Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 marzo 1992 |
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| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 2013 |
Commentari • 25
- 1. Nuovo Codice della Strada 2024: le novità in materia penaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2024 · 1
2. Le modificazioni contemplate per l'art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) Per quanto invece la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, “al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”[15], l'art. 1, co. 1, lett. b), legge n. 177 del 2024 modifica questo articolo 187 nei seguenti termini: “all'articolo 187: 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 3) al …
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Giurisprudenza • 372
- 1. Trib. Urbino, sentenza 17/04/2025, n. 103Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. 241/2024 promossa da: Parte_1 nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_1 RICORRENTE Contro Controparte_1 , in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Graziella Spadaccini, legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, nonché ufficio del difensore, sito in Corso XI Settembre n. 116 …Leggi di più...
- art. 2082 c.c.·
- art. 10 L. 122/1992·
- attività di autoriparazione·
- competenza tribunale·
- verbale di accertamento·
- iscrizione registro imprese·
- art. 2697 c.c.·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- onere della prova·
- confisca attrezzatura
Versioni del testo
- Art. 1. Attivita' di autoriparazione 1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.
(( 3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista )) - Art. 2. Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti". - Articolo 3Art. 3. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))