Versione
22 maggio 1951
22 maggio 1951
Art. 48. (Traduzione dell'imputato).
Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).
L' art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , e' cosi' modificato:
"Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.
"Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio".
Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).
L' art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , e' cosi' modificato:
"Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.
"Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/1996, n. 7627Provvedimento: 7 2 6 SENTENZA N. REGISTRO GENERALE N. 26848 del 1995 U d i e n z a p u b b l i c a d e l 2 3 - 3 1 g e n n a i o 1 9 9 6 7 RE P U B B LICA I TALI N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PERALE Composta dai signori: Dott. PE di Gennaro Presidente Consigliere Rel. e Est. 1. Dott. OV de Roberto 2. Dott. GO Candela Consigliere Bruno Oliva Consigliere 3. Dott. CO Ippolito Consigliere Rel. 4. Dott. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sui ricorsi proposti dal Procuratore RA presso la Corte di appello di Catania nei confronti di LL ET, EL TO, CO TO, ER RI, Lo CE PE, AN SA, LL PE; e da: 1 . LE PE, nato a [...] il [...] 2 . LE NT, …Leggi di più...
- sussistenza·
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- di stampo mafioso·
- esclusione·
- ragione·
- indicazione·
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- condizioni·
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