Articolo 306 del Codice di procedura penale
Articolo 268Articolo 301
Versione
24 ottobre 1989
Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure 1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente