Articolo 412 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 411Articolo 413
Versione
6 maggio 1952
Art. 412.
(Ordine di sospensione della costruzione)


L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorita' marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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