Articolo 404 del Codice di procedura penale
Articolo 403Articolo 380
Versione
24 ottobre 1989
Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non e' stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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