA, appare davvero inverosimile (con conseguenti riverberi sulla logicità della motivazione) che il capo carismatico dell' organizzazione paternita il quale, pure, aveva preso parte ad altri agguati, dimostrando così il suo irremovibile intento di sopprimere il UA non venisse di volta in volta
-
informato di quanto si era fatto per eliminarlo, con precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché dei partecipi. Tanto più che uno soltanto degli episodi narrati dall' LE trova riscontro nelle dichiarazioni del LL, pur avendo quest' ultimo, secondo l' altro collaborante, avuto parte attiva nell' attentato catanese.
Il LL riferisce, infatti, di un solo attentato alla vita del UA con il concomitante intervento dei due collaboranti, insieme con SA e ad IO
AN, quest' ultimo solo successivamente collocato nel gruppo degli attentatori appostatisi nei pressi della casa di campagna del UA.
Per il resto, sempre sul tema degli “agguati" un tema,
-
come si vedrà fra poco, irragionevolmente enfatizzato dalla impugnata sentenza, tanto da far trasparire dalla motivazione un vero e proprio errore di diritto restano
-
del tutto isolate le dichiarazioni del LL, prive, dunque, di qualsivoglia valenza probatoria a prescindere
-
dalla intrinseca attendibilità del chiamante e della sua per l' assoluta assenza di riscontri. Cosìdichiarazione
-
come, ovviamente, nessun valore dimostrativo può essere assegnato all' affermazione dello stesso LL quanto alla previa riunione deliberativa dell' omicidio, una dichiarazione sprovvista di ogni elemento di conferma.
b. de 285
6. Nei confronti dei due AN rimane, dunque, una doppia convergente chiamata. Ma le dichiarazioni relative non possono essere qualificate, sul piano dei contenuti, come chiamate in correità, perché i fatti rivelati si riferiscono tanto che nessuna imputazione è stata elevata
-
sul punto ad un' attività meramente preparatoria, come
-
tale non punibile ai sensi dell' art. 56 c.p., riguardante l' episodio dell' appostamento nei pressi della casa di campagna del UA.
Deve ritenersi, dunque, non osservante il precetto dell' art. 192, 3° comma 1 affermazione secondo cui risulterebbe perpetrata dall' organizzazione "una serie nutrita di tentativi".
Senza contare che il momento esecutivo (coinvolgente,
: peraltro, il solo SA) appare caratterizzato dall' assenza di qualsivoglia elemento dimostrativo eccedente la semplice chiamata del LL, sprovvista del minimo riscontro. 7. Senonché, la sentenza impugnata ha tratto il sicuro convincimento della responsabilità dei due AN in relazione all' omicidio di NT UA nella considerazione che "la partecipazione ad una serie nutrita di tentativi posti in essere da un gruppo criminale per eliminare il soggetto ritenuto meritevole di morte implica la cosciente adesione alla decisione di ucciderlo". Con la conseguenza che, se anche l' attentato non ha esito
"positivo", i partecipanti rispondono "a titolo di concorso morale" pure se 1' esecuzione è avvenuta ad opera di persone diverse, purché appartenenti alla consorteria,
"giacché si tratta pur sempre dell' esecuzione dell' originario proposito e determinazione di eliminare un determinato avversario”. Tanto più che la decisione di sopprimere il UA era da ritenere vincolante per tutti i consociati.
8. La statuizione ora ricordata, che ha condotto alla condanna di entrambi i AN, oltre che non rispondente ad una attenta verifica delle dichiarazioni dell' LE
e del Pellegriti, concordi solo su un episodio di attivitàв ели 286
preparatoria destinata a sopprimere il UA, risulta, assolutamente illogica, nonché erronea sul piano dell' applicazione dei principi di diritto sostanziale, nell' affermazione stando alla quale l' aver partecipato ad agguati (sia pure ripetuti, ma da parte di altri membri della consorteria) equivale ad una compartecipazione morale all' omicidio ove questo venga consumato.
Il Collegio ritiene, anzi tutto, necessario ribadire il principio, più volte enunciato da questa Corte Suprema in base al quale la prova della partecipazione ad un associazione per delinquere è del tutto insufficiente, da sola considerata, per integrare la prova della responsabilità dei singoli componenenti nella realizzazione dei reati riconducibili al programma delittuoso dell'
organizzazione stessa;
tale prova va, infatti, desunta dalla indefettibile osservanza dei paradigmi e dei principi che possono collegare il reato alla sua realizzazione da parte dell' imputato, anche a titolo di concorso morale materiale, con esclusione di criteri approssimativi e non legalitari, quali la mera preventiva conoscenza dell' azione criminosa che altri componenti del gruppo hanno ideato, organizzato e realizzato. In tale paradigma non trova utile e legittima collocazione il c.d. riscontro d' ambiente, con il quale si pretende di riferire all' associato il reato che si ha la prova di collegare all' associazione, richiedendo
1' imputazione soggettiva del reato-fine all' associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell' azione delittuosa, la prova di una partecipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni paradigmi ed in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all' accertamento della responsabilità penale (cfr. Sez. I, 0 2
aprile 1992, Bruno).
Non risultando, del resto, neppure enunciata la prova di una fase deliberativa avente ad oggetto 1' omicidio
UA (con diretto coinvolgimento dei due AN) un fatto emergente dalle sole dichiarazioni del LL la motivazione della sentenza di condanna dei AN risulta in sè illogica oltre che non osservante il
в ели 287
criterio, più volte ricordato, della "doppia chiamata" conforme.
L' argomentazione, poi, che la partecipazione "ad una serie nutrita di tentativi" (ma si è già visto
- una circostanza, irrilevante ai fini del controllo sulla motivazione, che sta, però, ulteriormente ad evidenziare la trama surrettizia che sorregge questa parte della decisione impugnata che, sotto il profilo probatorio, il numero dei precedenti agguati appare, alla stregua dei criteri indicati dall' art. 192, 3° comma, c.p.p., consistentemente ridimensionato) equivalga all apporto di un contributo causale, a titolo di concorso morale, risulta di pdi per sè contradditoria, in quanto derivante dal un' arbitraria sovrapposizione tra un momento tipicamente esecutivo (quale il tentativo non punibile, nella conformazione naturalistica qui presa in esame) che esaurisce la sua valenza antigiuridica entro gli ambiti rigorosamente indicati dall' art. 115 c.p., ed il concorso morale. La ricordata attività che va, peraltro, circoscritta alle sole fasi preparatorie
-
imputabili ai due AN non può, infatti, senza violare le regole più elementari in tema di fattispecie plurisoggetiva trasformarsi nell' elemento che comprova l'
-
esistenza di un' ipotesi di concorso ideale nel reato consumato da altri soggetti. E ciò perché manca qualsivoglia valenza eziologica del precedente fatto non punibile, rispetto al fatto successivamente realizzato.
La fase sia ideativa sia esecutiva di quest' ultimo appartiene a serie causali del tutto diverse rispetto al fatto addebitato ai ricorrenti, dei quali, pertanto, la pronuncia di condanna per il concorso ideale appare, anche per tali ragioni, davvero contraddittoria. Senza contare che risultano pure confusamente giustapposte, ad opera del giudice a quo, problematiche che attengono alla disciplina della prova a temi che solo nell' area del diritto sostanziale possono trovare la loro soluzione. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata relativamente alla posizione di AN IO e di
AN SA. Il giudice del rinvio si atterrà ai
в ени 288
criteri sopra enunciati, sia con riferimnto alla rigorosa osservanza del precetto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., sia con riguardo al rispetto delle norme in tema di concorso di persone nel reato.
я ви щД 289 16. L' omicidio di TO TA di
1. Verso le 23 del 20 settembre 1984, nel bar "Oasi"
AN, veniva ucciso TO TA. Il cadavere, rimasto ancora seduto su una sedia del bar, risultava attinto da diversi colpi presumibilmente esplosi da un fucile cal. 12; sul pavimento venivano repertati quattro bossoli cal. 12, due borre per cartucce e nove pezzi di piombo.
Tali PI e caccia dichiaravano che TA era le 22,30; alle 22 45 erano entrato nel bar sopraggiunti due individui travisati ed armati di fucile;
mentre uno di essi si era fermato all' ingresso del locale,
l' altro aveva sparato in direzione del TA.
Certo OL, che si trovava a circa 50 metri di distanza dal locale, riferiva di aver sentito gli spari di quattro colpi di fucile e di avere visto uscire dal locale tre individui che, correndo, si erano diretti verso un' auto di color verdino, una "fiat 128" o un' "alfa sud". Tutti e tre impugnavano fucili.
Il AT dell' ucciso, GA, socio, con gli altri fratelli TA, dell' omonima ditta, rivelava che, per una rapina subita dal AT SA, per l' incendio di un loro magazzino, per il furto di un autocarro carico di merce e per altri svariati furti, aveva sporto denuncia.
Nonostante cio, negava di essere mai stato oggetto di minacce estortive. Precisava che era stato, forse, il fratello Antonino a sorprendere i ladri dell' autocarro;
a seguito di ciò, era stato arrestato SA AN.
SA TA, altro AT della vittima, riferiva che Antonino il 20 ottobre 1979 aveva subito una rapina ad opera di due persone travisate, una delle quali aveva sospettato essere PE LL. Nel corso delle indagini, il fratello era stato incriminato per favoreggiamento nei confronti di DO UR e del
LL.
Д.G alleси 290
Non avendo le indagini sortito alcun esito positivo, il
Giudice istruttore emetteva sentenza di non doversi procedere in ordine all' omicidio del TA per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. Nel corso delle sue propalazioni, PE LE indicava come autori materiali dell' omicidio AR
AR, PE AR e Placido Tomasello. Riferiva che il delitto era stato consumato in un locale o nella sede di una società ove erano presenti numerose persone e chche erano stati utilizzati fucili. Precisava che il fatto non lo riguardava direttamente, ma che aveva appreso dal AR a confessatosi autore del fatto, che il TA era stato ucciso per conto degli adraniti, i quali avevano voluto verificare se egli aveva il coraggio di sparare Qualche tempo dopo dichiarava, invece, che PE LL aveva direttamente partecipato all' omicidio e che era stato proprio lui a colpire il TA.
Affermava di essere al corrente della denuncia a carico del UR e del LL, rivelando che quest' ultimo si era molto risentito per il fatto che il TA non poteva sicuramente riconoscere i rapinatori, essendo questi travisati. Il LL aveva espresso la sua determinazione di ucciderlo, ma senza fretta, dato che la vittima non usava cautele di sorta. Precisava ancora che egli stesso aveva tentato di scagionare il LL ed il
UR, attraverso un testimone di comodo.
Sull' omicidio ha riferito anche il LL, richiamando la rapina, ma anche le tante estorsioni subite dalla famiglia TA, una famiglia TA di consistenti possibilità economiche. OL Lo CE aveva chiesto il pagamento di 250 milioni con minacce di morte. Al diniego, avevano fermato, armi alla mano, un loro autocarro. Dopo una settimana, vi era stata una telefonata con richiesta di danaro. Successivamente SA TA era stato rapinato dal collaborante, da DO UR e da IO OSno in un garage, mentre riceveva delle somme da tale Maccarone. Il
UR aveva scalciato al volto la vittima che li aveva riconosciuti e denunciati.
в и 291
Due anni dopo riprende il progetto estortivo da parte del
Lo CE che richiede telefonicamente la somma di 300 milioni. Nuovo rifiuto. In conseguenza di ciò, cinque componenti dell' organizzazione, dopo essersi impossessati di un camion di detersivi, avevano dato fuoco al deposito che era andato distrutto. Nuovi tentativi di estorsione attraverso un intermediario e riscossione di cento milioni consegnati a PO LL.
Riferiva ancora il collaborante che nel 1984 il TA era stato oggetto di altre richieste estortive;
erano stati sottratti uno o due automezzi carichi di merce r furgoni erano stati visti da TO TA e coloro che li stavano trasferendo dal nascondiglio erano stati costretti fuggire. Il TA aveva anche scoperto il deposito in cui si trovava la merce sottratta alla sua e ad un' altra ditta.
Il locatario del deposito, SA AN che, per tale motivo era stato arrestato, aveva reso noto alla consorteria che a denunciarlo era stato il TA, facendo intendere che quella persona doveva essere uccisa.
Vi era stata una riunione alla quale avevano partecipato, oltre al dichiarante, SA IR, IO AN,
OL Lo CE, TO CO, NT CH ed altri che non ricordava;
in tale occasione era stata decisa la morte del TA.
Nel frattempo il AR era uscito dall' organizzazione di AN per contrasti col UR. Dalla stessa organizzazione erano usciti pure il AR, il AS, il La OS e il MO, che avevano chiesto ed ottenuto di entrare nel sodalizio adranita. La "diaspora” era poi sfociata nell' omicidio del UR.
Il LL, per risolvere 1' "affare" TA, decise di mettere alla prova i nuovi affiliati, incaricando dell' esecuzione dell' omicidio il AR, il AS e il
AR oltre tutto, il "lavoro" andava fatto ad AN e non era opportuno che si muovessero gli adraniti. CO aveva fornito gli elementi per l' identificazione del TA
e la sera del delitto ne aveva segnalato la presenza al bar
"Oasi". I tre agirono utilizzando una fiat 127 bianca. Il
в ени 292
AR era rimasto nell' auto, il AS si era fermato all' ingresso e il AR aveva sparato con un fucile automatico cal. 12.
Nel corso di un successivo interogatorio, il LL riferiva che i tre erano armati di due fucili automatici e di una rivoltella. Le armi usate non erano state utilizzate in occasione di altre imprese. 3. La sentenza di primo grado, confermata in appello, riteneva responsabili dell' omicidio TA dei reati connessi in materia di armi, PE LL, PE
AR, AR AR e DO AS.
La Corte di assise di appello ha ricavato dalle dichiarazioni dei collaboranti un quadro di insieme particolarmente significativo circa le attività estortive perpetrate in AN e che lasciavano silenti le vittime terrorizzate per le ritorsioni in caso di denuncia.
Ha ravvisato una sostanziale convergenza tra le dichiarazioni dell' LE e quelle del LL circa la dinamica dell' omicidio (anche se l' LE non risulta direttamente coinvolto nell' episodio, trattandosi di vicenda riguardante i soli adraniti). Ha riconosciuto significante valenza descrittiva alle dichiarazioni del
LL, da ritenere, dunque, attendibili;
la sua memoria storica quanto alla fase dei "taglieggiamenti", oltre a condurlo a dichiararsi autore di altri fatti estortivi, lo ha portato anche a confessarsi mandante dell' omicidio, con indicazione di una precisa causale: la ritorsione per il diniego del pagamento di somme da cui era scaturito, con l' individuazione degli autori dei fatti criminosi, 1' intervento della polizia nonostante la "cappa intimidatoria” che sovrastava in AN;
significativo il procedimento instaurato a carico di SA AN perché, nel garage da lui stesso condotto in locazione, erano stati trovati due autocarri appartenenti a tale Zuccarà a cui era stato danneggiato un immobile con un ordigno esplosivo. Il
TA aveva, poi, riconosciuta come di sua proprietà parte della merce rinvenuta nel garage, circostanze tutte confermate dai fratelli della vittima.
h elle 293
La sentenza chiarisce anche perché, nonostante il clima di omertà derivante dalla forza intimidatrice della cosca, tali fatti erano stati egualmente denunciati, osservando che si denunciava ciò che non poteva essere nascosto in quanto già aveva provocato l' intervento delle forze dell' ordine.
Ravvisa, poi, coincidenza fra le dichiarazioni dei due collaboranti quanto all' indicazione del movente. Valorizza, ancora, la descrizione della dinamica esecutiva fornita dal
LL, pure con riferimento all' arma utilizzata un fucile cal. 12); un particolare coincidente con le risultanze della perizia necroscopica.
Ritiene non fondate le censure concernenti il tipo ed il colore dell' autovettura con cui gli esecutori dell'
... omicidio giunsero nei pressi del bar, il numero dei partecipanti, il coinvolgimento del AR (con notazioni quanto al particolare della statura: il killer, secondo i testi, era alto 1, 60; 1' altezza dell' imputato è, invece, di circa 10 cm. superiore); una partecipazione che coincide con le rivelazioni dei collaboranti circa la secessione del gruppo di AN ed il passaggio di alcuni suoi affiliati alla consorteria di AN.
Ricorrono per cassazione tutti i condannati, il 4.
LL proponendo le usuali doglianze.
4.1. Con unico ricorso sottoscritto dall' avv. GA
NE, il AR ed il AR deducono vizio della motivazione (apparente, illogica, arbitraria), nonché errata interpretazione delle norme relative alla valutazione della prova. si insiste, in particolare, sulla genericità delle dichiarazioni dell' LE, definite monche dallo stesso giudice di appello. Sull' inattendibilità del LL, sbugiardato dalle deposizioni testimoniali da cui risulta che chi ebbe a sparare è di bassa statura: il che avrebbe potuto rendere certo più plausibile la versione che a sparare fosse stato proprio il LL, come anche indicato dall' LE;
sull' impossibilità che l' autovettura si identificasse con quella di cui aveva parlato il LL, considerato il colore indicato dal teste
OL; sul fatto che in fuga erano state notate tre e
в ели 294
non due persone. Ancora, la sicura conoscenza del TA da parte del AR, che doveva svilire l' esigenza che gli esecutori non fossero individuabili.
Senza contare le dichiarazioni rese dal LL in sede di ritrattazione e di ritrattazione della ritrattazione che confermano l' assunto di aver visto le foto esistenti in atti.
Relativamente al AR, mancherebbe qualsivoglia riscontro individualizzante, 1' unico elemento di conferma provenendo da quanto appreso dall' LE ad opera del
* AR;
una dichiarazione poi vanificata, in sede di precisazioni, dal LL.
Sempre con atto sottoscritto dall' avv.. NE, il
AR ha dedotto pure omessa motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4.2. Il AS, con atto sottoscritto dall' avv. CA
TA, denuncia motivazione apparente, nonché violazione dell' art. 192 c.p.p., per essersi prestata fede alle dichiarazioni di collaboranti che successivamente hanno ritrattato le loro accuse. avv. Taormina haIn prossimità dell' udienza, presentato motivi nuovi, nei quali denuncia specifiche carenze argomentative della sentenza di appello, stigmatizzando l' inverosimile accrescersi dei ricordi dell'
LE nella progressione degli interrogatori, senza che la sentenza impugnata abbia saputo offrire la minima giustificazione di tale fenomeno.
Lamenta, poi, carenza di motivazione quanto alle censure circa la deposizione del teste OL in ordine al tipo di autovettura utilizzata per la fuga.
Un ulteriore vizio della sentenza impugnata viene ravvisato nell' assetto motivazionale riguardante la conoscenza del TA da parte del AR, elemento che coinvolge la posizione di tutti i coimputati, nonché sul punto relativo alla statura dello stesso AR.
5. Per il ricorso proposto dal LL solo in in ordine alla misura della pena inflitta si rinvia alla parte a ciò appositamente dedicata.
в. м 295 6. I ricorsi degli altri tre ricorrenti sono fondati.
Questa Corte deve dare atto all' impugnata sentenza di avere accuratamente motivato in ordine alla causale dell' omicidio TA: sia nella descrizione approfondita di uno
"spaccato" della vita di AN tra la fine degli anni settanta e l' inizio degli anni ottanta davvero desolante, ove l' attività estortiva facente capo al clan LL dominava la scena, condizionando quasi tutts 1' imprenditoria della cittadina etnea;
sia, soprattutto attraverso l' attenta verifica di tutti i fatti narrati dal
LL direttamente o indirettamente connessi con : omicidio di TO TA.
A partire dalla rapina subita dal AT SA nel 1979, e per la quale il LL ed il UR erano stati incriminati, con successiva quanto indicativa imputazione di favoreggiamento personale per GA
SA TA. Quindi, l' episodio dell' incendio appiccato nel deposito della ditta e del contestuale furto di due autocarri, uno dei quali dato alle fiamme.
Decisivo appare, poi, 1' esame degli atti del procedimento a carico di SA AN, perché ciò ha consentito di accertare che nel garage da lui condotto in locazione erano stati rinvenuti i due autocarri sottratti allo Zuccarà, nonché del filo di nylon da pesca identico ad altro filo trovato sul camion poi recuperato dai TA.
E pure se tale causale non risulta confermata dall' Alleruzzo al quale l' episodio non interessava
-
direttamente le dichiarazioni del LL assumono una
-
tale valenza descrittiva da confortare il movente tipicamente ritorsivo dell' omicidio.
'Quel che, invece, risulta assente è un adeguata motivazione sul punto riguardante la dinamica dell' omicidio soprattutto, i riscontri individualizzanti relativi agli e, autori materiali di esso.
Vero è che entrambi i collaboranti hanno indicato come esecutori il AR, il AR e il AS. Ma il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, nel trascurare che le dichiarazioni dell' LE mentre, per яли 296
un verso, sono state formulate de relato dal AR, per un altro verso, non appaiono sorrette da quella sufficiente forza probante in grado di inserirsi come riscontro individualizzante delle propalazioni del LL, per essere il collaboratore, nella specie, non chiamante in correità, sibbene chiamante in reità e, per giunta, de relato da una sola delle persone che sarebbero state incaricate dal LL dell' esecuzione dell' omicidio di
TO TA, ha omesso di procedere, in osservanza delle prescrizioni interpretative ricavabili dall' art. 192,
3° comma, c.p.p., ad una la verifica particolarmente approfondita quanto all' intrinseca attendibilità della dichiarazione, con riferimento agli elementi di discordanza rilevabili rispetto al narrato dell' altro collaborante.
Ebbene, 1' ER nelle sue dichiarazioni rese al
Pubblico ministero il 1° dicembre 1987 ha affermato, mutando anche la fonte de relato (non più il AR, ma il
LL), che l' omicidio di un giovane soprannominato
“u scuparu” (vale a dire il TA) era stato eseguito da
PE LL, riferendo ampiamente circa la causale, da collegare direttamente alla rapina consumata dallo stesso
LL e da DO UR ai danni del TA, un fatto che aveva provocato anche 1' intervento del collaborante nel tentativo di scagionarli. Ed ha così concluso: "L' uccisione di questo giovane, che aveva fatto la denuncia di rapina, è stata eseguita mentre lui si trovava in un locale pubblico all' interno del quale è entrato PP LL in compagnia di altre persone. L' omicidio è stato eseguito con una "scopetta", vale a dire con un fucile da caccia”.
Questa seconda dichiarazione di valore descrittivo, forse, anche maggiore della prima, che era stata resa nell' agosto dello stesso anno, non può non destare riflessioni inquietanti in ordine all' attendibilità intrinseca dell' originario narrato del collaborante.
In ogni caso, davvero evasiva rimane la motivazione della decisione impugnata, stando alla quale la seconda dichiarazione "appare monca in quanto non accompagnata da
G. Ch 297
corrispondente rettifica dell' originaria dichiarazione laddove sarebbe stato ovvio attendersi una nuova e completa individualizzazione nei confronti del gruppo". Così da qualificare attraverso una verifica davvero superficiale
-
--
la nuova dichiarazione come frutto di "errore o di momentanea imprecisione mnemonica", e da riversare, nella sostanza, 1' integrale apporto probatorio sulle dichiarazioni del LL.
Il tutto, lo si ripete, rispetto ad una vicenda che non coinvolge direttamente 1' Alleruzzo il quale rende esclusivamente (e per, giunta, de relato) dichiarazioni su fatti altrui.
La circostanza che il collaborante non abbia indicato la nuova composizione del gruppo degli esecutori che affiancarono il LL fa risultare poi, ancor più inattendibile la prima dichiarazione - precludendone così la valenza del riscontro comprovando, semmai, la
-precipitosità di entrambi i narrati. E senza che, peraltro come risulta dal verbale di interrogatorio la discrepanza
-
sia stata assolutamente contestata.
A tale stregua, assumono anche una significazione negativa le discrepanze relative alla statura del AR, che i testi presenti al fatto hanno riferito essere alto m.
1, 60 circa e che è invece risultato più alto di 10 cm. Un particolare liquidato dalla sentenza impugnata facendo ricorso a considerazioni le quali, più che ispirarsi a collaudate massime di esperienza, sembrano addentrarsi in una rete di congetture, dato che una tale divergenza di statura non può certo spiegarsi soltanto per la mancata comparazione con altri soggetti di cui si conosca la statura e per lo stato di agitazione dei testimoni.
L' impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata, con riferimento ai capi concernenti l' omicidio TA ed i reati connessi, relativamente alle posizioni del AR, del AR e del AS.
Il giudice del rinvio dovrà operare un nuovo, accurato accertamento dell' intrinseca attendibilità del dichiarante, attraverso una diversa metodologia verificatoria che h ос rimarchi il il carattere
298 ruolo di chiamante in reità dell' LE ed de relato delle sue propalazioni.
ем 299 17. L' omicidio di BI Di Mauro e 11 tentato omicidio di CL DO. 1. La sera del 9 giugno 1985, in PA, BI Di MA
e CL DO venivano attinti da colpi di arma da fuoco. Il Di MA decedeva, il DO veniva ricoverato in ospedale con ferite alla zona inguinale destra ed alla scapola destra.
Sentito dai carabinieri, il DO riferiva che i giorno precedente, verso le 19,30, lui e il Di MA, passeggiavano nei pressi della LA comunale, erano stat avvicinati da due giovani che avevano proposto al Di MA
1' acquisto di una partita di droga. Questi aveva aderito alla richiesta ed entrambi erano saliti con gli altri due su un' “Alfetta” con la quale si erano portati in località
“Scala vecchia", vicino a un caseggiato rurale. Qui i due giovani erano discesi per entrare nel fabbricato;
ne erano usciti quasi subito dopo e uno di essi aveva fatto fuoco contro di loro con un fucile a canne mozze. Mentre il Di
MA era stato abbattuto, egli era riuscito a salvarsi fingendosi morto.
Mostrategli le fotografie di alcuni pregiudicati, il
DO riconosceva in quella ritraente OV GI l' autore della sparatoria.
Dopo la spedizione di ordine di cattura nei suoi confronti, il GI veniva prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove, a sèguito dell' esito negativo del kit ed in conseguenza dei progressivi "aggiustamenti” delle dichiarazioni del DO. 2. PE LE ha reso dichiarazioni anche relativamente a tale fatto, che situa nel medesimo contesto dell' omicidio Monaco, affermando che 1' autore dell' omicidio e del tentato omicidio si identifica in tale
OV che gli aveva anche narrato le cruente modalità dell' espisodio, precisando che il DO non era stato finito perché era riuscito fingersi morto così da a
Я 300
ingannare i killers nonostante questi fossero passati per ben due volte in loco per accertarsi di averlo ucciso.
Chiariva che il Di MA era stato soppresso per ordine del UR, a causa del mancato pagamento di una partita di droga e che il DO era stato coinvolto nel fatto del tutto occasionalmente. Tra l' altro, faceva intendere che gli autori si sarebbero ben guardati dall' agire contro di lui se solo avessero saputo che si trattava del cugino di
RI LA.
Dichiarava ancora che dopo l arresto del GI il collaborante era stato richiesto di intervenire al fine di indurre il DO a "ridimensionare" la sua deposizione si era, perciò incontrato con il padre del ferito e con il cognato RI LA, padre di RI, detto, "padedda" ai C
che, ove, in sede di confronto disposto dal giudice quali aveva riferito che il difensore del GI era certo
,
il
DO non avesse introdotto elementi di dubbio sul precedente riconoscimento, il suo assistito non avrebbe avuto scampo. A seguito di tale incontro, il DO, dopo avere espresso perplessità durante la ricognizione personale, aveva successivamente dichiarato di aver equivocato nell' affermare che 1' omicida si identificava nel GI.
Anche il LL ha reso dichiarazioni in merito a tale fatto di sangue affermando che gli era stato raccontato in carcere dallo stesso GI mentre erano insieme detenuti.
Riferiva che 1' omicida, pur essendo risentito con l'
LE perché non gli aveva pagato l' avvocato, aveva ammesso di essere grato al collaborante per aver interposto i suoi buoni uffici al fine di far ritrattare le accuse contro di lui. Precisava il collaborante che il fatto gli era, però, già noto. 3. Dell' omicidio e del tentato omicidio, nonché del reato connesso in materia di armi è stato ritenuto responsabile, sia in primo sia in secondo grado, OV GI.
La sentenza impugnata muove dalla sicura attendibilità del riconoscimento effettuato il 10 giugno 1985 (il giorno immediatamente susseguente la sparatoria) e dai successivi
е ле 301
"aggiustamenti": il DO il 12 giugno enuncia elementi di dubbio del tutto generici;
fa riferimento, poi, all' ora serale ed alla scarga visibilità che precludeva la possibilità di individuare i tratti somatici dell' omicida.
La credibilità dell' originaria ricognizione sarebbe comprovata dall' avere avuto a lungo il DO la possibilità di osservare il GI mentre era alla guida dell' auto, per giunta, in ora di visibilità diurna, sia pure declinante, e, comunque, quando era stata già accesa l' illuminazione pubblica.
Il giudice a quo ha dato, poi, particolare risalto alle dichiarazioni dell' LE circa gli interventi richiesti per scagionare il GI, nonché quanto alla causale del fatto di sangue (mancato pagamento di una partita di droga, che aveva indotto il UR a pronunciare la sentenza di morte nei confronti del Di MA). Il collaborante ha, ancora, descritto minutamente le vicende successive al ferimento del DO: ritorno dell' auto in loco per ben due volte al fine accertarsi della sua morte, un dato confermato dal Mendolaro ed in tempi assolutamente
-
compatibili con il narrato dell' LE, fra l' altro, pure diretto protagonista della vicenda perché trasferitosi nella casa del UR il quale solo al dibattimento ha
.
-
dichiarato che 1' auto era passata una sola volta;
dato anch' esso sottolineato dall' impugnata sentenza, che ha stigmatizzato il progressivo mendacio della persona offesa.
Nessuna rilevanza viene assegnata dal giudice a quo all' esito del kit ed all' alibi invocato dal GI (per la confusione ed incertezza degli orari e perché le dichiarazioni dei testi non risultano incompatibili con la commissione del fatto ad opera del GI). 4. Ha proposto ricorso per cassazione 1' imputato, denunciando violazione dell' art. 192 c.p.p., nonché travisamento del fatto, in presenza di un kit favorevole all' imputato, di un riconoscimento già disatteso dal
Giudice istruttore e di una prova d' alibi non correttamente vagliata.
5. Il ricorso è infondato. sus 302
Il giudice a quo ha correttamente posto al centro della dichiarazione di responsabilità del GI, non le dichiarazioni dei collaboranti, ma il riconoscimento fotografico eseguito, a poche ore dal fatto, dal DO: diriconoscimento categorico, privo perplessità; un precisando come il ferito, relativamente all' altro giovane con il quale, lui e il Di MA, si erano imbattuti nei pressi della LA comunale, si era, invece, espresso in termini assolutamente dubitativi. Così da trarne la rigorosa conclusione della assoluta credibilità, in questa prima fase, del DO. Credibilità confermata, quando, sentita dal Pubblico ministero, la persona offesa ribadì l' assoluta certezza del riconoscimento.
Ha ancora precisato la sentenza denunciata come solo successivamente si sia assistito ad una progressiva attenuazione delle accuse fino all' assunzione di un contegno univocamente diretto a scagionare 1' imputato.
Il 12 giugno 1985, nel corso della ricognizione di persona disposta dal Pubblico ministero, vengono insinuati i primi elementi di dubbio, allorché il DO afferma: “mi sembra che sia il primo a sinistra”. Ma, con assoluto rigore critico, il giudice a quo ha osservato come le ragioni dello stemperamento della originaria certezza del ricoscimento si spieghino agevolmente con il fatto che il DO ebbe occasione di osservare il GI per un lungo arco di tempo: dall' incontro nel giardino comunale di PA, al tragitto percorso in auto, fino al momento della sparatoria.
Contestando anche le affermazioni difensive che assumono come la scarsa visibilità potesse compromettere un successivo riconoscimento, sia per l' illuminazione pubblica sia perché l' ora consentiva ancora, secondo quanto risultante dalla tabella delle effemeridi dell' Istituto
Idrogafico della Marina Militare, una visibilità diurna, anche se declinante.
Per delineare poi l' adeguamento progressivo delle propalazioni, il giudice a quo ha rimarcato un particolare sul quale ha ancora insistito la difesa del ricorrente e, cioè, che la persona alla guida dell' autovettura "portava i
я ми 303
baffetti"; un particolare surrettiziamente inserito solo in un secondo momento, in quanto il ferito nelle sue prime dichiarazioni sia in sede di polizia giudiziaria sia
-
davanti al Pubblico ministero e pure allorché venne effettuata la formale ricognizione di persona
- non aveva mai fatto riferimento ad esso.
Del tutto infondato si rivela, pertanto, il motivo di ricorso incentrato sulla valenza del riconoscimento fotografico. E' appena il caso di aggiungere come, pressoché costantemente, questa Corte Suprema abbia statuito che un riconoscimento comunque eseguito, deve ritenersi una risultanza liberamente apprezzabile;
ciò anche con riferimento alle ricognizioni fotografiche, che hanno sostanziale valore di prova, pur dovendo essere valutate con particolare cautela, per essere la possibilità di errore assai elevata (cfr., fra le tante, Cass., 12 aprile 1984, in
Riv. pen., 1984, 1091). Un principio, quello relativo alla valenza probatoria della ricognizione fotografica, che assume una significazione del tutto peculiare proprio nei casi in cu un simile atto sia predisposto allo scopo di pervenire all' identificazione di un colpevole ancora ignoto;
e che trova singolari rispondenze pure nel sistema del nuovo codice, tutte le volte in cui l' incidente probatorio (uno strumento di anticipazione della prova, comprensivo pure della ricognizione) venga espletato nei confronti di un soggetto che non ha ancora acquisito la qualità di indagato (cfr., sul punto, la sentenza costituzionale n. 181 del 1994). 6. Dunque, già alla stregua delle originarie dichiazioni del DO, la sentenza impugnata ha ricavato un quadro probatorio sufficientemente rassicurante a carico del ricorrente. Pervenendo, poi, alla certezza della responsabilità del GI in conseguenza della chiamata in reità ad opera dell' LE. Il tutto, seguendo itinerari interpretativi informati a criteri di assoluto rigore, implicitamente pervenendo alla conclusione che il quadro indiziario a carico del GI, già grave e preciso in
я лим 304
conseguenza dell' atto ricognitorio, ha acquisito anche l' attributo della concordanza alla stregua delle dichiarazioni del collaborante. Un narrato intrinsecamente attendibile in quanto, non soltanto di esemplare valenza descrittiva, ma anche perché corrispondente in modo perfetto alle originarie e perciò credibili, non essendo ancora attinte da torbidi
-
di chiara tinta mafiosa rivelazioni del retroscena
DO, sia relativamente alla causale generica del delitto (comunque connesso al traffico di droga) eche diviene nitida e specifica in conseguenza delle propalazioni del collaborante circa le ragioni della sentenza di morte pronunciata dal UR;
sia con riguardo ai particolar davvero designanti, in ordine alla dinamica del fatto come quello dell' autovettura tornata per ben due volte sul luogo del delitto per verificare se il DO fosse davvero morto: particolare, anche questo, riferito dal teste aix carabinieri a poche dal suo ferimento con una descrizione in tutto corrispondente al narrato del collaborante e solo successivamente ritrattata, così da rivelare il mendacio di quella linea di favore percorsa dal DO a partire dalla ricognizione di persona, conclusasi, con progressiva coerenza, grazie al chiaro clima di intimidazione incombente su di lui.
Sempre sul piano del controllo sulla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni dell' LE da valutare qui, più
-
correttamente, come elementi di un contesto indiziario già definito non va trascurato che il collaborante è chiamante diretto perché il GI, subito dopo l' attentato si era portato nel rifugio segreto dell' LE ed insieme si erano recati nell' abitazione del UR, il quale aveva preteso che l' omicida si recasse nuovamente in loco per accertarsi che tutte e due le persone colpite fossero effettivamente decedute (con le conseguenze, in ordine ai tempi di percorrenza dei vari tragitti lucidamente chiariti dalla sentenza impugnata), particolare singolarmente confermato anche dal padre del DO che ebbe a ricevere, subito dopo il fatto, le rivelazioni del figlio.
я не 305
7. Deve quindi decisamente contestarsi il motivo fondato, peraltro, con notazioni alquanto empiriche, in ordine all'
osservanza dell' art. 192 c.p.p.
L' impalcatura probatoria, sorretta dagli elementi indiziari costituiti dal primo riconoscimento e dalla originaria deposizione del DO, ricevono singolare concordanza dalle dichiarazioni dell' LE su causale e dinamica del fatto omicidiario. Inoltre, gli elementi (non soltanto di ordine logico) posti a fondamento del successivo mendacio del DO, quali dati di conferma » della credibilità del suo primitivo contegno, rispondono esattamente al narrato dell' LE, puntuale anche per la parte relativa al suo intervento al fine di costringere il ferito a non insistere nel dire la verità, altrimenti pe il GI non vi sarebbe stata alternativa alla condanna. Un punto, quello relativo all' opera di inquinamento probatorio del collaborante, che trova, in più, singolare riscontro questa volta, oltre tutto, neppure necessario a norma dell' art. 192 c.p.p., già risultando la prova sufficiente per la condanna alla stregua degli elementi sopra esaminati, in forza del 1° comma dell' art. 192, 1° comma, costituendo le dichiarazioni dell' LE elementi non da riscontrare ma riscontranti nelle propalazioni de relato del LL,
-
il quale ricevette dal GI, non soltanto la confessione in ordine al fatto, ma anche rivelazioni circa l' intervento determinante dell' LE al fine di scagionarlo.
Anche il motivo incentrato sull' esito negativo del kit 8.
è privo di ogni fondamento. Con giudizio di fatto, assolutamente incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha precisato che, essendo il prelievo del kit avvenuto a due giorni di distanza, 1' imputato avrebbe agevolmente potuto asportare quei residui rilevabili attraverso un simile accertamento.
8. Un' analoga sorte va assegnata, infine, alla doglianza incentrata sul mancato riconoscimento dell' attendibilità della prova d' alibi.
Il giudice a quo, oltre 8 segnalare, davvero perspicuamente, la singolare "memoria evolutiva" dei testi
я м 306
assunti, al fine di far coincidere, con progressione quasi scientifica, i tempi dell' incontro con il GI con quelli del delitto, ha argomentato, con giudizio di merito non sindacabile davanti a questa Corte, "1' estrema confusione ed incertezza degli orari indicati da tutti i testi", così da non poter verificare l' alibi con un minimo di affidabilità, soprattutto in un contesto probatorio così largamente inquinato.
Ha concluso comunque, sempre con motivazione rigorosamente osservante l' esame degli atti processuali che, pure se le testimonianze dovessero per assurdo ritenersi credibili, esse non costituirebbero prova d' alibi, perché "l' imputato, a tutto concedere, aveva avuto il tempo di rientrare a casa ed, indi, uscire nuovamente per dar corso alla spedizione cruenta”.
10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
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omicidio di vittorio OR 18. L'
1. Il 10 ottobre 1985 i carabinieri di AN informavano la
Pretura di Randazzo del rinvenimento, in contrada "Roccazzo" nel comune di Adrano, di un cadavere parziamente bruciato, collocato, a testa in basso, in un fusto di lamiera Il bidone era poggiato su due pietre e sotto ed al suo interno vi erano copertoni di auto e rami cui era stato appiccato il fuoco. A circa quattro metri dal bidone si notavano tracce di trascinamento del bidone stesso ed altri rami così da far presumere che il contenitore fosse stato trasportato con un automezzo.
Dalla perizia autoptica risultava che la morte della persona, poi riconosciuta per vittorio OR, era stata causata dalle lesioni celebrali e toraco-addominali provocate da una o più armi da fuoco a canna corta e di medio calibro, colpi esplosi da destra e tergo della vittima, a distanza tra i 50 cm. e il metro. Il corpo aveva subìto anche una parziale distruzione per bruciamento. con sentenza del 30 luglio 1986, il Giudice istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine all' omicidio ed ai reati connessi, per esserne rimasti ignoti gli autori. 2. 11 24 agosto 1987 PE LE, nell' accennare ad un contrasto insorto tra DO UR e PE
LL, fa riferimento ad una riunione da lui convocata per la riappacificazione dei due, alla quale parteciparono oltre al LL e al UR da una parte,
- -
"mandorlina", RI "TA, IN e SA LL,
A", NT, NO "pagliaro" e diverse persone da lui conosciute solo di vista perché affiliate da poco;
dall' altra parte, GI "u fuddiotu” (GI NS), RI
OP e vittorio OR. In tale occasione il LL
e il UR "gli avevano chiesto il permesso di uccidere il
OR" perché temevano che avesse rapporti con Enzo
OL; un fatto dimostrato dalla circostanza che, nel
я ли 308
corso della sua detenzione nel carcere di Catania, la vittima era stata collocata nel "braccio" destro, quello, cioè, del gruppo contrapposto. Precisava che tale fatto rispondeva a verità in quanto, dopo la scarcerazione, il
OR era venuto a trovarlo ed aveva chiarito che non era al corrente, allorché entrò nel carcere, della divisione per gruppi seconda del clan di appartenenza
- tra
- a
“braccio destro" e "braccio" sinistro e che, non appena avvedutosi di ciò, aveva domandato di essere trasferito a
. quello del "gruppo LE". Chiariva il collaborante che, in segno di devozione, il OR gli aveva chiesto di farlo rimanere con lui disarmato, cosicché avrebbe potuto ucciderlo quando avesse voluto. Dichiarava, ancora, 1 LE di essersi opposto alla uccisione del OR nonostante l' insistenza dei due. Il
LL gli aveva allora chiesto di accompagnarlo in motocicletta;
fatto un giro, al ritorno aveva visto sotto lo stesso ulivo dove prima c' era stata la conversazione con il LL e con il UR, il cadavere del OR.
Precisava che al momento del suo allontanamento erano rimasti sul posto DO UR, AG LL,
SA LL, il CO, (MA e LA, poi deceduti), NT, RI NE e GI NS. Aggiungeva che si era molto adirato per tale vicenda.
Nel corso dell' interrogatorio del 15 ottobre 1987, 1'
LE dichiarava che il NS e il UR avevano cercato di giustificarsi con lui;
che 1' omicidio era avvenuto nella chiusa di NO "pagliaro", verso 1. imbrunire;
che a tarda sera il corpo del OR era stato dato alle fiamme e poi portato nel luogo ove era stato rinvenuto.
A sua volta, PE LL, nell' interrogatorio del 4 maggio 1988, riferisce anche lui della riunione nella proprietà del CO, motivando, però, la predisposizione della stessa a seguito delle reazioni conseguenti all' uccisione di DO FI ad opera dell' LE ed al conseguente intento di tendere un agguato al capo del clan paternese. Indica come partecipanti PE LE ed
я ли 309
IT il figlio NT, i fratelli UR, NS,
OR, "PP", NO da Biancavilla e "Cicaluni", Santo CH, AG CO,SA IR,
OV ER e AG LL.
Il proposito era stato però rinviato. circa 1' uccisione del OR afferma che 1' iniziativa era partita dall' LE e dal UR, essendosi sospettato che la vittima avesse stretto rapporti durante la carcerazione con il gruppo avversario. Secondo il 3
LL, l' LE non voleva la morte del OR ma, vista l' insistenza del UR, aveva fatto ugualmente la richiesta, forse sperando, in cuor suo che il LL non avrebbe dato 1 assenso. Cosa che però non era avvenuta, in quanto il dichiarante, non conoscendo la vittima, non aveva motivi per non autorizzarne la soppressione. A bordo di una moto da lui guidata, aveva allontanato 1' LE dal luogo, mentre DO
UR, SA IR, NT CH, TO
CO, AG LL, NS e Santo Alleruzzo avevano indotto il OR a seguirli per consumare una rapina;
a una centinaia di metri di distanza dalla casa del
CO, il OR era stato ucciso. Esecutori materiali erano stati DO UR (con una pistola Mauser) e
TO CO (con un revolver cal. 32, sottratto alla vittima). Al loro ritorno, l' LE si era adirato con il figlio NT perché aveva sputato in bocca al morto. Il corpo del OR era stato poi collocato nel bagagliaio di una "fiat regata” di color grigio metalizzato, ed era stato trasportato dal CO, dallo CH, dal NS e dal
PP in una località ove il ES era solito andare a caccia;
quindi, immesso in un fusto di metallo, era stato dato alle fiamme.
Nell' interrogatorio del 22 novembre 1988 il LL insisteva sulla contrarietà dell' LE ad uccidere il
OR.
Durante il confronto con il CO, il collaborante riferiva, ancora, di essere stato presente all' omicidio e
я ли 310
di avere pure tentato di bloccare il killer mentre continuava ad infierire sul corpo del OR.
Nel corso del dibattimento di primo grado, l' LE e il LL ritrattavano tutte le dichiarazioni precedentemente rese.
3. In ordine all' omicidio OR ed ai reati connessi di detenzione e porto illegale di armi, nonché di distruzione di cadavere, la corte di assise di primo grado riteneva responsabili TO CO, PE LL e NT
CH.
Nel dibattimento di appello PE LL affermava di aver volutamente tenuto fuori dalle sue accuse il AT SA, ma che, poiché anch' egli era colpevole, era giusto che pagasse. Precisava, allora, che SA, oltre a partecipare all' omicidio SI era stato anche presente all' omicidio del OR. Un omicidio del tutto
"occasionale”, altre essendo le ragioni dell' incontro. La morte del OR era stata decisa dallo stesso dichiarante, da DO UR e da PE LE, cosicché SA ne era rimasto all' oscuro. Aggiungeva di aver chiamato il ES, il DO e lo CH perché eliminassero la vittima designata;
si era, poi, rivolto al
OR, comunicandogli che occorreva spostarsi dalla zona per consumare una rapina. Il OR, il CO, lo
CH, il UR ed il DO si erano così portati verso il luogo adatto per l' esecuzione. Una volta trovatolo, il UR aveva sparato per primo senza ucciderlo; la vittima, dopo aver gridato "perché? perché?”, era stramazzata al suolo attinta da altri colpi che l' avevano finita.
A domanda di un difensore, il LL affermava di aver assistito all' omicidio a circa venti metri di distanza.
La condanna pronunciata in primo grado veniva confermata dalla sentenza ora impugnata.
Secondo il giudice a quo sussisterebbe una sostanziale identità dell' indicazione del movente da parte dei due collaboranti (episodio del carcere di Catania, tra l' altro,
я ли 311
in parte provato documentalmente). Vi sarebbe, inoltre, la concorde indicazione della riunione e del luogo di essa.
Senza che possa assumere rilievo la diversa indicazione delle ragioni dell' incontro, nel senso che ciascun gruppo aveva le sue motivazioni. Predominante rilievo causale deve, peraltro, assegnarsi all' omicidio di DO FI a giustificazione dell' intento di uccidere LE. Si insiste sulla povertà di particolari quanto alle modalità dell' omicidio a causa dell' assenza di entrambi i collaboranti.
La perizia autoptica avrebbe, poi, confermato sia la repentinità dell' azione sia che il OR, data la distanza ravvicinata dei colpi, non aveva avuto alcun sospetto di quanto stava per accadergli.
La sentenza impugnata assegna un particolare rilievo alla perizia balistica che si è espressa nel senso dell' equiprovenienza dei proiettili rispetto a quelli dell' omicidio Monaco;
precisando che sicuramente per l' omicidio
OR venne utilizzata una delle armi a disposizione della consorteria;
per di più, per tutti e due gli omicidi,
è stato indicato come esecutore DO UR. si rimarca, ancora, la probabilità di equiprovenienza degli stessi proiettili con quelli relativi agli omicidi CC e
UA.
Relativamente alle dichiarazioni del LL, il giudice a quo ne sottolinea l' assoluta genuinità con riferimento alle armi usate (1' ordine di cattura non parlava di armi corte), considerato che pure 1' LE aveva affermato che erano stati sparati numerosi colpi di pistola.
La sentenza dà anche conto delle dichiarazioni rese dal
LL nel dibattimento di appello, nel corso del quale, oltre a coinvolgere nella riunione pure il fratello
SA, ha affermato di aver visto l' esecuzione dell' omicidio a circa 20 metri di distanza. Giustifica ciò per la particolarità dell' udienza che anche considerando lo
-
stato di tensione derivante dalle continue domande degli avvocati, pure su temi estranei a questo procedimento
я ли 312
aveva provocato nel LL il fenomeno della c.d.
"immedesimazione soggettiva, propria di chi, per maturata sicurezza, asserisce di essere stato presente ad un episodio invece, ha appreso da altri". Egli resta, quindi, che,
soltanto mandante.
Quanto alla posizione del Cortese e dello CH, la sentenza impugnata sottolinea come entrambi i collaboranti abbiano riferito che erano rimasti sul posto tutti i presenti alla riunione. LL indica CO e DO
UR come esecutori: sicuramente aveva ricevuto una relazione sull' accaduto, se non altro in conseguenza della reazione dell' ZZ. I nomi dei presenti coincidono;
senza che possa darsi eccessiva importanza a chi abbia materialmente eseguito l' omicidio, data la presenza di tutti, 1' incarico ricevuto e la complessità dell' azione.
Del resto, di fronte alle rimostranze dell' LE, nessuno aveva affermato la propria contrarietà all' uccisione del OR.
Ulteriore conferma della responsabilità degli imputati viene ravvisata nel fatto che proprio CO e CH portarono via il cadavere per darlo alle fiamme.
Ancora, si evidenziano gli elementi quanto sia alla presenza in loco del ES sia alla identificazione del
NT, di cui parla l' LE, con NT CH.
4.1. PE LL ha proposto ricorso sulla misura della pena inflitta, con censure che saranno esaminate in apposita sede.
4.2. Il CO, con atto sottoscritto dall' avv.
Trantino, ha denunciato vari vizi della sentenza impugnata: in primo luogo, in relazione ai dati balistici, per essere stati repertati 3 proiettili cal. 38, esaminati in due perizie collegiali;
con conseguente mancanza di reperti cal.
357 o Mauser o cal. 23: la perizia avrebbe escluso, poi, qualsiasi equiprovenienza;
in secondo luogo, con riferimento alla diversità dell' indicazione dei presenti all' omicidio
(LE non parla del figlio NT, all' epoca delle sue dichiarazioni già deceduto); si sostiene, poi, che nell' ordine di cattura si faceva riferimento all' uso di armi
Я лег 313
corte, allo stratagemma del LL per allontanare l'
LE e al trasporto del cadavere in una località di
BR e della sua soppressione mediante incendio;
si lamenta, poi, contraddittorietà della motivazione circa il consenso dell' LE all' omicidio e quanto alla presenza alla sua esecuzione del LL;
si deduce, ancora, l' omessa considerazione dell' alibi del Cortese
(presente al lavoro, come documentato dalla certificazione del Comune di AN)..
4.2.1. Con atto sottoscritto dall' Avv. Veneto, il
CO lamenta violazionne dell' art. 192 c.p.p., ponendo :
in luce le contraddizioni nel narrato dei due collaboranti sulla causale, sul consenso dell' LE e sull' iniziativa dell' omicidio, sui soggetti presenti alla riunione e all' esecuzione, sull' affermata presenza del
LL alla fase esecutiva;
deduce, ancora, mancanza di motivazione sulla prova d' alibi del Cortese e sull' addotta malattia del UR.
Quanto ai dati balistici, si sarebbe accertata la riconducibilità dei tre proiettili cal. 38 special rinvenuti nel corpo del OR ad un revolver a cinque rigature destrorse SM & WE;
tuttavia, considerato che due di tali proiettili presentavano solchi più larghi, era ipotizzabile 1' impiego di una seconda arma, comunque diversa dalla cal. 32 (non munizionabile con cal. 387 o con la Mauser: canna a sei rigature, cal. 9 p.b., inidonea al munizionamento cal. 38) citata dal LL. Ulteriori accertamenti consentirono di stabilire che nessuna delle due armi utilizzate nell' omicidio OR smentendo la tesi del LL poteva essere stata utilizzata per l'
-
esecuzione degli omicidi CC e UA, mentre era ipotizzabile un giudizio di omogeneità con riferimento all' omicidio Monaco.
1.In prossimità dell' udienza, avv. Veneto ha presentato motivi nuovi, in ordine ai quali si è già riferito allorché sono stati presi in esame i ricorsi aventi ad oggetto l' omicidio di SA OC e i reati
я л 314
connessi; in più, ha ancora denunciato omessa motivazione circa la specifica prova d' alibi.
4.3. Lo CH ha, a sua volta, lamentato illogicità e carenza di motivazione sui punti concernenti le divergenze tra i collaboranti in ordine all' iniziativa del delitto, alle persone partecipanti all' incontro, al luogo dell' omicidio, al ruolo avuto dal LL nella fase esecutiva, dato che egli secondo le
-p sue stesse dichiarazioni sarebbe intervenuto per disarmare il A >
CO; deduce, ancora, mancanza di motivazione sul dolo omicidiario, nonché illogicità della motivazione stessa quanto alla identificazione con lo CH del “NT con i baffetti”.
I ricorsi del CO e dello CH sono fondati. 5.
Il Collegio deve dare atto alla sentenza impugnata di avere correttamente motivato nella parte in cui non ha ravvisato una sostanziale divergenza nel narrato dei collaboranti relativamente all' iniziativa dell' incontro, cosicché i motivi di ricorso incentrati su pretesi contrasti tra l' LE e il LL, sono da disattendere.
Vero è che, secondo il LL, la riunione era stata provocata allo scopo di uccidere PE LE, a sèguito della soppressione, ad opera di quest' ultimo, di
DO FI. Ma appare davvero ovvio che l' LE non potesse fare riferimento alla medesima causale. La riunione aveva, dunque, nel suo intendimento, il fine di comporre il contrasto tra il LL ed il UR, provocato dalla mancata assistenza da parte della famiglia
LL al capo del clan biancavillota durante la sua detenzione. E, con assoluto rigore, il giudice a quo, ha argomentato che i motivi alla base di tali riunioni erano spesso funzionali alle esigenze di ciascuno degli esponenti delle consorterie associate.
Anche per la parte relativa alla individuazione della genesi e della causale dell' omicidio, alla sentenza della Corte di assise di secondo grado non è addebitabile vizio di sorta, allorché ha ravvisato un reciproco riscontro delle dichiarazioni (per questa parte intrinsecamente attendibili)
е ли 315
dell' uno e dell' altro dei collaboratori, emergendo chiaramente come il principale interessato alla morte del
OR fosse proprio DO UR, pur appartenendo la vittima al sodalizio di PA e non a quello di
AN.
E pure se, nel narrato dei collaboranti, vi è qualche discrepanza in ordine alla effettiva opposizione dell'
LE all' omicidio, il giudice a quo risulta aver argomentato nitidamente sul punto, ponendo in luce sia pure solo implicitamente 1' equivocità della posizione
-
dell' LE, costretto, per non contrastare il UR,
a chiedere il consenso di uccidere il OR al
LL, proprio nella speranza di non ottenerlo.
Un' analoga conclusione va adottata in relazione al movente del fatto omicidiario. Anche qui l' impugnata sentenza ha ampiamente motivato, dando risalto alla precisa indicazione di esso nelle propalazioni di entrambi i dichiaranti;
un movente, sia pure in parte, documentalmente comprovato, e che trae la sua origine nella permanenza del
OR nel corso della sua detenzione non nello stesso
-
settore del carcere ove erano assegnati gli associati agli
CO, ai ER e ai TA, vicini, dunque, alle consorterie riunite, ma in un altro settore nel quale erano collocati gli appartenenti alle organizzazioni facenti capo ai UD, ai LL e ai Ferlito.
Quanto alla motivazione circa 1' indicazione dei presenti, la ritenuta concordanza tra i collaboranti è, per la verità, alquanto carente: entrambi additano, infatti, oltre a DO UR, TO CO, NT CH e
GI NS;
1' LE, inserisce, a sua volta,
SA AN, IN e SA LL, “LA”, nonché RI OP. LL chiama in causa il figlio di
PE LE, NT, il AT di DO UR ed altri.
In base ai principi generali in tema di chiamata di correo, già a suo tempo enunciati, la motivazione della sentenza è in grado, sul punto, di resistere alle censure dei ricorrenti. le indicazioni nominativeInfatti,
я ли 316
peraltro, sufficientemente circostanziate anche se non convergenti, non differiscono nei nuclei totalmente fondamentali.
Occorre poi non trascurare che la riunione predisposta costituiva una sorta di "assemblea plenaria" delle tre consorterie, in un momento di grossa perdita di prestigio da parte dell' LE (che, oltre tutto, ha affermato dato quanto mai significante di non conoscere neppure
- dell' incontrotutti i presenti), se è vero che lo scopo era, nell' intento del LL e del UR, proprio quello di sopprimere il capo del clan paternese.
In tal senso, va integralmente condiviso l' argomento adottato dalla impugnata decisione, la quale ha rimarcato come 1' omicidio di DO FI ad opera dell'
LE avesse rappresentato per l' organizzazione
-
consociata una vicenda davvero disastrosa, perché tale
-
fatto aveva scompaginato anche il gruppo paternese stante l' effetto congiunto provocato da taluni arresti e dall' uccisione di alcuni elementi di rilievo. Rimarcando il particolare risentimento che, dal carcere, aveva manifestato nei confronti dello zio, NT LE, l' astro nascente della criminalità organizzata di PA. Il tutto dando anche corretta ragione degli eventi che, di lì a non molto tempo, si sarebbero abbattuti sul "HI" capo di quella consorteria.
6. Va altresì respinto il motivo di ricorso proposto da
NT CH sul punto relativo alla sua identificazione con il "NT con i baffetti" di cui ha riferito l'
LE.
La sentenza impugnata ha, invero, motivato circa la perfetta indicazione da parte di entrambi i collaboranti;
tanto più che i carabinieri già avevano identificato il ricorrente proprio nel "NT con i baffetti" (v. anche le notazioni relative al riscontro fotografico nel fascicolo sia dell' LE sia del LL, ove lo CH è sempre raffigurato con i baffi).
я ли 317
Altri motivi, riproponendo doglianze disattese, con il massimo rigore logico, dal giudice di secondo grado, vanno respinti. si allude, non soltanto alla prova d' alibi prodotta dal
CO, la cui assoluta inidoneità dimostrativa è stata sottolineata (con riferimento alle sequenze descritte in una chiave metodologica corrispondente) a proposito di un ulteriore fatto omicidiario, ma anche al punto concernente
1' equiprovenienza delle armi: un dato di estremo rilievo perché vale comunque a comprovare la riferibilità dell omicidio OR alle consociazioni riunite.
Con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha precisato come i periti collegiali
AR, ST e BO hanno accertato 1' equiprovenienza dei proiettili utilizzati per l' omicidio
OR con quelli relativi all' omicidio Monaco;
e ciò usando solo due dei detti proiettili per essere gli altri notevolmente deformati.
Inoltre, pur non essendo stato possibile esprimere un parere di certezza quanto all' equiprovenienza rispetto agli omicidi CC e UA, per 1' eccessiva deformazione dei proiettili e per la non omogeneità di essi, la equiprovenienza è stata affermata in significativi termini probabilistici. 7. Se la sentenza impugnata può apprezzarsi per la sua aderenza allo schema normativo dell' art. 192, 3° comma,
c. p. p., anche ma con le riserve che saranno espresse più
-
avanti per la parte concernente la sostanziale conformità
-
dei narrati per la fase che immediatamente precede l' omicidio, con la puntuale descrizione del viaggio in moto al fine di sottrarre l' LE dalla vista del delitto, il punto di divergenza fondamentale e che compromette tutto l' assetto argomentativo dei narrati, tanto da imporre l' annullamento della decisione in tale parte, è nella verifica di due dichiarazioni, entrambe di particolare rilievo designante, rese dal LL.
Il collaborante, dopo aver riferito la dinamica del fatto ed il percorso in moto nel tentativo di sottrarre l'
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LE alla visione dell' omicidio e, dopo aver anche indicato di non essere stato presente al delitto, in sede di confronto con il ES, eseguito si noti nella fase istruttoria, si è così espresso, in risposta alla domanda del magistrato che gli aveva chiesto "Per 1' omicidio Fioretto chi è stato?": "Lui" (cioè, CO) UR e
IR. Lui (cioè, CO) ha sparato con una 357 e di fatti l' ho dovuto bloccare, picchì quannu sparava, si non ci scaricava a pistola nun si ni ieva. Propria a canina”.
Una dichiarazione, peraltro, singolarmente non molto dissimile da quella resa davanti alla Corte di assise di appello all' udienza del 24 settembre 1993, nel corso della quale il LL, oltre a coinvolgere il AT
SA (la cui presenza in loco era stata a suo tempo affermata anche dall' LE), che ha dichiarato, però non consapevole dell' omicidio, ha pure rivelato di aver chiamato il ES, il IR e lo CH perché sopprimessero il OR e, a domanda di un difensore, ha ammesso di avere assistito all' omicidio da una distanza di circa venti metri. 8. Secondo i più volte ricordati principi in tema di chiamata in correità la dichiarazione è frazionabile solo nel caso in cui essa risulti intrinsecamente attendibile, proprio perché l' art. 192, 3° comma, c.p.p. è funzionale ad una fondamentale esigenza di garanzia.
Quando, però, intervengano oscillazioni così macroscopiche nel narrato, pur restando integra l' affidabilità della fonte, ne risulta, per ciò solo, compromessa l' attendibilità del mezzo di prova;
a meno che i riscontri siano dotati di significazione descrittiva così designante da assumersi un tale carico probatorio in grado di restituire alla dichiarazione "sospettata", con 1' attendibilità intrinseca, la sua valenza dimostrativa. Una problematica, quella ora ricordata, da collocare qui, sempre e comunque, nell' area del precetto dell' art. 192, 3°
c. p. p., essendo il riscontro, a sua volta, comma,
rappresentato dalla dichiarazione di uno dei soggetti indicati in questa disposizione.
h alliле 319
La dirompente oscillazione delle dichiarazioni del
LL costituisce, allora, l' univoco segnale della inattendibilità della chiamata, perché essa non deriva da un narrato affidabile cui faccia seguito una generica controdichiarazione, scaturendo, invece, dal sovrapporsi di indicazioni di plurimi fatti, tutti dotati di forza descrittiva, ma tra loro contraddittori, e che, in tal modo, finiscono con l' annullarsi reciprocamente.
L' attendibilità è, infatti, un criterio empirico di verifica da disciplinare, per di più, alla stregua di rigorosi canoni logici, così da consentire il perseguimento di quella più volte rammentata funzione perseguita dal comma dell' art. 192 c.p.p.
Ebbene, viene qui rimessa in discussione la stessa partecipazione (o, quanto meno, la stessa presenza) del dichiarante all' episodio omicidiario. Una prima volta negata, poi affermata (e con precisi particolari) nel corso del confronto, poi ancora negata e, quindi, riaffermata. Cosicché è l' integrale contenuto della chiamata a risultare inattendibile, a meno che non vengano esposte dal giudice a quo le ragioni di un simile contegno, altrimenti da ritenere di valore assolutamente negativo sul piano probatorio. E ciò perché la presenza al fatto omicidiario equivale a rendere inattendibili anche le precedenti dichiarazioni sulla fuga in motocicletta con l' LE. simili ragioni devono, allora oltre che
- essere costituite da una carica così designante del riscontro da giustificare 1' incostanza delle propalazioni
-
rappresentare la conseguenza dell' utilizzazione da parte dei giudice di merito di un procedimento interpretativo, che persegua rigorosi canoni logici;
in caso contrario, penetrandosi nella selva delle supposizioni e delle congetture, di per sè inidonee a restituire alla dichiarazione la sua valenza intrinseca.
E proprio questa strada ha finito per battere il giudice a quo, non potendo ritenersi certo informate ai canoni sopra enunciati le argomentazioni che
- prima ancora di ponderare la valenza del riscontro addebitano le dichiarazioni
- ееGall 320 dibattimentali alla "peculiarità dell' udienza”, ovvero quelle rese in sede di confronto alla particolare natura dell' atto, che implica contrapposizione tra i partecipanti;
un dato, quest' ultimo, che, oltre tutto, dovrebbe palesare un contenuto dimostrativo di particolare efficacia.
Né può farsi utilmente ricorso al lungo tempo trascorso, considerate le reiterate dichiarazionie contraddittorie
- - rese in proposito, o all' assenza di meditazione del collaborante nel formulare le risposte o, ancora, al fatto che il LL non abbia indicato gli autori degli spari, circostanza, oltre tutto, travisata, proprio alla stregua del confronto sopra ricordato.
Non risponde, poi, a logicità, la conclusione, utilizzata con modalità davvero sconfinanti nel convincimento (non libero ma) arbitrario, che "PE
LL ebbe contezza dell' accaduto da coloro che erano rimasti sul posto per eseguire l' omicidio ed egli era talmente certo degli accadimenti al punto da dar vita al fenomeno della "c.d. immedesimazione soggettiva propria di chi, per maturata sicurezza asserisce di essere stato presente a taluni fatti che, invece, ha appreso da altri”.
Una conclusione non sorretta da alcun elemento dimostrativo di quel fenomeno, dai contorni non ben definiti, descritto dal giudice a quo;
così da coinvolgere 1' attendibilità intrinseca dell' integrale contenuto dichiarativo del propalante.
Tanto più, che proprio le dichiarazioni rese in istruttoria quelle, cioè, su cui si è costituito l' risultano vacillanti, intrise-impianto probatorio di base di contraddizioni che non trovano nella sentenza impugnata - che pure ha insistito sull' attendibilità intrinseca delle propalazioni predibattimentali
- una organica e conseguenziale motivazione.
Il fatto è che l' insistenza nel voler comunque individuare le ragioni dell' incoerenza delle dichiarazioni del LL (fino al punto di considerarle, in fondo, coerenti) si spiega proprio nella ridotta valenza probatoria dei riscontri, qui costituiti, non da una chiamata in
я ми 321
correità ma da una dichiarazione di imputato che non si è confessato autore o partecipe dell' omicidio OR, tanto da non essere neppure perseguito per tale reato.
Una dichiarazione che, a sua volta, per il giudizio di attendibilità intrinseca, richiede approfondimenti estremamente rigorosi e che non può, certo, assumere il ruolo di elemento di prova dotata di tale valore significante da ribaltare il giudizio negativo sull' attendibilità delle dichiarazioni del LL. essereLa sentenza impugnata deve, conseguentemente, annullata, con riferimento alle posizioni del CO e dello CH.
Il giudice del rinvio dovrà, con diversa motivazione, conformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, rivalutando la possibilità di un nuovo utile apprezzamento della chiamata in correità del LL, anche considerando che 1' LE ha riferito solo su fatto altrui. ее 322
19. L' omicidio di PO LL e il tentato omicidio di AR CI. 1. verso le ore 21 del 13 ottobre 1987, in AN, PO
LL veniva ferito a morte da colpi di arma da fuoco esplosi da due persone mentre, a bordo della propria autovettura, attendeva che la moglie, AR CI, aprisse la porta del garage. La vittima faceva ritorno dalla caserma dei carabinieri ove aveva denunciato la scomparsa, risalente ad alcuni giorni prima, del figlio AG. La CI, interrogata dal Procuratore della
Repubblica, riferiva che, avendo udito il clacson dell' auto del marito, era discesa per aprire la porta del garage;
scostata la prima metà del portone, aveva visto due persone : che sparavano reiteratamente contro il marito rimasto seduto in auto. 1 due, accortisi della sua presenza, avevano sparato anche contro di lei, senza però colpirla. Descritti somaticamente i killers, rivelava di averli riconosciuti in
IO e LV AN, detti NE. 11 movente dell' omicidio andava individuato, secondo la donna, nel fatto che PO LL era intervenuto a far da paciere tra SA AN e SA IR, quest' ultimo ucciso nel mese di giugno.
Le nuore dell' ucciso confermavano, subito dopo il fatto, il riconoscimento della CI, di cui avevano udito le grida.
Alle 22, 15 dello stesso 13 ottobre SA AN si presentava ai carabinieri affermando di aver saputo di essere ricercato. Riferiva dei suoi movimenti e delle persone alle quali si era accompagnato nel pomeriggio e nella serata di quel giorno.
Uscito di casa verso le 17, 30, aveva incontrato ET
"u casalotu” ed un mediatore, tale ZI, con i quali aveva consumato un caffé presso il bar "RI", insieme a OL
DI. Verso le 20 aveva acquistato delle banane nella reus 323
frutteria di SA "Papolo"; aveva fatto ritorno a casa intorno alle 21, 15; dopo aver cenato, era nuovamente uscito con i familiari per recarsi a casa della sorella.
Le dette circostanze venivano confermate al magistrato davanti al quale precisava che gli abiti indossati erano gli stessi che aveva portato dal pomeriggio.
Veniva praticato il prelievo con il kit e venivano repertati giubotto e camicia per i necessari esami di laboratorio;
tali accertamenti evidenziavano sugli stubs della mano sinistra e nella camicia particelle riconducibili all' esplosione di colpi di arma da fuoco.
Alle 4 della stessa notte veniva esaminato ZI
US, il quale dichiarava di essersi intrattenuto, dalle
19, 40 circa della sera prima, fino alle 23, in piazza e nel bar "Oasi" con il suo amico OV DI. Escludeva di essere stato in compagnia di SA AN, che conosceva solo di vista e che aveva notato, di sfuggita, verso le 19, 30, in piazza Umberto.
ET MU ("u casalotu") esaminato il giorno successivo, riferiva che il 13 ottobre, tra le 16, 30 e le 19, 30, era rimasto in piazza dell' Erba a conversare con il titolare dell' officina ove stavano riparando la sua autovettura e con il barbiere vicino;
aveva poi consumato una bevanda nel chiosco di piazza Umberto e nella sede del PCI;
aveva, quindi, ripreso l' auto per fare ritorno a casa. Dichiarava di conoscere SA AN solo di vista, escludendo, insistentemente e con certezza, di essere stato in sua compagnia o di averlo comunque notato la sera precedente.
Il MU si ripresentava di sua iniziativa in caserma lo stesso giorno per precisare che la sera del 13, verso le 19,
45, presso la tabaccheria di piazza dell' Erba aveva incontrato il AN, che gli aveva chiesto delle
"tinche" che avrebbe dovuto regalare al AT che aveva costruito una vasca per i pesci.
Nel pomeriggio del 14 veniva sentito OV DI, il quale dichiarava che la sera precedente, intorno alle 20, aveva incontrato in piazza il suo amico ZI US con cui aveva passeggiato. Verso le 21 si erano recati al bar
д ли 324
"Oasi" ove erano rimasti fino a circa le 23. In piazza
Umberto, verso le 21, 15, avevano consumato un aperitivo insieme a SA AN, che avevano incontrato presso il bar Umberto;
precisava che il AN, che subito dopo era andato via, si era offerto di pagare, ma che a ciò aveva provveduto l' US.
SA AL, lavorante nella frutteria, riferiva che il AN aveva acquistato delle banane durante il periodo in cui era rimasto al lavoro (dalle 16, 30 alle 20,
45). Non sapeva indicare l' ora. Analoghe dichiarazioni rendeva anche il fruttivendolo, precisando, però, che il
AN era entrato nel negozio tra le 18,30 e le 19.
Nel corso di un successivo interrogatorio, il AN aggiungeva che il 13 ottobre aveva incontrato RI PU all' uscita del paese;
si era trattenuto con costui per una ventina di minuti;
era tornato, quindi, in piazza, ove aveva acquistato delle banane;
aveva, ancora, incontrato il MU con cui aveva fatto un giro in auto;
si era poi recato al bar "RI" ove si era fermato con l' ZI, lo DI ed un camionista, tale AT.
Sia il PU che lo AT escludevano di aver visto il AN il giorno 13 ottobre.
2. La Corte di assise di primo grado, con sentenza confermata in appello, dichiarava la responsabilità di IO
e SA AN in ordine all' omicidio ed al tentato omicidio contestati, nonché ai reati connessi in materia di armi. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
3.1. AN SA denuncia violazione dell' art. 475, n. 3, c.p.p. 1930, in relazione a svariati profili.
In primo luogo, alle sue spontanee dichiarazioni, rese la sera stessa dell' omicidio e del tentato omicidio ai carabinieri di AN;
il che comproverebbe l' assoluta estraneità del AN ai fatti, tanto più che il ricorrente era sicuro che gli sarebbe stato praticato il guanto di paraffina;
un dato non tenuto assolutamente in
в ли 325
considerazione dal giudice a quo che si sarebbe limitato a seguire supinamente la decisione di primo grado.
Un secondo elemento di illogità deriverebbe dal fatto, accertato, che i killers agirono a viso scoperto, elemento incompatibile con la conoscenza di entrambi sia del PO
LL sia della CI, oltre che dall' atipicità dell' agguato.
Quanto al fatto, poi, che gli elementi di accusa provengano dalla CI, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della continua opera sensibilizzazione rimarcata nei motivi di appello. nei
-
confronti della donna, ad opera del capitano Papa;
cui, oltre tutto, l' ucciso aveva riferito che il AN si era reso autore di numerosi e gravi fatti illeciti. Senza contare che la CI, il giorno successivo al delitto, si presentò dai Carabinieri, per dichiarare che 1' autore dell' omicidio non si identificava con SA AN.
La Corte, invece, avrebbe, sul punto, dato credito alle dichiarazioni di PE LL, il quale ha affermato di essere stato lui a suggerire alla madre di̟ ritrattare, per poi, una volta scarcerato, provvedere direttamente a vendicare la morte del padre. Una tesi insostenibile perché
è ben difficile che la CI abbia potuto, la mattina successiva alla morte del marito, essersi recata a Catania
a trovare il figlio, all' epoca detenuto presso la locale casa circondariale.
Altre censure, vengono, poi, rivolte a quella parte di motivazione nella quale si è affermato che la CI aveva riconosciuto i due: sia in relazione all' ora ed allo stato dell' iluminazione pubblica sia con riferimento alla posizione ove la donna si trovava.
Un punto fondamentale pure per comprovare l' assenza di una volontà omicida nei confronti della CI;
la cui versione risulterebbe sconfessata da numerose circostanze: nessun proiettile ha colpito il largo portone da cui si sarebbe affacciata la donna, essendo stato rilevato che il colpo più prossimo alla sagoma si trova sul muro, tra il garage e il portoncino d' ingresso, a circa m. 6, 45 di
е ли 326 distanza. si sarebbe trattato, perciò, non di colpi diretti alla donna, ma di una zona periferica di “rosate” apertesi per i colpi indirizzati contro il LL. Ma, anche se gli sparatori si fossero trovati vicinissimi alla porta del garage, non avrebbero potuto agevolmente eliminare la
CI. Nessuna valenza probatoria dovrebbe, poi, essere assegnata alle dichiarazioni di PE LL che, anzi, risulterebbe chiaramente mendace sul punto relativo ad un episodio di contorno particolarmente significativo.
Inoltre, i rilievi sui residui di arma da fuoco implicando, una elaborazione tecnico-critica, rivestono il* carattere di una vera e propria perizia, con conseguente nullità in quanto assunti in assenza del difensore. Senza
contare le palesi incongruenze dei relativi risultati.
Gli altri motivi di ricorso vengono dedicati al movente, addebitandosi alla sentenza impugnata di non avere dato risposta ad alcuna delle censure, nonché alla contestazione del fallimento della prova d' alibi fornita dall' imputato.
Ancora, ci si duole della ritenuta aggravante della premeditazione. 3.2. IO AN lamenta violazione dell' art. 475,
n. 3, c.p.p. 1930, in relazione all' affermazione di responabilità, nessun elemento di prova essendo stato individuato a suo carico, se non le dichiarazioni della
CI, senza spontanea indicazione dei nomi degli omicidi;
in tal modo le dichiarazioni della donna, poi ritrattate, e non solo in sede dibattimentale, non sarebbero altro che un dato di conferma di una mera ipotesi investigativa seguita dai carabinieri.
Il tutto senza contare che la teste non avrebbe mai fatto il nome del ricorrente;
che vi sarebbe travisamento del fatto quanto alla posizione della CI al momento della sparatoria;
che sarebbe stata illogicamente vanificata la deposizione del testi addotti a discarico. 327
Gli elementi probatori posti a base della sentenza impugnata risultano, anzi tutto, incentrati sulla deposizione resa al Pubblico ministero dalla CI subito dopo l' omicidio. La donna, in quella occasione, ebbe a riferire di aver riconosciuto, quali autori del fatto, i cugini SA ed IO AN, detti NE. E ne ha desunto che, poiché gli aggressori erano a lei ben noti, non vi è dubbio quanto all' efficacia dimostrativa di tali dichiarazioni che supera anche, ovviamente, per la pregressa conoscenza fra i due, la formale ricognizione effettuata davanti al Pubblico ministero
Ed, all' "insinuazione” che la donna non avebbe fatto altro se non convalidare un' ipotesi investigativa, avanzata sulla base dei fatti che PO LL aveva rivelato 17
il giorno stesso della súa morte, al capitano Papa, dal quale si era recato in occasione della scomparsa del figlio
AG (che risulterà poi essere stato ucciso), circa il coinvolgimento di SA AN in numerosi episodi criminosi ha correttamente risposto indicando, quali
-
elementi di prova che confermano la credibilità della persona offesa, le dichiarazioni delle due nuore che avevano udito le grida della CI. sul piano metodologico, dunque, va assegnato valore addirittura esponenziale, per ritenere frutto di una motivazione rispondente ai criteri di logicità e coerenza l' affermazione di responsabilità di LV AN, proprio alle sequenze immediatamente sucessive all' omicidio. E, a tale riguardo, un dato di inequivoca significazione proviene dalle dichiarazioni di chi ebbe la possibilità di udire la voce della donna nel contesto del fatto di sangue che si stava consumando.
IC La NA, moglie di PE LL, e che, all' epoca, abitava con i suoceri, esaminata alle ore
2, 20 del 14 ottobre 1987, ha dichiarato di aver udito il suono di un clacson, subito dopo il rumore della porta del garage aperta dalla suocera, quindi gli spari ed, ancora, le grida della CI;
sentita dal Giudice istruttore il 26 aprile 1987, aveva confermato di avere essa stessa udito la
я ли 328
suocera gridare, mentre ancora si sparava, BA RI
AC u AU.
Il tutto per significare come queste dichiarazioni, che riferiscono voci udite durante la sparatoria, assicurano la certezza del riconoscimento di SA AN.
Il ricorrente ha incentrato la parte più efficace dei 5.
motivi di ricorso talune censure, ai limiti dell'
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inammissibilità, confutate dal giudice a quo con motivazione incensurabile in questa sede, non richiedono che questa
Corte neppure vi si soffermi, come quelle riferite alla visibilità dei luoghi ed alla possibilità per la donna' di riconoscere gli assassini del marito contestando la decisione impugnata laddove non avrebbe riflettuto sul fatto che una persona che sa di essere ricercata per omicidio, si possa presentare a poche ore dal delitto davanti agli inquirenti, se non sia assolutamente innocente. La censura non ha in presenza dei dati probatori
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acquisiti
- alcun valore.
Dalla motivazione dell' impungnata sentenza si ricava, . infatti sia pure soltanto tra le righe che 1' imputato
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contava nel frattempo di riuscire a disporre di una rete così fitta di persone che avrebbero potuto fornirgli una prova d' alibi, da sentirsi assolutamente sicuro di essere ritenuto estraneo al delitto. E proprio in questa chiave di lettura pare debba essere interpretato il fatto che, soltanto il giorno dopo, la CI, evidentemente combattuta tra il dolore per la morte del marito e la volontà che i responsabili venissero puniti, da una parte, e
¨l' esigenza di non violare il codice mafioso, dall' altra, ritrattava le accuse rivolte nei confronti del AN.
Dunque, davvero, singolare (se non si fosse vissuto nell'
AN di quei tempi) è la serie di personaggi che
SA AN tenta di coinvolgere quali persone in grado di confermare che l' imputato, quando venne commesso il delitto, si trovava in loro compagnia.
In 13 ottobre, dopo essere rincasato alle 17, 30, afferma di essere ancora riuscito, per fare di nuovo ritorno a casa verso le 21, 15: aveva incontrato ET o casalotu", tale hi allyли 329
ZI ed altri amici, per poi recarsi ad acquistare delle banane. Ritornato a casa, ne era di nuovo uscito con i familiari per andare a far visita alla sorella NA.
ZI US, sentito dai carabinieri, spiegava i suoi movimenti nel pomeriggio e nella serata del 13 ottobre; affermava di conoscere il AN solo di vista e di averlo notato in piazza Umberto di sfuggita verso le 19, 30.
L' US, essendo poi deceduto, non aveva potuto deporre in dibattimento.
ET MU (PI "u casalotu") dichiarava di essere rimasto, tra le 16,30 e le 19,30, in piazza dell' Erba a parlare con il titolare dell' officina che gli stata riparando l' autovettura e con il vicino barbiere. Riferiva dei suoi ulteriori movimenti, asserendo di non essere stato in compagnia del AN. Ma, nel pomeriggio dello sstesso giorno, tornato di nuovo in caserma, dichiarava che la sera precedente, verso le 19, 45, aveva incontrato il AN nella tabaccheria di piazza dell' Erba, ricevendone la richiesta di tinche che avrebbe dovuto regalare al AT.
OV AF dichiarava di aver incontrato il
AN in piazza Umberto verso le 21,15; con lui aveva consumato un aperitivo insieme ad ZI US.
Assunto anche a sommarie informazioni tale RI
PU, che il AN, nel suo interrogatorio del 19 dicembre 1987, riferiva di aver incontrato, lo stesso giorno del delitto, in località “tunnu”, all' uscita del paese, il teste affermava di conoscere solo di vista l' imputato.
Senonché, in dibattimento, il PU dichiarava che la sera in cui era stato interrogato dai carabinieri si trovava in stato di shok per la notizia dell' omicidio e che solo per tale motivo aveva escluso di essersi imbattuto nel
AN. Ricordava adesso di avere incontrato al bar la sera del 13 ottobre 1' imputato che gli aveva offerto un bicchiere di acqua minerale. Dichiarava che si era ricordato di tale fatto la sera successiva;
era allora ritornato in caserma, ma qui gli era stato risposto che non poteva essere sentito perché la documentazione relativa all' omicidio era già stata trasmessa al giudice.
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Sempre nelle dichiarazioni del 19 dicembre 1987 il
AN - ormai enormemente rinforzatasi la sua memoria riferiva che la sera del 13 ottobre aveva incontrato anche un camionista, tale AT.
Esaminato dai carabinieri, ET AT escludeva di aver visto il AN la sera del 13 ottobre.
Al dibattimento spuntava, invece, tale IT AT il quale dichiarava che una sera del 1987 si era recato nel circolo MAni di AN, da cui si era allontanato verso le 20,55; subito dopo aveva incontrato tali AF e sopraggiunto+ eraAmoroso co quali si era fermato;
SA AN e tutti si erano portati in un bar, trattenendosi fin verso le 21,10, 21,15. Si trattava del giorno precedente a quello in cui i giornali avevano riportato la notizia della morte del LL. Pur avendo notato che l' ora dell' omicidio coincideva con quella in cui si era incontrato con il AN, la notizia del cui arresto i giornali avevano anche evidenziato, aveva ritenuto di non presentarsi ai carabinieri, perché aveva saputo che già erano stati convocati lo AF e 1' US;
attendeva, quindi, di essere anche lui chiamato.
Quanto al MU, dopo aver rivelato al mattino di non aver visto il AN la sera del delitto, colto da improvvisa illuminazione, nel pomeriggio del stesso 14 ottobre, dichiarava di essersi incontrato con l' imputato che gli aveva richiesto delle tinche.
Il singolare adeguamento evolutivo della memoria dei :
testimoni è stato, rigorosamente, quanto argutamente rimarcato dal giudice a quo, il quale ha, con giudizio logico assolutamente corretto, ritenuto il totale fallimento della prova d' alibi. Senza contare l' apporto testimoniale cruentemente interrotto dell' US ucciso da ignoti la
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sera del 2 gennaio 1991 1' unico che aveva recisamente
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negato, nonostante le dichiarazioni dello AF, di essere rimasto la sera del 13 ottobre in compagnia del AN.
Se tutto ciò conduce a qualificare le prove d' alibi addotte dal AN come ha precisato, punto per
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punto, 1' impugnata sentenza, secondo tracciati che qui non
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occorre neppure ripetere come frutto di reiterate,
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progressive menzogne, vale anche a dar conto del perché della scelta del AN di presentarsi la stessa sera del delitto davanti ai carabinieri, ben sapendo che una ragnatela di deposizioni di favore non inverosimilmente
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provocate dalla forza intimidatrice del vincolo associativo su cui l' imputato, nonostante le recenti vicende della consorteria, poteva ancora far conto
- avrebbe creato un tale clima di assoggettamento e di omertà da rendere inevitabile 1' intervento di deposizioni di favore.
E se è vero che un alibi addotto e non provato con può mai costituire elemento di colpevolezza, è anche vero che laddove come nel caso di specie 1' alibi dimostri la
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callidità di chi lo preordinò e lo prospettò al giudice, elemento di tal genere per di più qui tipico di una
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non può che contribuire alla formazione di cultura mafiosa
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un giudizio di responsabilità.
Il tutto secondo tracciati interpretativi già percorsi dalla giurisprudenza di questa Corte suprema, nel senso che il mendacio dell' alibi, che investa circostanze essenziali e appaia finalizzato anche con modalità fraudolente B - a sottrarre il colpevole alla punizione, assume decisivo valore significante contro di lui. 6. Quanto all' argomento relativo alla prova del kit, va ricordato che il Centro carabinieri investigazioni scientifiche di Roma ha riscontrato che l' esame degli stubs dei prelievi eseguiti sulle mani del AN, sulla camicia e sul maglione, aveva posto in evidenza particelle riconducibili a residui di colpi di arma da fuoco (bario- antimonio-piombo) solo per quelli relativi alla mano sinistra ed alla camicia.
Il AN ha contestato la validità di un simile accertamento perché effettuato senza che il difensore fosse stato avvertito dell' atto da compiere.
La censura è priva di fondamento.
La detta prova si inquadra, infatti, nell' ambito dei meri rilievi tecnici, diversi dagli accertamenti, perché non postula alcuna valutazione critica dei risultati da parte di h. deми 332
semplicichi vi procede e si esaurisce, quindi, in operazioni di ordine materiale, assimilabili a quelle segnaletiche, descrittive e fotografiche, cui la polizia giudiziaria può legittimamente procedere senza essere tenuta all' osservanza delle disposizioni di cui all' art. 304-bis c.p.p. 1930, purché ricorrano i presupposti dell' urgenza e del pericolo che, per effetto del ritardo, le tracce ricercate possano divenire progressivamente sempre più evanescenti, così da risultare inutilizzabili a fini probatori (cfr. Sez. I, 10 luglio 1979, Tagliavia).
Una situazione, quella ora ricordata, sussistente nel caso di specie, considerata la paradigmatica indilazionabilità dell' operazione da effettuare.
Correttamente, di conseguenza, il giudice a quo, ha considerato non irrilevante un simile accertamento che, pur non potendo essere, da solo, posto a base della affermazione di responsabilità dell' imputato, è comunque apprezzabile dal giudice nell' esercizio del suo libero convincimento, allorché come nella vicenda ora all' esame
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sussista un quadro probatorio di assolutadella Corte
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certezza.
Pure i rilievi relativi alla causale sono privi di 7.
fondamento.
La sentenza impugnata ha lungamente argomentato sul punto, partendo dal presupposto che già la CI, subito dopo il fatto, aveva indicato la causale dell' omicidio nell' intervento del marito che aveva tentato di interporre i suoi buoni uffici al fine di riconciliare SA
AN e SA IR. Un dato, questo, di rigorosa valenza probatoria se valutato nella complessiva vicenda che aveva finito per far crollare la famiglia LL dalla posizione egemone per anni rivestita nell' ambito della consociazione TA.
Il giudice a quo ha, infatti, precisato che, dopo l' arresto di PE e di SA LL, al vertice di quella consorteria era salito il DO uomo di fiducia di PE LL il quale, per aver condotto una gestione del sodalizio, gi era posto inautoritaria
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posizione di contrasto con numerosi associati e,
soprattutto, con SA AN. Tutto ciò sarebbe stato comprovato, non soltanto da quanto è stato riferito da
PE LE e da PE LL, ma anche da quanto risultante da una lettera inviata dallo stesso
LL al IR, nella quale il collaborante invitava il destinatario a trovare una linea di intesa con SA
AN, come due soci che debbono evitare di distruggere la società, nonché dalla registrazione dei colloqui di PO LL con il capitano Papa, dai quali emerge che il "HI” LL si era adoperatoadoperato per sanare i contrasti tra il IR e il AN.
Un quadro, dunque, davvero rassicurante, al fine di vanificare le censure del ricorrente e che delinea nitidamente 1' interesse del AN ad uccidere il
LL; tanto più che, nei giorni precedenti e nello stesso giorno della sua morte, la vittima aveva avuto lunghi colloqui con il capitano Papa, al quale aveva lumeggiato 8. Del tutto infondato è il motivo avente ad oggetto la vari aspetti della criminalità TA. ritenuta circostanza aggravante della premeditazione.
con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, perché logicamente motivato, la sentenza impugnata ha precisato come la vicenda omicidiaria non poteva scaturire da uno stato d' impeto o da una situazione del tutto occasionale;
e ciò perché, sia la caratura della vittima sia le caratteristiche dei luoghi richiedevano un piano di esecuzione ben congegnato e tale da garantire l' esito sperato. Puntualizzando, ancora, che era stato necessario studiare l' abituale condotta della vittima per rilevarne le abitudini. Valenza significativa in proposito è stata assegnata alla scelta delle armi: un correttamente micidiale fucile semiautomatico caricato a pallettoni ed un revolver. Armi che, certo, non potevano essere approntate all' istante, costituendo evidentemente una dotazione predisposta in tempo utile per la bisogna.
Tutto ciò in puntuale conformità alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel senso che, perché ricorra la
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circostanza aggravante della premeditazione, è necessario il concomitante concorso di due elementi: 1' uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione e azione, sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal proposito criminoso per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere;
l' altro, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell' animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza (cfr., ex plurimis, sez. I, 1° giugno 1992, Malazzani) 9. Più complessa è, invece, la posizione di IO
AN.
IO risulta indicato nelle dichiarazioni poi della CI, ma senza l' apporto di alcuna ritrattate
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"voce viva" (BA RI Taccanu u AU, secondo la
La NA, che contraddice l' altra, de relato, del
LL: "taccuni, chi stai fannu"), che le confermi.
L' elemento del riconoscimento è davvero significante e può dirsi da solo sufficiente ai fini di una corretta motivazione per l' affermazione di responsabilità dell' imputato. Il valore dimostrativo esponenziale assegnato alla deposizione della La NA, non preclude, infatti, nel corretto argomentare della sentenza impugnata, di pervenire a conclusioni altrettanto rassicuranti rispetto a quelle alle quali essa è approdata in relazione alla posizione di
SA AN.
10. Ma vi è un decisivo vizio logico che rende censurabile
1' impugnata sentenza, così da imporne 1' annullamento: quello, cioè, che deriva dall' assenza di una rigorosa verifica della prova d' alibi addotta da IO AN.
11. Dunque, all' udienza del 13 maggio 1991, i testi
IU RO e EN La LA hanno dichiarato di essersi trovati, la sera del delitto, nel "Circolo italiano" di Kempton, insieme ad altri adraniti tra cui, proprio IO
AN. Il La VI riceve una telefonata dal padre che, chiamandolo da AN, lo informa della morte di PO
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LL. Il RO, per parte sua, pur confermando, per grandi linee, quanto affermato dal La VI, aggiunge di non esserne sicuro.
I testi escussi, l' ha riconosciuto la sentenza impugnata, non sono amici dell' imputato, ma, "sono stati in grado di ricordare la circostanza della telefonata e, quel che più rileva, la concomitante presenza del AN, persona ad essi estranea fra i tanti connazionali presenti nel centro".
In tal modo obliterando e pure con assenza di ogni motivazione sul punto il ruolo egemone del LL nella consorteria TA, gli effetti derivanti da tale decesso sulla vita economica e sulla tranquillità della cittadina etnea. Cosicché la morte di PO LL era da ritenere un evento di tale portata che qualunque
Adranita 1' avrebbe di sicuro ricordato con precisione, rammentando persino le circostanze in cui la notizia era stata appresa.
Neppure appaiono informati a criteri rigorosamente conformi a massime di esperienza le argomentazioni circa l'
Cassoluta inverosimiglianza del fatto che la sera stessa del delitto la comunità italiana di Kempton possa aver avuto notizia dell' omicidio del LL in quanto "non è pensabile che la notizia si sia diffusa nel clan di AN fulmineamente”.
Trascura, anche qui,qui, il giudice a quo il ruolo carismatico rivestito dal LL, HI boss di
AN, la notizia della cui morte si deve certo essere diffusa nello spazio di pochi istanti nella cittadina: onde risulta davvero congetturale l' argomentazione che non si possa essere effettuata per tempo la comunicazione telefonica.
Del tutto arbitrario, in quanto basato su supposizioni prive di qualsivoglia valore dimostrativo, è, poi, l' ulteriore argomento che il c.d. "Centro italiano" non poteva essere ancora aperto in tempo utile perché la telefonata potesse essere ricevuta. si dimentica che l' omicidio è stato consumato alle 21 e che non è improbabile, anzi è da
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ritenere certo, che vi fosse la possibilità di comunicare. Che 1' "andamento climatico" non fosse sicuramente di tipo mediterraneo, così da determinare un pronto ritorno a casa dei visitatori del "Centro", è una pura congettura;
anzi, è proprio il clima particolarmente rigido a giustificare spesso l' intrattenersi fino a tarda ora (ma, la telefonata sarà pervenuta, al massimo, alle 22) in luoghi di ritrovo. 12. I rilievi che precedono non coinvolgono, peraltro, la restante parte di motivazione concernente IO AN:
a partire dal riconoscimento della CI, per terminare con la deposizione di EB OS TO e con gli accertamenti eseguiti in ordine alle telefonate in entrata dalla Germania.
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata esclusivamente, con riferimento alla motivazione che ha disatteso la prova d' alibi di IO AN.
Il giudice del rinvio, esaminati i fatti nel loro complesso, riverificherà, in un più ampio contesto il valore dimostrativo delle testimonianze delle persone presenti a
Kempton al fine di accertare se le discolpe del AN possano ritenersi dotate di effettivo valore probatorio.
Con l' ovvia precisazione, sempre da additare al giudice del rinvio, che ove, ad un più attento esame, la detta prova dovesse risultare la conseguenza di manovre fraudolente dell' imputato, opererà, anche in tal caso, il principio di diritto enunciato a proposito della prova d' alibi prodotta da SA AN. 13. La decisione impugnata va pure annullata per la parte relativa al tentato omicidio della CI.
A base dell' affermazione di responsabilità in ordine a tale reato, il giudice a quo ha addotto prevalentemente un elemento logico;
quello cioè che, avendo la CI riconosciuto gli assassini del marito, era necessario per costoro sopprimerla. Ed ha colto, sul piano della ricostruzione del fatto, la dimostrazione di una tale determinazione dai colpi che avevano raggiunto la parete della casa tra il garage ed il portoncino, colpi che si
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sarebbero resi inutili ove fossero stati esplosi senza lo scopo di eliminare anche la donna.
Senonché la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato circa 1' idoneità di tali colpi per giunta
-
sparati mentre gli omicidi si allontanavano, con conseguenti riverberi anche in ordine alla prova della volontà omicida ad attingere la CI, anche tenuto conto del fatto che nessun proiettile ha colpito il portone su cui la donna si sarebbe affacciata e che il colpo più prossimo alla sagoma della stessa che si trova sul muro tra il garage e il portonicino di ingresso è, come risulta dal verbale di sopralluogo dei carabinieri, a vari metri di distanza.
BCosì da lasciar concludere come ha sostenuto il difensore di SA AN, e senza che su tale punto la Corte di merito abbia in alcun modo motivato che i colpi di fucile, lungi dall' essere indirizzati alla donna facessero parte della zona periferica delle "rosate”.
Tanto più che le stesse foto eseguite dai carabineri comproverebbero che le parti di edificio attinte fanno da sfondo proprio all' autovettura ove si trovava l' ucciso ed al tiro diretto di chi si fosse trovato alla sinistra di essa.
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VII. I RICORSI SUI REATI ASSOCIATIVI
generali sul reato di cui all' Considerazioni 1.
416-bis c.p. art.
1. Poiché taluni dei ricorrenti hanno contestato che le strutture organizzative operanti in PA, AN e
AN nonché le consorterie c.d. "avversarie" possano rivestire la qualifica di associazioni mafiose, appaiono necessarie alcune considerazioni generali al fine di determinare gli elementi che designano la tipologia di un sodalizio cui questa qualifica può essere attribuita
Una considerazione pare, anzi tutto, quanto mai significativa. Che cioè, sin dalle prime applicazioni dell' art. 416-bis, la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha ritenuto indispensabile, perché venga realizzato il delitto di associazione di tipo mafioso, che 1' associazione abbia origine mafiosa sia ispirata o collegata necessariamente alla mafia. L' espressione legislativa "di tipo mafioso", si è subito detto, significa soltanto "modello mafioso". Così da ricomprendere nella previsione dell' art. 416-bis anche le nuove organizzazioni, disancorate dalla mafia tradizionale, che tentano di introdurre metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica per via dell' uso sistematico della violenza fisica e morale in settori della vita socio- economica ( Sez. VI, 12 giugno 1984).
un'Dunque, la sussistenza di associazione di tipo mafioso ben può essere riconosciuta in qualsiasi località ove in precedenza fosse sconosciuto il fenomeno della mafia
(Sez. I, 14 gennaio 1987, Fiandaca); ovvia, ma non per questo meno significativa, è, però, nonostante tutto, la valenza assegnata al profilo territoriale allorché gli indizi dell' esistenza di un' associazione e della partecipazione alla stessa si riferiscono a zone in cui il fenomeno mafioso ha profonde radici storiche e culturali;
in
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tal caso si è detto
- - gli indizi assumono il valore di fatti concludenti e di indici rivelatori di una realtà criminale sottostante (Sez. I, 1° aprile 1987), così come il profilo organizzativo resta disancorato dalle tradizionali strutture mafiose.
Proprio perché il "tipo mafioso" di un' associazione inerisce al modo di esplicarsi dell' attività criminosa e non già al luogo di origine del fenomeno, non assume rilievo il fatto che, sia pure a fini strategici, l' associazione possa avere collegamenti con quelle che potrebbero definirsi
"case madri", come la mafia, la camorra o 'ndrangheta.
Tali entità hanno, infatti, realizzato un' unica organizzazione a struttura piramidale e verticistica, cui ricondurre le varie associazioni che operano in estensione territoriale sia nazionale sia internazionale eccedente confini di insorgenza del fenomeno, ma costituiscono una pluralità di associazioni criminose, spesso in contrasto tra loro, che, pur richiamandosi ai metodi e alla struttura mafiosa o camorristica, sono dotate di ampia sfera decisionale, operano in un ambito territoriale diverso e con una preponderante diversificazione soggettiva (Sez. I, 8 novembre 1984, Gangi;
v. anche, Sez. I, 11 aprile 1983,
Giuliano).
Le linee intepretative ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sono, pertanto, nel senso che anche in conseguenza del non determinate rilievo del profilo territoriale è impossibile ricondurre l' associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato;
alla definizione del modello è, infatti, estranea in quanto al di fuori dei
-
caratteri richiamati dall' art. 416-bis ogni indagine che presupponga una ricostruzione di fenomeni criminosi quali la mafia, la camorra e simili, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo. E ciò perché l' estrema varietà di tali fenomeni, il loro adattamento alle più diverse contingenze e la tipica segretezza delle organizzazioni escludono ogni possibilità di definizione e rendono arbitraria qualsiasi indagine che non abbia come obiettivo la verifica del
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modello cui si riferiscono le caratteristiche previste dall' art. 416-bis, 3° comma, c.p. Donde 1' erroneità dell' affermazione o della negazione della responsabilità penale che presupponga necessariamente l' esistenza di vertici
- e, quindi, di una specifica gerarchia о 1' esistenza di gruppi organizzati aventi una propria autonomia e comportanti il coinvolgimento di tutti gli appartenenti, previa fusione delle diverse unità, ovvero, nel caso di partecipazione di un solo associato, il mero concorso di questo nei singoli episodi delinquenziali (Sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola)...
2. Il precetto dell' art. 416-bis c. p. ha fornito una definizione dell' associazione di tipo mafioso i cui contorni, benché in gran parte mutuati dalla descrizione generalmente data dalla giurisprudenza precedente in tema di associazione per delinquere "semplice" (cfr., ex plurimis,
Sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio;
peraltro, una nozione di
"associazione mafiosa" già risultava, in termini analogi alla previsione dell' art. 416-bis c.p., dalla giurisprudenza in tema di misure di prevenzione), designano
1' associazione mafiosa come figura di reato dotata di connotati di assoluta autonomia in quanto strettamente connessi alla specifica tipologia del vincolo associativo, alle modalità dell' azione dei componenti il sodalizio, ai fini "istituzionali" perseguiti dall' associazionismo mafioso e dai membri di essa. sin dalle prime pronunce questa Corte ha sottolineato tale autonomia, rilevando che 1' associazione di tipo mafioso e le altre associazioni criminose, comunque localmente denominate,. sono figure del tutto distinte rispetto alla ordinaria associazione per delinquere. E' chiaro allora come 1' elemento maggiormente designante la fattispecie prevista dall' art. 416-bis viene subito individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez.I, 9 giugno 1983, De Maio;
Sez. I, 30 gennaio 1985, Scarabaggio). Esso, infatti rappresenta, 1' "in sè" dell' associazione di tipo mafioso, il dato che
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più diversifica quella prevista dall' art. 416-bis dalle altre associazioni criminali.
Sul piano della ricostruzione del reato, la "forza intimidatrice del vincolo associativo" utilizzata dagli associati trascende la stessa tipicità della condotta associativa di cui non costituisce una modalità di manifestazione, venendo, invece, definita come un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo “si avvalgono" (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta); un' espressione che allude al momento in cui l' associazione ha raggiunto quel minimo di forza intimidatoria in grado di creare le condizioni di soggezione e di omertà. Tutto ciò sta a significare che la condotta di partecipare ad un' associazione di tipo mafioso resta designata dalla semplice partecipazione ad un sodalizio che - ha di per sè le predette caratteristiche, senza che
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possa assumere rilievo il quantum da ciascuno dei partecipanti utilizzato al fine di far acquistare all' associazione la forza intimidatrice (a parte, ovviamente, il ruolo di capi, promotori e organizzatori) Un dato che
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rappresenta, dunque salvo che si sostanzi nella consumazione di ulteriori reati del tutto indifferente in relazione alle esigenze teleologiche considerate dall' art. 416-bis.
Pertanto, a qualificare о ad escludere la configurabililità di un' associazione di tipo mafioso è essenziale, anzi tutto, che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso
(Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco); nel senso che è l' associazione, e solo l' associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087).
Anche se tale definizione delinea, forse, una non troppo corretta individuazione dei rapporti tra l' avvalersi del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà, con la condotta tipica prevista dall' art. 416- bis c.p. che si esaurisce nel far parte di una simile
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associazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che art. 416-bis configura un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre perché si abbia associazione semplice è sufficiente la creazione di un' organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, perché ci si trovi di fronte ad un' associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell' ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI dicembre 1994, Imerti).
E ciò anche se 1' effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna 1' attività esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali (Sez. I, 9 giugno 1994, Pulito). Un principo, quello ora riferito, che pare ovvio nel caso di una associazione così potente da manifestare la sua forza intimidatrice nei confronti di organizzazioni, pur esse mafiose, ma destinate necessariamente a soccombere, ma certamente riferibile anche alle vere e proprie guerre di mafia per la conquista del territorio, operando entrambe le organizzazioni contrapposte attraverso la forza intimidatrice del vicolo associativo e dell' assoggettamento e dell' omertà che ne deriva. In cosa consista, poi, l' avvalersi della forza intimidatrice può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato che il metodo mafioso può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale, all' esterno (un fenomeno, non esclusivo delle cosiddette "vecchie mafie"); nel secondo caso, è stato perspicuamente posto in luce dall' interpretazione giurisprudenziale, come gli atti di violenza liві ли 343
o di minaccia (forse, parrebbe, più rigoroso parlare "di atti di intimidazione", non soltanto perché non necessariamente la violenza e la minaccia esauriscono la categoria delle condotte intimidatorie ma anche, e soprattutto, perché in tal modo diviene possibile fissare un discrimine concettualmente non irrilevante tra "forza di intimidazione" ed "attività di intimidazione") non realizzano, 1' effetto di per sè soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Sez.
VI, 10 marzo 1995, Monaco) Senza contare che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorquando, considerata in rapporto alle specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. “
VI, 3 giugno 1993, De Tommasi).
In una recente decisione la Corte ha, perciò, ritenuto
· che correttamente i giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un' associazione di stampo mafioso in un'. ipotesi in cui i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche dal comportamento processuale delle stesse (Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco).
Ulteriori elementi indispensabili per la configurazione di quello che si è definito l' "in sè" del delitto associazione di stampo mafioso sono la condizione di assoggettamento e quella di omertà cumulate fra loro, entrambe come conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui derivano causalmente;
se, infatti
- si è detto 1' assoggettamento e l' omertà dipendano da
-
fattori diversi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (come, ad esempio, da qualità soggettive di
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taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei propri elementi costitutivi, la sussistenza di un' associazione per delinquere comune (Sez. I, 21 ottobre 1986,
Musacco).
La giurisprudenza ha allora particolarmente insistito sul "metodo mafioso" che contrassegna il reato di cui all' art. 416-bis c.p., metodo seguito dai componenti dell' associazione nella realizzazione del programma associativo.
E', forse, questa una delle più interessanti messe a fuoco della condotta prevista dall' art. 416-bis. Pur non essendo componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio, il metodo si connota dal lato attivo per l' utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, si sprigiona per il singolo sia all' esterno dell' associazione sia al suo interno (Sez. I, 10 febbraio 1992, D' ND;
Sez.
VI, 10 marzo 1995, Monaco). Si è così ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito la quale aveva affermato che i vari tentativi di estorsione posti in essere dagli imputati fossero inseriti nelle finalità dell' associazione per delinquere che si caratterizzava per la sua forza di intimidazione e contava sull' assoggettamento e sull' omertà derivante da tale forza (Sez. I, 5 marzo 1987, Ferrentino;
v. anche Sez. I, 18 giugno 1990, MA). Così, ancora una volta, scorporando l' attività dal metodo: la prima, come si vedrà fra poco, si incentra nel contributo prestato all' associazione;
la seconda nell' utilizzazione del sodalizio in modo da creare assoggettamento e omertà.
Non basta, dunque, l' uso della violenza o della minaccia, che può essere previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati altrimenti tutte le associazioni
-
criminose aventi nel programma tali delitti diverrebbero automaticamente di tipo mafioso ma è necessario che la
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forza intimidatrice sia, non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare nel territorio
я ли 345
condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile 1' intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello Stato
e da creare una diffusa omertà (Sez. I, 1° luglio 1987,
Ingemi).
E' frequente l' enunciazione del principio secondo cui la forza di intimidazione non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati (né deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale), per il raggiungimento dei fini previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico 1″ associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell' associazione) e di omertà (che consiste in una forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l' opera di prevenzione o di repressione, che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all' esterno, ma anche all' interno dell' associazione;
v. Sez. I, 6 aprile 1987,
Aruta; Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle; Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli); un principio che pare assumere una significativa valenza ermeneutica soltanto se inteso nel senso che lo stesso far parte dell' associazione e l' agire esterno del consociato indica nell' assoggettamento e nell' omertà l' effetto della forza intimidatrice.
Senza che, peraltro, 1' effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva venga escluso dalla reattività dimostrata da alcune delle vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri di una societas sceleris prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto in una determinata zona (Sez. I, 9 giugno 1994, Pulito).
Proprio di recente si è, però, rilevato che non è sufficiente, per qualificare un' associazione a delinquere ai sensi dell' art. 416-bis c.p., che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà,
я ли 346
ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente
(Sez. I, 8 luglio 1995, Costioli). La proposizione va attentamente meditata perché se, per un verso, parrebbe spostare in avanti la soglia della condotta punibile ex art. 416-bis c. p., per un altro verso, dovendo la carica intimidatoria essere commisurata alla natura del sodalizio, non fa che esprimere un' esigenza (che appartiene più al momento probatorio che a quello sostanziale) che sembra connaturata alla stessa funzione della norma intimidatrice: quella cioè di un' effettiva utilizzazione della forza intimidazione che l' associazione esprime. In altri termini se il sodalizio è noto per la sua carica di terrore sembra di chiaro che essendosi già instaurato il clima assoggettamento e di omertà, assumerà maggior rilievo il profilo finalistico, per essere l' associazione "in sè”, mafiosa. Se, invece, 1' associazione non abbia raggiunto una tale “notorietà", occorrerà vagliare preliminarmente se in concreto la forza intimidatrice sia stata о no utilizzata. Sembra, inoltre, che l' espressione debba essere letta con 1' ulteriore statuizione ricavabile dalla pronuncia ora ricordata;
e cioè che 1' elemento caratterizzante l' associazione mafiosa si incentra sul grado di diffusività della forza intimidatrice, che non può essere dedotta da fatti episodici ma va ricavata dalle concrete condizioni di assoggettamento e di omertà. Una, soluzione che sembra raggiungere lo stesso approdo cui la giurisprudenza era pervenuta qualche anno prima, affermando che le dette condizioni devono riferirsi non ai componenti interni essendo siffatti caratteri presenti in ogni
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consorteria ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l' azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei
"prevaricanti", in uno stato di soggezione (Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri). Il CO di "diffusivita" della carica intimidatoria, richiamato di frequente in giurisprudenza, rappresenta uno dei profili più interessanti anche al fine
я ли 347
di vagliare le connotazioni personali minime del sodalizio.
Non può, ad esempio, escludersi che la carica intimidatrice possa rappresententare le risultante della diaspora dell' associazione "madre" e che, quindi i profili organizzativi e personali assumano una valenza del tutto marginale.
Certo è che la forza intimidatrice, rappresentando essa stessa espressione del metodo mafioso, non necessita di un' esplicita attività di coartazione. Ben più rappresentativo di tale metodo e ciò è stato puntualmente
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avvertito dalla giurisprudenza forma di
- è la intimidazione indiretta scaturente dallo stesso vincolo associativo attraverso frasi o comportamenti sottilmente allusivi, ma pur sempre efficaci per il raggiungimento dei fini perseguiti dall' associazione (Sez. I, 30 gennaio 1985,
Scarabaggio, cit.). Anche così, infatti, si manifesta quella capacità di suscitare terrore derivante dall' associazione in quanto tale, la quale, pertanto, deve essere dotata di specifica potenzialità a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia, tant' è che come è stato
-
acutamente rilevato la forza intimidatrice fa parte del patrimonio di tipo mafioso (Sez. I, 30 settembre 1986,
Amerato, 174637). circa la nozione di omertà, una decisione di questa
Corte, oltre ad offrirne una dimensione direttamente collegata ai fini perseguiti dall' associazione mafiosa, pare anche fare di essa il momento effettivamente designante l' avvvalersi della forza di intimidazione. Perché sussista omertà, si è detto, basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale;
che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non soltanto di danni all' integrità della propria persona, ma anche solo all' attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l' autorità giudiziaria denunciando il singolo che compie 1' attività intimidatoria non impedirà che si abbiano ritorsioni
-
dannose per la ramificazione dell' associazione, la sua
Я лес 348
efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. E, tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessaria omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dover chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all' associazione o da questa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese;
a tale ultimo fine non è necessario che his conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all' omertà; queste ultime, infatti, indicano 1' obiettivo che 1' associazione tende a realizzare costituiscono un possibile posterius e non un prius logico e cronologico (Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo).
Una conclusione davvero significativa perché viene a descrivere la soglia superata la quale la forza intimidatrice diviene davvero strumentale alla realizzazione dei fini;
cosi da lasciar intendere che può esistere una forza intimidatrice non ancora assurta al livello di carica mafiosa.
Quasi compendiando i riferiti principi, gli elementi qualificanti del sodalizio criminoso di cui all' art. 416- bis c.p. sono stati correttamente ritenuti come essenzialmente inerenti al modus operandi dell' associazione e alla specificità del bene giuridico leso.
Il primo consiste nell' avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell' organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell' ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà.
Il secondo si incentra nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio, l' associazione si assicura la possibilità di commettere più delitti e/o di acquisire e conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo, oltre
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che per l' ordine pubblico in genere, anche per l' ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell' associazione, e che se è, invece, indotta da altri fattori, si avrà l' associazione per delinquere ex art. 416 c.p., non quella di tipo mafioso;
ne discende che l' associazione di tipo mafioso si caratterizza, non tanto per la sua struttura, quanto per una certa intensità e stabilità del vincolo sodale, perché solo in relazione ad un forte vincolo può determinarsi quell' efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza dell' esistenza stessa dell' associazione (Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraous;
cfr. anche
Sez. I, 14 gennaio 1987, Fiandaca).
Dal profilo concernente il "vincolo associativo" e la sua "forza intimidatrice sembrano estranei gli aspetti organizzativi e pluripersonali del sodalizio che devono rispondere soltanto ai requisiti di cui al 1° comma dell' art. 416-bis. Pure se sembra evidente che il richiamo alla
“stabilità” ed alla "intensità” del vincolo non può non riverberarsi (nonostante talune pronunce della Corte di cassazione affermino il contrario), anche in relazione ai fini perseguiti dall' associazione, sul "modello mafioso".
La giurisprudenza pare, però, anche orientata nel senso che la prova del carattere mafioso di una consorteria può essere desunta dall' esistenza di un' efficiente organizzazione e di un rigoroso legame associativo, dei quali sono chiari sintomi la convocazione degli adepti per adunanza da tenersi in una località nascosta o poco un'
accessibile, il numero delle persone che vi partecipano, la dislocazione di alcuni individui con compiti di custodia
(Sez. I, 26 marzo 1984, Zappia).
Ancora, si è detto che la prova degli elementi caratterizzanti dell' ipotesi criminosa di cui all' art. 416-bis c.p. ben può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso: segretezza del vincolo;
rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti;
uso di un rituale particolare per l' iniziazione dei
я ли 350 nuovi soci;
rispetto assoluto del vincolo gerarchico;
utilizzazione di un linguaggio criptico;
accollo delle spese di giustizia da parte della cosca;
diffuso clima di omertà, conseguenza e indice rivelatore dell' assoggettamento della popolazione alla consorteria;
assassini con stile mafioso di presunti componenti della stessa (Sez. III, 16 gennaio,
1992, Sconosciuto).
Sulla natura plurioggettiva del delitto si è ancora una volta insistito, rilevandosi che il bene giuridico protetto
è costituito non solo dall' ordine pubblico in genere, ma anche dall' ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell' associazione ad acquisire il controllo dell' economia del luogo, nell' insieme e per settori (Sez.
I, 30 settembre 1991, Di ST). Poiché, dunque, il controllo sulle attività economiche é solo uno dei possibili scopi della' associazione per delinquere di stampo mafioso, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all' art. 416-bis c.p. (Sez.
II, 22 novembre 1994, Seminara).
3. L' aspetto predominante della forza intimidatrice del vincolo associativo nell' ambito del fatto reato descritto dall' art. 416-bis c.p. ha finito per relegare ad un ruolo, in certo senso, secondario il profilo concerente le finalità il cui perseguimento è richiesto dalla legge per qualificare l' associazione come di tipo mafioso.
- proprio sul piano Davvero emblematica appare allora la stațuizione stando alla quale la tipicità metodologico- del modello associativo delineato dall' art. 416-bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l' associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l' attuazione od il conseguimento del fine attraverso l' intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di lin en 351
soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio (Sez. I, 10 febbraio
1992, D' ND).
Due proposizioni sembrano, peraltro, estremamente significative sul tema dei fini perseguiti.
La prima è che le finalità dell' associazione di tipo mafioso devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare 1' ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sè formalmente lecite (che, peraltro, divengono sostanzialmente illecite sia perché inserite nel programma dell' associazione sia perché costituenti la proiezione finalistica dell' elemento strumentale costituito dall' essersi i partecipi dell' associazione avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che da essa derivano); con la
conseguenza già precisata che, prevedendo 1' art. 416-
-
bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili all' economia pubblica, l' ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo v del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l' ordine pubblico generale
(Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). Una linea interpretativa ribadita dall' affermazione che la consorteria è di tipo mafioso quando il vincolo associativo ha una particolare intensità e stabilità, di guisa che essa, avvalendosi della forza di intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva, esista e operi permanentemente fuori della legge e abbia a presidio un' organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi scopi, riassumibili nelle finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e di acquisire vantaggi economici illeciti di ogni genere, attraverso la commissione di una serie indeterminata di
в ли 352
azioni criminali (Sez. I, 29 gennaio 1988, Caccamo). Con la precisazione davvero indispensabile che, pure se in tale
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statuizione sembra prevalere un' oggettività giuridica direttamente incidente sull' ordine economico, il profilo pare bilanciato dalla possibilità che l' associazione di tipo mafioso venga contraddistinta da una tipologia di attività-fine coincidente con quella descritta dall' art. 416 c.p.
La seconda è che, ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 416-bis c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente gli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né perché si realizzi la condizione di partecipazione dei
,
singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la
,
forza di intimidazione né consegua direttamente, per sè per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l' associazione, contrassegnato dal connotato dell' ingiustizia;
la condotta di partecipazione si è
-
aggiunto - può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all' esistenza e al rafforzamento dell' associazione e, quindi, alla realizzazione dell' offesa degli interessi tutelali dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell' ambito dell' associazione (Sez. 15 aprile 1994, Matrone). I
Ulteriormente argomentando, nello specifico, che il controllo delle attività economiche non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell' ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che tale controllo venga realmente assunto
(Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi).
4. Quando la finalità dell' associazione mafiosa si sostanzia nella commissione di delitti, pur essendosi ritenuto ai fini dell' applicazione dei principi di diritto intertemporale che 1' art. 416-bis c.p. non ha
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introdotto una fattispecie delittuosa sconosciuta all'
я ми 353 ordinamento, ma ha definito una particolare figura di associazione per delinquere prima rientrante tra quelle di cui all' art. 416 dello stesso codice (Sez. I., 15 febbraio
1989, Angiollieri;
la finalità perseguita con il metodo mafioso si è detto è, infatti, pur sempre quella di
- -
commettere delitti;
così Sez. I, 8 giugno 1988, Bonaccorsi), si è affermato in giurisprudenza che nell' associazione per delinquere e nell' associazione per delinquere di tipo mafioso, la condotta e 1' evento sono essenzialmente
* diversi, in quanto il primo presuppone l' accordo per commettere una serie indeterminata di reati, mentre il secondo ha come elemento specializzante la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e, come elemento tipico, quello di perseguire anche la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti e vantaggi ingiusti;
con la conseguenza che il titolo di reato di cui all' art. 416-bis delinea un' ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando risulta finalizzato alla commissione di delitti, si atteggia a norma speciale ai sensi dell' art. 15 c.p., mentre nelle ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse esso costituisce un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratteristiche
(Sez. I, 31 gennaio 1985; cfr. anche sez. I, 23 maggio,
1988, Abbinante;
Sez. I, 1° aprile 1992, Bruno).
Sotto un diverso versante, si è ritenuto che, se per la configurabilità del reato di cui all' art. 416 c.p. la condotta penalmente rilevante è quella volta alla costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi, il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e nuove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di cui all' art. 416-bis c.p. è penalmente rilevante
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non il fatto e la condotta produttiva del sodalizio momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudice penale ma il metodo, il sistema, i mezzi
-
utilizzati dal sodalizio e dai suoi associati per conseguire finalità anche generalmente lecite (ma che, per l' adozione di quel metodo, si convertono in illeciti) ed una sola delle quali (commettere delitti) è comune all' associazione per delinquere. I fatti oggetto delle norme suddette sono, quindi, sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti, funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un' associazione per delinqere comune in un associazione di tipo mafioso e la conseguente configurabilità del concorso formale di reati (Sez. I, 10 aprile 1987, Saviano).
Caratteri strutturali comuni tra i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. sono, dunque, l' accordo a carattere generale e continuativo volto all' attuazione di un programma di delinquenza destinato a permanere anche dopo
1' eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati, nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. ciò che differenzia 1' associazione di tipo mafioso dalla comune associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti, non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel 3° comma dell' art. 416-bis (Sez. I, 30 settembre 1986,
Amerato).
5. E' appena il caso di rammentare che 1' elemento distintivo tra i delitti associativi di cui agli artt. 416 e
416-bis c. p. e la semplice compartecipazione criminosa di
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cui all' art. 110 dello stesso codice, è costituito dalla natura dell' accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato l' accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l' ordine pubblico;
nei delitti associativi, invece, l' accordo criminoso è diretto all' attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez.
I, 1° luglio 1987, Ingemi).
Peraltro, pure se 1' accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e telelologici
..:
profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, 1 accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice
(sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l' accordo si
- esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, sez. I, 22 settembre 1994). Del resto, l' accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell' assetto divisato, ad un' attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un' attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall' art. 115 c.p. A tale regola il 1° comma di tale articolo enuncia un' espressa eccezione ma sempre relativa all' ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può sin da ora contestarsi che i criteri interpretavi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un
G ellell 356
vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell' ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l' attività di mera partecipazione, così da consentire l' utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure quel che più interessa nel
-
discriminare le categorie ora ricordate de Perala sussistenza del reato associativo, dunque, accordo
(coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono parti ciascuno dell' ambito dei compiti assunti o affidati di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti. E' la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, ininfluente 1' inserimento del reato di 霉
associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini della identificazione dell' essenza stessa di tale reato.
Predominante diviene, allora, il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un' autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall' ordinamento, dal pericolo per l' ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l' accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente pluriggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello).
6. Già le problematiche scaturite relativamente alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed ai fini della
я ли 357
associazione lasciano intravedere la tipologia di condotta delineata dal legislatore sotto l' espressione "chiunque fa parte di un' associazione di tipo mafioso" richiesta (per ciò solo) perché venga integrata la fattispecie di reato prevista dall' art. 416-bis c.p.
Fa parte, cioè di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, avvalendosi (0 sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall' ultima parte del 3° comma dell' articolo in esame.
-Una proposizione che nella sua assoluta sinteticità pare in grado di ripercorrere i tracciati intepretativi seguiti dalla giurisprudenza nel delineare sia la condotta materiale sia l' elemento psicolologico del reato previsto dal 1° comma dell' art. 416-bis c.p. L' affermazione che la partecipazione ad un' associazione di tipo mafioso presuppone che l' attività materiale dell' imputato deve poter essere riferita alla vita dell' organizzazione criminale ritenuta sussistente ed in vista del perseguimento delle sue finalità, divenute così causa comune dell' agire del singolo e della struttura delinquenziale (Sez. I, 26 ottobre 1987, Bongiorno) sembra descrivere con assoluta puntualità il rapporto di immedesimazione che unisce il singolo al sodalizio criminale. Al contempo, l' individuazione di una espressione come “fa parte" non può che alludere ad una condotta che può acquisire forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera":
Sez. I, 29 aprile 1988, Stabile). Il "far parte” non è, però, una condizione statica, quasi una rendita di posizione, ma è una condizione necessariamente dinamica, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all' esistenza o al rafforzamento dell' associazione e, quindi, alla realizzazione dell' offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolge
в ец 358
nell' associazione (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli;
Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle). Un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale, e che venga svolto con la consapevolezza e la volontà di associarsi, allo scopo di contribuire al programma dell' associazione
(Sez. I, 29 novembre 1990, Avitabile;
senza che si possa distinguere salva l' operatività del 2° comma dell' art.
- 416-bis tra ruolo principale e ruolo secondario: Sez. I,
6 aprile 1987, Aruta).
Ancor più precisamente, a proposito della figura del partecipe - che è punito per il solo fatto di partecipare
"per ciò solo" utilizzata(nonostante manchi la clausolamanchi 1 dall' art. 416, 1° comma' e dal 2° comma dello stesso articolo "per il solo fatto" e dall' art. 416-bis, 2°
- -
comma, esclusivamente per coloro che "promuovono, dirigono o organizzano l' associazione" (non è, infatti, necessario il compimento di attività di tipo mafioso;
Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna,), la giurisprudenza ha chiarito come la figura di reato prevista dal 1° comma dell' art..
416-bis c.p. presuppone due diversi e successivi comportamenti: 1' uno attivo, consistente nel compimento di un atto di associazione e l' altro omissivo, consistente nell' assenza di un atto di recesso (così, Sez. I, 27 febbraio 1992, De Carli); cosicché il delitto di cui all' art. 416-bis si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualità di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede volontariamente (o, essendosi l' associazione sciolta ridotta ad un numero inferiore a quello legale, vi è l' impossibilità o l' irrilevanza giuridica del recesso;
Sez.
22 aprile 1985, Fallica). I,
Entrambe le proposizioni per quanto dommaticamente
-
ineccepibili rivelano qualche difficoltà sul piano
-
applicativo, peraltro, subito avvertite dalla giurisprudenza.
Quanto alla prima, si è infatti osservato che la mancata legalizzazione cioè l' atto formale di inserimento nell'
-
- non esclude che il ambito dell' organizzazione criminosa ri enел 359
partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell' associazione;
la "legalizzazione" costituisce, infatti, un dato formale ed usuale, che denota 1' inserimento organico dell' agente nell' organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all' organizzazione allorché 1' agente, in concreto, sia inserito nell' organizzazione;
l' art. 416- bis c.p. (come pure 1' art. 416 dello stesso codice) incrimina, del resto, chiunque fa parte dell' associazione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali egli entri a far parte dell' orgnizzazione criminosa (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta;
cfr. altresì, Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, che ha ritenuto non decisivo il ricorso a formule rituali di affiliazione, essendo sufficiente il consapevole accrescimento della. potenziale capacità operativa e della temibiltà dell' associazione).
Mancando di norma un atto costitutivo, la prova dell' esistenza di un' associazione con finalità criminose deve essere desunta da à facta concludentia, nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, qualora dalle modalità di esecuzione e da altri elementi possa rilevarsi 1' esistenza del vincolo associativo;
la necessità di ricorrere alle prove indirette non può però risolversi nell' accettazione di elementi di scarsa significatività o di una probatio incompleta, integrata da congetture ed affermazioni apodittiche (Sez. I,
23 maggio, 1988, Abbinante).
D' altra parte, poiché la mancanza di atti costitutivi e di formali iscrizioni tipica delle associazioni di indole mafiosa, nonché la loro segretezza, comporta che alle stesse non possano essere applicati rigidi schemi di identificazione e che le qualifiche e funzioni svolte possano essere le più disparate, con compartimentazioni interne che non consentano о addirittura escludano la conoscenza tra loro di tutti gli associati, il ruolo di un partecipante o di più partecipanti può consistere anche e soltanto nello svolgimento di una mera attività di
я ли 360
- ai finiintermediazione, potendo apparire indispensabile
-della realizzazione del comune programma criminoso che si presentino come distinte ed autonome, operazioni, invece, strettamente e necessariamente collegate (Sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola). Così, ancora una volta, discriminando quelle figure di confine “accostate" (in senso atecnico) alla mafia, ma non appartenenti ad essa.
. Ma, sul piano del contegno commissivo si è anche precisato che la condotta di partecipazione ad un' associazione per delinquere non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all' associazione che sia già formata, occorrendo, invece, la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della stuttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con 1' associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d' onore", ai fini anzidetti (Sez. I, 24 giugno 1992, Alfano).
Ancora, con riferimento all' ingresso del "partecipe" nel nucleo associativo, non si è mancato di rilevare in
-
una decisione che potrebbe far discutere anche per le interferenze con la complessa e dibattuta tematica del concorso eventuale, che solo di recente ha tovato composizione in giurisprudenza (Sez. un., 5 ottobre 1994,
Demitry) che, ai fini della configurabilità del reato di
-
partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'
и ли 361
organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio dell' organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l' obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest' ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell' ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale;
ciò omettendo di ricorrere alla diversa figura del cosiddetto
"concorso eventuale".
Delicato è anche il secondo profilo, quello concernente la cessazione della partecipazione, un' evenienza che ha, nello specifico, evidenti contiguità con il fenomeno del pentitismo.
La tematica è, peraltro, comune a tutti i reati permanenti. Gli unici elementi di solo parziale singolarità riguardano, semmai, l' individuazione dell' atto di recesso del partecipe, la privazione della sua libertà personale accompagnata da condotte significative del permanere dell' adesione al sodalizio criminoso, l' efficacia della sentenza di condanna di primo grado, l' efficacia dissolvente o no della capacità operativa dell' organizzazione, conseguente all' arresto dei capi e dei componenti di maggior prestigio e la permanenza in libertà di altri componenti capaci ed efficienti. circa gli scopi ed i conseguenti riverberi sull' elemento soggettivo del reato previsto dall' art. 416-bis,
1° comma, c. p., 1' alternatività dei fini che caratterizzano e specializzano la norma del 3° comma dello stesso articolo ha fatto escludere che per aversi delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sia necessario che 1' agente consegua direttamente un profitto ingiusto, essendo sufficiente, invece, che l' associato si avvalga della forza лег 362
di intimidazione propria dell' associazione della quale egli fa parte e del conseguente stato di omertà degli estranei per commettere i delitti scopo, anche se questi non siano caratterizzati dall' uso strumentale della violenza (Sez. I,
6 aprile 1987, Aruta). Non è, dunque, indispensabile che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice;
né è necessario che la forza di intimidazione dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, né, tanto meno che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sè o altri (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli)
In conclusione, stando alle pronunce giurisprudenziali prese in esame, 1' elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione, intendendosi per tale la stabile permanenza di vincolo associativo fra gli autori del reato (almeno in numero di tre), allo scopo di realizzare una serie di attività tipiche dell' associazione e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati del 3° comma dell' art. 416-bis, qualicanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l' attuazione del comune programma delinquenziale con quasivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, 15 maggio
1994, Clementi).
G ouД 363
2. Le a PEassociazioni facenti capo
LE, PE LL e Placido UR.
1. alleLa sentenza impugnata, con riferimento associazioni facenti capo a PE LE, PE
LL e DO UR, ha seguito una verifica attenta alle dichiarazioni di entrambi i collaboranti, rimarcandone il valore descrittivo e la reciproca corrispondenza, sia in relazione ai singoli episodi dagli stessi narrati, indicazioni sui moventi sul ruolo in cui erano collocati gli esecutori e le vittime appartenenti alle aggregazioni criminali, sui collegamenti tra i vari episodi delittuosi, sulle armi più volte usate in occasione di diversi delitti, sulle basi operative dalle quali si muovevano о si incontravano i singoli affiliati e gli esecutori) che contengono costanti ed univoci richiami alla vita ed alle finalità della consorteria criminosa facente capo ai tre, sia con riguardo agli aderenti, ai profili organizzativi, alla struttura del sodalizio, ai conflitti con le associazioni che ne insidiavano il dominio territoriale, così da consentire di delineare un quadro davvero unitariamente articolato delle vicende interne fondamentali della organizzazione e dei crimini commessi dalle associazioni operanti in Paternò, Adrano e
AN.
Ha puntualizzato il giudice a quo la convergenza nella indicazione delle "basi", a sua volta riscontrata anche dal testimoniale raccolto;
nella equiprovenienza delle armi di volta in volta utilizzate e nella localizzazione dei siti destinati al loro occultamento: un dato, quello della equiprovenienza, di valenza assolutamente esponenziale, anche perché ha ricevuto, pressoché costantemente, elementi di conferma dagli accertamenti balistici;
nelle precisazioni quanto al significativo possesso, da parte di taluni consociati, di auto blindate.
Senza contare gli ulteriori riscontri costituiti dalle dichiarazioni rese da PO LL (personaggio al h olle 364
vertice della consorteria TA) al capitano Papa, che delineano un preciso ed attendibile quadro del sodalizio del gruppo operante, appunto, in AN, nel campo delle estorsioni, ed in AN nel settore degli stupefacenti;
con indicazione dei membri più rappresentativi dell' associazione, del ruolo egemone assunto in Adrano da
SA IR dopo 1' arresto di PE LL, dell' irreperibilità cui si erano dati gli associati nel timore di interventi delle forze dell' ordine allorché si era diffusa la notizia delle rivelazioni dell LE. con nitide argomentazioni, da parte del giudice à quo, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti nella ricostruzione degli eventi che designarono la zona ove le organizzazioni operavano col tristo attributo di "triangolo della morte
.Un' attendibilià che va qui rimarcata, perché i collaboratori si trovavano in posizione di vertice in seno alle consorterie e dunque partecipavano, di norma, quanto meno alla fase deliberativa dei singoli delitti. Come comprovato dall' assoluta precisione descrittiva quanto alla strutturazione, alle finalità, alle alleanze, ai contrasti, ai ruoli specificamente svolti da ciascuno dei compartecipi, alla scelta delle basi;
fatti, dunque, di cui sia l' LE sia il LL avevano diretta conoscenza, o, che è lo stesso attesa la loro posizione apicale apprendevano in forza del flusso circolare delle
-
informazioni riguardanti tutti i dati di interesse comune, e specificamente, quelli attinenti alla struttura e alla organizzazione del nucleo. Il tutto facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza circa la conformazione del reato previsto dall' art. 416-bis c.p., secondo le linee già ampiamente tracciate al n. 1. 2. La sentenza impugnata ha, poi, lucidamente disegnato, sempre sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti e degli ulteriori elementi di conferma, uno spaccato estremamente significativo e da valutare per il suo peculiare valore designante anche per i riverberi che esso
в ени 365
proietta sulle vicende concernenti le c.d. "associazioni avversarie" relativamente alla nascita della consociazione tra le organizzazioni criminali già operanti in PA,
AN e AN, con indicazione dei singoli associati e del ruolo da ciascuno di essi rivestito, del sistema di ripartizione degli utili (anche a favore degli affiliati detenuti), della formazione del gruppo di fuoco misto
(composto, cioè, da membri di ciascuna delle associazioni consociate), del traffico di sostanze stupefacenti;
sottolineando come ne sia emerso, senza possibilità di dubbio, che le organizzazioni criminali originariamente distinte che, verso la fine degli anni settanta, operavano nel settore dei furti, delle rapine e delle estorsioni nei singoli territori, si consociarono attraverso l' istituzione di un collegamento organico per le decisioni di maggiore rilevanza per la vita associativa, così da assicurare alla consociazione una maggiore potenza;
ha individuato, poi, la rete di collegamenti con esponenti della criminalità catanese, nonché il monopolio del trasporto delle merci acquisito da PO LL con la costituzione della
"Sudtrasporti".
Di questa consociazione non ha espressamente riferito l'
LE; senonché l' impugnata sentenza ha correttamente ritenuto come un tale elemento sia del tutto privo di rilievo, avendo il collaborante fatto richiamo ad una serie di episodi delittuosi di interesse comune per la vita della consociazione, con il coinvolgimento di partecipanti di ciascuna consorteria, ed alle ragioni che avevano successivamente provocato la crisi del sodalizio consociato;
fatti tutti che presuppongono proprio l' esistenza di un tale nucleo organizzativo, con descrizione anche delle competenze decisionali nell' ambito del territorio, con richiamo all' "autonomia finanziaria" (salvo un breve periodo di unificazione della "cassa"), alla disponibilità comune di armi e di basi, all' assistenza da parte di tutti i consociati ai gruppi di fuoco misti.
li оли 366
Traendone la nitida, quanto logica, conclusione dell' esistenza di una vera e propria affectio sociatatis fra le tre associazioni.
Con assoluto rigore logico, poi, la decisione impugnata ha precisato come la consociazione avesse reso ancor più potente la forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo nei vari settori delle estorsioni, delle rapine e del controllo degli autotrasporti, nonché del traffico di stupefacenti entro un' area territoriale allargata, con rapporti con le consorterie catanesi operanti a livello nazionale. Senza contare 1' innumerevole serie di episodi omicidiari al fine di imporre 1' assoluta supremazia del gruppo nell' ambiente, attraverso l' eliminazione degli avversari.
Così da pervenire, anche qui con giudizio largamente argomentato, a definire la consociazione come provvista di una tale carica intimidatoria da creare all' esterno una situazione di assoluto assoggettamento ed omertà.
Un dato ulteriormente confermato da taluni reati-fine particolarmente significanti, quali svariati efferati omicidi, chiaramente derivanti dalla spietata lotta per il dominio del territorio fra le consorterie, o riferibili a soggetti che avevano tentato di porre in crisi 1 a credibilità della forza intimidatrice del sodalizio
(emblematico è l' omicidio di TO TA) ovvero, ancora, che erano sospettati di essere confidenti della polizia (si pensi all' omidio di ET US).
Un' ulteriore argomentazione circa la sussistenza della situazione di assoggettamento e di omertà la sentenza impugnata l' ha pure qui con il massimo rigore critico.
- -
individuata nel "generalizzato atteggiamento" di sottomissione e di assoluto diniego di collaborazione con gli inquirenti”, che ha determinato le persone offese al silenzio nonostante la lunga serie di rapine e di estorsioni che hanno vessato per un decennio gli operatori economici;
in più, nell' assenza di qualsivoglia collaborazione con la giustizia delle stesse vittime degli attentati e dei familiari degli uccisi.
я ми 367 3. Quanto alla prova sia dell' esistenza di associazioni di quel tipo sia della partecipazione a ciascuna di esse, il giudice a quo si è mosso in puntuale coerenza ermeneutica con gli itinerari seguiti da questa Corte Suprema.
Sotto il primo profilo, si è conformato al principio che, per la specifica qualificazione di tipo "mafioso" dell' associazione di cui all' art. 416-bis c.p., 1'
interprete è autorizzato a coordinare gli elementi indiziari in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati: se e sempreché l' indizio (oltre a rivelarsi certo ed a trovare un preciso e concreto riscontro nella realtà, per cui, fra
1' altro, la prova dell' associazione non può essere affidata al notorio) deve essere tale da consentire, attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso, la deduzione del fatto da provare (Sez. I, 16 marzo 1987,
Mammoliti).
Pur conferendo al narrato dei collaboranti un consistente rilievo dimostrativo, la Corte di assise di secondo grado si
è anche implicitamente uniformata al principio in forza del quale ai fini di una corretta motivazione della sentenza, emessa al termine di un procedimento per il delitto di associazione di stampo mafioso, il giudice deve privilegiare la prova logica che rappresenta, nella prevalenza dei casi, il fulcro centrale e insostituibile attraverso cui è possibile la ricostruzione di determinate realtà, su quella diretta, quale si concreta nella confessione, nella chiamata in correità e nella testimonianza;
con la conseguenza che deve ritenersi configurato il delitto di cui all' art. 416- bis c.p. qualora non si rinvenga, pur di fronte di un clima intimidatorio instaurato dagli associati nell' ambiente circostante, la presenza di prove tali da consentire l' attribuzione a tutti o ad alcuni degli appartenenti all' illecito sodalizio degli episodi più gravi e significativi che tale clima avrebbero determinato;
in specie allorché dagli atti processuali emergano coincidenze di ordine temporale, identiche nature e modalità di esecuzione dei
я м и 368 che,reati, attuazione di danneggiamenti e attentati correlati a fatti attribuiti a persone note e processate, possono far rientrare tutti questi episodi nell' ambito delle attività esercitate dall' associazione di cui all' art. 416-bis c.p. (Sez. I, 14 ottobre 1986, Cappello). Circa il secondo profilo, si ricava dalla lunga motivazione della decisione impugnata 1' adeguamento alla regola, costituente ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell' esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo criminoso può deve essere desunta da facta concludentia con ragionamento logico induttivo e deduttivo da cui si possa ricavare che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l' espressione di un programma di delinquenza oggetto dell' associazione stessa (Sez. I, 13 giugno 1987,
P.G. Napoli).
Cosicché, per valutare la rilevanza penale della condotta di chi è accusato di far parte di un' associazione criminosa, non occorre che siano definiti i contorni numerico-soggettivi del gruppo delinquenziale, essendo sufficiente che 1' esistenza di consorterie mafiose con numerosi associati sia certa e che i dati esterni della condotta dell' accusato rivelino i tratti specifici del comportamento mafioso (Sez. I, 6 aprile 1988, Iannazzo).
Rimarcandosi, ancora, come, quando siano assenti le prove formali, il principio del libero convincimento consente di desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni fattore il quale possa essere considerato sintomatico del pactum sceleris (Sez. I, 21 marzo 1989, Agostani), e che, pur dovendosi escludere 1' identità di semplici relazioni di parentela e di affinità a costituire, di per sè, prova o anche soltanto indizio della appartenenza di taluno ad un' associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un' organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall' altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia (in senso lato), alla quale fa capo l' organizzazione stessa, nel medesimo campo nel
G oell 369
siffattovenga considerato, in quale questa opera - contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei su indicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. I, 1° luglio 1994, Agostino)
в ели
: 370
3. I singoli ricorsi.
1. PEPoiché i motivi di ricorso proposti da
LE e da PE LL concernono l' uno la sua capacità di intendere e di volere, sia al momento del fatto sia al momento del processo senza, peraltro, contestare il contenuto delle confessioni, se non nel senso che esse sarebbero state provocate dal suo stato patologico 1' :
altro la misura della pena inflitta, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza per la parte relativa alla responsabilità, l' esame di questa corte relativamente ai reati associativi che formano oggetto della présente vicenda processuale resta, anche qui, circoscritto alla posizione dei soggetti diversi dai due collaboranti. 2. Va, anzi tutto, dichiarata 1' inammissibilità dei ricorsi proposti, in materia di reati associativi, da NT
LE, EN SI, CO ON,
EB TI LI, TO CO, OL Lo CE,
SA RI, GI CO, EL TI, SA
AN e DO AS.
Infatti, i ricorsi dell' LE, dell' SI, del
CO, del CO, del TI e del AS (senza che, ovviamente, per quest' ultimo imputato, il vizio genetico del ricorso possa risultare sanato dai motivi aggiunti) non fanno che riprodurre l' atto di appello, mancando di formulare alcun addebito alla sentenza impugnata, con conseguente genericità delle doglianze.
Quanto al ON, i motivi da lui proposti si riferiscono alla posizione di NT LE, donde la carenza di interesse nel ricorrente.
Del tutto generico quanto ai contenuti è, poi, il ricorso del TI LI (il cui atto di appello è risultato, peraltro, anche tardivo), sia in relazione all' affermazione di responsabilità sia in relazione alla misura della pena inflitta.
в ееее 371
Per la medesima genericità addebitata al ricorso del
TI LI la stessa sorte merita il ricorso proposto da
OL Lo CE.
3. OV GI ha denunciato violazione dell' art. 192
c.p.p. per avere la sentenza "fideisticamente" affermato l' attendibilità dei collaboranti, pur in mancanza di qualsivoglia elemento concreto che consenta di coinvolgere
1' imputato quale appartenente all' associazione di tipo mafioso.
Le censure sono infondate.
sentenza impugnata ha, infatti, ampiamente La
.
argomentato l' inserimento del GI affiliato al gruppo
-
di AN nel settore del traffico delle sostanze
-
stupefacenti (v., al riguardo, quanto è stato lungamente motivato a proposito dell' omicidio del Di MA ed al tentato omicidio del DO), nonché in ulteriori attività criminose che comprovano il contributo apportato dal ricorrente alla vita della societas sceleris
(predominante rilievo assume la sua partecipazione all' omicidio di IO AN). 4. eSA Greco ha lamentato erroneità contraddittorietà della motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità per i reati di partecipazione ad. associazione per delinquere di tipo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Un ulteriore vizio della motivazione viene, poi, ravvisato nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata ha lungamente motivato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, facendo riferimento alle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, quanto al permanente inserimento di “RI
AN nel consociato sodalizio biancavillota.
LE ha rivelato, infatti, la partecipazione del
RE a numerosi fatti inerenti all' attività associativa, nonché al traffico degli stupefacenti, puntualmente indicando le modalità di controllo del territorio.
b olle 372
Dichiarazioni che hanno ricevuto totale conferma nel narrato del LL che, nell' additare il RE come appartenente al gruppo di AN, lo ha anche indicato come inserito nel commercio della droga (una dichiarazione ulteriormente accreditata da Scialfa NT, con riferimento a circostanze specifiche), commercio il cui perno era costituito dal AR. E' stato anche accusato per essere persona addetta alla assistenza degli associati latitanti.
Senza contare la sua accertata presenza alle riunioni per la spartizione dei proventi.
Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62-bis c.p., specificamente denegate all' imputato proprio con riferimento ai reati associativi, il giudice a quo, con motivazione ampiamente argomentata ed esente da qualsivoglia vizio logico e giuridico, ha precisato il ruolo assai attivo svolto dal RE nelle consorterie, sintomatico di una rilevante pericolosità sociale e di un' elevata capacità a delinquere, confermate dai pessimi e reiterati precedenti penali per reati in materia di armi e contro il patrimonio. 5. ZI UR ha denunciato difetto di motivazione e travisamento del fatto relativamente all' affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per l' assenza della "doppia chiamata”.
Il ricorso è infondato.
Con motivazione rigorosamente osservante il canone previsto dall' art. 192 c.p.p., il giudice a quo ha ritenuto che, sulla base delle attendibili e reciprocamente riscontrate dichiarazioni dei collaboranti, è risultata l' assidua frequentazione del UR (AT del capo della consorteria biancavillota) con esponenti assai qualificati della consociazione, con ineludibili elementi di conferma, quanto al profilo concernente la partecipazione all' associazione qualificata, provenienti dalle dichiarazioni di
NT Scialfa, in ordine alle forniture di droga, attività cui erano dediti i UR.
oill 373 6. Un' analoga sorte va assegnata al ricorso proposto da
ET La OS, sempre incentrato su censure coinvolgenti le chiamate in correità dell' LE e del LL. L' impugnata decisione ha, con giudizio logico insindacabile in questa sede, perché sorretto dalla puntuale indicazione dei mezzi di prova posti a base della sua statuizione, ritenuto il permanente inserimento del La OS
(soprannominato "testazza" “tistuni”) nel contesto associativo così come addebitato, rimarcando le concordi, specifiche propalazioni di entrambi i collaboranti dalle quali è agevole trarre la conseguenza che il ricorrente era particolarmente attivo nel gruppo di AN capeggiato da DO UR, ove partecipava a riunioni della consorteria, operando nel settore degli stupefacenti, insieme al AR, con il quale venne tratto in arresto per fatti di droga.
Pra l' altro, il La OS era assiduo accompagnatore dell'
LE a cui faceva da "scorta" allorché il collaborante si recava a Torino per raggiungere la moglie, ospite della sorella.
Con in più, l' argomento decisivo che proprio il La OS fu consultato per la proposta di unificazione delle casse, avanzata dal LL. Un punto che trova significativa conferma proprio nelle dichiarazioni dell' altro collaborante.
Un ulteriore profilo, lucidamente evidenziato dalla impugnata decisione, riguarda la “secessione" del La OS dal gruppo di AN per inserirsi nella consorteria di
AN.
7. SA NZ si duole della riconosciuta permanenza del vincolo associativo nonostante lo stato di detenzione dell' imputato, censurando quella parte della decisione impugnata che ha ritenuto assente la prova del suo recesso dalla consorteria.
La censura è infondata. Sul punto il giudice a quo ha richiamato le dichiarazioni dell' LE e del LL circa il ruolo rivestito dal NZ nel sodalizio criminoso.
я ли
.. 374 La sua diretta partecipazione all' omicidio del
PI, già da solo, comprova, per il movente che ne è alla base, 1' appartenenza del ricorrente all' associazione qualificata. Con ficcanti argomentazioni quanto al ruolo assunto in quell' occasione dal NZ, derivando tale delitto proprio dalle vicende relative allo scontro tra le associazioni criminose.
Senza che alcun valore significativo possa assumere lo stato di detenzione dell' imputato, che non comprova 1 esistenza di alcun atto di recesso, secondo la regola, qui applicata con assoluto rigore logico e giuridico, della permanenza del vincolo associativo anche nei confronti degli imputati detenuti ove non venga accertata la contraria voluntas nei confronti della societas sceleris (cfr. Sez..
VI, 3 giugno 1993, De Tommasi).
Un dissenso correttamente ritenuto insussistente, avendo il NZ proseguito, durante la detenzione, a partecipare al riparto dei proventi;
dato significativamente confermato dal LL circa il versamento ai familiari dell' imputato della somma di lire due milioni, costituente parte del provento di una rapina. 8. PE Lo CE lamenta violazione di norme processuali e dei criteri che presiedono all' assunzione della prova, nonché difetto assoluto di motivazione circa i punti relativi all' affermazione di colpevolezza.
Il ricorso è, per questa parte, fondato. Relativamente al nucleo associativo diretto dall'
LE, dal LL e dal UR, risulta come il giudice a quo abbia motivato in ordine a tali fatti richiamando elementi di riscontro che non paiono avvinti da un diretto criterio di collegamento con l' associazione consociata, riguardando esclusivamente il sodalizio costituito per le truffe ai danni dell' NP e l' altro nucleo associativo nato, dalla diaspora della consorteria, in AN ed in ordine al quale, a seguito di assoluzione ad opera della sentenza impugnata, è stato proposto ricorso da parte del Procuratore Generale.
в аш 375 Ls sentenza impugnata deve essere, pertanto, su tale punto, annullata,
Il giudice del rinvio valuterà la posizione del Lo
CE anche alla stregua del corrispondente annullamento della statuizione assolutoria relativamente ai capi 190, 191
e 192.
9. PE AR denuncia difetto di motivazione “quanto ai reati associativi qualificati”.
La censura non ha fondamento.
Anche qui si contesta la chiamata in correità dei due collaboranti sia in ordine all' attendibilità intrinseca sia in relazione ai riscontri.
Ma la sentenza impugnata ha a lungo motivato la posizione di vertice del AR nelle associazioni, alla stregua delle concordi dichiarazioni dell' LE e del
LL, a loro volta riscontrate da specifiche denunce che coinvolgono l' imputato, insieme ad altri qualificati associati, nei reati in materia di stupefacenti, oltre che nella serie di fatti di sangue di cui il AR si è reso responsabile per il perseguimento dei fini del nucleo associativo. 10. Barbaro Natoli ha proposto ricorso adducendo censure ai limiti dell' ammissibilità, col limitarsi a denunciare la credibilità attribuita ai collaboranti. Ma la sentenza impugnata ha lungamente motivato in proposito con assoluto rigore logico, così da sottrarsi da ogni censura.
SA ER lamenta mancanza ed illogicità della 11.
motivazione con riferimento: alle dichiarazioni de relato dell' LE, da ritenere generiche e non individualizzanti;
all' assenza di riscontri, perché le affermazioni del LL che, in dibattimento, ha affermato di non conoscere l' imputato, non possono essere utilizzate come conferma della attendibilità della chiamata;
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
al diniego della continuazione con i fatti giudicati con sentenza 23 dicembre 1985 della Corte di appello di Catania.
Le prime tre censure sono infondate.
в м 376 La sentenza impugnata ha correttamente motivato circa la natura diretta e non de relato delle dichiarazioni dei collaboranti pure quando si riferiscano ad associati inquadrati in un gruppo diverso da quello direttamente capeggiato, ma consociato nella consorteria, "stante che il patrimonio conoscitivo del chiamante in reità o in correità deriva dal flusso circolare di informazioni che si verifica all' interno dell' associazione medesima e non può non riguardare tutti .i dati di interesse comune e, specificamente, quelli circa i partecipanti al sodalizio criminoso di cui i chiamanti medesimi sono a capo.
Ed a tale stregua non sussiste né alcun difetto di motivazione né alcuna violazione dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p., provenendo, le accuse direttamente dall' LE, che ha indicato il ricorrente come persona utilizzata per conto del AS, del La OS e del AR, in quanto incensurato, per il traffico della droga, della quale si riforniva anche attraverso il CO e il RI che, a loro volta, la ricevevano dal AN. Dichiarazioni che hanno trovato puntuale riscontro ad opera del LL, il quale ha additato il ER tra gli associati che spacciava droga in AN assieme al nipote di AR.
Un' ulteriore significativa conferma dell' appartenenza del ER al nucleo associativo è stata, poi, ravvisata dal giudice a quo nel suo arresto, con conseguente condanna, per reati concernenti le armi, mentre era a bordo, insieme al
AS ed al MO, di una macchina blindata.
Va rigettata anche la doglianza concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante
1' ampia motivazione, immune da vizi di sorta, contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata, cui fanno da contrappunto motivi assolutamente non apprezzabili.
La decisione della Corte di assise di appello deve invece, annullata, per la mancanza di ogni essere,
a non ritenere indicazione dei motivi che l' hanno indotta la continuazione dei fatti oggetto del presente procedimento con quelli di cui alla sentenza 23 dicembre 1985 della Corte di appello di Catania.
. 377
SA LL e NT CH lamentano, in 12.
primo luogo, mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento del fatto in ordine alla sussistenza dell' associazione mafiosa, tenuto conto dell' intrinseca inattendibilità dei dichiaranti;
con in più l' utilizzazione di fonti di polizia giudiziaria non utilizzabili. In secondo luogo, mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la partecipazione dei ricorrenti alle associazioni.
Denunciano, poi, mancanza e contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto di tipo mafioso non qualificandola, invece, ex art. 416 c.p., la contestata associazione per delinquere, ravvisando i ricorrenti il connotato tipizzante la fattispecie repressa dall' art. 416-bis, nella direzione dell' associazione al perseguimento di attività produttive.
Entrambi gli imputati lamentano, ancora, difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. deduce mancanza eInfine, il solo LL contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui l' impugnata sentenza ha ritenuto armata l' associazione.
Le censure sono infondate.
Con riferimento al primo ed al terzo motivo, sembra sufficiente il richiamo a quanto rispettivamente argomentato sub 1. In questa sede appare opportuno soltanto aggiungere che la statuizione circa la natura plurioggettiva del delitto di cui all' art. 416-bis c.p. nel senso che il
-
bene giuridico protetto è costituito, non solo dall' ordine pubblico in genere, ma anche dall' ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell' associazione ad acquisire il controllo dell' economia del luogo, nell' insieme e per settori (Sez. I, 30 settembre
1991, Di ST) va comunque contemperata con l' altra,
-
costituente ius receptum nella giurisprudenza di questa
Corte Suprema, in base alla quale il controllo sulle attività economiche é solo uno dei possibili scopi dell' associazione per delinquere di stampo mafioso, mentre il
Я онеосе 378
raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all' art. 416-bis c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. II, 22 novembre 1994, Seminara).
Ciò, senza contare, che da una serie di elementi è comunque emerso l' effettivo controllo, soprattutto dal parte della consociazione TA, di vasti settori di attività produttiva locale.
Il secondo motivo appare ai limiti dell' inammissibilità, richiedendosi a questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito, come tale, in questa sede.
Del tutto infondato è, poi, il motivo di ricorso proposto dal LL, con il quale si sostiene che, per aversi associazione armata, è necessario che tutti i componenti abbiano la disponibilità delle armi.
E', invero, insegnamento di questa Corte Suprema 1' affermazione di principio in base alla quale, per l' applicazione dell' aggravante di cui all' art. 416-bis, 4° comma, c.p., nei confronti di tutti i partecipanti all' associazione per delinquere di tipo mafioso, è sufficiente che solo alcuni di essi siano stati armati, in quanto la circostanza in parola ha natura oggettiva concerne, infatti, i mezzi e le modalità di attuazione della condotta criminosa perciò aggrava la pena anche se non conosciuta
-
da tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. I, 13 giugno
1987, Abbate;
Sez. I, 13 giugno 1987, P.G. Napoli). La detta circostanza aggravante si è anche detto, rispetto a quanto sopra enunciato è configurabile nei confronti di
-
ogni compartecipe che sia consapevole di detto possesso o che lo ignori per colpa (Sez. VI, 6 aprile 1995, Primavera); quest' ultima essendo da riconoscere, di regola, in relazione alla natura stessa dell' organizzazione, la quale si avvale normalmente, anche se non necessariamente, delle armi, quale mezzo più efficace per la realizzazione dei suoi peculiari obiettivi di intimidazione, di assoggettamento e di omertà (Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna;
v. anche Sez.
VI, 6 dicembre 1994, Imerti).
been 379
La detta circostanza è, dunque, integrata dalla semplice disponibilità delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i comportamenti di illegale detenzione e porto;
non solo perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all' attuale ed effettiva detenzione e, tanto meno, al porto, ma anche perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicché l' armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell' aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illicieità penale;
con la conseguenza che 1' associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale restino assorbiti 1' illegale detenzione o porto e gli altri reati in materia di armi
(Sez. I, 26 settembre 1991, Ruga).
E' chiaro, poi, che la disponibilità delle armi deve essere posta in relazione con il conseguimento delle finalità dell' associazione (Sez. I, 1° aprile 1992, Bruno), senza che 1' occultamento e la sistemazione delle armi siano da considerare condizione necessaria per l' applicazione dell' aggravante.
Il tutto senza contare la larga serie di omicidi in cui
1' associazione consociata risulta essere stata coinvolta, con la creazione, addirittura di un "gruppo di fuoco misto" cui ciascuno degli associati era tenuto a prestare assistenza.
Inammissibile è la censura proposta da entrambi i ricorrenti relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In presenza di una motivazione complessa ed articolata che ha, anche con riferimento ai reati associativi, in modo davvero stringente, disatteso le censure proposte, gli imputati si sono limitati ad allegare doglianze di mero fatto, già prese ampiamente in considerazione dal giudice a quo.
13. AR AR lamenta violazione degli artt. 475, n.
3, 524, n. 1, c.p.p. 1930, in relazione agli artt. 416-bis c.p. e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
в ее 380
Ha poi dedotto violazione dell' art. 524, n. 1, c.p.p.
1930, in relazione all' art. 40 c.p.
Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Relativamente alla prima, il giudice a quo ha lungamente argomentato circa gli elementi di prova a carico del AR con riferimento ad entrambi i nuclei associativi, cosicché sotto il nomen di censure attinenti alla mancata collocazione nello spazio e nel tempo dei fatti di reato per cui è stata pronunciata condanna, le doglianze proposte si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove.
A non miglior sorte va incontro la doglianza riguardante la confisca dell' auto blindata, legittimamente avendo il giudice a quo disposto l' ablazione di detto mezzo, da ritenere strumentale all' attività dell' organizzazione. 14. IO AN contesta 1' esistenza dei reati associativi, posti erroneamente a base dell' intero processo, nonché le ritenute circostanze aggravanti previste dall' art. 416-bis, 2° e 4° comma, c.p., per non essere qualificabile 1' imputato come capo, promotore 0 organizzatore (2° comma) e per non essere, nella specie, il possesso di armi connesso agli scopi dell' associazione;
deduce, ancora, violazione dell' art. 75 della legge n. 685 del 1975.
I motivi sono infondati.
Mentre in ordine alla sussistenza del reato di cui all' art. 416-bis c.p., vale quanto già argomentato ai nn. 1 e 2, della presente parte, quanto alla posizione di capo e di organizzatore del AN, la sentenza impugnata ha lungamente argomentato, con assoluto rigore logico, rimarcando il ruolo di spicco rivestito dall' imputato nella consorteria, segnalando la sua partecipazione alla riunione apicale in cui fu deciso l' esperimento della unificazione delle casse dei gruppi di Adrano e di
AN e si trattarono i problemi relativi alle contestate modalità di ripartizione dei proventi, derivanti, per la maggior parte dal traffico di droga;
nonché la partecipazione all' incontro con il Ferrera e con 1'
в ли 381
CO e l' interessé del ricorrente per l' agenzia di trasporti di AN che costituiva un fondamentale strumento per il trasporto di sostanze stupefacenti. Con il che anche
1' ultimo motivo mostra la sua inconsistenza.
Relativamente, poi, alla finalizzazione delle armi alla attività dell' associazione, è sufficente il costante richiamo da parte della sentenza impugnata all' equiprovenienza, alla costituzione del gruppo di fuoco misto, alla serie di episodi omicidiari riferibili alla consorteria consociata.
15. SA NN ON denuncia mancanzaza te contraddittorietà della motivazione nonché travisamento del fatto.
si deduce che l' imputato sarebbe stato prosciolto dalle accuse relative a specifici reati rivolte contro di lui dall' LE;
si stigmatizzano le dichiarazioni dello stesso collaborante, animato da sentimenti di odio e di vendetta, per aver sospettato che il ricorrente e suo fratello Carmelo fossero implicati nell' omicidio del figlio NT ed in altre vicende. La Corte di assise di secondo grado non avrebbe motivato o avrebbe motivato in modo contraddittorio su tale punto;
per di più, travisando letteralmente il contenuto dei verbali di confronto. si lamenta, poi, difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello relativo alla inconferenza del riconoscimento in carcere, avvenuto in comparazione con agenti di custodia della casa circondariale di Catania che il LL ben conosceva.
Ancora, vizio di motivazione circa la dichiarazioni, in parte de relato, del LL, secondo cui i due fratelli
NN (soprannominati “i cantanti") militarono, fin dall' inizio, nella consorteria di PA, pur avendo all' epoca
SA dodici anni e AR tredici anni. ci si duole, infine, per mancanza di motivazione quanto alla non ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla misura della pena. 15.1. Il ricorso è fondato.
в. es 382
La sentenza impugnata ha rigettato i motivi di appello del NN ON argomentando dalle dichiarazioni dell'
LE e del LL ritenute tra loro convergenti.
Secondo il giudice a quo, l' LE, nel chiamare in causa il ricorrente, ha fatto specifico riferimento all' omicidio Bonocore;
un delitto dal quale l' imputato è stato prosciolto solo per l' assenza di riscontri soggettivanti.
Ha richiamato, poi, l' episodio della 127 che i fratelli
NN ("i cantanti”) avevano posto in circolazione. apponendovi la targa di altra vettura che possedevano legittimamente in quanto acquistata con danaro da lui stesso prestatogli, auto poi sequestrata dai carabinieri;
il tutto risulterebbe confermato dalle indagini degli inquirenti.
Ha, ancora, precisato come il collaborante abbia indicato SA come la persona che utilizzava quando occorreva una macchina da rubare, per avere qualche informazione in paese, ovvero per essere accompagnato. Ha escluso ogni sospetto sull' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dell' LE, pure se il collaboratore poteva nutrire motivi di risentimento nei confronti del ricorrente, motivi, peraltro, che sarebbero da ritenere coinvolti nella stessa logica che aveva indotto if capo della consorteria paternese a collaborare con la giustizia;
una logica ormai votata a rivelare qualsiasi fatto dopo le vicende che avevano colpito la sua famiglia e che avevano distrutto il suo ruolo carismatico in seno alla consorteria.
Le dichiarazioni dell' LE sarebbero, poi, state riscontrate dal LL che, pur avendo riferito ad epoca anteriore l' inserimento dei due fratelli NN ON nella consorteria di PA, ha indicato due giovani soprannominati "i cantanti", li ha qualificati come associati all' organizzazione paternese, precisando pure di averli incontrati prima dell' omicidio di vittorio OR.
L' LE gli aveva anche confidato che si trattava di due giovani già affiliati, sperimentati in imprese criminose;
lì definì "figli du cantanti". Il LL, poi, riconobbe entrambi i fratelli nel corso di una ricognizione eseguita nel carcere di Catania.
chi е 383
Senonché la sentenza impugnata ha, in primo luogo, 15.2.
motivato in modo logicamente censurabile la finalità di vendetta che animava l' LE verso i due fratelli;
un risentimento qui caratterizzato da assoluta specificità, che travalica le stesse ragioni che avevano mosso l' LE ad iniziare la sua collaborazione.
Infatti, è proprio la vendetta che spesso è in grado di scatenare false propalazioni, pure in un contesto narrativo complessivamente veritiero, così da precludere quell' opera di frazionamento della chiamata, altre volte compiuta.
Tanto più che, in tale contesto, assume valore davvero inquietante l' omicidio addebitato dall' LE ai
NN ON e dal quale i fratelli erano stati prosciolti. 15.3. Il Collegio è dell' avviso che una chiamata in correità priva di riscontri per il reato di omicidio e dalla quale sia scaturito un procedimento penale che si sia, però, in applicazione dell' art. 192, 3° comma, concluso con il proscioglimento dell' imputato, può, proprio considerando la prevalente funzione di garanzia della norma ora ricordata, in presenza del riconoscimento della intrinseca
-attendibilità del dichiarante, essere utilizzata ma quale mero dato indiziario ai fini dell' accertamento di reati
-
diversi; purché si tratti di reati come quelli attribuiti al ricorrente, in ordine ai quali rilevi un profilo da collegare ad un contesto ambientale, quale la partecipazione ad una struttura associativa, con il consapevole contributo prestato dall' imputato alla vita del sodalizio. Un elemento, quindi, che da una non riscontrata chiamata in correità per un reato-fine può ricevere un utile alimento.
Del resto, si è gia chiarito come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una prospettiva che pure non sembra avere, esplicitamente di mira l' attuazione della prevalente funzione di garanzia dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., anche quando non sia stata raggiunta la prova nei confronti di determinati soggetti della commissione di singoli reati-fine, qualora dal contesto complessivo
G. ееее 384
emergano coincidenze di ordine temporale, identiche natura e modalità di reati, collegati a fatti attribuiti a persone note e processate, è possibile inserire quelle attività non provate nell' area di incidenza dell' art. 416-bis c.p.
15.3. La ricordata rilevanza di "monconi di prova" sembra derivare proprio dalla diversità di regiudicande;
un fenomeno, dunque, che non è in grado di produrre alcun effetto preclusivo, fondandosi il giudicato, pure nel sistema del codice del 1930, nel quale era prevista la c.d. pregiudizialità impropria od omogenea, peraltro senza la produzione di effetti vincolanti della questione pregiudiziale sulla questione principale, ed a parte 1' ipotesi prevista (ma nell' ambito del rapporto tra regiudicande eterogenee) dall' art. 28 di quel codice, sulla statuizione e non sui fatti materiali accertati dal giudice della questione lato sensu pregiudiziale. Una regola dotata di ancor maggiore forza significativa, nei casi in cui come quello di specie
- - non sussista neppure quel rapporto di dipendenza logica che giustificava, nel sistema dell' art. 18 dell' abrogato codice di rito, l' utilizzazione di strumenti processuali volti a prevenire la formazione di giudicati contraddittori.
15.4. Senonché 1' affermazione dell' intrinseca attendibiilità deve passare l' ulteriore vaglio della corrispondente affidabilità della dichiarazione, qui affermata così apoditticamente, in presenza dell' accertato risentimento dell' LE verso i fratelli NN da non poter essere considerata neppure un mero dato indiziario da valutare alla stregua del disposto dell' art. 192, 2° commma, c.p.p.
In tale quadro, ulteriore valore decisivo, tale da condurre a ritenere non corretta la motivazione in punto di responsabilità di SA NN ON relativamente ai reati associativi, deriva sia dalla indicazione dell' età dell' inserimento dell' imputato e del AT AR nella consorteria paternese (con l' "iniziazione" del ricorrente, in primo tempo illogicamente riferita all' epoca in cui SA aveva dodici anni) sia dalla circostanza h еи 385
che la partecipazione dei fratelli NN al sodalizio sarebbe stata riscontrata dal LL a sèguito di una sorta di “contegno concludente" dei due giovani davanti alle affermazioni dell' LE che li aveva presentati come suoi affiliati: emblematico, quanto al di fuori di ogni schema di giudizio logico, è l' enunciato che, riferendosi proprio a tale presentazione, conclude nel senso che, poiché simile presentazione “avvenne al cospetto degli una interessati”, questi "tale affermazione implicitamente avallarono".
Il che fa scadere la valenza probatoria dell' atto di ricognizione del LL, considerata la natura sostanzialmente neutra delle sue dichiarazioni circa l' affiliazione del ricorrente.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere, sul punto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. 16. SA AR, condannato per il solo reato di associazione per delinquere previsto dall' art. 416 c.p., reitera la richiesta di assoluzione nel merito in ordine al delitto di cui all' art. 75 della legge n. 685 del 1975, in conseguenza del rinvio a giudizio che la Corte di assise di secondo grado aveva ritenuto addebitabile ad un mero errore materiale.
Lamenta, poi, che la sentenza impugnata ha omesso di valutare che, relativamente al reato di cui all' art. 416
c. p., lo stesso LE escluse che il ricorrente fosse un affiliato alla sua consorteria.
Le censure, ai limiti dell' ammissibilità, devono essere disattese, riproponendosi le stesse doglianze già rigorosamente vagliate dal giudice a quo con ampia e coerente motivazione.
в. ееее 386 4. L' associazione avversaria.
Sulla base delle dichiarazioni, sia pure de relato, dei due collaboranti, nonché alla stregua di considerazioni di ordine logico, ricavate dalla storicizzazione degli eventi che insanguinarono PA, AN, AN e le località viciniori, la sentenza impugnata ha ritenuto 1' esistenza di un' associazione avversaria alla "triplice consociata”.
○ L' attendibità delle dichiarazioni è ravvisata, oltre che nella affidabilità dei singoli narrati, nel fatto logicamente ineccepibile - che la protratta lotta armata tra le associazioni operanti nella zona del c.d. “triangolo della morte", allo scopo di conseguire il predominio territoriale, rese necessario, da parte di chi, come l'
LE ed il LL, era in posizione apicale in seno al sodalizio, studiare anche 1' organigramma degli avversari, le singole posizioni all' interno della consociazione contrapposta, nonché le alleanze ed i settori operativi.
La sentenza impugnata ha rimarcato, poi, con motivazione talmente argomentata da sottrarsi ad ogni censura, il reciproco riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti circa 1' assetto delle organizzazioni.
Da tale contesto probatorio emerge nitidamente che i componenti dei gruppi avversi a quello consociato, di fronte al potere che questo andava acquistando ed al predominio cui tendeva mediante la violenta intimidazione di chi il suo ambito operativo come rivale e contrastava concorrente nell' esercizio dell' attività criminosa, finirono anch' essi con l' aggregarsi, così da poter meglio utilizzare le singole potenzialità ed i collegamenti esterni che i più prestigiosi associati (e cioè DO FI,
VI OL e i RA) avevano stretto con potenti gruppi catanesi o della provincia (i UD e i NO), i 387
quali (come risulta dalle dichiarazioni rese da PO LO
UZ all' udienza del 10 ottobre 1991) favorirono tali aggregazioni che consentivano a coloro che venivano considerati "cani sciolti", una più valida ed efficiente contrapposizione alla consociazione avversaria.
Informata a criteri di assoluta coerenza è, poi, 1' ulteriore considerazione attentamente proposta dal giudice-
a quo -che la quasi totalità dei reati contro la vita che si verificarono nel decennnio in esame in quell' ambito trovano la loro scaturigine nella cruenta lotta per il predominio ambientale instauratasi sul territorio tra la consociazione *
e gli avversari.
Dunque, questa realtà conferma anch' essa l' esistenza di un gruppo criminale contrapposto alla consociazione che, come è dimostrato dai numerosi fatti di sangue intercorsi in danno anche del nucleo consociato, era in condizione di resistere e di opporsi a questo, con un' efficacia e prontezza di cui non potevano, certo, disporre persone avvinte da un semplice accordo.
-Occorreva, quindi, rispondere come ha lucidamente argomentato la sentenza impugnata attraverso la formazione
-
di aggregazioni, a loro volta qualificate, agli attacchi dell' associazione consociata;
evidenziando, in tal modo, la sussistenza di un' associazione formata da tutti gli avversari tra loro coalizzati contro il comune nemico, anche concorrente negli stessi ambiti operativi.
Il tutto in una linea conforme agli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel senso che 1' effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva può sprigionarsi pure contro bande o di isolati delinquenti rivali (Sez. I, 9 giugno
1994, Pulito); un principio, va ricordato che, se appare ovvio nel caso di una associazione così potente da manifestare la sua forza intimidatrice nei confronti di organizzazioni, pur esse mafiose, ma destinate necessariamente a soccombere, è pure riferibile alle come quelle di specie assimilabili alle vere situazioni
- -
e proprie guerre di mafia per la conquista del territorio,
в еш 388
operando entrambe le organizzazioni contrapposte attraverso la forza intimidatrice del vicolo associativo e dell' assoggettamento e dell' omertà che ne deriva.
в аш 389
5. I singoli ricorsi. 1. SA La EL, VI RA e PE AT, con motivi pressoché identici, salvo che per taluni specifici profili soggettivanti, dopo una lunga premessa quanto alle regole di valutazione della prova, ex art. 192
c.p.p., nonché in ordine alla presunzione di inattendibilità di entrambi i collaboranti, deducono violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della esistenza della associazione e, comunque, della partecipazione ad essa dei ricorrenti.
Più in particolare, il La EL si duole, ancora, della parte di motivazione che ha fatto riferimento agli omicidi
IN ed AN (originariamente contestatigli, ma in relazione ai quali è intervenuta decisione di proscioglimento), quali prove dell' appartenenza all' associazione. Vi sarebbe stata, poi, un' errata lettura delle dichiarazioni del LL con riferimento all' omicidio OC;
un ulteriore travisamento del fatto sarebbe ravvisabile quanto alla pretesa latitanza del La
EL e del RA. Il richiamo alla dichiarazioni del Lo
UZ sarebbe, poi, da ritenere del tutto illogico.
Le doglianze specifiche del RA si incentrano nelle dichiarazioni dell' LE circa gli omicidi AN e
CO, e nella impossibilità di utilizzazione del rapporto dei carabinieri, ritenuto non idoneo a legittimare neppure 1' applicazione di una misura di prevenzione.
Quali motivi di ordine soggettivante, il AT deduce, in primo luogo, che la stessa causale indicata dai collaboranti, descritta come elemento scatenante dell' intento di ucciderlo, dimostra l' illogicità dell' impianto accusatorio;
in secondo luogo, che la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua statuizione sulle dichiarazioni dell'
LE, che ha additato il ricorrente come persona da uccidere per essere 1' autore di vari fatti omicidiari, fatti in ordine ai quali il AT è stato prosciolto.
G. ou 390
Tutti gli imputati hanno, infine, denunciato la motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono infondati.
Assume primario rilievo 1' esame delle censure concernenti la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente 1' associazione c.d.
"avversaria" e la sua qualificazione come associazione per delinquere di tipo mafioso.
Ritiene il Collegio che la Corte di assise di secondo grado abbia correttamente motivato su entrambi i punti, richiamando le propalazioni dei collaboranti, per questa parte reciprocamente riscontrantesi, nonché le dichiarazioni del Lo UZ.
Altrettanto corretta appare la descrizione della cornice ambientale che ha connotato le cruente lotte fra le parti avverse e gli innumerevoli fatti omicidiari che hanno colpito entrambe le consorterie.
Del resto, in presenza di dichiarazioni ritenute provviste dei requisiti di cui all' art. 192, 3° comma, appare assolutamente fuor di luogo ripercorrere i profili concernenti l' attendibllità intrinseca dei collaboranti e delle loro dichiarazioni nonché la presenza dei riscontri, avendo una tale problematica formato oggetto di apposita parte di questa decisione alla quale occorre fare integralmente rinvio. Anche in ordine alle censure, e con valenza qui davvero risolutiva, riguardante la primaria funzione di garanzia della norma sopra ricordata. Una funzione lo si è già detto (v. sub 3.15) da cui 17
discende a corollario che la chiamata in correità non supportata dai necessari elementi di conferma, ma proveniente da soggetto intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, se preclude 1' affermazione di responsabilità per un determinato fatto, può essere però utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell' accertamento di un altro reato, in presenza delle condizioni richieste dall' art. 192, 2° comma, c.p.p. Ciò, quanto meno, nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato 391
contesto ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione. Fermo restando, ovviamente, che un simile indizio (anche se riferito a plurimi reati-fine) non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo. Inoltre, non può essere non ricordato
- anche a corollario delle considerazioni che precedono come,
-
secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini di una corretta motivazione della sentenza, emessa al termine di un procedimento per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, il giudice deve nella privilegiare la prova logica che rappresenta, prevalenza dei casi, il fulcro centrale e insostituibile attraverso cui è possibile la ricostruzione di determinate realtà, su quella diretta, quale si concreta nella confessione, nella chiamata in correità e nella testimonianza.
Un dato, dunque, davvero significativo, proprio in relazione alla verifica della valenza probatoria dei fatti omicidiari tra le contrapposte fazioni così da utilizzare una metodologia pressoché parallela e che vale, ancora, a definire entro rigorosi contorni, sia il gruppo "avversario" sia la sua natura di associazione di tipo mafioso. 3. Così acclarata la correttezza della decisione impugnata sia sul punto dell' esistenza sia sul punto concerente la qualificazione della "associazione avversaria", occorre ora passare al vaglio delle specifiche censure riguardanti le singole posizioni dei ricorrenti.
Per quel che attiene il La EL, la sentenza impugnata ne ha affermato la responsabilità in ordine al delitto di cui all' art. 416-bis c.p. sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni dei due collaboranti.
L' LE ha indicato il ricorrente come uno degli elementi più intraprendenti, insieme allo stimoli, all'
CI, al Camonita ed al RA, del gruppo avversario e quale componente del "commando" che aveva ucciso l' Inzinga;
un delitto dal quale, così come dall' omicidio AN, il ricorrente è assolto "non perché ne sia statastato
я еже 392
accertata l' estraneità ai fatti, ma perché, in ordine agli stessi, i collaboranti hanno fornito indicazioni de relato, non ritenute idonee per una pronuncia di condanna".
Dichiarazioni confermate dal LL il quale riferì di aver apppreso dal OC, sottoposto ad "interrogatorio” prima di essere ucciso, che esecutori materiali dell' omicidio di TO AN erano stati VI RA,
PE AT e un tale che "attualmente è detenuto per l' omicidio di LI avvenuto nella zona di Padova". Una persona identificata, poi, nel La EL, arrestato il 26 gennaio 1983 insieme a PE RA su ordine di cattura spedito dalla Procura della Repubblica di Piacenza per l' omicidio di EL OR, detto "LI", avvenuto il 10 ottobre 1982
.
Ulteriori riscontri vengono indicati in due episodi del gennaio 1982, successivi all' omicidio dell' AN.
Il 23 gennaio, nei pressi di una casa rurale, in cui era stata segnalata la presenza di latitanti, i carabinieri avevano avvistato in una FIAT Panda il RA in compagnia di IT EN (indicato come componente del clan
OL) e in un' autovettura FIAT 126 il La EL, latitante per l' ordine di cattura relativo all' omicidio
OR. Nella Panda furono rinvenute armi, del cui porto e detenzione illegale il La EL fu poi assolto.
Il successivo 26 gennaio, La EL, RA e IT venivano sorpresi ed arrestati mentre dormivano nella stalla di tale PE Cavallaro, dinnanzi alla quale erano state parcheggiate la ricordata FIAT 126 ed altra vettura risultata rubata. I tre furono trovati in possesso di armi
(Beretta cal. 9, rivoltella cal. 38 special e rivoltella
SM & WE); per il porto e la detenzione illegale delle armi furono condannati sia il La EL sia il
RA.
Dunque, la sentenza impugnata ha correttamente argomentato la partecipazione del La EL al nucleo associativo, non soltanto sulla base delle dichiarazioni, coincidenti quanto all' indicazione del ricorrente quale appartenente alla consociazione avversa (non, invece inva qui precisato
- -
в есе 393
relazione alle dichiarazioni del OC circa l' omicidio
AN), ma anche sulla base delle due circostanze riferite nei relativi rapporti dei carabinieri che descrivono il La
EL armato in compagnia del RA e di altra persona. Un dato che collima puntualmente con il narrato dei collaboranti sia per la posizione di affiliato del RA sia per le armi trovate in loro possesso e, per giunta, in luoghi di ricovero di latitanti. Elemento che, se può giustificare la presenza in loco del La EL, non giutifica certo la compagnia del RA, se non quale espressione della comune affectio societatis tra i membri del sodalizio.
Ancora, la sentenza impugnata ha, con assoluto rigore logico, negato qualsivoglia valenza alla detenzione del ricorrente protrattasi dal 16 gennaio 1983 al 21 gennaio
1985. Infatti, il La EL, lungi dal recidere ogni vincolo con l' organizzazione, mantenne strettissimi rapporti con essa;
tanto che, successivamente all' omicidio di DO
FI, avvenuto il 25 aprile 1985, il ricorrente assunse, secondo le dichiarazioni dell' LE, un ruolo di preminenza, partecipando anche all' omicidio IN, un delitto, comunque, sicuramente riconducibile alla consociazione avversa.
Relativamente, poi, alla motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura, essendosi correttamente richiamata sia alla gravità del delitto addebitato sia alla rilevante capacità a delinquere dell' imputato, quale risultante dai suoi gravissimi precedenti penali sia, infine, al fatto paradigmaticamente ostativo
-
-della concessione delle invocate attenuanti che, pure successivamente ai comportamenti di cui al presente procedimento, ha riportato condanne per delitti in materia di armi, un sintomo inequivoco del suo protratto inserimento nel mondo della criminalità.
-Il RA che ha subito, ad opera della 4.
consociazione avversa, nell' arco di due giorni, la perdita del padre, di un AT e dello zio è stato chiamato in causa dall' LE, quale alleato delle famiglie OL,
Д.G allerми 394
UD e FI ed indicato come un personaggio tra i più rappresentativi ed impegnati del gruppo avversario, del quale, dopo la morte del FI e del NO, aveva assunto la guida, insieme a OL, CI e NI.
Secondo il dichiarante, il RA, obiettivo da colpire, si era salvato in occasione dell' omicidio RE solo perché era rimasto nell' abitazione della convivente di VI
SA. Lo aveva, inoltre, additato come uno dei responsabili degli omicidi del CO e dell' AN.
La sentenza impugnata ha ravvisato un perfetto riscontro di tale narrato (secondo i principi della doppia chiamata conforme) nelle dichiarazioni del LL (che, fra 1. altro, è stato riconosciuto responsabile per l' omicidio del
RE e per il duplice tentato omicidio del AT).
Ma, oltre alle dichiarazioni dei collaboranti che si confermano tra loro nella totalità dei loro contenuti altri decisivi elementi di prova dell' appartenenza del
RA all' associazione "avversaria". sono stati logicamente dedotti dai rapporti dei carabinieri (e, ovviamente, dalla sentenza di condanna per porto e detenzione illegale di armi) relativi ai due episodi del gennaio del 1983 e di cui si è detto esaminando la posizione del La EL;
nonché dall' ulteriore rapporto del settembre
1982 in cui il RA viene indicato, sulla base della diretta conoscenza della realtà locale, tra gli elementi più pericolosi del gruppo "avversario"; con il richiamo anche ad accertate rimesse di danaro nel corso della sua detenzione nel 1981 da parte di RE PI e Michele
CI, inserito nel clan Ferlito di Catania, contrapposto a quello di TT TA, cui era collegata la consorteria associata.
Un dato di particolare valenza, e che il giudice a quo aveva il potere di apprezzare nell' ambito dell' esercizio del suo libero convincimento. Ciò perché gli indizi dell' appartenenza alla associazione mafiosa qui davvero gravi, precisi e concordanti possono essere costituiti, oltre che da prove dirette, anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari del soggetto, dalle
h ellе 395
informazioni fornite dagli organi di polizia e da ogni altro elemento utile (Sez. II, 15 aprile 1994, Matrone).
Un ulteriore contributo probatorio a carico del RA
è stato, poi, additato dalla sentenza impugnata nelle dichiarazioni di un altro collaborante, PO Lo UZ, alle quali si è già avuto occasione di far cenno a proposito delle censure volte a contestare la stessa esistenza del nucleo associativo.
Una dichiarazione ritenuta dal giudice a quo, con motivazione immune da qualsivoglia vizio logico o giuridico, assolutamente attendibile e che proietta sinistramente suoi riverberi sul complessivo contesto dell' associazione
"avversaria”.
Il Lo UZ ha riferito di aver potuto personalmente conoscere, mentre si trovava detenuto nel carcere di
Catania, tra la fine del 1985 e l' inizio del 1986, alcuni elementi del "gruppo dei paternesi avversari del gruppo dello LE, fra i quali CO e VI
SA, VI OL e "EN" RA. Precisando che tale gruppo, nel corso di una riunione tenutasi nella cella 46, occupata da BI RA, aveva chiesto di allearsi al clan Di MA per meglio combattere la consociazione facente capo all' LE e che a tale riunione era presente "EN" RA, il quale era sostenuto dal clan LL che lo manteneva durante la detenzione;
aggiungeva ancora che lo stesso RA era molto legato al clan UD.
Un elemento, questo, da ritenere dotato di tale significazione, per la sua organica coincidenza con il narrato dei collaboranti in ordine all' appartenenza ed al ruolo del RA nella consorteria mafiosa, da sottrarre definitivamente la decisione impugnata da qualsivoglia censura.
circa, poi, le doglianze in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ha fatto corretto richiamo, con motivazione penetrante ed esaustiva, ad ogni motivo che preclude il richiesto beneficio, richiamando la gravità del все 396
comportamento addebitato al RA, i suoi gravi precedenti penali, nonché, anche qui, una condanna per fatti successivi a quelli di cui al presente procedimento,
consistenti nella commissione di reati in materia di armi, condanna sintomatica del suo protratto inserimento nel mondo della criminalità.
5. Non diversa sorte va riservata al ricorso del AT.
Anche il ricorrente viene indicato dall' LE come uno degli elementi più attivi e di spicco della cosca avversaria. Secondo il collaborante, il AT era solito riunirsi, insieme agli altri appartenenti alla consorteria, nell' abitazione della convivente del SA, precisando che, all' uscita di una di tali riunioni, rimase vittima dell' attentato in cui fu ucciso il RE e la cui vittima predestinata era il RA. Sempre stando all' Alleruzzo, il AT commetteva furti e rapine insieme al La EL, ai
SA e al NI. E' stato, poi, indicato come componente del gruppo di fuoco che uccise GO IN, come partecipe dell' omicidio di IT SA e come esecutore materiale dell' omicidio del CO.
Il LL riscontra le dette dichiarazioni relativamente ai due tentativi di omicidio di cui il AT fu vittima e che videro sempre come protagonista il collaborante.
La sentenza impugnata ne ha, conclusivamente, affermato la responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 416- bis, in base all' usuale pricipio della doppia chiamata.
Una regola correttamente osservata, così da sottrarre, ancora una volta, il giudice a quo da ogni censura.
Tanto più che sono stati indicati come ulteriori elementi di riscontro due rappori dei carabinieri ove il ricorrente è sospettato di essere un killer, elemento di spicco del clan UD-SC-RA-PI.
Inoltre dalla deposizione di RT Consolazione (teste de relato, per avere appreso tale circostanza dal proprio convivente CO AR), risulta che il movente dell' omicidio di OSrio AR fu l' allineamento di questi all'
в ене i
397
associazione facente capo al RA, che aveva offerto rifugio al AT, appartenente allo stesso gruppo.
Anche la duplice doglianza concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche va disattesa.
La sentenza impugnata, con giudizio insindacabile in questa sede, ha rimarcato, in primo luogo, il ruolo del tutto "neutro" della giovane età del ricorrente, avendo lo stesso riportato, sin da quando era ancora sedicenne, reiterate condanne per reati contro il patrimonio, oltre che per violazioni della disciplina sulle armi. Ha sottolineato, ancora, la gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna,
- non in modo generico, ma sottolineando la pericolosità e metodi dell' associazione della quale il AT era attivo partecipe.
я ми 398
6. Associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e concorrenza illecita ai danni degli autotrasportatori di Adrano. 1. La sentenza di primo grado ha affermato la reponsabilità in ordine a tali reati di PE Lo CE, TO
CO e RI ER.
La Corte di assise di appello ha, invece, assolto il Lo
CE dal secondo e dal terzo reato, escludendo conseguentemente, nei confronti di tutti gli imputati, la sussistenza del reato di cui all' art. 416-bis per mancanza del numero minimo di persone.
Secondo la sentenza impugnata, fino all' uccisione di
PO LL capo-mafia di AN, e cioè fino all ottobre 1987, l' agenzia di trasporti da costui gestita 2. agiva in un regime di monopolio, imposto dal terrore;
cosicché tutti gli autotrasportatori della zona dovevano rivolgersi al LL per ottenere lavoro ed erano costretti anche a pagare le somme di danaro imposte, via via aumentate;
una volta morto il LL, i trasportatori decisero di affrancarsi, creando la cooperativa S. NI;
la situazione di "indipendenza” durò per breve tempo perché Antonio Cortese e PE Lo
-CE - entrambi latitanti presentatisi nella sede della cooperativa (a parlare fu il CO), si espressero nel senso che tutto sarebbe tornato come ai vecchi tempi e che
1' agenzia sarebbe stata gestita da lui insieme ai “carusi”.
Ha però ritenuto non provato il comportamento minaccioso del Lo CE avendo questi assunto una posizione meramente passiva, e lo ha, quindi, assolto dai reati di estorsione continuata e di concorrenza illecita.
Conseguentemente, ha adottato la medesima statuizione nei riguardi di tutti gli imputati relativamente al delitto di associazione per deliquere di tipo mafiso, per l' assenza del numero minimo di persone richiesto dall' art. 416-bis c.p. h 399
Su tali capi di sentenza ha proposto ricorso il 2.
Procuratore RA. 3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è, infatti, contraddittoria nella parte in cui, pur dando atto della condotta del Lo CE, ha ritenuto che essa potesse dar luogo soltanto a meri sospetti e non a prove certe per la mancanza agli atti di altri elementi qualificanti del detto comportamento.
Come ha rilevato il Procuratore RA, il giudice a quo ha del tutto omesso di considerare che al Lo CE è stata addebitata l' associazione a delinquere in concorso tra gli altri, proprio con il CO (la sentenza è stata. su, tale punto, annullata, con la conseguenza che il giudice. del rinvio dovrà riesaminare l' intera vicenda nél suo complesso) fino al 1987, data dei fatti ora all' esame del
Collegio.
Dunque, la presenza del Lo RO insieme al ES nella riunione in cui gli autotrasportatori di AN vennero minacciati al fine di restaurare l' antico regime di gestione mafiosa, assume di per sè valenza designante, essendo il Lo CE da tutti conosciuto come un consociato della consorteria;
senza contare che 1' imputato, all' epoca latitante, non si sarebbe certo esposto ove non avesse avuto un personale interesse nella vicenda;
tanto più che egli effettuò, anche se sporadicamente, altre successive visite all' agenzia. Da ciò consegue anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso. Una volta ritenuta la contraddittorietà della motivazione sul punto della partecipazione del Lo CE all' attività estortiva, diviene contra legem la statuizione assolutoria in ordine al reato di cui all' art. 416-bis c.p. per 1' assenza del numero minimo di persone richiesto ai fini della configurazione dell' associazione per delinquere di tipo mafioso.
Un' associazione che, sorta dalle ceneri di quella diretta da PO LL, per opera del PI EC
(successivamente ucciso), del Lo CE e del ER, era sempre stata contrassegnata dall' esistenza del "numero
в е .c
400
legale" (significativa è, al riguardo, la deposizione di
OS TO EB).
Peraltro, come ha perspicuamente osservato il Procuratore
RA, pure nel caso di assoluzione del Lo CE la sentenza avrebbe dovuto comunque essere annullata per la parte relativa all' assoluzione dal reato associativo.
Infatti, risultando addebitati al PI EC i reati-fine, ne è stata implicitamente riconosciuta la sua partecipazione al nucleo associativo. Con la conseguenza che il numero minimo di associati non è mai venuto a mancare.
La sentenza impugnata deve dunque, essere annullata nei confronti di CO TO, Lo CE PE e ER RI limitatamente al reato associativo di cui alcapo 190
e nei confronti di Lo CE PE anche relativamente ai reati di estorsione aggravata e di illecita concorrenza, di cui ai capi 191 e 192.
я ли 401 7. L' associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno dell' NP.
In ordine a tale reato sono stati ritenuti responsabili
EB TI LI e Lo CE PE.
Entrambi hanno proposto ricorso, il TI LI con motivi assolutamente generici e, per di più, dopo la dichiarazione di inammissibilità dell' appello perché tardivo
Il ricorso del Lo CE è infondato.
Le osservazioni formulate a proposito dell' annullamento della parte di sentenza riguardante la partecipazione del Lo
CE all' associazione capeggiata dall' LE comporta
1' assoluta inconsistenza dei motivi, con conseguente rigetto del ricorso.
я ни 402
8. L' associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 193.
1. Nell' ambito delle ricerche finalizzate all' esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti di imputati latitanti, la sera del 17 febbraio 1989, in un appartamento del complesso "Ipanema" di Giardini Naxos, venivano arrestati i latitanti IO AN e IO ZI, nonché
TO LA, IT Di ST e TO scripilliti.
A sèguito di perquisizione, si procedeva al sequestro difce armi, di cinque carte di identità false intestate nominativi di persone incensurate e recanti le fotografie, oltre che del AN e del VE, di TO CO di SA MO, di due patenti (che si accertava far parte di un quantitativo di documenti di guida in bianco, sottratti all' Ispettorato della motorizzazione di Rovigo), con foto del CO e del MO, ma anch' esse intestate ad altri nominativi, nonché della somma di lire 10.800.000.
Per il possesso delle armi e dei documenti contraffatti è¨. intervenuta condanna degli imputati.
Contro il VE, il AN ed il LA si procedeva pure per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.
La Corte di assise di primo grado condannava tutti e tre gli imputati.
La Corte di assise di appello, emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti del LA per morte dell' imputato, dichiarava l' inammissibilità dell' impugnazione del AN per omessa presentazione dei motivi, e rigettava il gravame del VE.
2. IO AN ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo esclusivamente processuale. 3. Ricorre anche il ER, lamentando mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell' associazione a delinquere di tipo mafioso. 4. Il ricorso è fondato.
G ellu 403
Secondo l' impugnata sentenza dagli atti processuali risulterebbe univocamente che il AN, il ER e il
LA (successivamente deceduto) costituirono, sulle ceneri del HI sodalizio, un' associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla prosecuzione delle illecite attività costituenti 1' ambito operativo della pregressa consorteria criminale, con sfruttamento della sua forza di intimidazione.
Ha escluso, perciò, che la sorpresa dei tre nel covo di
Giardini Naxos fosse dovuta al fatto che, essendo sia il
VE sia il AN latitanti, la loro presenza in loco potesse essere determinata dal solo scopo di sottrarsi alle indagini della polizia. Non soltanto perché entrambi fino a poco tempo prima si erano rifugiati in Germania, paese ove era più agevole sfuggire alle ricerche e dal quale si erano del tutto ingiustificatamente allontanati, ma, soprattutto, perché il risiedere in luogo vicino a quello della loro abituale dimora avrebbe consentito agli imputati di mantenere frequenti e agevoli contatti con gli ambienti di provenienza, così da utilizzare la forza di intimidazione della precedente consorteria, nella quale il AN rivestiva un ruolo apicale.
Stando al giudice a quo, dunque, il AN si sarebbe appropriato "il patrimonio" di cui disponeva il precedente sodalizio, costituendo con il LA ed il VE (persone sicuramente vicine a quella consorteria e non condannate per il reato di cui all' art. 416-bis c.p. soltanto perché le dichiarazioni accusatorie di PE LL erano risultate sprovviste dei necessari riscontri) la nuova associazione che della prima mutuava gli scopi e, ovviamente, anche i metodi.
D' altro canto, il rinvenimento di armi, di munizioni e di notevoli somme di danaro avrebbe univocamente comprovato che il sodalizio aveva già iniziato la sua attività.
5. Nella struttura del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza di intimidazione del vincolo associativo, da cui deriva la situazione di assoggettamento e di omertà, costituisce l' elemento
в ене 404
strumentale tipico del quale gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell' associazione;
con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 416-bis c.p., è indispensabile che quell' elemento effettivamente sussista e che gli associati siano consapevoli della sua esistenza. si richiede, cioè, che l' associazione abbia conseguito nell' ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso
(Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti).
Ma, proprio perché la carica intimidatoria rappresenta 1 in sè del fenomeno mafioso, è necessario che essa sia dotata di una sua ontologica autonomia, nel senso che, costituendo essa patrimonio dell' associazione, la situazione di assoggettamento e di omertà derivi da questa e non da altri fattori.
Un profilo correttamente colto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, allorché ha rilevato come nei casi in cui la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni aderenti al sodalizio, si potrà ritenere sussistente, in presenza degli elementi richiesti, un' associazione per delinquere comune, ma non certo un' associazione per delinquere di tipo mafioso.
Un' associazione può, infatti, considerarsi mafiosa solo se abbia sviluppato intorno a sè una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente al nucleo associativo, creando nei confronti del gruppo, in quanto tale, un alone permanente di timore diffuso, nel quale si sostanzia la situazione di assoggettamento e di omertà. sino a quando una consorteria, che pur persegua gli scopi previsti dall' art. 416 bis c.p., non abbia raggiunto quella soglia minima che le consente di utilizzare la forza intimidatrice nel suo manifestarsi in sè, non sarà, dunque, ipotizzabile un' associazione di tipo mafioso. 6. Il giudice a quo ha mutuato la carica intimidatoria attribuita all' associazione di cui al capo 193 da quella costituente il patrimonio dell' associazione consociata
я ни 405 analizzata ai nn. 2 e 3 della presente parte. Ma, così operando, ha solo apparentemente motivato circa la riferibilità di tale carica all' associazione adesso all'
esame della Corte. Dall' incedere delle argomentazioni della sentenza impugnata la forza di intimidazione sembra imputabile ora alla consorteria associata ora al Lo CE, in quanto persona precedentemente aderente a quella organizzazione in posizione di capo e di organizzatore.
Tanto più che, non essendo risultati né il defunto LA né ed il VE appartenenti all' originario sodalizio, appare in contrasto con i principi in tema di valutazione della prova far discendere dalle dichiarazioni del
LL, non riscontrate da alcuno quanto alla partecipazione dei due all' associazione consociata, un elemento indiziario che è qualificabile come tale solo in rapporto ai reati-fine.
Un punto che occorre rimarcare con decisione e che risulta determinante ai fini di una corretta verifica dei mezzi di prova proprio relativamente al reato di cui all' art. 416-bis c.p.
Se è vero, cioè, che una chiamata in correità intrinsecamente attendibile, ma sprovvista dei necessari riscontri, in ordine ai reati-fine, può essere utilizzata
-
ma quale mero indizio - allo scopo di accertare la susssistenza del reato associativo, non così può dirsi per la stessa chiamata riferita ad un reato associativo quando con questa si voglia pervenire all' accertamento di un altro reato associativo. Altrimenti pervenendosi, con modalità davvero surrettizie, ad attribuire valenza indiziaria a un dato in sè adesignante in quanto privo di quella specifica connotazione che caratterizza il contesto ambientale dei reati-fine rispetto al delitto associativo e che consente di far assumere valore limitatamente dimostrativo alla chiamata di correo non riscontrata.
Principi già lungamente esposti allorché si è precisata la connotazione "di contesto" dell' associazione per
в есе 406
delinquere di tipo mafioso e le conseguenze di ordine probatorio che ne conseguono.
7. L' impugnata sentenza non può dirsi, allora, correttamente motivata riguardo alla continuità tra la prima e la seconda associazione e ciò anche considerando il numero dei componenti della nuova consorteria nonché alla circostanza che questa possa aver ricavato dalla diaspora dell' associazione madre quella forza intimidatoria autonoma richiesta dalla legge per l' integrazione del reato di cui all' art. 416-bis c.p.
Nonostante la notorietà della carica di terrore della consociazione associata e la conseguente permanente instaurazione del clima di assoggettamento, l' utilizzazione di tale forza da parte di uno solo dei "vecchi" consociati non può costituire essa stessa dato designante la mafiosità del sodalizio, proprio dalla sentenza impugnata qualificato
“nuovo", ove l' associazione stessa non abbia acquistato un tale livello di "notorietà" da imporre una situazione di assoggettamento e di omertà.
Donde la necessità, proprio per essere la consorteria diversa da quella consociata, di sondare la sua carica di terrore attraverso l' accertamento dell' esistenza di concreti atti di intimidazione fra quelli compresi nel 3° comma dell' art. 416-bis c.p., i soli in grado di assegnare alla forza intimidatrice quel tasso di diffusività che, per essere l' associazione "nuova", non può essere dedotta da fatti episodici.
Una situazione non desumibile dal ruolo dei componenti interni e, per di più, qui dalla qualità di uno soltanto di essi, occorrendo procedere anche alla verifica del concreto clima instaurato nei confronti dei soggetti verso i quali si dirige l' azione consociata, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei "prevaricanti", in uno stato di soggezione e di omertà.
Senza che, peraltro, possa attribuirsi univoco valore designante al possesso delle armi, dei documenti e delle somme di danaro possonoche, mentre assumere una
в ели 407 se nonsignificazione alternativa, non comprovano attraverso l' utilizzazione di ipotesi e di congetture
- che attività della ritenta consociazione abbia avuto 1'
effettivamente il suo incipit. 8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
Il giudice del rinvio sarà tenuto ad applicare la regola di diritto in base alla quale, solo nel caso in cui la carica intimidatrice derivi dall' associazione e non solo da uno dei suo componenti, è ipotizzabile l' esistenza di un' associazione per delinquere di tipo mafioso;
provvedendo ad 涨 argomentare se, valutati i rapporti tra la precedente associazione e l' associazione successivamente costituita, sia ravvisabile 1' autonoma forza intimidatrice di questa, motivando anche in ordine al suo grado di effettiva diffusività ed al compimento di atti concreti riferibili al sodalizio di cui è stata affermata 1" esistenza che comprovino che il nucleo non si sia arrestato ad una fase. meramente preparatoria. 8. IO AN ha lamentato mancata pronuncia dell' ordinanza che dichiarava 1' inammissibilità dell' impugnazione per mancata presentazione dei motivi.
La censura, pur formalmente pertinente, avendo la Corte pronunciato sul punto solo nella motivazione della sentenza, resta superata dall' applicazione nei confronti del ricorrente dell' effetto estensivo di cui all' art. 504
c.p.p. 1930; una regola che costituisce applicazione diretta dei principi generali in tema di comunicabilità degli effetti dell' impugnazione, secondo la disciplina contenuta nell' art. 203 dello stesso codice.
La conseguenza demolitoria è, infatti, in grado di prodursi ipso iure, cosicché avendo l' effetto estensivo dell' impugnazione la sua unica fondamentale matrice nella norma da ultimo ricordata, è a questa che occorrerà fare diretto riferimento. E ciò discriminando le ipotesi in grado di determinare 1' estensione dell' impugnazione da quelle in grado di determinare l' estensione della sentenza: intese, la prima come possibilità per il non impugnante (o per la parte la cui impugnazione sia stata dichiarata come
-
S elle 408
-nella specie inammissibile) di partecipare al giudizio di impugnazione, la seconda come possibilità per il non impugnante di beneficiare della decisione favorevole pronunciata nei confronti dell' impugnante. eUn discrimine da tempo chiarito dalla giurisprudenza con sigificativi riverberi sul piano applicativo allorché
-
si è precisato, proprio nel vigore dell' abrogato codice di rito, che l' elemento differenziale tra estensione dei motivi ed estensione della sentenza emessa nel giudizio di impugnazione, si incentra nel fatto che, nel primo caso, i motivi sostanziali e procedurali comuni consentono ai coimputati di intervenire attivamente nel giudizio di impugnazione, nel quale devono essere citati ex artt. 517 e
, la pronuncia favorevole all'
, nel secondo caso
, mentre 203
appellante o al ricorrente estende ope juris i suoi effetti ai concorrenti nel medesimo reato che se ne avvantaggiano anche se rimasti estranei al procedimento di impugnazione
(Cass., 2 luglio, 1968, Montanari).
Tutto ciò per additare al giudice del rinvio il ruolo di AN IO, nei cui confronti 1' effetto estensivo dell' impugnazione del ZI (non vertendosi in tema di impugnazione per motivi esclusivamente personali, anzi, dipendendo dalle sorti del gravame di tale imputato la stessa configurabilità del reato di cui all' art. 416-bis c.p.) opera sin da ora, senza che debbano essere prese in esame le censure incentrate sulla dichiarazione di
.
inammissibilità del gravame.
в е 409
VIII
GLI ALTRI REATI
1. Illecita concorrenza in danno di AG
TO.
Di tali delitti sono stati chiamati a rispondere, a titolo di concorrenti in reato proprio con LL PO, successivamente ucciso, LL PE, AN
IO e AN SA.
AN IO lamenta violazione degli artt. 513-bis
117 c.p., col dedurre che, non essendo stato giudicato l' intraneus (e cioè PO LL), non è possibile affermare la responsabilità dell' extraneus (il non imprenditore).
AN SA lamenta carenza di motivazione in ordine alle accuse e violazione dell' art. 117 c.p. 2. Il ricorso di AN IO è infondato
L' art. 513-bis c.p. prevede un' ipotesi di reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. La detta fattispecie mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività sopra indicate.
Trovano, dunque, applicazione, per i soggetti che non rivestano la qualità richiesta dalla norma in esame e che concorrano con l' imprenditore nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia, i principi generali in tema di concorso di persone nel reato.
Con la conseguenza che, ove venga dimostrata la conoscenza da parte dell' extraneus della qualità di intraneus del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde.
Il fatto che il soggetto qualificato sia, poi, deceduto
è vicenda del tutto al di fuori dell' accertamento della
ееее 410
responsabilità dell' extraneus, che comunque dovrà considerarsi colpevole ove vengano accertati come è
avvenuto nel caso di specie il fatto reato e le condizioni sopra richiamate.
3. Il ricorso di SA AN deve dichiararsi inammissibile, attesa 1' assoluta genericità dei motivi proposti.
я ми 411
2. AP IS e reati connessi.
In ordine a questi reati sono stati ritenuti responsabili
NT LE e SA AN.
Su tali capi ha proposto ricorso il solo AN, deducendo omessa motivazione sulle numerosissime contraddizionni rilevate nelle dichiarazione dei due collaboranti e sul rilievo soggettivo inerente alla fonte di conoscenza del LL. Il ricorso deve essere dichiarato inammisfibile per assoluta genericità dei motivi. я л ими 412 3. Estorsione in danno di GE Di MA.
1. EB CO, condannato, in concorso con
LL PE, per il delitto di estorsione in danno del titolare dello stabilimento per la preparazione di calcestruzzo "Betonbronte", ha denunciato omessa e contraddittoria motivazione relativamente alle dichiarazioni. accusatorie del collaborante;
si è doluto, inoltre, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell' omessa applicazione del condono di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865...
Il ricorso è infondato. 2. con ampia motivazione, incensurabile in questa sede, perché logicamente argomentata, il giudice a quo ha sottolineato l' assoluta spontaneità delle dichiarazioni rese dal LL, confessatosi (nonostante dagli atti nulla risultasse in proposito) autore dell' estorsione, chiamando in correità, con un narrato descrittivo davvero significante, "AN" CO, quale intermediario ai fini della riscossione della somma richiesta al Di MA per la restituzione delle autobetoniere e delle pompe sottratte alla "Betonbronte". dalleDichiarazioni puntualmente riscontrate sia indagini della criminalpol, sia dalle (anche se, ovviamente, parziali, stante il clima intimidatorio all' epoca imperante), ammissioni del Di MA, sia, soprattutto, dalla deposizione di ZI AL, altro socio della
"Betonbronte", circa i contatti assunti con l' CO per ottenere, previo pagamento della somma di lire 40 milioni, la restituzione del materiale sottratto.
Le censure del ricorrente, in punto di responsabilità, dunque, incentrandosi nella mera richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, come tale, non proponibile in questa sede, devono essere disattese. assegnata alle doglianze 3. Un' analoga sorte va riguardanti la mancata delle circostanzeconcessione
я ли 413
attenuanti generiche, anche qui, avendo la Corte di assise di secondo grado enunciato le ragioni ostative all' applicazione dell' art. 62-bis c.p., sottolineando la spiccata capacità a delinquere dell' imputato, quale risultante dai suoi precedenti penali, ed il suo comportamento processuale, definito "quasi sprezzante. 4. Anche la censura concernente la mancata applicazone dell' indulto va disattesa, per la sua manifesta infondatezza, risultando il beneficio richiesto precluso dall' aggravante contestata (v. art. 6, 2° comma, del
d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865). віле 414
IX
I RICORSI SULLA MISURA DELLA PENA
1. PE LE si è doluto del giudizio di equivalenza nell' applicazione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo che le stesse vengano dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate.
La censura deve essere disattesa.
con motivazione esente da qualsivoglia vizio logico e giuridico, il giudice a quo ha indicato i parametri cui si è riferito, nel formulare il giudizio di equivalenza. Nel senso che il pur positivo effetto riconosciuto alla confessione ed alle chiamate in correità o in reità, che ha consentito l' applicazione dell' art. 62-bis c.p., non è tale da sovrastare, soltanto potendone bilanciare gli effetti sulla pena, il giudizio pesantemente negativo espresso relativamente alla estrema gravità dei fatti di cui
1' imputato si è reso responsabile.
2. PE LL ha chiesto l' applicazione del minimo della pena, le "attenuanti” e "il condono dato nel
1986 e nel 1990". delIl continuo oscillare delle dichiarazioni collaborante, ulteriormente rimarcato da talune statuizioni di questa decisione, giustifica il trattamento sanzionatorio da ritenere addirittura benevolo riservato al LL
-
dalla sentenza impugnata.
La richiesta di applicazione dell' indulto, poi, non essendo stata adottata alcuna pronuncia denegatoria da parte del giudice di merito, non appartiene alla cognizione di questa Corte Suprema.
3. Il Procuratore RA ha denunciato, a sua volta, violazione di legge "per le modalità erronee di applicazione di pena".
La Corte di secondo grado, infatti, prendendo a base del calcolo della pena il duplice omicidio LA-Di Marzo, che 415
ha punito con l' ergastolo, ha poi applicato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle aggravanti contestate, così da pervenire alla misura della pena di anni ventiquattro di reclusione. solo dopo tale calcolo avrebbe operato l' ulteriore riduzione in forza dell' attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Un procedimento da ritenere contrario al disposto dell' art. 63; 3° comma, c.p.
Inoltre, sempre erroneamente la predetta attenuante ad effetto speciale non sarebbe stata applicata nella misura massima: sia perché non sarebbe possibile graduarne la misura sia perché, in ogni caso, sarebbe del tutto illogico limitare l' entità della riduzione premiale per 1' atteggiamento tenuto dal LL nel giudizio di primo grado, un atteggiamento poi superato dal comportamento assunto dal collaborante nella fase successiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
Appare necessario rammentare come l' interesse di cui il pubblico ministero è titolare non possa ritenersi istituzionalmente orientato. in damnosis, dovendo, al contrario, intendersi come diretto alla esatta osservanza della legge;
in questo senso è del tutto ammissibile una richiesta che tenda a far conseguire una situazione di vantaggio per 1' imputato, qualora all' interesse
"egoistico" della parte privata si sovrapponga 1' obiettiva voluntas legis secondo la valutazione dell' organo pubblico.
L' interesse all' impugnazione del Pubblico ministero
è, perciò, da valutare considerando che si è in presenza di una parte sui generis, non (sol)tanto perché, non privata, ma pubblica, quanto, e soprattutto, perché l' ordinamento giuridico gli affida il compito di vegliare sulla
"osservanza" della legge" e sulla “pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, 1° comma, dell'
Ordinamento Giudiziario). Il che comporta la presenza dell' interesse ad impugnare tutte le volte in cui il pubblico ministero ravvisi, nel provvedimento emesso, una decisione
в аже 416
in qualsiasi modo ingiusta, quali che possano poi essere le favorevoli o svantaggiose per l' imputato, conseguenze - -
senza necessità di alcun altro specifico requisito su cui commisurare la concretezza e la giuridica rilevanza, a volte richieste per valutarne la consistenza (Cass., 19 febbraio
1993, Sardina;
Cass., 18 gennaio 1993, Giovannelli).
Il detto interesse non si sottrae, però all' esigenza della concretezza e della attualità che designano qualsiasi interesse di tipo processuale.
Relativamente al pubblico ministero 1' interesse all' impugnazione è da ritenere concreto anche quando il gravame
:
è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, se e sempreché da tale violazione derivi un reale pregiudizio di posizioni soggettive da realizzare attraverso un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
Con la conseguenza che deve affermarsi la sussistenza dell' interesse in questione qualora con l' impugnazione il pubblico ministero miri a non far ricadere sull' imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Cass.,
Sez. Un., 11 maggio 1993, MA).
Il pubblico ministero è, perciò, legittimato ad impugnare ogni qualvolta ravvisi una decisione in qualsiasi modo ingiusta, purché il gravame tenda all' esatta applicazione della legge, anche se è inammissibile il ricorso con ci si deduca una mera violazione di legge
(Cass., 13 novembre 1992, Sanneris), essendo necessario che
1' interesse sia concreto: 1' impugnazione non può, infatti, configurarsi come una pretesa all' esattezza giuridica della decisione sotto il profilo meramente teorico (Cass., 19 febbraio 1993, Sardina). 4. Le considerazioni che precedono sono state formulate sul presupposto che, pur non potendo ritenersi corretto il procedimento seguito dal giudice a quo nella seriazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena e nell' applicazione dell' art. 8 del decreto legge n. 152 del 1991, nessun pregiudizio ne sia derivato per il LL;
con la conseguenza che, nonostante l' erroneità della procedura
G aller 417
utilizzata per il calcolo, deve escludersi la presenza di quell' interesse concreto che legittima il pubblico ministero ad impugnare non in damnosis, il petitum perseguito essendo contrassegnato dall' esigenza di consentire una riduzione di pena a vantaggio dell' imputato.
Infatti, dato per presupposto che la pena base da irrogare
è quella dell' ergastolo, da sostituire, in forza della ricordata attenuante ad effetto speciale, con quella della reclusione da dodici a venti anni e, supponendo che il giudice a quo avrebbe applicato la detta attenuante nella misura minima (sempre però nel perimetro riduttivo indicato dall' art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991), ne sarebbe, comunque derivata l' impossibilità di effettuare il calcolo di equivalenza tra circostanze, dal quale l' impugnata sentenza era pervenuta alla determinazione della pena di ventiquattro anni, pena su cui era stata applicata l' attenuante ad effetto speciale.
Donde la mancanza di ogni pregiudizio per l' imputato al quale, ove fosse stata effettuata 1' operazione correttamente voluta dal ricorrente, sarebbe stata irrogata una pena superiore.
Né pare possibile sostenere che sulla pena così determinata avrebbe dovuto essere applicata la riduzione derivante dalle circostanze attenuanti generiche. E ciò perché non è certo possibile effettuare il giudizio di comparazione con le aggravanti ormai contestate, essendo tale giudizio fondato su una valutazione globale del fatto;
cosicché solo 1' equivalenza avrebbe indotto, come chiaramente si ricava sia dalla sentenza impugnata sia, soprattutto, dalla sentenza di primo grado che non ha riconosciuto l' attenuante ad effetto speciale a ritenere
-
sussistenti le circostanze di cui all' art. 62-bis c.p.
Ne consegue dunque, così assorbiti gli ulteriori profili di censura, 1' inammissibilità, sul punto, del ricorso del
Procuratore RA.
h ell 418
LE ULTERIORI STATUZIONI 1. Poiché AR TO RI risulta essere deceduto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti, nell' assenza delle condizioni indicate dall' art. 152 c.p.p. 1930 e 129 c.p.p. 1930, per essere il reato ascritto estinto per morte dell' imputato. 2. Non essendo stati presentati i motivi, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore RA nei confronti di LL ET, EL TO e
AN SA. 3. Per la stessa ragione deve essere dichiarata 10 inammissibilità del ricorso di ER RI.
4. Va dichiarata, ancora, inammissibile, perché manifestamente infondata, la censura, avanzata da SA
LL, concernente la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 23 novembre 1983, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 1985.
Come ha correttamente rilevato la Corte di assise di secondo grado, infatti, tale revoca consegue di diritto a norma dell' art. 168, 1° comma, c. p., per avere il
LL, nel periodo quinquennale di esperimento, iniziato a decorrere dal momento in cui la decisione che disponeva la sospensione è divenuta irrevocabile, commesso altri delitti per i quali è stata inflitta una pena detentiva.
5. A sèguito dell' annullamento senza rinvio dell' impugnata sentenza relativamente alla posizione di
LE NT in ordine agli omicidi di RA ZI,
RA PE ed al tentato omicidio di OL
VI va disposta la cessazione della misura cautelare nei confronti dello stesso LE NT del quale deve ordinarsi la conseguente immediata liberazione se non detenuto per altra causa. 419
La cancelleria provvederà a comunicare immediatamente il presente dispositivo al Procuratore RA in sede per i provvedimenti occorrenti.
r.els وادي الملاح المادة علماء
420
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità cosituzionale sollevata dalla difesa di ER
PE. 2. Annulla senza rinvio l' impugnata sentenza nei confronti di AR TO RI per morte dell imputato, nonché nei confronti di Alleruzzo NT relativamente agli omicidi di RA ZI, RA
PE e al tentato omicidio di OL VI per aver agito in stato di legittima difesa, rimettendo ia rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
3. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore
RA in favore di LL PE.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore
RA nei confronti di LL ET, EL
TO e AN SA.
Dichiara altresì inammissibili i ricorsi di:
LE NT, limitatamente ai reati associativi, all' omicidio di RE SA, al tentato omicidio di AT
PE e al reato connesso di cui al capo 67;
SI EN;
ON CO, limitatamente ai reati associativi,
-
nonché ai reati di sequestro di persona, di detenzione e porto illegale di armi di cui ai capi 168 e 169;
TI LI EB;
CO TO, limitatamente ai reati associativi;
-
- Lo CE OL, limitatamente ai reati associativi;
RI SA, limitatamente ai reati associativi;
-
- CO GI, limitatamente ai reati associativi;
-7
TI EL, limitatamente al reato associativo;
-
G. lee Ree 421
-- AN SA, limitatamente ai reati associativi, alla rapina in danno di olisud e ai reati connessi di cui ai capi 168 e 169, nonché al reato di cui all' art. 513-bis c. p.;
ER RI;
AS DO, limitatamente ai reati associativi. 4. In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore
RA, annulla 1' impugnata sentenza nei confronti di
CO TO, Lo CE PE e ER RI, limitatamente al reato associativo di cui al capo 190 e nei confronti di Lo CE PE, limitatamente ai reati di estorsione aggravata e di illecita concorrenza di cui ai capi 191 e 192.
Annulla altresì l' impugnata sentenza nei confronti di:
LE NT, limitatamente al tentato omicidio di
-
SC SA e ai reati connessi di cui ai capi 52, 53; all' omicidio di NO GA e al reato connesso di cui al capo 61;
AN EB;
CO TO, limitatamente agli omicidi di OC
SA e di OR IT e ai reati connessi di cui ai capi 74, 75, 76, 124, 125;
CO SA;
ER PE;
RE SA, limitatamente all' omicidio di AN
IO e ai reati connessi di cui ai capi 70, 71 e 72;
- UD EB;
Lo CE PE, limitatamente all' associazione di tipo mafioso diretta da LE PE e altri;
Lo CE OL, limitatamente all' omicidio di NO
GA e al reato connesso di cui al capo 60, al tentato omicidio di SC SA e al reato connesso di cui al capo 52;
- AR PE, limitatamente al tentato omicidio di
SC SA e al reato connesso di cui al capo 52; all' omicidio di OC SA e ai reati connessi di h ellещ 422
cui ai capi 74, 75, 76; all' omicidio di TA TO e al reato connesso di cui al capo 104;
- RI SA, limitatamente al tentato omicidio di
SC SA e al reato connesso di cui al capo 52; all' omicidio di OC SA e ai reati connessi di cui ai capi 74, 75, 76;
- ER SA, limitatamente alla continuazione con i reati giudicati con sentenza 23 dicembre 1985 della Corte di appello di Catania.
- CO GI, limitatamente all' omicidio di OC
SA e ai reati connessi di cui ai capi 74, 75, 76;
LL SA, limitatamente all' omicidio di
-
DO OL e al reato connesso di cui al capo 44;
AR AR, limitatamente all' omicidio di TA
TO ed al reato connesso di cui al capo 104;
-- PR SA;
AN IO, limitatamente all' omicidio di UA
NT e al reato connesso di cui al capo 90, all' omicidio di LL PO, al tentato omicidio di CI AR
ZI e ai reati connessi di cui ai capi c e D del proc.
R.G. n. 1/90-Corte di assise, e al reato associativo di cui al capo 193;
AN SA, limitatamente al tentato omicidio di
SC SA e al reato connesso di cui al capo 52; all' omicidio di NO GA, all' omicidio di UA
NT e al reato connesso di cui al capo 90, al tentato omicidio di CI AR ZI;
CH NT, limitatamente all' omicidio di OR
IT e ai reati connessi di cui ai capi 124 e 125;
- NN ON SA;
- AS DO, limitatamente all' omicidio di TA
TO ed al reato connesso di cui al capo 104;
-VE IO
e rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania per nuovo giudizio.
5. Rigetta i ricorsi di:
Е еее не 423
LE PE, CO EB, GI OV,
UR ZI, La EL SA, La OS ET, NZ
SA, AR SA, RA VI, AT
BA, AT PE, LL PE, che condanna al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e con SI EN, TI LI EB e ER
RI, questi ultimi tre, ciascuno anche al versamento della somma di lire 1.000.0000 (un milione) alla cassa delle ammende.
Rigetta nel resto i ricorsi di LE NT,
ON CO, RE SA, Lo CE PE,
Lo CE OL, AR PE, RI SA, ER
SA, TI EL, LL SA, AR
AR, AN IO, AN SA, CH
NT.
6. Dispone la cessazione della misura cautelare nei confronti di LE NT relativamente agli omicidi di
RA ZI, RA PE e al tentato omicidio di
OL VI e ne ordina la conseguente liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al
Procuratore RA in sede per i provvedimenti occorrenti.
Così deciso, nella camera di consiglio, dal 27 al 31 gennaio 1996
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV berto Luseppe di Gennaro хешил All
AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(AR Sgrol
Depositato in Cancelleria oggi, 30 LUG. 1996 M
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Il Collaboratore di Cancelleria P
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* 424
INDICE
CENNI SULLE ORIGINI DEL PROCESSO PARTE I.
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARTE II.
PARTE III. LE ECCEZIONI PROCESSUALI
LO STATO MENTALE DI PE LE E DI PARTE IV
PE PELLEGRITI
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE CHIAMATE IN PARTE V.
CORREITA'
I RICORSI SUGLI OMICIDI E SUI TENTATI OMICIDI PARTE VI.
Avvertenza preliminare
L' omicidio di IO LL 1.
Il tentato omicidio di PE LE 2.
L' omicidio di IO PI 3.
Gli omicidi di ZI e PE RA e 4.
il tentato omicidio di VI OL
5. L' omicidio di OL DO 6. Il tentato omicidio di PE AT
Il tentato omicidio di SA SC 7.
8. L' omicidio di ET US
9. L' omicidio di OSrio AR
L' omicidio di GA NO 10.
L' omicidio di SA RE e il tentato 11.
omicidio di PE AT
L' omicidio di IO LO 12.
13. L' omicidio di SA OC
14. L' omicidio di VI ON
15. L' omicidio di NT UA
L' omicidio di TO TA16.
L' omicidio di BI Di MA e il tentato 17.
omicidio di CL DO
L' omicidio di IT OR 18.
L' omicidio di PO LL e il 19. tentato omicidio di AR CI.
I RICORSI SUI REATI ASSOCIATIVI PARTE VII.
Considerazioni generali sul reato di cui all' 1. PARTE VIII
PARTE IX.
PARTE X.
425
art. 416-bis c.p.
2. Le associazioni facenti capo a PE
LE, PE LL e DO
UR
3. I singoli ricorsi
4. L' associazione avversaria
5. I singoli ricorsi
6. Associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e concorrenza illecita ai danni degli autotrasportatori di AN
7. L' associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno dell' NP
8. L' associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 193
. GLI ALTRI REATI
1. Illecita concorrenza in danno di AG
TO
2. AP olisud e reati connessi
3. Estorsione in danno di GE Di MA
I RICORSI SULLA MISURA DELLA PENA
LE ULTERIORI STATUZIONI
CORIE COLLABORATORE DI CANCELLERIA
CAR
U
M
R
E
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P 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7.3. Le reali ragioni della infondatezza delle doglianze introdotte dal NZ derivano dal fatto che, nonostante l' invalidità della seriazione procedimentale, il risultato di essa rimane inalienabilmente acquisito al processo.
Я а осе 8. Tutto ciò, anziché consentire la, altre volte, dovuta opera di frazionamento delle dichiarazioni dei collaboranti ed all' interno di esse, conduce a ritenere intrinsecamente
G. del 4. Il ricorso proposto da SA AN relativamente all' omicidio di PO LL, infondato. я ли