Articolo 18 del Codice penale
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 luglio 1931
Art. 18.

(Denominazione e classificazione delle pene principali)

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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