Articolo 27 del Codice civile
Articolo 26Articolo 28
Versione
19 aprile 1942
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Versione
22 dicembre 2000
Art. 27.

(Estinzione della persona giuridica).

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
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