Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non e' stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 15
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 31 dicembre 2020
[…] Nei confronti della parte civile del processo l'articolo 404 del codice di procedura penale stabilisce che “La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita”.
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 22028Provvedimento: […] La regressione del procedimento a seguito dell'annullamento della sentenza di appello, disposto da questa Corte in relazione alle modalità di calcolo dell'aumento di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., ha comportato la nuova decorrenza del termine di fase, a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., con divieto, tuttavia, di superamento del c.d. termine massimo dei massimi, ossia il tetto di cui al comma 6 dell'art. 404 cod. proc. pen. (doppio del termine di fase ovvero termine di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., aumentato della metà) come da sentenza della Corte costituzionale n. 299/2005. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- decorrenza termini massimi·
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- annullamento con rinvio·
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