Articolo 144 del Codice di procedura penale
Articolo 126Articolo 133
Versione
24 ottobre 1989
Art. 144. Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete 1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo' essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente