Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 2013 |
Commentari • 25
- 1. Art. 80 codice della stradahttps://www.brocardi.it/
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che …
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Giurisprudenza • 372
- 1. Trib. Urbino, sentenza 17/04/2025, n. 103Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. 241/2024 promossa da: Parte_1 nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marra ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. Email_1 RICORRENTE Contro Controparte_1 , in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Graziella Spadaccini, legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, nonché ufficio del difensore, sito in Corso XI Settembre n. 116 …Leggi di più...
- art. 2082 c.c.·
- art. 10 L. 122/1992·
- attività di autoriparazione·
- competenza tribunale·
- verbale di accertamento·
- iscrizione registro imprese·
- art. 2697 c.c.·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- onere della prova·
- confisca attrezzatura
Versioni del testo
- Art. 1. Attivita' di autoriparazione 1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.
(( 3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista )) - Art. 2. Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti". - Articolo 3Art. 3. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))