Articolo 372 del Codice di procedura penale
Articolo 348Articolo 371
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24 ottobre 1989
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Versione
8 ottobre 1991
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Versione
22 novembre 1991
Art. 372. Avocazione delle indagini 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a) , b), d) , e). (( 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d' appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l' avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli art. 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui e' obbligatorio l' arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall' art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri procuratori generali interessati. )) ((28))
Entrata in vigore il 22 novembre 1991
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