Articolo 137 del Codice di procedura penale
Articolo 116Articolo 138
Versione
24 ottobre 1989
Art. 137. Sottoscrizione del verbale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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