Provvedimento: […] L'istituto degli arresti domiciliari, costituisce una misura coercitiva personale autonoma, che impone uno status detentionis equiparato alla custodia cautelare, la cui adozione, in luogo di altre, è in funzione soltanto del principio di adeguatezza di cui all'art. 275 cpp.. e, solamente di fatto, così come la detenzione, impedisce l'esercizio di eventuali attività lavorative. Le misure interdittive, invece, ampliano la prospettiva di una tutela più pienamente cautelare e vanno a sostituire la possibilità di applicazione provvisoria delle pene accessorie (v. Art. 217 disp. att. cpp.), fornendo al giudice un maggior numero di possibili misure cautelari e riducendo contemporaneamente il ricorso alla misura estrema della custodia in carcere.
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