Articolo 217 del Codice di procedura penale
Articolo 199Articolo 210
Versione
24 ottobre 1989
Art. 217. Pluralita' di ricognizioni 1. Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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