Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure 1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Commentari • 36
- 1. Cassazione penale n. 1807/1997https://www.brocardi.it/ · 237.00763
(massima n. 1) Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare (nella specie per asserita inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 309, comma quinto, c.p.p.), poiché non agiscono sul piano dell'intrinseca legittimità dell'ordinanza applicativa, devono essere fatte valere nell'ambito di un distinto procedimento, mediante l'istanza di revoca specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p. e i rimedi eventuali dell'appello e del ricorso per cassazione, e non mediante riesame. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 325
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2025, n. 17027Provvedimento: […] in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- retrodatazione termine decorrenza·
- misure cautelari personali·
- inammissibilità ricorso·
- art. 306 cod. proc. pen.·
- art. 310 cod. proc. pen.·
- riesame·
- violazione art. 297 c.p.p.·
- art. 297 cod. proc. pen.·
- art. 311 cod. proc. pen.·
- giudizio di legittimità