2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
24 ottobre 1989
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
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- 1. Cassazione penale n. 1807/1997https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare (nella specie per asserita inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 309, comma quinto, c.p.p.), poiché non agiscono sul piano dell'intrinseca legittimità dell'ordinanza applicativa, devono essere fatte valere nell'ambito di un distinto procedimento, mediante l'istanza di revoca specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p. e i rimedi eventuali dell'appello e del ricorso per cassazione, e non mediante riesame. […]
Leggi di più… - 2. Cassazione penale n. 833/1999https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame emessa a seguito del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. con il quale si deduca la sopravvenuta caducazione della misura cautelare per una delle ipotesi previste dall'art. 297, terzo comma, c.p.p., trattandosi di vizio processale che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza impositiva della misura ma che agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura stessa, per cui deve essere dedotto e dichiarato nell'ambito di procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p., e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione.
Leggi di più… - 3. Cassazione penale n. 1594/1998https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Le circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare, non risolvendosi in vizi processuali che incidono sulla legittimità dell'atto, operano sul piano della persistenza della misura e devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., cui può seguire la proposizione dell'appello, in caso di rigetto dell'istanza medesima, e, successivamente, il ricorso per cassazione. […]
Leggi di più… - 4. Cassazione penale n. 508/1998https://www.brocardi.it/
[…] Tale inefficacia, non intaccando l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, deve essere fatta valere, ove non si provveda di ufficio, con l'attivazione, mediante istanza di scarcerazioe, del distinto procedimento regolato dall'art. 306 c.p.p. […]
Leggi di più… - 5. Cause di estinzione delle misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/
[…] Estinzione delle misure cautelari: provvedimenti conseguenti Ai sensi dell'art. 306 c.p.p. quando la custodia cautelare perde efficacia il giudice emette ordinanza con cui dispone l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, mentre se a perdere efficacia sono altre misure cautelari personali, il giudice emette ordinanza con cui stabilisce l'immediata cessazione delle stesse.
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Giurisprudenza • 321
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2025, n. 17027Provvedimento: […] in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 5376Provvedimento: […] operando sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne determina l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc:. pen., […] pronunciato ai sensi degli artt. 302 e 306 cod. proc. pen. (che esplicitamente attribuiscono proprio al giudice del procedimento principale una specifica competenza ad hoc), […] l'art. 306 cod. proc. pen. è già stato interpretato «nel senso che competente a dichiarare la caducazione di una misura cautelare sia esclusivamente il giudice del procedimento (principale o incidentale) nell'ambito del quale si è verificato l'evento che l'ha determinata» (così, […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Minorenni Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 453Provvedimento: […] ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 306 CPP […]Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2670Provvedimento: […] Per un verso, è opportuno rammentare che la sopraggiunta inefficacia della misura cautelare per omessa reiterazione dell'interrogatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con l'istanza di revoca a mente dell'art. 306 cod. proc. pen., da proporsi al giudice che ha emesso l'ordinanza in rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., e non direttamente con l'istanza di riesame avverso il provvedimento coercitivo genetico. È principio risalente e più volte riaffermato che il procedimento di riesame è funzionalmente preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione 5 5 della misura cautelare, non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza. […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2005, n. 13557Provvedimento: […] Del resto l'esistenza di eccezionali poteri di ufficio del GIP in ordine alla libertà dell'indagato deve ritenersi essenziale anche per interpretare correttamente l'art. 306 comma 1 cpp. […] In conclusione, il potere-dovere di ufficio del GIP di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 306 cpp sussiste soltanto quando egli sia investito del procedimento per l'esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale. […] quindi, concludersi che il potere di ufficio del G.I.P. di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 306 c.p.p. sussiste soltanto quando egli sia già investito del procedimento per l'esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale, […]Leggi di più...
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