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24 ottobre 1989
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25 agosto 2024
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12 giugno 2026
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Art. 313. Procedimento 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva. (318) ((344)) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell' articolo 206 comma 2 del codice penale , il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (318)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. -------------- AGGIORNAMENTO (344)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (318)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. -------------- AGGIORNAMENTO (344)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".
Commentari • 27
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 221.53851
[…] Sul punto, varrà evidenziare come l'ultimo comma dell'art. 313 c.p.p., dettato in tema di misure di sicurezza, preveda espressamente l'equiparazione della misura prevista dall'art. 312 c.p.p. alla custodia cautelare e l'applicazione, nel caso di specie, […] Palandri e altro, cit.), del ricovero in casa di cura e in ospedale psichiatrico giudiziario la Corte di cassazione, sul presupposto della richiamata declaratoria di incostituzionalità e mediante una interpretazione non a torto definita "ragionevole" del combinato disposto degli artt. 313 e 314 c.p.p., ha già ritenuto utilmente esperibile la procedura indennitaria dell'equa riparazione, procedura che, dunque, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13539Provvedimento: […] a sua volta posto a fondamento dello stesso concetto di 'pericolosità sociale' di cui all'art. 203 c.p., da ciò derivando il carattere conseguente del collegamento tra l'art. 313 c.p.p. e l'art. 314 c.p.p., […] che è posto alla base anche del concetto di pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p., per cui il collegamento dell'art.313 c.p.p. con l'art. 314 c.p.p. non può essere escluso, […] seconda parte, dell'art. 313 cod. proc. pen., in tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, […] sul presupposto della richiamata declaratoria di incostituzionalità e mediante una interpretazione non a torto definita "ragionevole del combinato disposto degli art. 313 e 314 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- misure di sicurezza·
- vizio totale di mente·
- art. 313 cod. proc. pen.·
- contravvenzioni·
- art. 660 cod. pen.·
- riparazione per ingiusta detenzione·
- art. 315 cod. proc. pen.·
- ingiusta detenzione·
- art. 222 cod. pen.·
- art. 314 cod. proc. pen.