Articolo 313 del Codice di procedura penale
Articolo 354Articolo 325
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
25 agosto 2024
Art. 313. Procedimento 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. ((Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva)) . ((318)) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell' articolo 206 comma 2 del codice penale , il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (318)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 25 agosto 2024
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